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prescrizione non poteva essere impartita. Accadeva, pertanto, che per le condotte ritenute dal Legislatore di minore gravità (in quanto sanzionate con la sola pena dell'ammenda) al contravventore venivano negati i benefici della prescrizione; benefici, che, per contro, venivano riconosciuti a quel contravventore autore di condotte più riprovevoli per l'ordinamento (in quanto sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda): detto altrimenti, solo per le ipotesi contravvenzionali connotate da un maggior grado di riprovevolezza era ammessa l'estinzione del reato in sede amministrativa. Per rimediare a questa stortura del sistema la dottrina prevalente conveniva in ordine al fatto che per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria il contravventore poteva, comunque, usufruire dell'oblazione discrezionale (“speciale” o anche detta “facoltativa”) di cui all'art. 162 bis c.p., posto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 e 34, lett. n), L. n. 689/1981 - come già precisato 498 - in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro sarebbe esclusa la possibilità di beneficiare dell'oblazione comune (“semplice” o “ordinaria” che a dir si voglia) prevista dall'art. 162 c.p. 499 . Si trattava, però, di un rimedio certamente meno vantaggioso rispetto a quello contemplato dal D. Lgs. n. 758/1994, in quanto, anche laddove il Giudice avesse accolto l'istanza del contravventore, quest'ultimo sarebbe stato ammesso a pagare una somma pari alla metà (anziché ad un quarto) del massimo dell'ammenda prevista per la violazione commessa, oltre alle spese di giudizio 500 . Il Legislatore del 2009, presa coscienza di detta incongruenza modifica il testo dell'art. 301 così da estendere l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 20 e seguenti del D. Lgs. n. 758/1994 anche alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro punite con la sola ammenda. Per effetto di tale intervento correttivo, quindi, l'ingiustificata inapplicabilità dell'istituto nei casi avvertiti dal Legislatore come meno gravi, in quanto sanzionati con la sola pena pecuniaria, può dirsi definitivamente superata: proprio l'estensione del campo di applicazione dell'istituto è considerata da autorevole dottrina come la principale innovazione recata al Testo Unico Sicurezza 498 Si richiama quanto enunciato alla nota 17 del Presente Capitolo. 499 Vedi Cfr. P. Aldrovandi, Le misure premiali introdotte nel sistema sanzionatorio penale in Igiene e Sicurezza del Lavoro...cit., 339. Dello stesso avviso D. Guidi, Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti sulla sicurezza del lavoro in F. Giunta e D. Micheletti (a cura di) Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro … cit., 945. 500 In tal senso D. Guidi, Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti sulla sicurezza del lavoro in F. Giunta e D. Micheletti (a cura di) Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro … cit., 945. L'A. mette in luce come tutto ciò determinasse un'evidente contraddizione: il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria era, certamente, meno vantaggioso rispetto a quello previsto per le ipotesi, comparativamente più gravi, di contravvenzioni punite con pena alternativa. 203 203
dal correttivo del 2009 501 . Ciò chiarito in ordine alla portata del meccanismo premiale contemplato dall'art. 301 cit., è agevole comprendere come l'atto di prescrizione adottato per la condotta di inosservanza del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare non può non tradursi, a sua volta - secondo il Ministero del Lavoro - in un ordine di sospensione dell'attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori; il Ministero, infatti, fa leva sul fatto che la prescrizione è legata necessariamente al conseguimento del fine ultimo sotteso all'istituto della sospensione, che lo stesso Dicastero definisce “strumentale” ad una rapida regolarizzazione delle violazioni riscontrate. Ne deriva, quindi, che l'adempimento alla prescrizione obbligatoria, mediante la completa regolarizzazione della manodopera irregolarmente impiegata ed il conseguimento della revoca della sospensione, attraverso il pagamento della somma aggiuntiva pari a millecinquecento euro, consentirà l'ammissione al pagamento di un quarto dell'ammenda (che, nel caso di specie, ammonterà ad una somma di denaro pari a milleseicento euro) 502 . Tuttavia, una parte della dottrina non ha esitato a manifestare perplessità in ordine all'applicazione del meccanismo di cui all'art. 301 T.U. Sicurezza al reato di inottemperanza al provvedimento di sospensione per lavoro irregolare. Innanzitutto, l'ordine impartito con l'atto di prescrizione rappresenterebbe una mera ripetizione dell'ordine di sospensione; inoltre, atteso che l'ambito applicativo dell'art. 301 è normativamente circoscritto alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, l'istituto verrebbe, di fatto, applicato ad una fattispecie (lavoro irregolare) estranea alla materia prevenzionistica. Peraltro, non va trascurata la possibilità che l'adozione di una prescrizione obbligatoria a seguito di inosservanza del provvedimento di sospensione potrebbe persino disincentivare alla revoca del provvedimento, svuotando così l'istituto della sua ratio volta ad una rapida regolarizzazione delle irregolarità riscontrate 503 . 501 Di tale avviso P. Pennesi, Potere di Prescrizione, in M. Tiraboschi e L. Fantini (a cura di) Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D. Lgs. n. 106/2009)...cit., 943. 502 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Circolare n. 33 del 10 novembre 2009...cit., 10. 503 In tal senso D. Papa, Il potere di sospensione dell'attività imprenditoriale dopo il correttivo al TU, in Working Paper Adapt, 5 ottobre 2009, n. 94, 7, reperibile in http//www.adapt.it. L'A. esemplifica il rischio di “demotivazione alla revoca” illustrando il caso di un cantiere sospeso per lavoro “nero”, la cui “ripresa” necessita (quali condizioni perché la sospensione venga revocata) la regolarizzazione di tutte le posizioni lavorative irregolarmente utilizzate ed il versamento della somma aggiuntiva pari a millecinquecento euro. Ora, a fronte di questi oneri certo, potrebbe esserci anche chi decida di terminare ugualmente i lavori, considerata, peraltro, l'incertezza di un ulteriore controllo che, comunque, anche laddove dovesse esserci, porterebbe comunque ad una sanzione di poco superiore alla somma richiesta ai fini della revoca (millesiecento euro, ossia la quarta parte del massimo dell'ammenda dovuta e cioè alla quarta parte di seimilaquattrocento 204 204
COLLANA MASSIMO D’ANTONA Lavoro e
Francesca Narducci LA SOSPENSIONE D
A mio papà e a mia mamma A mio mar
l'Autorità legislativa; l'attenzio
volontà, ma ancora indeterminatezz
finalità 6 . Ne deriva che, anche
prestazione imprenditoriale a quell
costituzionale, ma avrebbe, altres
affida alla Repubblica l'obbligo di
contenuto “negativo” del diritt
dotati di forza contrattuale divers
quest'ultima venga esercitata nel r
Lavoro (d'ora innanzi OIL) attengon
La Carta sociale europea ha, in qua
trattati commerciali internazionali
mercato comune ed il graduale ravvi
solo ad aspetti economico monetari
In ogni caso, essa rappresenta uno
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§ 3.6. La sensibilità dell'Europa
SEZIONE SECONDA Il lavoro nelle din
dall'altro si avvertiva la necessit
§ 3.2.1. L' art.1 L. n. 123/2007:
penali e sanzioni amministrative”
corrispondente alla metà del massi
Se da un lato la tecnica di colloca
possibili secondo il sapere scienti
datore di lavoro, l'ordinamento pen
e come tali inevitabili ed impreved
disposizioni non sempre in modo chi
infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.
occorso al lavoratore, poiché non
Con particolare riguardo alla figur
omicidio e lesioni personali colpos
Con particolare riguardo al contenu
CAPITOLO SECONDO Le tappe evolutive
che i datori-imprenditori possano r
destati dalla drammatica catena di
queste gli siano segnalate dall'Ist
emergere dal sommerso la posizione
Si tratta di una disposizione legis
l'interdizione dall'attività contr
interesse oppure muti la situazione
§ 3.4. Il reato di inosservanza de
Ciò detto, non può non far sorger
amministrativa coglie, nell'espress
organi di vigilanza competenti in m
Provvedimento di sospensione ex art
camminare”, anche se con il merit
Inoltre, quand'anche il provvedimen
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materia di tutela della salute e de
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Si tratta, però, di una quiete “
adottata dagli organi di vigilanza
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provvedimento di sospensione si sia
pericolo della violazione stessa da
preventiva denuncia all'Inail, seco
Atteso che il dettato normativo san
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Inoltre, il Legislatore del 2009, c
§ 4. I detentori del potere interd
proposta dei Ministri del lavoro (.
scientifico di cui all'articolo 21.
§ 4.1. La sospensione anche su “
asserzione di una conseguente dover
mera espressione di un potere in ca
sospensione alla sola attività org
Anche su questa problematica, ancor
2008, il capo del Dicastero, nel te
LA FONDAZIONE MASSIMO D’ANTONA GL
Finito di stampare nel mese di DICE