ACEA, dalla conciliazione paritetica all'ADR
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Acea - Dalla Conciliazione <strong>paritetica</strong> all’<strong>ADR</strong>
Il Gruppo Acea è uno dei maggiori operatori italiani di<br />
riferimento nei servizi di pubblica utilità concentrato sullo<br />
sviluppo e la valorizzazione di tre attività principali:<br />
• ENERGIA<br />
• SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br />
• TERMOVALORIZZAZIONE<br />
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La storia di Acea<br />
1909 nasce come Azienda Elettrica Municipale (AEM) del Comune di Roma con<br />
l’obiettivo di fornire energia per l’illuminazione pubblica e privata<br />
1937 diventa Azienda Governatoriale Elettricità e Acque (AGEA), con il conferimento<br />
del servizio acquedottistico<br />
1945 assume la denominazione di A.C.E.A. - Azienda Comunale Elettricità ed Acque<br />
1964 rileva gli asset della società Acqua Marcia e acquisisce la gestione dell’intero<br />
servizio acquedottistico romano<br />
1985 acquisisce il servizio di depurazione delle acque reflue, ponendo le basi per la<br />
gestione integrata di tutto il ciclo idrico<br />
1989 assume la gestione del servizio di illuminazione pubblica nel comune di Roma,<br />
cambiando la denominazione in A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia e Ambiente, e<br />
sviluppa competenza nel settore dell’illuminazione artistica e monumentale<br />
1992 acquisisce la personalità giuridica, conservando la natura di ente strumentale del<br />
Comune, con la denominazione di <strong>ACEA</strong> - Azienda Comunale Energia e Ambiente<br />
1998 dal 1° gennaio Acea inizia ad operare in forma di Società per Azioni<br />
1999 si quota in Borsa e acquisisce la configurazione di Gruppo societario<br />
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Compagine societaria<br />
NB 23 settembre: closing conferimento azioni Acea da Caltagirone a Suez<br />
Suez sale al 23,3% - Caltagirone 5%<br />
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Corporate highlights 2015<br />
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Presenza società Acea<br />
UTENZE SERVITE<br />
231.372<br />
UTENZE SERVITE<br />
324.124<br />
234.122<br />
UTENZE SERVITE<br />
523.144<br />
388.365<br />
UTENZE SERVITE<br />
ATO 2 SpA<br />
ATO 5 SpA<br />
Crea Gestioni Srl<br />
625.952<br />
185.673<br />
22.700<br />
Areti<br />
Energia<br />
UTENZE SERVITE<br />
1,6 mln<br />
1,4 mln<br />
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Struttura del Gruppo Acea<br />
7
Piani di sviluppo (2016-2020)<br />
8
Piano di Sostenibilità<br />
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Perché la <strong>conciliazione</strong>?<br />
• L’avvio della <strong>conciliazione</strong> <strong>paritetica</strong> è preceduto da un protocollo di<br />
intesa, un documento sottoscritto dalle parti (azienda e associazioni) che<br />
attesta la comune volontà di risolvere attraverso la <strong>conciliazione</strong><br />
l’insorgere di controversie;<br />
• rapidità e tempi certi nel tentativo di individuare una soluzione;<br />
• rappresentanza adeguata degli interessi coinvolti;<br />
• libertà per il cliente di accettare o meno la proposta di soluzione<br />
individuata dai conciliatori;<br />
• sospensione delle iniziative di autotutela da parte della Società nel<br />
corso dell’intera procedura;<br />
• la procedura di Conciliazione è, per il cliente, totalmente gratuita;<br />
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Le prime esperienze conciliative in Acea<br />
CONCILIAZIONE CAMERALE<br />
• Nel 2006 Acea e Camera di Commercio hanno siglato il protocollo<br />
d’intesa sulla procedura di <strong>conciliazione</strong> per la risoluzione delle controversie<br />
tra azienda e suoi clienti che possono nascere nel rapporto di fornitura<br />
energetica.<br />
• Acea è stata la prima società di servizi elettrici ad adottare la<br />
procedura di <strong>conciliazione</strong>.<br />
• In questo caso la struttura camerale si pone come un terzo, esterno<br />
rispetto alle parti in lite, che faciliterà il raggiungimento di una composizione<br />
soddisfacente della controversia.<br />
• La procedura conciliativa è volontaria viene svolta presso la Camera<br />
Arbitrale di Roma secondo il proprio regolamento e tariffario e viene<br />
gestita da conciliatori professionisti.<br />
• Anche per la <strong>conciliazione</strong> camerale presupposto necessario è<br />
l’esperirsi di un reclamo scritto da parte del cliente e per controversie il cui<br />
valore economico sia superiore ai 500 Euro<br />
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Le prime esperienze conciliative in Acea<br />
CONCILIAZIONE PARITETICA<br />
• Secondo le indicazioni contenute nei protocolli siglati da Confservizi-<br />
Federutility con le AA.CC., le società Acea (Acea Ato 2, Acea Ato 5,<br />
AceaEnergia e successivamente anche Acea Distribuzione – oggi Areti),<br />
nell’ottica di un impegno rinnovato verso lo stakeholder cliente, sottoscrivono<br />
nel 2009 un Protocollo d’Intesa con le AA.CC. Regionali aderenti al<br />
CNCU dove vengono definiti ambiti, soggetti e procedimenti conciliativi.<br />
• La procedura rispetta i principi sanciti dalle Raccomandazioni della CE.<br />
• Il protocollo d’intesa viene sottoscritto quale risultato di un tavolo<br />
permanente di confronto, con una sperimentazione di circa 18 mesi.<br />
• Rispetto alla camerale, la <strong>paritetica</strong> comprende le società idriche del<br />
gruppo e i clienti gas di Acea Energia<br />
• Differentemente <strong>dalla</strong> camerale, non sono previste spese per i clienti<br />
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QU<strong>ADR</strong>O NORMATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO<br />
• Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla<br />
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE)<br />
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'<strong>ADR</strong> per i consumatori);<br />
• Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio<br />
2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, che modifica il<br />
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull‘ODR per i<br />
consumatori);<br />
• Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 «Attuazione della direttiva 2013/11/UE del<br />
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle<br />
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva<br />
2009/22/CE (direttiva sull'<strong>ADR</strong> per i consumatori)»;<br />
• Del. Aeegsi 11 dicembre 2015 n. 598/2015/E/com «Approvazione del progetto “ponte” del<br />
Servizio Conciliazione clienti energia e del relativo budget anno 2016: continuità e prime<br />
attività propedeutiche al progetto 2017- 2019»;<br />
• Del. Aeegsi 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/com «Istituzione dell’elenco degli organismi<br />
<strong>ADR</strong> ai sensi dell’articolo 141-decies del Codice del consumo e approvazione della relativa<br />
disciplina di prima attuazione»;<br />
• Del. Aeegsi 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/com «Adozione testo integrato procedure di<br />
risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti/utenti finali e operatori gestori settori<br />
regolati Aeegsi - TICO»;<br />
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La maggiore novità del nuovo sistema di risoluzione alternativa<br />
delle controversie tra consumatori (clienti domestici e piccole<br />
imprese) e operatori (professionisti) è costituita dall’introduzione,<br />
nella fase iniziale nei soli settori dell’energia elettrica e del gas,<br />
dell’obbligatorietà del tentativo di <strong>conciliazione</strong> quale<br />
condizione di procedibilità dell’azione in sede giurisdizionale.<br />
I soggetti competenti per la trattazione di tali tentativi sono:<br />
• gli ORGANISMI <strong>ADR</strong> (istituiti o iscritti presso l’elenco tenuto e<br />
vigilato dall’Aeegsi);<br />
• gli ORGANISMI DI MEDIAZIONE per la trattazione degli affari in<br />
materia di consumo (iscritti nella sezione speciale del registro<br />
tenuto dal Ministero della Giustizia).<br />
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NEGOZIAZIONI PARITETICHE<br />
• Le procedure svolte dinanzi agli organismi <strong>ADR</strong> in cui parte delle persone<br />
fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o<br />
retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione<br />
professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è<br />
membro, sono considerate procedure <strong>ADR</strong>, ai sensi del Codice del<br />
consumo, se, oltre all'osservanza delle disposizioni di cui al titolo II-bis<br />
(risoluzione extragiudiziale delle controversie), rispettano gli ulteriori<br />
requisiti specifici di indipendenza e trasparenza stabiliti <strong>dalla</strong> legge.<br />
• Rientrano nelle procedure di cui al punto precedente esclusivamente le<br />
negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i<br />
professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo<br />
delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137,<br />
nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei<br />
servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo<br />
sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed<br />
autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta<br />
Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.<br />
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