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Codice Etico Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.pdf

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3.4 LA REDDITIVITÀIl <strong>Gruppo</strong> si sta preparando al sistema della libera concorrenza.In tale ottica, da un lato, sta privatizzando alcune componenti della propria attività,dall’altro, continua comunque a fornire anche un servizio pubblico. In entrambi icasi, la redditività è un valore necessario a garantire autosufficienza, sviluppo ecrescita. Questa rappresenta non solo un indicatore della qualità del lavoro svolto eun indice della soddisfazione della clientela, ma anche la misura della capacità dinon incidere sui bilanci <strong>dello</strong> <strong>Stato</strong> e dunque, indirettamente, sui cittadini.In ogni caso, il valore della redditività, come sopra inteso, non deve in alcun modoindurre gli organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratoriesterni ed i partner commerciali alla violazione dei principi etici contenuti nel <strong>Codice</strong>per ottenere risultati economici positivi.3.5 L’INTEGRITÀL’integrità è un elemento importante del patrimonio aziendale ed è la più fortegaranzia dell’impegno civile dell’impresa nei confronti di tutte le persone che in essalavorano, di tutti i fornitori, di tutti i suoi clienti e di tutti i suoi stakehoder in generale.Il rispetto di tale principio si ottiene applicando la legge e rispettando le regoledell’integrità morale in ogni settore di attività ed in ogni circostanza.Il <strong>Gruppo</strong> non tollera violazioni a questo principio e, pertanto, disincentiva in ognimodo pratiche di corruzione, per tutelarsi quale istituzione economica, culturale esociale, produttrice di ricchezza, di lavoro e di tecnologia.Non è, quindi, permesso corrispondere e/o promettere, direttamente oindirettamente, denaro o altra utilità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblicoservizio o privati, per condizionare o remunerare l’operato del loro ufficio o,comunque, per acquisire trattamenti di favore. Gesti di cortesia commerciale, comeomaggi o forme di ospitalità, sono ammessi solo nel caso in cui siano di modicovalore e comunque tali da non pregiudicare l’integrità o il credito di una delle partie da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi in modo improprio.In ogni caso, tale tipologia di spese deve essere sempre autorizzata dal proprioResponsabile e documentata in modo adeguato. Parimenti, è fatto divieto agli organisociali, al management, al personale dipendente, ai collaboratori esterni, inparticolar modo nel caso di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblicoservizio, di ricevere e/o richiedere omaggi o trattamenti di favore non attribuibili anormali relazioni di cortesia e della situazione deve essere informato, ancheverbalmente, il proprio Responsabile.3.6 IL CONFLITTO DI INTERESSITutto il personale del <strong>Gruppo</strong> nell’esercizio delle proprie funzioni - ai diversi livelli diresponsabilità - non deve assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gliinteressi della Società o incompatibili con i doveri di ufficio.Anche gli Amministratori di ciascuna Società del <strong>Gruppo</strong> devono attenersirigorosamente a questo principio. Le situazioni in contrasto con questa norma devonoessere immediatamente comunicate ai propri Responsabili o al Comitato <strong>Etico</strong>.In ogni caso, ogni collaborazione autonoma o subordinata del personale con terzideve essere preventivamente autorizzata dalle strutture di Personale eOrganizzazione di competenza.In particolare, i componenti degli organi sociali, il management, il personaledipendente ed i collaboratori di ciascuna Società del <strong>Gruppo</strong> devono evitare conflittidi interesse tra eventuali attività economiche personali e familiari e le mansioni chesvolgono all’interno della struttura di appartenenza.A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono conflitti di interesse le seguentisituazioni:• interessi economici e finanziari del personale e/o delle rispettive famiglie inattività di fornitori, clienti e concorrenti;• utilizzo della propria posizione nel <strong>Gruppo</strong> o delle informazioni acquisite nelproprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali egli interessi aziendali;• svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori,concorrenti;• acquisto o vendita di azioni di Società del <strong>Gruppo</strong> o esterne quando inrelazione alle funzioni svolte si è a conoscenza di informazioni rilevanti non dipubblico dominio.3.7 L’IMPARZIALITÀNelle relazioni con i suoi stakeholder (ad esempio: gare di appalto, procedimenticontenziosi, esami e concorsi, percorsi di carriera, ecc.), il <strong>Gruppo</strong> evita ognidiscriminazione fondata - ad esempio - su età, sesso, sessualità, salute, razza onazionalità, opinioni politiche e credenze religiose, non tiene conto diraccomandazioni o suggerimenti di provenienza esterna o interna ed assicuraimparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali e contrattuali e dei principisanciti nel presente <strong>Codice</strong>.Ogni tentativo di contravvenzione a questa regola deve essere comunicato allestrutture aziendali competenti che, ove necessario, provvedono ad effettuare leopportune comunicazioni al Comitato <strong>Etico</strong>.10 <strong>Codice</strong> <strong>Etico</strong><strong>Gruppo</strong> <strong>Ferrovie</strong> <strong>dello</strong> <strong>Stato</strong> <strong>Italiane</strong>11

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