L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE: DALLA ...
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Facoltà di Lettere e Filosofia<br />
Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione d’impresa e comunicazione<br />
pubblica<br />
Tesi di Laurea<br />
in<br />
Diritto della comunicazione pubblicitaria<br />
L’EVOLUZIONE <strong><strong>DEL</strong>LA</strong> <strong>TUTELA</strong> <strong>DEL</strong><br />
<strong>CONSUMATORE</strong>: <strong>DALLA</strong> PUBBLICITÀ ALLE<br />
PRATICHE COMMERCIALI<br />
Relatore: Candidata:<br />
Chiar.mo Prof. Adriana Avagliano<br />
Virgilio D’ANTONIO matr. 0322700073<br />
Correlatrice:<br />
Dott.ssa Chiara DI MARTINO<br />
Anno Accademico 2008 – 2009
Indice<br />
Premessa ............................................................................................................................... 4<br />
CAPITOLO I<br />
Origine e attuazione della disciplina sulle Pratiche commerciali scorrette<br />
1. La pubblicità ingannevole nella direttiva Europea 84/450. ...................................................... 7<br />
1.1. La pubblicità ingannevole: il Codice del Consumo nella versione vigente prima<br />
dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. ................................ 9<br />
1.2. L’evoluzione della normativa negli anni 2000: primi accenni alla direttiva 2005/29/CE. ... 13<br />
1.3. Il recepimento della direttiva comunitaria 2005/29 in Italia. ................................................ 17<br />
1.3.1.Le particolarità del recepimento della direttiva 2005/29/Ce: le scelte del legislatore e<br />
le relazioni con altre discipline normative con essa interferenti. ............................................. 21<br />
2. Il decreto legislativo 146/2007 e i nuovi articoli del Codice del Consumo. ............................ 26<br />
2.1. Le definizioni dell’art. 18 del d.lgs. 206/2005 e la nozione di diligenza professionale. ...... 26<br />
2.2. La nozione di consumatore e l’idoneità di una pratica commerciale a falsare il<br />
comportamento economico del consumatore stesso. ................................................................... 32<br />
2.2.1. Il consumatore medio come parametro di riferimento per le nuove norme del Codice<br />
del Consumo. ........................................................................................................................... 37<br />
CAPITOLO II<br />
Le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive<br />
1. Le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. ................................................................. 43<br />
1.1. Le attività commerciali decettive: il primo comma dell’art.21 sulle “azioni ingannevoli” ... 43<br />
1.1.1. Il primo elenco delle “azioni ingannevoli” nel Codice del consumo. ............................ 47<br />
1.1.2. Il comma 2 dell’art. 21. .................................................................................................. 50<br />
1.1.3. Il comma 3 dell’articolo 21: prodotti pericolosi e sicurezza del consumatore. ............. 52<br />
1.1.4. Il comma 4 dell’articolo 21: la sicurezza dei bambini e degli adolescenti. .................... 54<br />
1.2. Articolo 22 del Codice del consumo: le omissioni ingannevoli, il primo comma. .............. 56<br />
1.2.1 Il comma 2 dell’articolo 22: tra omissione e occultamento. ............................................ 59<br />
1
Indice<br />
1.2.2. I comma 3, 4 e 5 : le caratteristiche del mezzo, i criteri tipici di valutazione della<br />
condotta omissiva e le informazioni comunitarie obbligatorie. ............................................... 61<br />
1.3. L’allegato I della direttiva comunitaria 2005/29 e la black list dell’articolo 23 del Codice<br />
del consumo. ................................................................................................................................ 65<br />
1.3.1 L’inganno relativo a marchi e codici di condotta. ........................................................... 68<br />
1.3.2. L’inganno sulla natura del prodotto. .............................................................................. 69<br />
1.3.3. L’inganno relativo all’assistenza post vendita. .............................................................. 70<br />
1.3.4. L’inganno relativo alla figura del venditore. .................................................................. 71<br />
1.3.5. Le condotte decettive di natura propagandistica. ........................................................... 71<br />
2. Le pratiche commerciali aggressive. ......................................................................................... 73<br />
2.1. L’articolo 25 del Codice del consumo: gli elementi di valutazione dell’aggressività di una<br />
pratica commerciale. .................................................................................................................... 77<br />
2.1.1. Le fattispecie concrete dell’articolo 25: le pratiche moleste. ......................................... 80<br />
2.1.2. Le fattispecie concrete dell’articolo 25: la coercizione. ................................................. 81<br />
2.1.3.Le fattispecie concrete dell’articolo 25: l’indebito condizionamento. ............................ 83<br />
2.2. L’allegato I della direttiva 2005/29/CE e la seconda black list del Codice del consumo. .... 84<br />
2.3 Analisi delle pratiche sempre aggressive ............................................................................... 85<br />
2.3.1. Le pratiche minatorie. .................................................................................................... 86<br />
2.3.2. Le pratiche petulanti. ...................................................................................................... 87<br />
2.3.3. Le pratiche defatiganti. .................................................................................................. 89<br />
CAPITOLO III<br />
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:<br />
analisi dei provvedimenti sulla tutela del consumatore dal 2007 ad oggi.<br />
1. Introduzione .............................................................................................................. 92<br />
1.1. I poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato .......................... 92<br />
2. Criteri di segmentazione e prime valutazioni ........................................................ 97<br />
2.1. Analisi degli illeciti più frequenti con esempi di procedimenti attivati ............. 102<br />
2.2. Evoluzione delle pratiche commerciali scorrette nei settori merceologici ........ 106<br />
2.3. Tutti gli illeciti dal 2007 ad oggi ........................................................................ 109<br />
Conclusioni ................................................................................................................. 167<br />
Appendice .................................................................................................................... 169<br />
2
Indice<br />
Bibliografia .................................................................................................................. 214<br />
3
Premessa<br />
Premessa<br />
Il presente lavoro di tesi esamina l’evoluzione della normativa europea e<br />
italiana in materia di tutela del consumatore e i rapporti che questi intrattiene con i<br />
professionisti.<br />
Si è ritenuto opportuno, prima di analizzare la situazione attuale, di studiare<br />
l’ordinamento comunitario e nazionale che ha contraddistinto gli anni Novanta e il<br />
primo lustro di questo nuovo millennio. Si è fornita a tale scopo una rapida, ma chiara<br />
esegesi su definizioni fondamentali come quelle di pubblicità, pubblicità ingannevole e<br />
pubblicità comparativa al fine di chiarire al meglio i concetti che sono stati e, ancora<br />
oggi, sono alla base di questa importante disciplina. Non si è lasciato spazio, come<br />
ovvio, solo alle definizioni, ma soprattutto alle modalità con cui tali concetti sono stati<br />
disciplinati e regolamentati da parte del legislatore europeo ed italiano.<br />
Il cambiamento vero è proprio della disciplina si è avuto con la redazione della<br />
direttiva europea 2005/29, la quale ha introdotto una nuova nozione: quella delle<br />
“pratiche commerciali scorrette”. “Pratica commerciale” è definita “qualsiasi azione,<br />
omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la<br />
pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista,<br />
in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori” (art.<br />
18, lettera d del Codice del consumo). Una pratica commerciale è scorretta, invece, “se<br />
è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura<br />
apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore<br />
medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo<br />
qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”<br />
(art. 20, comma 2, del Codice del consumo). All’interno del presente lavoro, dunque, è<br />
stata condotta una disamina critica e alquanto approfondita dell’intero testo di questo<br />
provvedimento con l’obiettivo di sciogliere i molti nodi problematici legati alle delicate<br />
questioni interpretative che esso ha suscitato e soprattutto di individuare le numerose e<br />
difficili scelte operate dal nostro legislatore per inserire in modo organico la nuova<br />
disciplina. È interessante, infatti, capire in che modo i decreti legislativi redatti per<br />
recepire le leggi della Comunità europea si siano integrati con le leggi e i princìpi già<br />
4
Premessa<br />
vigenti nei diversi ambiti con i quali la direttiva 2005/29 era destinata ad interferire,<br />
come ad esempio la concorrenza sleale, la pubblicità commerciale, la teoria del<br />
contratto e la responsabilità civile.<br />
Seppure, in più punti, si è evidenziato come la parte “sostanziale” della<br />
disciplina comunitaria sia stata oggetto di una pura e semplice trasposizione all’interno<br />
del nostro ordinamento, senza, quindi, compiere il minimo sforzo di migliorare sul<br />
piano tecnico e linguistico la formulazione delle singole disposizioni o di adeguarne i<br />
contenuti al contesto di recepimento (il codice del consumo) si è proceduto, nel corso<br />
del primo capitolo, ad esaminare i decreti legislativi 145/2007 e 146/2007 che, a partire<br />
dal 21 settembre 2007, hanno dato attuazione alla legge comunitaria. La volontà di<br />
focalizzarsi sul consumatore e non sul professionista giustifica la scelta di concentrare<br />
lo studio sul secondo dei due decreti, il 146/2007 e sulle modifiche sostanziali che<br />
questi ha provocato nella struttura del Codice del consumo. Il secondo capitolo, a tal<br />
fine, presenta un’accurata disamina degli articoli 21-26 del decreto legislativo 206/2005<br />
inerenti alle pratiche commerciali ingannevoli e alle pratiche commerciali sleali, con<br />
una rilettura delle black list presenti nel Codice del consumo stesso.<br />
Il terzo capitolo è dedicato all’Autorità Garante della Concorrenza e del<br />
Mercato, alla quale è affidato il compito di far applicare la normativa, con particolare<br />
riferimento alla descrizione dei provvedimenti finali e alle sanzioni amministrative<br />
inflitte dall’Autorità stessa. Nel terzo capitolo si è operata una meticolosa<br />
classificazione dell’operato dell’Antitrust negli ultimi 3 anni (2007-2009) al fine di<br />
capire come siano cambiate le decisioni contestualmente alla modifica degli articoli del<br />
Codice del Consumo. In tabelle di immediata comprensione è possibile leggere la<br />
situazione italiana relativa alle pratiche commerciali scorrette con una focalizzazione sui<br />
settori merceologici colpiti dai provvedimenti, sulla quantificazione delle sanzioni<br />
applicate, ma soprattutto sulla tipologia di illeciti compiuti con maggiore frequenza, un<br />
dato questo ottenuto in base al numero di volte in cui si è fatto ricorso a determinate<br />
norme del decreto legislativo 206/2005 per punire talune attività scorrette.<br />
In ultimo, in appendice, si è ritenuto opportuno riportare il testo della direttiva<br />
comunitaria 2005/29 e il testo degli articoli del Codice del Consumo ampiamente<br />
analizzati nel corso del lavoro. È bene offrire la possibilità di un confronto diretto tra<br />
5
Premessa<br />
l’analisi testé fornita e la formalizzazione originaria della normativa per garantire una<br />
comprensione esaustiva di quanto descritto.<br />
Dopo aver delineato in linee generali il contenuto della tesi, voglio esprimere il<br />
mio più sincero grazie alla mia famiglia: a Mamma, a Super Papuzzo e ad Alessandra,<br />
senza il cui supporto, la pazienza e la preziosa collaborazione, tale risultato non sarebbe<br />
mai stato raggiunto.<br />
6
Capitolo I<br />
Origine e attuazione della disciplina sulle<br />
Pratiche commerciali scorrette<br />
Sommario: 1. La pubblicità ingannevole nella direttiva Europea 84/450. – 1.1. La pubblicità ingannevole:<br />
il Codice del Consumo nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi. 2 agosto 2007, n.<br />
145 e n. 146. .2. L’evoluzione della normativa negli anni 2000: primi accenni alla direttiva comunitaria 2005/29. –<br />
1.3. Il recepimento della direttiva 2005/29/Ce in Italia. - 1.3.1. Le particolarità del recepimento della direttiva<br />
2005/29/Ce: le scelte del legislatore e le relazioni con altre discipline normative con essa interferenti. – 2. Il decreto<br />
legislativo 146/2007 e i nuovi articoli del Codice del Consumo. – 2.1. Le definizioni dell’art. 18 del d.lgs. 206/2005 e<br />
la nozione di diligenza professionale. 2.2. La nozione di consumatore e l’idoneità di una pratica commerciale a<br />
falsare il comportamento economico del consumatore stesso. - 2.2.1. Il consumatore medio come parametro di<br />
riferimento per le nuove norme del Codice del Consumo.<br />
*******<br />
1. La pubblicità ingannevole nella direttiva Europea 84/450<br />
Nel corso del presente lavoro di tesi, ed in particolare in questo primo capitolo,<br />
si prenderà in esame la trasformazione e l’evoluzione delle norme europee ed italiane in<br />
materia di tutela del consumatore, degli scambi che questi intrattiene con i<br />
professionisti, e del rapporto fra gli stessi imprenditori, in una pura ottica<br />
concorrenziale. Un’attenzione speciale, inoltre, sarà rivolta alla modalità con cui è stato<br />
formalizzato giuridicamente un nuovo concetto: quello di “pratica commerciale sleale”<br />
il quale, essendo stato introdotto di recente nella giurisprudenza nazionale ed europea,<br />
ha prodotto modifiche importanti nell’ordinamento di questo settore.<br />
Il mercato in continua espansione e una concorrenza molto aspra tra le imprese<br />
ha amplificato il bisogno di quest’ultime di individuare strategie di marketing sempre<br />
più puntuali e mirate, poste in essere attraverso l’utilizzo di comunicazioni commerciali<br />
e forme pubblicitarie volte ad influenzare in maniera significativa il proprio target di<br />
riferimento. Il legislatore europeo, in considerazione dell’importanza che hanno assunto<br />
le comunicazioni aziendali nell’orientare la scelta dell’acquisto di un bene da parte del<br />
consumatore, ha ritenuto necessario, nel 1984, attraverso l’emanazione della direttiva<br />
450, di determinare i criteri con i quali poter classificare una pubblicità come<br />
ingannevole. La direttiva comunitaria 84/450 Cee è stata recepita in Italia con il decreto<br />
legislativo 74/1992 con lo scopo, in base a quanto esplicitato nell’articolo 1, di “tutelare<br />
dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano<br />
7
Capitolo I<br />
un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in<br />
genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di<br />
stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa”. L’articolo 1, appena<br />
citato, nel 1992 non conteneva nessun riferimento alla pubblicità comparativa, dal<br />
momento che in Italia non era considerata lecita, ma il decreto legislativo è stato<br />
modificato nel 2000 con un altro decreto, il numero 67, sempre in accordo con le nuove<br />
disposizioni europee. La direttiva 97/55 Ce, infatti, ha modificato e ampliato i contenuti<br />
della 84/450 prevedendo e includendo nella normativa anche la pubblicità comparativa,<br />
definendone i parametri di liceità. La finalità del decreto legislativo del 1992 quindi è<br />
molto esplicita: con un unico corpus di articoli si intende garantire tutela in tre ambiti<br />
ben distinti e che sono, nello specifico, il singolo acquirente, i rapporti fra imprenditori<br />
e l’interesse generale che si estrinseca nella collettività e nel mercato.<br />
È doveroso sottolineare questa impostazione che il legislatore italiano ed<br />
europeo avevano impartito all’inizio per questo settore, perché, come si analizzerà in<br />
seguito, una delle trasformazioni più rilevanti del 2007 consisterà proprio nel<br />
disintegrare questa unicità e operare una netta distinzione in base alla tipologia di<br />
soggetto che viene coinvolto in una pratica commerciale scorretta. Negli articoli<br />
successivi del decreto legislativo 74/1992 si rinvengono le definizioni di pubblicità e<br />
pubblicità ingannevole che è, senza dubbio, importante riportare per offrire una visione<br />
di quello che la norma mira a disciplinare. Per pubblicità si intende: “qualsiasi forma di<br />
messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale,<br />
industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni<br />
mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi<br />
oppure la prestazione di opere o di servizi”, mentre la decettività si manifesta per<br />
“qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in<br />
errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che<br />
essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro<br />
comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un<br />
concorrente.” Con la redazione del decreto legislativo 206/2005 in cui è contenuto il<br />
Codice del consumo, il titolo III del Codice stesso ha ospitato la normativa in materia di<br />
pubblicità ingannevole e comparativa ed, in piena risonanza con l’allora vigente<br />
8
Capitolo I<br />
normativa, si è posto sotto tutela qualsiasi soggetto, consumatore o impresa, ente<br />
pubblico o privato che potesse subire dei danni da una comunicazione non corretta 1 .<br />
1.1. La pubblicità ingannevole: il Codice del Consumo nella versione<br />
vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e<br />
n. 146<br />
Prima dell’analisi della trasformazione della disciplina negli ultimi due anni, è<br />
bene passare brevemente in rassegna la composizione del Codice del Consumo al fine di<br />
capire meglio la vera portata dei cambiamenti introdotti dall’Unione Europea. La<br />
sezione del decreto legislativo 206/2005 che si analizzerà in questo paragrafo è il Titolo<br />
III denominato “Pubblicità e altre comunicazioni commerciali”, voluto fortemente dal<br />
legislatore italiano, il quale ha provveduto a distinguere e differenziare tali attività dalle<br />
restanti tipologie di tutela. All’interno di questa sezione del Codice del Consumo erano<br />
riportati quasi pedissequamente i contenuti della direttiva comunitaria 84/450/Cee e del<br />
decreto legislativo 74/1992, ridotti, almeno da un punto di vista sistematico, nell’orbita<br />
del diritto dei consumatori.<br />
L’articolo 19 2 del decreto legislativo 206/2005, prima delle modifiche che sono<br />
state apportate per il recepimento della direttiva comunitaria 2005/29, conteneva la ratio<br />
legis dell’intera sezione del Codice dedicata alla pubblicità ingannevole e comparativa 3 .<br />
La normativa sulla pubblicità ingannevole disciplinata in questa sede, tende ad offrire<br />
una protezione onnicomprensiva: tutela, infatti, non solo l’acquirente che può compiere<br />
scelte che altrimenti non avrebbe mai preso, ma anche quanti agendo nello svolgimento<br />
della propria attività commerciale non sono definibili come consumatori e sono<br />
suscettibili, in egual modo, di essere vittime di attività decettive. Si garantisce, in questo<br />
modo, protezione ai soggetti impegnati nell’ultima fase del contatto con l’utente finale,<br />
1 Cfr. L.C. Ubertazzi, Concorrenza sleale e pubblicità, Cedam, Milano, 2008 p. 324.<br />
2 L’articolo 19 del Codice del Consumo, nella versione non modificata, recita che: “Le disposizioni della<br />
presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i<br />
soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e,<br />
in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le<br />
condizioni di liceità della pubblicità comparativa”.<br />
3 Cfr. S. Sica, V. D’Antonio, Pubblicità ingannevole e comparativa, in Commentario del Codice del<br />
consumo – inquadramento sistematico e prassi applicativa, a cura di P. Stanzione, G. Sciancalepore,<br />
2006, Ipsoa, p. 104.<br />
9
Capitolo I<br />
ai fornitori e a tutti gli intermediari che lavorano all’interno della filiera produttiva. Tali<br />
considerazioni determinano che, almeno da un punto di vista soggettivo, questa<br />
disciplina non coincide esclusivamente con il diritto dei consumatori poiché è<br />
applicabile a più tipologie di contratti, da quelli di consumo a quelli d’impresa.<br />
All’interno dell’articolo 20 del decreto si rinvengono tutte le definizioni 4 di<br />
pubblicità, da ingannevole a comparativa, che, di riflesso, sono state citate già nel<br />
paragrafo precedente, dal momento che sono le medesime presenti nel decreto<br />
legislativo 74/1992. Le nozioni hanno dei margini interpretativi davvero ampi, tanto<br />
che qualsiasi tipologia di comunicazione può essere inclusa all’interno di questa<br />
classificazione: perfino la comunicazione istituzionale, in cui l’invito alla fruizione di<br />
un oggetto o di un servizio è solo indiretta, ad esempio, è stata inclusa tra i messaggi<br />
soggetti a giudizio dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato così come<br />
sono incluse anche le sponsorizzazioni, le televendite e le telepromozioni. Sono escluse,<br />
invece, da questo elenco i messaggi diffusi senza scopo di lucro o la pubblicità sociale<br />
appartenente alla categoria di advocacy. La diffusione del messaggio, trattandosi, come<br />
appare ovvio, di forme di battage pubblicitario è conditio sine qua non per la<br />
formazione dell’illecito. In linea con quanto modificato a partire dal 21 settembre 2007,<br />
inoltre, compaiono come elementi necessari alla definizione di un’attività scorretta<br />
l’idoneità della pubblicità a indurre in errore i destinatari di essa e, proprio a causa del<br />
carattere decettivo della comunicazione, il fatto che sia idonea a pregiudicare il<br />
comportamento economico del consumatore che riceve il messaggio. Volendo<br />
continuare ad individuare gli elementi che segnano una continuità nonostante i<br />
cambiamenti degli ultimi anni, si rileva come in primis, le fattispecie di illecito previste<br />
dalla norma hanno un carattere puramente oggettivo, dal momento che prescindono<br />
completamente dalle categorie colpevolistiche della colpa o del dolo 5 , rendendo<br />
irrilevante l’intenzionalità del professionista a diffondere informazioni mendaci al fine<br />
di qualificare una pubblicità come ingannevole e poi come sia necessaria la mera<br />
possibilità che un acquirente possa cadere in errore a rendere il messaggio idoneo ad<br />
essere inserito nel novero di quelli sanzionabili. Come parametro di riferimento per<br />
4 L’Articolo 20 del Decreto Legislativo 206/2005 assume le stesse funzioni che assurge l’articolo 18 nel<br />
Codice del consumo come modificato dai decreti 145/2007 e 146/2007.<br />
5 Cfr. S. Sica, V. D’Antonio, Pubblicità ingannevole e comparativa, in op.cit, p. 112.<br />
10
Capitolo I<br />
comprendere quanto una pubblicità possa generare comportamenti che senza di essa non<br />
avrebbero avuto luogo si è scelto in una prima istanza il target a cui è rivolta la<br />
comunicazione e poi si è introdotta la nozione di consumatore medio, una nozione<br />
questa che sarà ampiamente esaminata nel corso del presente capitolo in base alle più<br />
recenti concezioni.<br />
Nei restanti articoli che compongono questa sezione del Codice del consumo si<br />
rinvengono gli elementi utili per valutare la decettività di una pubblicità (art.21), le<br />
condizioni di liceità della pubblicità comparativa (art.22), le condizioni per la<br />
trasparenza della pubblicità (art.23), la normativa sulla pubblicità di prodotti pericolosi<br />
per la salute e la sicurezza dei consumatori (art.24) e quella sui bambini e adolescenti<br />
(art.25). Gli articoli principali su cui si è basata la tutela del consumatore in questi anni<br />
sono essenzialmente l’art. 21 e l’art. 22 perché determinano le linee guida per la<br />
creazione della maggior parte dei messaggi pubblicitari e soprattutto indicano i criteri a<br />
cui deve rifarsi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’emettere i<br />
propri giudizi. L’articolo 21 6 , infatti recita che: “per determinare se la pubblicità sia<br />
ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai<br />
suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità,<br />
la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della<br />
prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica<br />
o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le<br />
caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al<br />
prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i<br />
servizi vengono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore<br />
pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale<br />
e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o<br />
riconoscimenti.” L’articolo 22, invece, appare ancora più interessante dal momento che<br />
afferma: “Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono<br />
soddisfatte le seguenti condizioni:a) non è ingannevole ai sensi della presente sezione;<br />
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi<br />
6 Articolo 21 del decreto legislativo 206/2005, prima delle modifiche dei decreti legislativi 145/2007 e<br />
146/2007.<br />
11
Capitolo I<br />
obiettivi; c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti,<br />
verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d)<br />
non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o<br />
tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi<br />
dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o<br />
denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi,<br />
attività o circostanze di un concorrente;f) per i prodotti recanti denominazione di<br />
origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae<br />
indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione<br />
commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di<br />
origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o<br />
contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione<br />
commerciale depositati. 2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si<br />
intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o<br />
servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione. 3. Qualunque raffronto che fa<br />
riferimento a un’offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine<br />
finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la<br />
data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre<br />
condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei<br />
beni e servizi. 7 ”.<br />
Tutti questi articoli appena citati (dall’articolo 21 all’articolo 25), da quando<br />
hanno abbandonato questa collocazione nel Codice del Consumo a seguito delle<br />
modifiche provenienti dalla direttiva comunitaria, sono stati integralmente trascritti nel<br />
decreto legislativo 145/2007 che regola esclusivamente i rapporti tra i professionisti e al<br />
quale i consumatori non possono appellarsi. Un’analisi più approfondita di tali<br />
argomenti nella nuova collocazione prescinde dall’obiettivo di questa tesi poiché il<br />
presente studio non si interessa dei professionisti, bensì solo dei consumatori e le basi<br />
sulle quali questi possono far valere i propri diritti.<br />
7 Articolo 22 del decreto legislativo 206/2005, prima delle modifiche dei decreti legislativi 145/2007 e<br />
146/2007.<br />
12
Capitolo I<br />
1.2. L’evoluzione della normativa negli anni 2000: primi accenni alla<br />
direttiva 2005/29/CE<br />
La trasformazione di questa disciplina è cominciata nell’ultimo decennio dal<br />
momento che si può iniziare ad intravedere un sostanziale cambiamento dello status quo<br />
con l’emanazione del Libro verde sulla tutela dei consumatori nell’Unione europea,<br />
COM (2001) 531 def., del 2.10.200). Le modifiche, stabilite dall’Unione Europea,<br />
seguono tutte il medesimo principio: la protezione massima nei confronti del<br />
consumatore verso tutte le pratiche sleali, ivi compresa l’informazione mendace, e<br />
l’armonizzazione della disciplina in materia di tutela del consumatore. Il legislatore<br />
europeo ha costatato, infatti, che le divergenze fra le leggi degli stati membri, in questo<br />
settore, rappresentavano il maggior deterrente per uno sviluppo consono del commercio<br />
sia per gli imprenditori che per gli acquirenti. Gli imprenditori erano costretti ad<br />
adottare prassi commerciali e campagne pubblicitarie difformi in relazione al paese di<br />
riferimento adeguandone, di volta in volta, contenuti e promozioni, con un dispendio di<br />
risorse davvero troppo oneroso. Si è osservato, invece, che a frenare i consumatori ad<br />
effettuare compere al di fuori della propria nazione d’origine era l’inesperienza e<br />
l’ignoranza delle leggi vigenti in altre realtà. La soluzione più idonea, quindi, per porre<br />
fine a tali problematiche si è rivelata quella di uniformare le leggi degli stati ed ottenere<br />
una disciplina quanto mai omogenea.<br />
È utile capire a questo proposito le prime considerazioni in merito effettuate<br />
dalla Commissione Europea presenti nel già citato Libro verde sulla tutela dei<br />
consumatori nell’Unione europea poiché dai libri verdi spesso poi traggono origine i<br />
successivi sviluppi legislativi comunitari 8 . I dibattiti con le parti interessate, che siano<br />
stati enti o individui, hanno portato all’espressione di una serie di considerazioni<br />
importanti in termini sia politici che di carattere economico-giuridico. Il Libro verde<br />
sulla tutela dei consumatori nell’Unione europea introduce, infatti, la locuzione di<br />
“comunicazione commerciale 9 ” che riguarda “tutte le forme di pubblicità, marketing<br />
diretto, sponsorizzazione, promozione delle vendite e relazioni pubbliche”. Queste<br />
8 Cfr. E. Minervini, L. Rossi Carleo (a cura di), Le pratiche commerciali sleali, Giuffrè, Milano, 2007,<br />
pag. 30.<br />
9 Ivi, p.2<br />
13
Capitolo I<br />
attività, seppure non trovino una formalizzazione e una distinzione da un punto di vista<br />
tecnico, almeno a livello giuridico, sono tutte accomunate dalla volontà di incentivare la<br />
circolazione dei beni e dei servizi nel mercato e quindi di fare, in un certo qual senso,<br />
pressione sul comportamento del consumatore.<br />
Il Parlamento Europeo, avendo rilevato anche le numerose reazioni positive da<br />
parte delle imprese e delle organizzazioni dei consumatori nel “Seguito dato al libro<br />
sulla tutela dei consumatori nell’Unione Europea” dell’11 giugno del 2002, nell’aprile<br />
2004 approva la proposta di emendare una nuova direttiva relativa alle pratiche<br />
commerciali sleali tra le imprese e il mercato interno. Il Parlamento, infatti, esaminando<br />
le indicazioni così come pervenute dalla Commissione, ne condivide i principi di base:<br />
occorre quindi individuare un divieto generale per tutte quelle pratiche commerciali che<br />
rientrino nella definizione di slealtà, progettando la redazione di una lista, una black list,<br />
che riporti esempi fulgidi di pratiche da considerarsi in ogni caso scorrette.<br />
Tutti questi lavori “preparatori” hanno portato alla definitiva realizzazione della<br />
direttiva 2005/29/Ce che solo nel 2007 è stata recepita nell’ordinamento italiano. La<br />
direttiva può, per semplicità d’analisi, dividersi in due parti: la prima parte che interessa<br />
gli articoli 2-13 e che contiene la nuova regolamentazione delle pratiche commerciali<br />
sleali mentre la seconda parte prevede la modifica di alcuni provvedimenti comunitari<br />
già vigenti, come, ad esempio, la precedente e menzionata direttiva sulla pubblicità<br />
ingannevole del 1984 e quella sulla pubblicità comparativa. La direttiva oggetto di<br />
studio riguarda le pratiche commerciali il cui “intento diretto è quello di influenzare le<br />
decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. Non riguarda le<br />
pratiche commerciali realizzate principalmente per altri scopi, comprese ad esempio le<br />
comunicazioni commerciali rivolte agli investitori, come le relazioni annuali e le<br />
pubblicazioni promozionali delle aziende 10 ”. La direttiva, infatti, tutela direttamente gli<br />
interessi dei consumatori e solo indirettamente le attività che possono danneggiare i<br />
concorrenti. Il legislatore europeo, seppur contempli l’ipotesi che esistano nel settore<br />
pratiche commerciali che, per quanto non influenzino in maniera negativa il<br />
consumatore, possano ledere esclusivamente gli imprenditori, rimanda alla<br />
10 Art.7 della CEE 29/2005<br />
14
Capitolo I<br />
Commissione il compito di promuovere un’altra azione comunitaria al di fuori della<br />
direttiva 2005/29 Ce che regoli queste altre fattispecie 11 .<br />
A questo punto occorre capire come è formalizzata la nozione di pratica<br />
commerciale scorretta ai sensi dell’art.2 lett D proprio perché è da questa definizione<br />
che sarà possibile individuare le differenze, le modifiche e le eventuali integrazioni con<br />
il concetto di pubblicità e di comunicazione commerciale. La pratica commerciale è<br />
definita come “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione<br />
commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posto in<br />
essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita, fornitura di<br />
un prodotto ai consumatori. 12 ”. In una prima analisi appare evidente come il diritto si<br />
trovi spesso in difficoltà nel ricondurre i concetti che sono legati al mondo aziendale nei<br />
canoni del linguaggio formale e giuridico, e come spesso il legislatore finisca per<br />
fornire delle classificazioni troppo ampie e di una modesta utilità tecnica. Come si<br />
evince dalla formalizzazione della definizione di pratiche commerciali, infatti, aver<br />
accomunato nello stesso articolo termini quali marketing, comunicazione commerciale e<br />
pubblicità non aiuta chi legge ad individuare in modo semplice processi e funzioni<br />
distinte dell’intera attività d’impresa. Si nota, comunque, a partire dal 1984, in ambito<br />
europeo, fino al recepimento nel 2007 in Italia dell’ultima normativa, una graduale<br />
operazione di generalizzazione dei principi definitori e si è passati dalla protezione,<br />
alquanto contestualizzata, di messaggio pubblicitario ingannevole ad un più totalizzante<br />
tentativo di copertura dell’intero processo negoziale fra il consumatore e l’imprenditore.<br />
A conferma di ciò, i termini pratica commerciale e pubblicità sono in stretta relazione,<br />
11 Art.8 della CEE 29/2005<br />
12 Nell’articolo 18 del decreto legislativo 206/2005 viene definita pratica commerciale scorretta “qualsiasi<br />
azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la<br />
commercializzazione del prodotto, posto in essere da un professionista, in relazione alla promozione,<br />
vendita, fornitura di un prodotto ai consumatori”. A differenza di quanto stabilito dall’articolo 2 let.d del<br />
2005/29CE in cui la pratica commerciale è tale se direttamente connessa alla promozione e alla vendita, il<br />
legislatore italiano ha preferito utilizzare la dicitura “in relazione a” per includere in questo articolo<br />
qualsiasi atto del professionista idoneo a incidere nella sfera del consumatore, seppur di riflesso. Lasciare<br />
quanto previsto della direttiva europea, infatti, avrebbe potuto comportare l’esclusione dal novero delle<br />
pratiche commerciali determinati atti di concorrenza sleale come ad esempio il boicottaggio o l’abuso di<br />
posizione dominante. Cfr. Ubertazzi, op.cit., p.323.<br />
15
Capitolo I<br />
ed anzi, il primo contiene il secondo 13 . Una differenza importante tra le pratiche<br />
commerciali e le comunicazioni commerciali è rappresentata, inoltre, dal fatto che sono<br />
diversi i soggetti che vengono considerati destinatari di queste stesse e di riflesso anche<br />
quelli che vengono tutelati: da un lato, infatti, la direttiva 2005/29 Ce disciplina le<br />
pratiche commerciali dirette ai consumatori finali lasciando fuori gli intermediari,<br />
mentre le comunicazioni commerciali si sa che tendono a influenzare rivenditori,<br />
opinion leader, e non solo i diretti interessati dei messaggi aziendali. Se prima del 2005,<br />
quindi, non sussisteva questa differenziazione, attualmente, invece, le pratiche<br />
commerciali attengono alla protezione del solo consumatore, mentre la direttiva del<br />
1984 è stata modificata restringendo la disciplina della pubblicità ingannevole al<br />
controllo del rapporto dei soli professionisti. L’art.14 della 2005/29 Ce, infatti, ha<br />
radicalmente cambiato l’art.1 della 84/450 CEE che ora recita: “la presente direttiva ha<br />
lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze<br />
sleali e di stabilire condizioni di liceità della pubblicità comparativa.”. La direttiva<br />
84/450/CEE, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e<br />
comparativa, come è facile notare, è stata più volte modificata in modo sostanziale e<br />
dunque, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, il legislatore europeo ha ritenuto<br />
opportuno emanare, in data 12 dicembre 2006, una nuova direttiva, la numero 114, in<br />
cui è stata codificata l’intera disciplina sulla pubblicità ingannevole e su quella<br />
comparativa contenente tutte le modifiche apportate nel corso degli anni, potendo far<br />
ritenere abrogata la precedente direttiva del 1984.<br />
Volendo porre nuovamente l’attenzione sulla direttiva più importante per<br />
l’interesse del presente studio, quella del 2005, è doveroso sottolineare che gli organi<br />
comunitari hanno previsto un “doppio termine” 14 per il recepimento della direttiva<br />
29/2005 Ce da parte degli stati membri dell’Unione Europea. L’art.19 della succitata<br />
direttiva stabilisce, infatti, che gli stati membri debbano adottare e pubblicare entro il 12<br />
giugno 2007 le disposizioni legislative indispensabili all’adeguamento dell’apparato<br />
13 Cfr. M. Pratesi, Il punto di vista dell’aziendalista, Pubblicità e altre comunicazioni commerciali:<br />
chiarimenti sui termini e tendenze evolutive in atto, in Codice del Consumo. Commentario a cura di Alpa<br />
e Rossi Carleo, Esi, Napoli, 2005, p.91.<br />
14 Cfr. G. De Cristofaro (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, Il recepimento<br />
della direttiva 2005/29 Ce nel diritto italiano (decreti legislativi nn.145 e 146 del 2 agosto 2007),<br />
Giappichelli editore, Torino, 2008, p. 49 e ss.<br />
16
Capitolo I<br />
normativo salvo poi applicarle e farle, dunque, entrare in vigore entro il termine ultimo<br />
del 12 dicembre 2007 15 . A partire, appunto, da quest’ultima data era prevista l’entrata in<br />
vigore del nuovo sistema comunitario delle “pratiche commerciali” sebbene le<br />
disposizioni dell’art.19 non siano state rispettate in modo omogeneo da tutti i Paesi<br />
considerando che nel mese di settembre del 2008 non si erano uniformati ai dettami<br />
comunitari né la Germania, né il Lussemburgo e né la Spagna. I legislatori di ogni stato<br />
membro dell’Unione Europea, comunque, si sono trovati di fronte a delle questioni<br />
importanti da risolvere per poter adeguatamente conformare il proprio ordinamento con<br />
quanto previsto dalla 2005/29 Ce e, soprattutto, con poche opportunità di scelta, dal<br />
momento che la tensione ad armonizzare la dottrina in ogni paese aderente al patto,<br />
offriva loro ridottissimi margini di manovra e di autonomia. Il problema principale si è<br />
palesato all’atto di optare tra la creazione di un corpus normativo unitario,<br />
organicamente inserito all’interno di preesistenti leggi nel quale introdurre quindi le<br />
modifiche della direttiva, oppure di dare vita a due discipline separate (una per la tutela<br />
del consumatore dalle pratiche commerciali sleali e un’altra che proteggesse i<br />
concorrenti dalla pubblicità ingannevole o dalla scorretta pubblicità comparativa).<br />
Un’altra questione 16 di primaria importanza, inoltre, è rappresentata dalla<br />
necessità di concordare qualsiasi trasformazione dell’ordinamento con le leggi vigenti<br />
in materia di concorrenza sleale e di tutela dei consumatori e che in Italia, ad esempio,<br />
riguardano, per la prima ipotesi, gli articoli 2598-2601 del codice civile mentre, per la<br />
seconda, il decreto legislativo 206/2005 in cui è contenuto il Codice del Consumo.<br />
1.3. Il recepimento della direttiva comunitaria 2005/29 in Italia.<br />
A questo punto è bene introdurre come la direttiva comunitaria del 2005 sia stata<br />
recepita in Italia e con quali metodologie. Il legislatore italiano ha riformato<br />
l’ordinamento nazionale attraverso l’emanazione di due decreti legislativi, entrati in<br />
15 Art.19 della direttiva 2005/29 recita: “Gli stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative<br />
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007.<br />
Essi ne informano immediatamente la Commissione e comunicano senza indugio a quest’ultima ogni<br />
eventuale successiva modifica. Essi applicano tali disposizioni entro il 12 dicembre 2007. Quando gli<br />
Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono<br />
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento<br />
sono stabilite dagli Stati membri.<br />
16 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p. 51<br />
17
Capitolo I<br />
vigore nello stesso giorno, il 02/08/2007, rispettivamente il n.145 e il n.146, che hanno<br />
tradotto in maniera quasi pedissequa la direttiva 2005/29 Ce e il d.lgs. del 23 ottobre<br />
2008, n.221. Il primo di questi decreti 17 contiene la disciplina generale della pubblicità<br />
ingannevole e comparativa, in modo particolare le norme di recepimento della direttiva<br />
84/450 Ce, come modificata dalla 97/55/Ce e dall’art.14 della stessa direttiva<br />
2005/29/Ce. L’intitolazione di questo decreto, “Attuazione dell’articolo 14 della<br />
direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole”,<br />
porta erroneamente a credere che al suo interno possano essere stati inseriti<br />
esclusivamente gli articoli necessari all’adeguamento dell’ordinamento italiano alla<br />
normativa, mentre, in realtà, in esso è stato trasposto l’intero corpus che, in origine, era<br />
contenuto nel decreto legislativo 74 del 28 gennaio 1992 e già trasferito, in un primo<br />
tempo, negli articoli 18-27 del d.lgs. 206/2005, una trasposizione questa che ha stabilito<br />
la definitiva abrogazione del d.lgs. n.74/1992.<br />
Nel decreto legislativo 146/2007 18 si rinvengono, invece, le disposizioni di<br />
recepimento degli articoli 1-13 e 15-17 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali,<br />
che, a breve, saranno analizzate nel dettaglio specificando anche la loro collocazione<br />
nell’ambito dell’ordinamento italiano. In questo decreto, inoltre, è presente un articolo,<br />
il numero 5 delle Disposizioni finali 19 , che tende a ridurre la portata operativa di un<br />
provvedimento precedente, la legge 173/2005, che disciplina le vendite piramidali, il<br />
quale, invece, avrebbe meritato di essere accorpato in maniera più omogenea all’interno<br />
del novero delle pratiche commerciali sleali. La succitata legge del 2005, infatti, è<br />
rimasta praticamente invariata, ma ha una valenza ormai solo su un piano formale e,<br />
17 D.lgs. n.145 del 2 agosto 2007, recante “Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce che<br />
modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole”.<br />
18 D.lgs. n.146 del 2 agosto 2007, recante “Attuazione della direttiva 2005/29/Ce relativa alla pratiche<br />
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/Cee,<br />
97/7/Ce, 98/27/Ce, 2002/65/Ce, e il Regolamento (Ce) n. 2006/2004”.<br />
19 L’art. 5 del d.lgs. 146/2007, infatti, riporta che: ”Dalla data di entrata in vigore del presente decreto<br />
legislativo gli articoli 5, comma 1, e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, recante disciplina della vendita<br />
diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte in<br />
cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite all'articolo 23,<br />
comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo in cui e'<br />
previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dall'articolo 18, comma 1,<br />
lettera a), del predetto codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di<br />
promozione piramidale che coinvolgano qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della<br />
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.”<br />
18
Capitolo I<br />
come scritto poc’anzi, si sarebbe potuto optare per un’integrazione migliore all’interno<br />
del decreto legislativo 206/20005.<br />
Nel corso del presente capitolo, si osserverà in maniera più approfondita come il<br />
recepimento della direttiva europea da parte del legislatore italiano non sia esente da<br />
critiche poiché, in alcune occasioni, si è limitato a riportare nel nostro ordinamento<br />
termini che possono ritenersi appropriati se utilizzati in ambito comunitario, senza<br />
provvedere ad adattarli alle peculiarità dell’ordinamento nazionale e con scarsa armonia<br />
con le previgenti leggi afferenti con tale disciplina. L’attuazione della direttiva 2005/29<br />
Ce si è per così dire conclusa con l’emanazione del d.lgs. del 23 ottobre del 2007, n.211,<br />
che contiene le “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6<br />
settembre 2005, n.206, recante Codice del Consumo” 20 poiché il Governo, sfruttando la<br />
delega conferita dall’art.20 bis della legge 229/2003 che conferiva il potere di<br />
modificare uno o più decreti legislativi per apportare correzioni e integrazioni, ha<br />
inserito gli articoli provenienti dal d.lgs. 146/2007 nel d.lgs. 206/2005. Il legislatore<br />
italiano ha deciso, infatti, di modificare i contenuti del Codice del consumo,<br />
estromettendo la disciplina sulla pubblicità ingannevole che prima era contenuta negli<br />
articoli 18-27 del d.lgs. 206/2005 e sostituire questi articoli con quanto disposto dalla<br />
normativa sulle pratiche commerciali sleali. Suscita perplessità, però, la collocazione<br />
delle disposizioni attuative degli articoli 1-13 della direttiva 2005/29/Ce nell’ambito del<br />
Titolo III della Seconda Parte del Codice del consumo intitolata “Educazione,<br />
Informazione e Pubblicità” poiché, dal momento che la definizione di “pratica<br />
commerciale”, come già più volte sottolineato, include qualsiasi condotta rivolta a<br />
promuovere l’acquisto di beni e servizi ai consumatori ed è indubitabilmente legata alla<br />
stipulazione di contratti, sarebbe stato più consono e più coerente, per una questione<br />
sistematica e contenutistica, inserire tali articoli nella Parte III del d.lgs. 206/2005<br />
intitolata “Il rapporto di consumo”. La soluzione più idonea sarebbe stata probabilmente<br />
quella di introdurre le nuove disposizioni nell’attuale Titolo II della Parte III, risolvendo<br />
contemporaneamente la questioni inerenti al precetto normativo proposto dall’art.39 21 e<br />
20 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.278 del 29 novembre 2007.<br />
21 L’articolo 39 del d.lgs. 206/2005 recita: “ le attività commerciali sono improntate al rispetto dei<br />
principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione<br />
delle categorie di consumatori”. I principi di buona fede, correttezza e di lealtà rappresentano dei<br />
19
Capitolo I<br />
che sarebbe stato, in questo caso, inglobato nelle modifiche in oggetto. L’articolo 39 del<br />
codice del consumo, infatti, all’atto della redazione del d.lgs. 206 nel 2005, faceva già<br />
riferimento non ad atti o contratti, ma all’intera attività commerciale, non considerando<br />
l’esistenza di un rapporto contrattuale, e volendo tutelare il consumatore in ogni fase del<br />
processo di consumo. Si crea, invece, con questa scelta, una sorta di commistione con<br />
la direttiva europea più volte citata tanto da poter ravvisare nell’articolo 39 una norma<br />
pensata dal legislatore nazionale per accogliere in modo più armonioso possibile la<br />
disciplina europea 22 . È possibile, comunque, che il nostro legislatore abbia optato per<br />
questa collocazione poiché ha recepito la direttiva europea 2005/29 dando maggior<br />
enfasi all’aspetto meramente “pubblicistico” 23 della normativa piuttosto che<br />
concentrarsi sui rapporti contrattuali tra consumatore e imprenditore. In effetti, la Parte<br />
II del Codice del Consumo detta una serie di norme di comportamento per la cui<br />
violazione vengono espressamente contemplate soltanto sanzioni amministrative<br />
pecuniarie, laddove per contro la Parte III reca un’insieme di regole di natura<br />
privatistica.<br />
In conclusione di questo paragrafo, al di là di tutte le recriminazioni su possibili<br />
collocazioni migliori degli articoli succitati, il decreto 206/2005, come modificato dal<br />
d.lgs. 146/2007, fa sì che i contenuti del Titolo III della Parte II del Codice del<br />
Consumo siano i seguenti: il primo capo contiene le Disposizioni generali con gli artt.<br />
18 e 19 in cui sono inserite una serie di definizioni e regole che determinano il rapporto<br />
con le altre discipline, il secondo capo, intitolato “Pratiche commerciali scorrette”<br />
(artt.20-26) al cui interno si rinvengono le norme di attuazione degli articoli 5-9 della<br />
direttiva, nell’’ultimo, il terzo capo (artt. 27-27 quarter) ospita le norme di recepimento<br />
degli articoli 10-13 della 2005/29/Ce.<br />
sinonimi, ma il problema si pone allorquando si vuole interpretare questa norma in relazione alla direttiva<br />
sulle pratiche commerciali sleali e alla singolare contaminazione che la 2005/29/Ce opera tra buona fede<br />
oggettiva, ragionevolezza e diligenza nell’art.5, comma 2, lettera a. Per il diritto italiano, infatti,<br />
diligenza e buona fede oggettiva non sono certamente dei sinonimi ed è addirittura sconosciuta la<br />
definizione di ragionevolezza se non per alcune eccezioni (art.117 del codice del Codice del Consumo). Il<br />
punto debole dell’art.39, come si evince facilmente, è la totale assenza di sanzioni. Cfr. E. Minervini, L.<br />
Rossi Carleo (a cura di), op. cit, p. 80.<br />
22 Cfr F. Vigoriti, Verso l’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in Europa e diritto<br />
privato, 2007, pag.525<br />
23 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p.70<br />
20
Capitolo I<br />
1.3.1. Le particolarità del recepimento della direttiva 2005/29/Ce: le scelte<br />
del legislatore e le relazioni con altre discipline normative con essa interferenti.<br />
Nell’ordinamento italiano si è rispettata, dunque, la diversificazione di tutela<br />
imposta dalla comunità europea, dal momento che si è realizzato un sistema bipolare di<br />
protezione, uno riservato esclusivamente al consumatore, con il decreto legislativo<br />
146/2007, e un altro che regola i rapporti con la concorrenza, sebbene la soluzione<br />
italiana presenti “un’indubbia originalità 24 ”. Se da un lato, infatti, la parte “sostanziale”<br />
delle pratiche sleali e della pubblicità ingannevole e comparativa risulti completamente<br />
uniforme ai precetti contenuti nelle due discipline e sono ben evidenti le differenze, non<br />
può si può analogamente individuare un’autonomia da un punto di vista<br />
“procedimentale” 25 , dal momento che la competenza ad accertare le violazioni è stata<br />
attribuita, di fatto, alla stessa Autorità, l’Autorità garante delle concorrenza e del<br />
mercato. Natura, entità, tipologia delle sanzioni sono le medesime sia in un caso che<br />
nell’altro. A causa di ciò, dunque, si riduce drasticamente la portata pratica di queste<br />
normative poiché, sebbene la divisione teorica resti senza dubbio importante, si porta a<br />
confondere su un piano squisitamente operativo le applicazioni e le delimitazioni delle<br />
singole discipline. Un’ulteriore sovrapposizione si verifica anche perché nel d.lgs.<br />
146/2007, come di seguito riportato nell’art.27 co. 2 del Codice del consumo, si prevede<br />
che sia concessa l’opportunità di chiedere l’intervento dell’Autorità garante della<br />
concorrenza e del mercato a chiunque ne abbia un interesse, che sia un singolo<br />
individuo o un’organizzazione. Questa condizione comporta che il professionista, i cui<br />
affari o la propria reputazione non siano lesi da un comportamento concorrenziale<br />
scorretto riconducibile alla pubblicità ingannevole e a quanto tutelato dall’apposito<br />
decreto legislativo 145/2007, possa difendere i propri interessi appellandosi alla<br />
protezione offerta dal decreto legislativo 206/2005. Un’eventualità del genere non può<br />
considerarsi remota dal momento che è lecito che un imprenditore, piuttosto che<br />
ricorrere al giudice ordinario per far valere i propri diritti in base al codice di proprietà<br />
industriale, d.lgs. 30/2005, o agli articoli 2598 -2601 del codice civile, preferisca, in<br />
24 Ibidem, p. 76<br />
25 Si vedano nello specifico, artt.27 del Codice del Consumo e 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007<br />
n.145.<br />
21
Capitolo I<br />
termini di spesa e di rapidità, grazie all’ “apertura” lasciata dal succitato articolo 27 co.<br />
2, l’iter previsto dall’Antitrust.<br />
Questa suddivisione e questo tentativo di concedere piena autonomia alla<br />
disciplina in esame, inoltre, per quanto non si voglia criticare in pieno l’impostazione<br />
del legislatore, appare poco funzionale poiché sono difficilmente immaginabili tanti casi<br />
in cui una lesione del comportamento economico del consumatore non danneggi, a sua<br />
volta, un possibile concorrente. È complesso individuare, infatti, ipotesi in cui si possa<br />
trovare applicazione solo una delle due normative e quindi l’effetto più immediato di<br />
quella che può considerarsi come una sorta di idealizzazione legislativa, è il<br />
concretizzarsi di un surplus di procedure e di possibili rimedi che scaturiscono dallo<br />
stesso comportamento sleale.<br />
Oltre alla succitata problematica relativa alla possibile dislocazione della<br />
disciplina delle pratiche commerciali e dei rapporti concorrenziali in più ambiti<br />
normativi, è utile capire anche come le scelte del legislatore, nell’applicare la direttiva<br />
2005/29/Ce, abbiano influito in settori normativi affini e preesistenti alle modifiche che<br />
si sono stabilite nel corso di questi ultimi due anni. Sono palesi, infatti, le interferenze<br />
con la teoria del contratto e quelle con la responsabilità civile dal momento che, come si<br />
analizzerà meglio nel paragrafo successivo, le pratiche commerciali mirano a tutelare<br />
tutti i rapporti posti in essere “prima, durante e dopo 26 ” un’operazione commerciale<br />
assimilando, di conseguenza, sotto la propria tutela qualsiasi trattativa fino<br />
all’adempimento di tutte le clausole contrattuali. L’articolo 19 del d.lgs. 206/2005<br />
permette di affermare, dunque, che non è necessario che un’operazione commerciale<br />
giunga a compimento per poterla definire come una pratica commerciale scorretta, bensì<br />
è sufficiente che questa stessa sia atta ad alterare o modificare, facendo leva su<br />
escamotage ingannevoli, le capacità decisionali del consumatore medio,<br />
pregiudicandone negativamente il comportamento economico. Quando il consumatore<br />
stipula il contratto può solo ricorrere a rimedi di carattere invalidatorio che gli<br />
consentano di svincolarsi da quanto sottoscritto e richiedere, ove ce ne sia la possibilità,<br />
eventuali risarcimenti danni. Nell’ambito del codice civile e quindi non facendo<br />
26 Art.19 del decreto legislativo 206/2005<br />
22
Capitolo I<br />
riferimento per il momento alle pratiche commerciali sleali e al decreto legislativo<br />
206/2005, si può ricorrere all’articolo 1418 27 che rende nullo un contratto qualora la<br />
violazione del contratto stesso rifletta la trasgressione di una norma imperativa e<br />
concretamente nel non rispetto di quanto previsto dall’articolo 1325 del codice civile<br />
(l’accordo delle parti, causa, oggetto e la forma se prescritta dalla legge sotto pena di<br />
nullità) o per l’assenza nell’oggetto delle indicazioni richieste dall’art. 1346 del codice<br />
civile. Questa condizione porta a riflettere che un contratto, però, potrebbe essere<br />
redatto senza alcun vizio di forma, ma rappresentare comunque una pratica commerciale<br />
scorretta nei confronti del consumatore in base a quanto disposto dagli artt. 20 co.1, e<br />
18, let d) ed e) del Codice del Consumo. L’introduzione nel corpus normativo italiano<br />
della nozione di pratica commerciale scorretta fa sì che un presupposto di illiceità<br />
contrattuale non è da rintracciarsi esclusivamente nelle parti sostanziali che<br />
caratterizzano la formazione di un contratto bensì anche ad un fattore esterno alla<br />
pattuizione stessa e cioè la volontà dell’acquirente il quale deve essere libero e<br />
consapevole prima di accettare qualsiasi proposta.<br />
Dopo aver esplicitato questo punto è molto chiaro individuare un’unione fra gli<br />
articoli di recepimento della direttiva 2005/29/Ce e l’articolo 1427 del codice civile che,<br />
sempre in tema di annullabilità di un contratto, recita: “il contraente, il cui consenso fu<br />
dato per errore (1428 e seguenti), estorto con violenza (1434 e seguenti) o carpito con<br />
dolo, può chiedere l'annullamento del contratto (1439 e seguenti) secondo le<br />
disposizioni seguenti (122, 624).” La disciplina regolata dal decreto legislativo<br />
206/2005, quindi, se analizzata sotto questi determinati aspetti, presenta molti punti di<br />
analogia con la teoria del contratto e ciò porta a stabilire che, qualora il Codice del<br />
consumo non dovesse coprire tutte le pratiche commerciali scorrette e non presentasse<br />
soluzioni per dei casi specifici, il consumatore sarebbe ugualmente tutelato dalle norme<br />
precedentemente previste nel codice civile e potrebbe appellarsi ad un vizio di volontà<br />
per ottenere l’annullamento del contratto o parte di esso.<br />
27 L’articolo 1418 del codice civile recita: “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative,<br />
salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti<br />
indicati dall'Art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'Art. 1345 e<br />
la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'Art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi<br />
stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente,<br />
1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972)”.<br />
23
Capitolo I<br />
Continuando la disamina che induce a porre l’attenzione sulle relazioni<br />
intercorrenti fra la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e le altre norme con<br />
essa afferenti, è il caso di rilevare quali sono i meccanismi di tutela presenti nel codice<br />
civile che si attivano allorquando un consumatore non abbia stipulato ancora un<br />
contratto, ma si renda conto prima della sottoscrizione della presenza di un’attività<br />
commerciale non lecita. La questione fondamentale risiede nel fatto che un consumatore<br />
è in diritto di chiedere eventualmente un risarcimento per ogni pratica chiaramente<br />
contraria alla buona fede pre-contrattuale, ma ovviamente, dal momento che non è stato<br />
sottoscritto nulla, non può richiedere misure di carattere invalidatorio. Nel caso in cui la<br />
slealtà di un’operazione commerciale si attui in una condizione non definibile come<br />
“pre-contrattuale”, l’acquirente può far ricorso solo all’articolo generale della<br />
responsabilità civile, extracontrattuale, l’art.2043, seppur in questo caso diventa<br />
complesso stabilire con assoluta certezza un nesso di casualità forte tra un<br />
comportamento economico errato di un individuo e un’eventuale trattativa non giunta<br />
neanche ad un livello che può intendersi come attività precontrattuale.<br />
In ultimo, è importante rilevare la scelta dal legislatore italiano di non avvalersi<br />
di alcune opzioni e deleghe concesse nella direttiva sulle pratiche commerciali scorrette.<br />
È rilevante, infatti, analizzare il rapporto che la nuova disciplina contenuta nel Codice<br />
del Consumo avrebbe potuto intrattenere con i codici deontologici e con l’adozione da<br />
parte delle associazioni di consumatori di codici di buona condotta, anche se il nostro<br />
legislatore ha deciso di non usufruirne. La direttiva 2005/29/Ce autorizza gli Stati<br />
membri a mantenere e/o a introdurre norme interne ed autonome 28 accordando, di<br />
riflesso, la creazione di un sistema normativo a “ragnatela 29 ” e non piramidale che<br />
avrebbe origine grazie alla commistione fra fonti pubbliche di produzione del diritto e<br />
fonti private volte alla regolamentazione della stessa fattispecie. L’adozione di atti di<br />
28 Art.3, § 8 della direttiva comunitaria 2005/29 afferma che: “la presente direttiva non pregiudica le<br />
eventuali condizioni relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici di<br />
condotta o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli<br />
elevati di integrità dei professionisti, che gli Stati membri possono, conformemente alla normativa<br />
comunitaria, imporre a questi ultimi.”.<br />
29 Cfr. F.Pinto, I codici deontologici e la direttiva 2005/29/Ce in Minervini – Rossi Carleo (a cura di), Le<br />
pratiche commerciali sleali, cit, p. 220 ss.<br />
24
Capitolo I<br />
autoregolamentazione è stata auspicata in più occasioni dalla Comunità Europea 30 e, al<br />
considerando n.20 della succitata direttiva, la previsione dell’elaborazioni di norme di<br />
buona condotta da parte delle associazioni dei consumatori è tesa a confutare qualsiasi<br />
dubbio circa la potenziale parzialità dei codici deontologici proposti dalle imprese.<br />
Secondo quando previsto a livello comunitario 31 , i presupposti per l’applicazione della<br />
disciplina sulle pratiche commerciali scorrette inerenti ai codici deontologici sono tre:<br />
l’emanazione di un codice deontologico stesso da parte di un’azienda, l’indicazione in<br />
una attività commerciale da parte del professionista di essere vincolato al rispetto delle<br />
norme autoimposte e che l’impegno assunto sia fermo e verificabile (si interpreta il<br />
termine fermo come impegno irrevocabile, assunto verosimilmente in forma scritta).<br />
Quanto previsto dalla direttiva comunitaria non è in alcun modo menzionato nel decreto<br />
legislativo 146/2007 32 dal momento che si rileva solamente nell’art. 18 lett. f 33 del<br />
Codice del Consumo una definizione di codice di condotta, ma che ha una valenza del<br />
tutto marginale rispetto all’intero corpus normativo che si sta attualmente analizzando.<br />
La direttiva europea 2005/29/Ce, infine, lascia l’opportunità agli Stati membri di<br />
introdurre o mantenere “limitazioni e divieti motivati e giustificati per tutelare la salute<br />
e la sicurezza dei consumatori nel territorio in cui risiedono, quale che sia il luogo di<br />
stabilimento dei professionisti” 34 , di inserire regole più severe nel settore che ha come<br />
oggetto i servizi finanziari o i beni immobili e di vietare pratiche commerciali che<br />
contrastano le regole di buon gusto o il decoro comunemente osservate dalla<br />
popolazione residente in uno degli Stati membri. Il legislatore italiano, ancora una volta<br />
e come già accaduto per i codici deontologici, non ha apportato modifiche alla direttiva<br />
comunitaria e ha accettato tutto senza usufruire delle facoltà accordategli dalla<br />
Comunità Europea.<br />
30 Cfr. come esempio, nel art.27 della direttiva 95/46/Ce la Commissione incoraggia l’elaborazione di<br />
codici che possano contribuire alla corretta applicazione delle leggi nazionali in materia di trattamento dei<br />
dati personali.<br />
31 L’articolo 2, comma 6, della direttiva 2005/29/Ce individua le condizioni per le quali una pratica<br />
commerciale può definirsi ingannevole in caso di violazione delle norme deontologiche.<br />
32 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p. 84 e ss.<br />
33 Art.18 let.f del d.lgs. 206/2005 introduce la definizione di codice di condotta stabilendo che può<br />
definirsi come codice di condotta “ un accordo o una normativa che non e' imposta dalle disposizioni<br />
legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei<br />
professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad<br />
uno o piu' settori imprenditoriali specifici;”.<br />
34 ibidem<br />
25
Capitolo I<br />
2. Il decreto legislativo 146/2007 e i nuovi articoli del Codice del Consumo.<br />
Nei paragrafi precedenti si sono illustrati ampiamente i principi guida che hanno<br />
segnato la redazione della direttiva comunitaria 2005/29 e quali sono stati i criteri con i<br />
quali il legislatore ha deciso di recepire la direttiva stessa nell’ordinamento italiano<br />
mentre in questa sezione si analizzeranno in modo dettagliato gli articoli del decreto<br />
legislativo 206/2005 inerenti alle pratiche commerciali sleali. Prima di iniziare tale<br />
disamina, occorre aggiungere una piccola precisazione: il legislatore italiano ha optato<br />
di utilizzare il termine “scorrette” in luogo di sleali per evitare qualsiasi confusione con<br />
la materia della concorrenza sleale, regolamentata dagli artt. 2598 – 2601 del codice<br />
civile. Nelle pagine seguenti si utilizzeranno entrambi i lemmi, considerati come<br />
sinonimi.<br />
professionale.<br />
2.1 Le definizioni dell’art. 18 del d.lgs. 206/2005 e la nozione di diligenza<br />
Il capo del Codice del consumo, come modificato dal decreto legislativo<br />
146/2007, propone nell’articolo 18 la definizione dei termini chiave e più ricorrenti<br />
nell’ambito della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette in cui è inserita,<br />
appunto, come già scritto in precedenza, la nozione di pratica commerciale stessa e<br />
quali ambiti tutela e regola. La definizione di pratica commerciale scorretta presente<br />
all’art.18 lett. d) ricalca quella contenuta nell’articolo 2 lett. d) della direttiva<br />
comunitaria 29/2005, scelta senza dubbio coerente con la volontà del legislatore<br />
comunitario di armonizzare la disciplina. L’ampiezza della normativa si evince<br />
soprattutto sotto il profilo della natura giuridica della condotta vietata, “che può<br />
consistere tanto in dichiarazioni quanto in comportamenti materiali, tanto in omissioni;<br />
si apprezza poi sotto il profilo sostanziale, in quanto si richiede una semplice<br />
“relazione” fra la condotta e la promozione, la vendita o la fornitura di un prodotto ai<br />
consumatori 35 ”. La portata della norma è estesa anche perché, come si rinviene<br />
nell’articolo 18 lett.c, si intende per prodotto “qualsiasi bene, servizio, diritto e<br />
obbligazione 36 ”, offrendo, quindi, una definizione onnicomprensiva. L’operatività<br />
35 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p.97 e ss.<br />
36 Art. 18, lett. c) del d.lgs. 206/2005.<br />
26
Capitolo I<br />
dell’art.18 lett. d) include tutte le forme di promozione, di commercializzazione dei<br />
prodotti, sia vecchie che nuove, e ogni tipo di condotta che va dalla prima presa di<br />
contatto fra i soggetti coinvolti in un’operazione commerciale fino alla conclusione<br />
della stessa. Ricadono nella nozione di pratica commerciale, nello specifico, pertanto,<br />
sia i veri e propri messaggi pubblicitari sia quelle attività che, pur appartenendo al genus<br />
delle comunicazioni d’impresa, si tendono solitamente ad essere esclusi o distinti dal<br />
battage vero e proprio come, ad esempio, le sponsorizzazioni o quelle comunicazioni<br />
che hanno quale obiettivo primario quello di promuovere l’immagine e la reputazione<br />
dell’inserzionista e incitare all’acquisto in maniera indiretta.<br />
I rapporti precontrattuali o contrattuali instaurati tra imprenditori che agiscono,<br />
durante la stipulazione, nel quadro della propria attività commerciale, industriale o<br />
artigianale, invece, non possono essere tutelati da questa norma e come esempio si<br />
possono riportare tutti quei contratti che hanno come oggetto quei beni strettamente<br />
destinati all’esercizio di un’attività professionale realizzati da un fornitore per un altro<br />
professionista.<br />
Se è alquanto intuitivo escludere questo gruppo di attività dall’ambito di tutela<br />
del d.lgs. 146/2007, dal momento che la definizione di pratica commerciale scorretta<br />
non lascia adito a dubbi, merita una riflessione più accurata un secondo tipo di pratiche<br />
in cui non si riscontra quel requisito di “diretta connessione” o “relazione” 37 previsto sia<br />
dalla direttiva 2005/29/Ce sia dall’articolo 18 del Codice del consumo. Il secondo tipo<br />
di condotta sulla quale si può dibattere è quella in cui il collegamento fra la pratica<br />
commerciale, la promozione, la vendita o la fornitura di un prodotto ai consumatori sia<br />
realizzato attraverso un’intesa stipulata tra i professionisti stessi, come avviene nel caso<br />
in cui gli imprenditori si accordino sui prezzi mediante l’utilizzo dei cartelli, in cui oltre<br />
ad un danno concorrenziale sono evidenti gli effetti negativi sulle condizioni finali di<br />
trattamento per il singolo acquirente. Si è deciso di ritenere anche queste pratiche<br />
commerciali “mediate” al di fuori dall’applicazione del d.lgs. 206/2005 sia perché la<br />
Comunità Europea non ammette l’ampliamento del raggio d’azione della direttiva (si<br />
ricorda sempre come il legislatore europeo abbia assicurato un’imposizione più rigida<br />
37 Si rimanda alla nota 15, ibidem<br />
27
Capitolo I<br />
con l’utilizzo dell’espressione “in diretta connessione”), sia perché la nozione di pratica<br />
commerciale si interessa delle condotte attive o omissive che potrebbero condizionare la<br />
scelta e il comportamento economico di un individuo, ma non si fa carico di quelle<br />
azioni, estranee al proprio ambito di afferenza, che incidono sul contenuto del contratto.<br />
Tra i concetti più rilevanti presenti nell’articolo 18 del d.lgs. 206/2005 è da<br />
citare quello di “diligenza professionale” il quale, proprio a causa della vaghezza<br />
definitoria con il quale è stato descritto dal legislatore, merita un ulteriore<br />
approfondimento. L’articolo 18, lett. h, del d.lgs. 206/2005 propone la diligenza<br />
professionale come “il normale grado della specifica competenza ed attenzione che<br />
ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto<br />
ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del<br />
professionista;” Si palesa, anche in questo caso, una difficoltà interpretativa simile a<br />
quella che si è già affrontata per l’art.39 del Codice del Consumo e l’art. 5 lett. a della<br />
direttiva comunitaria 2005/29, dal momento che se buona fede e correttezza possono<br />
essere considerati sinonimi e afferiscono ad un preciso obbligo di trasparenza e lealtà in<br />
qualsiasi relazione fra persone al di là di ogni vincolo normativo, la diligenza, invece, si<br />
muove nell’ottica di misurare l’impegno profuso da uno dei due contraenti per<br />
soddisfare le esigenze di un altro soggetto sempre in relazione alle promesse effettuate e<br />
alle aspettative minime che è lecito attendersi. Per quel che concerne, dunque, la buona<br />
fede oggettiva e la correttezza è legittimo riferirsi a quanto previsto dall’art. 2 della<br />
Costituzione in cui si “richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà<br />
politica, economica e sociale” poiché in tal modo si vincolano tutti gli attori di un<br />
contratto ad agire onestamente non in virtù di clausole o penali, ma per un generale<br />
dovere extracontrattuale di non danneggiare l’altrui interesse.<br />
Nell’ambito del d.lgs. 146/2007, però, si offre una visione più estesa del<br />
concetto di diligenza professionale in cui non solo si afferma la costatazione<br />
dell’accuratezza con cui si adempiono gli obblighi assunti, bensì si inserisce in tale<br />
definizione anche l’aspetto essenzialmente solidaristico che mira ad una protezione<br />
giuridica totalizzante della controparte. Si è notato, inoltre, che la nozione di diligenza<br />
professionale recepita nel Codice del consumo sia difficilmente inquadrabile in<br />
relazione alla clausole relative alla concorrenza sleale, soprattutto quelle inerenti<br />
28
Capitolo I<br />
all’art.10 bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale e dei<br />
principi della correttezza professionale ex art. 2598 n.3 codice civile 38 . Si nega, inoltre,<br />
che l’art.18, lett. h) del decreto legislativo 206/2005 possa fare riferimento a un concetto<br />
di diligenza, prudenza e perizia la cui mancata adozione consente di qualificare come<br />
colposa, in base all’art. 2043 del codice civile, la condotta del soggetto che danneggi un<br />
altro individuo con le proprie azioni. La contrarietà alla diligenza professionale non va<br />
mai ricollegata alla colpa come elemento soggettivo dell’illecito civile 39 , bensì è una<br />
nozione che vanta la propria autonomia rispetto a quanto previsto dal codice civile e che<br />
trova una sua particolare applicazione in merito alla disciplina delle pratiche<br />
commerciali scorrette.<br />
Il criterio della aspettativa di un comportamento ragionevole dell’imprenditore<br />
da parte del consumatore introduce in questa definizione di diligenza professionale<br />
un’ulteriore alea di incertezza che in sede di applicazione della normativa può dar luogo<br />
ad interpretazioni ampiamente discrezionali.<br />
La definizione di diligenza professionale così come introdotta nell’ordinamento<br />
italiano dal nostro legislatore presenta alcune differenze con quanto proposto in sede<br />
comunitaria dalla direttiva 2005/29 dal momento che l’art.2 lett. h) osserva la diligenza<br />
professionale “rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona<br />
fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza<br />
e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un<br />
professionista nei confronti dei consumatori”. Si evince facilmente, mettendo a<br />
confronto l’art.2 lett. h) e il succitato art. 18 lett. h) del Codice del Consumo, come le<br />
differenze siano ingenti e palesi 40 . In primis, la competenza e l’impegno, che devono<br />
essere posti in essere per dar origine ad una pratica commerciale lecita, non sono<br />
misurati in base a ciò che è onesto attendersi da parte di un professionista secondo<br />
l’ottica di un consumatore, così come espresso nell’ordinamento italiano, bensì si stima<br />
quale sia il comportamento giusto di un professionista attenendosi al giudizio di un<br />
38 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p.327<br />
39 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p.150, nota 13.<br />
40 Ibidem, p. 147<br />
29
Capitolo I<br />
“osservatore” terzo, neutro ed esterno non considerando il parere dell’acquirente al<br />
quale è rivolta l’operazione commerciale stessa.<br />
Oltre questo passaggio per nulla marginale, si nota come nel recepimento della<br />
direttiva europea “il principio generale di buona fede” è stato sostituito dai “principi di<br />
correttezza e buona fede” mentre non è più presente il riferimento ad un poco chiaro e<br />
vago parametro relativo alle “pratiche di mercato oneste” citato, invece, dal legislatore<br />
europeo. Non è chiaro se queste difformità siano il frutto di una scelta consapevole e<br />
ben meditata, anche se è usuale che si attuino delle piccole modifiche negli ordinamenti<br />
degli Stati membri dal momento che spesso la terminologia e le espressioni impiegate<br />
dalla Comunità europea hanno una portata troppo ampia e presentano, per lo più, dei<br />
vocaboli non rigidamente definiti e soggetti a discordi interpretazioni in relazione alle<br />
diverse tradizioni giuridiche nazionali operanti nell’Unione. Nel caso dell’art.18 e delle<br />
discrepanze con la direttiva europea è lecito chiedersi se, in un’ottica di armonizzazione<br />
completa, le modifiche apportate dal nostro legislatore possano essere considerate in<br />
netto contrasto con la norma comunitaria e se, in futuro, potrebbe essere intrapresa una<br />
procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano.<br />
Se da un lato è pur vero che l’art. 18 del decreto legislativo 206/2005 contiene<br />
solo una definizione generica rispetto alla quale non è improbabile che si accordino<br />
margini di discrezionalità in vista di un’applicazione concreta in altri articoli più<br />
rispondenti alla 2005/29, dall’altro il concetto di diligenza professionale rappresenta un<br />
elemento costitutivo fondamentale della nozione di base delle pratiche commerciali<br />
sleali e, dunque, la Corte di Giustizia europea potrebbe essere spinta ad analizzare tale<br />
situazione e valutare la conformità della scelta italiana rispetto alla direttiva.<br />
La nozione di diligenza professionale si rinviene anche nell’art.20 del decreto<br />
legislativo 206/2005 e rappresenta uno dei due elementi fondamentali che inducono a<br />
definire una pratica commerciale come scorretta. Questo articolo, seppur ha<br />
un’applicazione residuale perché, come si vedrà in seguito, esistono delle “liste nere” di<br />
pratiche commerciali comunque considerate ingannevoli o aggressive (artt 23 e 26 cod.<br />
cons.) o fattispecie di azioni o omissioni riportate negli artt. 21 e 22 o aggressive in base<br />
agli articoli 24 e 25, fa porre l’attenzione sulla questione della consapevolezza<br />
30
Capitolo I<br />
decisionale che deve caratterizzare l’approccio ad un’attività commerciale da parte di un<br />
consumatore. Il campo di applicazione della pratica commerciale scorretta, in base<br />
all’art.19 del Codice del Consumo, è definito su un preciso piano temporale: il prima, il<br />
durante e il dopo la realizzazione di un’attività commerciale e ciò consente una<br />
protezione che obbliga il mantenimento di una diligenza professionale e un’attenzione<br />
al comportamento economico del consumatore costante e precisa.<br />
Continuando l’analisi delle definizioni che si rinvengono nell’art.18 del decreto<br />
legislativo 206/2005, infine, alla lett. e) del medesimo articolo del Codice si legge la<br />
definizione di una particolare attività e che si estrinseca nel “falsare in misura rilevante<br />
il comportamento economico dei consumatori 41 ”. Questa stessa definizione, tuttavia,<br />
non viene impiegata in alcuna norma dispositiva del Codice del consumo perché l’art.20<br />
comma 2 e 3, nello stabilire un divieto alle pratiche commerciali scorrette, afferma<br />
come elemento costitutivo della fattispecie l’idoneità a falsare in maniera apprezzabile<br />
il comportamento economico dei consumatori.<br />
Quanto riportato dall’art.20 del codice del consumo si pone in lieve disaccordo con la<br />
direttiva comunitaria, mentre la formula espressa dall’art.18 è proprio quella voluta dal<br />
legislatore europeo. Cercare di individuare i confini precisi imposti da queste due<br />
espressioni, però, appare poco rilevante perché la rilevanza stessa dell’incidenza di un<br />
comportamento economico deve essere posta in relazione con l’idoneità della pratica<br />
commerciale ad alterare sensibilmente la consapevolezza dell’acquirente nel prendere<br />
decisioni 42 . Come già avvenuto per altre definizioni dell’articolo 18, anche nel caso<br />
della lettera e), alcune espressioni appaiono oscure e necessitano di ulteriori<br />
approfondimenti, come, per esempio, la locuzione “decisione di natura commerciale 43 ”,<br />
espressione non molto felice e che è stata riportata nell’ordinamento italiano senza<br />
un’interpretazione più consona, ma che saranno chiarite nell’approfondimento che<br />
41 L’Art. 18 lett. e) del decreto legislativo 206/2005 nel proporre la definizione che spiega cosa si intenda<br />
con l’espressione falsare il comportamento economico dei consumatori afferma in modo quasi<br />
lapalissiano che si verifica tale situazione quando si impiega una pratica commerciale idonea ad alterare<br />
sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto<br />
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;”<br />
42 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p. 325<br />
43 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p.155<br />
31
Capitolo I<br />
seguirà nel prossimo paragrafo che tratterà la figura del consumatore e le norme che<br />
ruotano intorno ad essa.<br />
2.2. La nozione di consumatore e l’idoneità di una pratica commerciale a<br />
falsare il comportamento economico del consumatore stesso.<br />
Nell’ambito della direttiva comunitaria 2005/29 emergono due tipologie di<br />
individui che devono essere tutelati dalle attività commerciali poste in essere dagli<br />
imprenditori o dai professionisti: il consumatore, che costituisce una vera e propria<br />
categoria e il consumatore medio, che diviene una sorta di parametro di riferimento per<br />
individuare la scorrettezza di una pratica commerciale 44 . Per quel concerne la nozione<br />
di consumatore non si rinvengono particolari difficoltà di definizione ed, infatti, sia<br />
nell’ordinamento europeo che nei relativi ordinamenti degli Stati membri vige una<br />
perfetta unanimità e si è concordi con il proporre la figura del consumatore come<br />
“qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua<br />
attività commerciale, industriale, artigianale, o professionale 45 ”.<br />
Il d.lgs. 146/2007 ha inserito nel Codice del consumo (art. 18, lett. a)) una<br />
nuova definizione di consumatore e che è del tutto coerente con quanto riportato<br />
nell’art.2 della direttiva comunitaria 2005/29 e che va ad affiancarsi a quelle già<br />
presenti dal 2005 nell’articolo 3 del decreto legislativo 206/2005 46 in cui si<br />
contestualizza tale nozione con le pratiche commerciali che sono oggetto della direttiva<br />
stessa. Secondo quanto prescritto dall’art. 20 del Codice del consumo, si comprende che<br />
sono essenzialmente due gli elementi su cui si basa l’individuazione di una pratica<br />
commerciale scorretta e, nello specifico, la contrarietà alla diligenza professionale (di<br />
cui si è ampiamente discusso nel paragrafo precedente) e l’idoneità a falsare il<br />
comportamento economico degli acquirenti 47 . Questo secondo requisito deve essere<br />
44 Cfr. A. Saccomani, Le nozioni di consumatore e di consumatore medio nella direttiva 2005/29/Ce in<br />
Codice del Consumo. Commentario a cura di Alpa e Rossi Carleo, Esi, Napoli, 2005, pag. 141.<br />
45 Cfr. art.2, comma 1, lettera a) della direttiva 2005/29/Ce.<br />
46 L’art. 3 let a) del decreto legislativo 206/2005 riporta nelle definizioni delle disposizioni generali la<br />
nozione di consumatore: “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività<br />
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;”<br />
47 Si riporta l’art.20 del decreto legislativo 206/2005 poiché in questo stesso articolo si ratifica per la<br />
prima volta il divieto alle pratiche commerciali scorrette e si elencano i requisiti fondamentali, che si<br />
stanno or ora analizzando, per giudicare sleale una pratica: 1. Le pratiche commerciali scorrette sono<br />
vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o<br />
32
Capitolo I<br />
contestualizzato in base all’ordinamento italiano ed è importante comprendere secondo<br />
quali criteri il nostro legislatore riesca a determinare un modus operandi uniforme e a<br />
garantire un metro di giudizio quanto mai omogeneo per tutte le pratiche commerciali,<br />
sebbene non esista uno standard oggettivo a cui poter far riferimento.<br />
Affinché un’attività commerciale (già contraria alla diligenza professionale)<br />
possa considerarsi scorretta è necessario che sia in grado di adulterare “sensibilmente”,<br />
in base all’art.18, o “in maniera apprezzabile”, secondo quanto previsto dall’art.20, la<br />
capacità di un consumatore a prendere una “decisione di natura commerciale”<br />
consapevole e ad indurlo ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe mai preso. Il<br />
divieto di pratiche commerciali scorrette è esteso ad ogni condotta che possa<br />
comportare un travisamento nel processo decisionale del singolo acquirente. La<br />
definizione di decisione di natura commerciale, infatti, in conformità con il dettato del<br />
comma m) dell’art.18, riguarda ogni scelta presa da un consumatore legata a se<br />
acquistare o meno un prodotto, quali condizioni accettare per l’acquisto stesso, quali<br />
metodi di pagamento utilizzare (ad esempio, versamenti rateali o mediante la<br />
corresponsione del debito in un’unica soluzione) e se rimanere in possesso del bene<br />
oppure esercitare il diritto di recesso. Deriva da ciò, anche in linea con quanto stabilito<br />
dall’art.19, che la formazione della volontà del consumatore deve essere vagliata dalla<br />
fase antecedente la conclusione di un contratto alla sua effettiva attuazione,<br />
comprendendo, ovviamente, le fasi di negoziazione e quelle di risoluzione di eventuali<br />
patologie del rapporto 48 ed anche il primo contatto fra il professionista e il proprio target<br />
di riferimento, come avviene attraverso la pubblicità e le altre forme del marketing.<br />
idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del<br />
consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la<br />
pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che,<br />
pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il<br />
comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente<br />
vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica,<br />
della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono<br />
valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e<br />
legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese<br />
alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:a) ingannevoli di cui agli articoli 21,<br />
22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle<br />
pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.”<br />
48 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p.325.<br />
33
Capitolo I<br />
Una pratica commerciale che possa essere inserita nel novero delle attività<br />
scorrette non deve cancellare completamente la capacità del consumatore a prendere<br />
decisioni, bensì la norma pone un limite di liceità oltre il quale un imprenditore non può<br />
spingersi oltre. È ovvio, infatti, che per commercializzare un bene o un servizio,<br />
un’azienda ricorra ad opere di persuasione e di convincimento che stimolino l’interesse<br />
verso i propri prodotti e che differenzino se stessa dai competitors, quindi sarebbe stato<br />
poco coerente voler limitare qualsiasi tentativo di approccio che poteva mettere in<br />
pratica un’impresa nei confronti del proprio target di riferimento. Il limite tollerato dal<br />
legislatore italiano, dunque, è quello che comporta il permanere di una consistente<br />
autonomia volitiva la quale si estrinseca attraverso il concetto di dolus bonus, parametro<br />
che caratterizza la valutazione dei messaggi pubblicitari. Il dolus bonus consiste<br />
nell’esaltazione “positiva” realizzata dall’operatore commerciale e che è autorizzato<br />
anche dal comma 3, ultimo capoverso, dell’articolo 20 del decreto legislativo 206/2005<br />
in cui si dichiarano legali quelle “dichiarazioni esagerate” o “non destinate ad essere<br />
prese alla lettera”.<br />
Per chiarire meglio questo concetto si può far riferimento anche all’articolo 2 del<br />
Codice di autodisciplina pubblicitaria 49 , in cui si regolano i criteri che determinano la<br />
decettività di una pubblicità. Tra le esimenti previste nell’articolo appena citato<br />
l’iperbole pubblicitaria 50 ricopre un ruolo fondamentale dal momento che l’evidente<br />
inverosimiglianza, la rappresentazione di un risultato impossibile a raggiungersi, una<br />
generica superiorità del prodotto, espressa al grado superlativo e riferita ad una base<br />
totalizzante, sono sufficienti ad impedire che una comunicazione possa considerarsi<br />
49 Art. 2 del Codice di autodisciplina pubblicitaria, ivi, p.117.<br />
50 L’articolo 2 del codice di autodisciplina pubblicitaria, come si è analizzato, fa riferimento all’iperbole<br />
contrariamente a quanto previsto dell’art. 145/2007 in quanto questa norma non prende espressamente<br />
posizione sul problema dell’iperbole. Nonostante nell’art.2 del decreto legislativo 145/2007 non si<br />
menzioni questa particolare fattispecie, nell’ambito pratico si giunge alle medesime conclusioni del<br />
codice di autodisciplina pubblicitaria, ma ovviamente la censurabilità o meno dell’iperbole dipenderà<br />
dalla sua attitudine in concreto ad indurre in errore i destinatari del messaggio e, quindi andrà valutata con<br />
riferimento al target dello stesso. A testimonianza dell’applicazione pratica di questa particolare esimente<br />
anche in base al decreto legislativo succitato, è possibile riportare alcuni esempi di provvedimenti che<br />
hanno considerato non decettivi messaggi con queste specifiche caratteristiche: “utilizzabile anche da un<br />
bambino”, riferita ad un apparecchio per smontare i pneumatici (AG n. 13675, ivi 42/02), “sani con<br />
gusto”, riferita a biscotti a base di ingredienti naturali (AG n. 3014, ivi 18/95), “miracolosa, anzi<br />
miracolosissima” riferita all’acqua minerale San Benedetto (AG n. 4149, ivi 32-33) proprio perché è stato<br />
sottolineato il palese legame ironico fra quale tale qualifica e la denominazione dell’acqua. Cfr.<br />
Ubertazzi, op. cit, p. 239.<br />
34
Capitolo I<br />
ingannevole per un consumatore e, di riflesso, contestualizzando questo dato<br />
nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette, indurre l’acquirente ad una valutazione<br />
economica non corretta e l’assunzione di una decisione di natura commerciale errata.<br />
Tornando di nuovo in modo più puntuale sulla nozione dell’articolo 20 del<br />
Codice del consumo e alla definizione da esso proposta, appare incerto se la<br />
predisposizione di una pratica ad indurre il consumatore ad assumere una decisione che<br />
altrimenti non avrebbe mai preso possa considerarsi una condizione addizionale ed<br />
integrativa rispetto all’idoneità di alterare sensibilmente la capacità di un acquirente a<br />
compiere una scelta oppure se essa rappresenti un attributo rilevante per misurare<br />
quanto sia stata adulterata la consapevolezza del soggetto a cui è rivolta l’attività<br />
commerciale. Bisogna, infatti, stabilire se “la capacità del consumatore di prendere una<br />
decisione consapevole potrebbe considerarsi alterata sensibilmente in quanto la pratica<br />
risulti idonea ad assumere un ruolo (da un punto di vista causale) decisivo ad assumere<br />
una certa determinazione negoziale 51 ”. Ha dato origine a questo dubbio interpretativo il<br />
contenuto dell’art.18 lett. e), presente nel Codice del Consumo, in cui si sottolinea in<br />
maniera molto risoluta come l’incapacità di compiere una scelta con la giusta<br />
cognizione di causa induca pertanto 52 all’assunzione di una determinata decisione di<br />
natura commerciale. In questo modo, però, si spinge a svilire e a diminuire la portata<br />
dell’avverbio “sensibilmente” che è stato voluto dal legislatore europeo proprio per<br />
restringere l’ampiezza della norma 2005/29 solo a quelle pratiche commerciali sleali in<br />
cui la condotta professionale di un imprenditore abbia una potenzialità pregiudizievole<br />
rilevante, con il fine di evitare che rientrassero sotto la tutela di questa direttiva anche<br />
delle fattispecie ininfluenti. Se ne deduce, dunque, che i due aspetti, sebbene siano<br />
indubitabilmente legati, mantengano una certa autonomia e indipendenza.<br />
Un’altra importante questione da affrontare riguarda un ennesimo dubbio<br />
interpretativo suscitato dal diverso modo in cui la definizione presente alla lett. e)<br />
dell’art. 2 della direttiva comunitaria 2005/29, relativa al “falsare in misura rilevante il<br />
51 Cfr. De Cristofaro, op. cit,<br />
52 Si rimanda alla nota 35 in cui è riportata integralmente la lettera e) dell’art.18 del decreto legislativo<br />
206/2005.<br />
35
Capitolo I<br />
comportamento economico dei consumatori”, sia stata recepita dai diversi Stati membri<br />
dell’Unione e come si colloca la scelta italiana in tale contesto.<br />
Le perplessità emergono nell’ambito di una dicotomia metodologica fondata<br />
sull’impostazione di un criterio soggettivo/oggettivo indissolubilmente legato alla<br />
difforme esegesi della condotta di un professionista nei confronti del consumatore. Il<br />
dibattito si fonda, infatti, se sia sufficiente che una pratica sia oggettivamente lesiva<br />
delle capacità discrezionali di un soggetto o se, per essere annoverata tra le attività<br />
commerciali sleali, debba sussistere un elemento soggettivo, un’intenzionalità specifica<br />
dell’imprenditore che persegua, dunque, l’obiettivo di cagionare una particolare<br />
alterazione dell’altrui volontà. Hanno abbracciato la prima ipotesi e, dunque, quella<br />
legata ad un approccio oggettivo, l’ordinamento italiano, quello francese e quello<br />
portoghese, mentre sembra che siano stati propensi ad accettare un orientamento<br />
soggettivo la Spagna, la Germania e la Gran Bretagna.<br />
Assumere quest’ultimo punto di vista comporta una consistente riduzione delle<br />
concrete possibilità di vedere applicata la nozione generale di pratica commerciale così<br />
come previsto dall’art.5 della direttiva comunitaria 2005/29 e, di riflesso, dall’art.20,<br />
comma 2 del Codice del consumo dal momento che richiedere il requisito soggettivo del<br />
dolo assicura che verrebbero escluse dalla tutela tutte quelle pratiche che dovessero<br />
risultare solamente “colpose”. Ciò determina una difficoltà anche a stabilire a chi<br />
attribuire e come distribuire gli oneri probatori poiché, da un lato, potrebbero<br />
intervenire i consumatori e le relative associazioni al fine di verificare l’intento doloso<br />
del professionista, dall’altro potrebbe essere chiesto all’imprenditore di fornire prove a<br />
suo favore con le quali dimostrare che non abbia mantenuto una determinata condotta<br />
illecita consapevolmente e con lo scopo di indurre in errore il proprio consumatore. In<br />
base a quanto analizzato fin’ora, risulta evidente che l’interpretazione italiana verso<br />
un’oggettiva attitudine delle pratiche commerciali ad alterare l’autonomia decisionale<br />
del consumatore sia la più consona e quella che garantisce una più efficace armonia<br />
della disciplina.<br />
36
Capitolo I<br />
2.2.1. Il consumatore medio come parametro di riferimento per nuove le norme del<br />
Codice del Consumo.<br />
La nozione di consumatore medio, così come la si ritrova nell’ambito del<br />
decreto legislativo 206/2005, ha le sue origini, ovviamente, nella direttiva comunitaria<br />
2005/29 e, con questa suddetta nozione, si mira a descrivere un determinato soggetto<br />
che presenta la caratteristica di essere normalmente informato e ragionevolmente attento<br />
e avveduto nel compiere acquisti. Fin dalla relazione illustrativa della proposta di<br />
direttiva si è reso evidente un nuovo approccio dell’Unione europea in merito alla<br />
questione relativa ai soggetti che devono essere tutelati da ogni forma illecita di attività<br />
commerciale. La Commissione europea, infatti, contemplando due definizioni, una<br />
generica per il “consumatore” ed un’altra per il “consumatore medio” ha subito imposto<br />
come parametro di riferimento per tutte le pratiche commerciali scorrette, non il<br />
modello del consumatore “debole e vulnerabile” 53 , bensì ha stabilito che si è assumesse<br />
come modello di riferimento un individuo critico e consapevole, in linea con quanto<br />
precedentemente descritto dalla Corte di Giustizia. Si è affermato, infatti, nella sentenza<br />
della Corte di Giustizia europea del 16 luglio 1998 relativa alle normative comunitarie<br />
concernenti i marchi d’impresa, la pubblicità ingannevole e comparativa e la<br />
commercializzazione di peculiari e specifiche categorie di prodotti che “per stabilire se<br />
una dicitura destinata a promuovere le vendite sia idonea a indurre in errore<br />
l’acquirente, il giudice nazionale deve riferirsi all’aspettativa presunta connessa a tale<br />
dicitura di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e<br />
avveduto 54 ”. Nell’ambito della stessa sentenza, inoltre, il giudice ha statuito che le corti<br />
nazionali possono avvalersi di sondaggi, ricerche o statistiche al fine di valutare quanto<br />
possa influire una condotta posta in essere dal professionista in base alla società dei<br />
consumatori alla quale fa riferimento 55 .<br />
53 Si intende per acquirente debole e vulnerabile quel soggetto sprovvisto delle conoscenze, delle<br />
competenze e delle informazioni indispensabili che possano garantirgli piena consapevolezza nel<br />
prendere le proprie decisioni e che è, inoltre, manchevole di razionalità e senso critico necessarie per<br />
assumere scelte ponderate e idonee.<br />
54 Cfr. CGE, sentenza del 16 luglio 1998, C-210/96.<br />
55 Cfr. A. Saccomani, op.cit, p. 148<br />
37
Capitolo I<br />
Il Comitato economico europeo, però, esprime un parere negativo 56 a riguardo<br />
sia della sentenza che della proposta di direttiva presentata dalla Commissione 57 poiché<br />
è forte il timore che adoperare come criterio quello di consumatore medio potrebbe<br />
lasciare non tutelati proprio i soggetti che, concretamente, ne hanno più bisogno: i meno<br />
acculturati, i meno istruiti e i meno avvezzi alle pratiche commerciali. Il Parlamento<br />
europeo, però, ha confermato lo stesso modello di consumatore medio proposto dalla<br />
Corte di Giustizia, invitando solo a formulare meglio la definizione di questo parametro<br />
suggerendo di completarla con la seguente perifrasi: “tenuto conto delle circostanze<br />
sociali, culturali e linguistiche” al fine di rendere la stessa più flessibile e adattabile alle<br />
peculiarità di diverse fattispecie.<br />
Il canone del consumatore medio si è progressivamente perfezionato acquisendo<br />
connotazioni difformi in base ai beni o ai prodotti e ai soggetti che, di volta in volta,<br />
possono essere coinvolti in una transazione commerciale. Sebbene, appunto, solo con il<br />
tempo si sia riuscito a migliorare tale concetto, nella redazione della direttiva<br />
2005/29/Ce, il Consiglio ha preferito relegare la definizione di consumatore medio in un<br />
apposito “considerando 58 ” della normativa piuttosto che inserire tale definizione<br />
56 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p, 162, nota 43<br />
57 Nella relazione illustrativa della proposta di direttiva, infatti, la Commissione europea afferma che: “la<br />
direttiva prevede, come consumatore di riferimento, il consumatore medio nella nozione elaborata dalla<br />
Corte di Giustizia e non il consumatore vulnerabile e atipico. Questo criterio, che è un’espressione del<br />
principio di proporzionalità, si applica quando una pratica commerciale si rivolge a o raggiunge la<br />
maggior parte dei consumatori. Esso subisce un adattamento qualora una pratica commerciale si rivolga<br />
specificatamente a un determinato gruppo (ad. es. minori): in tal caso come consumatore di riferimento<br />
viene considerato un esponente medio di quel gruppo.”.<br />
Cfr. Commissione delle comunità europee, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio<br />
Relativa alle Pratiche Commerciali Sleali tra Imprese e Consumatori nel Mercato Interno, COM (2003)<br />
356 def.<br />
58 Il considerando 18, così come proposto nella versione definitiva della direttiva 2005/29/Ce, è il<br />
seguente: “È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, la<br />
Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l’entrata in<br />
vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l’effetto su un virtuale consumatore tipico. Conformemente<br />
al principio di proporzionalità, e per consentire l’efficace applicazione delle misure di protezione in essa<br />
previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato<br />
e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo<br />
l’interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresì disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento<br />
dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche<br />
commerciali sleali. Ove una pratica commerciale sia specificatamente diretta ad un determinato gruppo di<br />
consumatori, come ad esempio i bambini,<br />
è auspicabile che l’impatto della pratica commerciale venga valutato nell’ottica del membro medio di<br />
quel gruppo. È quindi opportuno includere nell’elenco di pratiche considerate in ogni caso sleali una<br />
disposizione che, senza imporre uno specifico divieto alla pubblicità destinata ai bambini, tuteli questi<br />
ultimi da esortazioni dirette all’acquisto. La nozione di consumatore medio non è statistica. Gli organi<br />
38
Capitolo I<br />
nell’art. 2, insieme a tutte le altre definizioni nell’ambito delle disposizioni generali. Il<br />
legislatore italiano, in linea con la maggior parte dei legislatori nazionali dei Paesi Ue<br />
che hanno già recepito la direttiva nei loro ordinamenti, ha evitato di proporre nel<br />
decreto legislativo 145/2007 un articolo recante la spiegazione di consumatore medio né<br />
ha inglobato, in nessun altro modo, il considerando n.18. Si deduce da ciò che i<br />
lineamenti del consumatore medio e l’interpretazione che si deve attribuire a questa<br />
figura emergono principalmente dall’esame delle sentenze pregiudiziali della Corte di<br />
Giustizia, sebbene, è da precisare, che queste vengano contestualizzate nelle società in<br />
cui devono essere calate. Come riportato nel “considerando” 18, infatti, “la nozione di<br />
consumatore non è statica” e di conseguenza le autorità nazionali devono esercitare la<br />
propria facoltà di giudizio per determinare la reazione tipica del consumatore in ogni<br />
specifica fattispecie. Ogni acquirente, infatti, forma un proprio giudizio e si crea<br />
opinioni difformi in base alla presentazione, alla natura, alla diffusione del prodotto e un<br />
ruolo fondamentale è svolto anche dal luogo di vendita e/o di fornitura. I fattori culturali<br />
pertinenti di ogni individuo non possono essere tralasciati e quindi è d’obbligo che la<br />
nozione di consumatore non sia la stessa in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.<br />
Volendo riportare un semplice esempio, infatti, l’utilizzo di parole straniere da parte di<br />
un operatore professionale, in occasione di iniziative commerciali rivolte ai<br />
consumatori, potrebbe dare luogo a risultati disuguali in relazione al paese della<br />
Comunità Europea considerato: in alcuni luoghi l’utilizzo di una particolare<br />
terminologia potrebbe essere considerata decettiva e far ricadere il messaggio<br />
pubblicitario o la presentazione stessa del prodotto nel novero delle pratiche<br />
commerciali sleali, mentre in altri non sarebbe possibile rilevare alcun aspetto o profilo<br />
di illegittimità. Il legislatore comunitario, in ogni caso, prescrive preganti obblighi di<br />
informazione a carico degli operatori professionali per promuovere la libera<br />
concorrenza nel mercato interno e tutelando ogni individuo che in esso opera.<br />
Fino a quando non si consolidi la nozione di consumatore medio nei vari<br />
ordinamenti è sempre incerto stabilire quali margini di discrezionalità abbiano i<br />
Tribunali nazionali nel prendere decisioni in merito ai soggetti destinatari di una pratica<br />
giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della<br />
giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella<br />
fattispecie”.<br />
39
Capitolo I<br />
commerciale sleale e quanto possa considerarsi “elastica” tale definizione in sede<br />
applicativa e nel discernimento delle singole attività 59 . Quand’anche si volesse<br />
riconoscere alle affermazioni contenute nel “considerando” 18 un valore vincolante,<br />
simile a quello che avrebbe rivestito un articolo inserito appositamente nel Codice del<br />
Consumo, non si potrebbe ritenere del tutto risolta la questione relativa ad un chiara<br />
determinazione del contenuto di tale nozione, a causa del lessico vago e della portata<br />
ampia di alcuni lemmi contenuti nella direttiva stessa. Volendo, infatti, analizzare più<br />
dettagliatamente i termini inseriti nel “considerando” 18, si rinvengono avverbi quali<br />
“normalmente” e “ragionevolmente”, la cui concretizzazione richiede ineluttabilmente il<br />
ricorso a valutazioni di natura discrezionale ed, inoltre, si è già avuto modo di costare<br />
come la nozione di consumatore medio sia diversamente declinabile a seconda della<br />
pratica commerciale scorretta alla quale è riferita. L’art. 20, comma 2 60 , del decreto<br />
legislativo 206/2005 indica, per l’appunto, due modelli ideali di consumatore medio per<br />
una pratica commerciale 61 : quello individuabile come consumatore medio in un target<br />
ampio ed anche disomogeneo, raggiungibile attraverso l’utilizzo di una comunicazione<br />
che tende, per la sua penetrazione e diffusione, a rivolgersi ad un numero indistinto di<br />
soggetti e quello identificabile in un “determinato gruppo di consumatori”, in una<br />
cerchia più ristretta e con precipue caratteristiche e peculiarità. La distinzione non è da<br />
considerarsi per nulla trascurabile dal momento che è lecito aspettarsi e richiedere un<br />
grado di maggior competenza e consapevolezza a quei gruppi di acquirenti che hanno<br />
già intrattenuto un rapporto con un determinato professionista e che, proprio a seguito<br />
del rapporto instaurato con l’imprenditore (si pensi, ad esempio, agli utenti dei servizi di<br />
telefonia, internet o abbonati ad utenze televisive), siano in possesso di maggiori<br />
informazioni rispetto a persone che non si sono mai avvicinate ad una pratica<br />
commerciale similare. Solo in virtù di tali analisi si potrà stabilire quale livello<br />
qualitativo e quantitativo di informazioni possa reputarsi consono a soddisfare quei<br />
requisiti di “normalità” e “ragionevolezza” previsti dal “considerando” n. 18 della<br />
direttiva comunitaria 2005/29.<br />
59 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p. 166<br />
60 Si rimanda alla nota 42 per una lettura completa dell’articolo 20 del Codice del Consumo.<br />
61 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p.328.<br />
40
Capitolo I<br />
Al fine di garantire una protezione completa, onde evitare che si concretizzino i<br />
timori palesati dal Comitato economico circa un “vuoto” di tutela nei confronti delle<br />
persone meno esperte e più necessitanti di un particolare riguardo, il comma 3 dell’art.<br />
20 del Codice del consumo prevede una piccola deroga al parametro di consumatore<br />
medio, introducendo un criterio di maggior rigore nel giudizio di correttezza di pratica<br />
commerciale. In tale comma, infatti, si sono volute regolare tutte quelle pratiche<br />
commerciali che, rivolte comunque ad un gruppo indistinto di consumatori, siano atte a<br />
falsare il comportamento economico e le decisioni di natura commerciale di persone<br />
particolarmente vulnerabili “a motivo della loro infermità mentale, o fisica, della loro<br />
età o ingenuità 62 ”. Il parametro di riferimento per valutare la correttezza, quando si<br />
prendono in considerazione delle attività ascrivibili a questa tipologia, diventa il<br />
membro medio di questo gruppo di consumatori vulnerabili. Questo gruppo, però, deve<br />
essere individuabile e raggiungibile dalla pratica, sebbene non è necessario che questa<br />
stessa sia ad esso espressamente diretta dal momento che il comma 2 dell’art. 20<br />
disciplina già questa eventualità. Il comma 2 appena citato, infatti, impone di<br />
considerare sempre il membro medio del gruppo cui la pratica commerciale viene<br />
indirizzata e, di conseguenza, qualora i destinatari dell’attività commerciale dovessero<br />
far parte di una sorta di “categoria protetta”, verrebbe applicato il giusto metro di<br />
giudizio senza ricorrere a quanto predisposto dal comma 3. La vera portata del comma<br />
3 trova la sua valenza, dunque, proprio nel fatto che nonostante la pratica sia rivolta alla<br />
generalità del mercato, si può applicare la nozione di consumatore vulnerabile quando il<br />
professionista può “ragionevolmente prevedere” che la sua condotta influenzi soggetti<br />
più deboli e posti al di sotto della soglia normalmente intesa prevista per quella<br />
determinata fattispecie. L’onere di dimostrare che il professionista, applicando la giusta<br />
forma di diligenza professionale, avrebbe potuto prevedere di intercettare anche<br />
segmenti più vulnerabili del mercato, attraverso la propria attività commerciale, è a<br />
carico di coloro i quali intendono denunciare una pratica come scorretta, in base ai<br />
criteri stabiliti dal Codice del consumo. Si presenta anche in questo caso una difficoltà<br />
definitoria non irrilevante e in cui la discrezionalità nel prendere decisioni è senza<br />
dubbio predominante.<br />
62 Art. 20, comma 3, del decreto legislativo 206/2005.<br />
41
Capitolo I<br />
La nozione di consumatore medio e la sua collocazione nel Codice del consumo,<br />
per concludere, non trova molti consensi, infatti, si considera “nella sua assolutezza<br />
inadeguata sia rispetto alla multiforme realtà delle pratiche commerciali, sia rispetto alla<br />
possibile varietà dei contesti nell’ambito dei quali potrebbe rendersi necessario valutare<br />
la correttezza di una pratica commerciale 63 ”.<br />
63 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p.170.<br />
42
Capitolo II<br />
Le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali<br />
aggressive<br />
Sommario: 1. Le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. – 1.1. Le attività commerciali decettive: il<br />
primo comma dell’art.21 sulle “azioni ingannevoli”. – 1.1.1. Il primo elenco delle “azioni ingannevoli” nel Codice<br />
del consumo. – 1.1.2. Il comma 2 dell’art. 21. - 1.1.3. Il comma 3 dell’articolo 21: prodotti pericolosi e sicurezza del<br />
consumatore. – 1.1.4. Il comma 4 dell’articolo 21: la sicurezza dei bambini e degli adolescenti. - 1.2. Articolo 22 del<br />
Codice del consumo: le omissioni ingannevoli, il primo comma. - 1.2.1 Il comma 2 dell’articolo 22: tra omissione e<br />
occultamento. - 1.2.2. I comma 3, 4 e 5 : le caratteristiche del mezzo, i criteri tipici di valutazione della condotta<br />
omissiva e le informazioni comunitarie obbligatorie. - 1.3. L’allegato I della direttiva comunitaria 2005/29 e la black<br />
list dell’articolo 23 del Codice del consumo. – 1.3.1 L’inganno relativo a marchi e codici di condotta. – 1.3.2.<br />
L’inganno sulla natura del prodotto. -1.3.3. L’inganno relativo all’assistenza post vendita. - 1.3.4. L’inganno relativo<br />
alla figura del venditore. – 1.3.5. Le condotte decettive di natura propagandistica. - 2. Le pratiche commerciali<br />
aggressive. - 2.1. L’articolo 25 del Codice del consumo: gli elementi di valutazione dell’aggressività di una pratica<br />
commerciale. – 2.1.1. Le fattispecie concrete dell’articolo 25: le pratiche moleste. – 2.1.2. Le fattispecie dell’articolo<br />
25: la coercizione. – 2.1.3. Le fattispecie dell’articolo 25: l’indebito condizionamento. – 2.2. L’allegato I della<br />
direttiva comunitaria 2005/29 e la seconda black list del Codice del consumo. – 2.3. Analisi delle pratiche sempre<br />
aggressive. – 2.3.1. Le pratiche minatorie – 2.3.2. Le pratiche petulanti – 2.3.3. – Le pratiche defatiganti.<br />
*******<br />
1. Le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive<br />
Dopo aver analizzato nel capitolo precedente le linee guida che hanno mosso la<br />
redazione della direttiva 2005/29/Ce e il relativo recepimento di tali norme<br />
nell’ordinamento italiano, in questa sezione si prenderanno in esame gli articoli 21-26<br />
del Codice del Consumo nei quali si disciplinano in modo puntuale le pratiche<br />
commerciali che possono essere considerate scorrette perché ingannevoli o aggressive.<br />
1.1 Le attività commerciali decettive: il primo comma dell’art. 21 sulle “azioni<br />
ingannevoli”<br />
L’articolo 21 del decreto legislativo 206/2005 introduce la definizione di “azioni<br />
ingannevoli” che rappresentano una delle due sottocategorie (l’altra sono le omissioni<br />
ingannevoli) in cui si suddividono le pratiche commerciali decettive. In questo primo<br />
articolo preso in esame sono citate tutte quelle attività commerciali scorrette che per<br />
sostanziarsi richiedono un comportamento proattivo da parte del professionista o<br />
43
Capitolo II<br />
dell’imprenditore coinvolto nella pratica stessa. La distinzione fra azioni e omissioni 1<br />
ingannevoli, comunque, non presenta particolari conseguenze in termini di applicazione<br />
concreta delle norme poiché si statuiscono gli stessi provvedimenti e le stesse sanzioni<br />
sia in un caso che nell’altro.<br />
L’articolo 21, al principio del comma 1, nello specifico, afferma che: “ è<br />
considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non<br />
rispondenti al vero o, seppur di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua<br />
presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore<br />
medio… e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di<br />
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso 2 ”. Questo incipit del primo<br />
comma della norma appena citata costituisce la trasposizione letterale 3 del primo<br />
comma dell’articolo 6 4 della direttiva comunitaria 2005/29/Ce. In buona sostanza,<br />
dunque, si deduce che la trasmissione di notizie menzognere rappresenta una pratica<br />
illecita a prescindere “dal suo inquadramento nell’area del dolo causam dans o del dolo<br />
incidente e dall’estremo dell’animus nocendi 5 ” dal momento che è chiaro l’obiettivo del<br />
legislatore transfrontaliero e, di riflesso, di quello italiano, di proteggere il consumatore<br />
da ogni tipo di pratica commerciale disonesta in quanto tale, indipendentemente dalla<br />
sua afferenza a qualsiasi categoria di dolo elaborata dalla giurisprudenza.<br />
La direttiva 2005/29/Ce, come si evince dall’articolo 6, contempla anche<br />
l’ipotesi di eventuali comportamenti scorretti scaturiti da un “abuso di veridicità”<br />
(l’informazione, infatti, può essere di per sé corretta, ma comunque fuorviante), o da un<br />
cosiddetto sovradosaggio informativo. Un’opulenza informativa diviene, in pratica,<br />
1<br />
Si accenna in questa sede la definizione di “omissione ingannevole” sebbene si riserva la possibilità di<br />
approfondire, nel corso di tale capitolo, suddetta nozione. Per omissione ingannevole si intende qualsiasi<br />
inadempimento o inosservanza delle ragionevoli norme di comportamento (es. non si forniscono idonee e<br />
rilevanti informazioni durante le campagne promozionali), poste in essere da un professionista nello<br />
svolgimento di un’attività commerciale, tali che possono essere lesi gli interessi del consumatore,<br />
impedendogli di prendere una decisione consapevole.<br />
2<br />
Art. 21, comma 1, del decreto legislativo 206/2005.<br />
3<br />
Cfr. Ubertazzi, op. cit, p.330<br />
4<br />
L’articolo 6 della direttiva comunitaria 2005/29, infatti, recita: “È considerata ingannevole una pratica<br />
commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella<br />
sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione<br />
è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a<br />
indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.”<br />
5<br />
Cfr. De Cristofaro, op. cit, p. 211.<br />
44
Capitolo II<br />
ingestibile e corre il rischio di indebolire, in un flusso indistinto di comunicazioni,<br />
l’attività critica di ogni individuo. Per chiarire ulteriormente tale concetto, infatti, in<br />
linea con quanto afferma anche Tomàs Maldonado nella Critica della ragione<br />
informatica 6 , la ridondanza, oltre una determinata soglia critica, porta alla noia<br />
percettiva. Quando i messaggi sono troppi o scarsamente differenziati, per usare la<br />
terminologia del “gestaltismo”, non vengono percepiti come figure contrapposte a un<br />
fondo, bensì tutto diventa fondo, rumore di fondo, generando confusione e portando il<br />
consumatore a non possedere i giusti mezzi per prendere decisioni commerciali oculate.<br />
Sintetizzando il tutto, si individua l’esistenza di due determinate fattispecie<br />
legate al profilo informativo di una comunicazione pubblicitaria o di una pratica<br />
commerciale scorretta in generale, che nello specifico sono, la presentazione e<br />
diffusione di dati inequivocabilmente falsi e una seconda in cui le informazioni stesse,<br />
pur veritiere, sono proposte in maniera distorta 7 . Entrambe le fattispecie pongono come<br />
metro di riferimento per misurare la propria decettività, l’alterazione della capacità del<br />
consumatore, in relazione alla determinata attività che in quel momento è in atto, di<br />
prendere decisioni e proprio in base a ciò risulta immediatamente molto evidente come<br />
sia più difficile determinare e identificare come illecite pratiche appartenenti alla<br />
seconda fattispecie piuttosto che alla prima. Quando, a titolo esemplificativo, il prodotto<br />
non corrisponde alle descrizioni fornite o il prezzo e la modalità di determinazione dello<br />
stesso risultano scorrette è facile interpretare un nesso di causalità decisamente forte fra<br />
una scelta commerciale operata da un’acquirente, la propria insoddisfazione e i motivi<br />
che hanno indotto l’individuo a prendere una decisione errata. La norma, inoltre, non si<br />
focalizza su una determinata condotta vietata, ma secondo il modello dell’illecito a<br />
forma libera, solo sul suo effetto 8 , ossia quello decettivo che, dunque, può estrinsecarsi<br />
in qualsiasi maniera: attraverso il contenuto del messaggio, la modalità espositiva, gli<br />
effetti sonori e visivi o le eventuali omissioni. L’unico elemento che si puntualizza<br />
nell’incipit del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 206/2005 è, invece, la<br />
6<br />
Cfr. L. Bifulco, G. Vitiello, Sociologi della comunicazione, un’antologia di studi sui media, Ipermedium<br />
libri, Napoli, 2004 p.186<br />
7<br />
Come esempio, infatti, si è appena rilevato il caso, di come una sovrabbondanza divulgativa porti al<br />
risultato di una cattiva informazione.<br />
8<br />
Cfr. I. Principe, Pratiche ingannevoli e pubblicità ingannevole, in Codice del Consumo. Commentario a<br />
cura di Alpa e Rossi Carleo, Esi, Napoli, 2005, p. 184.<br />
45
Capitolo II<br />
presentazione complessiva del messaggio che va dunque analizzato nella sua interezza,<br />
senza estrapolarne singole parti, e nell’ambito del contesto in cui si inserisce.<br />
L’impostazione che è stata determinata per l’articolo 21 del Codice del Consumo<br />
rispecchia in pieno il dettato di armonizzazione della disciplina sulle pratiche<br />
commerciali sleali voluto dal legislatore europeo, dal momento che, grazie<br />
all’elencazione e l’enumerazione proposta in tale articolo di ogni condotta idonea a<br />
distorcere la corretta formazione del consenso maturato dal consumatore, si è stati in<br />
grado di ridurre la discrezionalità dei parlamenti e giudici nazionali 9 . I legislatori<br />
nazionali, infatti, non sono legittimati a discostarsi arbitrariamente dal livello di tutela<br />
introdotto da questa norma, né in peius, né in melius. La struttura dell’articolo 21 può<br />
considerarsi l’attuazione pratica di quanto stabilito nei “considerando” n.12 e n.13 10<br />
della direttiva comunitaria 2005/29 in cui si propone di sostituire le “clausole generali”<br />
con “nozioni giuridiche chiaramente definite” al fine di perseguire un “notevole<br />
rafforzamento della certezza del diritto”. Si è dato vita in questo modo, però, ad un<br />
sistema articolato che è riuscito a tutelare e favorire non solo i consumatori, ma anche<br />
gli imprenditori e i professionisti che operano nel settore. Il consumatore può godere di<br />
una protezione molto ampia grazie alla richiesta di oneri probatori davvero irrisori,<br />
mentre gli operatori commerciali possono avere una visione davvero più chiara circa le<br />
pratiche commerciali che possono attuare dal momento che, in base alle disposizioni<br />
predisposte nel comma che si sta esaminando, sono indubbie le prassi commerciali da<br />
considerarsi lecite e quelle invece che verrebbero sanzionate. Le ipotesi individuate da i<br />
punti a) ad g), infatti, sembra siano da ritenersi tassative 11 e che quindi l’inganno<br />
relativo ad altri possibili elementi non oggetto di previsione specifica, da parte di questa<br />
o di altre norme in materia di pratiche commerciali scorrette, sia destinato a rimanere<br />
irrilevante 12 .<br />
9 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p.218.<br />
10 Considerando n. 12 e n.13 della direttiva comunitaria 2005/29.<br />
11 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p.330.<br />
12 Considerata l’ampia elencazione presente nell’art. 21 del decreto legislativo 206/2005 appare difficile<br />
ipotizzare casi di ingannevolezza che esulino dall’ambito di applicazione della norma e che non rientrino,<br />
per altro verso, nell’ambito di applicazione delle altre disposizioni in materia di pratica commerciali<br />
ingannevoli.<br />
46
Capitolo II<br />
Prima di procedere all’analisi del primo e corposo elenco contenuto nel comma<br />
1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 206/2005 e alla relativa minuziosa descrizione<br />
delle attività commerciali da considerarsi ingannevoli, è bene sottolineare un ultimo<br />
elemento definitorio presente in tale nozione e che ha validità per ogni singolo punto<br />
presente nell’articolo preso in esame. L’intera norma si basa su un criterio di mera<br />
potenzialità a ledere la capacità decisionale dell’acquirente e quindi si deduce che,<br />
affinché una pratica venga compresa nel novero di quelle decettive, non è necessario<br />
che il consumatore cada in errore ed effettui una compera sbagliata, ma è sufficiente che<br />
si dimostri la semplice eventualità che questo possa avvenire. Il metro di riferimento<br />
che si utilizza per individuare se un’attività commerciale realmente contiene delle<br />
informazioni (false o anche veritiere, ma distorte, come si è analizzato<br />
precedentemente) che siano in grado di alterare in modo pregiudizievole l’idoneità ad<br />
assumere decisioni corrette è sempre il consumatore medio, figura che si è ampiamente<br />
esaminata nel capitolo precedente.<br />
1.1.1. Il primo elenco delle “azioni ingannevoli” nel Codice del consumo<br />
Volendo cominciare ad osservare l’elenco presente nel comma 1 dell’art. 21 13<br />
del Codice del consumo si rinviene come, ai sensi della lett. a) di tale comma, si<br />
afferma che è ingannevole l’informazione falsa o fallace quando questa riguarda<br />
l’esistenza o la natura del bene o del servizio offerto e rappresenta l’ipotesi di condotta<br />
13 Si riporta l’elenco presente nel primo comma dell’art. 21 del decreto legislativo 206/2005 per offrire<br />
una visione d’insieme che può favorire la comprensione dell’impostazione voluta dal legislatore europeo.<br />
L’elenco è il seguente:<br />
a) l'esistenza o la natura del prodotto;<br />
b)le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la<br />
composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il<br />
metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità' allo scopo, gli usi, la<br />
quantità', la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo<br />
uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;<br />
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo<br />
di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o<br />
indirette del professionista o del prodotto;<br />
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;<br />
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;<br />
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le<br />
capacità lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale,<br />
commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;<br />
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del<br />
presente Codice.<br />
47
Capitolo II<br />
sleale più importante tra quelle presenti nel corpus dell’articolo poiché mentire o non<br />
fornire corrette comunicazioni su quello che rappresenta l’elemento centrale per la<br />
buona riuscita di una pratica commerciale è indice di una preordinata volontà di<br />
compromettere la capacità decisionale del consumatore che vanta normale avvedutezza.<br />
La lett. b) si orienta nella medesima direzione della lettera precedente perché in<br />
questo caso sottolinea l’importanza di una correttezza informativa circa le caratteristiche<br />
principali del prodotto: “la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la<br />
composizione, gli accessori, l’assistenza post- vendita al consumatore e il trattamento<br />
dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna,<br />
l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o<br />
commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le<br />
caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati”.<br />
La lettera c), al contrario, non presenta un’omogeneità al suo interno, anzi sono<br />
rinvenibili elementi tra loro alquanto eterogenei 14 : il contenuto e l’estensione degli<br />
obblighi assunti dal professionista, i processi di vendita e qualsiasi dichiarazione volta<br />
alla captatio benevolentiae operata dall’imprenditore nei confronti del proprio target di<br />
riferimento. Un esempio di condotta decettiva ascrivibile a quanto disciplinato da tale<br />
comma può essere rappresentato dal propagandare un servizio affermando che i<br />
proventi, in tutto o in parte, andranno in beneficenza (espediente che indubbiamente<br />
influisce sulla sensibilità del consumatore comune al punto da catturarne l’attenzione e<br />
spingerlo ad esprimere il proprio consenso verso l’acquisto) quando questo, poi, non si<br />
rivela vero.<br />
La lettera d) riporta, invece, le norme che disciplinano il prezzo o il modo in cui<br />
questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico beneficio relativo al corrispettivo<br />
versato dall’acquirente. Questo comma regola tutte le pratiche che suggestionano i<br />
consumatori, soprattutto quelli più vulnerabili, invitando a moltiplicare l’acquisto<br />
basando tale richiesta sulla falsa aspettativa di poter usufruire di vantaggi futuri<br />
mediante l’utilizzo di buoni sconto decettivi, premi fedeltà e altre promozioni similari<br />
allo stesso tempo fallaci. Occorre tutelare l’acquirente da queste forme di raggiro che<br />
14 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p.220.<br />
48
Capitolo II<br />
mirano a mimetizzare una pratica svantaggiosa attraverso la proposizione di false<br />
condizioni di offerta.<br />
La e), invece, opera in piena coerenza con quanto stabilito dall’art. 19 del<br />
Codice del consumo circa il lasso temporale cui deve ritenersi valida la tutela e precisa<br />
che le informazioni corrette devono riguardare anche tutto il settore della post vendita,<br />
dalla necessità di una manutenzione del prodotto, delle successive ed eventuali<br />
riparazioni o sostituzioni della merce. Volendo riportare anche per questo caso un<br />
esempio che possa esplicitare quanto la norma mira a tutelare, si può riportare l’ipotesi<br />
dei contratti di garanzia che possono essere proposti in modo da sedurre e attirare il<br />
pubblico quando, invece, non prevedono nient’altro di più di ciò che è già previsto per<br />
legge. I contratti di garanzia, a dire il vero, sono disciplinati anche in base all’art. 133<br />
del Codice stesso 15 .<br />
La lettera f) disciplina tutte le notizie che possono essere diffuse in merito alla<br />
natura, alla qualificazione e i diritti del professionista o del suo ausiliario, quali<br />
l’identità, il patrimonio, i titoli di abilitazione professionale, il suo stato giuridico, gli<br />
indici di gradimento, i vincoli d’affiliazione e simili, i diritti di proprietà industriale,<br />
commerciale o intellettuale nonché i premi e le onorificenze.<br />
L’ultima lettera, la g), rimanda all’articolo 130 del medesimo decreto legislativo<br />
206/2005 in cui sono comprese le norme sui diritti del consumatore come quelli di<br />
sostituzione o di rimborso dei beni acquistati al fine di tutelare gli individui, come<br />
sempre, durante l’intero processo dell’attività commerciale.<br />
15 L’articolo 133 del decreto legislativo 206/2005 recita che:<br />
“1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di<br />
garanzia medesima o nella relativa pubblicità.<br />
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:<br />
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la<br />
garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;<br />
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla<br />
valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio<br />
o la sede di chi la offre.<br />
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo<br />
a lui accessibile.<br />
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali<br />
altre lingue.<br />
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il<br />
consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.”<br />
49
1.1.2. Il comma 2 dell’articolo 21<br />
Capitolo II<br />
Il comma 2 16 dell’articolo 21 del decreto legislativo 206/2005, come già si è<br />
avuto modo di analizzare per il comma 1, è la trasposizione se non proprio letterale, ma<br />
quanto mai fedele di quanto previsto dall’art. 6 della direttiva comunitaria 2005/29. Il<br />
legislatore italiano, proprio all’interno di questo comma, ha voluto inserire delle regole<br />
inerenti alle ipotesi di concorrenza confusoria e di violazione dei codici di condotta che,<br />
pur interessando in maniera più netta i professionisti, coinvolgono di riflesso anche i<br />
consumatori stessi. L’obiettivo che si è prefisso il legislatore, infatti, è quello di<br />
consentire una protezione nei confronti del consumatore ancora più consistente,<br />
tutelando i soggetti da quegli illeciti tipici della concorrenza sleale e da quelle<br />
fattispecie che si rinvengono anche nell’articolo 2598 n.1 del codice civile. A differenza<br />
di quanto riportato nel codice civile in cui cade nell’illecito di concorrenza sleale<br />
chiunque “usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i<br />
segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un<br />
concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i<br />
prodotti e con l’attività di un concorrente 17 ”, affinché un consumatore possa appellarsi<br />
al contenuto dell’articolo 21 del Codice del consumo è necessario che si dimostri che<br />
tale pratica confusoria è idonea ad indurlo ad assumere decisioni che altrimenti non<br />
avrebbe mai preso. Nella lettera a) dell’elenco proposto da questo secondo comma, si<br />
riporta la dicitura “qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto” e che<br />
rappresenta un tentativo di italianizzazione della formula “attività di marketing del<br />
prodotto” contenuta nell’articolo 6 co. 2 lett. a) della direttiva comunitaria 2005/29 da<br />
cui trae, appunto, attuazione il decreto legislativo 146/2007. Questa perifrasi scelta dal<br />
16 Si riporta, anche in questo caso, interamente il contenuto del coma 2 dell’art.21 del decreto legislativo<br />
206/2005 dal momento che si ritiene opportuno, per una completa comprensione di quanto si sta<br />
analizzando, prendere visione della norma oggetto di studio così come è riportata all’interno del Codice<br />
del Consumo. Il comma 2, dunque, recita che: “è' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale<br />
che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e'<br />
idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non<br />
avrebbe altrimenti preso e comporti:<br />
a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti,<br />
i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la<br />
pubblicità comparativa illecita;<br />
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il<br />
medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il<br />
professionista indichi in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice.<br />
17 Articolo 2598 n.1 del codice civile.<br />
50
Capitolo II<br />
legislatore italiano, però, non la si considera esaustiva, anzi eccessivamente riduttiva<br />
poiché è atta a riferirsi alla sola vendita del prodotto e non contempla, in questo modo,<br />
quel complesso di attività che precedono, accompagnano e seguono la vendita 18 . Si<br />
cerca, comunque, di supplire all’infelice traduzione proposta nel nostro ordinamento,<br />
grazie al ricorso ad altri articoli presenti nel Codice del consumo, ma soprattutto, perché<br />
è d’uopo tenere sempre come punto di riferimento il testo originario della direttiva<br />
comunitaria.<br />
La seconda parte della lettera a) prende, invece, in considerazione, come attività<br />
relativa alla commercializzazione del prodotto suscettibile di ingenerare confusione coi<br />
prodotti e i segni distintivi di un concorrente, la pubblicità comparativa illecita che,<br />
almeno, in questa sede non viene chiarita né si menziona ulteriormente. Seppure non sia<br />
citato, appare chiaro, in tema proprio di pubblicità comparativa il riferimento alla lettera<br />
d) dell’art. 4 del decreto legislativo 145/2007 dal momento che questa è l’unica<br />
fattispecie in cui si prevedono atti confusori coerenti con la portata della disciplina<br />
dell’articolo 21 del Codice del consumo. La lettera d) dell’appena citato articolo 4 del<br />
d.lgs. 145/2007, infatti afferma che, affinché si possa ritenere lecita una pubblicità<br />
comparativa, questa stessa “non debba ingenerare confusione sul mercato fra l’operatore<br />
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni<br />
distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente 19 .<br />
La lettera b), invece, del comma 2 dell’articolo 21 disciplina la scorrettezza della<br />
pratica commerciale allorquando questa si sostanzia con una violazione da parte<br />
dell’imprenditore coinvolto nell’attività del codice di condotta che questi stesso si era<br />
impegnato a seguire e a rispettare. Questo punto dell’articolo 21, dunque, va ricollegato<br />
alla volontà del legislatore europeo di valorizzare i codici volontari di condotta in base a<br />
quanto già stabilito dalla direttiva comunitaria 2005/29 prima nel “considerando” n. 20<br />
e poi concretizzato nell’articolo 10 della norma stessa 20 in cui, in un certo qual modo, si<br />
18 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p.331.<br />
19 Art. 4 lett. d) del decreto legislativo 145/2007<br />
20 L’articolo 10 della direttiva comunitaria 2005/29 recita che: “La presente direttiva non esclude il<br />
controllo, che gli Stati membri possono incoraggiare, delle pratiche commerciali sleali esercitato dai<br />
responsabili dei codici né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all’articolo 11 possano<br />
ricorrere a tali organismi qualora sia previsto un procedimento dinanzi ad essi, oltre a quelli giudiziari o<br />
51
Capitolo II<br />
invitano gli Stati membri a incoraggiare l’operatività di questi sistemi di<br />
autodisciplina 21 . Esistono, però, dei criteri specifici (già citati, tra l’altro, nel capitolo<br />
precedente quando si è analizzato in modo generico, il recepimento della direttiva<br />
comunitaria in Italia) che determinano l’assunzione di una specifica attività<br />
commerciale nell’elenco di quelle sleali e dunque illecite. Una pratica, dunque, può dirsi<br />
ingannevole quando, oltre alla violazione di un codice di condotta, si può stabilire che<br />
l’impegno promesso dal professionista prima di intraprendere la suddetta pratica poteva<br />
considerarsi giuridicamente rilevante (non basta, ad esempio, una semplice<br />
dichiarazione d’intenti), che ciò sia, inoltre, verificabile e che l’imprenditore abbia<br />
dichiarato in quella medesima attività commerciale di essere vincolato al codice di<br />
condotta in questione. A questo proposito si pone il quesito su quale organo sia deputato<br />
in primis ad agire in caso di mancato rispetto delle norme di un codice di condotta: se<br />
esclusivamente dagli organi a ciò preposti del relativo ordinamento autodisciplinare e<br />
se, dunque, il verificarsi della fattispecie fin qui considerata presupponga<br />
necessariamente un preventivo procedimento in quell’ambito. La risposta è negativa dal<br />
momento che l’Autorità può sempre procedere ad un accertamento in via incidentale del<br />
contrasto fra una determinata pratica commerciale con il codice di condotta ad esso<br />
connessa senza obbligatoriamente attenersi a quanto vincolato dagli organi<br />
autodisciplinari.<br />
consumatore<br />
1.1.3. Il comma 3 dell’articolo 21: prodotti pericolosi e sicurezza del<br />
Il comma 3 22 dell’articolo 21 riporta al suo interno alcune delle ipotesi di<br />
pubblicità ingannevole che erano già contenute nel primo decreto legislativo sulle<br />
comunicazioni decettive, il n. 74/1992 ed anche nel Codice del consumo prima delle<br />
modifiche del 2007, a seguito del recepimento della già citata direttiva comunitaria<br />
amministrativi di cui al medesimo articolo. Il ricorso a tali organismi di controllo non è mai considerato<br />
equivalente alla rinuncia agli strumenti di ricorso giudiziario o amministrativo di cui all’articolo 11.”<br />
21<br />
Cfr. E. Bargelli, I codici di condotta, in AA. VV. , “Le pratiche commerciali sleali” tra imprese e<br />
consumatori, 2007 p.261.<br />
22<br />
Come si è operato fino ad adesso, si riporta per completezza d’analisi anche il comma 3 dell’articolo 21<br />
del Codice del Consumo. Il comma 3 afferma che : ” E' considerata scorretta la pratica commerciale che,<br />
riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di<br />
darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.”<br />
52
Capitolo II<br />
2005/29. A differenza di quanto prescritto fino al 2007, però, gli stessi concetti e le<br />
stesse ipotesi inerenti alla pubblicità ingannevole, grazie ai cambiamenti avuti negli<br />
ultimi due anni, sono estesi ad ogni condotta riconducibile nel novero delle pratiche<br />
commerciali e possono ritenersi inglobate in tale disciplina tutte quelle iniziative<br />
commerciali che accompagnano la vendita di un prodotto, sia prima, che durante, che<br />
dopo l’acquisto del bene stesso operato da un consumatore. Attualmente il terzo comma<br />
dell’articolo 21 rimanda in maniera molto evidente anche quanto previsto dall’art.6 del<br />
decreto legislativo 145/2007 (sebbene qui siano presenti asserzioni relative<br />
esclusivamente alla comunicazione commerciale decettiva) in cui si disciplina, infatti,<br />
che “è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di<br />
porre in pericolo la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne<br />
notizia in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e<br />
vigilanza. 23 ”. Sia la definizione dell’articolo 6 del decreto legislativo 145/2007, sia<br />
quella del comma 3 dell’articolo 21, come riportato in nota, inducono a una<br />
considerazione: l’induzione in errore di un consumatore viene connessa all’omissione di<br />
notizie importanti che possano portare gli individui a sottovalutare i pericoli,<br />
abbassando, di conseguenza, il grado di vigilanza e non, invece, com’era più lecito<br />
aspettarsi nella sezione sulle azioni ingannevoli, ad attività concrete poste in essere da<br />
un professionista o dall’imprenditore di turno. La collocazione ideale di tale norma,<br />
dunque, nel caso in cui si decida di mantenere tale formazione, sembra essere l’articolo<br />
22 del Codice del consumo, nella sezione, appunto, dedicata alle pratiche commerciali<br />
che sono caratterizzate dall’assenza di informazioni rilevanti per una corretta<br />
stipulazione del contratto.<br />
In tale comma, comunque, si rilevano due elementi fondamentali su cui si basa il<br />
giudizio di una pratica commerciale scorretta e sono, nello specifico, l’omissione circa<br />
la pericolosità del prodotto e l’idoneità di questa assenza di notizie ad indurre<br />
comportamenti che portino l’utilizzatore del prodotto a discostarsi dalle normali regole<br />
di prudenza e vigilanza che, invece, sarebbero consone. L’Autorità garante della<br />
concorrenza e del mercato, in base anche alle norme precedenti, ha evidenziato come<br />
assuma rilievo il nesso causale fra un possibile atteggiamento non cauto del<br />
23 Art. 6 del decreto legislativo 145/2007<br />
53
Capitolo II<br />
consumatore e la capacità reale del messaggio a spingere verso tale condotta 24 . Si<br />
vaglia, a questo proposito, soprattutto la presenza nel corpus della comunicazione<br />
promozionale di affermazioni rassicuranti o attributive di particolari qualità al prodotto<br />
tali che, in mancanza dell’intervento pubblicitario e quindi in assenza della loro<br />
diffusione, avrebbero stimolato il soggetto fruitore del bene a mantenere un<br />
comportamento imperniato ad una maggiore prudenza. C’è, dunque, un obbligo positivo<br />
di informazione che spetta all’operatore commerciale che, in questo senso, è vincolato<br />
alla comunicazione di tutte quelle notizie indispensabili atte a far identificare il bene tra<br />
gli oggetti potenzialmente pericolosi. Il soggetto che promuove un prodotto non sarà<br />
completamente libero di rivolgersi al proprio target di riferimento, ma dovrà sempre<br />
fare riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 21 del Codice del consumo e<br />
dalle altre disposizioni normative sulla pubblicità ingannevole.<br />
Nel secondo caso previsto dal terzo comma, quello relativo alle omissioni<br />
informative atte a determinare comportamenti non votati alla prudenza e all’accortezza<br />
da parte del consumatore, una pratica commerciale non può dirsi ingannevole, in base a<br />
questa fattispecie, se la pericolosità del prodotto è evidente e la mancata adozione di un<br />
atteggiamento prudente dal fruitore non è ascrivibile alle comunicazioni veicolate dal<br />
messaggio pubblicitario. Al contrario, le comunicazioni commerciali di prodotti<br />
“neutri” e che detengono una pericolosità solo in potenza determinano un cattivo<br />
utilizzo dei prodotti stessi tale da rendere concreta questa pericolosità potenziale,<br />
ricadono senza dubbio, tra le pratiche commerciali scorrette disciplinate dal terzo<br />
comma dell’articolo 21 del d.lgs. 206/2005.<br />
adolescenti<br />
1.1.4. Il comma 4 dell’articolo 21: la sicurezza di bambini e degli<br />
Come già si è analizzato nel paragrafo precedente, anche questo quarto<br />
comma 25 dell’articolo 21 del Codice del consumo ripropone delle fattispecie presenti<br />
nel decreto legislativo 74/1992 e nello stesso Codice del consumo prima delle<br />
24 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p. 331.<br />
25 Si riporta anche in questo caso il quarto comma dell’articolo 21 del decreto legislativo 206/2005: “4. E'<br />
considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed<br />
adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.”.<br />
54
Capitolo II<br />
modifiche apportate con il decreto legislativo 146/2007. La norma relativa alle pratiche<br />
commerciali legate alla sicurezza di bambini e degli adolescenti può essere letta insieme<br />
all’art. 7 del decreto legislativo 145/2007 che ugualmente si riferisce ad uno specifico<br />
target di rifermento, composto da soggetti più vulnerabili e necessitanti di ulteriore<br />
protezione. L’art. 7 appena citato recita, infatti, che “è considerata ingannevole la<br />
pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della<br />
loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed<br />
adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dall'articolo 10 della legge 3<br />
maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. E'<br />
considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini<br />
ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza 26 .” Si evince<br />
come l’ambito di applicazione di questa norma, coerentemente con la sua formulazione,<br />
comprende non solo la pubblicità rivolta ai minori, ma anche quella da questi fruibile,<br />
sebbene destinata ad un pubblico adulto. L’estensione della norma dalla pubblicità<br />
ingannevole a tutte le pratiche commerciali, così come previsto dall’art. 21 del Codice<br />
del consumo, pone non poche perplessità. L’impostazione, infatti, resta la medesima<br />
anche nel comma quarto di questo articolo e, di conseguenza, rendendo passibili di<br />
giudizio non solo le attività commerciali direttamente rivolte ai minori, ma anche quelle<br />
che potenzialmente possono coinvolgerli, diventa più arduo chiarire che portata può<br />
essere intesa per l’espressione “suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti”. La<br />
nozione di pratica commerciale, infatti, come si è già avuto modo di analizzare in<br />
precedenza, è molto ampia quindi ne consegue che è necessario mantenere la massima<br />
attenzione nel diffondere informazioni o apporre dettagliate istruzioni per un uso<br />
corretto del prodotto nella commercializzazione di tutti quei beni che potrebbero, anche<br />
occasionalmente, venire alla disponibilità dei minori.<br />
Le differenze evidenti fra l’art.7 del decreto legislativo 145/2007 e quanto<br />
riportato nel Codice del consumo in tema di sicurezza e tutela di determinate categorie<br />
più deboli, come possono esserlo i bambini e gli adolescenti, risiedono, innanzitutto<br />
nell’assenza nel decreto legislativo 206/2005 di due determinate fattispecie: tra le cause<br />
che potrebbero portare un’attività ad essere inserita tra quelle non lecite, non sono<br />
26 Art. 6 del decreto legislativo 145/2007.<br />
55
Capitolo II<br />
menzionati, infatti, gli eventuali abusi della naturale credulità o mancanza di esperienza<br />
dei più giovani né il condizionamento degli adulti conseguito attraverso l’utilizzo di<br />
messaggi pubblicitari che fanno leva sui naturali sentimenti che le persone mature<br />
provano nei confronti dei più piccoli. Non sembra che l’omissione di queste due<br />
particolari fattispecie possa, però, inficiare sulla portata della norma, determinando un<br />
vuoto di tutela perché, qualora una pratica non possa essere inclusa in questo comma,<br />
rimane sempre la possibilità di appellarsi al generico divieto di attività commerciali<br />
scorrette in virtù dell’articolo 20 del decreto legislativo 206/2005.<br />
Occorre fare un’ultima osservazione in merito al comma 4 dell’articolo 21, dal<br />
momento che tutte le pratiche commerciali scorrette che possono compromettere i<br />
minori mirano a disciplinare attività idonee a ledere l’incolumità fisica di questi<br />
“consumatori vulnerabili” mentre non c’è nessun riferimento alla sicurezza psichica di<br />
questi stessi, ritenendo, dunque, che debbano essere escluse dall’ambito di applicazione<br />
della norma in esame tutte quelle fattispecie che possano influenzare eventualmente e<br />
negativamente lo sviluppo morale ed etico dei più piccoli. Si è preferito evitare di<br />
inserire in questa sede un riferimento, quindi, alla sfera psicologica dei soggetti<br />
destinatari delle pratiche commerciali poiché determinarne l’effettiva concretizzazione<br />
sarebbe stato alquanto problematico e difficoltoso.<br />
1.2. Articolo 22 del Codice del consumo: le omissioni ingannevoli, il<br />
primo comma<br />
In questo paragrafo si prenderà in esame la seconda sottocategoria inerente alle<br />
pratiche commerciali ingannevoli presente nel Codice del consumo e precisamente<br />
quella contenuta nell’articolo 22 27 relativa alle omissioni ingannevoli, le quali per<br />
27 Articolo 22 del decreto legislativo 206/2005 recita che : “1. E' considerata ingannevole una pratica<br />
commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,<br />
nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il<br />
consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura<br />
commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione<br />
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.<br />
2. Una pratica commerciale e' altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista<br />
occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di<br />
cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale<br />
della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o<br />
nell'altro caso, ciò induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura<br />
56
Capitolo II<br />
sostanziarsi non necessitano di una condotta attiva da parte del professionista o<br />
dell’imprenditore di turno, ma di una semplice assenza di diligenza professionale. È<br />
difficile porre al confronto la norma appena citata con la definizione di dolo omissivo<br />
che è disciplinata dalla giurisprudenza con gli articoli 1427 e 1439 del codice civile.<br />
Nell’ambito dei rapporti tesi alla risoluzione di uno scambio commerciale, infatti, la non<br />
presentazione di tutte le informazioni o il tacere determinati aspetti propri della pratica<br />
in corso di svolgimento non comporta un’assegnazione immediata di tali comportamenti<br />
nell’elenco delle condotte sleali e decettive, ma questi atteggiamenti reticenti acquistano<br />
valenza giuridica solo in commistione con altri elementi significativi. Occorre<br />
sottolineare, difatti, che l’articolo 22 del Codice del consumo fa riferimento a quelle<br />
“informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno … per prendere una<br />
decisione consapevole di natura commerciale” e si deduce, quindi, che è sleale solo<br />
quella pratica commerciale che trascuri di rendere note tutte quelle notizie la cui<br />
esaustiva diffusione sia indispensabile per un’assunzione di una decisione di natura<br />
commerciale consapevole.<br />
Scopo principale della norma è far ottenere al consumatore ciò che desidera 28 o,<br />
almeno, far sì che questi debba essere posto in condizioni di percepire esattamente le<br />
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.<br />
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in<br />
termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di<br />
dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni<br />
ai consumatori con altri mezzi.<br />
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni<br />
seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:<br />
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto<br />
stesso;<br />
b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa<br />
informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli<br />
agisce;<br />
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilita' di calcolare<br />
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese<br />
aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente<br />
essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;<br />
d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi<br />
dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;<br />
e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni<br />
commerciali che comportino tale diritto.<br />
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto<br />
comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione<br />
del prodotto.<br />
28 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p. 223.<br />
57
Capitolo II<br />
caratteristiche del bene offerto al fine di capire se collimino e soddisfino i bisogni che<br />
hanno indotto alla ricerca di quel prodotto. Il bene potrà essere anche di poco valore, ma<br />
l’importante è che non si verifichino discrepanze tra le attese riposte dall’acquirente e<br />
gli effettivi attributi dell’articolo. L’intero articolo 22 del Codice del Consumo<br />
costituisce la trasposizione fedele dell’articolo 7 della direttiva europea 2005/29 che,<br />
proprio al comma 1, riporta i due elementi essenziali affinché una pratica commerciale<br />
possa definirsi un’omissione ingannevole dal momento che recita che “è considerata<br />
ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte<br />
le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione<br />
impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale<br />
contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia<br />
idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura<br />
commerciale che non avrebbe altrimenti preso 29 ”. Ne consegue, dunque che, oltre<br />
all’omissione di informazioni realmente importanti per la formazione di un giudizio in<br />
merito alla merce presente sul mercato, è necessario che si dimostri che la pratica<br />
commerciale sia idonea, anche in via meramente potenziale, ad indurre il consumatore a<br />
compiere un acquisto che altrimenti non avrebbe mai compiuto. Questi due requisiti<br />
devono sempre comparire entrambi per poter ricorrere a quanto disciplinato<br />
dall’articolo 22 del Codice del consumo. In conformità alla regola generale posta dai<br />
comma 2 e 3 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo 206/2005, il parametro<br />
di riferimento è il consumatore medio.<br />
Un’altra precisazione che può essere considerata valida per tutta la norma<br />
dell’articolo oggetto del presente paragrafo è relativa alla funzione dell’elemento<br />
soggettivo o oggettivo nell’ambito della disciplina stessa e in cui l’elemento soggettivo<br />
assume un ruolo marginale se non del tutto irrilevante. L’elemento soggettivo, che è<br />
rappresentato dalla consapevolezza propria di un individuo di poter generare, attraverso<br />
una condotta reticente, gli eventi tipici dell’illecito oppure l’accettazione del rischio che<br />
i medesimi eventi possano concretizzarsi, non è considerato, in nessuna maniera,<br />
conditio sine qua non per la rilevazione della pratica come illecita. L’omissione colposa<br />
non sfugge alla forza della norma in esame perché si è inteso difendere il consumatore<br />
29 Art. 7 della direttiva comunitaria 2005/29.<br />
58
Capitolo II<br />
medio dalle conseguenze delle omissioni, non tenendo conto se esse siano state<br />
provocate da chi sa e tace di proposito o da chi non sa, ma per il ruolo che riveste,<br />
dovrebbe sapere. In buona sostanza, dunque, una pratica commerciale è definibile come<br />
scorretta indipendentemente dal proposito dell’imprenditore di voler mantenere una<br />
condotta decettiva.<br />
Sempre nel corpus del comma 1 si rileva come il giudizio in merito alla forza<br />
decettiva esercitata dall’omissione deve essere maturato prendendo in considerazione le<br />
limitazioni di spazio o tempo del mezzo di comunicazione usato ai fini propagandistici,<br />
nonché ogni ulteriore accorgimento adottato dal professionista per mettere altrimenti a<br />
disposizione dei consumatori le informazioni utili a raggiungere la piena conoscenza dei<br />
dati di fatto influenzanti le determinazioni negoziali. Il legislatore italo/comunitario<br />
ritiene davvero fondamentale questa precisazione tanto da sentire la necessità di una<br />
riproposizione della stessa fattispecie anche nel comma 3 del medesimo articolo, in cui<br />
si sottolinea nuovamente che le variabili relative al mezzo sono elementi basilari da<br />
considerare per la valutazione della decettività di un’attività commerciale.<br />
1.2.1. Il comma 2 dell’articolo 22: tra omissione e occultamento<br />
Il comma 2 dell’articolo 22 apporta delle ulteriori specifiche al concetto di<br />
omissioni ingannevoli dal momento che il legislatore contempla in questa medesima<br />
fattispecie anche il caso dell’occultamento informativo, il quale concorre con uguale<br />
efficacia a compromettere l’autonomia decisionale di ogni acquirente. In questa sede<br />
potrebbe essere riproposto il discorso sull’ “opulenza informativa” e sulla diffusione di<br />
notizie in maniera distorta che si è affrontato, a suo tempo, per l’articolo 21 e per le<br />
azioni ingannevoli, in cui proprio la sovrabbondanza comunicativa è in grado di ledere<br />
gli interessi dei consumatori. Nel comma preso in esame, infatti, sono sanzionate tutte<br />
quelle pratiche commerciali in cui è possibile verificare l’attuazione da parte del<br />
professionista di una serie di escamotage utili a celare le informazioni. Questi<br />
escamotage possono concretizzarsi, ad esempio, attraverso sotterfugi impiegati nella<br />
manifestazione dell’informazione stessa o mediante la sua diretta sottrazione alla vista<br />
dell’ingannato grazie al ricorso a particolari astuzie 30 . Concretamente ciò si realizza<br />
30 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p. 225.<br />
59
Capitolo II<br />
quando le fonti di informazione sono difficilmente accessibili o scarsamente leggibili (si<br />
usano spesso in pratiche commerciali scorrette dei caratteri tipografici di corpo minore<br />
rispetto al body copy soprattutto per le clausole più ambigue per far sì che l’aderente sia<br />
fatalmente indotto a sottoscrivere il documento senza prestare la dovuta attenzione). Il<br />
soggetto che intraprende un’attività commerciale può, inoltre, indurre in errore il<br />
proprio consumatore facendo appello a lemmi tecnico-specialistici che non sono<br />
strettamente necessari all’espletamento della pratica e che possono essere facilmente<br />
compresi solo dagli esperti e non dal pubblico a cui, invece, ci si rivolge. Si può<br />
ricadere in quanto disciplinato con questa determinata fattispecie anche quando le<br />
clausole di un contratto sono riportate in maniera sconnessa o disorganica, allo scopo di<br />
creare confusione a danno della controparte. Tale confusione genera nell’acquirente<br />
quello che suole dirsi “effetto sorpresa” che è osservabile quando il contraente, resosi<br />
tardivamente conto dell’esatto contenuto di quanto stipulato, intende che è vincolato a<br />
rispettare delle condizioni diverse da quelle che aveva precedentemente immaginato. Un<br />
ulteriore elemento importante di tutela per il consumatore è rappresentato dalla<br />
trasparenza della comunicazione pubblicitaria che è imposta a carico del professionista.<br />
La promozione di un prodotto deve essere immediatamente percepibile come tale per<br />
tutto il target di riferimento dal momento che è necessario che il pubblico ponga la<br />
giusta attenzione al messaggio, con la classica soglia critica che si attiva in questi<br />
circostanze. Si considera un caso di pratica commerciale scorretta anche l’azione di<br />
simulazione dei servizi giornalistici (cosiddetti redazionali) il cui vero fine, al contrario,<br />
è diretto a rafforzare in maniera subdola la penetrazione della merce che si<br />
sponsorizza 31 .<br />
Nella definizione del secondo comma dell’articolo 22 del Codice del consumo si<br />
considera ingannevole anche quella pratica in cui le informazioni sono presentate al<br />
consumatore in modo intempestivo, sebbene non sia facile individuare precisamente i<br />
confini netti per la determinazione di un’intempestività nella diffusione di notizie<br />
rilevanti. Sicuramente è intempestiva l’informazione fornita dopo che il consumatore ha<br />
assunto la decisione di natura commerciale che la pratica è volta a provocare. È più<br />
difficile valutare, invece, se possa essere già considerata fuori tempo massimo una<br />
31 Tale fattispecie è regolata anche dagli articoli 23, 25 e 30 del Codice del consumo.<br />
60
Capitolo II<br />
comunicazione che raggiunge il pubblico dopo che si sia verificato il primo contatto fra<br />
professionista e consumatore dal momento che l’Autorità in materia di messaggi<br />
pubblicitari ha rilevato che è d’uopo salvaguardare i soggetti destinatari delle pratiche<br />
commerciali da ogni interferenza ingiusta e per l’appunto sin dal primo contatto,<br />
imponendo ad ogni singolo operatore un onere di completezza e chiarezza.<br />
Nel comma che si sta prendendo in esame sono considerate ancora una volta<br />
rilevanti ai fini del giudizio della legittimità di un’azione commerciale sono le<br />
caratteristiche del mezzo utilizzato per veicolare informazioni e le circostanze del caso.<br />
In questo modo, il legislatore italiano riprende quanto espresso nel comma 1<br />
dell’articolo 7 della direttiva europea 2005/29 codificando nel nostro ordinamento il<br />
cosiddetto principio di variabilità 32 , presente da tempo nel codice di autodisciplina<br />
pubblicitaria.<br />
In buona sostanza si può concludere che la norma garantisce una protezione in<br />
toto da ogni condotta poco trasparente (attuata sia consapevolmente che<br />
inconsapevolmente) ed è improntata alla logica del clare loqui grazie al quale non può<br />
essere fornita al consumatore una versione mistificata della realtà.<br />
1.2.2. I comma 3, 4 e 5 : le caratteristiche del mezzo, i criteri tipici di<br />
valutazione della condotta omissiva e le informazioni comunitarie obbligatorie<br />
Nei comma 3 e 4 dell’articolo 22 del decreto legislativo 206/2005 si ripropone<br />
da un lato quello che nelle ultime righe del paragrafo precedente si è definito “principio<br />
di variabilità” e dall’altro si propongono, sotto forma di elenco, tutte quelle<br />
informazioni che devono essere presentate, qualora non siano evidenti dal contesto, per<br />
fare in modo che un consumatore riesca a prendere una decisione commerciale<br />
consapevole e corretta.<br />
32 Il principio di variabilità “autorizza una certa elasticità nel giudizio di correttezza di una pratica<br />
commerciale consentendo di adeguare la valutazione alla differenti caratteristiche dei mezzi di diffusione<br />
utilizzati e dei prodotti reclamizzati, in applicazione dei criteri improntati a concretezza e rifuggendo da<br />
ogni astratto assolutismo della norma”. Cfr. Ubertazzi, op.cit, p. 174. Tale principio è fondamentale<br />
perché consente una certa discrezione in chi giudica, evitando una mera e forse poco produttiva<br />
applicazione delle norme.<br />
61
Capitolo II<br />
Il terzo comma recita che “qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la<br />
pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se<br />
vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di<br />
qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai<br />
consumatori con altri mezzi 33 ”. Questa norma, come si è avuto modo di analizzare più<br />
volte, appare di particolare importanza, soprattutto se collegata alla dimensione<br />
pubblicitaria in cui determinati mezzi, come la radio, la tv o le affissioni, impongono<br />
inevitabili vincoli temporali che mal si coniugano con le esigenze del singolo<br />
inserzionista di esplicitare esaustivamente la complessità della propria offerta. Settori<br />
merceologici in cui si riscontrano palesi difficoltà di sintesi dell’intero corpus<br />
informativo possono essere, ad esempio, le telecomunicazioni mentre è altrettanto<br />
evidente che scaturiscono problematicità analoghe quando è necessario fornire<br />
spiegazioni sui metodi di finanziamento come modalità di acquisto di un bene. In questi<br />
casi viene legittimata la prassi del rinvio a fonti di informazione ulteriori, quali il sito<br />
internet del professionista o il materiale illustrativo disponibile sul punto vendita, una<br />
prassi questa che sembra essere privilegiata rispetto alla scelta di apporre tutte le<br />
notizie nel contesto dello stesso messaggio facendo ricorso all’uso di frasi in<br />
sovraimpressione, cioè a quelli che in gergo sono considerati i cosiddetti super.<br />
Altrettanto ovvio appare il divieto di un uso malizioso del rinvio ad altre fonti<br />
informative in cui, ad esempio, nel messaggio pubblicitario si riportano solo e ed<br />
esclusivamente le condizioni più allettanti dell’offerta, senza menzionare i veri obblighi<br />
e vincoli che pregiudicano, solo al secondo contatto tra professionista e consumatore, la<br />
validità e la convenienza di quanto proposto. È necessario, inoltre, precisare che seppure<br />
sia concessa all’imprenditore la possibilità di “rendere le informazioni ai consumatori<br />
con altri mezzi” è da considerarsi scorretta la pratica di distribuire le notizie rilevanti su<br />
più supporti facendo ricorso ad una pluralità di fonti, addossando, in questo modo,<br />
l’onere al potenziale acquirente del bene di ricostruire tutto il quadro informativo al fine<br />
di poter giungere ad una piena conoscenza dell’offerta. Nel valutare, infine, l’idoneità<br />
delle misure adottate dal professionista occorre tener conto dell’effettiva accessibilità<br />
delle fonti di informazione alternative da parte del consumatore come può essere, ad<br />
33 Cfr. Art.22 comma 2 del decreto legislativo 206/2005.<br />
62
Capitolo II<br />
esempio, la capillarità o meno della distribuzione dei depliant nei punti vendita o se il<br />
ricorso al sito internet può considerarsi giustificato dal fatto che il target di riferimento<br />
della campagna pubblicitaria sia avvezzo al mezzo e ne conosca potenzialità e limiti 34 .<br />
Il quarto comma dell’articolo 22 del Codice del consumo disciplina, invece, le<br />
omissioni rilevanti che possono presentarsi nel caso di una pratica commerciale che si<br />
sostanzi come un invito all’acquisto. Il vero significato dell’espressione “invito<br />
all’acquisto” è specificato nelle definizioni generali che costituiscono l’articolo 18 del<br />
decreto legislativo 206/2005 in cui alla lettera i) si propone la seguente dicitura:<br />
“"invito all'acquisto" è “una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il<br />
prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la<br />
comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare<br />
un acquisto 35 ”. Questa invitatio ad offerendum ha la particolarità di apparire agli occhi<br />
del consumatore come una proposta contrattuale a tutti gli effetti ai sensi dell’articolo<br />
1326 del codice civile o del articolo 1336 c.c. che regola le offerte al pubblico. La<br />
casistica più rilevante in merito proprio all’invito all’acquisto è quella legata alle<br />
televendite e alle radiovendite, le cosiddette vendite a distanza disciplinate oltre che in<br />
altri articoli del Codice del consumo, anche dall’articolo 18 del Codice di autodisciplina<br />
pubblicitaria 36 . In questa determinata fattispecie, infatti, si contemplano tutte quelle<br />
ipotesi in cui un prodotto o un servizio venga commercializzato a distanza e cioè senza<br />
che l’acquirente abbia modo di verificare di persona la consistenza di ciò che compra e<br />
dove, per l’appunto, si sente più forte la necessità di tutelare i soggetti destinatari della<br />
pratica in maniera più netta.<br />
Con le modifiche apportate dal decreto legislativo 145/2007, in piena sintonia<br />
con la direttiva europea 2005/29, si è estesa una protezione globale sui consumatori dal<br />
momento che regole particolarmente severe si sono imposte non più solo in un ambito<br />
pubblicitario bensì abbiano abbracciato l’intera portata della norma sulle pratiche<br />
commerciali scorrette, con un giusto riferimento a quelle in cui è possibile instaurare un<br />
vincolo negoziale immediato, bypassando l’utilizzo dei canali distributivi tradizionali. Il<br />
34 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p.334<br />
35 Articolo 18 lettera i) del decreto legislativo 206/2005<br />
36 Cfr. Ivi, p.178.<br />
63
Capitolo II<br />
penultimo comma dell’articolo 22 del decreto legislativo si considera proprio per questo<br />
motivo importante perché qualora nell’espletamento di un’attività commerciale si<br />
riscontrino anche solo una delle caratteristiche presenti nell’elenco predisposto per tale<br />
scopo nell’articolo stesso e che si analizzerà tra breve, non occorrerà prestare indagini<br />
ulteriori ma la pratica sarà senza alcun dubbio giudicata illecita.<br />
Si è scelto, come era già d’altronde avvenuto per l’articolo 21 del Codice del<br />
consumo, la modalità dell’elenco al fine di ridurre, se non addirittura comprimere la<br />
discrezionalità dei giudici nazionali a riguardo di tale disciplina. I punti contenuti<br />
all’interno del suddetto elenco servono a contrastare il già menzionato “effetto sorpresa”<br />
che scaturisce quando il consumatore si trovi a fare i conti con un regolamento<br />
composto da clausole diverse da quelle presupposte. Tutti gli elementi presi in<br />
considerazione, inoltre, vanno considerati solo nel caso in cui le informazioni omesse<br />
siano facilmente deducibili dal contesto anche per i soggetti più sprovveduti. I singoli<br />
elementi del comma che si sta esaminando sono i seguenti: “ le caratteristiche principali<br />
del bene o del servizio, che debbono essere descritte in maniera adeguata al mezzo di<br />
comunicazione utilizzato e alla natura dell’oggetto; l’indirizzo geografico e l’identità<br />
del professionista, così come la sua ditta, ragione o denominazione sociale e, se del<br />
caso, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli<br />
agisce; il prezzo, comprensivo degli oneri fiscali oppure, se la natura del prodotto rende<br />
ragionevolmente impossibile determinare in anticipo l’ammontare, le modalità con le<br />
quali il prezzo deve essere calcolato, nonché, ove le circostanze lo richiedano, la totalità<br />
delle spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora non possano<br />
ragionevolmente essere prefissate, la circostanza che potranno essere addebitate al<br />
consumatore; le modalità di pagamento del prezzo, di consegna del bene, di esecuzione<br />
del contratto, nonché il sistema di gestione dei reclami, qualora si allontanino dalle<br />
regole di diligenza professionale: l’esistenza del diritto legale di recesso 37 .” Di alcuni di<br />
questi elementi appena citati viene richiesta l’indicazione solo quando questi siano<br />
pertinenti all’espletamento della pratica commerciale come, ad esempio, l’esistenza di<br />
un diritto di recesso o l’identificazione geografica del professionista che presta il<br />
proprio servizio. La norma è applicabile nel caso in cui “l’invito all’acquisto” che si va<br />
37 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p.227.<br />
64
Capitolo II<br />
a giudicare non afferisca ad una disciplina specifica che vanta delle regole proprie<br />
poiché, in caso contrario, vanno applicate le leggi più specifiche del settore di<br />
riferimento e non quanto previsto dal Codice del consumo. Formano oggetto di una<br />
disciplina diversa, che impongono al professionista obblighi di informazione molto più<br />
dettagliati, gli inviti all’acquisto finalizzati alla stipulazione di contratti a distanza e in<br />
particolare alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori 38 .<br />
Il quinto comma, infine, considera informazioni fondamentali tutte quelle notizie<br />
contemplate dal diritto comunitario individuando in un’assenza di queste stesse un<br />
presupposto per la decettività di una pratica commerciale. In piena sintonia con il<br />
principio di armonizzazione di tutta la disciplina delle pratiche commerciali sleali a<br />
livello europeo, questo comma fa in modo che una minima trasgressione ai dettati<br />
comunitari si rifletta in una condizione di illiceità nell’ordinamento italiano.<br />
1.3. L’allegato I della direttiva 2005/29 comunitaria e la black list<br />
dell’articolo 23 del Codice del consumo<br />
Nell’articolo 23 39 del Codice del consumo sono elencate ventitré pratiche<br />
commerciali considerate sempre ingannevoli, a prescindere dalle circostanze in cui si<br />
38 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p. 334.<br />
39 Si riporta in nota, come si è già fatto in precedenza, l’intero contenuto dell’art.23 del decreto legislativo<br />
206/2005 perché una visione completa ne agevola la comprensione: “Pratiche commerciali considerate in<br />
ogni caso ingannevoli 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:<br />
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di<br />
condotta;b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver<br />
ottenuto la necessaria autorizzazione;c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha<br />
l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;d) asserire, contrariamente al vero, che un<br />
professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati,<br />
da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione,<br />
dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo<br />
senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in<br />
grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel<br />
prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta<br />
del prodotto e al prezzo offerti;f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e<br />
successivamente:1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di<br />
accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la<br />
dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto.<br />
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o<br />
che sara' disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da<br />
ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per<br />
prendere una decisione consapevole;h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i<br />
quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla<br />
lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista e' stabilito e poi offrire concretamente tale<br />
65
Capitolo II<br />
sono svolte. Si è analizzato, nel corso del capitolo, come il legislatore europeo abbia<br />
provveduto a soffermarsi in altra sede sugli aspetti essenziali e necessari per individuare<br />
la decettività e l’aggressività di una pratica commerciale mentre in questa paragrafo è<br />
d’uopo occuparsi di altre prescrizioni presenti nella direttiva comunitaria e che sono<br />
state inserite per non vanificare l’operatività delle disposizioni in essa contenute 40 . Il<br />
considerando n. 17 della direttiva comunitaria 2005/29/Ce, infatti, recita che “ è<br />
auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate<br />
per garantire una maggiore certezza del diritto 41 ” mentre nel comma 5 dell’articolo 5<br />
della medesima disposizione comunitaria si prevede che nell’allegato I “sia riportato<br />
l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali”. Tale<br />
elenco, inoltre, non potrà essere modificato dai parlamenti nazionali, bensì ogni<br />
servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima<br />
del suo impegno a concludere l'operazione;i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque<br />
l'impressione che la vendita del prodotto e' lecita;l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge<br />
come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;m) salvo quanto previsto dal decreto<br />
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi<br />
di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal<br />
professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il<br />
consumatore;n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei<br />
rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;<br />
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare<br />
deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto e'<br />
fabbricato dallo stesso produttore;p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere<br />
piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un<br />
corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla<br />
vendita o dal consumo di prodotti;q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in procinto<br />
di cessare l'attività o traslocare;r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi<br />
basati sulla sorte;s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie,<br />
disfunzioni o malformazioni;t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla<br />
possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno<br />
favorevoli di quelle normali di mercato;u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano<br />
concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;<br />
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un<br />
supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e<br />
ritirare o farsi recapitare il prodotto;z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga<br />
richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il<br />
prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel<br />
quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi,<br />
contrariamente al vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi<br />
post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e'<br />
venduto il prodotto.<br />
40 Cfr. M. Dona, L’elenco delle pratiche considerate in ogni caso sleali nell’allegato I della direttiva<br />
2005, in Le pratiche commerciali sleali, a cura di Minervini e Rossi Carleo, op.cit. p.192.<br />
41 Nel caso della direttiva comunitaria 2005/29 si è assistito, dunque, ad un cambio di direzione rispetto al<br />
valore da attribuire agli allegati e agli elenchi presenti nelle direttive. In passato, infatti, nella direttiva<br />
sulle clausole abusive, è presente una cosiddetta “lista grigia” che svolge una mera funzione di<br />
specificazione in modo da non escludere la discrezionalità dei parlamenti nazionali.<br />
66
Capitolo II<br />
correzione che dovrà essere apportata dovrà essere decisa dagli organi competenti<br />
dell’Unione Europea 42 . È bene ribadire, dunque, che le condotte considerate in questo<br />
allegato non hanno una semplice finalità esemplificativa o di specificazione della<br />
clausola generale, ma costituiscono ipotesi tassative di comportamenti sempre vietati 43 .<br />
Questa impostazione è ascrivibile, ancora una volta, al solito tentativo del legislatore<br />
europeo di armonizzare la disciplina in tutti gli Stati membri, alleggerendo l’autorità<br />
degli organi nazionali con una riduzione ingente in termini di discrezionalità al fine di<br />
rispondere ad una logica di uniformazione completa del diritto. Di riflesso, appare<br />
evidente che l’allegato I produce l’effetto di relegare la clausola generale presente<br />
nell’articolo 20 del codice del consumo in una posizione marginale, giacché ad esso<br />
sarà necessario fare ricorso quando, nel caso concreto, la pratica commerciale sospettata<br />
di decettività non sia inquadrabile nella lista nera 44 . Come si analizzerà tra breve, la<br />
black list contempla la quasi totalità dei casi possibili grazie alla meticolosità e<br />
completezza con la quale è stata redatta.<br />
Le pratiche ingannevoli possono essere suddivise in due macro categorie e che<br />
riguardano, nello specifico, le pratiche commerciali fondate sull’inganno dell’apparenza<br />
e le pratiche commerciali fondate sull’inganno della propaganda 45 . Le prime sono<br />
inerenti a condotte commerciali caratterizzate tutte dall’essere lesive dell’affidamento<br />
riposto dal consumatore sulla sussistenza di iniziative di autoregolamentazione o di<br />
codici di condotta, sulla natura del prodotto e sulla garanzia e sulla figura del venditore<br />
stesso. Le seconde, invece, sono quelle condotte mirate ad indurre il consumatore ad<br />
acquistare facendo leva su ingannevoli dichiarazioni relative al prezzo, alle condizioni<br />
di mercato, alla pubblicità o quelle che mettono fretta al consumatore.<br />
È possibile raggruppare ulteriormente le ventitré pratiche commerciali<br />
ingannevoli in sette tipologie di inganni: le prime tre ancora una volta fondate<br />
sull’apparenza e le ultime quattro sulla propaganda. Piuttosto che seguire l’ordine<br />
pedissequo, così come è presente nell’articolo 23 del codice del consumo, si è preferita<br />
42 Cfr. Considerando n.17 della direttiva comunitaria 2005/29/Ce in cui si riporta che “ l’elenco può<br />
essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva”.<br />
43 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p. 328<br />
44 Cfr. Ubertazzi, p.336.<br />
45 Cfr. M. Dona, op.cit, p. 197.<br />
67
Capitolo II<br />
una suddivisione per argomento dei punti in esso contenuti: l’inganno sull’esistenza di<br />
marchi e codici di condotta, l’inganno sulla natura del prodotto, l’inganno sulla figura<br />
del venditore, l’inganno sul prezzo, l’inganno delle vendite piramidali, l’inganno sulle<br />
condizioni di mercato, l’inganno della pubblicità redazionale, l’inganno relativo alla<br />
tempistica del rapporto commerciale 46 .<br />
1.3.1. L’inganno relativo a marchi e codici di condotta<br />
Sia il primo punto dell’elenco dell’Allegato I della direttiva comunitaria che la<br />
lett. a) dell’art.23 fanno riferimento all’ingannevole “affermazione da parte del<br />
professionista di essere firmatario di un codice di condotta ove invece egli non lo sia”. I<br />
codici di iniziativa privata, come più volte sottolineato nel corso del presente lavoro,<br />
esprimono generalmente l’intento di una categoria di elevare lo standard di un<br />
comportamento degli operatori ispirandosi a modelli etici particolarmente qualificanti<br />
quindi è indubbio che un’attestazione non veritiera abusi della naturale fiducia che il<br />
consumatore ripone in essi. Sebbene si lasci la piena discrezionalità agli Stati membri<br />
sul grado di giuridicità delle sanzioni relative al non rispetto delle regole contenute nei<br />
codici, l’Ue impone ugualmente forti vincoli per l’adozione di questi stessi dal<br />
momento che il mancato rispetto delle norme autoimposte fa ascrivere la pratica nel<br />
novero di quelle illecite.<br />
Per ciò che concerne la lett. b) relativa all’esibizione di “un marchio di fiducia,<br />
un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria<br />
autorizzazione” compie una pratica commerciale scorretta chiunque utilizzi un marchio<br />
ispiratore di fiducia senza in realtà avere i requisiti richiesti per essere autorizzato a<br />
fornire quel prodotto o quel servizio. Il medesimo risultato si ottiene quando si tenta di<br />
valorizzare i prodotti agricoli e alimentari dotati di caratteristiche particolari legate ad<br />
uno specifico territorio quando in realtà, la merce non ha gli attributi idonei 47 . Questa<br />
mendace attribuzione, infatti, genera una falsa aspettativa in merito alla provenienza, al<br />
pregio, ai modi di lavorazione e a ogni altro elemento la cui simulazione finisce con<br />
46 Per tale suddivisione cfr. M. Dona, op.cit. p.191 oppure cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le<br />
pratiche commerciali in “La tutela del consumatore” a cura di P. Stanzione, A. Musio, Giappichelli<br />
editore, Torino, 2009, p.190 e ss.<br />
47 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p.232.<br />
68
Capitolo II<br />
l’alterare la volizione dei consumatori dei media diligenza. Segue la logica contenuta<br />
nella lett. b) anche il terzo e il quarto punto dell’elenco del Codice del consumo dal<br />
momento che indica come decettiva l’attività di “asserire, contrariamente al vero, che un<br />
codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura 48 ” o<br />
“asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o<br />
un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati da un organismo pubblico o<br />
privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accentuazione<br />
o dell’approvazione ricevuta 49 ”. Ancora una volta, queste pratiche fanno in modo che la<br />
fiducia del consumatore sia erroneamente riposta.<br />
1.3.2. L’inganno sulla natura del prodotto<br />
Nell’articolo 23 del decreto legislativo 206/2005, com’è d’altronde prevedibile,<br />
sono individuabili numerosi riferimenti circa la qualità e la natura del prodotto in<br />
vendita. Innanzitutto, infatti, in base alla lett. i) del Codice del consumo e al punto n.9<br />
dell’allegato I della direttiva comunitaria è illecito “ affermare o generare comunque<br />
l’impressione che la vendita del prodotto sia lecita, ove non lo sia 50 ”. La formulazione<br />
della norma appare molto lineare, ma comunque permane una certa difficoltà<br />
interpretativa del termine “liceità”. Ulteriori ambiguità interpretative si riscontrano<br />
anche nella lett. n) del medesimo articolo in cui “ formulare affermazioni di fatto<br />
inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale<br />
del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto” dà adito a<br />
qualche perplessità 51 . Probabilmente tale fattispecie si verifica quando si associa<br />
l’acquisto di un prodotto ad una riduzione concreta di rischio per la salute personale del<br />
consumatore o dei suoi congiunti. In tal caso, dunque, è illecita la pratica di far leva<br />
sulla preoccupazione di non tutelare con le dovute precauzioni i propri cari se si<br />
rinuncia all’acquisto di quel particolare bene. Questa interpretazione ben si coniuga con<br />
la volontà del legislatore europeo di tutelare il consumatore più debole o più vulnerabile<br />
e che può ricevere ulteriore protezione non solo nell’ambito di prodotti legati alla<br />
propria salute, ma anche di fronte a pratiche commerciali che tendono a far leva<br />
48 Art. 23, lett.c) del decreto legislativo 206/2005<br />
49 Art. 23, lett.d) del decreto legislativo 206/2005<br />
50 Cfr. Punto n.9 dell’Allegato I della direttiva comunitaria 2005/29<br />
51 Cfr. M. Dona, op. cit, p. 200.<br />
69
Capitolo II<br />
sull’ingenuità o sulla scarsa preparazione in precisi ambiti. Operano nella stessa ottica,<br />
infatti, le lett. r) ed s) che rispettivamente contrastano l’attività di “ affermare che alcuni<br />
prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte” e “affermare,<br />
contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni, o<br />
malformazioni”. In quest’ ultimo caso il legislatore europeo e, di riflesso quello italiano,<br />
sono concordi nell’impedire che gli operatori commerciali possano approfittarsi della<br />
debolezza e della fragilità che ogni soggetto dimostra di fronte la malattia 52 .<br />
1.3.3. L’inganno relativo all’assistenza post vendita<br />
Una nuova serie di ipotesi di condotte illecite sono inerenti, invece,<br />
all’assistenza post vendita, in cui le attività sono caratterizzate da una discrepanza fra<br />
quanto annunciato dal professionista prima dell’operazione commerciale e le modalità<br />
con cui tale assistenza viene fornita. In taluni casi è possibile che il professionista operi<br />
in modo da renderne praticamente difficile la fruizione 53 : ad esempio, l’assistenza può<br />
essere fornita in una lingua diversa da quella con cui il professionista ha comunicato col<br />
consumatore prima della conclusione dell’affare 54 o nel caso in cui i servizi post vendita<br />
siano disponibili solo nello stato in cui è venduto il prodotto, pur avendo lasciato<br />
intendere prima della conclusione dell’affare che sono disponibili anche altrove 55 . È<br />
sempre costante un riferimento agli scambi transfrontalieri ed ai servizi post vendita che<br />
seguono tali scambi dal momento che queste norme sono volte ad incrementare l’attività<br />
mercatistica tra i paesi membri dell’Unione Europea. 56<br />
52 Nella lett. s) dell’articolo 23 del decreto legislativo non si fa menzione a specifiche patologie, ma la<br />
generalità della norma non ne inficia la portata. Resta indubbia la volontà di innalzare la tutela e la<br />
protezione del consumatore.<br />
53 Cfr. Ubertazzi,, op.cit, p. 336.<br />
54 Cfr. Art. 23 lett.h) del Codice del consumo recita che è illecito: “ impegnarsi a fornire l'assistenza postvendita<br />
a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in<br />
una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista e' stabilito e poi offrire<br />
concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al<br />
consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione”.<br />
55 Cfr. Art. 23 lett. bb) del Codice del Consumo recita che è illegale: “lasciare intendere, contrariamente al<br />
vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da<br />
quello in cui e' venduto il prodotto.”<br />
56 Occorre sempre tener presente l’obiettivo del legislatore comunitario che emerge in modo<br />
preponderante dal considerando n.2: “ a norma dell’art.14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno<br />
comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, dei<br />
servizi, nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di pratiche commerciali leali, all’interno dello<br />
spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere le attività transfrontaliere.”<br />
70
Capitolo II<br />
1.3.4. L’inganno relativo alla figura del venditore<br />
Altre ipotesi di illeciti riguardano la figura del venditore e che sono disciplinati<br />
ai sensi delle lett. o) e della lett. aa) dell’articolo 23 del Codice del consumo. In tali<br />
punti della black list si afferma rispettivamente, infatti, che è scorretto “promuovere un<br />
prodotto simile a quello fabbricato da un particolare produttore in modo tale da<br />
fuorviare deliberatamente il consumatore facendogli credere che il prodotto è fabbricato<br />
dallo stesso produttore mentre invece non lo è” e “falsamente dichiarare o dare<br />
l’impressione che il professionista non agisca nel quadro della sua attività commerciale,<br />
industriale, artigianale o professionale o presentarsi falsamente come consumatore”.<br />
Quanto regolato dalle norme appena citate mira ad evitare che informazioni errate circa<br />
la provenienza del prodotto, la somiglianza 57 di determinati beni con merce più<br />
affermata sul mercato possano incidere negativamente sull’acquisto e sulle motivazioni<br />
che sottendono ad esso. In buona sostanza, si vuole tutelare anche il made in il quale<br />
può considerarsi una rendita di posizione 58 di cui possono godere i beni di un’azienda.<br />
1.3.5. Le condotte decettive di natura propagandistica<br />
Dopo un rapido excursus sulle pratiche ingannevoli basate sull’abuso della<br />
fiducia del consumatore, si prenderanno in esame, invece, quelle attività commerciali in<br />
cui la slealtà si sostanzia con condotte decettive di natura propagandistica. Uno dei<br />
metodi che risulta più efficace per alterare le motivazioni che sottendono un acquisto da<br />
parte del consumatore è sicuramente quello di fornire delle informazioni errate o poco<br />
chiare sul prezzo e sulla determinazione di questo stesso. La pratica commerciale<br />
oggetto della lett. e) 59 tende ad evitare che “il battage pubblicitario catturi l’interesse<br />
dei consumatori, interesse però destinato a rivelarsi effimero a causa della sproporzione,<br />
prevedibile ex ante, tra ristrettezze dell’offerta ed entità della domanda. Di lì il dovere<br />
57 Nella direttiva comunitaria 2005/29, al n. 13 dell’Allegato I, viene utilizzata la locuzione “prodotto<br />
simile”, un’espressione che può dar adito a numerose interpretazioni. Nell’ordinamento italiano, invece, è<br />
presente un’accurata tutela dei marchi grazie al codice di proprietà industriale.<br />
58 Cfr. G. Fabris, La pubblicità, teorie e prassi, Franco Angeli Editore, Milano, 2001, p. 328.<br />
59 Art. 23 lett. e) del Codice del consumo recita che è illecito: “invitare all’acquisto di prodotti ad un<br />
determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per<br />
ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti<br />
equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della<br />
pubblicità fatta dal prodotto e al prezzo offerto.”<br />
71
Capitolo II<br />
del professionista di dichiarare, ove sia presagibile la prospettata sproporzione, l’esatta<br />
quantità di beni messi in circolazione 60 .” In stretta relazione con la lett. e) appena citata,<br />
è considerata ingannevole la pratica commerciale che, attraverso la diffusione di notizie<br />
errate sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere la disponibilità del<br />
prodotto, induce l’acquirente di un bene ad effettuare l’acquisto con condizioni meno<br />
favorevoli di quelle normali 61 . Di conseguenza, è al pari ingannevole, in base alla lett.<br />
q), che il professionista affermi che sta per traslocare o per cessare la propria attività<br />
quando questa informazione non corrisponde al vero 62 . Questo espediente viene<br />
utilizzato nella prassi commerciale dal professionista per accelerare il processo di scelta<br />
del consumatore che è portato ad affrettare l’acquisto, convinto di poter concludere un<br />
vero affare. Tali pratiche sono contraddistinte, dunque, da quello che può denominarsi<br />
“inganno della fretta”. Accanto a queste ipotesi, inoltre, possono considerarsi davvero<br />
importanti le modalità di svolgimento delle operazioni promozionali che accompagnano<br />
la vendita del prodotto: è, infatti, ingannevole “affermare in una pratica commerciale<br />
che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un<br />
equivalente ragionevole 63 ” o “ descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere<br />
, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo<br />
necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il<br />
prodotto 64 . ” Nell’ordinamento italiano si è cercato di modificare la terminologia<br />
decisamente non tecnica che il legislativo ha adoperato nella redazione del punto n. 20<br />
dell’Allegato I (“se il consumatore deve pagare un sovrappiù…”), con la parola<br />
supplemento, ma tale cambiamento appare ambiguo in egual misura. Non è specificato,<br />
infatti, quale deve essere il comportamento del legislatore se tale “sovrappiù” si cela<br />
nelle spese di spedizione, non coperte dalla portata della norma.<br />
Sempre in considerazione delle operazioni promozionali che possono essere<br />
attivate per comunicare al proprio target di riferimento, ad esempio, l’esistenza di un<br />
60 Cfr. De Cristofaro, op.cit, p.234.<br />
61 Art. 23 lett. t) recita che è ingannevole: “comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato<br />
o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni<br />
meno favorevoli di quelle normali di mercato”<br />
62 Si ricorda, inoltre, che i casi in cui possono essere legittimamente effettuate vendite di liquidazione<br />
sono tassativamente enunciati dall’art. 15 co. 2 del decreto legislativo 114/1998 sulla disciplina del<br />
commercio.<br />
63 Art. 23 lett. u) del decreto legislativo 206/2005.<br />
64 Art. 23 lett. v) del decreto legislativo 206/2005.<br />
72
Capitolo II<br />
nuovo prodotto, è sanzionata la cosiddetta pubblicità redazionale, ossia quella che non<br />
consente di rendere riconoscibile un messaggio pubblicitario nel contesto in cui è<br />
inserito e diffonderlo al pubblico sotto forma di servizio autonomamente predisposto da<br />
un’emittente televisiva o da un giornale. Per ciò che concerne gli inganni di natura<br />
propagandistica, infine, è da sottolineare quanto riportato nel punto 6 dell’Allegato I<br />
della direttiva 2005/29/Ce e dalla lett. f) 65 del Codice del Consumo in cui si elencano tre<br />
ipotesi il professionista tende a promuovere un prodotto diverso da quello pubblicizzato,<br />
presumibilmente ad un prezzo differente o maggiore. È questo il caso dei cosiddetti<br />
“prodotti civetta” che riescono ad attrarre il consumatore nel punto vendita, grazie alla<br />
presenza di offerte particolarmente allettanti che poi non sono disponibili o sono<br />
disponibili solo in quantità limitata. È ritenuta ingannevole, in considerazione della lett.<br />
f) e dei prodotti civetta, la pratica di mettere il consumatore in condizione di non<br />
comprare il prodotto per cui si è recato nel punto vendita, rifiutando la visione della<br />
merce o la vendita di questa stessa mentre, al contempo, si promuove l’acquisto di un<br />
altro prodotto.<br />
2. Le pratiche commerciali aggressive<br />
In questo secondo paragrafo si prenderà in esame la seconda tipologia di pratiche<br />
commerciali scorrette che è stata individuata dal legislatore europeo: le pratiche<br />
commerciali aggressive. L’art. 8 della direttiva 2005/29/Ce definisce aggressiva<br />
qualsiasi attività che “nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le circostanze del<br />
caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito<br />
condizionamento, limiti o sia idonea a limitare, considerevolmente la libertà di scelta o<br />
di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e pertanto lo induca o<br />
sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe<br />
altrimenti preso 66 ”.<br />
65 L’articolo f) del decreto legislativo 206/2005 recita che è ingannevole “invitare all'acquisto di prodotti<br />
ad un determinato prezzo e successivamente:1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai<br />
consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di<br />
tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con<br />
l'intenzione di promuovere un altro prodotto.<br />
66 Art. 8 della direttiva comunitaria 2005/29.<br />
73
Capitolo II<br />
Prima di questa norma, introdotta solo nel 2005, era assente a livello<br />
comunitario e in molti degli ordinamenti degli Stati membri (tra cui l’Italia) una<br />
disciplina giuridica autonoma delle pratiche commerciali aggressive 67 come d’altronde è<br />
anche riportato dal Considerando n.11 della direttiva stessa in cui si afferma che<br />
“attualmente non sono disciplinate a livello comunitario 68 ” . La tutela del consumatore,<br />
infatti, non teneva conto degli effetti di atti coercitivi o delle violenze perpetrate e subite<br />
dal consumatore. Tali pratiche, in base alla direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità<br />
ingannevole, potevano essere vietate e punite esclusivamente quando presentavano al<br />
contempo anche elementi decettivi, relegando, in questo modo, il ricorso al vizio di<br />
volontà solo ai quei casi in cui è possibile rilevare un’induzione all’errore escludendo<br />
qualsiasi riferimento al profilo della violenza. Sebbene la disciplina dei vizi di volontà<br />
sembra essere adatta a regolamentare unicamente le ipotesi di tipo negoziale, grazie alle<br />
modifiche apportate dalla Comunità Europea con l’introduzione di una normativa più<br />
generica sulle pratiche aggressive, si tutelano anche quei casi più marginali che la scarsa<br />
elasticità dei vecchi sistemi di protezione non era in grado di coprire. È evidente, date<br />
queste premesse, che l’articolo 24 del Codice del consumo costituisca una delle novità<br />
più importanti introdotte dal decreto legislativo 146/2007.<br />
Tale tipologia di condotte scorrette è caratterizzata in primis dal chiaro<br />
richiamo alla libertà di scelta del consumatore e dal momento che proprio la libertà di<br />
scelta del consumatore è il bene giuridico protetto dall’intera direttiva, che deve<br />
ritenersi alla base anche del divieto delle pratiche ingannevoli, è interessante capire le<br />
motivazioni che sottendono la decisione di un’esplicita menzione all’interno<br />
dell’articolo. Nelle pratiche commerciali aggressive è insita una valenza estorsiva<br />
determinante e maggiore rispetto a quella presente nelle pratiche commerciali<br />
ingannevoli poiché, se nel caso di attività decettive si può subdolamente alterare e<br />
influenzare il processo di formazione della volontà del consumatore che, in realtà,<br />
potrebbe già essere propenso all’acquisto, in quelle aggressive, invece, l’adozione di<br />
condotte anche puramente coercitive è volta all’estorsione di un consenso che potrebbe<br />
67<br />
Cfr. A. Pallotta, Le pratiche commerciali aggressive, in Le pratiche commerciali sleali, a cura di<br />
Minervini e Rossi Carleo, op.cit. p. 170.<br />
68<br />
Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit.<br />
178.<br />
74
Capitolo II<br />
essere del tutto assente e ad un’estromissione totale della volontà di un acquirente da<br />
parte di un professionista il quale mira all’asservimento dell’altro per raggiungere propri<br />
scopi 69 . La fattispecie delle pratiche aggressive si esplica su un piano più ampio e<br />
anche con strumenti diversi rispetto a quelli comunicativi o contrattuali. La possibilità<br />
di esercitare pressioni psicologiche o fisiche, di sfruttare le debolezze culturali, emotive<br />
e caratteriali del consumatore o la sua posizione subalterna, di limitare la libertà<br />
personale del consumatore (ad esempio, precludendo l’uscita dal negozio), infatti,<br />
implica che è necessario introdurre il riferimento alla libertà di scelta del consumatore<br />
all’interno dell’articolo per salvaguardare l’incolumità fisica e mentale dei soggetti che<br />
sono coinvolti in ogni attività commerciale aggressiva e di conseguenza, di per sé<br />
illecita.<br />
In tutte le pratiche aggressive, dunque, in base a quanto riportato nell’art. 24<br />
del Codice del Consumo, il connotato funzionale è dato dalla loro idoneità a limitare<br />
considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio e in maniera congiunta a<br />
tale elemento è richiesta, inoltre, la capacità di indurre attualmente o potenzialmente il<br />
consumatore medio ad assumere decisioni favorevoli al professionista. Ne consegue che<br />
la condotta illecita si declini secondo più profili: un primo aspetto di natura<br />
essenzialmente teleologica, che riguarda in maniera particolare il fine con cui sono<br />
rivolte le pratiche aggressive, desumibile dalle modalità delle stesse, un secondo aspetto<br />
qualitativo che si estrinseca in un’idoneità limitativa considerevole e, infine, di un<br />
aspetto oggettivo in cui la slealtà è parametrata sulle capacità del consumatore medio e,<br />
di riflesso, sul grado di diligenza necessaria. In sostanza, nonostante questa precisa<br />
distinzione, almeno in sede applicativa tutti questi elementi debbono operare<br />
all’unisono. “Il profilo teleologico/qualitativo del fatto confluisce nel parametro del<br />
consumatore medio, contribuendo a qualificare la pratica non soltanto strutturalmente,<br />
quanto piuttosto anche nella sua capacità estorsiva di una decisione 70 ”. Questa esegesi è<br />
avvalorata dall’utilizzo della congiunzione “pertanto” sia nel testo dell’articolo 8 della<br />
direttiva comunitaria 2005/29 che nell’articolo 24 del Codice del consumo, la quale<br />
69 Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 307.<br />
70 Ivi, p. 309.<br />
75
Capitolo II<br />
volutamente lega con forza l’aspetto strutturale con quello funzionale della fattispecie<br />
contribuendo a concretizzarli reciprocamente.<br />
Occorre precisare, inoltre, un elemento fondamentale a sostegno della<br />
normativa sulle pratiche commerciali aggressive: la natura neutra del pregiudizio subito<br />
dal soggetto. In più occasioni la giurisprudenza ha analizzato l’ipotesi di inapplicabilità<br />
di tali articoli qualora il contratto concluso mediante l’utilizzo di tecniche coercitive sia<br />
comunque vantaggioso per il soggetto contraente, giungendo, però, alla conclusione che<br />
il “pregiudizio alla libera determinazione volitiva del soggetto va inteso in senso<br />
assoluto, senza alcun riferimento al vantaggio ovvero al danno patito dal consumatore<br />
con la conclusione del contratto 71 ”. Tale risoluzione si evince sia nelle prime pronunce<br />
dell’Agenzia della Concorrenza e del Mercato, che propende in maniera netta per<br />
un’interpretazione del requisito del pregiudizio in senso neutro, e nella stessa<br />
definizione presente nell’articolo 24 del Codice del consumo, la quale, facendo<br />
riferimento alla mera possibilità di induzione in errore, tende ad escludere tra le<br />
esimenti i benefici che il consumatore ha potuto ricavare dalla stipulazione del contratto<br />
stesso.<br />
La disciplina che si sta analizzando indica anche gli elementi per individuare<br />
l’aggressività della pratica sin dal primo articolo e, infatti, sia l’articolo 8 della direttiva<br />
2005/29 che il 24 del Codice del Consumo fanno espressamente riferimento alla<br />
“fattispecie concreta” in cui si esplica la pratica e autorizza a tener conto “di tutte le<br />
caratteristiche del caso” al fine di una corretta qualificazione. Come si evince<br />
dall’articolo 24 del decreto legislativo 206/2005 sono rinvenibili tre tipologie di pratiche<br />
commerciali aggressive: molestia, coercizione e indebito condizionamento. Nell’ambito<br />
della direttiva comunitaria queste tre tipologie sono esplicitate nell’art. 9 e, sebbene<br />
sarebbe stato auspicabile recepire l’articolo 9 della già citata direttiva all’interno<br />
dell’articolo 24 del Codice del consumo per garantire un’omogeneità con la clausola di<br />
specie, il legislatore italiano ha preferito suddividere la disposizione comunitaria in più<br />
articoli, riservando all’articolo 25 la disamina nello specifico delle singole fattispecie.<br />
71 Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit.<br />
180.<br />
76
Capitolo II<br />
2.1. L’articolo 25 del Codice del consumo: gli elementi di valutazione<br />
dell’aggressività di una pratica commerciale<br />
Come scritto al termine del precedente paragrafo, il legislatore europeo ha<br />
ritenuto necessario operare una valutazione di aggressività il più possibile rapportata<br />
alla fattispecie concreta mediante la redazione dell’articolo 9 della direttiva e che trova<br />
sede nell’ordinamento italiano nell’articolo 25 del decreto legislativo 206/2005. Nello<br />
specifico l’articolo riporta che “nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai<br />
fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o<br />
indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi,<br />
il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; c) lo<br />
sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza<br />
specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di<br />
influenzarne la decisione relativa al prodotto d) qualsiasi ostacolo non contrattuale,<br />
oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda<br />
esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di<br />
cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;<br />
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente<br />
temeraria o infondata 72 ”.<br />
È possibile individuare alcune divergenze linguistiche nel recepimento<br />
dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 2005/29 da parte dei Paesi dell’Unione<br />
Europea ed è bene proporre alcuni esempi di queste differenze tra gli Stati Membri al<br />
fine di comprendere se queste diverse scelte lessicali possono compromettere il<br />
tentativo di armonizzazione della disciplina oggetto del presente lavoro. La disposizione<br />
c) non è stata recepita in egual modo nei vari ordinamenti degli Stati Membri e, infatti,<br />
ad esempio, nella versione tedesca è presente il riferimento a concrete situazioni di<br />
disgrazia o a circostanze di gravità di cui il professionista è consapevole e che sono tali<br />
da alterare il giudizio del consumatore. Nella versione inglese e in quella francese è<br />
sempre presente il richiamo ad ogni specifica sventura e al suo sfruttamento<br />
consapevole. La “traduzione” italiana, dunque, va intesa come sfruttamento<br />
72 Articolo 25 del codice del consumo.<br />
77
Capitolo II<br />
consapevole di eventi tragici in grado di alterare la formazione del processo volitivo.<br />
Possono superare il confine che determina il passaggio dalla pubblicità ingannevole alle<br />
pratiche commerciali aggressive, le condotte di cartomanti e improvvisati guaritori che<br />
stimolano l’acquisto di talismani o servizi di previsione del futuro proprio perché fanno<br />
leva sugli stati di disagio che attraversano i propri clienti 73 . Anche nel caso della lett. d)<br />
è possibile rilevare una discrepanza fra il testo italiano e quello di altri paesi<br />
dell’Unione Europea: non si è concordi, infatti, sull’utilizzo dell’aggettivo “oneroso”<br />
(presente sia nell’ordinamento italiano che nell’ordinamento inglese) dal momento che<br />
in Germania e in Francia si è preferito adoperare lemmi quali “aggravante” e<br />
“importante” che riflettono un margine di tutela maggiore per il consumatore. Si pensa<br />
ad una tutela maggiore perché un ostacolo può non essere oneroso da un punto di vista<br />
economico, ma allo stesso tempo può risultare gravoso per l’acquirente. È da precisare<br />
che affinché sia applicabile quanto disposto dalla lett. d), è necessario che gli<br />
impedimenti non afferiscano a prerogative contrattuali perché, in quel caso, andrebbero<br />
applicate altre norme e per l’esattezza gli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo<br />
206/2005. Ipotesi di fattispecie in cui è possibile far ricorso al disposto preso in esame<br />
sono quelle di tipo ostruzionistico in cui il professionista richiede al consumatore<br />
documentazione non pertinente o di difficile reperibilità o non esaudisce la volontà del<br />
soggetto quando questi manifesti l’intenzione di voler smettere di usufruire di un<br />
servizio. In realtà, come risulta alquanto evidente, queste ipotesi appena citate non sono<br />
pedissequamente ascrivibili a comportamenti aggressivi (intendendo in questa sede il<br />
termine “aggressivo” nell’accezione italiana più classica) né si configurano come vere e<br />
proprie molestie o coercizioni, pertanto si deduce che il legislatore abbia creato un<br />
quarto profilo, distinto e parzialmente slegato dal resto della disciplina. La lettera e)<br />
dell’articolo 25 Codice del Consumo, infine, è quella che si presta a maggiori differenze<br />
linguistiche e contenutistiche in cui l’interpretazione di azione legale è stata intesa fino<br />
al senso più ampio, comprensivo anche di ogni singolo atto processuale 74 . Ovviamente<br />
tanto più è estesa l’interpretazione tanto più meticolosa sarà la protezione offerta.<br />
Nonostante le differenze sopracitate, l’art.9 della direttiva comunitaria 2005/29<br />
73<br />
Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit.<br />
187.<br />
74<br />
Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 311.<br />
78
Capitolo II<br />
rappresenta un elemento comunque fondamentale per chiarire come determinare una<br />
pratica commerciale aggressiva.<br />
Focalizzando l’attenzione sull’articolo 25 del Codice del consumo, si evince<br />
come il disposto della lett. a) possa considerarsi normalmente applicabile a qualsiasi<br />
attività posta in essere dal professionista e, di conseguenza, costituisca un parametro di<br />
valutazione generale per i criteri che sono esplicitati nelle lettere seguenti. La lett. a),<br />
facendo riferimento, anche se di riflesso, all’intero arco temporale dello svolgimento<br />
della pratica, ribadisce quanto più volte stabilito nell’ambito del Codice del consumo<br />
stesso e cioè che la protezione del consumatore è da intendersi valida prima, durante e<br />
dopo un’attività commerciale. Se non c’è dubbio che tempo, luogo, natura e persistenza<br />
del comportamento siano rilevanti ai fini della valutazione della scorrettezza e della sua<br />
attitudine a coartare i consumatori, come lo è pure la precisazione circa le possibili<br />
forme che la minaccia può assumere (la lett.b) affronta la problematica della minaccia<br />
fisica o verbale), lasciano adito a qualche dubbio le altre lettere presenti nell’articolo,<br />
all’interno delle quali più che essere riportati dei criteri interpretativi oggettivi si<br />
rinvengono alcuni esempi concreti di condotte aggressive 75 . Tali esemplificazioni, per<br />
quanto possano risultare utili all’interprete, potevano lasciare spazio a precisazioni più<br />
pregnanti ai fini dell’individuazione dell’illecito e specialmente sulla coercizione e sulla<br />
molestia, di cui, almeno in questa sede, manca una vera e propria definizione. A<br />
supporto della tesi di una scelta non troppo corretta da parte del legislatore italiano, si<br />
può aggiungere che molti comportamenti in questione e presi in considerazione nel<br />
corpus dell’articolo 25 risultano analizzati in altre fonti del diritto, seppure sotto diversi<br />
profili. Questa costatazione porta alla conclusione che in determinate fattispecie si<br />
prediligano le altre norme preesistenti nel nostro ordinamento 76 . È possibile concludere<br />
che “ gli elementi rilevatori di aggressività richiamano categorie valutative aperte che,<br />
75 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p.330<br />
76 In particolare, per quanto riguarda, le condotte coercitive è presente nell’ordinamento italiano il ricorso<br />
all’articolo 610 del codice penale che configura determinati atteggiamenti nell’ambito del delitto di<br />
violenza privata. In aggiunta è punibile anche il mero tentativo di utilizzo di violenza ai sensi dell’articolo<br />
56 c.p. Cfr. Ubertazzi, op.cit.<br />
79
Capitolo II<br />
al pari della costruzione della clausola generale di slealtà, dovrebbero consentire<br />
all’interprete di sussumere molte situazioni nella normativa in questione 77 ”.<br />
2.1.1. Le fattispecie concrete dell’articolo 25: le pratiche moleste<br />
Dopo aver analizzato gli elementi che possono considerarsi utili per<br />
l’individuazione delle pratiche commerciali aggressive, in questo paragrafo e nei<br />
prossimi si prenderanno in esame nello specifico le tre tipologie di attività commerciali<br />
illecite in cui è stata divisa la presente disciplina: molestie, coercizione e indebito<br />
condizionamento.<br />
Le pratiche moleste consistono in quelle condotte che, per modalità, tempo,<br />
luogo e durata devono essere potenzialmente o attualmente idonee a limitare<br />
considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in<br />
relazione al prodotto ed avere la capacità di indurlo in potenza o in atto ad assumere<br />
decisioni non volute 78 . È importante sottolineare il termine “considerevolmente”<br />
quando si discute di pratiche moleste, perché il legislatore mira ad evitare che possano<br />
ricadere in questa fattispecie anche quelle naturali insistenze che un professionista<br />
esprime per ottenere il consenso da parte del consumatore. Si deduce che solo quei<br />
comportamenti che oltrepassano la soglia di tale ordinaria insistenza possono essere<br />
ascritte tra le attività sleali poiché sono punite quelle pratiche che sono tali da riuscire a<br />
stremare il volere dell’acquirente proprio a seguito di una petulante ostinazione proposta<br />
dal venditore.<br />
La definizione di molestia fornita dal legislatore nazionale ha una valenza del<br />
tutto non tecnica, ma volutamente, perché si è preferito mantenere una certa autonomia<br />
della normativa del consumo rispetto agli ordinamenti giuridici nazionali al fine di<br />
conservare la prerogativa della direttiva europea 2005/29 e armonizzare la disciplina in<br />
tutti gli Stati Membri. Una classificazione diversa delle pratiche commerciali moleste<br />
avrebbe potuto comportare un’ingerenza troppo ingente per i vari sistemi nazionali. In<br />
attesa di una formulazione di tale concetto da parte dell’AGCM, per avere un quadro<br />
77<br />
Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit.<br />
189.<br />
78<br />
Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 319.<br />
80
Capitolo II<br />
più chiaro di cosa si intende per pratiche moleste è possibile avvalersi degli esempi<br />
riportati nella seconda parte dell’allegato I della direttiva comunitaria e nell’articolo 26<br />
del Codice del Consumo, in cui sono elencate quelle pratiche che devono essere sempre<br />
considerate aggressive. In base alle ipotesi presenti nelle lettere b), c) e g) si deduce<br />
facilmente che “le pratiche commerciali moleste si traducono in veri e propri atti<br />
fastidiosi, invasivi della sfera privata del consumatore – vittima e tali da ingenerare in<br />
quest’ultimo una effettiva suggestione o interferenza 79 ”. L’effettuazione di ripetute e<br />
sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o<br />
mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza, tranne che per le<br />
circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini<br />
dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, sono esempi espliciti di pratiche<br />
moleste.<br />
2.1.2. Le fattispecie concrete dell’articolo 25: la coercizione<br />
Come nel caso delle pratiche commerciali moleste, anche la definizione precisa<br />
di condotta coercitiva non è presente in modo chiaro nell’ordinamento italiano e ciò ha<br />
dato adito a diverse interpretazioni e a diversi modi di impostare l’inquadramento della<br />
disciplina. Si è concordi comunque nell’accettare che le pratiche coercitive consistono<br />
in minacce verbali o costrizioni fisiche che impongono al consumatore la stipulazione<br />
del contratto, sebbene ancora si dibatte sulla tipologia e la quantità di pressione che<br />
deve subire l’acquirente per poter ricorrere alla tutela da parte dell’ordinamento italiano.<br />
Le costrizioni fisiche possono sostanziarsi in comportamenti materiali rivolti contro il<br />
soggetto contraente e, di nuovo, si possono analizzare gli esempi riportati dall’articolo<br />
26 del Codice del Consumo per avere una visione più nitida. Afferiscono ad attività<br />
coercitive, dunque, le pratiche aggressive consistenti nel creare l’impressione che il<br />
consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto 80<br />
e nell’effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti<br />
79<br />
Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit.<br />
182.<br />
80<br />
Cfr. n.24, allegato I, direttiva 2005/29/Ce, articolo 26 lett. a) del Codice del Consumo.<br />
81
Capitolo II<br />
dell’acquirente a lasciarla, imponendo, di riflesso la propria presenza 81 . Si pone il<br />
consumatore di fronte alla scelta del male minore: può decidere di cedere e stipulare il<br />
contratto o fare in modo che la minaccia si realizzi.<br />
Le pratiche coercitive fanno riferimento indubitabilmente al classico vizio del<br />
consenso. Nel diritto europeo la violenza è infatti normalmente considerata quale vizio<br />
della volontà. “Di regola è concessa la possibilità di impugnare il contratto a colui che<br />
lo ha concluso sotto l’effetto di una situazione di costrizione provocata da una minaccia,<br />
dall’intimidazione o dalla coazione morale, situazione nella quale l’incolumità fisica,<br />
l’onore, o il patrimonio di lui stesso o di persone a lui vicine siano in pericolo 82 ”.<br />
Un consumatore può chiedere di invalidare un contratto, in base alla<br />
legislazione europea, quando il comportamento che subisce da parte del professionista è<br />
antigiuridico, indipendentemente dallo scopo che si persegue. Ovviamente è semplice<br />
ascrivere nel novero delle condotte antigiuridiche esempi quali percosse, sottrazione o<br />
distruzione di un bene di proprietà mentre è più difficile ricorrere all’annullamento del<br />
contratto quando il torto denunciato non compare nella lista degli atteggiamenti<br />
antigiuridici, bensì si basa sull’esercizio di un’azione civile o penale ingiusta. A questo<br />
proposito, il ricorso alla minaccia di adire alle vie legali, quando tale minaccia è<br />
perpetrata solo con l’obiettivo di conseguire vantaggi scorretti, è ugualmente sanzionata<br />
dagli ordinamenti europei. In buona sostanza, tale pratica commerciale scorretta si<br />
realizza, quando forme di pressione creano una consapevole situazione di costrizione ed<br />
il suo sfruttamento da parte del professionista incide sulla libera scelta del consumatore.<br />
“Le ipotesi di pratiche coercitive, lungi dall’essere riferite a fattispecie già codificate,<br />
esplicano la loro efficacia su un piano più ampio rispetto agli istituti tradizionali, ben<br />
potendo, qualora ve ne siano i requisiti, concorrere con questi nella repressione di<br />
comportamenti vizianti 83 ”.<br />
81 Cfr. n. 25, allegato I, direttiva 2005/29/Ce, articolo 26 lett. b) del Codice del Consumo.<br />
82 Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 319.<br />
83 Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit.<br />
183.<br />
82
Capitolo II<br />
2.1.3. Le fattispecie concrete dell’articolo 25: l’indebito condizionamento<br />
L’indebito condizionamento del consumatore rappresenta la fattispecie di<br />
maggior interesse perché sotto certi aspetti richiama problematiche che oggi non<br />
vengono più trattate, ma che fino al dopoguerra erano davvero dibattute inerenti<br />
all’utilizzo nelle pratiche commerciali di talune tecniche persuasive quali la subliminal<br />
projection, l’advertising ossessivo o quello basato sulla motivational reserarch,<br />
verosimilmente capaci di manipolare la volontà dei destinatari 84 .<br />
Nella direttiva comunitaria 2005/29/Cee all’art. 2 lett. l) è presente la<br />
definizione di indebito condizionamento il quale va inteso come “lo sfruttamento di una<br />
posizione di potere per esercitare una pressione, senza il ricorso alla forza fisica, in<br />
modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione<br />
informata.” La definizione di indebito condizionamento ha dato adito a diverse<br />
riflessioni: innanzitutto “la posizione di potere” è da intendersi valida, in questo caso,<br />
solo nei rapporti commerciali tra professionista e consumatore e non va confusa con<br />
l’espressione tipica di “abuso di posizione dominante” riferibile propriamente al<br />
rapporto tra imprese. Il concetto di indebito condizionamento, inteso, dunque, come<br />
sfruttamento di una posizione di potere, non deve neanche essere assimilato alle<br />
asimmetrie informative che caratterizzano la fase strettamente contrattuale dal momento<br />
che, come scritto in più punti di questo lavoro, la tutela del consumatore tende ad essere<br />
estesa all’intero rapporto tra l’imprenditore e l’acquirente, sin dal primo contatto. Sia la<br />
direttiva comunitaria 2005/29, sia la legge italiana di recepimento non forniscono,<br />
dunque, elementi per individuare con certezza il significato di “posizione di potere” la<br />
cui nozione potrebbe essere riferita alla soggezione psicologica in cui l’insistenza,<br />
l’autorevolezza e la supposta attendibilità dei mass media pongono il consumatore<br />
nell’impossibilità di discutere criticamente gli inviti all’acquisto a lui rivolti. Ancora<br />
una volta, come più volte si è sottolineato nel corso dell’analisi dell’articolo 25, fra gli<br />
elementi di valutazione che più direttamente attengono alla figura di “indebito<br />
condizionamento”, un rilievo centrale assume quello di cui alla lett. c) della<br />
disposizione in oggetto, che si riferisce allo sfruttamento di eventi tragici o di<br />
84 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p. 340.<br />
83
Capitolo II<br />
circostanze specifiche gravi tali da compromettere le facoltà decisionali del<br />
consumatore.<br />
2.2. L’allegato I della direttiva comunitaria 2005/29 e la seconda black list<br />
del Codice del consumo.<br />
Nell’articolo 26 del decreto legislativo 206/2005 è possibile rinvenire la<br />
seconda black list del Codice del Consumo in cui sono elencate le pratiche commerciali<br />
in ogni caso aggressive. L’articolo che sarà oggetto di studio del presente paragrafo<br />
recita quanto segue: “sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche<br />
commerciali: a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali<br />
commerciali fino alla conclusione del contratto; b) effettuare visite presso l’abilitazione<br />
del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non<br />
ritornarvi, furché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge<br />
nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale;c) effettuare ripetute e<br />
non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o<br />
mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, furchè nelle circostanze e nella<br />
misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini di un’obbligazione<br />
contrattuale, fatti salvi l’articolo 58 e l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno<br />
2003, n.196; d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di<br />
risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che<br />
non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza<br />
della richiesta, o omettere sinteticamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al<br />
fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali; e) salvo<br />
quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177, e successive modificazioni,<br />
includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché<br />
acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti<br />
reclamizzati; f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia<br />
di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo<br />
quanto previsto dall’articolo 54 co.2, secondo periodo; g) informare esplicitamente il<br />
consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o<br />
la sussistenza del professionista; h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il<br />
84
Capitolo II<br />
consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione<br />
un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita<br />
equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita<br />
equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del<br />
consumatore. 85 ”.<br />
Questo articolo fornisce, anche se non è rinvenibile un ordine preciso, una<br />
casistica delle pratiche considerate sempre aggressive e, se si considerano in aggiunta le<br />
pratiche commerciali citate già nell’articolo 25, il quadro che ne risulta, benché si tratta<br />
di un’enumerazione solo esemplificativa, è di sicura utilità 86 .<br />
L’impressione generale, tuttavia, è che alcuni dei comportamenti in questione<br />
non trovino riscontro nella nostra realtà commerciale odierna, ma sono stati inglobati lo<br />
stesso all’interno della direttiva europea 2005/29 per reprimere tali attività commerciali<br />
negli Stati Membri in cui è plausibile che vengano effettuati. Come già analizzato per la<br />
black list precedente, il legislatore deve solo accertare se alcune pratiche rientrino in tale<br />
lista, senza dover verificare la loro idoneità ad influenzare le decisioni dei consumatori.<br />
Le figure d’illecito contemplate nell’articolo 26 del Codice del consumo attengono a<br />
diversi momenti del rapporto impresa-consumatore, riflettendo in alcuni casi situazioni<br />
che trovano un riscontro in norme preesistenti ed in altri fattispecie del tutto nuove.<br />
2.3. Analisi delle pratiche sempre aggressive<br />
Dopo aver chiarito il contenuto dell’articolo 26 del Codice del Consumo e la<br />
ratio con la quale è stato redatto è interessante passare in rassegna le singole pratiche<br />
che costituiscono la seconda black list. Come precedentemente realizzato per la prima<br />
lita nera del codice del consumo, anche in questo caso si procederà ad un’ulteriore<br />
classificazione che nello specifico riconosce: pratiche minatorie (lettere a) e g)), quelle<br />
petulanti ( lettere b), c), e) ed f)), e, infine quelle defatiganti (lettera g)) 87 .<br />
85 Cfr. Articolo 26 del Codice del consumo.<br />
86 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p. 341.<br />
87 Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit.<br />
196.<br />
85
2.3.1. Le pratiche minatorie<br />
Capitolo II<br />
La lettera a) (“creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i<br />
locali commerciali fino alla conclusione del contratto”) costituisce, di fatto, una<br />
tipologia di pratica coercitiva per la cui realizzazione è sufficiente che l’acquirente<br />
abbia l’impressione di non poter uscire da un negozio, senza prima aver stipulato un<br />
contratto o comprato della merce, in ragione della condotta del professionista o dei suoi<br />
collaboratori o della disposizione dell’ambiente stesso in cui sono presenti ostacoli che<br />
rendono impraticabile l’abbandono dell’esercizio commerciale 88 . È necessario<br />
sottolineare che non è obbligatorio che l’impressione sia fondata o meno per essere<br />
ascrivibile come condotta antigiuridica né che l’imprenditore abbia creato tale<br />
situazione volontariamente, ma basta che il consumatore abbia avvertito una pressione<br />
psicologica che operasse nel senso prescritto dalla norma.<br />
In attesa che la giurisprudenza fornisca maggiori dettagli per aiutare a capire<br />
quando possano sostanziarsi delle pratiche che generano circostanze psicologiche<br />
afferenti alla presente fattispecie, è possibile individuare, ad esempio, le dimostrazioni<br />
obbligate durante lo svolgimento di escursioni turistiche. Queste pratiche trovano scarsa<br />
o quasi nulla applicazione nel mercato italiano e, avendo sempre come riferimento le<br />
capacità del consumatore medio, e di riflesso la sua esperienza, è raro, ad esempio, che<br />
trovi angusti spazi come quelli dei supermercati e i percorsi obbligati in essi presenti.<br />
Una precisazione, invece, da riportare è inerente alla definizione di “locale<br />
commerciale” che comprende ovviamente gli spazi di proprietà dell’imprenditore, ma<br />
anche quelli su cui questi abbia la disponibilità provvisoria (a qualsiasi titolo e per<br />
qualsiasi durata). Ciò comporta che nell’ambito della locuzione inserita è possibile<br />
comprendere gli spazi aperti come le strade o i parcheggi purché questi luoghi siano in<br />
grado di creare quella pressione psicologica più volte citata.<br />
Nella medesima classificazione di pratica commerciale minatoria si inserisce il<br />
contenuto della lettera g) ( “informare esplicitamente il consumatore che se non acquista<br />
il prodotto o il servizio sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista”).<br />
Questa pratica si pone come un’attività commerciale che indubitabilmente condiziona il<br />
88 Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 336.<br />
86
Capitolo II<br />
consumatore il quale è sottoposto ad una pressione di tipo morale che potrebbe portarlo<br />
ad essere più disponibile e prestare il proprio aiuto a chi è in difficoltà. Il termine<br />
professionista è da intendersi in accezione davvero ampia dal momento che include<br />
qualsiasi dipendente o semplice incaricato che compie tale atto illecito. Contrariamente<br />
a quanto esplicitato prima per la lettera a) in cui anche un’impressione può considerarsi<br />
un elemento idoneo per ricorrere alla protezione della norma, in questo caso, invece, il<br />
professionista deve riportare in maniera esplicita la possibilità che un mancato acquisto<br />
possa alterare negativamente la propria condizione. Se condizioni poco idilliache<br />
dell’imprenditore siano esclusivamente inferite dall’acquirente, ma senza una<br />
dichiarazione diretta dell’imprenditore non sussiste una pratica commerciale<br />
aggressiva 89 .<br />
2.3.2. Le pratiche petulanti<br />
Appartengono alla tipologia delle pratiche petulanti ben quattro lettere<br />
dell’articolo 26 del Codice del Consumo e, di conseguenza, quattro punti della seconda<br />
parte dell’Allegato I della direttiva comunitaria 2005/29.<br />
La pratica proposta nella lettera b) (“effettuare visite presso l’abilitazione del<br />
consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non<br />
ritornarvi, furché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge<br />
nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale”) rappresenta, come già<br />
avviene per la lettera a), una concretizzazione di un’attività commerciale coercitiva.<br />
Non è necessario che il luogo in cui tale pratica commerciale si realizzi sia<br />
obbligatoriamente il domicilio o la residenza del consumatore (è sufficiente che la<br />
pratica si svolga nelle immediate vicinanze dell’abitazione) né tantomeno che questa<br />
visita indesiderata sia stata concordata anticipatamente o costituisca una situazione<br />
accidentale. L’unico elemento degno di nota, affinché si commetta un illecito, è che il<br />
consumatore inviti il professionista a lasciare il proprio appartamento e questi non lo<br />
faccia 90 .<br />
89 Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 344.<br />
90 Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 337.<br />
87
Capitolo II<br />
La pratica commerciale lettera c) (“effettuare ripetute e non richieste<br />
sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro<br />
mezzo di comunicazione a distanza, furchè nelle circostanze e nella misura in cui siano<br />
giustificate dalla legge nazionale ai fini di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi<br />
l’articolo 58 e l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196”) trova<br />
giustificazione per il fatto che l’aggressività è insita nelle attività commerciali e nelle<br />
proposte promozionali, proprio perché non richieste in alcun modo dall’acquirente. La<br />
particolarità di questo disposto è il riferimento alla normativa sulla privacy che<br />
corrobora il divieto di comunicazioni non autorizzate, le quali, però, non sono le uniche<br />
ad essere sanzionate. Possono essere configurate nella medesima fattispecie anche<br />
quelle comunicazioni che, ricevuto il consenso da parte del soggetto, sono presentate<br />
con modalità e frequenza tali da divenire moleste.<br />
La pratica commerciale che riguarda la lett.e) dell’articolo 26 del Codice del<br />
Consumo ( “salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177, e<br />
successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione<br />
diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare<br />
loro i prodotti reclamizzati”)mira a tutelare non solo i bambini, ma anche i genitori e gli<br />
adulti che possono essere facilmente influenzati dai più piccoli. Tale protezione non<br />
rappresenta una novità nel panorama italiano dal momento che anche nel Codice di<br />
autodisciplina pubblicitaria l’articolo 11 prevede che occorre una maggiore attenzione<br />
nel formulare i messaggi destinati ai più giovani evitando di far ritenere che il mancato<br />
possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento<br />
dei loro compiti da parte dei genitori e, proprio come nel Codice del Consumo, si<br />
sottolinea che non vanno esercitate pressioni per indurre nei bambini la volontà di<br />
sollecitare altri all’acquisto del bene 91 . Punto di riferimento soggettivo della pratica in<br />
esame sono appunto i “bambini”, il cui concetto non è definito nella direttiva<br />
comunitaria 2005/29, ma è possibile rinvenire in una direttiva precedente, la direttiva<br />
89/552/cee 92 , che siano considerati minori i ragazzi che abbiano compiuto il<br />
quattordicesimo anno d’età. Resta comunque da chiarire se debbano essere esclusi dalla<br />
protezione di questa fattispecie i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni anche<br />
91 Cfr. Codice di autodisciplina pubblicitaria, art. 11.<br />
92 Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 340.<br />
88
Capitolo II<br />
se, in base al diritto interno, sembra valga la soluzione opposta e che, dunque, ci sia<br />
protezione fino ai diciotto anni.<br />
La lettera f) (“esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la<br />
custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha<br />
richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 54 co.2, secondo periodo”) è un classico<br />
esempio di pratica molesta e può essere facilmente ricondotto alla fattispecie della<br />
fornitura non richiesta disciplinata dall’articolo 57 del Codice del Consumo. L’illecito si<br />
sostanzia perché il consumatore spesso non è consapevole che non è tenuto al<br />
pagamento o alla restituzione o alla conservazione di beni o servizi che non ha richiesto<br />
e se l’imprenditore porta l’acquirente a credere che sia obbligato all’esborso di denaro si<br />
aggiunge a tale pratica aggressiva anche la fattispecie dell’ingannevolezza, causata da<br />
un’informazione decettiva. Il prodotto è “non richiesto” quando non è stato ordinato dal<br />
consumatore o la merce che questi riceve è difforme da quanto, invece, è prescritto nel<br />
contratto mentre la richiesta di pagamento può assumere qualsiasi forma: dall’invio di<br />
un bollettino alla semplice preghiera di saldare il conto in sospeso. È sanzionata in egual<br />
misura anche la richiesta di restituzione dei beni, nonostante il fatto che il professionista<br />
si faccia carico delle spese di spedizione perché tale atteggiamento arreca comunque un<br />
fastidio al consumatore che è costretto a conservare quanto ricevuto e a rispedirlo.<br />
Talvolta, la molestia della rispedizione può interferire nella scelta di acquistare il<br />
prodotto, soprattutto se il costo totale non è esorbitante. Esempi concreti di applicazione<br />
di tale disposto si sono riscontrati nell’ambito della telefonia, in cui una compagnia<br />
obbligava i propri utenti al pagamento di telefonate verso numeri speciali non effettuate<br />
volontariamente dal cliente, ma attivate dai cosiddetti dialers, dietro la minaccia del<br />
distacco della linea di base 93 .<br />
2.3.3. Le pratiche defatiganti<br />
Le ultime due pratiche commerciali aggressive che saranno analizzate nel<br />
presente paragrafo sono mosse entrambe dallo scopo di “stancare il consumatore,<br />
93 Cfr. Ubertazzi, op.cit. p.342.<br />
89
Capitolo II<br />
fiaccarne la resistenza, demotivarlo per ottenere una legittima richiesta o un’aspettativa<br />
da altri indotta 94 ”.<br />
La lettera d) dell’articolo 26 del Codice del Consumo (“imporre al<br />
consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di<br />
una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente<br />
essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere<br />
sinteticamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un<br />
consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali”) non richiede che vi sia una<br />
specifica intenzione del professionista di frapporre ostacoli che hanno l’effetto di<br />
dissuadere il cliente dal far valere le proprie pretese. La pertinenza a richiedere taluni<br />
documenti deve essere valutata oggettivamente anche ricorrendo al principio di<br />
proporzionalità e alla comune ragionevolezza. In ogni contratto possono essere stabiliti<br />
anteriormente i limiti di quantità, qualità tipologia e scopo dei documenti esigibili. Il<br />
disposto previsto nella lettera d) si lega indubitabilmente alla fattispecie prevista<br />
dall’articolo 25 lett.d) in materia di ostacolo non contrattuale, mirando tale<br />
collegamento a non relegare quanto previsto dall’articolo 25 come semplice criterio di<br />
valutazione, ma rapportandolo ad un’attività commerciale concreta.<br />
La lettera h) (“lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore<br />
abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o<br />
una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente<br />
oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è<br />
subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del<br />
consumatore”), infine, è di difficile comprensione perché ad una prima analisi potrebbe<br />
apparire come una pratica commerciale ingannevole piuttosto che aggressiva, ma la<br />
collocazione nell’articolo 26 del decreto legislativo 206/2005 obbliga ad una riflessione<br />
sulla natura della disposizione. A differenza di quanto previsto dalla lettera u)<br />
dell’articolo 23 del Codice del consumo, in cui si paventa al consumatore la possibilità<br />
di vincere un premio, nella fattispecie aggressiva si promette una vincita o l’esistenza di<br />
un premio reale. Ciò comporta che l’illecito assuma i tratti dell’aggressività a causa<br />
della pressione psicologica che si suscita nel cliente, il quale convinto di poter usufruire<br />
94 Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit.<br />
198.<br />
90
Capitolo II<br />
di un vantaggio si trova di fronte alla realtà che questo vantaggio non esiste se non<br />
dietro compenso ed esborso di denaro. Si segnala, dunque, che le formule del tipo “lei<br />
ha già vinto” o quelle che enfatizzano le probabilità di vincere un premio secondo il<br />
meccanismo noto come “everybody wins” sono state più volte censurate dall’Autorità<br />
Garante della Concorrenza e del Mercato in un primo momento in base al decreto<br />
72/1992 sulla pubblicità ingannevole e poi in base agli articoli aggiornati del Codice del<br />
Consumo 95 . Quando si verificano delle ipotesi simili a queste appena analizzate, di<br />
volta in volta, in base alle caratteristiche peculiari della pratica, si potrà propendere per<br />
l’applicazione dell’articolo 23 o dell’articolo 26 del Codice del consumo 96 . Si annida in<br />
tale rapporto un chiaro esempio di indebito condizionamento 97 proprio per i ruoli che<br />
rivestono le parti in causa: l’acquirente è, in questo caso, un contraente debole che si<br />
trova in una posizione subordinata e d’inferiorità mentre il professionista è forte e<br />
controlla una stabile situazione strutturale di potere grazie all’essere colui che dispensa<br />
regali. Se dopo la prima telefonata in cui si comunica al soggetto di essere in diritto di<br />
poter riscuotere un premio, si forniscono ad esso tutte le informazioni sui i costi e le<br />
modalità di spesa per poter godere effettivamente di quanto comunicato, allora la pratica<br />
diventa lecita. Una corretta e preventiva informazione sugli oneri da sostenere è l’unico<br />
modo per non incorrere in illeciti sanzionabili in base alle norme riportate nel Codice<br />
del Consumo.<br />
95<br />
Cfr.Ubertazzi, op.cit, p.342.<br />
96<br />
Cfr. V. D’Antonio, G, Sciancalepore, Le pratiche commerciali in “La tutela del consumatore”, op. cit.<br />
199.<br />
97<br />
Cfr. L. Di Nella, Le pratiche commerciali aggressive, in G. De Cristofaro, op. cit., p. 336.<br />
91
Capitolo III<br />
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:<br />
analisi dei provvedimenti sulla tutela del consumatore dal 2007 ad<br />
oggi.<br />
Sommario: - 1. Introduzione - 1.1. I poteri dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato. - 2. Criteri di<br />
segmentazione e prime valutazioni. - 2.1. Analisi degli illeciti più frequenti con esempi dei provvedimenti attivati. -<br />
2.2. Evoluzione delle pratiche commerciali scorrette nell’ambito dei settori merceologici - 2.3. Tutti gli illeciti dal<br />
2007 ad oggi.<br />
1. Introduzione<br />
*******<br />
In questo capitolo si riporta un’analisi approfondita dell’operato dell’Autorità<br />
Garante della Concorrenza e del Mercato con statistiche volte a rilevare, ad esempio, le<br />
tipologie di illecito più frequenti, i provvedimenti presi, i settori merceologici per cui è<br />
stato maggiormente richiesto l’intervento dell’Autorità stessa. Importante sarà<br />
comprendere, inoltre, come sono modificate le decisioni rispetto al passato e quindi<br />
rispetto alla precedente normativa. A tal fine, infatti, si è optato di prendere in esame un<br />
periodo di tempo che si riferisse agli ultimi tre anni, dal 2007 ad oggi, dal momento che<br />
le leggi a cui si fa riferimento attualmente sono entrate in vigore a partire dal 21<br />
settembre 2007. Scegliere, dunque, il 2007 come anno di inizio di questa analisi<br />
comporta la possibilità di constare qual era la situazione antecedente alle modifiche e<br />
soprattutto com’è stato vissuto il passaggio a seguito del recepimento della direttiva.<br />
Prima di riportare le tabelle e i relativi schemi, è d’obbligo premettere una brevissima<br />
spiegazione su com’è composta l’Agcm, quali procedure adotta per determinare se<br />
un’attività commerciale è illecita e quali sanzioni può infliggere, perché solo alla luce di<br />
ciò, sarà possibile interpretare i dati che saranno forniti in seguito.<br />
1.1. I poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<br />
L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato è un organo istituito dalla<br />
legge 287 del 10/10/1990 ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e<br />
valutazione (art. 10 comma 2, l. 287/90), la cui imparzialità, inoltre è garantita dalle<br />
92
Capitolo III<br />
modalità di nomina dei suoi membri: persone di notoria indipendenza, dotate di grande<br />
professionalità in materia economica e giuridica scelte in comune accordo dal<br />
Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. Tale<br />
impostazione comporta che si può ritenere rispettato quanto disposto dall’articolo 11<br />
della direttiva comunitaria 2005/29 in relazione alla richiesta di imparzialità dell’organo<br />
competente a regolare le pratiche commerciali scorrette. L’articolo 11 della direttiva<br />
appena citata si limita ad imporre agli Stati Membri di assicurare mezzi adeguati ed<br />
efficaci per contrastare il diffondersi di attività commerciali illecite, dunque,<br />
contrariamente alle nome sostanziali che definiscono nel dettaglio le fattispecie precise,<br />
sono esplicitati pochi principi generali sui quali implementare i sistemi rimediali e<br />
sanzionatori 1 . Si precisa solamente che l’autorità competente deve essere dotata del<br />
potere di far cessare o vietare le pratiche scorrette, anche di poter agire con<br />
provvedimenti d’urgenza e che essa deve motivare sempre e comunque le proprie<br />
decisioni.<br />
L’articolo 27 del Codice del Consumo designa l’AGCM quale autorità preposta<br />
all’applicazione della presente disciplina. I poteri di indagine dell’Autorità in materie di<br />
pratiche scorrette, che saranno brevemente analizzati, si rinvengono non solo<br />
nell’articolo 27 stesso, ma anche nel regolamento interno dell’autorità sulle procedure<br />
istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette con il provvedimento n. 17589<br />
del 15 novembre 2007 2 . La norma in esame ribadisce il sistema di applicazione binario 3 ,<br />
già delineato dall’articolo 26 del Codice del Consumo, non modificato dai decreti<br />
legislativi 145/2007 e 146/2007, in tema di pubblicità ingannevole e comparativa: da un<br />
lato, infatti, l’AGCM è delegata a prendere decisioni in merito alle attività commerciali<br />
illecite, dall’altro il comma 15 dell’articolo 27, non esclude la giurisdizione del giudice<br />
ordinario in materia di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 del codice civile o<br />
in violazione della disciplina sul diritto d’autore, dei marchi d’impresa e delle<br />
denominazioni di origine protette. Si deduce che l’Autorità garante della concorrenza e<br />
del mercato è preposta alla cura dell’interesse generale e al corretto funzionamento del<br />
1 Cfr. G. Taddei Elmi, Art. 27 – 27 quarter , in G. Vettori (a cura di) “Codice del consumo –<br />
Aggiornamento: pratiche commerciali scorrette e azione collettiva”, Cedam, Lavis 2009, p.115.<br />
2 Cfr. A. F. Gagliardi, Pratiche commerciali scorrette, Utet, Torino 2009, p. 33<br />
3 Cfr. A. Ciatti, La tutela amministrativa e giurisdizionale, in G. De Cristofaro (a cura di), Le pratiche<br />
commerciali sleali tra imprese e consumatori, Giappichelli, Torino, 2007, p. 269.<br />
93
Capitolo III<br />
mercato, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative, ai giudici ordinari rimane<br />
affidata la tutela civilistica dei singoli soggetti danneggiati da pratiche sleali.<br />
A seguito della direttiva comunitaria 2005/29/Ce, la disciplina che regola<br />
l’Antitrust non si è modificata molto rispetto al passato. Una grande novità che è<br />
possibile rilevare è il potere conferito all’Autorità di poter agire non solo su iniziativa di<br />
parte, ma anche ex officio (art. 27 co. 2 Codice del consumo) con la conseguente<br />
possibilità di allargare l’ambito soggettivo e oggettivo dell’istruttoria 4 . Legittimato a<br />
promuovere un’azione è chiunque manifesti un interesse nella pratica commerciale 5 ,<br />
sono incluse quindi anche le associazioni nazionali dei consumatori o i concorrenti.<br />
Altra importante novità è rappresentata dalla norma che consente al<br />
professionista responsabile di assumere l’impegno di porre fine alla pratica, così da<br />
evitare che l’AGCM proceda ad accertare l’infrazione commessa. Si tratta di uno<br />
strumento di tipo negoziale emerso dapprima informalmente nella prassi e poi è stato<br />
recentemente inserito, con apposita novella, nella legge Antitrust italiana. La ratio della<br />
strumento è duplice: da un lato assicurare all’AGCM un risparmio in termini di risorse<br />
amministrative impegnate nell’attività di enforcement della disciplina (posto che la<br />
presentazione degli impegni da parte del professionista deve necessariamente avvenire a<br />
ridosso dell’apertura del procedimento, entro trenta giorni dopo la ricezione della<br />
comunicazione di avvio); dall’altro ottenere un immediato ed efficace ri-allineamento<br />
della condotta del professionista alle disposizioni del decreto, attraverso la volontaria<br />
assunzione di un impegno vincolante a rimuovere l’illecito contestato 6 . La<br />
presentazione di un impegno da parte dell’imprenditore presenta alcuni vantaggi.<br />
Questi, infatti, a fronte di una supposta infrazione, si trova nella posizione migliore per<br />
modificare la condotta oggetto di contestazione, eliminandone i profili di illiceità nella<br />
misura meno invasiva per la propria attività d’impresa.<br />
4 Cfr. Gagliardi, op.cit, p.34.<br />
5 Cfr. Art. 27 co. 2 del decreto legislativo 206/2005 recita che “ l’Autorità, d’ufficio o su istanza do ogni<br />
soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali<br />
scorrette e ne elimina gli effetti.<br />
6 Cfr. Ubertazzi, op.cit, p.344.<br />
94
Capitolo III<br />
È bene analizzare nello specifico come opera l’Autorità garante della<br />
concorrenza e del mercato al fine di comprendere anche l’entità delle sanzioni e gli<br />
effettivi poteri.<br />
Una volta pervenuta la segnalazione, analogamente a quanto avviene per la<br />
disciplina di intese e abusi restrittivi della concorrenza in base alla legge 287/90, il<br />
procedimento prevede due fasi, una definita pre-istruttoria e l’altra istruttoria. Durante<br />
la prima fase si raccolgono tutti gli elementi della fattispecie e in tale fase non è<br />
consentito alle imprese l’accesso agli atti in possesso dell’Autorità per esercitare il<br />
diritto di difesa. L’AGCM, eccezion fatta per i casi di particolare gravità, può invitare il<br />
professionista a rimuovere ciò che determina la decettività della pratica e archiviare il<br />
tutto 7 . La fondatezza dell’istanza viene valutata immediatamente dal collegio<br />
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in base alla documentazione<br />
prodotta o quanto acquisito dal responsabile del provvedimento: se non sussistono i<br />
presupposti per un approfondimento l’Autorità archivia la richiesta altrimenti dà l’avvio<br />
all’istruttoria vera e propria con contestuale comunicazione al professionista e ai<br />
soggetti che abbiano presentato l’istanza di intervento. Con la medesima comunicazione<br />
viene indicato alle parti anche il termine per presentare eventuali memorie scritte o<br />
documenti in modo da agevolare il contraddittorio e la trasparenza. Si rimanda allo<br />
schema presente nella pagina seguente per avere una visione completa e d’insieme<br />
dell’intero procedimento.<br />
7 Cfr. Gagliardi, op.cit, p. 35.<br />
95
Capitolo III<br />
96
Capitolo III<br />
Come si evince dallo schema, rispetto alla precedente normativa è aumentato e<br />
anche in maniera ingente l’importo delle sanzioni che l’Autorità Garante della<br />
Concorrenza e del Mercato può infliggere. Prima delle modifiche del 2007, infatti,<br />
l'Autorità poteva disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da<br />
1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione,<br />
mentre a tutt’oggi i valori oscillano tra 5.000€ e 500.000€. Nei casi più gravi<br />
l’ammenda non poteva essere inferiore a 25.000€, invece, in base alla nuova normativa<br />
tale quota è raddoppiata. Questi esempi sono fondamentali per capire se i cambiamenti<br />
apportati a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2005/29 possono<br />
considerarsi validi deterrenti alla messa in pratica o alla reiterazione di atti illeciti da<br />
parte dei professionisti e se, appunto, sanzioni pecuniarie più gravose possono limitare<br />
il diffondersi di attività scorrette. Nell’analisi che seguirà nei prossimi paragrafi si terrà<br />
conto proprio di questi fattori per descrivere il fenomeno che ha interessato<br />
l’ordinamento italiano e il passaggio da pubblicità ingannevole a pratica commerciale<br />
sleale.<br />
2. Criteri di segmentazione e prime valutazioni<br />
Per iniziare l’analisi dell’operato dell’Autorità Garante della Concorrenza e del<br />
Mercato si è ritenuto opportuno individuare dei macrosettori di riferimento, ampliando<br />
notevolmente la suddivisione riportata sul sito dell’AGCM. Sul sito ufficiale, infatti, le<br />
statistiche sono effettuate su cinque settori merceologici (energia, comunicazioni,<br />
credito e assicurazioni, alimentari – farmaceutico – trasporti, industria – servizi) e una<br />
classe residuale che contiene le restanti pratiche commerciali. Tale suddivisione è<br />
sembrata non adeguata e poco idonea a fornire un quadro esaustivo della situazione<br />
italiana e dunque, si è optato per classificare le attività commerciali illecite in maniera<br />
più puntuale, focalizzando l’attenzione su rami specifici dei macrosettori appena citati.<br />
Nell’ambito del settore energetico, infatti, si sono messe in evidenza le<br />
sentenze relative all’erogazione di gas e dei carburanti, quelle inerenti all’ecologia (in<br />
particolar modo alla distribuzione dell’acqua e alla depurazione di questa stessa) ed<br />
infine a quelle concernenti l’energia vera e propria, come la si suole intendere, dal<br />
momento che la liberalizzazione in questo campo ha determinato il sorgere e lo<br />
97
Capitolo III<br />
svilupparsi di un’accanita concorrenza. Analogo lavoro si è effettuato per le<br />
Comunicazioni che sono state divise in base ai provvedimenti che hanno interessato<br />
l’editoria, la musica, la telefonia e la televisione. Per ciò che concerne il settore “credito<br />
e assicurazioni”, così come precedentemente individuato dall’Autorità Garante della<br />
Concorrenza e del Mercato, si sono definite altre categorie e sono trattate in modo<br />
separato le attività inerenti al settore bancario, a quello delle assicurazioni, a quello dei<br />
crediti e dei finanziamenti. Benché nel terzo gruppo siano inglobati elementi alquanto<br />
divergenti fra essi dal momento che sono accomunati settori quale il farmaceutico e<br />
quello dei trasporti, si è preferito mantenere tale divisione per rendere più semplice ed<br />
immediato il confronto con i dati reperibili sul sito www.agcm.it. Nell’ambito<br />
dell’industria e dei servizi si è dato spazio alle modifiche più consistenti e proprio a tal<br />
proposito si sono individuate le seguenti sottocategorie: abbigliamento, agenzie<br />
immobiliari, arredamento, automobili, elettrodomestici, elettronica, estetica e cosmesi,<br />
giochi – giocattoli e concorsi, istituti – scuole e corsi di formazione, inserzioni di<br />
lavoro, turismo, industria pesante, onoranze funebri e, in ultimo, orologi e gioielli. Si è<br />
prevista, infine, una categoria residuale denominata “varie” onde evitare che non<br />
venisse rispettato il principio di esaustività della ricerca e che talune pratiche non<br />
trovassero una collocazione.<br />
Dopo aver chiarito il criterio di base con il quale è stata effettuata la<br />
classificazione delle pratiche commerciali scorrette, è d’uopo sottolineare che rivestono<br />
una certa importanza anche le ragioni con cui l’Autorità garante della concorrenza e del<br />
mercato motiva le proprie sentenze dal momento che, sia per giudicare se un’attività è<br />
illecita o meno, sia per infliggere una sanzione, l’AGCM si serve di un’analisi globale<br />
del contesto di riferimento e delle condizioni di bilancio della società parte del<br />
procedimento. Si è evidenziato più volte, infatti, che l’Autorità Garante della<br />
Concorrenza e del Mercato sia un organo preposto alla cura dell’interesse generale e al<br />
corretto funzionamento del mercato stesso, lungi, quindi sanzionare un’azienda in modo<br />
da comprometterne in maniera determinante e irreparabile la sopravvivenza. Per<br />
riportare un esempio concreto e soprattutto recente di quanto appena affermato, è<br />
possibile citare il caso che ha interessato la casa editrice “Fabbri Editori 8 ” sanzionata<br />
8 Cfr. Provvedimento 20090 del bollettino n. 28/2009 del 15 luglio 2009.<br />
98
Capitolo III<br />
per il comportamento posto in essere dalla società RCS Libri, la quale ha diffuso<br />
un’iniziativa editoriale di collezionabile denominata “Juke Box Collection”, omettendo<br />
di indicare la durata ed il numero complessivo delle pubblicazioni. In particolare, tale<br />
collezione, diffusa presso tutte le edicole a livello nazionale, riguardava la riproduzione<br />
dei modelli più famosi di Juke Box realizzati dagli anni ’40 agli anni ’70. Si contesta in<br />
tale procedimento che né sull’opuscolo allegato alla prima uscita, né sul sito internet<br />
www.fabbrieditori.it, ora www.edicolafabbri.it, fosse precisato il numero complessivo<br />
di uscite di cui si componeva l’intera collezione. Per determinare la quantificazione<br />
della sanzione, dunque, si fa sempre riferimento alla gravità della violazione, all’opera<br />
svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, alla personalità dell’agente,<br />
nonché alle condizioni economiche dell’impresa stessa. Nel caso in esame si sono<br />
effettuate precise valutazioni: in relazione alla gravità della fattispecie si è tenuto conto<br />
della modalità di diffusione ovvero sul sito internet e nelle edicole a livello nazionale e<br />
proprio per tal motivo si è determinato che l’attività praticata è grave perché suscettibile<br />
di raggiungere e aver condizionato nelle scelte economiche un numero congruo di<br />
consumatori. Sempre in relazione al parametro della gravità, si è considerato, inoltre,<br />
che la pratica commerciale si è concretizzata in omissioni rilevanti riguardanti<br />
caratteristiche essenziali del prodotto non riportate sulla confezione dell’iniziativa<br />
editoriale. Per ciò che concerne la struttura dell’impresa si è constatato che RCS Libri è<br />
un’impresa di grandi dimensioni, che vanta una posizione di rilievo nel panorama<br />
dell’editoria italiana (si rileva che la società nel 2008 ha realizzato ricavi corrispondenti<br />
a circa 307 milioni di euro, con un risultato di esercizio di circa 15 milioni di euro) e,<br />
pertanto, è configurabile un maggior impatto pregiudizievole delle iniziative<br />
pubblicitarie oggetto di valutazione.<br />
Relativamente all’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare le<br />
conseguenze dell’infrazione, nel caso di specie sono state considerate le modifiche della<br />
comunicazione pubblicitaria presentate dal professionista successivamente all’avvio del<br />
procedimento istruttorio. Alcune di tali modifiche, infatti, sono state ritenute<br />
parzialmente idonee a rendere le comunicazioni commerciali più chiare al consumatore<br />
e quindi da un importo base di 100.000€ che si era inizialmente previsto, si è stabilita<br />
una riduzione della sanzione e di irrogare un’ammenda di 80.000€. Il caso appena<br />
presentato costituisce un modello di come opera l’AGCM e di come sono regolate le<br />
99
Capitolo III<br />
attività commerciali nell’ambito italiano. Questo modo di operare conduce ad alcune<br />
riflessioni: se le sanzioni sono proporzionate per difetto quando le imprese non hanno<br />
grandi fatturati, in alcuni casi anche il massimo dell’imponibile risulta irrisorio per<br />
grandi società. Si può facilmente evidenziare come un’azienda come la Wind che nel<br />
2008 ha realizzato un ricavato di 5.519 milioni di euro 9 non possa essere incentivata dal<br />
non ripetere atti illeciti se questi comportano introiti notevoli in luogo di ammende che<br />
non incidono sul bilancio.<br />
Per trarre delle prime valutazioni sulle attività illecite che sono state<br />
individuate nel corso di questi tre anni di analisi e in base ai suddetti criteri si evince<br />
che, come era d’altronde facilmente prevedibile, il settore più colpito è quello delle<br />
comunicazioni al quale sono state inflitte sanzioni per un totale di 21.934.400 milioni di<br />
euro, seguito dalle pratiche commerciali effettuate nell’ambito del settore bancario e<br />
creditizio in cui si rinvengono sanzioni pecuniarie per un valore complessivo di<br />
15.603.700 milioni di euro. Al terzo posto di questa particolare classificazione si colloca<br />
l’intero campo di industria e servizi, ma tale posizione va interpretata con la dovuta<br />
cautela: sebbene le ammende ammontino a ben 8.629.400 milioni di euro, queste sono il<br />
frutto di attività implementate in vari settori merceologici che, come si è scritto<br />
poc’anzi, spaziano dall’abbigliamento alle onoranze funebri, dai giochi a premio agli<br />
istituti e corsi di formazione. Volendo capire l’entità delle sanzioni degli altri settori, si<br />
ritrovano di seguito gli alimentari i prodotti farmaceutici e i trasporti a quota 7.508.400<br />
milioni di euro, l’energia a quota 2.893.600 e, infine, la categoria “varie” che si attesta<br />
intorno ai 2.394.800 milioni di euro. L’aumento delle sanzioni, a partire dall’entrata in<br />
vigore della direttiva sulle pratiche commerciali scorrette, è una fattore che<br />
indubitabilmente ha influito nettamente sugli importi appena citati, anche perché è da<br />
sottolineare che non è cresciuto in maniera cospicua il numero delle istruttorie attivate.<br />
Non hanno determinato un proliferare di procedimenti, né una disciplina meglio<br />
strutturata e comprensiva di un maggior numero di fattispecie rispetto al passato, né la<br />
possibilità concessa all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato di poter<br />
attivarsi ex officio.<br />
9 Cfr. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 presente sul sito:<br />
http://www.windgroup.it/download/investitori/bilanci/WIND_Biancio_Consolidato_31_12_08.pdf<br />
100
Capitolo III<br />
Confrontando i dati tra il 2007 e il 2008, in modo da poter effettuare il<br />
paragone sulle stesse 12 mensilità, piuttosto che fermarsi ad agosto 2009, si rileva come<br />
il computo delle pratiche commerciali ascritte tra quelle illecite è più o meno simile,<br />
257 nel 2007 e 249 nell’anno successivo 10 mentre le sanzioni irrogate sono cresciute di<br />
oltre sette volte.<br />
Per avere comunque una prima e approssimativa visione della situazione italiana si è<br />
creata la seguente tabella:<br />
Energia - Gruppo -<br />
A-<br />
Comunicazioni -<br />
Gruppo -B-<br />
Figura 1, Suddivisione per articoli e per sanzioni - triennio 2007-2009. Ns. elaborazione.<br />
Come si deduce dalla tabella, nel corso di questi tre anni risultano<br />
maggiormente applicati gli articoli 20 – 21 – 22 e 23 del decreto legislativo 206/2005<br />
rispetto al 24 – 25 e 26 dimostrando la veridicità di quanto supposto nel secondo<br />
capitolo: alcuni dei comportamenti presenti, ad esempio, nella seconda black list non<br />
trovano riscontro nella nostra realtà commerciale odierna, ma sono stati inseriti<br />
ugualmente perché dette pratiche vengono forse poste in essere in altri paesi.<br />
10 Fonte: www.agcm.it<br />
MACROSETTORE 2007-2009<br />
Sanzion. €<br />
nuovo<br />
Sanzion. €<br />
vecchi<br />
Totale Sanzioni<br />
Settori<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
101<br />
Articoli<br />
21<br />
n.<br />
2.866.400 27.200 2.893.600 24 2 17 16 6 2 11 7 1<br />
20.224.500 1.709.900 21.934.400 162 51 139 50 118 7 17 4 44 49 2 22<br />
Credito e<br />
Assicurazioni -<br />
Gruppo - C - 15.169.300 434.400 15.603.700 76 30 61 30 53 30 1 8 8 3<br />
Alimentari,Farmac<br />
eutico e Trasporti -<br />
Gruppo - D -<br />
Industria e Servizi -<br />
Gruppo - E -<br />
VARIE - Gruppo -<br />
F -<br />
7.274.600 233.800 7.508.400 74 18 73 18 17 19 1 5 1 1<br />
7.697.800 931.600 8.629.400 154 63 133 52 62 11 52 8 7 5 3<br />
2.094.600 300.200 2.394.800 28 18 25 17 9 3 10 3 1<br />
21<br />
v.<br />
55.327.200 3.637.100 58.964.300 518 182 448 167 275 21 134 19 75 2 70 2 29 0<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.
Capitolo III<br />
2.1. Analisi degli illeciti più frequenti con esempi di procedimenti attivati<br />
L’analisi condotta sulle pratiche commerciali scorrette ha permesso di<br />
individuare le principali problematiche di intervento con cui si è confrontato l’Antitrust,<br />
spesso tra l’altro presenti in uno stesso caso. In questo paragrafo si riportano le tipologie<br />
di attività scorrette più frequenti, analizzando, ove possibile i casi più emblematici<br />
processati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’illecito più diffuso<br />
è quello relativo alla mancata indicazione dei costi complessivi delle offerte, omissioni<br />
queste che si verificano soprattutto nei settori della telefonia 11 (la società Fastweb, ad<br />
esempio, è stata sanzionata tre volte per lo stessa condotta scorretta nel giro di quattro<br />
mesi) e dei finanziamenti. Ogni volta, nella valutazione della decettività di un<br />
messaggio promozionale si considera la comprensibilità e la completezza delle<br />
informazioni fornite. Un’informazione completa, infatti, rappresenta l’onere minimo<br />
che un professionista deve assolvere per garantire la corretta stima e convenienza del<br />
prodotto. Non può costituire un’esimente il fatto che la costruzione dell’offerta mal si<br />
presti ad essere illustrata chiaramente su supporti vincolati a rispettare determinati tempi<br />
e spazi.<br />
Nell’ambito delle pubblicità dei finanziamenti, un settore che si caratterizza per<br />
la forte asimmetria informativa esistente tra gli operatori economici ed i consumatori in<br />
ragione della complessità della materia in questione e della sporadicità del ricorso alla<br />
fruizione dei servizi complessivamente offerti da una società finanziaria, si rilevano<br />
statisticamente per lo più le omissioni di informazioni quali TAEG e TAN 12 o l’assenza<br />
del costo totale dell’intera operazione.<br />
11 Cfr. Provvedimento n. 20093 - NOI WIND-MANCATA INDICAZIONE COSTI nel bollettino<br />
28/2009, oppure Provvedimento n. 20053 - FASTWEB-MANCATA INDICAZIONE CANONE in<br />
bollettino 27/2009, oppure Provvedimento n. 19662 - FASTWEB-MANCATA INDICAZIONE<br />
CANONE nel bollettino n. 11/2009, oppure Provvedimento n. 190608 - FASTWEB-MANCATA<br />
INDICAZIONE CANONE nel bollettino 9/2009.<br />
12 Cfr. Provvedimento n.19778 - ASFINA-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG nel bollettino n.<br />
17/2009, oppure Provvedimento n. 19789 - EURO FIDITALIA-OMESSA INDICAZIONE TAN E<br />
TAEG nel bollettino n. 17/2009, oppure Provvedimento n. 19780 - SOLO MUTUI-OMISSIONE TAN E<br />
TAEG nel bollettino n. 16/2009, oppure Provvedimento n. 19783 - EURO CONTRIBUTI-OMESSA<br />
INDICAZIONE TAN E TAEG nel bollettino n. 16/2009, oppure Provvedimento n. 19786 - GLOBAL<br />
FIN-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG nel bollettino 16/2009, oppure Provvedimento n. 19680 -<br />
SAN MATTEO FINANZA ETICA-AMBIGUA INDICAZIONE TAEG nel bollettino n. 12/2009, oppure<br />
Provvedimento n. 19681 - SERVIZI FINANZIAMENTI-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG nel<br />
102
Capitolo III<br />
In tutti questi casi relativi al settore finanziario, l’AGCM ha sempre ravvisato<br />
gravi scorrettezze stabilendo la contrarietà agli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo<br />
ed imponendo sanzioni comprese tra i 33.000€ e i 425.000€, a seconda della diffusione<br />
della pratica commerciale analizzata.<br />
Un altro illecito, molto diffuso nel corso del 2009, riguarda, invece, offerte di lavoro a<br />
domicilio che in realtà non solo tali, ma costituiscono solo un escamotage per vendere<br />
del materiale o richiedere soldi al consumatore che inconsapevolmente risponde ad un<br />
annuncio su riviste a tiratura locale o nazionale 13 . Un esempio per chiarire tale attività<br />
scorretta è quello posta in essere dalla società Pronto Moda, la quale su tre testate a<br />
livello locale (Napoli, Palermo e Firenze) ha pubblicato le seguenti inserzioni: “Lavoro<br />
a domicilio. Confeziona facile bigiotteria, una seria proposta con guadagni sicuri.<br />
Pronto Moda 800.21.78.22 cell..[…]”; “Lavoro a domicilio. Confeziona facile<br />
bigiotteria. Contattaci gratuitamente troverai la nostra offerta sicuramente<br />
interessante. Pronto Moda 800.21.78.22 cell. […]”. Tutte le richieste di intervento<br />
lamentano la presunta scorrettezza della pratica segnalata in quanto, in realtà, le<br />
suddette inserzioni occulterebbero un’offerta di fornitura di materiale a carattere<br />
oneroso, dissimulata dalla proposta di lavoro. In particolare, i segnalanti lamentano<br />
l’omissione informativa nei suddetti annunci, circa il costo da sostenere al momento<br />
della consegna della merce, e precisamente, il versamento di 45 euro “a parziale<br />
garanzia” e l’ulteriore versamento di 25 euro “per spese di spedizione, imballo e<br />
segreteria”, per un totale complessivo di 70 euro. Infine, gli stessi segnalanti lamentano<br />
che, nonostante abbiano effettuato il lavoro di confezionamento dei suddetti bracciali e<br />
spedito il prodotto finito, così come proposto dal professionista, non abbiano mai<br />
ricevuto né il compenso promesso, né tanto meno il dovuto rimborso. Le pratiche<br />
commerciali sleali ascrivibili a questa tipologia sono tutte sanzionate in base all’articolo<br />
20 del Codice del Consumo ed anche dell’art.21 del medesimo decreto con particolare<br />
riferimento al primo comma lett. a) relativo alla natura del prodotto. Le sanzioni, la cui<br />
quantificazione è connessa alla gravità della situazione di debolezza contrattuale in cui<br />
bollettino n. 12/2009, oppure Provvedimento n. 19683 - ITALMONEY NETWORK DI MANEA<br />
DAVIDE-OMESSA INDICAZIONE TAN E TAEG in bollettino n. 12/2009.<br />
13 Cfr. Provvedimento n. 20024 – ZALES nel bollettino 27/2009, oppure Provvedimento 20027 -<br />
CREAZIONI ANNABELLA-OPPORTUNITÀ DI LAVORO nel bollettino 27/2009, oppure<br />
Provvedimento 20030 - SOCIETÀ PRONTO MODA nel bollettino 27/2009.<br />
103
Capitolo III<br />
si trovano i soggetti destinatari dell’inserzione pubblicitaria che normalmente si<br />
identificano in quelle persone che cercano un lavoro e, come tali, sono facilmente<br />
suggestionabili dalle offerte di lavoro all’apparenza allettanti, oscillano in un range<br />
compreso fra i 10.600€ e i 75.000€.<br />
Sono alquanto importanti anche i provvedimenti dell’Autorità Garante della<br />
Concorrenza e del Mercato inerenti alle affermazioni scorrette con le quali si accredita<br />
un prodotto sia nel campo dell’estetica e della cosmesi 14 che degli alimentari 15 ( merce<br />
comune spacciata come prodotto di origine controllata). Degni di nota per chiarire al<br />
meglio queste fattispecie sono i procedimenti conclusi ai danni della società Danone e<br />
della società Unilever per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi rispettivamente<br />
ai prodotti “Danacol 16 ” e “Pro-activ 17 ” , promozionati come alimenti idonei per la<br />
riduzione del colesterolo. Nelle comunicazioni proposte dalle due imprese si utilizzano<br />
immagini e claim di grande impatto che correlano direttamente il consumo del prodotto<br />
alla riduzione del colesterolo e al benessere cardiaco e ostentano la scientificità provata<br />
degli assunti di efficacia. Nelle comunicazioni commerciali sono infatti contenute<br />
informazioni che appaiono non veritiere e, comunque, nella loro presentazione<br />
complessiva, aventi un contenuto ambiguo relativamente alle situazioni nelle quali può<br />
risultare efficace l’assunzione del prodotto ed alla sua funzione di mero coadiuvante nel<br />
trattamento dell’ipercolesterolemia. La condotta deve considerarsi grave in ragione del<br />
fatto che essa appare scorretta sotto una pluralità di profili, relativi sia ad affermazioni<br />
che ad omissioni ingannevoli, in un settore dove è richiesto un particolare livello di<br />
cautela, quale quello della pubblicità di prodotti alimentari attraverso indicazioni<br />
salutistiche.<br />
La gravità della pratica va poi apprezzata in ragione della reiterata e vasta diffusione dei<br />
messaggi pubblicitari censurati (la messa in onda degli spot oggetto d’analisi si è<br />
protratta per oltre un anno), che sono stati veicolati con una pluralità di mezzi di<br />
comunicazione e che hanno raggiunto una grande numero di consumatori. L’impresa<br />
Danacol, dunque, anche alla luce dell’importanza e della dimensione e della reputazione<br />
14 Cfr. Provvedimento 18415 – PERDIPESO CEROTTO RIMO<strong><strong>DEL</strong>LA</strong>NTE nel bollettino 20/2007.<br />
15 Cfr. Provvedimento 20048 - CONDIMENTO TRADIZIONI REGGIANE nel bollettino 27/2009.<br />
16 Cfr. Provvedimento 19816 – DANACOL nel bollettino 19/2009.<br />
17 Cfr. Provvedimento 19820 – PRO-ACTIV AIUTA A RIDURRE IL COLESTEROLO nel bollettino<br />
19/2009.<br />
104
Capitolo III<br />
di cui gode presso un target molto ampio, è stata sanzionata con un’ammenda pari a<br />
300.000€.<br />
Alcuni dei provvedimenti più importanti tra quelli adottati fino ad oggi in<br />
materia di pratiche commerciali scorrette e che riguardano nello specifico la tipologia di<br />
azioni aggressive, così poco presenti nell’ambito del mercato italiano, sono quelle<br />
inerenti all’attivazione di forniture non richieste. Quest’ultime sono presenti ancora una<br />
volta nel settore della telefonia, con un particolare riferimento ai servizi di suonerie e<br />
contenuti in abbonamento 18 , ma soprattutto nel settore dell’energia elettrica e del gas.<br />
Come già detto in precedenza, la diffusione di tali pratiche ha avuto origine nel periodo<br />
successivo alla completa liberalizzazione del mercato delle forniture domestiche<br />
avvenuta in Italia nel luglio 2007 e hanno interessato soprattutto la società Enel e i<br />
tentativi di quest’ultima di sollecitare l’adesione dei consumatori alle offerte sottoposte<br />
a prezzo libero. La differenza di tariffa costituisce uno dei cambiamenti fondamentali<br />
alla base della liberalizzazione: ora è possibile proporre un prezzo che segua gli<br />
andamenti del mercato anziché uno regolamentato e stabilito dall’Autorità dell’Energia<br />
elettrica e del Gas. Alla luce di ciò, è considerato illecito utilizzare in mercati<br />
liberalizzati di recente una comunicazione commerciale che non permetta<br />
immediatamente al consumatore di distinguere la società del gruppo che opera con<br />
tariffe imposte e quella, invece, che opera in un libero mercato 19 . Le pratiche<br />
aggressive, invece, si sostanziano nel presentare ostacoli all’esercizio del diritto di<br />
recesso manifestato dal consumatore. In particolare, nel procedimento n.18829 del<br />
bollettino del 33/2008, che ha per oggetto proprio le attività commerciali poste in essere<br />
dalla società Enel, è stato rilevato come sia scorretto procedere alla registrazione di<br />
contratti conclusi per telefono, se questa stessa registrazione viene effettuata entro i 10<br />
giorni stabiliti dal Codice del Consumo per permettere all’acquirente di recedere dal<br />
consenso prestato. È ascrivibile nelle categoria delle attività ingannevoli anche<br />
impiegare tempi lunghi per processare la richiesta di scioglimento di un contratto, nei<br />
cui confronti si è esercitato il diritto di recesso soprattutto se, ignorando tale richiesta si<br />
18 Cfr. Provvedimento n. 17856 – MODI.DADA.NET – BRANI MUSICALI GRATIS SUL<br />
CELLULARE in bollettino n. 1/2007, oppure Provvedimento 16728 – WWW.MESSAGGISMS.NET in<br />
bollettino n. 15/2007.<br />
19 Cfr. Provvedimento n.18829 – ENEL ENERGIA, RICHIESTA CAMBIO FORNITORE nel bollettino<br />
n.33 /2008<br />
105
Capitolo III<br />
espleta la pratica come una disdetta ordinaria, addossando sul consumatore oneri e spese<br />
che, per legge, non dovrebbero essere a suo carico.<br />
Volendo, in ultimo, citare brevemente altri tipi di illeciti frequenti è possibile<br />
ritrovare la mancata predisposizione di prodotti posti in offerta, l’assenza di<br />
informazioni rilevanti per usufruire di buoni o promozioni similari, l’equiparazione non<br />
vera di titoli conseguiti presso istituti e corsi on line con quelli conseguiti, invece, nelle<br />
università italiane o l’utilizzo improprio di termini, strettamente regolamentati, quali<br />
“garanzia” e “assicurato”.<br />
merceologici<br />
2.2. Evoluzione delle pratiche commerciali scorrette nei settori<br />
L’analisi condotta relativa alla tipologia di pratiche commerciali scorrette ha<br />
permesso di evidenziare anche come sono cambiati e se sono cambiate le decisioni e gli<br />
illeciti commessi nei vari settori merceologici dal 2007 ad oggi.<br />
Nel settore energia ed in particolare in quello relativo alla distribuzione c’è<br />
stato un sostanziale equilibrio dal momento che si sono individuati lo stesso numero di<br />
illeciti, i quali, però, sono stati sanzionati con delle ammende più congrue proprio in<br />
relazione al cambiamento del massimo imponibile che si è avuto a seguito del<br />
recepimento della direttiva comunitaria 2005/29. Non si può fare un discorso analogo<br />
per quel che concerne l’energia perché, come più volte sottolineato, la liberalizzazione<br />
ha determinato un surplus di provvedimenti. Nei primi mesi del 2009, infatti, si sono<br />
riscontrati ben 7 casi a differenza dei 2 presenti nei bollettini emanati dall’Antitrust<br />
nell’intero anno 2007.<br />
Le trasformazioni che hanno interessato il settore delle telecomunicazioni sono<br />
quelle più evidenti sia per l’incremento del numero di procedimenti attivati e conclusi<br />
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia per le sanzioni inflitte. Nel<br />
corso di questi tre anni, ad esempio, si constata l’applicazione nei confronti delle<br />
compagnie telefoniche dell’articolo 20 del Codice del consumo, aggiornato in base alle<br />
modifiche del decreto legislativo 146/2007, per un numero pari a 138 volte, ma solo 6<br />
di queste sono relative al 2007. Si giunge alle medesime conclusioni anche analizzando<br />
106
Capitolo III<br />
l’applicazione dell’articolo 21 che è stato attuato in 63 casi nel 2008 e già 52 nei primi<br />
otto mesi del 2009, lasciando intendere che tale dato sia destinato a superare<br />
ampiamente quello dell’anno precedente. Editoria, musica e programmi televisivi<br />
presentano un essenziale staticità con variazioni non rilevanti da segnalare durante il<br />
periodo oggetto del presente lavoro.<br />
Interessante ai fini del lavoro è la situazione del settore bancario in cui si palesa<br />
un fenomeno particolare: una concentrazione di procedimenti nel 2008 che ha<br />
determinato sanzioni pari a 10.121.100 milioni di euro e pochissimi interventi<br />
dell’AGCM nel restante periodo di analisi.<br />
Per quel concerne, invece, il settore degli alimentari poche istruttorie<br />
definiscono un monte sanzionatorio elevato dal momento che l’Antitrust pone<br />
particolare attenzione nei confronti di questa determinata tipologia di prodotti. Al fine di<br />
comprendere meglio la situazione italiana si è preferito riportare tutti i dati in tabelle di<br />
immediata comprensione.<br />
Energia - Gruppo -A-<br />
Periodi<br />
MACROSETTORE<br />
Sanzion. €<br />
nuovo<br />
Sanzion. €<br />
vecchi.<br />
Distribuzione gas /carburanti ( 01 ) Anno 2009 220.000 0 3 3 3<br />
Anno 2008 205.000 0 3 2 1 3 1<br />
Anno 2007 7.100 0 2 2 2<br />
Totali 432.100 0 8 0 7 0 3 0 3 0 3 0 1 0 0 0<br />
Ecologia ( 02 ) Anno 2009 130.000 0 4 3 3 1 2<br />
Anno 2008 0 0<br />
Anno 2007 3.600 0 1 1<br />
Totali 133.600 0 5 0 3 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0<br />
Energia ( 03 ) Anno 2009 655.000 0 7 4 7 1 3 3<br />
Anno 2008 1.625.000 0 2 1 1 1 3 3 1<br />
Anno 2007 20.700 27.200 2 2 2 1 2<br />
Totali 2.300.700 27.200 11 2 7 0 9 0 2 2 6 0 6 0 1 0<br />
Totale gen. 2.866.400 27.200 24 2 17 0 16 0 6 2 11 0 7 0 1 0<br />
Comunicazioni - Gruppo -B-<br />
Editoria ( 10 ) Anno 2009 151.000 0 3 2 2 1<br />
Anno 2008 450.100 0 4 2 3<br />
Anno 2007 9.100 110.100 1 6 1 6 0 2<br />
Totali 610.200 110.100 8 6 5 6 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0<br />
Musica ( 11 ) Anno 2009 0 0<br />
Anno 2008 0 1.000 1 1<br />
Anno 2007 77.200 25.000 2 1 2 2 1<br />
Totali 77.200 26.000 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0<br />
Telefonia ( 12 ) Anno 2009 7.950.000 0 53 52 53 4 6 6 5<br />
Anno 2008 10.119.500 134.300 79 4 63 4 53 3 36 41 15<br />
107<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
Articoli<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.
Capitolo III<br />
Anno 2007 198.600 1.012.800 6 26 6 26 2 1<br />
Totali 18.268.100 1.147.100 138 30 121 30 106 0 7 2 42 0 47 1 20 0<br />
Televisione ( 13 ) Anno 2009 240.000 0 3 1 3 2<br />
Anno 2008 999.400 332.700 10 7 9 7 4 7 5 2 2 2<br />
Anno 2007 29.600 94.000 1 6 1 6<br />
Totali 1.269.000 426.700 14 13 11 13 7 7 7 0 2 0 2 0 2 0<br />
Totale gen. 20.224.500 1.709.900 162 51 139 50 118 7 19 2 44 0 49 2 22 0<br />
Credito e Assicurazioni - Gruppo - C -<br />
Assicurazioni ( 20 ) Anno 2009 70.000 0 2 1 2 1 1<br />
Anno 2008 130.000 0 1 1 1<br />
Anno 2007 0 10.100 1 1<br />
Totali 200.000 10.100 3 1 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0<br />
Bancario ( 21 ) Anno 2009 1.180.000 0 3 3 2 2 1 1 1<br />
Anno 2008 10.121.100 0 26 26 25 25<br />
Anno 2007 47.200 53.700 2 2 2 2<br />
Totali 11.348.300 53.700 31 2 31 2 27 0 27 0 1 0 1 0 1 0<br />
Credito ( 22 ) Anno 2009 0 0<br />
Anno 2008 0 0<br />
Anno 2007 0 14.100 1 1<br />
Totali 0 14.100 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Finanziamenti ( 23 ) Anno 2009 2.273.000 0 19 7 18 3 4 4<br />
Anno 2008 1.255.600 0 19 17 7 1 2 1<br />
Anno 2007 92.400 356.500 4 26 4 26 1<br />
Totali 3.621.000 356.500 42 26 28 26 25 0 3 1 5 0 6 0 1 0<br />
Totale gen. 15.169.300 434.400 76 30 61 30 53 0 30 1 8 0 8 0 3 0<br />
Alimentari,Farmaceutico e Trasporti -<br />
Gruppo - D -<br />
Alimentari ( 30 ) Anno 2009 1.530.000 0 11 11 6 2<br />
Anno 2008 517.900 0 8 8 1 1<br />
Anno 2007 270.700 0 19 19 1<br />
Totali 2.318.600 0 38 0 38 0 7 0 3 0 1 0 0 0 0 0<br />
Farmaceutici ( 31 ) Anno 2009 115.000 0 3 2 3<br />
Anno 2008 109.900 37.500 4 2 4 2 1 1<br />
Anno 2007 395.800 29.100 11 1 11 1 1 7 3<br />
Totali 620.700 66.600 18 3 17 3 1 0 10 1 3 1 0 0 0 0<br />
Trasporti ( 32 ) Anno 2009 1.056.000 0 5 5 4 3 1 1<br />
Anno 2008 3.231.500 34.200 10 5 10 5 5 3<br />
Anno 2007 47.800 133.000 3 10 3 10<br />
Totali 4.335.300 167.200 18 15 18 15 9 0 6 0 1 0 1 0 0 0<br />
Totale gen. 7.274.600 233.800 74 18 73 18 17 0 19 1 5 1 1 0 0 0<br />
Industria e Servizi - Gruppo - E -<br />
Abbigliamento ( 40 ) Anno 2009 65.000 0 1 1<br />
Anno 2008 195.100 0 3 3 2<br />
Anno 2007 0 0<br />
Totali 260.100 0 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Agenzie ( 41 ) Anno 2009 35.000 0 1 1<br />
Anno 2008 65.200 0 4 4 2 4<br />
Anno 2007 0 20.300 5 5<br />
Totali 100.200 20.300 5 5 5 0 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0<br />
Arredamento ( 42 ) Anno 2009 145.000 0 3 3 3<br />
Anno 2008 176.000 0 4 3 3<br />
108
Capitolo III<br />
Anno 2007 1.000 26.800 1 4 1 4<br />
Totali 322.000 26.800 8 4 7 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Automobili ( 43 ) Anno 2009 1.150.000 0 9 7 9<br />
Anno 2008 461.700 124.000 10 5 4 3 1 6 2<br />
Anno 2007 62.200 115.400 7 9 1 5 6 4<br />
Totali 1.673.900 239.400 26 14 12 8 10 0 12 6 0 0 0 0 0 0<br />
Elettrodomestici ( 44 ) Anno 2009 535.000 0 7 7 1 4<br />
Anno 2008 240.700 4.600 6 1 6 1 4 7<br />
Anno 2007 90.800 97.900 3 4 3 4<br />
Totali 866.500 102.500 16 5 16 5 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0<br />
Elettronica ( 45 ) Anno 2009 220.000 0 2 2 1 1<br />
Anno 2008 152.200 0 3 3<br />
Anno 2007 97.400 77.300 4 4 4 4<br />
Totali 469.600 77.300 9 4 9 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0<br />
Estetica e cosmesi ( 46 ) Anno 2009 35.000 0 2 2<br />
Anno 2008 415.200 0 7 7 1 2<br />
Anno 2007 76.500 62.900 5 4 5 4 1 1 1<br />
Totali 526.700 62.900 14 4 14 4 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0<br />
Giochi, giocattoli e concorsi ( 47 ) Anno 2009 90.000 0 1 1 1<br />
Anno 2008 493.500 82.200 12 2 11 2 1 9 2 1 1<br />
Anno 2007 106.200 0 6 5 2<br />
Totali 689.700 82.200 19 2 17 2 2 0 11 2 0 0 1 0 1 0<br />
Istituti, scuole e concorsi di formazione (48 ) Anno 2009 425.000 0 6 6 6 1 1 1<br />
Anno 2008 345.300 15.100 8 1 8 1 5<br />
Anno 2007 30.700 73.600 3 6 3 6<br />
Totali 801.000 88.700 17 7 17 7 11 0 1 0 1 0 1 0 0 0<br />
Lavoro ( 49 ) Anno 2009 295.000 0 5 5 5<br />
Anno 2008 90.000 0 2 2 2<br />
Anno 2007 10.600 31.600 1 2 1 2 1 1<br />
Totali 395.600 31.600 8 2 8 2 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0<br />
Turismo ( 50 ) Anno 2009 300.000 0 1 1 1 1 1<br />
Anno 2008 233.800 1.000 11 1 11 1 3 1<br />
Anno 2007 58.200 130.500 3 10 3 10 1<br />
Totali 592.000 131.500 15 11 15 11 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0<br />
Industria ( 51 ) Anno 2009 398.500 0 3 1 2 2 2<br />
Anno 2008 15.000 0 1 1 1<br />
Anno 2007 0 32.700 2 2<br />
Totali 413.500 32.700 4 2 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0<br />
Onoranze funebri ( 52 ) Anno 2009 50.000 0 1 1 1 1<br />
Anno 2008 12.000 0 1 1<br />
Anno 2007 0 35.700 3 3<br />
Totali 62.000 35.700 2 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0<br />
Orologi e gioielli ( 53 ) Anno 2009 525.000 0 7 1 7 6<br />
Anno 2008 0 0<br />
Anno 2007 0 0<br />
Totali 525.000 0 7 0 1 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0<br />
Totale gen. 7.697.800 931.600 154 63 128 52 61 1 50 15 7 0 5 0 3 0<br />
VARIE - Gruppo - F -<br />
Varie Anno 2009 115.000 0 2 1 1 1<br />
Anno 2008 1.897.100 81.300 20 2 19 2 7 7<br />
Anno 2007 82.500 218.900 6 16 5 15 1 3 2 3 1<br />
Totale gen. 2.094.600 300.200 28 18 25 17 9 3 10 3 0 1 0 0 0 0<br />
2.3. Tutti gli illeciti dal 2007 ad oggi<br />
Si è deciso di riportare tutti dati ancora una volta sotto forma di tabella per<br />
facilitare una visione d’insieme delle pratiche commerciali scorrette poste in essere dal<br />
2007 ad oggi.<br />
109
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
26-20007 -<br />
25/06/2009<br />
18-19819 -<br />
29/04/2009<br />
18-19855 -<br />
07/05/2009<br />
27-20032 -<br />
01/07/2009<br />
25-19977 -<br />
18/06/2009<br />
18-19823 -<br />
29/04/2009<br />
10-19543 -<br />
19/02/2009<br />
29-20135 -<br />
22/07/2009<br />
29-20135 -<br />
22/07/2009<br />
29-20131 -<br />
22/07/2009<br />
27-20028 -<br />
01/07/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Energia - Gruppo -A-<br />
Distribuzione gas /carburanti ( 01 )<br />
DIRECT LINE INSURANCE-<br />
OMAGGIO BUONI BENZINA<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
75.000<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
IMQ - PRODOTTI A GAS<br />
70.000<br />
1 - 1 1- d 1 -<br />
ACEA-OFFERTA RIDUZIONE<br />
PREZZO ELETTRICITÀ<br />
75.000<br />
1 - 1<br />
1-<br />
a,b,f<br />
1 1,2<br />
Totali 220.000 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Ecologia ( 02 )<br />
GRUPPO GLOBAL-NUMERO<br />
VERDE<br />
15.000<br />
1 - 1<br />
1-<br />
a,b,<br />
UNIACQUE-CONTESTAZIONE<br />
FATTURE<br />
50.000<br />
1 - 1 2<br />
ACQUE POTABILI SICILIANE-<br />
FATTURAZIONE FORFETTARIA 5.000<br />
1 - 1 - 1 - 1 d 1 -<br />
IDRABLU-ADDEBITO SPESE<br />
SPEDIZIONE<br />
60.000<br />
1 - 1 - 1 - 1 -<br />
Totali 130.000 0 4 0 3 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0<br />
Energia ( 03 )<br />
GRUPPO Santarelli<br />
Costruzioni S.p.A.<br />
Inergia S.p.A.<br />
5.000<br />
5.000<br />
SO.VE.DO.-SISTEMA DI SICUREZZA ANTIGAS<br />
120.000<br />
ENI-10% DI SCONTO PER<br />
SEMPRE<br />
150.000<br />
1 - 1 1- f 1 -<br />
1 - 1 1- f 1 -<br />
1 - 1 - 1 - 1 n 1 - 1 -<br />
1 - 1 1<br />
110<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
27-20029 -<br />
01/07/2009<br />
20-19890 -<br />
20/05/2009<br />
11-19618 -<br />
12/03/2009<br />
21-19902 -<br />
20/05/2009<br />
28-20090 -<br />
15/07/2009<br />
18-19824 -<br />
29/04/2009<br />
28-20093 -<br />
15/07/2009<br />
27-20053 -<br />
09/07/2009<br />
21-19888 -<br />
20/05/2009<br />
21-19888 -<br />
20/05/2009<br />
21-19888 -<br />
20/05/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
SIDIGAS-MOROSITÀ<br />
PREGRESSE<br />
EDISON-RISPARMI IL 20 %<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
30.000<br />
195.000<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 1<br />
ACEA-DISTACCO FORNITURA<br />
ACQUA<br />
150.000<br />
1 - 1 - 1 - 1 -<br />
Totali 655.000 0 7 0 4 0 7 0 1 0 3 0 3 0 0 0<br />
Comunicazioni - Gruppo -B-<br />
Editoria ( 10 )<br />
EISE/IBL E IBL CONSULT<br />
FABBRI EDITORE-JUKEBOX<br />
COLLECTION<br />
DRAGONBALL<br />
Telefonia ( 12 )<br />
NOI WIND-MANCATA<br />
INDICAZIONE COSTI<br />
FASTWEB-MANCATA<br />
INDICAZIONE CANONE<br />
NETSIZE ITALY-INVIO SMS<br />
NON RICHIESTI<br />
Fox Mobile Distribution<br />
GmbH<br />
Telecom Italia S.p.A.<br />
1.000<br />
80.000<br />
70.000<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 1,2<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
Totali 151.000 0 3 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0<br />
110.000<br />
120.000<br />
65.000<br />
125.000<br />
165.000<br />
1 - 1 1- a 1 2 1 v<br />
1 - 1 1- b 1<br />
4-<br />
a,c<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
111<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
21-19888 -<br />
20/05/2009<br />
21-19888 -<br />
20/05/2009<br />
21-19888 -<br />
20/05/2009<br />
21-19909 -<br />
28/05/2009<br />
21-19909 -<br />
28/05/2009<br />
21-19913 -<br />
28/05/2009<br />
18- 19826 -<br />
29/04/2009<br />
18-19854 -<br />
07/05/2009<br />
17-19825 -<br />
29/04/2009<br />
14-19735 -<br />
09/04/2009<br />
12-19651-<br />
19/03/2009<br />
12-19654 -<br />
19/03/2009<br />
12-19679 -<br />
26/03/2009<br />
12-19684 -<br />
26/03/2009<br />
11-19624 -<br />
12/03/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Vodafone Omnitel N.V.<br />
Wind Telecomunicazioni<br />
S.p.A.<br />
H3G S.p.A<br />
MR. TONES-TUTTOGRATIS-<br />
LOGHI E SUONERIE<br />
Fox Mobile Distribution<br />
GmbH<br />
TIM-CARTAUGURI NATALE<br />
2008<br />
TELECOM ITALIA-ALICE CASA<br />
SENZA CANONE<br />
VODAFONE STATION CASA<br />
INTERNET E TELEFONO<br />
TELE2-TELEFONO+INTERNET<br />
GRATIS<br />
MOTOROLA RAZR2-VOLO<br />
INCLUSO<br />
ALICE 7 MEGA<br />
TIM SOGNO<br />
INFOSTRADA-MANCATO<br />
RIMBORSO CANONE<br />
CHIARA DI TIM<br />
TIM-CONCORSO "VINCI 4<br />
FIAT 500"<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
145.000<br />
125.000<br />
80.000<br />
125.000<br />
95.000<br />
240.000<br />
200.000<br />
260.000<br />
180.000<br />
70.000<br />
285.000<br />
235.000<br />
165.000<br />
215.000<br />
300.000<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 - 1 v<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 - 1 g<br />
1 2 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 c<br />
112<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
11-19653 -<br />
19/03/2009<br />
11-19659 -<br />
19/03/2009<br />
11-19659 -<br />
19/03/2009<br />
10-19603 -<br />
05/03/2009<br />
9-19567 -<br />
25/02/2009<br />
9-19572 -<br />
25/02/2009<br />
9-19572 -<br />
25/02/2009<br />
9-19572 -<br />
25/02/2009<br />
9-19572 -<br />
25/02/2009<br />
9-19572 -<br />
25/02/2009<br />
9-19573 -<br />
25/02/2009<br />
9-19573 -<br />
25/02/2009<br />
9-19573 -<br />
25/02/2009<br />
9-19573 -<br />
25/02/2009<br />
9-19574 -<br />
25/02/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
VODAFONE-00 CHRISTMAS<br />
CARD<br />
H3G-ONE CLUB<br />
One Italia S.p.A<br />
WIND ABSOLUTE TARIFFA<br />
TIM-OFFERTA "PRO SENZA<br />
CONFINI EUROPA"<br />
ZENG-LOGHI E SUONERIE<br />
Telecom Italia S.p.A.<br />
Vodafone Omnitel N.V.<br />
Wind Telecomunicazioni<br />
S.p.A.<br />
H3G S.p.A<br />
ZED-SMS NON RICHIESTI<br />
Telecom Italia S.p.A.<br />
Vodafone Omnitel N.V.<br />
Wind Telecomunicazioni<br />
S.p.A.<br />
SUONERIE.IT-SUONERIE PER<br />
CELLULARI<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
185.000<br />
120.000<br />
50.000<br />
215.000<br />
215.000<br />
55.000<br />
155.000<br />
135.000<br />
115.000<br />
75.000<br />
95.000<br />
165.000<br />
145.000<br />
125.000<br />
115.000<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
113<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
9-19574 -<br />
25/02/2009<br />
9-19574 -<br />
25/02/2009<br />
9-19574 -<br />
25/02/2009<br />
9-19576 -<br />
25/02/2009<br />
9-19576 -<br />
25/02/2009<br />
9-19576 -<br />
25/02/2009<br />
9-19576 -<br />
25/02/2009<br />
9-19576 -<br />
25/02/2009<br />
9-19602 -<br />
05/03/2009<br />
5-19497 -<br />
05/02/2009<br />
4-19448 -<br />
22/01/2009<br />
4-19448 -<br />
22/01/2009<br />
4-19448 -<br />
22/01/2009<br />
4-19448 -<br />
22/01/2009<br />
4-19448 -<br />
22/01/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Telecom Italia S.p.A.<br />
Vodafone Omnitel N.V<br />
Wind Telecomunicazioni<br />
S.p.A.<br />
DADA-LOGHI E SUONERIE<br />
Telecom Italia S.p.A.<br />
Vodafone Omnitel N.V.<br />
Wind Telecomunicazioni<br />
S.p.A.<br />
H3G S.p.A<br />
VODAFONE-VINCI 100 SLK IN<br />
100 GIORNI<br />
WIND-MANCATA<br />
ATTIVAZIONE<br />
IT.LEO.NET-SUONERIE E<br />
LOGHI<br />
Telecom Italia S.p.A<br />
Vodafone Omnitel N.V.<br />
Wind Telecomunicazioni<br />
S.p.A.<br />
H3G S.p.A.<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
155.000<br />
135.000<br />
115.000<br />
125.000<br />
165.000<br />
145.000<br />
125.000<br />
80.000<br />
200.000<br />
135.000<br />
95.000<br />
135.000<br />
115.000<br />
95.000<br />
55.000<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
114<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
4-19448 -<br />
22/01/2009<br />
4-19449 -<br />
22/01/2009<br />
4-19464 -<br />
29/01/2009<br />
27-20054 -<br />
09/07/2009<br />
24-19955 -<br />
11/06/2009<br />
24-19955 -<br />
11/06/2009<br />
12-19655 -<br />
19/03/2009<br />
5-19501 -<br />
05/02/2009<br />
26-20025 -<br />
01/07/2009<br />
10-19622 -<br />
12/03/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
Pure Bros S.r.l.<br />
5.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
VODAFONE-CAMBIO PIANO<br />
TARIFFARIO<br />
500.000<br />
1 - 1<br />
1-<br />
a,b,<br />
1 -<br />
TIM-MAXXI ALICE E ALICE<br />
MOBILE<br />
300.000<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 -<br />
Totali 7.950.000 0 53 0 52 0 53 0 4 0 6 0 6 0 5 0<br />
Televisione ( 13 )<br />
SKY-SWITCH OFF ANALOGICO<br />
PUBBLIC. OCCULTA-<br />
MONELLA VAGABONDA-<br />
società Gielle S.r.l.<br />
150.000<br />
60.000<br />
30.000<br />
Credito e Assicurazioni -<br />
Gruppo - C -<br />
Assicurazioni ( 20 )<br />
RAS DISDETTA POLIZZE<br />
ASSICURATIVE<br />
60.000<br />
AGENZIA DI ASSICURAZIONI<br />
GENERALI-RECESSO POLIZZA 10.000<br />
Bancario ( 21 )<br />
BANCA DI SASSARI-<br />
OPERAZIONI GRATUITE<br />
BARCLAYS BANK-ESTINZIONE<br />
MUTUO<br />
1 - 1<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1-<br />
b,c,<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 4- c<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 2 1 m<br />
1 - 1 2 1 m<br />
Totali 240.000 0 3 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0<br />
1 - 1<br />
1-<br />
a,c<br />
1 - 1 - 1 d<br />
Totali 70.000 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0<br />
95.000<br />
1.015.000<br />
1 - 1<br />
2-<br />
b,d<br />
1 v<br />
24<br />
n.<br />
1<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25-<br />
d<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t 1 - 1 1- d 1 1- d<br />
115
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
8-19579 -<br />
25/02/2009<br />
22-19928 -<br />
04/06/2009<br />
22-19928 -<br />
04/06/2009<br />
28-20094 -<br />
15/07/2009<br />
26-20005 -<br />
25/06/2009<br />
17-19788 -<br />
23/04/2009<br />
17-19789 -<br />
23/04/2009<br />
16-19780 -<br />
23/04/2009<br />
16-19782 -<br />
23/04/2009<br />
16-19783 -<br />
23/04/2009<br />
16-19784 -<br />
23/04/2009<br />
16-19786 -<br />
23/04/2009<br />
15-19761 -<br />
16/04/2009<br />
15-19763 -<br />
16/04/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
BANCA POPOLARE DI BARI-<br />
CARTASÌ CHOICE<br />
70.000<br />
1 - 1 1- d 1 -<br />
Totali 1.180.000 0 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0<br />
Finanziamenti ( 23 )<br />
RINASCENTECARD-<br />
PAGAMENTI RATEIZZATI<br />
Findomestic Banca S.p.A.<br />
IMMOBILIARE PRIOLO-<br />
PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI<br />
AMBROSIANA<br />
FINANZIAMENTI-RITENUTE<br />
ASFINA-OMESSA<br />
INDICAZIONE TAN E TAEG<br />
EURO FIDITALIA-OMESSA<br />
INDICAZIONE TAN E TAEG<br />
SOLO MUTUI-OMISSIONE<br />
TAN E TAEG<br />
EUROFIN-AMBIGUA<br />
INDICAZIONE TAEG<br />
EURO CONTRIBUTI-OMESSA<br />
INDICAZIONE TAN E TAEG<br />
DOM.IN.VE.ST.-AMBIGUITÀ<br />
TAN<br />
GLOBAL FIN-OMESSA<br />
INDICAZIONE TAN E TAEG<br />
AGOS-ACQUISTO TELEVISORE<br />
BARCLAYS BANK-SCEGLI IL 5%<br />
NETTO<br />
130.000<br />
180.000<br />
43.000<br />
71.000<br />
63.500<br />
54.000<br />
72.000<br />
64.000<br />
62.500<br />
63.000<br />
80.500<br />
520.000<br />
250.000<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 a<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 a<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- e<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- e<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 a<br />
1 - 1 -<br />
116<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
12-19680 -<br />
26/03/2009<br />
12-19681 -<br />
26/03/2009<br />
12-19682 -<br />
26/03/2009<br />
12-19683 -<br />
26/03/2009<br />
11-19621 -<br />
12/03/2009<br />
8- 19568 -<br />
25/02/2009<br />
26-20008-<br />
25/06/2009<br />
19-19816 -<br />
29/04/2009<br />
19-19820 -<br />
29/04/2009<br />
25-19983 -<br />
18/06/2009<br />
25-19983 -<br />
18/06/2009<br />
25-19983 -<br />
18/06/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
SAN MATTEO FINANZA ETICA-<br />
AMBIGUA INDICAZIONE 33.000<br />
1 - 1 -<br />
SERVIZI FINANZIAMENTI-<br />
OMESSA INDICAZIONE TAN E 33.000<br />
1 - 1 -<br />
ITALCREDI-OMESSA<br />
INDICAZIONE TAN E TAEG 50.500<br />
1 - 1 -<br />
ITALMONEY NETWORK DI<br />
MANEA DAVIDE-OMESSA 48.000<br />
1 - 1 -<br />
FINDOMESTIC - ACQUISTO<br />
PORTATILE ACER<br />
425.000<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 a<br />
CAPITAL MONEY<br />
RENDIMENTO MINIMO <strong>DEL</strong> 30.000<br />
1 - 1 - 1 1- e<br />
Totali 2.273.000 0 19 0 7 0 18 0 3 0 4 0 4 0 0 0<br />
Alimentari,Farmaceutico e<br />
Trasporti - Gruppo - D -<br />
Alimentari ( 30 )<br />
CARREFOUR-BUONI<br />
RIMBORSO SPESA<br />
DANACOL<br />
PRO-ACTIV AIUTA A RIDURRE<br />
IL COLESTEROLO<br />
ACCORD ITALIA-CARTA<br />
AUCHAN ACCORD<br />
Auchan S.p.A.<br />
Sma S.p.A<br />
110.000<br />
300.000<br />
100.000<br />
385.000<br />
185.000<br />
160.000<br />
1 - 1<br />
1 - 1<br />
1 - 1<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
1-<br />
c,d,<br />
1-<br />
b,c, 1<br />
1-<br />
b,c, 1<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1,2,<br />
3<br />
1,2,<br />
3<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
117<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
7-19541 -<br />
19/02/2009<br />
6-19516 -<br />
11/02/2009<br />
6-19517 -<br />
11/02/2009<br />
4-19447 -<br />
22/01/2009<br />
4-19447 -<br />
22/01/2009<br />
21-19912 -<br />
28/05/2009<br />
18-19785 -<br />
23/04/2009<br />
14-19733 -<br />
09/04/2009<br />
25-20000 -<br />
18/06/2009<br />
23-19953 -<br />
11/06/2009<br />
16-19752 -<br />
16/04/2009<br />
4-19391 -<br />
08/01/2009<br />
4-19393 -<br />
08/01/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
VOLANTINO RED BULL<br />
80.000<br />
1 - 1<br />
1,3,<br />
4- b<br />
SUPERBASKO DI GENOVA-<br />
MANCANZA DI 0,350 LITRI DI 20.000<br />
1 - 1 1- b<br />
IPERCOOP DI MILAZZO-<br />
OFFERTA BUONI SPESA 100.000<br />
1 - 1 b,d 1 1,2<br />
COOP SUPERSTORE DI<br />
TRENTO-OFFERTA ASUS 30.000<br />
1 - 1<br />
1-<br />
b,d<br />
1 e<br />
Trento Sviluppo S.r.l.<br />
60.000<br />
1 - 1<br />
1-<br />
b,d<br />
1 e<br />
Totali 1.530.000 0 11 0 11 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0<br />
Farmaceutici ( 31 )<br />
STUFETTA MIRACOLOSA<br />
MAICO-CONVENZIONE ASL1<br />
NUOVA SANIPHARMA<br />
Trasporti ( 32 )<br />
SCOOTER PIAGGIO CRUISER-<br />
BAULETTO 38 LITRI<br />
BLUEXPRESS-COMMISSIONI<br />
NON CHIARE<br />
MYAIR<br />
WINDJET - TASSA ECCEDENZA<br />
BAGAGLI<br />
SARDINIA FERRIES-AUTO AD<br />
1<br />
50.000<br />
55.000<br />
10.000<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 s<br />
1 - 1 1- d 1<br />
1 - 1 - 1 d<br />
Totali 115.000 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0<br />
1.000<br />
150.000<br />
232.000<br />
408.000<br />
265.000<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1<br />
1 - 1<br />
1 2 1<br />
1 2 1<br />
118<br />
1-<br />
d<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1-<br />
b,d, 1<br />
1,2,<br />
5<br />
1 1- e<br />
1-<br />
b,d, 1<br />
1,2,<br />
5<br />
1 a- e 1 - 1 1- a<br />
1-<br />
b,d<br />
1<br />
1,2,<br />
5<br />
1-<br />
b,d<br />
1 1,2 1 e<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
4-19390 -<br />
08/01/2009<br />
15-19757 -<br />
16/04/2009<br />
19-19872 -<br />
14/05/2009<br />
6-19515 -<br />
11/02/2009<br />
4-19418 -<br />
15/01/2009<br />
25-19981 -<br />
18/06/2009<br />
15-19732 -<br />
09/04/2009<br />
15-19758 -<br />
16/04/2009<br />
15-19764 -<br />
16/04/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Industria e Servizi - Gruppo -<br />
E -<br />
Abbigliamento ( 40 )<br />
LIFE-ANTIRUGHE FREEZE<br />
24/7<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
Totali 1.056.000 0 5 0 5 0 4 0 3 0 1 0 1 0 0 0<br />
65.000<br />
1 2 1<br />
1,2-<br />
a,b,<br />
Totali 65.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Agenzie ( 41 )<br />
RAFFAELLO E<br />
MICHELANGELO-VENDITA 35.000<br />
1 - 1 -<br />
Totali 35.000 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Arredamento ( 42 )<br />
PER SEMPRE ARREDAMENTI-<br />
CUCINE SCONTATE AL 50%<br />
MARION - SOLUZIONI PER<br />
DORMIRE<br />
BML-BUONO DI 100 EURO<br />
Automobili ( 43 )<br />
DADDARIO-VENDITA AUTO<br />
USATE SU INTERNET<br />
VOLKSWAGEN-PUBBLICITÀ<br />
NON TRASPARENTE<br />
PEUGEOT 307-PUBBLICITÀ<br />
NON TRASPARENTE<br />
OPEL-PUBBLICITÀ NON<br />
TRASPARENTE<br />
80.000<br />
60.000<br />
5.000<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
Totali 145.000 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
70.000<br />
200.000<br />
180.000<br />
180.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
119<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
14-19731 -<br />
09/04/2009<br />
13-19712 -<br />
02/04/2009<br />
7-19538 -<br />
19/02/2009<br />
7-19538 -<br />
19/02/2009<br />
5-19498 -<br />
05/02/2009<br />
27-20050 -<br />
09/07/2009<br />
13-19716 -<br />
02/04/2009<br />
12-19661 -<br />
19/03/2009<br />
7-19540 -<br />
19/02/2009<br />
4-19419 -<br />
15/01/2009<br />
4-19463 -<br />
29/01/2009<br />
4-19469 -<br />
29/01/2009<br />
22-19929 -<br />
04/06/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
FIAT-PUBBLICITA' NON<br />
TRASPARENTE<br />
FIAT - FINANZIAMENTO<br />
TASSO ZERO<br />
SUV A PREZZO BASSO<br />
Iper Montebello S.p.A<br />
CHEVROLET MATIZ<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
190.000<br />
150.000<br />
60.000<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 1,2<br />
60.000<br />
1 - 1 1,2<br />
60.000<br />
1 1<br />
1-<br />
b,d<br />
1 -<br />
Totali 1.150.000 0 9 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Elettrodomestici ( 44 )<br />
NOVA ANAGNINA-VENDITA<br />
SOTTOCOSTO<br />
5.000<br />
1 - 1 1- d<br />
A.B.I.-ASSISTENZA<br />
ELETTRODOMESTICI<br />
60.000<br />
1 - 1 2 1<br />
1-<br />
b<br />
MEDIAWORLD-SCONTO<br />
LAVATRICE<br />
5.000<br />
1 - 1 -<br />
MEDIAMARKET-CONSEGNA<br />
PRODOTTI<br />
180.000<br />
1 1 1<br />
1-<br />
b,c,g 1<br />
1,2,<br />
4<br />
TRONY-VARIAZIONI DI PREZZI<br />
80.000<br />
1 - 1<br />
1-<br />
b,d<br />
1 g<br />
UNIEURO-"SOTTOCOSTO<br />
FELICE"<br />
80.000<br />
1 - 1<br />
1-<br />
b,d<br />
1 g<br />
MEDIA MARKET-VENDITA<br />
SOTTOCOSTO<br />
125.000<br />
1 - 1 1- 1 g<br />
Totali 535.000 0 7 0 7 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0<br />
Elettronica ( 45 )<br />
MEDIAWORLD-GLI EUROPEI<br />
CHE VORREI<br />
100.000<br />
1 - 1<br />
120<br />
1-<br />
b,c<br />
1 1,2<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
4-19394 -<br />
08/01/2009<br />
19-19870 -<br />
14/05/2009<br />
19-19870 -<br />
14/05/2009<br />
4-19395 -<br />
08/01/2009<br />
25-19969 -<br />
18/06/2009<br />
22-19930 -<br />
04/06/2009<br />
15-19729 -<br />
09/04/2009<br />
11-19625 -<br />
12/03/2009<br />
9-19604 -<br />
05/03/2009<br />
7-19542 -<br />
19/02/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
CARREFOUR-TELEVISORE IN<br />
OFFERTA<br />
120.000<br />
1 - 1<br />
1-<br />
b,d<br />
1 e<br />
Totali 220.000 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0<br />
Estetica e cosmesi ( 46 )<br />
ACQUA & SAPONE - SCONTO<br />
50% (Gruppo Synergo S.r.l.)<br />
Nuova Synergo S.r.l.<br />
15.000<br />
20.000<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1- d<br />
1 - 1 1- d<br />
Totali<br />
Giochi, giocattoli e concorsi (<br />
35.000 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
47 )<br />
UTS-CONCORSI A PREMIO<br />
90.000<br />
1 2 1 2- a 1 1,2<br />
Totali<br />
Istituti, scuole e concorsi di<br />
90.000 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
formazione CORSO WALL (48 STREET )<br />
INSTITUTE-FINANZIAMENTO 180.000<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- g 1 - 1 1- d<br />
LIBERA UNIVERSITÀ MICHEL<br />
HARDY<br />
20.000<br />
1 - 1 1- b 1 1<br />
DIPLOMA CENTER - TITOLI<br />
UNIVERSITARI<br />
35.000<br />
1 - 1 1- b 1 1<br />
LAUREE ESE<br />
100.000<br />
1 - 1 1- b 1 1<br />
CENTRO ITALIANO STUDI -<br />
DIPLOMA DI LAUREA<br />
35.000<br />
1 - 1 1- b 1 1<br />
ISOI-CORSO DI LAUREA IN<br />
OSTEOPATIA<br />
55.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
Totali 425.000 0 6 0 6 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0<br />
Lavoro ( 49 )<br />
121<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
27-20024 -<br />
01/07/2009<br />
27-20027 -<br />
01/07/2009<br />
27-20030 -<br />
01/07/2009<br />
15-19754 -<br />
16/04/2009<br />
11-19619 -<br />
12/03/2009<br />
26-20011 -<br />
25/06/2009<br />
20-19889 -<br />
20/05/2009<br />
20-19889 -<br />
20/05/2009<br />
17-19787 -<br />
23/04/2009<br />
16-19781 -<br />
23/04/2009<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
ZALES<br />
CREAZIONI ANNABELLA-<br />
OPPORTUNITÀ DI LAVORO<br />
SOCIETÀ PRONTO MODA<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
60.000<br />
50.000<br />
75.000<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1- a 1 2<br />
1 - 1 1- a 1 2<br />
1 - 1 1- a 1 2<br />
ANACOTH - OFFERTA<br />
LAVORO A DOMICILIO<br />
75.000<br />
1 - 1<br />
1-<br />
a,e<br />
1 2<br />
EDIZIONI CDA OFFERTE DI<br />
LAVORO<br />
35.000<br />
1 - 1 1- a 1 2<br />
Totali 295.000 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Turismo ( 50 )<br />
ALPITOUR-ADEGUAMENTO<br />
COSTO CARBURANTE AEREO 300.000<br />
1 - 1 1- d 1 - 1 - 1 -<br />
Totali 300.000 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0<br />
Industria ( 51 )<br />
OTIS SERVIZI-<br />
MANUTENZIONE ASCENSORI<br />
OTIS S.p.A<br />
ARGO PROMOZIONI<br />
IMMOBILIARI-OMESSA<br />
200.000<br />
150.000<br />
48.500<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
1 - 1 - 1 - 1 a- f<br />
1 - 1 - 1 - 1 a- f<br />
1 - 1 -<br />
Totali 398.500 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0<br />
Onoranze funebri ( 52 )<br />
FUNERALI COMPLETI CON<br />
CONVENZIONI COMUNALI 50.000<br />
1 - 1 - 1 - 1<br />
1-<br />
d<br />
Totali 50.000 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0<br />
Orologi e gioielli ( 53 )<br />
122<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat. -<br />
data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2009 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
27-20031 -<br />
01/07/2009<br />
ARTE <strong><strong>DEL</strong>LA</strong> BIGIOTTERIA<br />
65.000<br />
1 - 1 1- a 1 2<br />
26-20010 -<br />
25/06/2009<br />
PUBBLICITÀ OCCULTA-<br />
NAR<strong>DEL</strong>LI GIOIELLI<br />
40.000<br />
1 - 1 - 1 m<br />
26-20010 -<br />
25/06/2009<br />
Rai Radiotelevisione Italiana<br />
S.p.A.<br />
60.000<br />
1 - 1 - 1 m<br />
24-19956 -<br />
11/06/2009<br />
PUBBLICTA’ OCCULTA-<br />
GIOIELLI MY MARA-EUROPE 140.000<br />
1 - 1 - 1 m<br />
24-19956 -<br />
11/06/2009 RAI RadioTelevisione Italiana S.p.A120.000<br />
1 - 1 - 1 m<br />
24-19956 -<br />
11/06/2009 Asteria S.r.l 40.000<br />
1 - 1 - 1 m<br />
24-19956 -<br />
11/06/2009<br />
Europ Assistance S.p.A.<br />
50.000<br />
1 - 1 - 1 m<br />
Totali 515.000 0 7 0 1 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0<br />
25-19984 -<br />
18/06/2009<br />
16-19791 -<br />
23/04/2009<br />
VARIE - Gruppo - F -<br />
Varie<br />
CENTRO "GLI ORSI"-120<br />
NEGOZI<br />
SENSITIVA A<strong>DEL</strong>IA FELICE<br />
65.000<br />
50.000<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
1 - 1<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1-<br />
a,b,<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 -<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 s<br />
Totali 115.000 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0<br />
123<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
41-19057 -<br />
30/10/2008<br />
38-18971 -<br />
09/10/2008<br />
9-18111 -<br />
06/03/2008<br />
46-19232 -<br />
03/12/2008<br />
39-19000 -<br />
16/10/2008<br />
33-18829 -<br />
04/09/2008<br />
46-19226 -<br />
03/12/2008<br />
20-18400 -<br />
21/05/2008<br />
20-18400 -<br />
21/05/2008<br />
9-18115 -<br />
06/03/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Energia - Gruppo -A-<br />
Distribuzione gas /carburanti ( 01 )<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
ENERGAS-DEPOSITO CAUZIONE<br />
95.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
BLUENERGY GROUP-RICHIESTA<br />
MOROSITÀ PREGRESSE<br />
85.000<br />
1 - 1 - 1 t 1 -<br />
MICROCOMPRESSORI DOMESTICI PER<br />
METANO AUTOTRAZIONE PHILL<br />
25.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
Totali 205.000 0 3 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0<br />
Energia ( 03 )<br />
ENEL ENERGIA-BOLLETTA GAS<br />
90.000<br />
1 - 1 -<br />
ENEL-MORA PER RITARDO CONSEGNA<br />
BOLLETTA<br />
435.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
ENEL ENERGIA-RICHIESTA CAMBIO<br />
FORNITORE<br />
1.100.000<br />
1 - 1 - 1 - 1 g 1 a,d 1 a,d 1 f<br />
Totali 1.625.000 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0<br />
Comunicazioni - Gruppo -B-<br />
Editoria ( 10 )<br />
DE AGOSTINI-OMESSO NUMERO USCITE<br />
GERONIMO STILTON - ENGLISH (RCS<br />
Quotidiani S.p.A)<br />
280.000<br />
80.000<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
1 2 1 1- b 1<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1,4-<br />
c<br />
1 - 1 -<br />
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A<br />
80.000<br />
1 - 1 -<br />
IBISKOS EDITRICE RISOLO - SELEZIONE<br />
D'AUTORE<br />
10.100<br />
1 - 1 a,b<br />
Totali 450.100 0 4 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
124<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
5-17986 -<br />
07/02/2008<br />
49-19349 -<br />
23/12/2008<br />
48-19298 -<br />
18/12/2008<br />
46-19224 -<br />
03/12/2008<br />
45-19197 -<br />
26/11/2008<br />
45-19197 -<br />
26/11/2008<br />
45-19202 -<br />
26/11/2008<br />
45-19202 -<br />
26/11/2008<br />
45-19202 -<br />
26/11/2008<br />
45-19202 -<br />
26/11/2008<br />
45-19202 -<br />
26/11/2008<br />
44-19163 -<br />
20/11/2008<br />
44-19165 -<br />
20/11/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
Musica ( 11 )<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
CD FRANK SINATRA<br />
Telefonia ( 12 )<br />
PASSA A FASTWEB DA 9,90 AL MESE<br />
TELE2-FILTRI DI UTILIZZO<br />
TISCALI-ATTIVAZIONE SERVIZI NON<br />
RICHIESTI<br />
M-PLATFORM - SMS CON H3G<br />
H3G S.p.A.<br />
DAVID2 - PROMOZIONE SERVIZI A<br />
DECADE "4"<br />
Telecom Italia S.p.A.<br />
Vodafone Omnitel N.V.<br />
Wind Telecomunicazioni S.p.A.<br />
H3G S.p.A.<br />
TELEFONIA TELME CON VSIM-NGR<br />
TV LCD DAEWOO - MANCATA VISIONE<br />
IN HD<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
1.000<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a<br />
Totali 0 1.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
80.000<br />
90.000<br />
150.000<br />
95.000<br />
105.000<br />
160.000<br />
190.000<br />
180.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
100.000<br />
33.000<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
1 2 1 - 1 - 1 - 1 d 1 f<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 d<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 d<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 d<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 d<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 d<br />
n°com.-let.<br />
1 2 1 p<br />
1 - 1 a<br />
125<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
44-19166 -<br />
20/11/2008<br />
42-19091 -<br />
05/11/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
41-19051 -<br />
30/10/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
TISCALI ITALIA - VOCE + ADSL 8<br />
MEGABYTE SENZA LIMITI<br />
H3G - ADSM CARD MODEM USB<br />
TELECOM-FATTURAZIONE PER<br />
CHIAMATE SATELLITARI E/O A<br />
NUMERAZIONI SPECIALI<br />
lsacom S.p.A.<br />
CSINFO S.p.A.<br />
Eutelia S.p.A<br />
Karupa S.p.A.<br />
Voiceplus S.r.l<br />
Teleunit S.p.A.<br />
Drin TV S.r.l.<br />
AbcTrade S.r.l.<br />
Telegest Italia S.r.l.<br />
OT&T S.r.l.<br />
Aurora Uno Sro<br />
Ivory Network Limited<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
90.000<br />
200.000<br />
325.000<br />
270.000<br />
255.000<br />
215.000<br />
255.000<br />
255.000<br />
180.000<br />
115.000<br />
115.000<br />
115.000<br />
115.000<br />
115.000<br />
100.000<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
126<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
41-19053 -<br />
30/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
VODAFONE PIANI TARIFFARI INTERNET<br />
E VOCE<br />
SMS MESSAGGI IN SEGRETERIA-899 DA<br />
CONTATTARE (High Tech Network S.r.l.)<br />
Regal Service S.r.l<br />
City Carrier S.r.l.<br />
Carmine Garofalo<br />
Massimo Cerbone<br />
Farang S.r.l.<br />
Rent A Telefonica Ltd.<br />
Nowire S.p.A.<br />
SCS Italia Net S.r.l.<br />
Yum S.r.l.<br />
Gestel S.r.l<br />
Abdel Karim Hajabi<br />
Giuseppe Gnazzo<br />
Telecom Italia S.p.A.<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
200.000<br />
30.000<br />
15.000<br />
15.000<br />
15.000<br />
15.000<br />
15.000<br />
15.000<br />
15.000<br />
15.000<br />
15.000<br />
15.000<br />
15.000<br />
15.000<br />
100.000<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 f<br />
1 - 1 - 1 -<br />
127<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
41-19087 -<br />
09/10/2008<br />
39-18995 -<br />
16/10/2008<br />
37-18950 -<br />
02/10/2008<br />
37-18951 -<br />
02/10/2008<br />
37-18951 -<br />
02/10/2008<br />
37-18951 -<br />
02/10/2008<br />
37-18951 -<br />
02/10/2008<br />
37-18951 -<br />
02/10/2008<br />
32-18779 -<br />
21/08/2008<br />
32-18779 -<br />
21/08/2008<br />
32-18779 -<br />
21/08/2008<br />
32-18779 -<br />
21/08/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Wind Telecomunicazioni S.p.A.<br />
BT Italia S.p.A<br />
Karupa S.p.A.<br />
VoicePlus S.r.l<br />
TELE2-CONTRATTI A DISTANZA<br />
H3G-RICARICHE E LIMITI UTILIZZO DI<br />
CREDITO<br />
NEOMOBILE SUONERIE GRATIS<br />
Telecom Italia S.p.A.<br />
Vodafone Omnitel N.V.<br />
Wind Telecomunicazioni S.p.A.<br />
H3G S.p.A.<br />
10 SMS GRATIS (Zero9 S.p.A)<br />
Telecom Italia S.p.A.<br />
Vodafone Omnitel N.V.<br />
Wind Telecomunicazioni S.p.A.<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
80.000<br />
60.000<br />
60.000<br />
60.000<br />
165.000<br />
130.000<br />
115.000<br />
315.000<br />
285.000<br />
265.000<br />
180.000<br />
155.000<br />
315.000<br />
285.000<br />
265.000<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 d 1 f<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
128<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
32-18779 -<br />
21/08/2008<br />
H3G S.p.A.<br />
31-18724 - 1288 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE<br />
07/08/2008 TELEFONICA<br />
31-18775 -<br />
07/08/2008 VODAFONE/892000<br />
30-18698 -<br />
31/07/2008<br />
DISATTIVAZIONE OPERATORE LOCK<br />
29-18675 -<br />
24/07/2008<br />
WIND-NOI 2 BIG PACK<br />
28-18626 -<br />
17/07/2008<br />
TIM FLAT DAY<br />
28-18627 -<br />
17/07/2008<br />
VODAFONE - INTERNET KEY<br />
26-18575 - FASTWEB - APPARATI IN CASA<br />
03/07/2008 D'UTENTE<br />
24-18518 - TELECOM ITALIA-ACCESSO INTERNET<br />
19/06/2008 DIAL-UP<br />
24-18519 - INFOSTRADA-MENO DI 10 EURO AL<br />
19/06/2008 MESE<br />
24-18540 -<br />
19/06/2008<br />
H3G-SCENDI IN CAMPO CON "3"<br />
23-18487 -<br />
12/06/2008<br />
VODAFONE CASA<br />
23-18490 -<br />
12/06/2008<br />
TISCALI INTERNET GRATIS DIAL-UP<br />
13-18232 -<br />
02/04/2008<br />
ITALIA 1 SUONERIA "LA PARANZA"<br />
8-18087 - 899.BAZAR.IT-FACILI GUADAGNI (Ulis<br />
27/02/2008 S.r.l.)<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
185.000<br />
70.000<br />
80.000<br />
300.000<br />
300.000<br />
360.000<br />
145.000<br />
195.000<br />
210.000<br />
93.000<br />
250.000<br />
100.000<br />
36.100<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
62.100<br />
43.100<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 -<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
1 - 1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
129<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
8-18087 -<br />
27/02/2008<br />
7-18061 -<br />
21/02/2008<br />
4-17955 -<br />
31/01/2008<br />
4-17956 -<br />
31/01/2008<br />
3-17921 -<br />
24/01/2008<br />
2-17881 -<br />
17/01/2008<br />
1-17856 -<br />
10/01/2008<br />
1-17856 -<br />
10/01/2008<br />
1-17856 -<br />
10/01/2008<br />
1-17856 -<br />
10/01/2008<br />
1-17856 -<br />
10/01/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
A-Tono S.r.l<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
CLUB <strong>DEL</strong>LE MERAVIGLIE KUWAIT<br />
BT ITALIA-TARIFFA NATIONAL<br />
NOI WIND ROAMING<br />
NAVIGHI SU INTERNET 24 ORE E PARLA<br />
GRATIS CON NETTARE<br />
SMS E MMS DI ZED ITALIA<br />
MOBY.DADA.NET-BRANI MUSICALI<br />
GRATIS SUL CELLULARE<br />
Telecom Italia S.p.A.<br />
Vodafone Omnitel N.V.<br />
Wind Telecomunicazioni S.p.A.<br />
H3G S.p.A.<br />
49-19342 -<br />
23/12/2008<br />
Televisione ( 13 )<br />
SKY-PACCHETTO CALCIO<br />
49-19344 - PUBBLICITÀ GIOCO <strong>DEL</strong> LOTTO SU<br />
23/12/2008 CANALI SKY<br />
49-19351 - H3G SERVIZIO CONFERENZA-MANCATO<br />
23/12/2008 FUNZIONAMENTO<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
36.100<br />
8.100<br />
24.100<br />
24.100<br />
40.000<br />
75.000<br />
70.000<br />
65.000<br />
55.000<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
42.500<br />
6.600<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 1- a,b<br />
1 - 1<br />
1 -<br />
a,b,c<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a,b 1 -<br />
1 - 1 a,b 1 -<br />
1 - 1 a,b 1 -<br />
1 - 1 a,b 1 -<br />
1 - 1 a,b 1 -<br />
Totali 10.119.500 154.300 79 4 63 4 53 0 3 0 36 0 41 0 15 0<br />
200.000<br />
140.000<br />
60.000<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
1 2 1 - 1 - 1 - 1 a 1 f<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 - 1 1 - r<br />
1 - 1 -<br />
130<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
47-19254 - TELECOM CONNESSIONE ALICE NON<br />
11/12/2008 RICHIESTA<br />
285.000<br />
36-18892 - SPEEDYQUIZ-LOGHI E SUONERIE BEST<br />
24/09/2008<br />
36-18892 -<br />
CAPITAL (Edil Servizi S.r.l.)<br />
41.100<br />
24/09/2008<br />
36-18892 -<br />
Sardegna 1 S.r.l. 21.100<br />
24/09/2008<br />
36-18892 -<br />
anale Otto S.p.A 41.100<br />
24/09/2008 Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A. 41.100<br />
35-18897 -<br />
17/09/2008<br />
35-18897 -<br />
17/09/2008<br />
35-18897 -<br />
17/09/2008<br />
35-18897 -<br />
17/09/2008<br />
35-18897 -<br />
17/09/2008<br />
35-18897 -<br />
17/09/2008<br />
35-18897 -<br />
17/09/2008<br />
32-18778 -<br />
21/08/2008<br />
32-18778 -<br />
21/08/2008<br />
"CHI CANTA" DI CANALE ITALIA (C.S.C.-<br />
Credits’ Security Consultants S.r.l.,)<br />
Video 1 S.r.l<br />
Canale Italia S.r.l.,<br />
Telesettelaghi S.r.l<br />
Telecupole S.p.A.<br />
Il Gelsomino S.r.l<br />
Telemedia InteracTV S.r.l.<br />
TELEQUIZ CHRISTMAS GAME (Media<br />
Business Maker S.r.l.)<br />
Canale Italia S.r.l<br />
80.000<br />
90.000<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
56.100<br />
41.100<br />
56.100<br />
41.100<br />
56.100<br />
41.100<br />
41.100<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
1 - 1 - 1 - 1 f<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
Totali 999.400 332.700 10 7 9 7 4 7 5 0 2 0 2 0 2 0<br />
131<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
45-19201 -<br />
26/11/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Credito e Assicurazioni - Gruppo - C -<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
Assicurazioni ( 20 )<br />
SARA FREE KILOMETRI - COSTI <strong>DEL</strong><br />
CONTRATTO<br />
130.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
Totali 130.000 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
31-18379 -<br />
Bancario ( 21 )<br />
PORTABILITÀ MUTUO-BANCA<br />
07/08/2008 POPOLARE DI MILANO<br />
31-18726 -<br />
07/08/2008<br />
ADOC-SURROGAZIONE MUTUI<br />
31-18727 - PORTABILITÀ MUTUO-INTESA SAN<br />
07/08/2008 PAOLO<br />
31-18728 - PORTABILITÀ MUTUO-MONTE DEI<br />
07/08/2008 PASCHI DI SIENA<br />
31-18729 -<br />
07/08/2008<br />
PORTABILITÀ MUTUO-BNL<br />
31-18730 -<br />
07/08/2008<br />
PORTABILITÀ MUTUO-DEUTSCHE BANK<br />
31-18731 -<br />
07/08/2008<br />
31-18731 -<br />
07/08/2008<br />
31-18731 -<br />
07/08/2008<br />
31-18731 -<br />
07/08/2008<br />
PORTABILITÀ MUTUO-GRUPPO<br />
UNICREDIT (Unicredit Banca S.p.A.)<br />
Unicredit Banca di Roma S.p.A.<br />
Banco di Sicilia S.p.A<br />
Bipop Carire S.p.A.<br />
420.000<br />
100.000<br />
480.000<br />
350.000<br />
450.000<br />
500.000<br />
500.000<br />
500.000<br />
450.000<br />
420.000<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
132<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
31- 18732 -<br />
07/08/2008<br />
31-18733 -<br />
07/08/2008<br />
31-18734 -<br />
07/08/2008<br />
31-18735 -<br />
07/08/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
PORTABILITÀ MUTUO-BANCA<br />
ANTONVENETA<br />
PORTABILITÀ MUTUO-BANCA CARIGE<br />
PORTABILITÀ MUTUO-BANCA SELLA<br />
PORTABILITÀ MUTUO-GRUPPO UBI<br />
BANCA (Banca Popolare di Bergamo<br />
S.p.A.,)<br />
31-18735 -<br />
07/08/2008<br />
Banco di Brescia S.p.A.,<br />
31-18735 -<br />
07/08/2008<br />
Banca Regionale Europea S.p.A.<br />
31-18735 - Banca Popolare Commercio e Industria<br />
07/08/2008 S.p.A<br />
31-18736 - PORTABILITÀ MUTUO-GRUPPO BANCA<br />
07/08/2008 POPOLARE DI VICENZA<br />
31-18736 -<br />
07/08/2008<br />
Banca Nuova S.p.A.<br />
31-18737 -<br />
07/08/2008<br />
PORTABILITÀ MUTUO-CREDEM<br />
31-18738 - PORTABILITÀ MUTUO-CREDITO<br />
07/08/2008 ARTIGIANO<br />
31-18740 - PORTABILITÀ MUTUO-BANCA<br />
07/08/2008 POPOLARE DI SONDRIO<br />
31-18741 -<br />
07/08/2008<br />
PORTABILITÀ MUTUO - BANCO<br />
POPOLARE (Banca Popolare di Verona S.<br />
)<br />
31-18741 -<br />
07/08/2008<br />
S. Prospero S.p.a.<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
460.000<br />
420.000<br />
300.000<br />
450.000<br />
450.000<br />
450.000<br />
450.000<br />
440.000<br />
440.000<br />
420.000<br />
250.000<br />
410.000<br />
320.000<br />
320.000<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
133<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
31-18741 -<br />
07/08/2008<br />
9-18113 -<br />
06/03/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Banca Popolare di Lodi S.p.A<br />
BANCA ITALEASE - CONTRATTI IRS<br />
49-19299 -<br />
Finanziamenti ( 23 )<br />
FINDOMESTIC - SOLLECITAZIONE ALLA<br />
18/12/2008 RICHIESTA DI FINANZIAMENTO<br />
47-19256 -<br />
11/12/2008<br />
ODALISCA CARD-ACQUISTI OBBLIGATI<br />
45-19204 -<br />
26/11/2008<br />
FIN-FLORENCE - FINANZIAMENTO<br />
43-19141 - DUEERRE-FINANZIAMENTO LOTTI<br />
13/11/2008 PENTOLE<br />
31-18722 - FINDOMESTIC-AURA INDENNITARIA<br />
07/08/2008 PLUS<br />
31-18723 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-<br />
07/08/2008 COSTI FINANZIAMENTO<br />
31-18725 -<br />
07/08/2008<br />
QUI IL QUINTO - FINANZIAMENTI CON<br />
CESSIONE <strong>DEL</strong> QUINTO DI STIPENDIO<br />
24-18517 -<br />
19/06/2008 OR.FIN.<br />
16-18323 -<br />
24/04/2008<br />
RENDIMENTO PIU' WIENER<br />
13-18230 - SARO-IBL-GAMMAFIN-PRESTITI<br />
02/04/2008 FINANZIARI<br />
11-18165 -<br />
20/03/2008<br />
FORUS-PIANO DI FINANZIAMENTO<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
350.000<br />
21.100<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- t<br />
1 - 1 a<br />
Totali 10.121.100 0 26 0 26 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0<br />
75.000<br />
170.000<br />
30.000<br />
290.000<br />
250.000<br />
80.500<br />
50.500<br />
55.500<br />
7.100<br />
31.100<br />
41.100<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 2 1<br />
1 -<br />
a,c,d<br />
1 -<br />
1 - 1 - 1 - 1 - 1 d<br />
1 - 1 - 1 1- d 1 1- f<br />
1 - 1 -<br />
1 2 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a,b,c<br />
1 - 1 a<br />
134<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
7-18059 -<br />
21/02/2008<br />
7-18059 -<br />
21/02/2008<br />
6-18014 -<br />
13/02/2008<br />
6-18016 -<br />
13/02/2008<br />
4-17957 -<br />
31/01/2008<br />
4-17960 -<br />
31/01/2008<br />
3-17926 -<br />
24/01/2008<br />
3-17928 -<br />
24/01/2008<br />
41-19055 -<br />
30/10/2008<br />
36-18899 -<br />
24/09/2008<br />
32-18783 -<br />
21/08/2008<br />
31-18721 -<br />
07/08/2008<br />
11-18168 -<br />
20/03/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
CAP.ITAL.FIN.-CESSIONE <strong>DEL</strong> QUINTO<br />
C.S.C. Servizi finanziari S.r.l<br />
FAMILYFIN<br />
PRESTITO SPEEDY GONZALES DI<br />
MATRIXFIN<br />
ASSICURAZIONE FORD CREDIT<br />
FINANZIARIA AUSONIA<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
13.600<br />
11.600<br />
28.600<br />
13.600<br />
27.100<br />
26.100<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 1- a<br />
1 - 1<br />
KIRON<br />
27.100<br />
1 - 1 1-a,b<br />
SOCIETÀ OVB CONSULENZA<br />
PATRIMONIALE<br />
27.100<br />
1 - 1 a,b<br />
Totali<br />
Alimentari,Farmaceutico e Trasporti -<br />
Gruppo - D -<br />
Alimentari ( 30 )<br />
1.255.600 0 19 0 17 0 7 0 0 0 1 0 2 0 1 0<br />
EUROSPIN-OMBRETTO OCCHI<br />
NESPRESSO-SCONTO DI 50 EURO<br />
PRESSO NESPRESSO CLUB<br />
STELLA 2006/LATTE MAGRO MILA<br />
ALIXIR-VIVI AL MEGLIO<br />
CONDIMENTO TRADIZIONI REGGIANE<br />
50.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
200.000<br />
4.600<br />
1-<br />
a,b,c<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1- b 1 1- e<br />
1 - 1 1- b,d 1 -<br />
1 2 1 1- a,b<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 a<br />
135<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
6-18015 -<br />
13/02/2008<br />
OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO <strong><strong>DEL</strong>LA</strong><br />
MELLIN<br />
11.100<br />
1 - 1 a<br />
6-18021 -<br />
13/02/2008<br />
OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO <strong><strong>DEL</strong>LA</strong><br />
NESTLÉ<br />
11.100<br />
1 - 1 a<br />
1-17855 -<br />
10/01/2008<br />
EXQUISA ITALIA "FISIQUE"<br />
21.100<br />
1 - 1 a<br />
Totali 517.900 0 8 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0<br />
20-18416 -<br />
21/05/2008<br />
Farmaceutici ( 31 )<br />
OKAPPA SLIM DU RIVISTA DEI SOCI ACI 37.500<br />
1 - 1 - 1<br />
2,<br />
24<br />
5-17985 -<br />
07/02/2008<br />
EPH 200 CAPSULE (Arcadia Consumer<br />
Ltd )<br />
30.600<br />
1 - 1 a<br />
5-17985 -<br />
07/02/2008<br />
International Best Seller S.r.l<br />
35.600<br />
1 - 1 a<br />
4-17954 -<br />
31/01/2008 WWW.ZEROSMOKE.COM<br />
23.100<br />
1 - 1 a<br />
3-17923 -<br />
24/01/2008 WWW.ZERODIET.ORG<br />
20.600<br />
1 - 1 1- a<br />
2-17882 -<br />
17/01/2008<br />
DR. FOOT-FRANCHISING NETWORK<br />
37.500<br />
1 - 1 - 1 -<br />
Totali 109.900 75.000 4 2 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0<br />
49-19356 -<br />
23/12/2008<br />
44-19168 -<br />
20/11/2008<br />
44-19169 -<br />
20/11/2008<br />
42-19092 -<br />
05/11/2008<br />
Trasporti ( 32 )<br />
TARIFFE GRANDI NAVI VELOCI<br />
TIRRENIA NAVIGAZIONE-TARIFFE<br />
SPECIALI<br />
SNAV-PRENOTAZIONE AUTO<br />
MOBY-TORNI GRATIS<br />
192.000<br />
215.000<br />
224.000<br />
490.000<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 2 1 1- b,d<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 2 1 1- b,d 1 1,2 1 1- e<br />
1 2 1 1- b,d 1 1,2 1 1- e<br />
1 2 1 1- b,d 1 1,2 1<br />
136<br />
1-<br />
e,v<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
40-19028 -<br />
23/10/2008<br />
39-18997 -<br />
16/10/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
GOOD BUY DUTY FREE SHOP<br />
TRENITALIA - CONDIZIONI DI<br />
TRASPORTO E CAMBIO TITOLO DI<br />
VIAGGIO<br />
33-18830 -<br />
04/09/2008<br />
MERIDIANA - OFFERTE SPECIALI<br />
19-18396 -<br />
15/05/2008<br />
TARIFFE RYANAIR<br />
12-18193 -<br />
27/03/2008<br />
OFFERTA DI PASQUA EASYJET<br />
8-18084 - JET2.COM-MANCHESTER E LEEDS VOLI<br />
27/02/2008 GRATIS<br />
7-18050 - BRITISH AIRWAYS-VIAGGI CHE FANNO<br />
21/02/2008 SOGNARE, TARIFFE PURE<br />
7-18051 -<br />
21/02/2008<br />
CZECH AIRLINES "VOLI GIORNALIERI DA<br />
MILANO A PRAGA A PARTIRE DA 99<br />
EURO"<br />
7-18053 - AERLINGUS "MILANO-DUBLINO DA 19<br />
21/02/2008 EURO<br />
6-18008 - BRITISH AIRWAYS-DA € 29 LONDRA<br />
13/02/2008 SOLO ANDATA, TASSE INCLUSE<br />
6-18017 -<br />
13/02/2008<br />
TARIFFE MOBY LINES<br />
32-18782 -<br />
21/08/2008<br />
Industria e Servizi - Gruppo - E -<br />
Abbigliamento ( 40 )<br />
COTTONJOY ACCAPPATOI IN<br />
MICROFIBRA<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
210.000<br />
845.000<br />
970.000<br />
54.100<br />
7.100<br />
3.100<br />
3.100<br />
18.100<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
16.100<br />
6.000<br />
12.100<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1- d<br />
1 - 1<br />
1-<br />
b,c,d,<br />
g<br />
22<br />
n.<br />
1 2 1 1- b,d 1<br />
1 - 1 a,c<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 a,b<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 -<br />
Totali 3.231.500 34.200 10 5 10 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0<br />
75.000<br />
1,2,<br />
5<br />
1 - 1 - 1 -<br />
137<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
19-18380 -<br />
15/05/2008<br />
10-18134 -<br />
13/03/2008<br />
45-19200 -<br />
26/11/2008<br />
45-19200 -<br />
26/11/2008<br />
9-18109 -<br />
06/03/2008<br />
9-18116 -<br />
06/03/2008<br />
8-18086 -<br />
27/02/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
UNOMOBILE-SCONTRINI RICARICA GS<br />
SHALIASPOSA<br />
Agenzie ( 41 )<br />
TIMOTET-BUONO SCONTO VACANZA<br />
Alliance Italia S.r.l.<br />
AGENZIA MATRIMONIALE "AGENZIA<br />
SOLE"<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
100.000<br />
20.100<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 a,b<br />
Totali 195.100 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
30.000<br />
15.000<br />
1.000<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
1 - 1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 - 1 -<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a<br />
GM IMMOBILIARE-VILLA TRI LIVELLI<br />
3.100<br />
1 - 1 -<br />
AGENZIA MATRIMONIALE HARMONY<br />
CONNECTION<br />
1.000<br />
1 - 1 a<br />
Totali 50.100 0 5 0 3 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0<br />
48-19300 -<br />
18/12/2008<br />
Arredamento ( 42 )<br />
ARREDAMENTI AVENTINO - SCONTI<br />
FINO AL 55%<br />
60.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
48-19301 -<br />
18/12/2008<br />
MONDOCONVENIENZA-SMALTIMENTO<br />
MOBILI USATI<br />
40.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
43-19144 -<br />
13/11/2008<br />
MONDO CONVENIENZA-<br />
ARREDAMENTO CAMERE<br />
75.000<br />
1 - 1 -<br />
7-18066 -<br />
21/02/2008<br />
DREAM ARREDAMENTI LIQUIDAZIONE<br />
1.000<br />
1 - 1 -<br />
Totali 176.000 0 4 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Automobili ( 43 )<br />
138<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
49-19346 -<br />
23/12/2008<br />
46-19227 -<br />
03/12/2008<br />
44-19164 -<br />
20/11/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
FIAT BRAVO - READY FOR EURO 5<br />
VOLKSWAGEN TIGUAN-EURO 5<br />
CONCESSIONARIA RENAULT PROGETTO<br />
3000-RIPARAZIONE IN GARANZIA<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
180.000<br />
150.000<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
5.000<br />
7-18063 -<br />
21/02/2008<br />
FIAT PANDA NATURAL POWER<br />
34.100<br />
5-17992 -<br />
07/02/2008<br />
1-17857 -<br />
ECOVANTAGGI SU PEUGEOT 207<br />
20.100<br />
10/01/2008 SPOT OPEL 27.100<br />
1-17847 -<br />
10/01/2008<br />
SPOT CITROEN<br />
29.600<br />
1-17849 -<br />
10/01/2008<br />
1-17849 -<br />
10/01/2008<br />
1-17850 -<br />
10/01/2008<br />
1-17850 -<br />
10/01/2008<br />
1-17851 -<br />
10/01/2008<br />
1-17851 -<br />
10/01/2008<br />
PUBBLICITÀ OCCULTA QUATTRORUOTE<br />
VENDO & COMPRO-PORSCHE<br />
Porsche Italia S.p.A<br />
PUBBLICITÀ OCCULTA QUATTRORUOTE<br />
VENDO & COMPRO-AUDI<br />
Volkswagen Group Italia S.p.A<br />
PUBBLICITÀ OCCULTA QUATTRORUOTE<br />
VENDO & COMPRO-CAR NEXT<br />
Lease Plan Italia S.p.A.<br />
20.100<br />
20.100<br />
19.100<br />
9.100<br />
19.100<br />
14.100<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 g 1 -<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
139<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
1-17852 -<br />
10/01/2008<br />
1-17852 -<br />
10/01/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
PUBBLICITÀ OCCULTA QUATTRORUOTE<br />
VENDO & COMPRO-RENAULT<br />
Renault Italia S.p.A.<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
19.100<br />
19.100<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
Totali 461.700 124.000 10 5 4 3 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0<br />
48-19305 -<br />
18/12/2008<br />
Elettrodomestici ( 44 )<br />
ELETTROSTIMOLATORE STAR<br />
LIFE/RECESSO CONTRATTO<br />
5.000<br />
1 - 1 - 1 - 1 1<br />
39-18998 -<br />
16/10/2008<br />
AD HOME SERVICE<br />
75.000<br />
1 - 1 - 1 - 1 -<br />
37-18954 -<br />
02/10/2008<br />
STENDIASCIUGA<br />
100.000<br />
1 2 1 1- b 1<br />
1,4e<br />
35-18889 -<br />
17/09/2008<br />
NABAZTAG.COM/CONIGLIO WIFI<br />
50.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
25-18570 -<br />
25/06/2008<br />
FINANZIAMENTO CLIMATIZZATORE FM<br />
CLIMA<br />
4.600<br />
1 - 1 -<br />
13-18231 -<br />
02/04/2008<br />
SCONTO <strong>DEL</strong> 20% DA DIS.EL UMBRIA<br />
4.600<br />
1 - 1 a,b<br />
6-18018 -<br />
13/02/2008<br />
MEDIMAX-PEREL AFRAGOLA<br />
6.100<br />
1 - 1 a<br />
Totali 240.700 4.600 6 1 6 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0<br />
42-19089 -<br />
05/11/2008<br />
Elettronica ( 45 )<br />
NAVIGATORE SATELLITARE GARMIN<br />
NUVI 1200W<br />
50.000<br />
1 - 1 1- b<br />
12-18194 -<br />
27/03/2008<br />
ABBONAMENTO NEW EUROPE MEDIA<br />
(Teleunit S.p.A.)<br />
56.100<br />
1 - 1 -<br />
12-18194 -<br />
27/03/2008<br />
New Europa Media sp.zo.o.<br />
46.100<br />
1 - 1 -<br />
Totali 152.200 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
140<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
48-19303 -<br />
18/12/2008<br />
Estetica e cosmesi ( 46 )<br />
LIERAC-MORPHO SLIM (Ales Groupe<br />
Italia S.p.A.)<br />
180.000<br />
1 - 1 1- b 1 1,2<br />
20-18415 -<br />
21/05/2008<br />
PERDIPESO CEROTTO RIMO<strong><strong>DEL</strong>LA</strong>NTE<br />
36.100<br />
1 - 1 -<br />
15-18281 -<br />
17/04/2008<br />
POWER PLATE<br />
68.400<br />
1 - 1 a 1 1<br />
15-18282 -<br />
17/04/2008<br />
VIBRO POWER<br />
73.400<br />
1 - 1 a 1 1<br />
9-18114 -<br />
06/03/2008<br />
ULTRA SHAPE "ALLA VIOLETTA"<br />
5.100<br />
1 - 1 -<br />
6-18009 -<br />
13/02/2008<br />
NIVEA DNAGE<br />
36.100<br />
1 - 1 -<br />
3-17920 -<br />
24/01/2008<br />
COVERMARK BOTULINE<br />
16.100<br />
1 - 1 -<br />
Totali 415.200 0 7 0 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0<br />
29-18674 -<br />
24/07/2008<br />
18-18373 -<br />
07/05/2008<br />
18-18373 -<br />
07/05/2008<br />
18-18373 -<br />
07/05/2008<br />
18-18373 -<br />
07/05/2008<br />
18-18373 -<br />
07/05/2008<br />
Giochi, giocattoli e concorsi ( 47 )<br />
STARGAME - CHIAMA E VINCI<br />
SUMMERQUIZ DI RETECAPRI (società<br />
Chimera S.r.l.)<br />
società Calypso S.r.l.<br />
Alias di Greco Antonina<br />
società Esperidi S.r.l.<br />
Television Broadcasting System S.p.A.<br />
100.000<br />
41.100<br />
56.100<br />
41.100<br />
41.100<br />
41.100<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
1 - 1 - 1 - 1 u 1 h<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
141<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
18-18373 -<br />
07/05/2008<br />
Canale Italia S.r.l<br />
41.100<br />
1 - 1 - 1 1<br />
18-18373 -<br />
07/05/2008<br />
TeleCupole S.p.A.<br />
41.100<br />
1 - 1 - 1 1<br />
18-18373 -<br />
07/05/2008<br />
La 9 S.p.A<br />
41.100<br />
1 - 1 - 1 1<br />
17-18346 -<br />
30/04/2008<br />
QUIZ CALIENTE (Chimera S.r.l)<br />
41.100<br />
1 - 1 - 1 1<br />
17-18346 -<br />
30/04/2008<br />
La 9 S.p.A<br />
41.100<br />
1 - 1 - 1 1<br />
14-18257 -<br />
10/04/2008<br />
IMP-CARTOLINA INVIO OMAGGIO<br />
25.000<br />
1 - 1 1<br />
11-18162 -<br />
20/03/2008<br />
SONIC DX ADVENTURE DI SEGA<br />
CORPORATION (Leader S.p.A)<br />
11.100<br />
1 - 1 -<br />
11-18162 -<br />
20/03/2008<br />
Sega Europe LTD<br />
13.600<br />
1 - 1 -<br />
Totali<br />
Istituti, scuole e concorsi di formazione<br />
(48 )<br />
493.500 82.200 12 2 11 2 1 0 9 2 0 0 1 0 1 0<br />
49-19345 -<br />
23/12/2008<br />
UNITOMMASO-CORSI DI LAUREA<br />
80.000<br />
1 2 1 - 1 -<br />
49-19357 -<br />
23/12/2008<br />
LIBERA UNIVERSITÀ LEONARDO DA<br />
VINCI<br />
15.000<br />
1 2 1 - 1 -<br />
47-19257 -<br />
11/12/2008<br />
EDUCATION-CORSO PER ASSISTENTI DI<br />
POLTRONA<br />
60.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
33-18862 -<br />
04/09/2008<br />
ISTITUTO DANTE ALIGHIERI/ESAMI IN<br />
SEDE (Scuole Caggiari. S.r.l. )<br />
100.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
33-18862 -<br />
04/09/2008<br />
Istruzione S.r.l<br />
35.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
14-18259 -<br />
10/04/2008<br />
CEPU-ESAME UNIVERSITARIO GRATIS<br />
33.600<br />
1 - 1 a,b<br />
20<br />
v.<br />
142<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
5-17989 -<br />
07/02/2008<br />
UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO<br />
- CAMPUS SICILIA<br />
12.100<br />
1 - 1 a<br />
3-17924 -<br />
24/01/2008<br />
BRITISH INSTITUTES/CORSI DI LINGUA<br />
INGLESE ESTIVI<br />
9.600<br />
1 - 1 1- a,b<br />
7-18058 -<br />
21/02/2008<br />
CONCORSO "VINCI IL FRESCO CHE<br />
SOGNAVI" DI MARCOM<br />
15.100<br />
1 - 1 1- a,b<br />
Totali 345.300 15.100 8 1 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
32-18780 -<br />
21/08/2008<br />
32-18781 -<br />
21/08/2008<br />
48-19302 -<br />
18/12/2008<br />
27-18589 -<br />
10/07/2008<br />
25-18545 -<br />
25/06/2008<br />
19-18397 -<br />
15/05/2008<br />
19-18397 -<br />
15/05/2008<br />
19-18397 -<br />
15/05/2008<br />
19-18399 -<br />
15/05/2008<br />
11-18167 -<br />
20/03/2008<br />
Lavoro ( 49 )<br />
LINEA LEI - OFFERTA DI LAVORO<br />
LARAN - OFFERTA LAVORO A DOMICILIO<br />
Turismo ( 50 )<br />
ISOLE PONZIANE<br />
HOTEL ANTILLE DI VENEZIA<br />
HBC-GENESIS VACATION CLUB GOLD<br />
SOGLIA RESORT MENFI<br />
Jamada Travel della CORA S.r.l.<br />
Tur Live S.r.l.<br />
EDEN VIAGGI-HOTEL CLUB CALA AZUL<br />
AVIOMAR-LE CORTI DI MARINELLA<br />
35.000<br />
55.000<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
Totali 90.000 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
5.000<br />
5.000<br />
150.000<br />
11.100<br />
6.600<br />
6.600<br />
11.100<br />
1.000<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 - 1 1- d<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 1- a<br />
143<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
4-17958 -<br />
31/01/2008<br />
1- 17848 -<br />
10/01/2008<br />
1-17854 -<br />
10/01/2008<br />
1-17854 -<br />
10/01/2008<br />
28-18625 -<br />
17/07/2008<br />
25-18548 -<br />
25/06/2008<br />
47-19259 -<br />
11/12/2008<br />
47-19261 -<br />
11/12/2008<br />
47-19265 -<br />
11/12/2008<br />
47-19266 -<br />
11/12/2008<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
APPARTAMENTO I POETI DI LERICI<br />
ALBARELLA SCUOLA SCI NAUTICO<br />
LUAN TRAVEL-HOTEL SAN TEODORO<br />
Chlamis S.r.l..<br />
Industria ( 51 )<br />
AQUILUS PISCINE-NUMERO VERDE<br />
Onoranze funebri ( 52 )<br />
ONORANZE FUNEBRI FADAL DI<br />
DALL'OLIO<br />
Varie<br />
TUTTO CASA<br />
VARIE - Gruppo - F -<br />
"ITALIA DENTRO CASA" BY<br />
EUROKONTAT<br />
HORO-TESSERA SCONTO<br />
CASA MODERNA-FI<strong>DEL</strong>ITY CARD<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
6.100<br />
11.100<br />
11.100<br />
10.100<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a<br />
Totali 233.800 1.000 11 1 11 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0<br />
15.000<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
Totali 15.000 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
12.000<br />
1 - 1 -<br />
Totali 12.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
170.000<br />
170.000<br />
170.000<br />
170.000<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 - 1 -<br />
144<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
45-19198 -<br />
26/11/2008<br />
VIBRO POWER<br />
35-18888 - INPDAP - PRESTAZIONI CREDITIZIE E<br />
17/09/2008 SOCIALI<br />
30-18700 -<br />
31/07/2008<br />
OVITO-MAGICANNUCCIA APPROVATI<br />
FIMP (Federazione Italiana Medici<br />
Pediatri)<br />
30-18700 -<br />
31/07/2008<br />
Gruppo Novelli S.r.l.<br />
30-18700 -<br />
31/07/2008<br />
Littlebit S.r.l<br />
30-18700 -<br />
31/07/2008<br />
Beiersdorf S.p.A.<br />
30-18700 -<br />
31/07/2008<br />
Siport S.p.A.<br />
19-18398 -<br />
15/05/2008<br />
THERMO STACK<br />
17-18344 -<br />
30/04/2008<br />
DAD-INSERZIONE A PAGAMENTO<br />
16-18321 -<br />
24/04/2008<br />
FAIR GUIDE-AGGIORNAMENTO DATI<br />
15-18283 -<br />
17/04/2008<br />
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06/03/2008<br />
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13/02/2008 und Gewerbe AG<br />
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75.000<br />
230.000<br />
300.000<br />
120.000<br />
65.000<br />
100.000<br />
110.000<br />
50.000<br />
39.100<br />
41.100<br />
4.600<br />
1.000<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
31.100<br />
31.100<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 d<br />
1 - 1 - 1 d<br />
1 - 1 - 1 d<br />
1 - 1 - 1 d<br />
1 - 1 - 1 d<br />
1 - 1 1,3- b 1 1,2<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
145<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2008 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Nuove<br />
Sanzioni in<br />
€<br />
Vecchie<br />
Sanzioni<br />
in €<br />
20<br />
n.<br />
6-18012 -<br />
13/02/2008<br />
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6-18013 -<br />
13/02/2008<br />
GROMLINE TARIFFE NUMERI A VALORE<br />
AGGIUNTO<br />
36.100<br />
1 - 1 -<br />
6-18019 -<br />
13/02/2008<br />
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6.100<br />
1 - 1 c<br />
1-17844 -<br />
10/01/2008<br />
CLUB LA FOLIE<br />
19.100<br />
1 - 1 c<br />
Totali 1.897.100 81.300 20 2 19 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0<br />
20<br />
v.<br />
146<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
47-17747 -<br />
13/12/2007<br />
34-17354 -<br />
13/09/2007<br />
48-17782 -<br />
20/12/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Energia - Gruppo -A-<br />
Distribuzione gas /carburanti ( 01 )<br />
ECONOPLUS DI AFFARISUPER SU EBAY<br />
PRODOTTI PER RISPARMIARE<br />
CARBURANTE SU EBAY<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
1.000<br />
6.100<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a 1 2<br />
1 - 1 a,c 1 2<br />
Totali 7.100 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0<br />
Ecologia ( 02 )<br />
CULLIGAN ITALIANA ADDOLCITORE<br />
ACQUE<br />
3.600<br />
1 - 1 c<br />
Totali 3.600 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
47-17750 -<br />
13/12/2007<br />
Energia ( 03 )<br />
ITALCOGIM-FORNITURA ENERGIA<br />
ELETTRICA<br />
12.600<br />
1 - 1 -<br />
46-17680 -<br />
05/12/2007<br />
ENEL GAS-PREZZO GAS<br />
8.100<br />
1 - 1 b 1 1-a,c<br />
31-17208 -<br />
03/08/2007<br />
PUBBLICITA' OCCULTA ENEL SU LINUS<br />
18.600<br />
1 - 1 1<br />
31-17208 -<br />
03/08/2007<br />
Baldini Castoldi Dalai Editore S.p.A..<br />
8.600<br />
1 - 1 1<br />
Totali 20.700 27.200 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0<br />
Comunicazioni - Gruppo -B-<br />
49-17815 -<br />
Editoria ( 10 )<br />
CONGRESS ITALIA - PROMOZIONE<br />
27/12/2007 DIADORA<br />
23-16929 - SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO CON<br />
07/06/2007 ITALIA OGGI (Data Print Grafik s.a)<br />
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1 - 1 a<br />
147<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
23-16929 -<br />
07/06/2007<br />
Italia Oggi Editori-Erinne S.r.l<br />
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15/03/2007<br />
REGISTRAZIONI DOMINI .EU CON<br />
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15/03/2007<br />
RCS Quotidiani S.p.A..<br />
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Totali 9.100 110.100 1 6 1 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0<br />
39-17508 -<br />
18/10/2007<br />
39-17508 -<br />
18/10/2007<br />
36- 17394 -<br />
27/09/2007<br />
48-17781 -<br />
20/12/2007<br />
45-17669 -<br />
29/11/2007<br />
42-17587 -<br />
08/11/2007<br />
41-17566 -<br />
30/10/2007<br />
Musica ( 11 )<br />
AL 48411 LA MUSICA <strong>DEL</strong> FESTIVAL DI<br />
SANREMO (Buongiorno S.p.A)<br />
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A.<br />
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21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 b 1 1<br />
1 - 1 b 1 1<br />
1 - 1<br />
Totali 77.200 25.000 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 - 0 0<br />
28.100<br />
53.600<br />
31.100<br />
23.600<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 1-a,b<br />
148<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
39-17515 -<br />
18/10/2007<br />
37-17420 -<br />
04/10/2007<br />
35-17376 -<br />
20/09/2007<br />
33-17322 -<br />
06/09/2007<br />
33-17325 -<br />
06/09/2007<br />
33-17326 -<br />
06/09/2007<br />
32-17277 -<br />
21/08/2007<br />
31-17209 -<br />
03/08/2007<br />
31-17209 -<br />
03/08/2007<br />
31-17209 -<br />
03/08/2007<br />
31-17209 -<br />
03/08/2007<br />
31-17209 -<br />
03/08/2007<br />
31-17209 -<br />
03/08/2007<br />
31-17218 -<br />
03/08/2007<br />
27-17065 -<br />
03/07/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
FORTUNATO ELECTRONICS<br />
YOU & VODAFONE<br />
AUTUNNO CON 3 BUSINESS<br />
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36.100<br />
69.100<br />
65.100<br />
20.100<br />
13.100<br />
13.100<br />
43.100<br />
33.100<br />
28.100<br />
18.100<br />
23.100<br />
46.500<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
149<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
22-16905 -<br />
28/05/2007<br />
TIM AZZERA I COSTI DI RICARICA<br />
20-16866 -<br />
17/05/2007<br />
VODAFONE SERVIZIO NUMERO FISSO<br />
20-16867 -<br />
17/05/2007<br />
TIM "CHIAMA & RICHIAMA"<br />
19-16826 -<br />
10/05/2007<br />
ALICE TUTTO INCLUSO<br />
19-16829 - CRIPTO SMART PHONE DI PERUZZO<br />
10/05/2007 SECURITY SYSTEM<br />
15-16728 -<br />
12/04/2007 WWW.MESSAGGISMS.NET<br />
10-16592 -<br />
08/03/2007<br />
TELECONOMY CAFFÈ-ALICE BUSINESS<br />
10-16592 -<br />
08/03/2007<br />
Telnet S.r.l.<br />
9-16555 -<br />
28/02/2007<br />
MAXXI TIM WEB TIME (ABBONATI)<br />
6-16470 -<br />
06/02/2007<br />
SERVIZI TELEUNIT PER MAGGIORENNI<br />
SU RIVISTE PER RAGAZZI<br />
5-16448 -<br />
01/02/2007<br />
VODAFONE BROADBAND<br />
2-16365 - TIM DVB-H/TELEFONINO PER LA TV<br />
11/01/2007 IN QUALITA' DIGITALE<br />
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04/01/2007 WWW.INCONTRILOVE.COM<br />
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64.600<br />
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70.100<br />
62.100<br />
1.000<br />
6.100<br />
61.100<br />
11.100<br />
37.100<br />
40.500<br />
61.100<br />
62.600<br />
49.100<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1- a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 b<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a,b,c 1 1<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 - 1 -<br />
Totali 198.600 1.012.800 6 26 6 26 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0<br />
150<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
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n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
47- 17748 -<br />
13/12/2007<br />
31-17212 -<br />
03/08/2007<br />
31-17215 -<br />
03/08/2007<br />
29-17125 -<br />
19/07/2007<br />
29-17125 -<br />
19/07/2007<br />
18-16806 -<br />
04/05/2007<br />
16-16759 -<br />
18/04/2007<br />
10-16590 -<br />
08/03/2007<br />
43-17607 -<br />
15/11/2007<br />
42-17586 -<br />
08/11/2007<br />
16-16758 -<br />
18/04/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
TESSERA MEDIASET PREMIUM<br />
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33.100<br />
3.600<br />
18.600<br />
18.600<br />
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20<br />
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21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 1- a,c<br />
1 - 1 1- a,b<br />
1 - 1 1- a,b<br />
MILANO TELEPORT ITALIA<br />
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18.600<br />
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Totali 29.600 94.000 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Credito e Assicurazioni - Gruppo - C -<br />
Assicurazioni ( 20 )<br />
UCA SPESE LEGALI E PERITALI<br />
Bancario ( 21 )<br />
PRESTINTESA DI BANCAINTESA<br />
SALVA RATE IBL DI IBL BANCA<br />
STOP ALLA CARTA DI BANCA<br />
AGRICOLA MANTOVANA<br />
10.100<br />
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Totali 0 10.100 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
31.100<br />
16.100<br />
7.600<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 1- b<br />
151<br />
22<br />
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23<br />
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23<br />
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n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
3-16399 -<br />
18/01/2007<br />
10-16591 -<br />
08/03/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
BANCA INTESA-SOLUZIONE CASA<br />
Credito ( 22 )<br />
AERRE RECUPERO CREDITI<br />
49-17817 -<br />
27/12/2007<br />
Finanziamenti ( 23 )<br />
CENTRO SERVIZI FINANZIARI<br />
49-17818 -<br />
27/12/2007<br />
PRONTOPRESTITI<br />
49-17819 -<br />
27/12/2007<br />
FIDITALIA<br />
37-17424 - PRESTICO CONSEL-METÀ PRESTITO<br />
04/10/2007 AD INTERESSE ZERO<br />
33-17321 -<br />
06/09/2007 OPFIN<br />
31-17220 -<br />
03/08/2007<br />
BNF-VI DAREMO TRENT'ANNI<br />
29-17127 - SCONTO TRONY CON<br />
19/07/2007 FINANZIAMENTO FINDOMESTIC<br />
29-17127 -<br />
19/07/2007<br />
Findomestic S.p.A.<br />
27-17066 -<br />
03/07/2007<br />
CARISMA PRESTITI VELOCI<br />
25-16998 -<br />
21/06/2007 MULTIPRESTITI<br />
25-16999 - ASTE POINT DI CARPANESE<br />
21/06/2007 VALENTINA<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
46.100<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 -<br />
22<br />
n.<br />
Totali 47.200 53.700 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
14.100<br />
1 - 1 a<br />
Totali 0 14.100 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
28.600<br />
28.600<br />
26.600<br />
8.600<br />
15.600<br />
18.600<br />
28.600<br />
28.600<br />
9.100<br />
16.100<br />
16.100<br />
1 - 1 a,b,c<br />
1 - 1<br />
1a,b,c<br />
1 - 1 a,b,c<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b,c<br />
1 - 1 a,b,c<br />
152<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
25-17000 -<br />
21/06/2007<br />
25-17001 -<br />
21/06/2007<br />
25-17002 -<br />
21/06/2007<br />
25-17003 -<br />
21/06/2007<br />
25-17004 -<br />
21/06/2007<br />
25-17005 -<br />
21/06/2007<br />
25-17006 -<br />
21/06/2007<br />
24-16964 -<br />
14/06/2007<br />
24-16965 -<br />
14/06/2007<br />
24-16966 -<br />
14/06/2007<br />
24-16967 -<br />
14/06/2007<br />
24-16968 -<br />
14/06/2007<br />
23-16932 -<br />
07/06/2007<br />
23-16933 -<br />
07/06/2007<br />
21-16891 -<br />
24/05/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
SAIL SERVIZI<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
OPFIN DI MAURIZIO LIGATO<br />
FINLEADER GROUP -<br />
SBLOCCAPRESTITO<br />
COGES FINANZIARIA<br />
PRESTOFIN DI BAGNOL ALESSANDRA<br />
MUTUI 100% DIGRANDI GAETANO<br />
IMMOBIL FINANZA<br />
DIESSE DI CONIGLI SILVIA<br />
SEMPLIFIN DI MAZZENGA ANDREA<br />
IDEAFIN DI SABRINA PIUNNO E<br />
CLAUDIA RONDONI<br />
SEFIN ITALIA DI ALBERTO LIGATO<br />
CAPITAL PALACE<br />
DUAL SERVICE DI DI ROSA MARCO<br />
FINANCIAL PRIME<br />
CFM DI MATTEI VERONICA<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
16.600<br />
16.600<br />
17.600<br />
13.600<br />
16.100<br />
11.100<br />
11.100<br />
11.100<br />
5.000<br />
6.100<br />
10.600<br />
11.100<br />
10.100<br />
16.600<br />
7.600<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1<br />
1-<br />
a,b,c<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b,c<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 1- a,b<br />
1 - 1 a,b,c<br />
1 - 1 -<br />
153<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
21-16892 -<br />
24/05/2007<br />
16-16757 -<br />
18/04/2007<br />
7-16498 -<br />
15/02/2007<br />
5-16449 -<br />
01/02/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
EUROFIN ITALIA & PARTNERS DI<br />
TRINGALI GIUSEPPINA<br />
INIZIATIVE TERRITORIALI LAZIO<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
8.600<br />
11.100<br />
INA DI LECCO "NUOVA MONETA<br />
FORTE" 18.600<br />
LA FENICE<br />
47-17751 -<br />
Alimentari,Farmaceutico e Trasporti -<br />
Gruppo - D -<br />
Alimentari ( 30 )<br />
ACETAIA DODI DAL 1891-ACETO<br />
13/12/2007 BALSAMICO TRADIZIONALE<br />
45-17670 - APICOLTURA IBLEA DI ALECCI<br />
29/11/2007 GIUSEPPE<br />
42-17585 -<br />
08/11/2007<br />
PIZZERIA LOCANDA ESTE CAFFÈ<br />
41-17565 -<br />
30/10/2007<br />
TRIONFO <strong>DEL</strong> GUSTO GIORDANO<br />
39-17507 - LATTE PARMALAT-NATURA PREMIUM<br />
18/10/2007 OMEGA 3<br />
38-17473 - OMOGENEIZZATO PLASMON ALLA<br />
10/10/2007 BANANA<br />
37-17426 -<br />
04/10/2007<br />
RISTORANTE PIZZERIA POMPOSA<br />
31-17214 -<br />
03/08/2007<br />
IPERMERCATO BENNET DI CASELLE<br />
4.600<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 -<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 -<br />
1 - 1 1- b<br />
1 - 1 a,c<br />
Totali 92.400 356.500 4 26 4 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0<br />
9.100<br />
1.000<br />
1.000<br />
36.100<br />
25.600<br />
30.100<br />
1.000<br />
1.000<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 c<br />
1 - 1 1- a<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 b<br />
154<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
31-17219 -<br />
03/08/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
OFFERTA ACQUA SAN BENEDETTO<br />
PRESSO SUPERMERCATO DI MEGLIO<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
1 - 1 a,b<br />
27-17063 -<br />
03/07/2007<br />
PIÙLATTE E BESTBREAST DI MILTE<br />
ITALIA<br />
1.000<br />
26.100<br />
1 - 1 a,b,c<br />
26-17037 -<br />
27/06/2007<br />
TORRONE ZANZIBAR IN REGALO DA<br />
PANORAMA<br />
10.100<br />
1 - 1 b<br />
25-17008 -<br />
21/06/2007<br />
PACCO DONO UNIGRANA<br />
14.100<br />
1 - 1 -<br />
23-16934 -<br />
07/06/2007<br />
VENDITA SOTTOCOSTO GS IPERSTORE-<br />
IPER OASI<br />
1.000<br />
1 - 1 a,b<br />
17-16785 -<br />
26/04/2007<br />
FILÙ FERRU DI L.S.M.<br />
4.100<br />
1 - 1 a<br />
10-16588 -<br />
08/03/2007<br />
PATÈ DI FEGATO D'ANATRA JENSEN'S<br />
(Eurofood S.p.A)<br />
20.100<br />
1 - 1 a<br />
10-16588 -<br />
08/03/2007<br />
Redlefsen GmbH & Co. KG.<br />
15.100<br />
1 - 1 a<br />
9-16556 -<br />
28/02/2007<br />
ANATOR P70-MUSCLE TECH SU<br />
WWW.VITAMINCENTER.IT<br />
36.000<br />
1 - 1 1- a 1 -<br />
9-16557 -<br />
28/02/2007<br />
PRODOTTI ALTA QUALITÀ<br />
GRANAROLO<br />
21.100<br />
1 - 1 a<br />
8-16517 -<br />
21/02/2007<br />
HILL'S PRESCRIPTION DIET I/D FELINE<br />
17.100<br />
1 - 1 1- b<br />
Totali 270.700 0 19 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0<br />
49-17811 -<br />
Farmaceutici ( 31 )<br />
AMERICAN DIET SYSTEM GIORNO E<br />
27/12/2007 NOTTE<br />
49-17812 -<br />
27/12/2007<br />
KALORY EMERGENCY 1000<br />
80.000<br />
47.500<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a 1 2 1 -<br />
1 - 1 a 1 -<br />
155<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
46-17709 -<br />
05/12/2007 NITROXX<br />
38.100<br />
1 - 1 a 1 a,b 1 -<br />
46-17710 -<br />
05/12/2007<br />
FORLIP LIFTING<br />
15.100<br />
1 - 1 -<br />
44-17645 -<br />
22/11/2007<br />
AQUAFRESH GENTLE WHITE<br />
29.100<br />
1 - 1 a<br />
TRATTAMENTO MOLDEA (Arcadia<br />
40-17550B - 24/10/2007<br />
Consumer Ltd)<br />
27.100<br />
1 - 1 a 1 2<br />
40-17550B - 24/10/2007 Istituto Bio-Light 27.100 1 - 1 a 1 2<br />
38-17470 -<br />
10/10/2007<br />
LIPO SLIM<br />
35.100<br />
1 - 1 - 1 -<br />
26-17034 -<br />
27/06/2007<br />
BROS CORPORATION<br />
25.000<br />
1 - 1 a 1 -<br />
24-16963 -<br />
14/06/2007<br />
MODUL COL DI POOL PHARMA<br />
14.600<br />
1 - 1 -<br />
10-16587 -<br />
08/03/2007<br />
BIO-LIGHT (Best Seller S.r.l)<br />
68.100<br />
1 - 1 a 1 2<br />
10-16587 -<br />
08/03/2007<br />
Arcadia Consumer Ltd<br />
18.100<br />
1 - 1 a 1 2<br />
Totali 395.800 29.100 11 1 11 1 1 0 7 0 3 0 0 0 0 0<br />
49-17814 -<br />
27/12/2007<br />
Trasporti ( 32 )<br />
TIRRENIA NAVIGAZIONE<br />
47-17749 -<br />
13/12/2007<br />
CO.MARK<br />
39-17514 - OSTIENSIS VIAGGI NETWORK-BRASILE<br />
18/10/2007 FORTALEZA A €479<br />
32-17267 -<br />
21/08/2007<br />
VOLAREWEB.COM-10.000 POSTI A € 1<br />
EURO. ECCO PERCHÈ MI PIACE<br />
VOLARE<br />
28.600<br />
13.100<br />
6.100<br />
5.100<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,c<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 b<br />
156<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
32-17268 -<br />
21/08/2007<br />
FANTASTICHE TARIFFE SU<br />
SINGAPOREAIR.IT<br />
6.100<br />
1 - 1 b<br />
31-17205 -<br />
03/08/2007<br />
MYAIR.COM-MY COSÌ ITALIANA MY<br />
COSÌ LOW COST<br />
7.100<br />
1 - 1 b<br />
31-17206 -<br />
03/08/2007<br />
AIRMALTA "APRI LE BRACCIA E VOLA"<br />
5.600<br />
1 - 1 b<br />
31-17210 -<br />
03/08/2007<br />
TRANSAVIA.COM "VOLA PIÙ FACILE"<br />
31.100<br />
1 - 1 b<br />
31-17210 -<br />
03/08/2007<br />
G&A Martinengo S.r.l<br />
26.100<br />
1 - 1 b<br />
16-16756 -<br />
18/04/2007<br />
MERIDIANA VOLI MILANO-PARIGI DA<br />
9 EURO<br />
20.600<br />
1 - 1 a,b<br />
9-16553 -<br />
28/02/2007<br />
FREQUENT FLYER DI AIR ONE<br />
14.100<br />
1 - 1 a<br />
6-16468 -<br />
06/02/2007<br />
ETL DI LEGNANO E COOPERATIVA ELI<br />
VALLÈE DI AOSTA<br />
8.600<br />
1 - 1 -<br />
6-16468 -<br />
06/02/2007<br />
E.T.L. S.a.s<br />
8.600<br />
1 - 1 -<br />
Totali 47.800 133.000 3 10 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Industria e Servizi - Gruppo - E -<br />
32-17271 -<br />
21/08/2007<br />
Agenzie ( 41 )<br />
AGENZIA IMMOBILIARE "ALTRO<br />
ABITARE" IMPRESA DI COSTRUZIONI<br />
VENDE 0 6.100<br />
26-17030 - FELICE INCONTRO DI BARISON<br />
27/06/2007 MARTINA 0 1.000<br />
26-17031 -<br />
27/06/2007<br />
EMATEL DI LA ROSA BIBBIANA<br />
0 6.100<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
157<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
26-17032 -<br />
27/06/2007<br />
26-17033 -<br />
27/06/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
PEGASO SERVICE DI PULVIRENTI<br />
MARTINO 0 6.100<br />
RIZZEL DI RIZZOTTO DENIS<br />
0 1.000<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
Totali 0 20.300 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0<br />
37-17422 -<br />
04/10/2007<br />
Arredamento ( 42 )<br />
DITTA ADILE UN TAPPETO A 1 EURO<br />
1.000 0<br />
1 - 1 1- a<br />
36-17393 -<br />
27/09/2007<br />
430 TOR VERGATA PORTUENSE<br />
ARREDAMENTI 0 8.600<br />
1 - 1 -<br />
34-17360 -<br />
13/09/2007<br />
SCONTO <strong>DEL</strong> 55% DA "PERSEMPRE<br />
ARREDAMENTI" 0 11.100<br />
1 - 1 b<br />
31-17216 -<br />
03/08/2007<br />
DIVANI CULT DI CHATEAU D'AX<br />
0 1.000<br />
1 - 1 a<br />
14-16703 -<br />
04/04/2007<br />
ARREDAMENTI TRAMONTIN<br />
0 6.100<br />
1 - 1 a,b<br />
Totali 1.000 26.800 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
37-17418 -<br />
04/10/2007<br />
37-17418 -<br />
04/10/2007<br />
37-17421 -<br />
04/10/2007<br />
34-17357 -<br />
13/09/2007<br />
34-17357 -<br />
13/09/2007<br />
34-17359 -<br />
13/09/2007<br />
Automobili ( 43 )<br />
ARTICOLI TOYOTA YARIS SU LEGGO<br />
Leggo S.p.A.<br />
FIAT GRANDE PUNTO MULTIJET 75CV<br />
ARTICOLO DACIA LOGAN MCV SU<br />
LEGGO<br />
Renault Italia S.p.A.<br />
ARTICOLO KIA CEED'S SU LEGGO<br />
21.100<br />
6.100<br />
3.600<br />
6.100<br />
16.100<br />
6.100<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 b<br />
1 a 1 1<br />
1 a 1 -<br />
1 - 1 1<br />
158<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
34-17359 -<br />
13/09/2007<br />
32-17274 -<br />
21/08/2007<br />
32-17275 -<br />
21/08/2007<br />
32-17275 -<br />
21/08/2007<br />
32-17276 -<br />
21/08/2007<br />
32-17276 -<br />
21/08/2007<br />
32-17278 -<br />
21/08/2007<br />
17-16786 -<br />
26/04/2007<br />
6-16467 -<br />
06/02/2007<br />
4-16407 -<br />
25/01/2007<br />
39-17510 -<br />
18/10/2007<br />
39-17510 -<br />
18/10/2007<br />
39-17510 -<br />
18/10/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Kia Motors Italia S.p.A..<br />
HONDA CR-V 2.0I-VTEC ADVANCE<br />
ARTICOLO MITSUBISHI PAJERO SU<br />
LEGGO<br />
M.M.Automobili Italia S.p.A..<br />
ARTICOLO FIAT BRAVO SU LEGGO<br />
Fiat Group Automobiles S.p.A..<br />
CONFIGURATORE VOLKSWAGEN<br />
AUTOSERVICE DI MODENA<br />
FORD FOCUS STYLE WAGON 1.6 TDCI<br />
90CV<br />
PROMOZIONE FIAT FIVE<br />
Elettrodomestici ( 44 )<br />
UNIEURO "-15% SU TUTTO"<br />
Findomestic Banca S.p.A.<br />
Agos S.p.A<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
3.100<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
18.100<br />
6.100<br />
6.100<br />
6.100<br />
21.100<br />
10.100<br />
9.600<br />
2.100<br />
36.100<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1- a<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 1- b<br />
1 - 1 1- b<br />
Totali 62.200 115.400 7 9 1 5 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0<br />
33.600<br />
28.600<br />
28.600<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
1 - 1 1<br />
159<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
27-17064 -<br />
03/07/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
500 EURO IN BUONI ACQUISTO "UN<br />
MILIONE DI VANTAGGI" GIOTTO<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
1 - 1 -<br />
16-16754 -<br />
18/04/2007<br />
ASPIRAPOLVERE SAMSUNG TWIN84 E<br />
TWIN85<br />
16.600<br />
30.600<br />
1 - 1 a<br />
16-16755 -<br />
18/04/2007<br />
DIVANI YUCCA & CLARKIA DI<br />
POLTRONESOFÀ<br />
27.600<br />
1 - 1 -<br />
7-16497 -<br />
15/02/2007<br />
LG ELECTRONICS ITALIA-LG CYKING<br />
23.100<br />
1 - 1 a,c<br />
Totali 90.800 97.900 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
44-17642 -<br />
22/11/2007<br />
Elettronica ( 45 )<br />
ECHOS EXPERT DI VERONA<br />
39-17511 -<br />
18/10/2007<br />
PLAYSTATION 3 <strong><strong>DEL</strong>LA</strong> SONY<br />
39-17511 -<br />
18/10/2007<br />
Mediamarket S.p.A<br />
39-17511 - G.R.E. - Grossisti Riuniti<br />
18/10/2007 Elettrodomestici S.p.A.<br />
33-17319 - OFFERTA TELECOM NOTEBOOK<br />
06/09/2007 LENOVO 3000 N100<br />
31-17221 - SCONTO DAL 20% AL 30 % SU<br />
03/08/2007 STAMPANTI DA METRO<br />
29-17126 -<br />
19/07/2007<br />
9-16554 -<br />
28/02/2007<br />
TRONY DI PIEDIRIPA DI MACERATA-<br />
SCONTO <strong>DEL</strong> 15% SU TUTTO<br />
NOTEBOOK HP NC6120 <strong><strong>DEL</strong>LA</strong><br />
BOLOGNA UFFICIO<br />
Estetica e cosmesi ( 46 )<br />
1.600<br />
48.600<br />
28.600<br />
18.600<br />
53.600<br />
1.000<br />
16.100<br />
6.600<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 a,b<br />
1 - 1 a,b<br />
22<br />
n.<br />
Totali 97.400 77.300 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
160<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
37-17419 -<br />
04/10/2007<br />
37-17419 -<br />
04/10/2007<br />
37-17423 -<br />
04/10/2007<br />
34-17352 -<br />
13/09/2007<br />
34-17358 -<br />
13/09/2007<br />
32-17270 -<br />
21/08/2007<br />
31-17211 -<br />
03/08/2007<br />
23-16910 -<br />
06/06/2007<br />
8-16516 -<br />
21/02/2007<br />
45-17668 -<br />
29/11/2007<br />
45-17668 -<br />
29/11/2007<br />
37-17416 -<br />
04/10/2007<br />
31-17213 -<br />
03/08/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
INTRAGEN PATCH 5 REVLON<br />
PROFESSIONAL DI COLOMER ITALY<br />
Blue Moon di Nardini & C. S.a.s.<br />
INNOVATION PATCH ANTICADUTA<br />
BIOPOINT DI COLOMERY ITALY<br />
DISTILLATO 19 ERBE VIVALIGHT<br />
INNOVA MEDICA<br />
PROTESI CAPILLARE CESARE RAGAZZI<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
14.100<br />
5.100<br />
16.100<br />
35.100<br />
6.100<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
8.100<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 2 1 -<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a 1 2<br />
LINEA SOLARE KORFF<br />
14.100<br />
1 - 1 a<br />
VANITY LINE - LASER PER LA<br />
DEPILAZIONE DEFINITIVA<br />
36.100<br />
1 - 1 -<br />
PARRUCCHIERE "MODA MODI" DI<br />
ELISA<br />
4.600<br />
1 - 1 1- b<br />
Totali 76.500 62.900 5 4 5 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0<br />
Giochi, giocattoli e concorsi ( 47 )<br />
QUIZ NIGHT DI CALIPSO SU<br />
RETECAPRI<br />
Scilla S.r.l.<br />
QUIZ ARENA SU ODEON TV<br />
CONCORSO IL DOMANDONE SU<br />
RETECAPRI<br />
31.100<br />
31.100<br />
13.600<br />
10.600<br />
1 - 1 a,b,c<br />
1 - 1 a,b,c<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 a,b,c<br />
161<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
29-17128 -<br />
19/07/2007<br />
LUCCHI GIOCATTOLI SU TG ARENA<br />
3.700<br />
1 - 1 1<br />
13-16663 -<br />
29/03/2007<br />
SUPER QUIZ-GOLD TEL<br />
16.100<br />
1 - 1 a,b<br />
Totali 106.200 0 6 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0<br />
49-17813 -<br />
27/12/2007<br />
Istituti, scuole e concorsi di<br />
formazione (48 )<br />
ISFAR-POST-UNIVERSITÀ <strong>DEL</strong>LE<br />
PROFESSIONI<br />
21.100<br />
1 - 1 -<br />
45-17671 -<br />
29/11/2007<br />
AUTOSCUOLE MINARELLI E FAVA<br />
1.000<br />
1 - 1 b<br />
39-17516 -<br />
18/10/2007<br />
ACCADEMIA BELLE ARTI DI<br />
MENDICINO<br />
8.600<br />
1 - 1 -<br />
36-17392 -<br />
27/09/2007<br />
CENTRO STUDI RICERCHE<br />
SULL'ENERGIA VITALE<br />
8.600<br />
1 - 1 1 -<br />
7-16493 -<br />
15/02/2007<br />
UNIVERSITÀ AMBROSIANA<br />
20.100<br />
1 - 1 1 1- a,c<br />
7-16494 -<br />
15/02/2007 UNIPSA-ISSEA<br />
13.600<br />
1 - 1 1 1- a,c<br />
6-16469 -<br />
06/02/2007<br />
ISTITUTO JOPPI DI UDINE<br />
10.100<br />
1 - 1 1 a,c<br />
2-16366 -<br />
11/01/2007<br />
LUSES-LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI<br />
STUDI ECONOMICI E SOCIALI<br />
9.100<br />
1 - 1 1 1- a,c<br />
2-16366 -<br />
11/01/2007<br />
34-17356 -<br />
13/09/2007<br />
Associazione Libera Università degli<br />
Studi economici e Sociali-LUSES<br />
Lavoro ( 49 )<br />
ANNUNCIO OFFERTA DI LAVORO SU<br />
SECONDAMANO<br />
12.100<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1 1- a,c<br />
22<br />
n.<br />
Totali 30.700 73.600 3 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10.600<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a 1 1<br />
162<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
30-17166 -<br />
26/07/2007<br />
22-16906 -<br />
28/05/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
STUDIO GM-RICERCA ANIMATORI<br />
DODOTOUR EVOLUTION TRAVEL<br />
49-17816 -<br />
Turismo ( 50 )<br />
GRUPPO AURUM HOTELS-GRAN<br />
27/12/2007 HOTEL OLIMPIC<br />
49-17820 - HOTELPLAN ITALIA-VIAGGI<br />
27/12/2007 INCONFONDIBILI CARAIBI<br />
43-17608 - TARIFFE PARCHEGGIO PRESSO<br />
15/11/2007 L'AEROPORTO DI FIUMICINO<br />
33-17320 - ESCURSIONI DI GENTES<br />
06/09/2007 INTERNATIONAL<br />
32-17273 -<br />
21/08/2007<br />
MASTER GOLF PROMOTION DI ROMA<br />
30-17164 - EF-VACANZE STUDIO A<br />
26/07/2007 SOUTHAMPTON<br />
24-16962 - ALPINE GUIDE-OFFERTA SHARM EL<br />
14/06/2007 SHEIK<br />
13-16665 - BAGUN TRAVEL-ENJOY CLUB SKANES<br />
29/03/2007 PALACE INTERNATIONAL<br />
9-16552 -<br />
28/02/2007<br />
HOTEL EXECUTIVE DI CESENATICO<br />
7-16495 - ALPITOUR/HOTEL <strong>DEL</strong>LE STELLE-<br />
15/02/2007 BENVENUTI DISABILI<br />
7-16495 -<br />
15/02/2007<br />
Hotel delle Stelle Beach Resort S.r.l.<br />
7-16495 -<br />
15/02/2007<br />
Arianna 80 S.r.l.<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
6.600<br />
25.000<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a 1 1<br />
1 - 1 a,b<br />
Totali 10.600 31.600 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0<br />
13.000<br />
24.100<br />
21.100<br />
14.600<br />
14.100<br />
21.100<br />
5.600<br />
8.100<br />
4.600<br />
34.600<br />
11.600<br />
11.600<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 b 1 a,e<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a,b,c<br />
1 - 1 1- b<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 a<br />
163<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
4-16426 -<br />
25/01/2007<br />
36-17391 -<br />
27/09/2007<br />
18-16803 -<br />
04/05/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
TOUR OPERATOR PRESENT VIAGGI<br />
Industria ( 51 )<br />
MECALUX MILANO<br />
TUBES RADIATORI<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
4.600<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1- a<br />
22<br />
n.<br />
Totali 58.200 130.500 3 10 3 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
15.600<br />
17.100<br />
1 - 1 1- a<br />
1 - 1 a<br />
Totali 0 32.700 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
25-17007 -<br />
21/06/2007<br />
Onoranze funebri ( 52 )<br />
IMPRESA FUNEBRE PIDO<br />
GIANBORTOLO 0 21.100<br />
1 - 1 a,c<br />
14-16702 -<br />
04/04/2007<br />
DE PEDRINI ONORANZE FUNEBRI<br />
0 1.000<br />
1 - 1 1- a,c<br />
3-16397 -<br />
18/01/2007<br />
POMPE FUNEBRI DANIELE RAIMONDI<br />
0 13.600<br />
1 - 1<br />
1-<br />
a,b,c<br />
Totali 0 35.700 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
44-17640 -<br />
22/11/2007<br />
44-17643 -<br />
22/11/2007<br />
43-17609 -<br />
15/11/2007<br />
43-17609 -<br />
15/11/2007<br />
Varie<br />
VARIE - Gruppo - F -<br />
EURO BUSINESS GUIDE<br />
HTI - HI TECH INTERNATIONAL<br />
AREA FILM (Videosystem S.r.l.)<br />
Made In It S.r.l<br />
13.600<br />
21.100<br />
21.100<br />
19.100<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 - 1 1<br />
1 - 1 1- a<br />
1 - 1 a,c 1 1<br />
1 - 1 a,c 1 1<br />
164<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
42- 17584 - GPEDONE.IT E<br />
08/11/2007 NEWPLASTICSURGERY.IT<br />
40-17521 -<br />
23/10/2007<br />
L'ALBERO <strong>DEL</strong>LE RUOTE<br />
38-17472 - VCR (VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO)-<br />
10/10/2007 AGRI ISOLA<br />
35-17375 -<br />
20/09/2007<br />
WORLD WIDE WEB REGISTER<br />
33-17323 -<br />
06/09/2007<br />
GIELLE: NAF S-III? NO GRAZIE<br />
31-17217 -<br />
03/08/2007<br />
NEW BUSINESS INTERNATIONAL<br />
30-17165 - CENTRO MORPHÈ <strong><strong>DEL</strong>LA</strong> SOCIETÀ<br />
26/07/2007 OLIMPIA<br />
28-17092 -<br />
12/07/2007<br />
NCC TAXICAR<br />
26-17035 -<br />
27/06/2007<br />
GRUPPO TETRA<br />
26-17038 - DA FOTOSCONTATE STAMPA FOTO A<br />
27/06/2007 3 CENTESIMI<br />
25-16997 - ITALSOFT: SOLO I MIGLIORI NON<br />
21/06/2007 TEMONO PARAGONI<br />
22-16904 - ERREDUE ASSISTENZA<br />
28/05/2007 INFORTUNISTICA STRADALE<br />
19-16827 -<br />
10/05/2007<br />
UBRIACARSI A LOS PANINEROS<br />
18-16805 -<br />
04/05/2007 WWW.CNSF.IT-C.A.R.TUR<br />
15-16729 -<br />
12/04/2007<br />
DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE PRIL<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
12.000<br />
9.100<br />
5.600<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
16.100<br />
10.100<br />
12.100<br />
3.600<br />
1.000<br />
15.100<br />
9.600<br />
15.100<br />
11.100<br />
25.000<br />
13.600<br />
21.100<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 b<br />
1 - 1 -<br />
22<br />
n.<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 1- a,b 1 1<br />
1 - 1 - 1 1- a,e 1 1<br />
1 - 1 1- a,c<br />
1 - 1 a,b 1 1- a,c<br />
1 - 1 a,c<br />
1 - 1 1- a,b<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 e 1 a,c,e<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 -<br />
1 - 1 1- a,b<br />
165<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
n°- bol./prat.<br />
- data<br />
12-16635 -<br />
21/03/2007<br />
4-16425 -<br />
25/01/2007<br />
3-16398 -<br />
18/01/2007<br />
Capitolo III<br />
Pratiche Ingannevoli Anno 2007 Articoli<br />
PRATICA COMMERCIALE<br />
KELION-BANNER XANTA<br />
COMMERCIALE SICULA<br />
LAMPADINE ALOGENE BOTTARI<br />
Sanzion.<br />
€ nuovo<br />
Sanzion.<br />
€ vecchi.<br />
21.100<br />
13.100<br />
12.100<br />
20<br />
n.<br />
20<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
21<br />
n.<br />
21<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
1 - 1 a,c<br />
1 - 1 a<br />
1 - 1 1- a<br />
22<br />
n.<br />
Totali 82.500 218.900 6 16 5 15 1 3 2 3 0 1 0 0 0 0<br />
166<br />
22<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
23<br />
n.<br />
23<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
24<br />
n.<br />
24<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
25<br />
n.<br />
25<br />
v.<br />
n°com.-let.<br />
26<br />
n.<br />
26<br />
v.<br />
n°com.-let.
Conclusioni<br />
Conclusioni<br />
Nel corso del presente lavoro si è analizzata la genesi e la formalizzazione del<br />
concetto di “pratica commerciale scorretta” e soprattutto il recepimento di tale nozione<br />
nell’ordinamento italiano. Si è assistito ad un cambio radicale dei modi di protezione<br />
del consumatore mediante la predisposizione di una tutela che abbraccia e ingloba un<br />
numero ingente di fattispecie. Si può ritenere realizzato il desiderio del legislatore<br />
comunitario di voler armonizzare l’intera disciplina in tutti i Paesi membri dell’Unione<br />
Europea poiché, grazie all’adozione di tali misure, si sono rese certamente più agevoli e<br />
più sicure le transazioni nel mercato estero.<br />
Persiste, però, qualche perplessità circa le modalità con cui le disposizioni<br />
comunitarie sono state inserite nell’ordinamento italiano a causa di una trasposizione<br />
troppo letterale e non contestualizzata in base alla realtà nazionale. Si è evidenziato,<br />
infatti, che la scelta di alcune terminologie appaia poco adeguata a definire concetti<br />
complessi come quelli del marketing o della pubblicità, ma nonostante questa<br />
considerazione, non si può sminuire la portata e l’importanza delle norme contenute<br />
negli articoli del Codice del Consumo. Spesso, inoltre, il legislatore italiano non ha<br />
tenuto conto delle interferenze che le modifiche del decreto legislativo 206/2005<br />
avrebbero determinato con altre leggi presenti nel corpus normativo nazionale,<br />
provocando così un diverso regime di tutela in base alla scelta di applicazione degli<br />
articoli a cui fare riferimento. Accurati e puntuali accorgimenti, però, potrebbero<br />
facilmente risolvere questa situazione senza inficiare minimamente sulla disciplina delle<br />
pratiche commerciali scorrette.<br />
L’analisi sulle sentenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<br />
ha, inoltre, permesso di delineare un quadro abbastanza nitido della condizione italiana.<br />
La suddivisione in settori merceologici, la quantificazione delle sanzioni, il computo di<br />
articoli applicati e nei confronti dei quali si è ravvisata una contrarietà ha fatto sì che si<br />
potessero tranne alcune conclusioni. Gli illeciti più frequenti, dunque, riguardano una<br />
mancata precisa proposizione di informazioni relative alle condizioni di offerta. Tali<br />
attività scorrette si estrinsecano nella diffusione di messaggi promozionali in cui il<br />
consumatore medio non può comprendere in maniera immediata il prezzo del prodotto,<br />
167
Conclusioni<br />
del servizio proposto o le clausole da rispettare per poter usufruire di un determinato<br />
beneficio e ciò è comprensibile alla luce del fatto che il costo di un’operazione<br />
commerciale rappresenta uno dei principali elementi di valutazione prima di effettuare<br />
un acquisto. Si è notato che anche l’aumento delle sanzioni non costituisce un valido<br />
deterrente alla reiterazione di alcuni comportamenti scorretti dal momento che le<br />
ammende imponibili appaiono irrisorie per società il cui bilancio è altamente superiore.<br />
A dimostrazione di quanto affermato, nella classificazione fornita nel terzo capitolo in<br />
base alla suddivisione in settori merceologici, non costituisce una sorpresa, dunque, che<br />
aziende quali la Wind, la Vodafone, la Fastweb, l’Enel e Findomestic Banca siano<br />
autori di comportamenti decettivi. C’è da sottolineare una particolare attenzione nei<br />
confronti dei consumatori più vulnerabili i quali sono protetti con un surplus di tutela<br />
nell’acquisto e nella fruizione di determinate tipologie di beni e servizi. La psicologia<br />
del consumatore, sebbene non delineata nei minimi dettagli, è fondamentale per<br />
comprendere la gravità di un’attività commerciale. Nella valutazione degli illeciti,<br />
sempre grazie alla lettura dei bollettini emanati dall’Autorità Garante della Concorrenza<br />
e del Mercato, si è evidenziato come molteplici fattori influiscano sulla determinazione<br />
delle sentenze e delle ammende da irrogare e quindi come, ad esempio, nel campo degli<br />
alimentari e dei prodotti farmaceutici si pone maggiore attenzione e riguardo.<br />
La formalizzazione della disciplina oggetto del presente lavoro ed anche la sua<br />
applicazione possono essere certamente migliorati. Un elemento che andrà sicuramente<br />
potenziato nei prossimi anni è la divulgazione di notizie inerenti alle attività<br />
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato perché troppo spesso, anche se<br />
sono stati riconosciuti determinati diritti e ratificati in appositi strumenti normativi, il<br />
consumatore ne ignora l’esistenza o immagina, contrariamente al vero, che il ricorso a<br />
tali Autorità sia troppo oneroso. I consumatori, non essendo informati adeguatamente<br />
sulle possibilità di far valere i propri diritti o sulle modalità per realizzare ciò, subiscono<br />
passivamente le angherie da parte di scaltri professionisti. La prospettiva di una<br />
diffusione di una consapevolezza generale dei comportamenti leciti può rappresentare<br />
quel quid in più che possa effettivamente garantire un arresto o una concreta<br />
diminuzione di attività illecite.<br />
168
Appendice<br />
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005,<br />
relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato<br />
interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE,<br />
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento<br />
(CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche<br />
commerciali sleali»)<br />
(Testo rilevante ai fini del SEE)<br />
Gazzetta ufficiale n. L 149 del 11/06/2005 pag. 0022 - 0039<br />
20050511<br />
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br />
dell' 11 maggio 2005<br />
relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e<br />
che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e<br />
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004<br />
del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")<br />
169<br />
(Testo rilevante ai fini del SEE)<br />
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO <strong>DEL</strong>L'UNIONE EUROPEA,<br />
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,<br />
vista la proposta della Commissione,<br />
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],<br />
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],<br />
considerando quanto segue:<br />
(1) L'articolo 153, paragrafi 1 e 3, lettera a), del trattato prevede che la Comunità deve<br />
contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori<br />
mediante misure adottate a norma dell'articolo 95 del medesimo.<br />
(2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno<br />
spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e<br />
dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di pratiche commerciali leali
Appendice<br />
all'interno dello spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere le attività<br />
transfrontaliere.<br />
(3) Le leggi degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali sono<br />
caratterizzate da differenze notevoli che possono provocare sensibili distorsioni della<br />
concorrenza e costituire ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Nel settore<br />
della pubblicità, la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984,<br />
concernente la pubblicità ingannevole e comparativa [3], fissa criteri minimi di<br />
armonizzazione nella normativa in tema di pubblicità ingannevole, ma non si oppone al<br />
mantenimento o all'adozione, da parte degli Stati membri, di disposizioni che<br />
garantiscano una più ampia tutela dei consumatori. Di conseguenza, le disposizioni<br />
degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole sono profondamente diverse.<br />
(4) Queste differenze sono fonte di incertezza per quanto concerne le disposizioni<br />
nazionali da applicare alle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici<br />
dei consumatori e creano molti ostacoli sia alle imprese che ai consumatori. Questi<br />
ostacoli rendono più oneroso per le imprese l'esercizio delle libertà del mercato interno,<br />
soprattutto ove tali imprese intendano effettuare attività di marketing, campagne<br />
pubblicitarie e promozioni delle vendite transfrontaliere. Tali ostacoli causano inoltre<br />
incertezze circa i diritti di cui godono i consumatori e compromettono la fiducia di<br />
questi ultimi nel mercato interno.<br />
(5) In assenza di norme uniformi a livello comunitario, gli ostacoli alla libera<br />
circolazione di servizi e di merci transfrontaliera o alla libertà di stabilimento<br />
potrebbero essere giustificati, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle<br />
Comunità europee, purché volti a tutelare obiettivi riconosciuti di interesse pubblico e<br />
purché proporzionati a tali obiettivi. Tenuto conto delle finalità della Comunità, stabilite<br />
dalle disposizioni del trattato e dal diritto comunitario derivato in materia di libera<br />
circolazione, e conformemente alla politica della Commissione riguardante le<br />
comunicazioni commerciali come indicato nella comunicazione della Commissione<br />
"Seguito dato al Libro verde sulla comunicazione commerciale nel mercato interno", tali<br />
ostacoli dovrebbero essere eliminati. Ciò è possibile solo introducendo a livello<br />
comunitario norme uniformi che prevedono un elevato livello di protezione dei<br />
consumatori e chiarendo alcuni concetti giuridici, nella misura necessaria per il corretto<br />
funzionamento del mercato interno e per soddisfare il requisito della certezza del diritto.<br />
170
Appendice<br />
(6) La presente direttiva ravvicina pertanto le legislazioni degli Stati membri sulle<br />
pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli<br />
interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei<br />
concorrenti legittimi. Secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva tutela<br />
i consumatori dalle conseguenze di tali pratiche commerciali sleali allorché queste sono<br />
rilevanti, ma riconosce che in alcuni casi l'impatto sui consumatori può essere<br />
trascurabile. Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle<br />
pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei<br />
concorrenti o che sono connesse ad un'operazione tra professionisti. Tenuto pienamente<br />
conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a<br />
poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. Inoltre la<br />
presente direttiva non riguarda e lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva<br />
84/450/CEE in materia di pubblicità che risulti ingannevole per le imprese ma non per i<br />
consumatori e in materia di pubblicità comparativa. La presente direttiva lascia altresì<br />
impregiudicate pratiche pubblicitarie e di marketing generalmente ammesse, quali il<br />
product placement consentito, la differenziazione del marchio o l'offerta di incentivi in<br />
grado di incidere legittimamente sulla percezione dei prodotti da parte dei consumatori<br />
e di influenzarne il comportamento senza però limitarne la capacità di prendere una<br />
decisione consapevole.<br />
(7) La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello<br />
di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti.<br />
Non riguarda le pratiche commerciali realizzate principalmente per altri scopi, comprese<br />
ad esempio le comunicazioni commerciali rivolte agli investitori, come le relazioni<br />
annuali e le pubblicazioni promozionali delle aziende. Non riguarda i requisiti giuridici<br />
inerenti al buon gusto e alla decenza che variano ampiamente tra gli Stati membri. Le<br />
pratiche commerciali quali ad esempio le sollecitazioni commerciali per strada possono<br />
essere indesiderabili negli Stati membri per motivi culturali. Gli Stati membri<br />
dovrebbero di conseguenza poter continuare a vietare le pratiche commerciali nei loro<br />
territori per ragioni di buon gusto e decenza conformemente alle normative comunitarie,<br />
anche se tali pratiche non limitano la libertà di scelta dei consumatori. In sede di<br />
applicazione della direttiva, in particolare delle clausole generali, è opportuno tenere<br />
ampiamente conto delle circostanze del singolo caso in questione.<br />
171
Appendice<br />
(8) La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori<br />
dalle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. Essa, quindi, tutela<br />
indirettamente le attività legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano<br />
le regole previste dalla presente direttiva e, pertanto, garantisce nel settore da essa<br />
coordinato una concorrenza leale. Resta inteso che esistono altre pratiche commerciali<br />
che, per quanto non lesive per i consumatori, possono danneggiare i concorrenti e i<br />
clienti. La Commissione dovrebbe valutare accuratamente la necessità di un'azione<br />
comunitaria in materia di concorrenza sleale al di là delle finalità della presente direttiva<br />
e, ove necessario, presentare una proposta legislativa che contempli questi altri aspetti<br />
della concorrenza sleale.<br />
(9) La presente direttiva non pregiudica i ricorsi individuali proposti da soggetti che<br />
sono stati lesi da una pratica commerciale sleale. Non pregiudica neppure l'applicazione<br />
delle disposizioni comunitarie e nazionali relative al diritto contrattuale, ai diritti di<br />
proprietà intellettuale, agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti, alle condizioni di<br />
stabilimento e ai regimi di autorizzazione, comprese le norme relative, in base al diritto<br />
comunitario, alle attività legate all'azzardo, e alle norme comunitarie in materia di<br />
concorrenza e relative norme nazionali di attuazione. Gli Stati membri potranno in tal<br />
modo mantenere o introdurre limitazioni e divieti in materia di pratiche commerciali,<br />
motivati dalla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori nel loro territorio<br />
ovunque sia stabilito il professionista, ad esempio riguardo ad alcol, tabacchi o prodotti<br />
farmaceutici. Per i servizi finanziari e i beni immobili occorrono, tenuto conto della loro<br />
complessità e dei gravi rischi inerenti, obblighi particolareggiati, inclusi gli obblighi<br />
positivi per i professionisti. Pertanto, nel settore dei servizi finanziari e dei beni<br />
immobili, la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di andare al di<br />
là delle sue disposizioni al fine di tutelare gli interessi economici dei consumatori. Non<br />
è opportuno disciplinare in questo ambito la certificazione e le indicazioni concernenti il<br />
titolo degli articoli in metalli preziosi.<br />
(10) È necessario garantire un rapporto coerente tra la presente direttiva e il diritto<br />
comunitario esistente, soprattutto per quanto concerne le disposizioni dettagliate in<br />
materia di pratiche commerciali sleali applicabili a settori specifici. La presente direttiva<br />
modifica pertanto la direttiva 84/450/CEE, la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo<br />
e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in<br />
172
Appendice<br />
materia di contratti a distanza [4] la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi<br />
dei consumatori [5] e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,<br />
del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi<br />
finanziari ai consumatori [6]. Di conseguenza, la presente direttiva si applica soltanto<br />
qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti<br />
specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole<br />
sulle modalità di presentazione delle informazioni al consumatore. Essa offre una tutela<br />
ai consumatori ove a livello comunitario non esista una specifica legislazione di settore<br />
e vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti. Ciò è<br />
particolarmente importante per prodotti complessi che comportano rischi elevati per i<br />
consumatori, come alcuni prodotti finanziari. La presente direttiva completa pertanto<br />
l'acquis comunitario applicabile alle pratiche commerciali lesive degli interessi<br />
economici dei consumatori.<br />
(11) L'elevata convergenza conseguita mediante il ravvicinamento delle disposizioni<br />
nazionali attraverso la presente direttiva dà luogo a un elevato livello comune di tutela<br />
dei consumatori. La presente direttiva introduce un unico divieto generale di quelle<br />
pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori.<br />
Essa stabilisce inoltre norme riguardanti le pratiche commerciali aggressive, che<br />
attualmente non sono disciplinate a livello comunitario.<br />
(12) Dall'armonizzazione deriverà un notevole rafforzamento della certezza del diritto<br />
sia per i consumatori sia per le imprese, che potranno contare entrambi su un unico<br />
quadro normativo fondato su nozioni giuridiche chiaramente definite che disciplinano<br />
tutti gli aspetti inerenti alle pratiche commerciali sleali nell'UE. In tal modo si avrà<br />
l'eliminazione degli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme sulle pratiche<br />
commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e la realizzazione<br />
del mercato interno in questo settore.<br />
(13) Per conseguire gli obiettivi comunitari mediante l'eliminazione degli ostacoli al<br />
mercato interno, è necessario sostituire le clausole generali e i principi giuridici<br />
divergenti attualmente in vigore negli Stati membri. Il divieto unico generale comune<br />
istituito dalla presente direttiva si applica pertanto alle pratiche commerciali sleali che<br />
falsano il comportamento economico dei consumatori. Per sostenere la fiducia da parte<br />
173
Appendice<br />
dei consumatori il divieto generale dovrebbe applicarsi parimenti a pratiche<br />
commerciali sleali che si verificano all'esterno di un eventuale rapporto contrattuale tra<br />
un professionista ed un consumatore o in seguito alla conclusione di un contratto e<br />
durante la sua esecuzione. Il divieto generale si articola attraverso norme riguardanti le<br />
due tipologie di pratiche commerciali più diffuse, vale a dire le pratiche commerciali<br />
ingannevoli e quelle aggressive.<br />
(14) È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino<br />
quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il<br />
consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza,<br />
efficiente. Conformemente alle leggi e alle pratiche di alcuni Stati membri sulla<br />
pubblicità ingannevole, la presente direttiva suddivide le pratiche ingannevoli in azioni<br />
e omissioni ingannevoli. Per quanto concerne le omissioni, la presente direttiva elenca<br />
un limitato novero di informazioni chiave necessarie affinché il consumatore possa<br />
prendere una decisione consapevole di natura commerciale. Tali informazioni non<br />
devono essere comunicate in ogni pubblicità, ma solo qualora il professionista inviti<br />
all'acquisto, nozione questa chiaramente definita nella presente direttiva. Il fatto che la<br />
presente direttiva sia impostata sull'armonizzazione completa non osta a che gli Stati<br />
membri precisino nella legislazione nazionale le principali caratteristiche di particolari<br />
prodotti quali, per esempio, gli oggetti da collezione o i prodotti elettrotecnici, qualora<br />
l'omissione di tale precisazione avesse importanza decisiva al momento dell'invito<br />
all'acquisto. La presente direttiva non intende ridurre la scelta del consumatore vietando<br />
la promozione di prodotti apparentemente simili ad altri prodotti, a meno che tale<br />
somiglianza non sia tale da confondere il consumatore riguardo all'origine commerciale<br />
del prodotto e sia pertanto ingannevole. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare<br />
la normativa comunitaria in vigore che attribuisce espressamente agli Stati membri la<br />
scelta tra varie opzioni in materia di regolamentazione per la protezione dei consumatori<br />
nel settore delle pratiche commerciali. In particolare, la presente direttiva dovrebbe<br />
lasciare impregiudicato l'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 2002/58/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati<br />
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche [7].<br />
(15) Qualora il diritto comunitario stabilisca obblighi di informazione riguardo a<br />
comunicazioni commerciali, pubblicità e marketing, tali informazioni sono considerate<br />
174
Appendice<br />
rilevanti ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri potranno mantenere gli<br />
obblighi di informazione o prevedere obblighi aggiuntivi riguardanti il diritto<br />
contrattuale e aventi conseguenze sotto il profilo del diritto contrattuale qualora ciò sia<br />
consentito dalle clausole minime previste dai vigenti strumenti giuridici comunitari.<br />
L'allegato II riporta un elenco non completo di tali obblighi di informazione previsti<br />
dall'acquisto. Tenuto conto della piena armonizzazione introdotta dalla presente<br />
direttiva, solo le informazioni previste dal diritto comunitario sono considerate rilevanti<br />
ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 della stessa. Qualora gli Stati membri abbiano<br />
introdotto informazioni aggiuntive rispetto a quanto specificato nel diritto comunitario,<br />
sulla base delle clausole minime, l'omissione di tali informazioni non costituisce<br />
un'omissione ingannevole ai sensi della presente direttiva. Di contro, gli Stati membri,<br />
se consentito dalle clausole minime presenti nella legislazione comunitaria, hanno<br />
facoltà di mantenere o introdurre disposizioni maggiormente restrittive, conformemente<br />
alla normativa comunitaria, per garantire un livello più elevato di tutela dei singoli<br />
diritti contrattuali dei consumatori.<br />
(16) Le disposizioni sulle pratiche commerciali aggressive dovrebbero riguardare le<br />
pratiche che limitano considerevolmente la libertà di scelta del consumatore. Si tratta di<br />
pratiche che comportano il ricorso a molestie, coercizione, compreso l'uso di forza<br />
fisica, e indebito condizionamento.<br />
(17) È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano<br />
individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L'allegato I riporta pertanto<br />
l'elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si<br />
possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle<br />
disposizioni degli articoli da 5 a 9. L'elenco può essere modificato solo mediante<br />
revisione della presente direttiva.<br />
(18) È opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali.<br />
Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla<br />
pubblicità dopo l'entrata in vigore della direttiva 84/450/CEE, esaminare l'effetto su un<br />
virtuale consumatore tipico. Conformemente al principio di proporzionalità, e per<br />
consentire l'efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente<br />
direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e<br />
ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e<br />
175
Appendice<br />
linguistici, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresì<br />
disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro<br />
caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. Ove<br />
una pratica commerciale sia specificatamente diretta ad un determinato gruppo di<br />
consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile che l'impatto della pratica<br />
commerciale venga valutato nell'ottica del membro medio di quel gruppo. È quindi<br />
opportuno includere nell'elenco di pratiche considerate in ogni caso sleali una<br />
disposizione che, senza imporre uno specifico divieto alla pubblicità destinata ai<br />
bambini, tuteli questi ultimi da esortazioni dirette all'acquisto. La nozione di<br />
consumatore medio non è statistica. Gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali<br />
dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della giurisprudenza della<br />
Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella<br />
fattispecie.<br />
(19) Qualora talune caratteristiche, quali età, infermità fisica o mentale o ingenuità,<br />
rendano un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile ad una pratica<br />
commerciale o al prodotto a cui essa si riferisce, e il comportamento economico soltanto<br />
di siffatti consumatori sia suscettibile di essere distorto da tale pratica, in un modo che il<br />
professionista può ragionevolmente prevedere, occorre far sì che essi siano<br />
adeguatamente tutelati valutando la pratica nell'ottica del membro medio di detto<br />
gruppo.<br />
(20) È opportuno prevedere un ruolo per i codici di condotta che consenta ai<br />
professionisti di applicare in modo efficace i principi della presente direttiva in specifici<br />
settori economici. Nei settori in cui vi siano obblighi tassativi specifici che disciplinano<br />
il comportamento dei professionisti, è opportuno che questi forniscano altresì prove<br />
riguardo agli obblighi di diligenza professionale in tale settore. Il controllo esercitato dai<br />
titolari dei codici a livello nazionale o comunitario per l'eliminazione delle pratiche<br />
commerciali sleali può evitare la necessità di esperire azioni giudiziarie o<br />
amministrative e dovrebbe pertanto essere incoraggiato. Le organizzazioni dei<br />
consumatori potrebbero essere informate e coinvolte nella formulazione di codici di<br />
condotta, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori.<br />
(21) Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano<br />
considerate titolari di interesse legittimo nel caso di specie devono disporre di mezzi di<br />
176
Appendice<br />
impugnazione contro le pratiche commerciali sleali dinanzi ad un organo giurisdizionale<br />
o ad un'autorità amministrativa competente a decidere dei reclami o a promuovere<br />
un'adeguata azione giudiziaria. Pur spettando al diritto nazionale stabilire l'onere della<br />
prova, è appropriato attribuire agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative il<br />
potere di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni<br />
fattuali che ha presentato.<br />
(22) È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le<br />
violazioni delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le<br />
sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.<br />
(23) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli al<br />
funzionamento del mercato interno rappresentati dalle leggi nazionali in materia di<br />
pratiche commerciali sleali e il conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei<br />
consumatori mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e<br />
amministrative degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, non possono essere<br />
realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a<br />
livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà<br />
sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario<br />
per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato<br />
livello comune di tutela dei consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalità<br />
enunciato nello stesso articolo.<br />
(24) È opportuno rivedere la presente direttiva onde assicurare che sia stato affrontato il<br />
problema degli ostacoli al mercato interno e sia stato raggiunto un alto livello di<br />
protezione dei consumatori. Il riesame potrebbe portare a una proposta della<br />
Commissione intesa a modificare la presente direttiva, in cui potrebbero essere<br />
comprese un'estensione limitata della deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e/o<br />
modifiche ad altri atti legislativi in materia di tutela dei consumatori che rispecchino<br />
l'impegno della Commissione nell'ambito della strategia della politica dei consumatori<br />
di rivedere l'acquis esistente in modo da conseguire un elevato livello comune di tutela<br />
dei consumatori.<br />
(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti<br />
in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,<br />
177
Appendice<br />
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:<br />
CAPO 1<br />
DISPOSIZIONI GENERALI<br />
Articolo 1<br />
Scopo<br />
La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e<br />
al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante<br />
l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli<br />
Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici<br />
dei consumatori.<br />
Articolo 2<br />
Definizioni<br />
Ai fini della presente direttiva, si intende per:<br />
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto della<br />
presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività<br />
commerciale, industriale, artigianale o professionale;<br />
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali<br />
oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale,<br />
industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un<br />
professionista;<br />
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le<br />
obbligazioni;<br />
d) "pratiche commerciali tra imprese e consumatori" (in seguito denominate "pratiche<br />
commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione<br />
commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un<br />
professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un<br />
prodotto ai consumatori;<br />
e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l'impiego<br />
di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore<br />
di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione<br />
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;<br />
178
Appendice<br />
f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non sia imposta dalle<br />
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che<br />
definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice<br />
in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali<br />
specifici;<br />
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo<br />
di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta<br />
e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a<br />
rispettarlo;<br />
h) "diligenza professionale": rispetto a pratiche di mercato oneste e/o al principio<br />
generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della<br />
speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere<br />
esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori;<br />
i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il<br />
prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la<br />
comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare<br />
un acquisto;<br />
j) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al<br />
consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la<br />
minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore<br />
di prendere una decisione consapevole;<br />
k) "decisione di natura commerciale": una decisione presa da un consumatore relativa a<br />
se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare<br />
integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un<br />
diritto contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione può portare il consumatore a<br />
compiere un'azione o all'astenersi dal compierla;<br />
l) "professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività professionali,<br />
l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata<br />
direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o<br />
amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.<br />
Articolo 3<br />
Ambito di applicazione<br />
179
Appendice<br />
1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e<br />
consumatori, come stabilite all'articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo<br />
un'operazione commerciale relativa a un prodotto.<br />
2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto contrattuale, in<br />
particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto.<br />
3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni comunitarie o<br />
nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.<br />
4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme<br />
comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali,<br />
prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici.<br />
5. Per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 giugno 2007 gli Stati membri possono<br />
continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle<br />
previste dalla presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di<br />
direttive contenenti clausole minime di armonizzazione. Tali misure devono essere<br />
essenziali al fine di assicurare un'adeguata protezione dei consumatori da pratiche<br />
commerciali sleali e devono essere proporzionate al raggiungimento di tale obiettivo. La<br />
revisione di cui all'articolo 18 può, se ritenuto opportuno, comprendere una proposta<br />
intesa a prorogare questa deroga per un ulteriore periodo limitato.<br />
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali<br />
applicate sulla base del paragrafo 5.<br />
7. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme che determinano la<br />
competenza giurisdizionale.<br />
8. La presente direttiva non pregiudica le eventuali condizioni relative allo stabilimento,<br />
o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici di condotta o altre norme<br />
specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli elevati<br />
di integrità dei professionisti, che gli Stati membri possono, conformemente alla<br />
normativa comunitaria, imporre a questi ultimi.<br />
9. In merito ai "servizi finanziari" definiti alla direttiva 2002/65/CE e ai beni immobili,<br />
gli Stati membri possono imporre obblighi più dettagliati o vincolanti di quelli previsti<br />
dalla presente direttiva nel settore che essa armonizza.<br />
180
Appendice<br />
10. La presente direttiva non è applicabile all'attuazione delle disposizioni legislative,<br />
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di certificazione e di<br />
indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.<br />
Articolo 4<br />
Mercato interno<br />
Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera<br />
circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente<br />
direttiva.<br />
CAPO 2<br />
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI<br />
Articolo 5<br />
Divieto delle pratiche commerciali sleali<br />
1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.<br />
2. Una pratica commerciale è sleale se:<br />
a) è contraria alle norme di diligenza professionale,<br />
e<br />
b) falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in<br />
relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del<br />
membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato<br />
gruppo di consumatori.<br />
3. Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento<br />
economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente<br />
vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità<br />
mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può<br />
ragionevolmente prevedere sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo.<br />
Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in<br />
dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla<br />
lettera.<br />
4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:<br />
a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7<br />
o<br />
b) aggressive di cui agli articoli 8 e 9.<br />
181
Appendice<br />
5. L'allegato I riporta l'elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in<br />
ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato<br />
solo mediante revisione della presente direttiva.<br />
Sezione 1<br />
Pratiche commerciali ingannevoli<br />
Articolo 6<br />
Azioni ingannevoli<br />
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e<br />
sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione<br />
complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è<br />
di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia<br />
idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe<br />
altrimenti preso:<br />
a) l'esistenza o la natura del prodotto;<br />
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi,<br />
l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il<br />
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la<br />
consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o<br />
commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le<br />
caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;<br />
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la<br />
natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla<br />
sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;<br />
d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio<br />
quanto al prezzo;<br />
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;<br />
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il<br />
patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i<br />
diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;<br />
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi della<br />
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su<br />
182
Appendice<br />
taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo [8], o i rischi ai quali<br />
può essere esposto.<br />
2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie<br />
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia<br />
idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura<br />
commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:<br />
a) una qualsivoglia attività di marketing del prodotto, compresa la pubblicità<br />
comparativa, che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale<br />
e altri segni distintivi di un concorrente;<br />
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di<br />
condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove:<br />
i) non si tratti di una semplice aspirazione ma di un impegno fermo e verificabile;<br />
e<br />
ii) il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.<br />
Articolo 7<br />
Omissioni ingannevoli<br />
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta,<br />
tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo<br />
di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio<br />
ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura<br />
commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad<br />
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.<br />
2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un<br />
professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o<br />
intempestivo le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti<br />
di cui a detto paragrafo, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa, qualora<br />
non risultino già evidenti dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, ciò induce o è<br />
idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura<br />
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.<br />
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per comunicare la pratica commerciale<br />
imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata<br />
un'omissione di informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura<br />
183
Appendice<br />
adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione dei consumatori<br />
con altri mezzi.<br />
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti,<br />
qualora non risultino già evidenti dal contesto:<br />
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di<br />
comunicazione e al prodotto stesso;<br />
b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione<br />
sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del<br />
professionista per conto del quale egli agisce;<br />
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta<br />
l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo<br />
del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali<br />
oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo,<br />
l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;<br />
d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora<br />
esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;<br />
e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le<br />
operazioni commerciali che comportino tale diritto.<br />
5. Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto<br />
comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il<br />
marketing, di cui l'allegato II fornisce un elenco non completo.<br />
Sezione 2<br />
Pratiche commerciali aggressive<br />
Articolo 8<br />
Pratiche commerciali aggressive<br />
È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto<br />
conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione,<br />
compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a<br />
limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore<br />
medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere<br />
una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.<br />
Articolo 9<br />
184
Appendice<br />
Ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento<br />
Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso<br />
il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i<br />
seguenti elementi:<br />
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;<br />
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;<br />
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o<br />
circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del<br />
consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;<br />
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal<br />
professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il<br />
diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro<br />
professionista;<br />
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione non sia<br />
giuridicamente ammessa.<br />
CAPO 3<br />
CODICI DI CONDOTTA<br />
Articolo 10<br />
Codici di condotta<br />
La presente direttiva non esclude il controllo, che gli Stati membri possono<br />
incoraggiare, delle pratiche commerciali sleali esercitato dai responsabili dei codici né<br />
esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 11 possano ricorrere a tali<br />
organismi qualora sia previsto un procedimento dinanzi ad essi, oltre a quelli giudiziari<br />
o amministrativi di cui al medesimo articolo.<br />
Il ricorso a tali organismi di controllo non è mai considerato equivalente alla rinuncia<br />
agli strumenti di ricorso giudiziario o amministrativo di cui all'articolo 11.<br />
CAPO 4<br />
DISPOSIZIONI FINALI<br />
Articolo 11<br />
Applicazione<br />
185
Appendice<br />
1. Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le<br />
pratiche commerciali sleali al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della<br />
presente direttiva nell'interesse dei consumatori.<br />
Tali mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali le persone o le<br />
organizzazioni che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse a<br />
contrastare le pratiche commerciali sleali, inclusi i concorrenti, possono:<br />
a) promuovere un'azione giudiziaria contro tali pratiche commerciali sleali,<br />
e/o<br />
b) sottoporre tali pratiche commerciali sleali al giudizio di un'autorità amministrativa<br />
competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione<br />
giudiziaria.<br />
Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se<br />
sia opportuno che l'organo giurisdizionale o amministrativo possa esigere che si ricorra<br />
in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di<br />
cui all'articolo 10. Il ricorso a tali mezzi è indipendente dal fatto che i consumatori<br />
interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista<br />
o in un altro Stato membro.<br />
Spetta a ciascuno Stato membro decidere:<br />
a) se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente<br />
contro più professionisti dello stesso settore economico,<br />
e<br />
b) se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorché il<br />
codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge.<br />
2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, gli Stati membri<br />
conferiscono all'organo giurisdizionale o amministrativo il potere, qualora ritengano<br />
necessari detti provvedimenti tenuto conto di tutti gli interessi in causa e, in particolare,<br />
dell'interesse generale:<br />
a) di far cessare le pratiche commerciali sleali o di proporre le azioni giudiziarie<br />
appropriate per ingiungere la loro cessazione,<br />
o<br />
186
Appendice<br />
b) qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora posta in essere ma sia<br />
imminente, di vietare tale pratica o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per<br />
vietarla,<br />
anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure<br />
in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista.<br />
Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinché i provvedimenti di cui al primo<br />
comma possano essere adottati nell'ambito di un procedimento d'urgenza:<br />
- con effetto provvisorio,<br />
oppure<br />
- con effetto definitivo,<br />
fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.<br />
Inoltre, al fine di impedire che le pratiche commerciali sleali la cui sospensione sia stata<br />
ordinata da una decisione definitiva continuino a produrre effetti, gli Stati membri<br />
possono conferire all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa il potere:<br />
a) di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano<br />
opportuna,<br />
b) far pubblicare inoltre una dichiarazione rettificativa.<br />
3. L'autorità amministrativa di cui al paragrafo 1 deve:<br />
a) essere composta in modo che la sua imparzialità non possa essere messa in dubbio;<br />
b) avere, quando decide in merito ai ricorsi, i poteri necessari per vigilare e assicurare<br />
l'effettiva esecuzione delle sue decisioni;<br />
c) motivare, in linea di massima, le sue decisioni.<br />
Allorché i poteri di cui al paragrafo 2 sono esercitati esclusivamente da un'autorità<br />
amministrativa, le sue decisioni sono sempre motivate. In questo caso, devono essere<br />
inoltre previste procedure in base alle quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei<br />
poteri dell'autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio<br />
dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.<br />
Articolo 12<br />
Organi giurisdizionali e amministrativi: allegazioni fattuali<br />
Gli Stati membri attribuiscono agli organi giurisdizionali o amministrativi il potere, in<br />
un procedimento civile o amministrativo di cui all'articolo 11:<br />
187
Appendice<br />
a) di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali<br />
connesse alla pratica commerciale se, tenuto conto degli interessi legittimi del<br />
professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti<br />
giustificata, date le circostanze del caso specifico;<br />
e<br />
b) di considerare inesatte le allegazioni fattuali, se le prove richieste ai sensi della lettera<br />
a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dall'organo giurisdizionale o<br />
amministrativo.<br />
Articolo 13<br />
Sanzioni<br />
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle<br />
disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i<br />
provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere<br />
effettive, proporzionate e dissuasive.<br />
Articolo 14<br />
Modifiche della direttiva 84/450/CEE<br />
La direttiva 84/450/CEE è così modificata:<br />
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:<br />
"Articolo 1<br />
La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole<br />
e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità<br />
comparativa."<br />
;<br />
2) all'articolo 2,<br />
- il punto 3) è sostituito dal seguente:<br />
"3) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della sua<br />
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisca in nome<br />
o per conto di un professionista;"<br />
;<br />
- è aggiunto il punto seguente:<br />
"4) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un<br />
gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e della revisione di un codice<br />
188
Appendice<br />
di condotta e/o del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono<br />
impegnati a rispettarlo."<br />
;<br />
3) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:<br />
"Articolo 3 bis<br />
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora<br />
siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa<br />
a) non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 3 e 7,<br />
paragrafo 1 della presente direttiva o degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2005, relativa alle pratiche<br />
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno [];<br />
b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi<br />
obiettivi;<br />
c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e<br />
rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;<br />
d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri<br />
segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;<br />
e) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti<br />
aventi la stessa denominazione;<br />
f) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla<br />
denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle<br />
denominazioni di origine di prodotti concorrenti;<br />
g) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi<br />
protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati;<br />
h) non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un<br />
concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i<br />
servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.<br />
4) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:<br />
"1. Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere<br />
la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di<br />
pubblicità comparativa nell'interesse sia dei professionisti sia dei concorrenti. Tali<br />
mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni<br />
189
Appendice<br />
che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse contrastare la<br />
pubblicità ingannevole o la regolamentazione della pubblicità comparativa possano:<br />
a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità<br />
o<br />
b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a<br />
giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.<br />
Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se<br />
sia opportuno che l'organo giurisdizionale o amministrativo sia autorizzato ad esigere<br />
che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie,<br />
compresi quelli di cui all'articolo 5.<br />
Spetta a ciascuno Stato membro decidere:<br />
a) se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente<br />
contro più professionisti dello stesso settore economico<br />
e<br />
b) se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorché il<br />
codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge."<br />
5) l'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:<br />
"1. La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli<br />
Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in<br />
materia di pubblicità ingannevole, dei professionisti e dei concorrenti."<br />
Articolo 15<br />
Modifiche delle direttive 97/7/CE e 2002/65/CE<br />
1) L'articolo 9 della direttiva 97/7/CE è sostituito dal seguente:<br />
"Articolo 9<br />
Fornitura non richiesta<br />
Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva<br />
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2005, relativa alle<br />
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno [], gli Stati<br />
membri adottano le disposizioni necessarie per dispensare il consumatore da qualsiasi<br />
prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza<br />
di risposta non implica consenso.<br />
2) l'articolo 9 della direttiva 2002/65/CE è sostituito dal seguente:<br />
190
"Articolo 9<br />
Appendice<br />
Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva<br />
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2005, relativa alle<br />
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno [], e fatte<br />
salve le disposizioni della legislazione degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei<br />
contratti a distanza, quando dette norme consentono il tacito rinnovo, gli Stati membri<br />
adottano le misure necessarie per dispensare il consumatore da qualunque obbligo in<br />
caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica<br />
consenso.<br />
Articolo 16<br />
Modifiche della direttiva 98/27/CE e del regolamento (CE) n. 2006/2004<br />
1) Nell'allegato della direttiva 98/27/CE il punto 1 è sostituito dal seguente:<br />
"1. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2005,<br />
relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno<br />
(GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22)."<br />
2) All'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili<br />
dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento sulla<br />
cooperazione per la tutela dei consumatori") [12], è aggiunto il punto seguente:<br />
"16. Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 maggio<br />
2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato<br />
interno (GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22)."<br />
Articolo 17<br />
Informazione<br />
Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore della legge<br />
nazionale che recepisce la presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti<br />
e i responsabili del codice ad informare i consumatori in merito ai propri codici di<br />
condotta.<br />
Articolo 18<br />
Revisione<br />
1. Entro il 12 giugno 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al<br />
Consiglio una relazione globale sull'applicazione della presente direttiva e, in<br />
191
Appendice<br />
particolare, dell'articolo 3, paragrafo 9, dell'articolo 4 e dell'allegato I, e sulle possibilità<br />
di armonizzare e semplificare ulteriormente il diritto comunitario in materia di<br />
protezione dei consumatori, nonché di adottare, tenendo conto dell'articolo 3, paragrafo<br />
5, eventuali misure necessarie a livello comunitario per assicurare il mantenimento di<br />
livelli adeguati di protezione dei consumatori. La relazione è corredata, se del caso, di<br />
una proposta di revisione della presente direttiva o di altre norme pertinenti del diritto<br />
comunitario.<br />
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ai sensi del trattato, si adoperano per adottare<br />
un'iniziativa entro due anni dalla presentazione da parte della Commissione di eventuali<br />
proposte presentate a norma del paragrafo 1.<br />
Articolo 19<br />
Recepimento<br />
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e<br />
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno<br />
2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione e comunicano senza indugio<br />
a quest'ultima ogni eventuale successiva modifica.<br />
Essi applicano tali disposizioni entro il 12 dicembre 2007. Quando gli Stati membri<br />
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o<br />
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le<br />
modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.<br />
Articolo 20<br />
Entrata in vigore<br />
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella<br />
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.<br />
Articolo 21<br />
Destinatari<br />
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.<br />
Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2005.<br />
Per il Parlamento europeo<br />
Il presidente<br />
J. P. Borrell Fontelles<br />
Per il Consiglio<br />
192
Il presidente<br />
N. Schmit<br />
[1] GU C 108 del 30.4.2004, pag. 81.<br />
Appendice<br />
[2] Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag.<br />
260), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 (GU C 38 E del<br />
15.2.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 febbraio 2005 (non ancora<br />
pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 12 aprile 2005.<br />
[3] GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).<br />
[4] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE<br />
(GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).<br />
[5] GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva<br />
2002/65/CE.<br />
[6] GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.<br />
[7] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.<br />
[8] GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.<br />
[] GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22."<br />
[] GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22."<br />
[] GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22."<br />
[12] GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.<br />
--------------------------------------------------<br />
20050511<br />
ALLEGATO I<br />
PRATICHE COMMERCIALI CONSIDERATE IN OGNI CASO SLEALI<br />
Pratiche commerciali ingannevoli<br />
1) Affermazione, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di<br />
condotta, ove egli non lo sia.<br />
2) Esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza<br />
aver ottenuto la necessaria autorizzazione.<br />
3) Asserire che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di<br />
altra natura, ove esso non la abbia.<br />
193
Appendice<br />
4) Asserire che un professionista (incluse le sue pratiche commerciali) o un prodotto è<br />
stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso<br />
non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell'approvazione, dell'accettazione o<br />
dell'autorizzazione ricevuta.<br />
5) Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di<br />
ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di<br />
fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a<br />
quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità<br />
della pubblicità fatta dal prodotto e al prezzo offerti (bait advertising ovvero pubblicità<br />
propagandistica).<br />
6) Invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:<br />
a) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori,<br />
oppure<br />
b) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo<br />
ragionevole,<br />
oppure<br />
c) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso,<br />
con l'intenzione di promuovere un altro prodotto (bait and switch ovvero pubblicità con<br />
prodotti civetta).<br />
7) Dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto<br />
limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo<br />
molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori<br />
della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.<br />
8) Impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il<br />
professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa<br />
dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è situato e poi offrire<br />
concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza chiaramente comunicarlo al<br />
consumatore prima che questi si sia impegnato a concludere l'operazione.<br />
9) Affermare o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita,<br />
ove non lo sia.<br />
10) Presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica<br />
propria dell'offerta fatta dal professionista.<br />
194
Appendice<br />
11) Impiegare contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto, qualora i<br />
costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga<br />
chiaramente dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il<br />
consumatore (advertorial ovvero pubblicità redazionale). Tale disposizione è senza<br />
pregiudizio della direttiva 89/552/CEE [1].<br />
12) Formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata<br />
dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non<br />
acquistasse il prodotto.<br />
13) Promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un particolare produttore in<br />
modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore facendogli credere che il<br />
prodotto è fabbricato dallo stesso produttore mentre invece non lo è.<br />
14) Avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel<br />
quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un<br />
corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema<br />
piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti.<br />
15) Affermare che il professionista sta per cessare l'attività o traslocare, ove non stia per<br />
farlo.<br />
16) Affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi d'azzardo.<br />
17) Affermare falsamente che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni<br />
o malformazioni.<br />
18) Comunicare informazioni di fatto inesatte sulle condizioni di mercato o sulla<br />
possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore ad acquistare il<br />
prodotto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato.<br />
19) Affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a<br />
premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole.<br />
20) Descrivere un prodotto come gratuito, senza oneri o simili se il consumatore deve<br />
pagare un sovrappiù rispetto all'inevitabile costo di rispondere alla pratica commerciale<br />
e ritirare o farsi recapitare l'articolo.<br />
21) Includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento<br />
che dia al consumatore l'impressione di aver già ordinato il prodotto in commercio<br />
mentre non lo ha fatto.<br />
195
Appendice<br />
22) Falsamente dichiarare o dare l’impressione che il professionista non agisca nel<br />
quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o<br />
presentarsi falsamente come consumatore.<br />
23) Dare la falsa impressione che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano<br />
disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.<br />
Pratiche commerciali aggressive<br />
24) Creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino<br />
alla conclusione del contratto.<br />
25) Effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del<br />
consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e<br />
nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di<br />
un'obbligazione contrattuale.<br />
26) Effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per<br />
posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle<br />
circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini<br />
dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 10 della direttiva<br />
97/7/CE e le direttive 95/46/CE [2] e 2002/58/CE.<br />
27) Imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento in virtù<br />
di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non potrebbero<br />
ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la validità della richiesta, o<br />
omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di<br />
dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali.<br />
28) Includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché<br />
acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti<br />
reclamizzati. Questa disposizione non osta all'applicazione dell'articolo 16 della<br />
direttiva 89/552/CEE, concernente delle attività televisive.<br />
29) Esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti<br />
che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo nel caso<br />
dei beni di sostituzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 97/7/CE<br />
(fornitura non richiesta).<br />
30) Informare esplicitamente il consumatore che se non acquista il prodotto o servizio<br />
sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista.<br />
196
Appendice<br />
31) Dare la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà o vincerà<br />
compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in<br />
effetti:<br />
- non esiste alcun premio né vincita equivalente,<br />
oppure<br />
- qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al<br />
versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.<br />
[1] Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di<br />
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri<br />
concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).<br />
Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br />
(GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).<br />
[2] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,<br />
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,<br />
nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva<br />
modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).<br />
--------------------------------------------------<br />
20050511<br />
ALLEGATO II<br />
DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO CHE STABILISCONO NORME IN<br />
MATERIA DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI COMMERCIALI<br />
Articoli 4 e 5 della direttiva 97/7/CE<br />
Articolo 3 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i<br />
viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" [1]<br />
Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti<br />
dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni<br />
immobili [2]<br />
Articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,<br />
del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione<br />
dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori [3]<br />
197
Appendice<br />
Articoli da 86 a 100 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,<br />
del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso<br />
umano [4]<br />
Articoli 5 e 6 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8<br />
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione,<br />
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio<br />
elettronico") [5]<br />
Articolo 1, lettera d) della direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del<br />
16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE del Consiglio relativa al<br />
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati<br />
membri in materia di credito al consumo [6]<br />
Articoli 3 e 4 della direttiva 2002/65/CE<br />
Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio<br />
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed<br />
amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori<br />
mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti<br />
semplificati [7]<br />
Articoli 12 e 13 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del<br />
9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa [8]<br />
Articolo 36 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5<br />
novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita [9]<br />
Articolo 19 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21<br />
aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari [10]<br />
Articoli 31 e 43 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che<br />
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti<br />
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione<br />
non vita) [11]<br />
Articoli 5, 7 e 8 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del<br />
4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o<br />
l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari [12]<br />
[1] GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.<br />
198
[2] GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.<br />
[3] GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.<br />
Appendice<br />
[4] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva<br />
2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).<br />
[5] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.<br />
[6] GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17.<br />
[7] GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.<br />
[8] GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.<br />
[9] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE<br />
del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).<br />
[10] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.<br />
[11] GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva<br />
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).<br />
[12] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.<br />
199
Appendice<br />
Titolo III<br />
Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali ( 1 )<br />
(1) Rubrica così modificata dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.<br />
Capo I ( 1 )<br />
Disposizioni generali<br />
(1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.<br />
Art.18.<br />
Definizioni<br />
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:<br />
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali<br />
oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua<br />
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;<br />
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche<br />
commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività<br />
commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome<br />
o per conto di un professionista;<br />
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le<br />
obbligazioni;<br />
d) "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori" (di seguito<br />
denominate: "pratiche commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o<br />
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la<br />
commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in<br />
relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;<br />
e) "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori":<br />
l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la<br />
200
Appendice<br />
capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo<br />
pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe<br />
altrimenti preso;<br />
f) "codice di condotta": un accordo o una normativa che non e' imposta dalle<br />
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e<br />
che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare<br />
tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori<br />
imprenditoriali specifici;<br />
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un<br />
gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un<br />
codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro<br />
che si sono impegnati a rispettarlo;<br />
h) "diligenza professionale": il normale grado della specifica competenza ed<br />
attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei<br />
loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel<br />
settore di attività del professionista;<br />
i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante le<br />
caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo<br />
impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al<br />
consumatore di effettuare un acquisto;<br />
l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di una posizione di potere<br />
rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla<br />
forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la<br />
capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;<br />
m) "decisione di natura commerciale": la decisione presa da un consumatore<br />
relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali<br />
201
Appendice<br />
condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o<br />
disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale<br />
decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal<br />
compierla;<br />
n) "professione regolamentata": attività professionale, o insieme di attività<br />
professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di<br />
esercizio, e' subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni<br />
legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche<br />
professionali.<br />
Art.19.<br />
Ambito di applicazione<br />
1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra<br />
professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione<br />
commerciale relativa a un prodotto.<br />
2. Il presente titolo non pregiudica:<br />
a) l'applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in<br />
particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto;<br />
b) l'applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in<br />
materia di salute e sicurezza dei prodotti;<br />
c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza<br />
giurisdizionale;<br />
d) l'applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai<br />
regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che<br />
disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di<br />
correttezza professionale.<br />
202
Appendice<br />
3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre<br />
disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che<br />
disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono<br />
sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.<br />
4. Il presente titolo non e' applicabile in materia di certificazione e di indicazioni<br />
concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.<br />
Capo II ( 1 )<br />
Pratiche commerciali scorrette<br />
(1) Capo così modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.<br />
Art.20.<br />
Divieto delle pratiche commerciali scorrette<br />
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.<br />
2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza<br />
professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il<br />
comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che<br />
essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la<br />
pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori<br />
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di<br />
consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento<br />
economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile,<br />
particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a<br />
motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un<br />
modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate<br />
nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria<br />
203
Appendice<br />
comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che<br />
non sono destinate ad essere prese alla lettera.<br />
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:<br />
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli<br />
24, 25 e 26.<br />
5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali,<br />
rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.<br />
Art.21.<br />
Azioni ingannevoli<br />
Sezione I<br />
Pratiche commerciali ingannevoli<br />
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene<br />
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi<br />
modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre<br />
in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in<br />
ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura<br />
commerciale che non avrebbe altrimenti preso:<br />
a) l'esistenza o la natura del prodotto;<br />
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i<br />
rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al<br />
consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o<br />
della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la<br />
descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono<br />
attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e<br />
controlli effettuati sul prodotto;<br />
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale<br />
204
Appendice<br />
e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla<br />
sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del<br />
prodotto;<br />
d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico<br />
vantaggio quanto al prezzo;<br />
e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;<br />
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali<br />
l'identità, il patrimonio, le capacità', lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i<br />
collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i<br />
premi e i riconoscimenti;<br />
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai<br />
sensi dell'articolo 130 del presente Codice.<br />
2. E' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella<br />
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,<br />
induce o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di<br />
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:<br />
a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera<br />
confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni<br />
distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;<br />
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei<br />
codici di condotta che il medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di un<br />
impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica<br />
commerciale che e' vincolato dal codice.<br />
205
Appendice<br />
3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti<br />
suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di<br />
darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di<br />
prudenza e vigilanza.<br />
4. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto<br />
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente,<br />
minacciare la loro sicurezza.<br />
Art.22.<br />
Omissioni ingannevoli<br />
1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie<br />
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché<br />
dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti<br />
di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una<br />
decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in<br />
tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura<br />
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.<br />
2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole<br />
quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile,<br />
ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo<br />
conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale<br />
della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché<br />
quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o e' idoneo a indurre il consumatore<br />
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe<br />
altrimenti preso.<br />
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale<br />
imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata<br />
un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque<br />
206
Appendice<br />
misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai<br />
consumatori con altri mezzi.<br />
4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del<br />
comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal<br />
contesto:<br />
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di<br />
comunicazione e al prodotto stesso;<br />
b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua<br />
denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo<br />
geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;<br />
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta<br />
l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di<br />
calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione,<br />
consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente<br />
essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere<br />
addebitate al consumatore;<br />
d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami<br />
qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;<br />
e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e<br />
le operazioni commerciali che comportino tale diritto.<br />
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione,<br />
previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali,<br />
compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.<br />
207
Art.23.<br />
Appendice<br />
Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli<br />
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:<br />
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere<br />
firmatario di un codice di condotta;<br />
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente<br />
senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;<br />
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione<br />
di un organismo pubblico o di altra natura;<br />
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche<br />
commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un<br />
organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni<br />
dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;<br />
e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare<br />
l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che<br />
non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei<br />
prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità<br />
ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e<br />
al prezzo offerti;<br />
f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:<br />
1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2)<br />
rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di<br />
tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell'articolo con un<br />
campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto.<br />
208
Appendice<br />
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un<br />
periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un<br />
periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e<br />
privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una<br />
decisione consapevole;<br />
h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il<br />
professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua<br />
diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista e'<br />
stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua,<br />
senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo<br />
impegno a concludere l'operazione;<br />
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la<br />
vendita del prodotto e' lecita;<br />
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica<br />
propria dell'offerta fatta dal professionista;<br />
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e<br />
successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di<br />
comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione<br />
siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da<br />
immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;<br />
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la<br />
portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia<br />
se egli non acquistasse il prodotto;<br />
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in<br />
modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere,<br />
contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo stesso produttore;<br />
209
Appendice<br />
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere<br />
piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della<br />
possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di<br />
altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di<br />
prodotti;<br />
q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in procinto di<br />
cessare l'attività o traslocare;<br />
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla<br />
sorte;<br />
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare<br />
malattie, disfunzioni o malformazioni;<br />
t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla<br />
possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto<br />
a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;<br />
u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o<br />
promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente<br />
ragionevole;<br />
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore<br />
deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per<br />
rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;<br />
z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di<br />
pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver<br />
già ordinato il prodotto;<br />
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista<br />
210
Appendice<br />
non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o<br />
professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;<br />
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a<br />
un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e'<br />
venduto il prodotto.<br />
Art.24.<br />
Pratiche commerciali aggressive<br />
Sezione II<br />
Pratiche commerciali aggressive<br />
1. E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie<br />
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante<br />
molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito<br />
condizionamento, limita o e' idonea a limitare considerevolmente la libertà di<br />
scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e,<br />
pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura<br />
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.<br />
Art.25<br />
Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento<br />
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente<br />
capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito<br />
condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:<br />
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;<br />
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;<br />
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o<br />
211
Appendice<br />
circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del<br />
consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;<br />
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal<br />
professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali,<br />
compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o<br />
rivolgersi ad un altro professionista;<br />
e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia<br />
manifestamente temeraria o infondata.<br />
Art.26<br />
Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive<br />
1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:<br />
a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali<br />
commerciali fino alla conclusione del contratto;<br />
b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del<br />
consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle<br />
circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini<br />
dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale;<br />
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via<br />
fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza,<br />
fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge<br />
nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi<br />
l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;<br />
d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento<br />
del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non<br />
212
Appendice<br />
possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza<br />
della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa<br />
corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi<br />
diritti contrattuali;<br />
e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e<br />
successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione<br />
diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad<br />
acquistare loro i prodotti reclamizzati;<br />
f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di<br />
prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto,<br />
salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo;<br />
g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il<br />
servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;<br />
h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto,<br />
vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una<br />
vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne' vincita<br />
equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra<br />
vincita equivalente e' subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di<br />
costi da parte del consumatore.<br />
213
Bibliografia<br />
Bibliografia<br />
− Bargelli Elena, I codici di condotta, in AA. VV. , “Le pratiche commerciali<br />
sleali” tra imprese e consumatori, 2007.<br />
− Bifulco Luca, Vitiello Guido, Sociologi della comunicazione, un’antologia di<br />
studi sui media, Ipermedium libri, Napoli, 2004.<br />
− De Cristofaro Giovanni (a cura di), Pratiche commerciali scorrette e codice del<br />
consumo, Il recepimento della direttiva 2005/29 Ce nel diritto italiano (decreti<br />
legislativi nn.145 e 146 del 2 agosto 2007), Giappichelli editore, Torino, 2008.<br />
− De Cristofaro Giovanni (a cura di), Le pratiche commerciali sleali tra imprese e<br />
consumatori, Giappichelli, Torino, 2007, p. 269.<br />
− Gagliardi Andrea Filippo, Pratiche commerciali scorrette, Utet, Torino, 2009.<br />
− Fabris Giampaolo, La pubblicità, teorie e prassi, Franco Angeli Editore, Milano,<br />
1991<br />
− Minervini Enrico, Rossi Carleo Liliana (a cura di), Le pratiche commerciali<br />
sleali, Giuffrè, Milano, 2007.<br />
− La direttiva sulle pratiche commerciali sleali, Nuove leggi per fermare il<br />
comportamento sleale nei confronti dei consumatori, opuscolo Commissione<br />
Europea, direzione generale Salute e tutela dei consumatori, 2009.<br />
− Stanzione Pasquale, Sciancalepore Giovanni (a cura di), “Commentario del<br />
Codice del consumo – inquadramento sistematico e prassi applicativa”, Ipsoa,<br />
2006<br />
− Stanzione Pasquale, Musio Antonio (a cura di), La tutela del consumatore,<br />
Giappichelli editore, Torino, 2009.<br />
− Ubertazzi Luigi Carlo, Concorrenza sleale e pubblicità, Cedam, Milano, 2008.<br />
− Vettori Giuseppe, Codice del consumo – Aggiornamento pratiche commerciali<br />
scorrette e azioni collettive, Cedam, Lavis, 2009<br />
− Vigoriti Luigi, Verso l’attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali<br />
sleali, in Europa e diritto privato, 2007.<br />
214
Sitografia<br />
Bibliografia<br />
Tutte le sentenze e i bollettini a cui si è fatto riferimento sono reperibili sul sito<br />
dell’Autorità garante della concorrenza e del Mercato: www.agcm.it alla voce “pratiche<br />
commerciali e pubblicità”<br />
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