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La Conciliazione Paritetica Edison e Associazioni di Consumatori

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LA CONCILIAZIONE PARITETICA EDISON ENERGIA E<br />

ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI DEL CNCU<br />

Milano, 14 <strong>di</strong>cembre 2016<br />

LA NOSTRA PROMESSA : COSTRUIRE INSIEME UN FUTURO DI ENERGIA<br />

SOSTENIBILE<br />

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2.<br />

LA CONCILIAZIONE PARITETICA<br />

Se un reclamo non trova sod<strong>di</strong>sfazione si può richiedere la <strong>Conciliazione</strong> <strong>Paritetica</strong> rivolgendosi a una delle <strong>Associazioni</strong> dei<br />

<strong>Consumatori</strong> del CNCU che vi ha aderito.<br />

A CHI SI RIVOLGE<br />

Clienti del Mercato libero residenziale contratti <strong>di</strong> fornitura energia elettrica per uso domestico (Clienti BT domestici); contratti<br />

per la fornitura <strong>di</strong> gas naturale per uso domestico in<strong>di</strong>viduale (consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi).<br />

IN QUALI CASI SI PUÒ RICHIEDERE<br />

<strong>La</strong> <strong>Conciliazione</strong> <strong>Paritetica</strong> si può richiedere per tutte le anomalie sulla fornitura tranne nei casi <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> esclusiva<br />

competenza dei <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> energia elettrica e/o gas, profili tributari e fiscali o nel caso sia già intervenuta la prescrizione ai<br />

sensi <strong>di</strong> legge. <br />

COME SI ATTIVA LA PROCEDURA:<br />

<strong>La</strong> procedura si attiva trascorsi 40 giorni dalla data <strong>di</strong> invio del reclamo al proprio fornitore se per questo non si è ricevuto<br />

alcuna risposta oppure se la stessa non sia ritenuta sufficiente.<br />

<strong>La</strong> domanda deve avere ad oggetto la stessa controversia esposta nel reclamo.<br />

Può essere inviata entro 12 mesi dalla data <strong>di</strong> presentazione del reclamo.<br />

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2.<br />

LA CONCILIAZIONE PARITETICA<br />

2.1 COME ACCEDERE<br />

o <strong>La</strong> procedura <strong>di</strong> conciliazione è gratuita e attivabile <strong>di</strong>rettamente dal consumatore, o dall’associazione <strong>di</strong> consumatori da lui<br />

designata, attraverso la compilazione <strong>di</strong> apposito modulo reperibile sul sito https://organismoadr.e<strong>di</strong>sonenergia.it/guida-allaprocedura<br />

e presso le se<strong>di</strong> territoriali delle associazioni<br />

o <strong>La</strong> domanda <strong>di</strong> conciliazione può essere inviata via fax al numero verde de<strong>di</strong>cato 800.135.849 o posta elettronica all’in<strong>di</strong>rizzo<br />

adr@e<strong>di</strong>sonenergia.it<br />

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2.<br />

LA CONCILIAZIONE PARITETICA<br />

o <strong>La</strong> Segreteria <strong>di</strong> conciliazione entro 7 giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento della domanda ne valuta la proce<strong>di</strong>bilità formale e la<br />

trasmette alla Commissione <strong>di</strong> <strong>Conciliazione</strong>.<br />

o<br />

o<br />

2.2 COSA SUCCEDE DOPO<br />

<strong>La</strong> domanda deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo e deve essere presentata da chi ha<br />

presentato reclamo o da un suo delegato.<br />

Il Consumatore con la sottoscrizione della domanda, <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> non aver presentato ricorso ad altro organismo ADR,<br />

né all’autorità giu<strong>di</strong>ziaria per <strong>di</strong>rimere la controversia in questione.<br />

o Nel caso in cui la domanda fosse incompleta o contenesse errori formali, la Segreteria segnala al cliente o al suo delegato<br />

entro 10 giorni solari dalla data <strong>di</strong> ricevimento della domanda, il problema riscontrato, in modo da consentire il rinvio della<br />

domanda completa.<br />

o A seguito del ricevimento della domanda, la Segreteria pre<strong>di</strong>spone un fascicolo richiedendo all’Associazione <strong>di</strong> <strong>Consumatori</strong><br />

eventuale ulteriore documentazione necessaria e concordando la data per la seduta conciliativa che potrà essere<br />

ripianificata in ragione dell’oggettiva complessità per l’istruzione del fascicolo e nel caso in cui sia necessario il ricevimento <strong>di</strong><br />

dati da parte del Distributore Locale.<br />

o Successivamente alla presentazione della domanda <strong>di</strong> <strong>Conciliazione</strong> il componente della Commissione che rappresenta il<br />

Consumatore ha accesso alla documentazione e alle informazioni relative al caso prospettato.<br />

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2.<br />

LA CONCILIAZIONE PARITETICA<br />

2.3 LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE<br />

o <strong>La</strong> Commissione <strong>di</strong> conciliazione si compone dei conciliatori delle due parti.<br />

o la Commissione <strong>di</strong> <strong>Conciliazione</strong> valuta innanzitutto l’ammissibilità della domanda, dandone comunicazione al Consumatore<br />

entro i 21 giorni previsti dalla norma vigente.<br />

o In caso <strong>di</strong> inammissibilità della domanda, la Commissione <strong>di</strong> <strong>Conciliazione</strong> ne dà comunicazione motivata al consumatore,<br />

entro il termine <strong>di</strong> cui al punto precedente.<br />

o <strong>La</strong> Commissione può richiedere chiarimenti <strong>di</strong>rettamente al consumatore attraverso consultazione <strong>di</strong>retta nel corso della<br />

seduta conciliativa. <strong>La</strong> Commissione, in ragione della complessità della controversia, può decidere <strong>di</strong> fissare una seconda<br />

seduta non oltre il termine <strong>di</strong> 30 giorni.<br />

o Le riunioni della Commissione <strong>di</strong> <strong>Conciliazione</strong> non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle sedute devono<br />

considerarsi riservate.<br />

o <strong>La</strong> procedura <strong>di</strong> conciliazione potrà svolgersi in lingua italiana o in lingua inglese.<br />

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2.<br />

LA CONCILIAZIONE PARITETICA<br />

2.4 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA<br />

o <strong>La</strong> proposta elaborata dalla Commissione potrà essere accettata dal conciliatore munito <strong>di</strong> mandato a transigere e quin<strong>di</strong><br />

sottoscritta dai conciliatori per le rispettive competenze. In assenza <strong>di</strong> mandato da parte del conciliatore la proposta deve<br />

essere sottoscritta anche dal cliente.<br />

In tal caso:<br />

o il Cliente/ Consumatore sottoscriverà la proposta per accettazione e la invierà alla Segreteria <strong>di</strong> conciliazione entro i 20<br />

giorni lavorativi successivi<br />

o in mancanza <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong> accettazione della proposta <strong>di</strong> accordo entro 30 giorni lavorativi la stessa si intende<br />

rifiutata<br />

o In caso <strong>di</strong> esito negativo del tentativo <strong>di</strong> <strong>Conciliazione</strong>, la Commissione re<strong>di</strong>gerà un verbale <strong>di</strong> mancato accordo che verrà<br />

comunicato al Consumatore.<br />

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2.<br />

LA CONCILIAZIONE PARITETICA<br />

2.5 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA<br />

o Se il proce<strong>di</strong>mento si conclude positivamente viene redatto apposito verbale che ha efficacia <strong>di</strong> atto transattivo ai sensi<br />

dell’art. 1965 e seguenti del Co<strong>di</strong>ce Civile<br />

o Il verbale contiene espressa in<strong>di</strong>cazione dei tempi <strong>di</strong> adempimento delle obbligazioni concordate.<br />

o In caso <strong>di</strong> mancato rispetto dei suddetti tempi, laddove l’obbligazione riguar<strong>di</strong> indennizzi o rimborsi da parte <strong>di</strong> <strong>E<strong>di</strong>son</strong><br />

Energia è prevista la maturazione <strong>di</strong> 15 euro <strong>di</strong> bonus “una tantum”.<br />

o Resta comunque fatto salvo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re la via giu<strong>di</strong>ziaria per mancato adempimento <strong>di</strong> quanto previsto da verbale.<br />

o L’accordo è imme<strong>di</strong>atamente vincolante tra le Parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione della loro<br />

concorde volontà contrattuale, che estingue la controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo<br />

<strong>di</strong>ritto e azione.<br />

o Durante l’esperimento della <strong>Conciliazione</strong> vengono sospese le azioni <strong>di</strong> <strong>E<strong>di</strong>son</strong> Energia sia <strong>di</strong> tutela che <strong>di</strong> autotutela e viene<br />

garantita la continuità nell’erogazione del servizio.<br />

o Il mancato accordo <strong>di</strong> conciliazione comporta il deca<strong>di</strong>mento della sospensione delle azioni <strong>di</strong> autotutela.<br />

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2.<br />

LA CONCILIAZIONE PARITETICA<br />

2.6 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA<br />

o <strong>La</strong> procedura deve concludersi nel termine <strong>di</strong> 90 giorni dall’invio della domanda <strong>di</strong> conciliazione.<br />

o In caso <strong>di</strong> controversie particolarmente complesse la Commissione <strong>di</strong> <strong>Conciliazione</strong> può a sua <strong>di</strong>screzione prorogare il<br />

termine da un minimo <strong>di</strong> 30 a un massimo <strong>di</strong> 90 giorni dandone comunicazione alla Segreteria.<br />

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