13.07.2015 Views

IL DECRETO INGIUNTIVO 1. R.D. 28 ottobre 1940, n ... - La Tribuna

IL DECRETO INGIUNTIVO 1. R.D. 28 ottobre 1940, n ... - La Tribuna

IL DECRETO INGIUNTIVO 1. R.D. 28 ottobre 1940, n ... - La Tribuna

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 642<strong>DECRETO</strong> <strong>INGIUNTIVO</strong>196642. Esecuzione provvisoria. – Se il credito è fondato su cambiale ( 1 ),assegno bancario ( 2 ), assegno circolare ( 2 ), certificato di liquidazione diborsa ( 3 ), o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato(2699 ss. c.c.), il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitoredi pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanzal’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effettidell’opposizione.L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo digrave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazionesottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, [ma] ( 4 )il giudice può imporre al ricorrente una cauzione (119, 478, 648, 649).In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanzadel termine di cui all’art. 482 (649).( 1 ) Si vedano gli artt. 21 e 67 L. 5 dicembre 1933, n. 1669, norme sullacambiale e sul vaglia cambiario.( 2 ) Si veda il R.D.L. 21 dicembre 1933, n. 1736, disposizioni sull’assegnobancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’istituto diemissione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.( 3 ) Per il certificato di liquidazione di borsa si veda l’art. 44 L. 20 marzo1913, n. 272, modificato dall’art. 12 R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815.( 4 ) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. s), della L. <strong>28</strong> dicembre 2005, n. 263,dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,», sono inserite le seguenti:«ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore,comprovante il diritto fatto valere» e la parola: «ma» è soppressa.Secondo quanto dispone l’art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento,come modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273,convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizioneentra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instauratisuccessivamente a tale data.643. Notificazione del decreto. – L’originale del ricorso e del decretorimane depositato in cancelleria.Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degliartt. 137 ss.<strong>La</strong> notificazione determina la pendenza della lite (39).644. Mancata notificazione del decreto. – Il decreto d’ingiunzione diventainefficace (188 att.) qualora la notificazione (643) non sia eseguitanel termine di sessanta giorni ( 1 ) dalla pronuncia, se deve avvenire nel ter-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!