REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - Comune di Rovigo
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COMUNE DI ROVIGO_______________<strong>REGOLAMENTO</strong> <strong>DEI</strong> <strong>CONTROLLI</strong> <strong>INTERNI</strong>Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 29/01/2013
TITOLO I - Principi generaliArt. - 1. Oggetto1. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle <strong>di</strong>sposizioni previste dal D.L.174/2012, convertito in L. 213/2012, che ha mo<strong>di</strong>ficato e integrato il d.lgs. 267/2000,al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare l’istituzione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> controlli interni sull’attività dell’Ente.Art. - 2. Finalità del sistema integrato dei controlli interni1. Il sistema dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzione trafunzioni <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e compiti <strong>di</strong> gestione e si articola in:a) controllo <strong>di</strong> regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità,regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;b) controllo <strong>di</strong> gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicitàdell’azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;c) controllo della qualità dei servizi erogati: finalizzato a garantire il controllo dellaqualità dei servizi erogati, <strong>di</strong>rettamente dall’Ente o tramite organismi gestionali esterni,con l’impiego <strong>di</strong> metodologie <strong>di</strong>rette a misurare la sod<strong>di</strong>sfazione degli utenti esterni einterni dell’ente;d) controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a verificare l’efficacia,l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni, tramite l’affidamento <strong>di</strong>in<strong>di</strong>rizzi e obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato;e) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute insede <strong>di</strong> attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti <strong>di</strong> determinazione dell'in<strong>di</strong>rizzopolitico, in termini <strong>di</strong> congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.f) controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degliequilibri finanziari della gestione <strong>di</strong> competenza, della gestione dei residui e dellagestione <strong>di</strong> cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi <strong>di</strong> finanza pubblicadeterminati dal patto <strong>di</strong> stabilità interno.Art. 3 Principi comuni1. I controlli <strong>di</strong> cui al precedente articolo 2 operano secondo un sistema operativo e<strong>di</strong>nformatico integrato.2. Per ogni controllo viene redatto un referto con l’in<strong>di</strong>cazione sintetica delle risultanzedell’attività <strong>di</strong> au<strong>di</strong>t effettuata e, ove necessario, con l’in<strong>di</strong>cazione degli interventicorrettivi.3. Gli esiti dei controllo confluiscono in un sistema <strong>di</strong> reporting integrato atto a fornireinformazioni per il conseguimento delle finalità <strong>di</strong> cui all’articolo 2.TITOLO II – Controllo <strong>di</strong> regolarità amministrativa e contabileArt. 4 – Controllo preventivo e successivo1. Il controllo <strong>di</strong> regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.2. Il controllo è preventivo quando si svolge nella fase <strong>di</strong> formazione dell’atto che vadall’iniziativa all’integrativa dell’efficacia-3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l’ultima partedell’integrazione dell’efficacia.Art. 5 – Controllo preventivo <strong>di</strong> regolarità amministrativa1. Nella fase preventiva <strong>di</strong> formazione delle proposte <strong>di</strong> deliberazione <strong>di</strong> giunta e consiglio,che non siano <strong>di</strong> mero in<strong>di</strong>rizzo, il <strong>di</strong>rigente responsabile del servizio competente permateria, avuto riguardo all’iniziativa o all’oggetto della proposta, esercita il controllo <strong>di</strong>regolarità amministrativa formulando il parere <strong>di</strong> regolarità tecnica attestante la
egolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’articolo 49 del TUEL,tenendo conto del rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e dei regolamenti dell’Ente, dellacorrettezza e regolarità delle procedure, della correttezza formale nella redazionedell’atto.2. Il parere <strong>di</strong> regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato,quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.3. Per le determinazioni e ogni altro atto amministrativo <strong>di</strong> competenza gestionale ilresponsabile del servizio procedente esercita il controllo <strong>di</strong> regolarità amministrativaattraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provve<strong>di</strong>mento.Art. 6 – Controllo preventivo <strong>di</strong> regolarità contabile1. Nella fase preventiva <strong>di</strong> formazione delle proposte <strong>di</strong> deliberazione <strong>di</strong> giunta e consiglio,il <strong>di</strong>rigente responsabile del servizio finanziario esercita il controllo <strong>di</strong> regolaritàcontabile con la formulazione del relativo parere previsto dall’articolo 49 del TUEL.2. Su ogni proposta <strong>di</strong> deliberazione <strong>di</strong> giunta e consiglio, che non sia mero atto <strong>di</strong>in<strong>di</strong>rizzo e che comporti riflessi <strong>di</strong>retti o in<strong>di</strong>retti sulla situazione economico-finanziaria osul patrimonio dell'ente, il <strong>di</strong>rigente responsabile del servizio finanziario formula ilparere <strong>di</strong> regolarità contabile favorevole, contrario o con la formula “l’atto non comportariflessi <strong>di</strong>retti o in<strong>di</strong>retti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimoniodell’ente”.3. Il parere <strong>di</strong> regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato,quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.4. Il controllo preventivo si attua inoltre attraverso il parere del collegio dei revisori,secondo le previsioni dell’articolo 239 del TUEL.5. Nella formazione delle determinazioni, e <strong>di</strong> ogni altro atto che comporti impegnocontabile <strong>di</strong> spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il<strong>di</strong>rigente responsabile del servizio finanziario esercita il controllo <strong>di</strong> regolarità contabileattraverso l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.6. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante esostanziale, al provve<strong>di</strong>mento cui si riferisce.Art. 7 - Unità <strong>di</strong> controllo successivo <strong>di</strong> regolarità amministrativa1. Il controllo successivo <strong>di</strong> regolarità amministrativa è svolto da un ufficio incar<strong>di</strong>nato nelservizio <strong>di</strong> staff programmazione e controllo - posto sotto la <strong>di</strong>rezione del Segretariogenerale - a cui è preposto personale qualificato in<strong>di</strong>viduato dal Segretario generale conproprio atto.2. L’organizzazione dell’ufficio è effettuata in modo da assicurare l’autonomia el’in<strong>di</strong>pendenza della funzione <strong>di</strong> controllo rispetto alla funzione <strong>di</strong> amministrazioneattiva.Art. 8 - Oggetto del controllo successivo <strong>di</strong> regolarità amministrativa1. Sono oggetto del controllo successivo <strong>di</strong> regolarità amministrativa le seguenti categorie<strong>di</strong> atti:A) le determinazioni <strong>di</strong>rigenziali <strong>di</strong> impegno <strong>di</strong> spesa inferiori ai € 40.000,01;B) le determinazioni <strong>di</strong>rigenziali <strong>di</strong> impegno <strong>di</strong> spesa superiori ai € 40.000,00;C) i contratti, redatti sotto forma <strong>di</strong> scrittura privata;D) altri atti amministrativi (decreti, or<strong>di</strong>nanze, ecc.)2. Il controllo avviene con cadenza almeno semestrale me<strong>di</strong>ante sorteggio effettuato suiregistri delle varie categorie <strong>di</strong> atti amministrativi <strong>di</strong> cui ai precedenti punti A, B, C e D.Il numero <strong>di</strong> atti sottoposti a controllo corrisponde a non meno del 5% per ciascunadelle categorie <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> cui al comma precedente per il periodo considerato.Art 9 - Meto<strong>di</strong> e strumenti per il controllo successivo <strong>di</strong> regolarità amministrativa
1. Il controllo <strong>di</strong> regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenzadegli atti e/o dei proce<strong>di</strong>menti controllati con riferimento a:• regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provve<strong>di</strong>menti;• rispetto della normativa legislativa in generale;• conformità alle norme regolamentari;• conformità a circolari interne e ad atti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo.2. Per assicurare tale attività gli uffici devono mettere a <strong>di</strong>sposizione tutta ladocumentazione che è loro richiesta secondo la tempistica necessaria per la chiusuradella fase <strong>di</strong> controllo.3. Il <strong>Comune</strong> per l’effettuazione <strong>di</strong> un efficace sistema <strong>di</strong> controllo successivo <strong>di</strong> regolaritàamministrativa si dota <strong>di</strong> un adeguato sistema informatico <strong>di</strong> supporto.Art. 10 - Risultati del controllo successivo1. Le risultanze del controllo sono trasmesse, me<strong>di</strong>ante sintetica relazione, a cura delSegretario generale, unitamente alle <strong>di</strong>rettive cui conformarsi in caso <strong>di</strong> riscontrateirregolarità, entro 10 giorni dalla chiusura della verifica, ai responsabili dei servizi,nonché ai revisori dei Conti, agli organi <strong>di</strong> valutazione dei risultati dei <strong>di</strong>pendenti, comedocumenti utili per la valutazione, al Sindaco, al consiglio comunale per il tramite delpresidente che è tenuto a darne comunicazione nella prima seduta utile.2. In caso <strong>di</strong> inosservanza delle <strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> cui al precedente comma, il Segretariogenerale nomina un commissario ad acta ed invia copia del provve<strong>di</strong>mento all’ufficiocompetente in materia <strong>di</strong> responsabilità <strong>di</strong>sciplinare.3. Nel caso in cui dal controllo emergano irregolarità ricorrenti, riconducibili ad erratainterpretazione o applicazione <strong>di</strong> norme, od anche al fine <strong>di</strong> evitare l’adozione <strong>di</strong> attiaffetti da vizi, il Segretario generale adotta circolari interpretative o <strong>di</strong>rettive perorientare ed uniformare i comportamenti delle strutture dell’ente.TITOLO III – Controllo <strong>di</strong> gestione, controllo della qualità dei servizi e controllostrategicoArt. 11 Controllo <strong>di</strong> gestione1. Il PEG ed il PDO, in quanto documenti car<strong>di</strong>ne della programmazione gestionale edoperativa dell’ente nel loro complesso sono i principali riferimenti per le verifiche tipichedell’attività <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> gestione, così come definite dagli artt. 196 e succ. del d.lgs18/8/2000, n. 267 e dal regolamento sull’or<strong>di</strong>namento generale degli uffici e dei servizi.Il controllo <strong>di</strong> gestione quale procedura <strong>di</strong>retta a verificare lo stato <strong>di</strong> attuazione degliobiettivi programmati, ai sensi dell’art. 196, c. 2, del d.lgs n. 267/2000, si esercita oltreche attraverso l’elaborazione dei documenti annuali <strong>di</strong> consuntivazione del PEG e delPDO, anche attraverso il monitoraggio almeno semestrale degli obiettivi in essi stabiliti.2. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi operativo-gestionali deve prevedere obiettivi perciascun settore. Ogni obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell’articolo 5 deld.lgs. 150/2009 1 , deve possedere ove possibile le seguenti caratteristiche: l’obiettivodeve essere motivo <strong>di</strong> miglioramento o <strong>di</strong> mantenimento <strong>di</strong> buoni livelli già conseguiti edeve essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento.3. Il controllo <strong>di</strong> gestione è svolto da un ufficio incar<strong>di</strong>nato nel servizio finanziario sotto la<strong>di</strong>rezione del <strong>di</strong>rigente e con il supporto del servizio programmazione e controllo.1 Si tratta del decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150 meglio noto come “Riforma Brunetta”. Il comma 2 dell’articolo 5 prevede:“gli obiettivi sono: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed allestrategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramentodella qualità dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un arco temporale determinato, <strong>di</strong> norma corrispondente ad un anno; e)commisurati ai valori <strong>di</strong> riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni conamministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile,almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantita' e alla qualita' delle risorse <strong>di</strong>sponibili.
1. acquisisce il bilancio aziendale e la relativa documentazione con particolareriguardo alle relazioni al Bilancio aziendale del collegio sindacale e della società<strong>di</strong> revisione se presente;2. acquisisce la deliberazione societaria <strong>di</strong> budget annuale per verificare la coerenzatra l’attività sociale prevista e gli obbiettivi perseguiti dall’Ente tramite lapartecipazione alla società;3. effettua almeno due verifiche annuali, circa i reciproci cre<strong>di</strong>ti e debiti. L’attivitàviene svolta con il supporto del Servizio Finanziario del <strong>Comune</strong>. Se al terminedella verifica vengono riscontrate carenze <strong>di</strong> impegni <strong>di</strong> spesa o <strong>di</strong> accertamenti<strong>di</strong> entrata rispetto ai dati societari prospettati, viene inviata segnalazione allegale rappresentante della società, al <strong>di</strong>rigente comunale responsabile permateria ed al relativo Assessore per gli eventuali adempimenti <strong>di</strong> competenza.In<strong>di</strong>cativamente le verifiche vengono svolte entro marzo in funzionedell’approvazione del bilancio aziendale ed entro maggio in funzionedell’approvazione del ren<strong>di</strong>conto comunale ;4. relativamente a mo<strong>di</strong>fiche statutarie proposte dalla società, cura gli attiistruttori per la relativa proposta consiliare ;5. nell’eventualità <strong>di</strong> acquisizione <strong>di</strong> partecipazione societaria non <strong>di</strong> controllo, curagli adempimenti istruttori richiesti dalla legge ai fini dell’assunzione dellanuova partecipazione quali ad esempio richiesta <strong>di</strong> business plan, statuto, pattipara-sociali, materiale informativo e pre<strong>di</strong>spone i relativi atti consiliari;6. acquisisce dalle società i dati attinenti alle spese del personale in collaborazionecon il servizio risorse umane dell’Ente;7. acquisisce tutte le informazioni necessarie ed utili al fine dell’elaborazione ecompilazione <strong>di</strong> banche dati e questionari <strong>di</strong> interesse <strong>di</strong> organi esterni allasocietà, quali ad esempio, il Collegio dei revisori dei conti del <strong>Comune</strong>, ilDipartimento della Funzione Pubblica, la Corte dei Conti, il Ministerodell’Economia e delle Finanze;8. supporta l’attività del Collegio dei revisori dei Conti relativamente all’eserciziodelle proprie funzioni in or<strong>di</strong>ne alle società in parola ed ai servizi ad esseattribuiti.TITOLO V – Controllo sugli equilibri finanziariArticolo 15– Unità <strong>di</strong> controllo sugli equilibri finanziari1. Il controllo sugli equilibri finanziari è <strong>di</strong>retto e coor<strong>di</strong>nato dal <strong>di</strong>rigente responsabile delservizio finanziario.2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal<strong>di</strong>rigente del servizio finanziario. Con cadenza almeno trimestrale, il <strong>di</strong>rigente delservizio finanziario formalizza l’attività <strong>di</strong> controllo attraverso un verbale ed attesta ilpermanere degli equilibri.3. Nell’esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il <strong>di</strong>rigente del servizio finanziariorispetta i principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilitàdegli enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno.4. Partecipano all’attività <strong>di</strong> controllo l’organo <strong>di</strong> revisione, il Segretario generale, la giuntae, qualora richiesti dal <strong>di</strong>rigente responsabile del servizio finanziario, i <strong>di</strong>rigentiresponsabili <strong>di</strong> servizio.Articolo 16 – Ambito <strong>di</strong> applicazione1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizionidell'or<strong>di</strong>namento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano ilconcorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi <strong>di</strong> finanza pubblica.2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte IIdel TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, siadella gestione <strong>di</strong> competenza che della gestione dei residui:
a. equilibrio tra entrate e spese complessive;b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate dellespese relative alle quote <strong>di</strong> capitale <strong>di</strong> ammortamento dei debiti;c. equilibrio tra entrate straor<strong>di</strong>narie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto <strong>di</strong> terzi;e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;f. equilibrio nella gestione <strong>di</strong> cassa, tra riscossioni e pagamenti;g. equilibri obiettivo del patto <strong>di</strong> stabilità interno.3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilanciodell’ente in relazione all’andamento economico finanziario degli organismi gestionaliesterni.Articolo 17 – Fasi del controllo1. In occasione delle verifiche <strong>di</strong> cassa or<strong>di</strong>narie svolte dall’organo <strong>di</strong> revisione concadenza almeno trimestrale, ai sensi dell’articolo 223 del TUEL, il <strong>di</strong>rigente responsabiledel servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.2. Il <strong>di</strong>rigente responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta ilpermanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseveratodall’organo <strong>di</strong> revisione.3. Il Segretario generale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto eformalizzato attraverso il verbale con la perio<strong>di</strong>cità minima prevista dal comma 1.4. Entro 10 gg dalla chiusura della verifica, il verbale, asseverato dall’organo <strong>di</strong> revisioneed il resoconto della verifica <strong>di</strong> cassa, sono trasmessi ai <strong>di</strong>rigenti responsabili <strong>di</strong> servizioed alla giunta comunale.Articolo 18 – Esito negativo1. Qualora la gestione <strong>di</strong> competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi ilcostituirsi <strong>di</strong> situazioni tali da pregiu<strong>di</strong>care gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivodel patto <strong>di</strong> stabilità, il <strong>di</strong>rigente responsabile del servizio finanziario procede, senzaindugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall’articolo 153 comma 6 del TUEL.TITOLO VI – Disposizioni finaliArt. 19 - Referto sulla corretta applicazione del regolamento1. Il Sindaco, avvalendosi del supporto tecnico del Segretario generale, trasmettesemestralmente alla sezione regionale <strong>di</strong> controllo della Corte dei Conti un referto sullaregolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlliinterni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomiedella Corte dei Conti. Il referto è altresì inviato al consiglio comunale per il tramite delpresidente che è tenuto a darne comunicazione nella prima seduta utile.Art. 20 - Pubblicità ed entrata in vigore del regolamento1. A cura del Segretario generale copia del presente regolamento, è inviata alla Prefetturaed alla Sezione Regionale <strong>di</strong> Controllo della Corte dei Conti2. Il presente regolamento entra in vigore il quin<strong>di</strong>cesimo giorno successivo alla suapubblicazione all’albo pretorio.3. L'entrata in vigore del regolamento determina l’abrogazione <strong>di</strong> tutte le altre normeregolamentari in contrasto con lo stesso.4. Ai fini dell’accessibilità totale, il presente viene pubblicato sul sito web del comune.