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1849-1948. Quella della Repubblica Romana ispirò la nostra ... - Anpi

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Dal <strong>1849</strong> al 1948 un filo rosso ideale significativo<strong>Quel<strong>la</strong></strong> <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong> <strong>Romana</strong>ispirò <strong>la</strong> <strong>nostra</strong> CostituzioneGiovane cannoniere <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong>, al<strong>la</strong> cinta Aureliana. Litografia da una fotografia dell’epoca.Garibaldi, Mazzini, Saffi e i combattenti che lottaronocontro i francesi e il “Papa re” volevano una “nazione del popolo”,unita, giusta e democratica.In regalo per i lettori il fac-simile dell’importante documentoapprovato sotto le cannonate150° DELL’UNITÀ D’ITALIA l patria indipendente l 26 giugno 2011


Sono straordinarie e non certo casuali le somiglianze tra <strong>la</strong> Costituzione <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong> <strong>Romana</strong> del<strong>1849</strong>, quel<strong>la</strong> di Mazzini, Garibaldi, Armellini e Saffi e quel<strong>la</strong> dell’Italia repubblicana che tutti noiconosciamo, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, quando il Paese era ancora accasciato sulle ferite<strong>del<strong>la</strong></strong> guerra. Vogliamo ricordarlo ora, in occasione dei 150 anni dell’unità nazionale. È chiaro che molti deipadri costituenti – che avevano concluso i loro dibattiti, i loro scontri politici e le polemiche – prima che <strong>la</strong>Costituente dicesse il suo “sì” il 22 dicembre del 1947, sicuramente avevano riletto con grande attenzione ledelibere e le carte degli eroici difensori di quel<strong>la</strong> picco<strong>la</strong> repubblica che aveva resistito per oltre un mese alletruppe del generale francese Oudinot, mandato a Roma per riportare sul trono temporale il “Papa re” Pio IX. Inquelle carte e in quel<strong>la</strong> Costituzione c’erano le speranze di quelle centinaia e centinaia di cittadini che eranomorti sul Gianicolo perdifendere l’indipendenza diuna “picco<strong>la</strong> Patria” cherappresentava tutti coloro che,anche a costo <strong>del<strong>la</strong></strong> vita,volevano l’Italia una eindipendente. Non si possonoancora una volta non ricordarequei giorni di guerra e le ore<strong>del<strong>la</strong></strong> fine, senza una grandecommozione. Si è commossoanche C<strong>la</strong>udio Fracassi nel suonotissimo e bellissimo librointito<strong>la</strong>to “La meravigliosastoria <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong> deibriganti”.Il Casino dei Quattro Venti distrutto a cannonate dai francesi. All’interno vi si svolsero terribilicombattimenti all’arma bianca tra invasori e difensori di Roma.Ed è per questo cheriprendiamo proprio da quellibro notizie e partico<strong>la</strong>ri.L’assemblea Costituente del <strong>1849</strong> era composta da centouno deputati eletti a suffragio universale che si eranoriuniti, sotto i continui bombardamenti francesi, in Campidoglio, nel Pa<strong>la</strong>zzo di Propaganda Fide e in altre sedioccasionali, per centotrentrasei sedute pubbliche e sette a porte chiuse. Gli eletti dal popolo erano ancorariuniti in Campidoglio per approvare proprio gli ultimi articoli <strong>del<strong>la</strong></strong> Costituzione, quando le prime compagnie disoldati francesi entravano inRoma. Tutti i par<strong>la</strong>mentari,come se niente fosseaccaduto, si erano ritrovatisul<strong>la</strong> piazza del Campidoglio eun paio di segretari si eranoalternati nel<strong>la</strong> lettura di tutta<strong>la</strong> Costituzione finalmenteapprovata, mentre migliaia dipersone ascoltavano insilenzio. Al<strong>la</strong> fine, gli eletti dalpopolo avevano apposto <strong>la</strong>loro firma nell’ultima pagina<strong>del<strong>la</strong></strong> carta costituzionale e poiconferito <strong>la</strong> cittadinanzaromana a tutti gli italiani,“stranieri”, che avevanocombattuto per <strong>la</strong> <strong>Repubblica</strong>.Subito dopo avevano ancorastabilito che, quindici di loro,Giuseppe Garibaldi nei giorni <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong><strong>Romana</strong>.Giuseppe Mazzini, uno dei triumviri <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong>.150° DELL’UNITÀ D’ITALIA l patria indipendente l 26 giugno 2011


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La straordinaria e modernissima Costituzione del <strong>1849</strong>“democrazia, libertà, giustizia,uguaglianza, <strong>la</strong>icità, diritti e doveri …”Chiarezza, modernità delle disposizioni, totale senso <strong>del<strong>la</strong></strong> libertà e <strong>del<strong>la</strong></strong> democrazia, <strong>la</strong>icità, sensodel dovere e del bene pubblico, libertà assoluta di stampa, di credo politico e religioso.Basta rileggersi l’articolo uno <strong>del<strong>la</strong></strong> Costituzione <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong> <strong>Romana</strong> del <strong>1849</strong>, per averechiara tutta l’impostazione <strong>del<strong>la</strong></strong> nuova carta fondamentale dello Stato.Ecco tutti gli articoli <strong>del<strong>la</strong></strong> Costituzione del <strong>1849</strong>, ossia <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong> di Garibaldi, Mazzini,Armellini e Saffi, <strong>la</strong> <strong>Repubblica</strong> del popo<strong>la</strong>no Ciceruacchio e di tutti i caduti sugli spaltidel Gianicolo in difesa <strong>del<strong>la</strong></strong> libertà dei popoli e del principio di indipendenza e di sovranitànei confronti delle truppe francesi che sostennero e riportarono al potere temporale Papa Pio IX.LA COSTITUZIONE ROMANA(1 luglio <strong>1849</strong>)PRINCIPII FONDAMENTALII - La sovranità è per dirittoeterno nel popolo. Il popolodello Stato romano è costituitoin <strong>Repubblica</strong> democratica.II - Il regime democratico haper rego<strong>la</strong> <strong>la</strong> eguaglianza, <strong>la</strong>libertà, <strong>la</strong> fraternità. Non riconoscetitoli di nobiltà né privilegidi nascita o casta.III - La <strong>Repubblica</strong> con le leggie con le istituzioni promuove ilmiglioramento delle condizionimorali e materiali di tutti icittadini.IV - La <strong>Repubblica</strong> riguardatutti i popoli come fratelli, rispettaogni nazionalità, propugnal’italiana.V - I municipi hanno tuttiuguali diritti: <strong>la</strong> loro indipendenzanon è limitata che dalleleggi di utilità generale delloStato.VI - La più equa distribuzionepossibile degli interessi locali,in armonia con l’interesse politicodello Stato, è <strong>la</strong> normadel riparto territoriale <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong>.VII - Dal<strong>la</strong> credenza religiosanon dipende l’esercizio dei diritticivili e politici.VIII - Il Capo <strong>del<strong>la</strong></strong> Chiesa cattolicaavrà dal<strong>la</strong> <strong>Repubblica</strong>tutte le guarentigie necessarieper l’esercizio indipendente delpotere spirituale.TITOLO IDEI DOVERI E DEI DIRITTIDEI CITTADINIART. 1 - Sono cittadini <strong>del<strong>la</strong></strong><strong>Repubblica</strong>: gli originari <strong>del<strong>la</strong></strong><strong>Repubblica</strong>; coloro che hannoacquistato <strong>la</strong> cittadinanza pereffetto delle leggi precedenti;gli altri italiani con il domiciliodi sei mesi; gli stranieri con ildomicilio di dieci anni; i naturalizzaticon decreto del poterelegis<strong>la</strong>tivo.ART. 2 - Si perde <strong>la</strong> cittadinanza:per naturalizzazione, o perdimora in paese straniero conanimo di non più tornarvi; perl’abbandono <strong>del<strong>la</strong></strong> patria in casodi guerra, o quando è dichiaratain pericolo; per accettazionedi titoli conferiti dallostraniero; per accettazione digradi o cariche e per serviziomilitare presso lo straniero,senza autorizzazione del governo<strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong>: l’autorizzazioneè sempre presuntaquando si combatte per <strong>la</strong> libertàdi un popolo; per condannagiudiziale.ART. 3 - Le persone e le proprietàsono invio<strong>la</strong>bili.ART. 4 - Nessuno può esserearrestato che in f<strong>la</strong>grante delittoo per mandato di giudici; néessere distolto dai suoi giudicinaturali.Nessuna corte o commissioneeccezionale può istituirsi sottoqualsivoglia titolo o nome.Nessuno può essere carceratoper debiti.150° DELL’UNITÀ D’ITALIA l patria indipendente l 26 giugno 2011


ART. 5 - Le pene di morte o diconfisca sono proscritte.ART. 6 - Il domicilio è sacro:non è permesso entrarvi chenei casi e nei modi determinatidal<strong>la</strong> legge.ART. 7 - La manifestazione delpensiero è libera: <strong>la</strong> legge nepunisce l’abuso senza alcunacensura preventiva.ART. 8 - L’insegnamento è libero.Le condizioni di moralità e dicapacità, per chi intende professarlo,sono determinate dal<strong>la</strong>legge.ART. 9 - Il segreto delle lettereè invio<strong>la</strong>bile.ART. 10 - Il diritto di petizionepuò esercitarsi individualmentee collettivamente.ART. 11 - L’associazione senz’armie senza scopo di delittoè libera.ART. 12 - Tutti i cittadini appartengonoal<strong>la</strong> Guardia nazionalenei modi e con le eccezionifissate dal<strong>la</strong> legge.ART. 13 - Nessuno può essereastretto a perdere <strong>la</strong> proprietàdelle cose se non in causapubblica, previa giusta indennità.ART. 14 - La legge determinale spese <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong> e ilmodo di contribuirvi.Il popo<strong>la</strong>no Ciceruacchio (Angelo Brunetti),fuci<strong>la</strong>to con il figlioletto dagli austriaci.Nessuna tassa può essere impostase non per legge né percettaper tempo maggiore diquello dal<strong>la</strong> legge determinato.TITOLO IIDELL’ORDINAMENTOPOLITICOART. 15 - Ogni potere vienedal popolo. Si esercita dall’assemblea,dal conso<strong>la</strong>to, dall’ordinegiudiziario.TITOLO IIIDELL’ASSEMBLEAART. 16 - L’assemblea è costituitada rappresentanti del popolo.ART. 17 - Ogni cittadino chegode i diritti civili e politici, a21 anni è elettore, a 25 eleggibile.ART. 18 - Non può essere rappresentantedel popolo unpubblico funzionario nominatodai consoli o dai ministri.ART. 19 - Il numero dei rappresentantiè determinato in proporzionedi ogni 20.000 abitanti.ART. 20 - I comizi generali siradunano ogni tre anni il 21aprile.Pio IX, l’ultimo “Papa re”.Il popolo vi elegge i suoi rappresentanticon voto universale,diretto e pubblico.ART. 21 - L’assemblea si riunisceil 15 maggio successivamenteall’elezione.Si rinnova ogni tre anni.ART. 22 - L’assemblea si riuniscein Roma, ove non determinialtrimenti, e dispone <strong>del<strong>la</strong></strong>forza armata di cui crederàaver bisogno.ART. 23 - L’assemblea è indissolubilee permanente, salvo ildiritto di aggiornarsi per queltempo che crederà. Nell’intervallopuò essere convocata adurgenza sull’invito del presidentecoi segretari, di 30membri o del conso<strong>la</strong>to.ART. 24 - Non è legale se nonriunisce <strong>la</strong> metà più uno deisuoi rappresentanti.Il numero qualunque de’ presentidecreta i provvedimentiper richiamare gli assenti.ART. 25 - Le sedute dell’assembleasono pubbliche.Può costituirsi in comitato segreto.ART. 26 - I rappresentanti delpopolo sono invio<strong>la</strong>bili per leloro opinioni emesse nell’assemblea,restando interdettaqualunque inquisizione.ART. 27 - Ogni arresto o inquisizionecontro un rappresentanteè vietato senza il permessodell’assemblea, salvo ilcaso di delitto f<strong>la</strong>grante.Nel caso dell’arresto in f<strong>la</strong>granzadi delitto, l’assemblea,che ne sarà immediatamenteinformata, determina <strong>la</strong> continuazioneo cessazione del processo.Questa disposizione si applicaal caso in cui un cittadino carceratosia nominato rappresentante.ART. 28 - Ciascun rappresentantedel popolo riceve un indennizzocui non può rinunciare.ART. 29 - L’assemblea ha il poterelegis<strong>la</strong>tivo: decide <strong>del<strong>la</strong></strong>pace, <strong>del<strong>la</strong></strong> guerra, dei trattati.150° DELL’UNITÀ D’ITALIA l patria indipendente l 26 giugno 2011


ART. 30 - La proposta sulleleggi appartiene ai rappresentantidel conso<strong>la</strong>to.ART. 31 - Nessuna proposta haforza se non dopo adottatacon due deliberazioni prese all’intervallonon minore di ottogiorni, salvo all’assemblea abbreviarloin caso di urgenza.ART. 32 - Le leggi adottate dall’assembleavengono senza ritardopromulgate dal conso<strong>la</strong>toin nome di Dio e del popolo.Se il conso<strong>la</strong>to indugia, il presidentedell’assemblea fa <strong>la</strong>promulgazione.TITOLO IVDEL CONSOLATOE DEL MINISTEROART. 33 - Tre sono i consoli.Vengono nominati dall’assembleaa maggioranza di due terzidi suffragi.Debbono essere cittadini <strong>del<strong>la</strong></strong><strong>Repubblica</strong> e dell’età di 30 annicompiuti.ART. 34 - L’ufficio de’ consolidura tre anni. Ogni anno unode’ consoli esce d’ufficio.Le due prime volte decide <strong>la</strong>sorte fra i tre primi eletti.Niun console può essere rielettose non dopo tre annidacché uscì di carica.ART. 35 - Vi sono sette ministridi nomina del conso<strong>la</strong>to: 1°degli affari interni; 2° degli affariesteri; 3° di guerra e marina;4° di finanza; 5° di grazia egiustizia; 6° di agricoltura,commercio, industria e <strong>la</strong>voripubblici; 7° del culto, istruzionepubblica, belle arti e beneficenza.ART. 36 - Ai consoli sono commessel’esecuzione delle leggie le re<strong>la</strong>zioni internazionali.ART. 37 - Ai consoli spetta <strong>la</strong>nomina e revocazione di quegliimpieghi che <strong>la</strong> legge nonriserva ad altra autorità: maogni nomina e revocazionedeve essere fatta in consigliodei ministri.ART. 38 - Gli atti de’ consoli,fin che non sieno contrassegnatidal ministro incaricatoDonne <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong> <strong>Romana</strong> si esercitano al<strong>la</strong> marcia e all’uso delle armi.dell’esecuzione, restano senzaeffetto. Basta <strong>la</strong> so<strong>la</strong> firma de’consoli per <strong>la</strong> nomina e revocazionede’ ministri.ART. 39 - Ogni anno, e a qualunquerichiesta dell’assemblea,i consoli espongono lostato degli affari <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong>.ART. 40 - I ministri hanno il dirittodi par<strong>la</strong>re all’assembleasugli affari che li riguardano.ART. 41 - I consoli risiedononel loco ove si convoca l’assembleané possono esciredal territorio <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong>senza una risoluzione dell’assemblea,sotto pena di decadenza.ART. 42 - Sono alloggiati aspese <strong>del<strong>la</strong></strong> <strong>Repubblica</strong> e ciascunoriceve un appuntamentodi scudi 3.600 all’anno.ART. 43 - I consoli e i ministrisono responsabili.ART. 44 - I consoli e i ministripossono essere posti in istatod’accusa dall’assemblea sul<strong>la</strong>proposta di dieci rappresentanti.La dimanda deve essere discussacome una legge.ART. 45 - Ammessa l’accusa, ilconsole è sospeso dalle suefunzioni; se assoluto, ritornaall’esercizio delle sue funzioni;se condannato, l’assembleapassa a nuova elezione.TITOLO VDEL CONSIGLIO DI STATOART. 46 - Vi è un consiglio distato, composto di quindiciconsiglieri nominati dall’assemblea.ART. 47 - Esso deve essereconsultato da’ consoli e da’ministri sulle leggi da proporsi,sui rego<strong>la</strong>menti e sulle ordinanzeesecutive: può esserlosulle re<strong>la</strong>zioni politiche.ART. 48 - Esso emana quei rego<strong>la</strong>mentipei quali l’assembleagli ha dato una specialedelegazione. Le altre funzionisono determinate da una leggepartico<strong>la</strong>re.TITOLO VIDEL POTERE GIUDIZIARIOART. 49 - I giudici nell’eserciziodelle loro funzioni non dipendonoda altro potere dello stato.ART. 50 - Nominati dai consolie in consiglio dei ministri, sonoinamovibili; non possonoessere promossi né traslocatiche con proprio consenso, nésospesi, degradati o destituitise non dopo rego<strong>la</strong>re procedurae sentenza.ART. 51 - Per le contese civili,vi è una magistratura di pace.ART. 52 - La giustizia è amministratain nome del popolo150° DELL’UNITÀ D’ITALIA l patria indipendente l 26 giugno 2011

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