BUIG - Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Anno <strong>LVI</strong> N. 2 - 29 Febbraio 2012l’estensione di kmq 14,49, sita in territorio delle province di Cremona, Milano e Lodi, derivante da parte dell’area delpermesso di ricerca “CASCINA S. PIETRO”;Visto il D.M. 13 luglio 2009 con il quale è stata ridotta l’area del permesso di ricerca «CASCINA S. PIETRO»della Società NORTHSUN ITALIA S.p.A. da kmq 155,22 a kmq 137,73 a seguito del conferimento nell'area delpermesso di ricerca della concessione di coltivazione denominata “CASCINA CASTELLO”;Vista l’istanza pervenuta in data 1 dicembre 2009 con la quale la Società NORTHSUN ITALIA S.p.A. ha chiestola seconda proroga triennale del permesso stesso;Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;Visto il rapporto, prot. n. 1909/10 del 23 marzo 2010, acquisito agli atti di questo Ufficio in data 1 aprile 2010prot. n. 0003566, con il quale il Direttore della Divisione II Sezione U.N.M.I.G. di Bologna ha espresso parerefavorevole all’accoglimento dell’istanza di proroga;Vista la nota ministeriale, prot. n. 0007446 del 17 maggio 2010, con la quale è stata chiesta alla RegioneLombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge n. 239 del 2004, la prescritta intesa in conformità all’Accordoprocedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 e, contestualmente, laSocietà NORTHSUN ITALIA S.p.A., è stata invitata a presentare, se richiesto, alla indicata Regione il rapportoambientale di cui al disposto dell’art. 35 del D.lgs. n. 112 del 1998;Vista l’istanza pervenuta in data 20 agosto 2010 con prot. n. 13977 con la quale la Società NORTHSUN ITALIAS.p.A. ha chiesto la sospensione del decorso temporale in ragione del ritardo dell’Amministrazione regionalenell’espressione del proprio assenso ai sensi dell’art. 5 Conferenza Stato-Regioni del 24 aprile 2001;Visto il rapporto, prot. n. 18880, acquisito agli atti di questo Ufficio in data 20 ottobre 2010, con il quale ilDirettore della Divisione II U.N. M.I.G. di Bologna ha espresso parere favorevole all’accoglimento della sospensione deldecorso temporale del titolo;Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all’art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 perl’acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, ora Commissione per gli idrocarburi ele risorse minerarie;Preso atto che la Società ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso originario e dalla prima proroga;Visto il Decreto n. 2252 dell'11 marzo 2011 della Regione Lombardia dal quale si ricava che in data 29settembre 2010, in atti regionali prot. T1.2010.0020263, la Società NORTHSUN ITALIA S.p.A ha depositato presso lacompetente Struttura Ricerca Energetica e Attività Minerarie della Direzione Ambiente, Energia e Reti la richiesta diverifica di assoggettabilità ai sensi degli artt. 6 e 20 del D.lgs. 152/06, che in data 6 ottobre 2010 è avvenuta lapubblicazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. 152/06 dell’avviso di deposito del progetto e <strong>dello</strong> studiopreliminare sul BURL, che le operazioni previste nella prima fase del programma dei lavori sono state escluse davalutazione di impatto ambientale e che la perforazione del pozzo esplorativo, previsto nella seconda fase della ricerca,sarà, invece, da assoggettare a specifica procedura di valutazione di impatto ambientale;Vista la Delibera n. IX/2750 del 22 dicembre 2011, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 10 gennaio 2012con protocollo n. 0000449, con la quale la Giunta della Regione Lombardia ha espresso parere favorevole al rilasciodella seconda proroga triennale del permesso di ricerca «CASCINA S. PIETRO» nel rispetto delle prescrizioni impartitecon DD n. 2252 dell'11 marzo 2011 della Regione Lombardia;Visto il verbale della Conferenza di servizi tenutasi presso questa Direzione Generale in data 10 gennaio 2012nel quale sono confluiti l’intesa con prescrizioni della Regione Lombardia ed il parere favorevole con prescrizioni dellaSoprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, nota n. 0000496 del 10 gennaio 2012;D E C R E T A:Art. 1.(Proroga della vigenza del permesso)1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, commi 5 e 10, della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, dell’art. 7,comma 1 del Decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, dell’art.17, comma 9, del Decreto direttoriale del 22 marzo2011 e dell’art. 20, commi 2, 3 e 4, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il permesso di ricerca di idrocarburiliquidi e gassosi denominato convenzionalmente «CASCINA S. PIETRO» in territorio delle provincie di Cremona, Lodi,Milano e Bergamo dell'area di kmq 137,73 (centotrentasettevirgolasettantatre) di cui è titolare, in base al D.M. 20febbraio 2001, come modificato dal D.M. 13 luglio 2009, la Società NORTHSUN ITALIA S.p.A. (c.f. n. 05296511008),con sede in Roma, Via Boncompagni, 47 (C.a.p. 00187), è prorogato per la durata di anni tre a decorrere dal 20febbraio 2010 con contestuale sospensione del decorso temporale dal 4 gennaio 2011, ultimo termine utile per ladeterminazione da parte dell’Autorità regionale competente sulla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20, commi1,2,3 e 4, D.Lgs. 152/06, al 10 gennaio 2012, data del formale raggiungimento dell’intesa, e con scadenza definitiva26 febbraio 2014.Art. 2(Programma dei lavori)1. E’ approvato il programma dei lavori che prevede:studi geologici-geofisici per la rivalutazione geomineraria dell'obiettivo di ricerca,10
BUIG - Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse - Anno <strong>LVI</strong> N. 2 - 29 Febbraio 2012eventuale perforazione di un pozzo esplorativo previa valutazione di compatibilità ambientale rilasciatadelle Autorità competenti e previo provvedimento dell’Ufficio territoriale competente rilasciato d’intesa con la Regioneinteressata, ai sensi dell’art. 1, commi 78 ed 80, Legge 23 agosto 2004 n. 239 e successive modifiche e dell’art. 7 D.D.22 marzo 2011.2. Nessuna variazione può essere apportata al programma dei lavori approvato con il presente decreto senzala preventiva autorizzazione di questa Amministrazione previa eventuale valutazione di compatibilità ambientale.1. La permissionaria è tenuta:Art. 3(Obblighi e prescrizioni)a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. 20 febbraio 2001, tutte le condizioni e prescrizionicontenute nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 4 marzo 2011, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altreAmministrazioni <strong>dello</strong> Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sullasicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, dal Decretolegislativo 25 novembre 1996, n. 624 e dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. La Società permissionaria nel corso<strong>dello</strong> svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta ad osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizionidi cui al DD della Regione Lombardia n. 2252 dell'11 marzo 2011 ed alla Deliberazione di Giunta n. IX/2750 del 22dicembre 2011 sempre della Regione Lombardia, nonché le prescrizioni impartite dal <strong>Ministero</strong> per i Beni e le AttivitàCulturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, le quali fanno parte integrante del presente Decretoed allo stesso vengono allegate (allegati nn. 1,2 e 3);b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle areeprecluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte atutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvoespressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;c) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 625 del 1996 nellepremesse citato, aggiornato con l’indice ISTAT per gli anni seguenti.Art. 4(Pubblicazione e consegna)1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e consegnatoalla Società NORTHSUN ITALIA S.p.A. tramite l’Agenzia del Demanio filiale Lombardia.2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale AmministrativoRegionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinarioal Capo <strong>dello</strong> Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbiaavuto piena conoscenza.Roma, 14 febbraio 2012Il Direttore generale: TERLIZZESENUMERO DI PUBBLICAZIONE: 30.DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 2012Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «NIBBIANO» della Società Edison S.p.A.IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHEVista la legge 11 gennaio 1957, n 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazionedegli idrocarburi liquidi e gassosi”;Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazionedegli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11gennaio 1957, n 6 sulla Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme per l’attuazionedel nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi egeotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante “Disciplina dei procedimenti diconferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e inmare”;Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche ed integrazioni, recante“Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni allaprospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;11