Intervento Roberto Gherardi_5062013 - Confindustria
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Lotta alla contraffazione:il ruolo dell’Autorità DoganaleAgenzia delle Dogane e dei MonopliDirezione Regionale per la LombardiaRoberto Gherardi – Area-AntifrodeUfficio IntelligenceFEDERVARIEMilano – 5 giugno 2013
Direzione Regionale per la Lombardia… l’Agenzia delle Dogane …D.Lgs. 300/1999 - art. 57Istituite le Agenzie Fiscali espressionedelle funzioni degli ex Dipartimenti delMinistero delle Finanze... accanto ad un'attività prevalente: tributaria nel commerciointernazionale e tecnico-tributaria in campo nazionale, soddifa unapluralità di interessi pubblici anche in settori extra-tributari ...I funzionari dell'Agenzia delle Dogane sono Ufficiali ed Agentidi Polizia Giudiziaria - art. 55 e 57 – comma 3 – del C.P.P.
Direzione Regionale per la Lombardia… l’Agenzia delle Dogane edei Monopoli …In applicazione del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertitocon Legge n. 135 del 7 Agosto 2012,l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'Amministrazione Autonomadei Monopoli di Statoa decorrere dal 1° dicembre 2012assumendo la nuova denominazione diAgenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Regionale per la LombardiaLa lotta alle frodi in ambito comunitarioDefinizione di RISCHIO:Art. 4 – comma 1 – punto 25) Codice Doganale ComunitarioReg. CEE 2913/1992 (C.D.C.)
Direzione Regionale per la LombardiaLa lotta alle frodi in ambito comunitarioGestione del rischio:Art. 4 – comma 1 – punto 26) Codice Doganale ComunitarioReg. CEE 2913/1992 (C.D.C.)la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte lemisure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Cio'Ricomprende attivita' quali raccolta di dati e informazioni, analisi evalutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolaremonitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base difonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali.inoltre ………Art. 4 – septies e segg. delleDisposizioni di applicazione al Codice Doganale Comunitario (D.A.C.)Reg. CEE 2454/1993
1. L'autorita' doganale puo', alle condizioni stabilite dalle disposizioni invigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire lacorretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni chedisciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazionefinale di merci in circolazione tra la Comunita' e i paesi terzi e lapresenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli doganali aifini della corretta applicazione della legislazione comunitaria possonoessere effettuati in un paese terzo qualora un accordo internazionale lopreveda.2. I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si fondanosull'analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, al fine diidentificare e quantificare i rischi e di sviluppare le misure necessarie pereffettuare una valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati alivello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale.… (omissis) …Direzione Regionale per la Lombardiaart. 13 Codice Doganale ComunitarioMisure di controllo da parte delle autorita' doganali.4. (omissis)
Direzione Regionale per la LombardiaNormativa di riferimentoComunitaria:Immissione in libera praticaEsportazione – riexportIntroduzione territorio - art. 37C.D.C.Regime sospensivoZona franca o deposito franco‣Reg. (CE) 22.07.2003 n. 1383Intervento dell’Autorità Art. 1 - Condizioni d’intervento; Doganale nei confrontidi merci sospettate del diritto, stampi di violare e matrici; taluni diritti diproprietà intellettualeArt. 2 - Definizioni: merci contraffatte, merci usurpative, titolareArt. 3 - Casi di NON applicazione del regolamento e franchigiadoganale (c.d. mercato grigio e bagaglio a seguito viaggiatori).‣Reg. (CE) 21.10.2004 n. 1891Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1383/2003Modificato, da ultimo dal Reg. (CE) 05.10.2007 n. 1172 cheprevede la modifica del formulario per la domanda di interventocomunitario per l’adesione all’U.E. di Bulgaria e Romania
Direzione Regionale per la LombardiaNormativa di riferimentoPrassi Nazionale:‣Circolare n. 32/D del 23.06.2004Procedura “ex officio” – quando esistono motivisufficienti per Istruzioni sospettare che per le merci l’intervento violino un diritto di dell’Autoritàproprietà intellettuale – sospensione svincolo o bloccodelle merciDoganaleper 3 gg. lavorativi, informando il titolare deldiritto (art. 4 Reg. CE 1383/2003)Procedura “ordinaria” – a seguito di domandad’intervento nazionale o comunitaria per 10 gg. lavorativi(3 gg. per merci deperibili) dalla data della notifica dellasospensione dello svincolo o del blocco (art. 11 Reg. CE1383/2003)‣Circolare n. 74/D del 3.12.2004Istruzioni integrative alla Circ. 32/D
Lotta alla contraffazione –L’intervento nella fase del controlloL’analisi dei flussi merceologici
Direzione Regionale per la LombardiaMisure doganalia tutela dei dirittidi proprietà intellettualeArt. 4 – comma 54 –Legge 350/2003Full Automated Logical System Against Forgery and Fraud
La Banca Dati FALSTAFF - patrimonioinformativo per il contrasto agli illeciti.
Come opera AIDAal passaggio del confine delle merci- Flow di funzionamento -operazione doganaleOperatore EconomicoAutorizzato.FALSTAFF-Istanze di tutelaRischio5Rischio1VMCSCDRischio4Rischio2CAFeedback dei controlliAIDA AUTOAPPRENDERischio3Analisi dei rischiCircuito Doganale diControlloDirezione Regionale per la Lombardia
Direzione Regionale per la LombardiaGli accordi dipartenariatoVengono stipulati con le associazionirappresentative delle aziende maggiormentedanneggiate da questo fenomeno.
L’Autorità doganale svolge anche indagini nonnecessariamente sollecitate dai titolari dei diritti.... l'attività autonoma di intelligence …Direzione Regionale per la LombardiaMonitorizza i flussi di traffico e predispone appositi profilidi rischio, sulla base delle informazioni conosciute autonomamente...
… utilizzando anche le banche dati libere disponibiliin INTERNET …Direzione Regionale per la Lombardia
… utilizzando anche le banche dati libere disponibiliin INTERNET …Direzione Regionale per la LombardiaCodice HTML dellapagine Internet
… le diverse frontiere della contraffazione ...Direzione Regionale per la Lombardia l’invio diretto in Italia l’ingresso in un porto o aeroporto nell’U.E. e lasuccessiva circolazione intracomunitaria; l’invio dei tratti distintivi del marchio, da assemblare, inItalia, al prodotto contraffatto.
Direzione Regionale per la LombardiaContact pointRed AlertNew trendshttp://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm
Direzione Regionale per la LombardiaIpotesi illecite contestateall’immissione in libera praticaall’esportazioneSpesso in concorso con il contrabbandoArtt. 282 295-bis T.U.L.D. – D.P.R.23.01.1973, n. 43.Art. 473 C.P. – (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di operedell'ingegno o di prodotti industriali).Art. 474 C.P. – (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segnifalsi).Se del caso, per estendere i controlli alla filiera viene richiesta dai funzionari doganalila “consegna controllata” – inserimento all’art. 9 della Legge 146/2006 (RatificaConvenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) deidelitti ex artt. 473 e 474 C.P.Art. 517-ter C.P. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpandotitoli di proprietà industriale). per la condotta di introduzione di cui al comma 2.normalmente all’esportazioneArt. 517- quater C.P. (Contraffazione di indicazioni geografichedenominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).
Contraffazione e Sicurezza prodotti – le condotte illecitein concorsolinklinklink
MADE IN ITALY e ORIGINE NON Preferenzialecollegamenti con la normativa sulla tutela del Made in Italy - Legge24.12.2003, n. 350 – art. 4 – comma 49 (e successive modificazioni)Direzione Regionale per la Lombardia49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero lacommercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivocoalla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni diprovenienza o di origine costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'articolo517 del codice penale.Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodottie merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e laprovenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, oquant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o lamerce sia di origine italianainclusol'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sullepratiche commerciali ingannevoli (Direttiva 2005/29/CE dell'11 maggio2005, recepita con D.Lgs. n.146/2007 – art. 21 – comma 1, lett. b))
Direzione Regionale per la LombardiaMADE IN ITALY e ORIGINE NON Preferenzialecollegamenti con la normativa sulla tutela del Made in Italy - Legge24.12.2003, n. 350 – art. 4 – comma 49 (e successive modificazioni)fatto salvoquanto previsto dal comma 49-bis,ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci nonoriginari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'originesenza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o delloro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazionesufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origineestera.Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti odelle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica esino alla vendita al dettaglio.ulteriore momento consumativo del reato
Direzione Regionale per la LombardiaMADE IN ITALY e ORIGINE NON Preferenzialecollegamenti con la normativa sulla tutela del Made in Italy - Legge24.12.2003, n. 350 – art. 4 – comma 49 (e successivemodificazioni)La fallace indicazione delle merciIl procedimento penale segue comunque il suo corso.Vengono prelevati campioni come elemento di prova.puo' essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a curaed a spese del contravventore dei segni o delle figure o diquant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origineitaliana.La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti omercipuo' essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esattaindicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made inItaly".Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine nonpossono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le mercisiano stati gia' immessi in libera pratica.
Direzione Regionale per la LombardiaMADE IN ITALY e ORIGINE NON Preferenzialecollegamenti con la normativa sulla tutela del Made in Italy - Legge24.12.2003, n. 350 – art. 4 – comma 49 (e successivemodificazioni)49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da partedel titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre ilconsumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origineitaliana ai sensi della normativa europea sull'origine,senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise edevidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti adevitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettivaorigine del prodotto,ovverosenza essere accompagnati da attestazione, resa da parte deltitolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, asua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettivaorigine estera del prodotto.Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro10.000 ad euro 250.000.
Direzione Regionale per la LombardiaMADE IN ITALY e ORIGINE NON Preferenzialecollegamenti con la normativa sulla tutela del Made in Italy - Legge24.12.2003, n. 350 – art. 4 – comma 49 (e successivemodificazioni)49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa delprodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che leindicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese deltitolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sulprodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per ilconsumatore.con procedimento di cuiagli artt. 13 e segg. dellaLegge 689/1981to END
Direzione Regionale per la LombardiaNormativa di riferimentoNazionale, tutela penale:dopo la novella inserita con l’art. 15 della Legge 23.07.2009, n. 99Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovverodi brevetti, modelli e disegni).Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodottiindustriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione oalterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, Es. MP3 è inserito punito in con lareclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 TV, a euro telefoni 25.000.cellulari, etc.Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelliindustriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nellacontraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modellicontraffatti o alterati.I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che sianostate osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delleconvenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.MARCHI, MODELLI, BREVETTI purchè REGISTRATI
Direzione Regionale per la LombardiaNormativa di riferimentoNazionale, tutela penale:Condotta tipicariscontrabile all’immissionein libera pratica e neltransito comunitarioArt. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunqueintroduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodottiindustriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti oalterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa daeuro 3.500 a euro 35.000.Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nelterritorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mettealtrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primocomma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro20.000.I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione chesiano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari edelle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale oindustrialeMARCHI, MODELLI, BREVETTI purchè REGISTRATI
Direzione Regionale per la LombardiaNormativa di riferimentoArt. 474-bis. - (Confisca).Nazionale, tutela penale:Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della personaoffesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose cheservirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sonol'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudiceordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondenteal profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.Confisca perequivalenteSi applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di coseche servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, ilprodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo,qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, ancheoccasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione dellapena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice diprocedura penale.
Direzione Regionale per la LombardiaNormativa di riferimentoArt. 474-ter. - (Circostanza aggravante).esclusi i casi di vincoloNazionale, tutela penale: associativoSe, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraversol'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione dadue a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante).Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzinei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamentel'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti dicui ai predetti articoli 473 e 474, nonchè nella raccolta di elementi decisiviper la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura deiconcorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrentiper la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
Direzione Regionale per la LombardiaNormativa di riferimentoNazionale, tutela penale:Inoltre la Legge 23.07.2009, n. 99, all’art. 17 – comma 1 -(contrasto alla contraffazione) ha disposto l’inserimentoall’art. 9, comma 1, lettera a),Omissione o ritardo del sequestroprobatorio - operazioni sotto copertura– consegna controllatadella Legge n. 146 del 16 marzo 2006, anche dei reati dicui agli artt. 473 e 474.Ratifica ed esecuzione della Convenzionee dei Protocolli delle Nazioni Unitecontro il crimine organizzatotransnazionale
Direzione Regionale per la LombardiaNormativa nazionale di riferimento… da ricordare …D.Lgs. 8.6.2001, n. 231Responsabilità Amministrativa degli Enti per fatti dipendenti da reato(misure interdittive art. 9 - comma 2 -)anche per artt. 473 – 474 – 517 del C.P.In caso di “graviindizi” di cuiall’art. 45 delD.Lgs. 231/2001P.M. richiesta al G.I.P.che provvede con Ordinanza
Direzione Regionale per la LombardiaNormativa nazionale di riferimentoNazionale, tutela penale:Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpandotitoli di proprietà industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietàindustriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri benirealizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione delloa querela della persona offesa, con lastesso è punito,reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.USURPAZIONEAlla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nelterritorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita conofferta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni dicui al primo comma.Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche odenominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).
Direzione Regionale per la LombardiaMerci contraffatte in transito(regime doganale sospensivo)Cause C-446/09 e C-495/09Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:La sentenza del 1° dicembre 2011 della Corte di Giustizia…. omissis …. il regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale neiconfronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci cheviolano tali diritti, devono essere interpretati nel senso che:– le merci provenienti da uno Stato terzo e che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell’Unione europea daun diritto di marchio o copia di un prodotto ivi protetto da un diritto d’autore, da un diritto connesso, da un modello o disegno nonpossono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» ai sensi di detti regolamenti per il solo fattodi essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime sospensivo;– dette merci, per contro, possono violare tale diritto ed essere pertanto qualificate come «merci contraffatte» o «merciusurpative» laddove sia dimostrato che sono destinate ad essere immesse in commercionell’Unione europea; una siffatta prova è fornita, in particolare, qualora emerga che dette merci sono state oggetto diuna vendita ad un cliente dell’Unione o di una offerta in vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell’Unione, o quando risultada documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime siano dirottate verso i consumatoridell’Unione;– affinché l’autorità competente a statuire nel merito possa esaminare utilmente l’esistenza di una prova simile e degli altrielementi costitutivi di una violazione del diritto di proprietà intellettuale invocato, l’autorità doganale cui è stata presentata unadomanda d’intervento, non appena dispone di indizi che consentano di sospettare l’esistenza di detta violazione, deve sospendere losvincolo o procedere al blocco delle stesse merci, e che– tra i predetti indizi possono figurare, segnatamente, il fatto che la destinazione delle merci non sia dichiaratamentre il regime sospensivo richiesto esige una siffatta dichiarazione, l’assenza di informazioni precise o affidabili circa l’identità ol’indirizzo del produttore o dello speditore delle merci, la mancanza di cooperazione con le autorità doganali oppure lascoperta di documenti o di corrispondenza concernenti le merci di cui trattasi atti a far supporre che è possibile che lemedesime siano dirottate verso i consumatori dell’Unione europea.
Direzione Regionale per la LombardiaNormativa nazionale di riferimentoNazionale, tutela penale o amministrativa ?Le piccole spedizioni via aerea – corrieri ospedizioni postaliArt. 9 – legge 689/1981Principio di specialità.Quando uno stesso fatto e' punito da unadisposizione penale e da una disposizione che prevedeuna sanzione amministrativa, ovvero da una pluralitàdi disposizioni che prevedono sanzioni amministrative,si applica la disposizione speciale.Art. 1 – comma 7 – D.L. 35/2005convertito con Legge 80/2005La Cassazione Sezioni unite, con sentenza n.22225 in data 8.6.2012, ha chiaritodefinitivamente che “non può configurarsi unaresponsabilità penale per l’acquirente finale dicose in relazione alle quali siano state violate lenorme in materia di origine e provenienza deiprodotti ed in materia di proprietàindustriale”.
Direzione Regionale per la LombardiaNormativa nazionale di riferimentoLe piccole spedizioni via aerea – corrieri ospedizioni postaliNazionale, tutela penale o amministrativa ?Art. 1 – comma 7 – D.L. 35/2005 convertitocon Legge 80/2005.“E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro fino a 7.000Euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loroqualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano aritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza deiprodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede allaconfisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme lenorme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fattocostituisca reato, qualora l’acquisto sia effettuato da un operatorecommerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diversodall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da unminimo di 20.000 Euro fino ad un milione di Euro. Le sanzioni sono applicate aisensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degliufficiali e degli agenti di polizia
Direzione Regionale per la LombardiaGrazie per l’attenzioneAgenzia delle Dogane e dei MonopliDirezione Regionale per la LombardiaRoberto Gherardi – Area-AntifrodeUfficio IntelligenceFEDERVARIEMilano – 5 giugno 2013