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Ragion per cui, l'organo di vigilanza, a fronte della riscontrata inottemperanza al provvedimento di sospensione, dovrebbe limitarsi ad informarne l'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 c.p.p. senza dare adito al meccanismo premiale di cui all'art. 301 cit. In dottrina, non manca neppure la posizione di chi pur condividendo dette perplessità sostiene che queste, di fatto, non siano insuperabili: occorre osservare che l'art. 14 richiama espressamente il “pericolo” da far cessare con lo strumento della sospensione, quindi è come se si facesse riferimento ai lavoratori “in nero” non formati, non informati e non sottoposti a sorveglianza sanitaria e, quindi, è come se si facesse riferimento a quelle norme in materia di igiene, salute e sicurezza disattese dal datore di lavoro che impiega manodopera “a nero”. Peraltro, sostengono i fautori di questo orientamento, anche a voler ritenere che la materia di cui all'art. 301 T.U. esuli dalla competenza degli ispettori ministeriali (almeno nei settori non menzionati nell'Allegato I del T.U. Sicurezza), resta fermo il fatto che questi sono gli unici organi di controllo competenti a sospendere un'attività imprenditoriale per lavoro nero e, di conseguenza, gli unici a prescrivere la regolarizzazione delle condizioni di lavoro in ossequio alle procedure dettate dal d. lgs. 23 aprile 2004 n. 124, nella cui struttura è contemplata la “prescrizione obbligatoria” (art. 15) 504 da doversi applicare alle contravvenzioni previste dalle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale, punite con la pena della sola ammenda o della pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Inoltre, questa stessa parte della dottrina, pur ammettendo che il ripristino delle condizioni di regolarità è rimesso integralmente alla volontà del datore di lavoro, il quale non può certo ritenersi obbligato a conseguire la revoca del provvedimento di sospensione, ritiene, comunque, non potersi condividere l'osservazione secondo cui la prescrizione sarebbe inammissibile solo perché impartita per soddisfare una facoltà del datore di lavoro e non un obbligo; tuttavia, euro). Del resto, non può escludersi che, attesi gli interessi economici coinvolti nella realizzazione di certe opere anche se detta somma dovesse aggiungersi a quella prevista ai fini del conseguimento del provvedimento di revoca, il datore di lavoro potrebbe ritenere per lui più vantaggioso decidere di di “perdere” una somma pari a milleseicento euro, anziché sopportare le perdite che deriverebbero dalla chiusura anche breve della sua attività. 504 Art. 15 D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, “Prescrizione obbligatoria” - “1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto. 2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1. 3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione”. 205 205
anche la prescrizione obbligatoria potrebbe essere vista come una facoltà, infatti, non è escluso che il datore di lavoro opti per l'inottemperanza e, proprio in tal caso, l'ordinamento gli riconoscerebbe l'ultima possibilità per mettersi in regola, proprio come avviene per la generalità dei reati del T.U. Sicurezza 505 . Per contro, i sostenitori della non applicabilità dell'art. 301 ribattono che la prescrizione obbligatoria prevista dall'art. 15 del d. lgs. n. 124 del 2004 non può trovare applicazione, perché l'inottemperanza al provvedimento di sospensione non costituisce una contravvenzione in materia di lavoro e legislazione sociale: prova ne è il fatto che, precedentemente al T.U. Sicurezza, l'inottemperanza al provvedimento di sospensione era stata ricondotta sotto l'egida dell'art. 650 c.p.; sarebbe, peraltro, curioso – ad avviso di detta impostazione dottrinale - sostenere che il Legislatore abbia escluso la prescrizione prevista dall'art. 301 del T.U. Sicurezza per poi recuperare quella prevista dal D. Lgs. n. 124/2004 506 . Dunque, sembra trattarsi, proprio, di due distinte ipotesi di prescrizione, tra loro autonome e non sovrapponibili: quella contemplata dal D. Lgs. n. 758/1994, che trova applicazione per le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda e rientrante nella competenza del personale di vigilanza delle Asl e dagli ispettori del lavoro (tecnici); quella contemplata dal D. Lgs. n. 124/2004, che trova applicazione per le contravvenzioni in materia di lavoro e legislazione sociale punite indifferentemente con la sola ammenda oppure alternativamente con l'arresto o ammenda e rientrante nella competenza del personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro 507 . Anche a voler ammettere la prescrizione di cui all'art. 301 cit. al reato di inottemperanza al provvedimento di sospensione per lavoro irregolare, è innegabile che, di fatto, il datore di lavoro verrebbe investito, per ben due volte, di un atto (la sospensione prima e la prescrizione poi) avente lo stesso identico contenuto e cioè l'ordine di sospendere l'attività in costanza delle irregolarità accertate. Sotto il profilo strettamente pratico, è come se l'ordinamento consentisse al datore di lavoro, che non solo ha optato per la non regolarizzazione dei lavoratori, ma ha persino disatteso quest'ultimo, di svuotare di efficacia l'istituto premiale della revoca e di svilire la portata deterrente del reato appositamente 505 P. Rausei, L'inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in F. Giunta e D. Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro...cit., 367 e cfr. anche P. Pennesi e P. Rausei, La sospensione dell'attività imprenditoriale in M. Tiraboschi e L. Fantini (a cura di) Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D. Lgs. n. 106/2009)...cit., 1036. 506 D. Papa e P. Rausei, La sospensione per lavoro nero alla prova della prescrizione obbligatoria: le due tesi contrapposte in Bollettino Adapt, 20 ottobre 2009, 2, reperibile in http//www.adapt.it 507 Cfr. M. Grandi e G. Pera, Commentario breve alle Leggi sul lavoro in G. Cian e A. Trabucchi (fondati da), Breviaria Iuris, Cedam, Padova, 2009, 2503 e 2504. 206 206
COLLANA MASSIMO D’ANTONA Lavoro e
Francesca Narducci LA SOSPENSIONE D
A mio papà e a mia mamma A mio mar
l'Autorità legislativa; l'attenzio
volontà, ma ancora indeterminatezz
finalità 6 . Ne deriva che, anche
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affida alla Repubblica l'obbligo di
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Lavoro (d'ora innanzi OIL) attengon
La Carta sociale europea ha, in qua
trattati commerciali internazionali
mercato comune ed il graduale ravvi
solo ad aspetti economico monetari
In ogni caso, essa rappresenta uno
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§ 3.6. La sensibilità dell'Europa
SEZIONE SECONDA Il lavoro nelle din
dall'altro si avvertiva la necessit
§ 3.2.1. L' art.1 L. n. 123/2007:
penali e sanzioni amministrative”
corrispondente alla metà del massi
Se da un lato la tecnica di colloca
possibili secondo il sapere scienti
datore di lavoro, l'ordinamento pen
e come tali inevitabili ed impreved
disposizioni non sempre in modo chi
infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.
occorso al lavoratore, poiché non
Con particolare riguardo alla figur
omicidio e lesioni personali colpos
Con particolare riguardo al contenu
CAPITOLO SECONDO Le tappe evolutive
che i datori-imprenditori possano r
destati dalla drammatica catena di
queste gli siano segnalate dall'Ist
emergere dal sommerso la posizione
Si tratta di una disposizione legis
l'interdizione dall'attività contr
interesse oppure muti la situazione
§ 3.4. Il reato di inosservanza de
Ciò detto, non può non far sorger
amministrativa coglie, nell'espress
organi di vigilanza competenti in m
Provvedimento di sospensione ex art
camminare”, anche se con il merit
Inoltre, quand'anche il provvedimen
dal citato art. 16. Il Ministero de
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(amministrative). Sicché, accadde
materia di tutela della salute e de
provvedimenti del presente articolo
Si tratta, però, di una quiete “
adottata dagli organi di vigilanza
essere concretamente “liberato”
provvedimento di sospensione si sia
pericolo della violazione stessa da
preventiva denuncia all'Inail, seco
Atteso che il dettato normativo san
en può rientrare tra quelli di cui
Inoltre, il Legislatore del 2009, c
§ 4. I detentori del potere interd
proposta dei Ministri del lavoro (.
scientifico di cui all'articolo 21.
§ 4.1. La sospensione anche su “
asserzione di una conseguente dover
mera espressione di un potere in ca
sospensione alla sola attività org
Anche su questa problematica, ancor
2008, il capo del Dicastero, nel te
In particolare, quando la scelta de
Finito di stampare nel mese di DICE