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fringe benefit - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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Il caso del meseLa concessione e revoca dell’auto aziendale quale <strong>fringe</strong> <strong>benefit</strong>a cura di Evangelista Basile – Avvocato in Milanoe di Alessandro De Giobbi – Avvocato in MilanoLa retribuzione – elemento essenziale del contratto di lavoro – costituisce l’obbligazioneprincipale del datore di lavoro ed è, di norma, corrisposta in denaro. Tuttavia, il nostroordinamento consente che il compenso destinato al lavoratore subordinato possa esserecorrisposto (anche interamente) tramite erogazione di beni o servizi; al riguardo, infatti,l’art.2099, co.3 c.c., così recita: “il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tuttoo in parte (…) con prestazioni in natura”.Fra le ipotesi più diffuse e tipiche di retribuzione in natura – soprattutto per quantoconcerne i lavoratori di professionalità medio-alta – v’è senz’altro la concessione da partedel datore di lavoro dell’auto aziendale, talvolta abbinata alla possibilità di parcheggiarenel garage dell’azienda, quale beneficio (c.d. <strong>fringe</strong> <strong>benefit</strong>) accessorio rispetto alnormale compenso in denaro.La qualificazione di retribuzione in natura di tale <strong>benefit</strong> e i criteri di determinazione delvalore da assoggettare a tassazione e a contribuzione dipendono dalle caratteristichedella concessione dell’auto aziendale, la quale può esser messa a disposizione deldipendente solo per lo svolgimento dell’attività professionale, per un uso esclusivamentepersonale o – come il più delle volte accade – per un utilizzo promiscuo. Passiamo adesaminare nel dettaglio le varie ipotesi.Il trattamento fiscale e previdenziale delle autovetture di dotazione aziendaleCASO 1CASO 2Nell’ipotesi in cui l’auto venga concessa al lavoratore esclusivamente per losvolgimento dell’attività lavorativa richiesta, l’utilizzo del mezzo da parte deldipendente è insuscettibile di produrre gli effetti propri di un <strong>fringe</strong> <strong>benefit</strong> edunque non si configura neppure come retribuzione in natura: l’auto è, in altreparole, un puro e semplice strumento di lavoro, che non consente al dipendenteche ne fa uso alcun personale “arricchimento”.Nel secondo caso, piuttosto inconsueto, di concessione dell’auto ad usoesclusivamente privato e/o familiare – e cioè per recarsi al lavoro e per gliulteriori spostamenti a titolo privato – l’autovettura aziendale costituisce a tutti glieffetti retribuzione in natura e il valore del <strong>benefit</strong> viene determinato in base alvalore normale del bene, che, in tal caso, è dato dal costo del noleggio dell’auto,eventualmente ragguagliato al periodo di utilizzo se inferiore all’anno (si applicano,in altre parole, i criteri contenuti all’art.9 del Tuir).ALTRI CASINella maggior parte dei casi, tuttavia, l’auto aziendale viene concessa aldipendente per uso promiscuo, e dunque sia per effettuare missioni in serviziosia per uso personale. In tale ipotesi, l’art.51, co.4, lett.a) del Tuir ha stabilito uncriterio vincolato per la quantificazione del valore auto da assoggettare altrattamento fiscale e contributivo.La Circolare di <strong>Lavoro</strong> e <strong>Previdenza</strong>, pag. 35n.3 del 18 gennaio 2010


Detta norma prevede, infatti, che per la quantificazione del valore degli “autoveicoli … imotocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per centodell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometricalcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabellenazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascunanno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontarieventualmente trattenuti”.Ovviamente, come si desume chiaramente dalla norma, la quantificazione del <strong>fringe</strong><strong>benefit</strong> è in questo caso del tutto forfetaria e indipendente dai chilometri effettivamentepercorsi o dai costi realmente sostenuti per il mezzo (nel caso di utilizzo per un periodoinferiore all’anno, l’ammontare del <strong>benefit</strong> va ragguagliato al numero dei giorni delperiodo, a prescindere dall’effettivo utilizzo; si veda C.M. 19/01/2007, n.1).Laddove il modello dell’automobile concesso al dipendente in uso promiscuo non siacontemplato nelle tabelle dell’ACI, la somma da assoggettare alle ritenute fiscali econtributive dovrà essere determinata prendendo a riferimento il tipo di veicolo più similea quello in dotazione al lavoratore.Ovviamente, se le parti hanno contrattualmente pattuito che il dipendente versi al datoredi lavoro delle somme per poter utilizzare l’auto aziendale anche a fini personali (osubisca comunque, per le medesime ragioni, delle trattenute in busta paga), allora taliimporti dovranno essere detratti dal valore stabilito presuntivamente in base ai criteri dilegge testé esposti e, laddove tali valori coincidano, la concessione dell’auto aziendalenon potrà configurarsi come <strong>benefit</strong> per il lavoratore, dovendone lo stesso sostenernetutti i costi.Gli stessi criteri sopra indicati dovranno essere adottati ai fini del computo delcontrovalore dell’utilizzo dell’auto aziendale nella base di calcolo dell’indennità dipreavviso e del trattamento di fine rapporto. Per la determinazione di quest’ultimo istituto,varranno comunque le disposizioni contenute all’art.2120 c.c., secondo cui - salvadiversa previsione dei contratti collettivi - la retribuzione annua ai fini del calcolo del Tfrcomprende tutte le somme, incluso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte indipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto ècorrisposto a titolo di rimborso spese (sulla computabilità del controvalore in denarodell’uso dell’auto per fini anche personali nella base di calcolo dell'indennità di finerapporto, vedasi Cassazione 15 novembre 2002, n.16129).Il principio di irriducibilità della retribuzioneIl fatto che la concessione al dipendente dell’auto aziendale per uso esclusivamentepersonale o promiscuo integri una forma di retribuzione in natura (ai sensi del citatoart.2099 c.c.) ha degli importanti riflessi anche sotto il profilo della possibilità del datore dilavoro di revocare unilateralmente detto beneficio.Prima di affrontare la questione occorre tuttavia effettuare una breve premessa in tema diriducibilità della retribuzione.Come noto, il principio di irriducibilità della retribuzione viene di norma fatto risalire allaformulazione dell’art.2103 c.c. (a seguito della novella attuata dall’art.13 dello Statuto deiLavoratori), quale corollario del divieto di assegnare il lavoratore a mansioni di contenutoprofessionale inferiore a quelle per le quali è stato assunto o che abbia da ultimo svolte.In estrema sintesi – e a rischio d’incorrere in una eccessiva semplificazione – si può direche il principio dell’irriducibilità della retribuzione è applicabile ai casi di riduzioneLa Circolare di <strong>Lavoro</strong> e <strong>Previdenza</strong>, pag. 36n.3 del 18 gennaio 2010


unilaterale della retribuzione da parte del datore di lavoro, nonché a quelli in cui laretribuzione venga ridotta in conseguenza di un esercizio illegittimo del c.d. ius variandi,ossia in caso di demansionamento del lavoratore.Pertanto, in primo luogo, il principio in esame non preclude alle parti di pattuireconcordemente una diminuzione della retribuzione nel corso del rapporto, così come distabilire, anche all’inizio del rapporto, clausole inerenti la revisione della retribuzione inrelazione a particolari circostanze che possono verificarsi; purché – ovviamente - vengasempre rispettata la retribuzione minima e adeguata di cui all’art.36 cost., ossia lariduzione non faccia scendere il trattamento retributivo del lavoratore al di sottodei minimi tabellari definiti nel Ccnl applicato.In secondo luogo, la giurisprudenza maggioritaria ha precisato a più riprese che ilprincipio di irriducibilità vale solo per quella parte della retribuzione correlata al contenutoprofessionale della prestazione, con la conseguenza che sono escluse tutte quelle vocistipendiali correlate a particolari condizioni “estrinseche” del suo svolgimento, che benpossono venir soppresse allorché vengano meno le speciali situazioni che le abbianogenerate (Cassazione n.11460/97). In altre parole, dal momento che con l’art.2103 c.c. illegislatore ha inteso tutelare il corredo delle immutabili qualità professionali acquisite dallavoratore nel corso del rapporto, ma non la continuità di erogazione di emolumenticompensativi di particolari condizioni e modalità di svolgimento delle mansioni di volta involta assegnate, la giurisprudenza ha ritenuto che il lavoratore possa subire unariduzione della retribuzione in caso di sua legittima adibizione a mansioni che noncomportino più i disagi o le difficoltà che avevano giustificato in precedenza l’attribuzionea suo favore di particolari emolumenti. Pertanto, alla luce di tale orientamento, si ècorrettamente esclusa l’operatività della garanzia dell’irriducibilità della retribuzione – sulpresupposto della natura estrinseca rispetto alle mansioni in precedenza svolte – perl’indennità di turno, l’indennità di servizio estero, l’indennità di spese carburante, etc. Intal senso, si veda la recente pronuncia n.4055/08 della Corte di Cassazione, la quale haaffermato che“la garanzia di irriducibilità della retribuzione si riferisce alla sola retribuzione diretta acompensare le qualità essenziali delle mansioni del lavoratore, ma non quella parte diessa che è diretta a compensare particolari modalità di esecuzione della prestazione”.Revoca dell’auto aziendaleAlla luce di quanto sopra esposto, per quanto attiene la revocabilità o meno del <strong>benefit</strong>auto aziendale eventualmente concesso al dipendente, valgono le seguenticonsiderazioni.Se l’autovettura viene concessa al dipendente nell’esclusivo interesse dell’azienda edunque affinché questi se ne serva negli stretti limiti dell’esercizio delle mansioniassegnategli, il datore di lavoro potrà in qualsiasi momento revocare la concessionedell’auto (ciò di norma avviene allorché il lavoratore venga adibito a mansioni diverse,che non comportano spostamenti per ragioni di servizio), posto che in tal caso il <strong>benefit</strong>non è suscettibile di qualificarsi come reddito e dunque non rientra in alcun modo nelcampo di applicazione dell’art.2103 c.c..Laddove, per contro, l’assegnazione al dipendente dell’auto aziendale vengapattuita per un utilizzo esclusivamente personale o comunque promiscuo, lanatura retributiva del bene determina l’impossibilità per il datore di lavoro direvocare unilateralmente la concessione dell’auto-<strong>fringe</strong> <strong>benefit</strong>, anche in ipotesi dimutamento delle mansioni in precedenza assegnate al dipendente.La Circolare di <strong>Lavoro</strong> e <strong>Previdenza</strong>, pag. 37n.3 del 18 gennaio 2010


Più delicata è invece la questione della revocabilità unilaterale del benefico nel caso incui le parti abbiano convenuto che il dipendente versi una certa somma per l’uso privatodell’auto aziendale, perché – a prima vista – il datore di lavoro potrebbe decidere direvocare il <strong>benefit</strong> offrendosi di reintegrare la retribuzione del dipendente privato dell’autocon un importo in denaro esattamente pari al suo controvalore, senza determinare alcunariduzione del suo trattamento retributivo. Tuttavia, il vantaggio che deriva al lavoratoredall’uso dell’auto aziendale non è soltanto economico, ma si estende anche a tutti gliaspetti “gestionali” del mezzo, di cui è onerata soltanto l’azienda; ne consegue che – anostro avviso – nei casi in cui l’assegnazione dell’auto aziendale venga dedotta incontratto, senza ulteriori precisazioni in ordine alla revocabilità del <strong>benefit</strong>, il datore dilavoro non potrà unilateralmente privare il dipendente del bene, neppure compensandoloeconomicamente della perdita economica subita.Per evitare questa “rigidità”, sarà dunque opportuno che al momento dell’assegnazionedell’auto aziendale al dipendente, il datore di lavoro abbia cura di precisare - per iscritto -che il <strong>benefit</strong> costituisce una mera concessione dell’azienda e potrà esserediscrezionalmente revocato in qualunque momento, eventualmente compensando laperdita del lavoratore con un importo pari al controvalore dell’auto o più semplicemente –a seconda dei casi – con il venir meno della trattenuta eventualmente prevista in bustapaga.Ovviamente, in conformità a quanto detto in precedenza in ordine alla possibilità diriduzione consensuale della retribuzione, nulla preclude alle parti di “convenire”l’eliminazione del beneficio dell’auto aziendale, e ciò anche nelle ipotesi in cui laconcessione del beneficio sia stata “contrattualizzata” e anche senza alcunacompensazione in denaro a favore del dipendente.La forma dell’accordo per la concessione dell’autoDal punto di vista operativo, per le ragioni espresse nel paragrafo precedente, nelconcedere al dipendente l’uso del veicolo aziendale, è consigliabile che il datore di lavorostipuli in forma scritta uno specifico accordo (concessione, uso, comodato, assegnazione,etc), registrandolo presso l’Ufficio del Registro per renderlo opponibile ai terzi.È altresì opportuno che la lettera di assegnazione dell’autovettura specifichi in modochiaro quantomeno:1. l’importo di partecipazione alla spesa da parte del lavoratore, valore che andrà aridurre l’ammontare del <strong>fringe</strong> <strong>benefit</strong> che concorre alla formazione delle basi imponibilifiscale e contributiva,2. le condizioni che possono determinare la revoca e le modalità di gestione dellarestituzione.La Circolare di <strong>Lavoro</strong> e <strong>Previdenza</strong>, pag. 38n.3 del 18 gennaio 2010


prelevail documentoModello di accordo per la concessione in uso promiscuodell'auto aziendale- La Società ……… con sede in ………, codice fiscale e P.IVA………, (d'ora innanziproprietario) qui rappresentata dal sig. ………, nato a ……… il ………, residente in………, codice fiscale ………munito dei necessari poteri;- il sig. ………, nato a ………il ………, codice fiscale ………, dipendente della Società……… a decorrere dal giorno ………, iscritto al numero matricola ………(d'ora innanziutilizzatore)premesso che- la Società ………è proprietaria del mezzo: tipo ………, targa ………, telaio ………,destinata al seguente uso ………, come si evince dalla copia del libretto di circolazioneallegata;- la Società ………è intenzionata a mettere a disposizione del sig. ………il suddettoautomezzo, affinché lo stesso venga utilizzato per necessità di servizio connesse alla suamansione ed anche per uso personale (uso promiscuo);si conviene e stipula quanto segue1. Oggetto dell'accordo.Il proprietario mette a disposizione dell'utilizzatore il mezzo identificato in premessa,affinché lo stesso venga utilizzato per motivi di servizio e per usi personali.2. Corrispettivo e modalità di pagamento.Il corrispettivo per l'uso personale del mezzo è stabilito dalle parti, in via convenzionale,in misura pari al 30% del costo (IVA compresa) corrispondente ad una percorrenzaannua di 15.000 chilometri, desumibile dalla tabella ACI appositamente approvatadall'Agenzia delle entrate e pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell'annoprecedente a quello di riferimento.In caso di utilizzo per periodo di tempo inferiore all'anno verrà effettuata una proporzionedel suddetto parametro.Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante trattenuta dal cedolino paga entro e nonoltre la fine di ciascun anno per cui il presente accordo esplicherà i suoi effetti, salvo chel'utilizzatore non provveda al pagamento in contanti.3. Obblighi dell'utilizzatore.L'utilizzatore si impegna sin da ora a:- comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti che dovessero revocare olimitare il permesso di guida;- assumere a proprio carico ogni ed eventuale sanzione derivante da infrazioni al codicedella strada o ad altre prescrizioni normative connesse all'utilizzo del mezzo;- utilizzare il mezzo esclusivamente per gli usi previsti dal libretto e rispettare i consiglid'uso prescritti dal produttore;- provvedere direttamente alla piccola manutenzione del mezzo (rabbocco olio, controlloliquidi, pressione gomme, ecc.);- segnalare senza indugio al proprietario eventuali malfunzionamenti, difetti e guasti,tanto nel periodo di validità della garanzia che in quello successivo, astenendosi dall'usodel mezzo qualora gli stessi possano provocare danni al conducente, ai trasportati, asoggetti terzi o a beni e cose; eventuali interventi presso officine specializzate saranno,nel limite del possibile, concordati con il proprietario, fermo restando che l'utilizzatore èsin da ora autorizzato a far effettuare interventi urgenti ed improrogabili qualora lecircostanze ed il luogo non consentissero di contattare il proprietario;La Circolare di <strong>Lavoro</strong> e <strong>Previdenza</strong>, pag. 39n.3 del 18 gennaio 2010


- rispettare, rigorosamente, gli interventi di manutenzione programmata prescritti dallibretto di uso e manutenzione del mezzo;- segnalare, nel più breve termine dalle circostanze concesso, ogni incidente in cuidovesse incorrere, indipendentemente dalla responsabilità propria o di terzi edall'ammontare del danno a persone o cose;- richiedere ed ottenere valido giustificativo delle spese sostenute per l'uso del mezzo,secondo le indicazioni fornite dall'ufficio amministrativo.4. Obblighi del proprietario.Il proprietario si impegna sin da ora a:- stipulare e rinnovare idonea polizza assicurativa a copertura del mezzo e dei rischiconnessi alla circolazione dello stesso;- corrispondere la tassa di proprietà;- consentire l'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata, ed in ogni casonecessari, indicando le officine prescelte per l'effettuazione degli stessi;- comunicare eventuali richiami o interventi necessari segnalati dal costruttore.5. Revoca della concessione del <strong>benefit</strong>La Società potrà discrezionalmente e in ogni momento revocare la concessione dell’autoaziendale, comunicando all’utilizzatore al tale sua decisione con lettera raccomandata econ un preavviso di 15 giorni.In caso di revoca dell’auto aziendale, all’utilizzatore non verrà più trattenuto in busta pagal’importo pari al controvalore della quota di utilizzo della vettura per fini personali.Il presente accordo è stipulato in data odierna in due originali, debitamente sottoscritti peraccettazione dalle parti, di cui uno verrà spedito in plico senza busta al proprietario a suacura e spese.Data … … …Il proprietario … … … L'utilizzatore … … …prelevail documentoModello di comunicazione di revoca di auto concessa ad usopromiscuoEgregio Signore,con decorrenza dal giorno ………Le saranno assegnate le seguenti mansioni previstedall’art. ………del CCNL … ……: (specificare le nuove mansioni)Tali mansioni, sia per declaratoria contrattuale, sia per immagine personale sia perprogressione di carriera, possono ritenersi equivalenti a quelle sino ad oggi da Lei svolte.Premesso quanto sopra, anche in seguito all’accordo di concessione di auto aziendale aduso promiscuo stipulato in data …………ed in base al diritto di revoca in essospecificamente previsto, essendo venute meno le particolari caratteristiche estrinsecheed accessorie dell’attività lavorativa da Lei precedentemente svolta e compensate con laconcessione dello specifico <strong>fringe</strong> <strong>benefit</strong> dell’auto aziendale, con la presente Lecomunichiamo, che a far data dal giorno ………è stata disposta la revoca dellaconcessione del mezzo: tipo ………, targa ………, telaio ………, destinata al seguenteuso ……….Naturalmente la Sua retribuzione non subirà alcuna decurtazione e a far data dal... … …,giorno di effettiva assegnazione alle nuove mansioni, non Le varrà più trattenuto in bustapaga l’importo pari al controvalore della quota di utilizzo della vettura per fini personali.La preghiamo di restituirci la presente comunicazione sottoscritta in originale peravvenuta comunicazione ed accettazione.Con i migliori saluti.La Circolare di <strong>Lavoro</strong> e <strong>Previdenza</strong>, pag. 40n.3 del 18 gennaio 2010

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