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ACEA, dalla conciliazione paritetica all'ADR

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Acea - Dalla Conciliazione <strong>paritetica</strong> all’<strong>ADR</strong>


Il Gruppo Acea è uno dei maggiori operatori italiani di<br />

riferimento nei servizi di pubblica utilità concentrato sullo<br />

sviluppo e la valorizzazione di tre attività principali:<br />

• ENERGIA<br />

• SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br />

• TERMOVALORIZZAZIONE<br />

2


La storia di Acea<br />

1909 nasce come Azienda Elettrica Municipale (AEM) del Comune di Roma con<br />

l’obiettivo di fornire energia per l’illuminazione pubblica e privata<br />

1937 diventa Azienda Governatoriale Elettricità e Acque (AGEA), con il conferimento<br />

del servizio acquedottistico<br />

1945 assume la denominazione di A.C.E.A. - Azienda Comunale Elettricità ed Acque<br />

1964 rileva gli asset della società Acqua Marcia e acquisisce la gestione dell’intero<br />

servizio acquedottistico romano<br />

1985 acquisisce il servizio di depurazione delle acque reflue, ponendo le basi per la<br />

gestione integrata di tutto il ciclo idrico<br />

1989 assume la gestione del servizio di illuminazione pubblica nel comune di Roma,<br />

cambiando la denominazione in A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia e Ambiente, e<br />

sviluppa competenza nel settore dell’illuminazione artistica e monumentale<br />

1992 acquisisce la personalità giuridica, conservando la natura di ente strumentale del<br />

Comune, con la denominazione di <strong>ACEA</strong> - Azienda Comunale Energia e Ambiente<br />

1998 dal 1° gennaio Acea inizia ad operare in forma di Società per Azioni<br />

1999 si quota in Borsa e acquisisce la configurazione di Gruppo societario<br />

3


Compagine societaria<br />

NB 23 settembre: closing conferimento azioni Acea da Caltagirone a Suez<br />

Suez sale al 23,3% - Caltagirone 5%<br />

4


Corporate highlights 2015<br />

5


Presenza società Acea<br />

UTENZE SERVITE<br />

231.372<br />

UTENZE SERVITE<br />

324.124<br />

234.122<br />

UTENZE SERVITE<br />

523.144<br />

388.365<br />

UTENZE SERVITE<br />

ATO 2 SpA<br />

ATO 5 SpA<br />

Crea Gestioni Srl<br />

625.952<br />

185.673<br />

22.700<br />

Areti<br />

Energia<br />

UTENZE SERVITE<br />

1,6 mln<br />

1,4 mln<br />

6


Struttura del Gruppo Acea<br />

7


Piani di sviluppo (2016-2020)<br />

8


Piano di Sostenibilità<br />

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Perché la <strong>conciliazione</strong>?<br />

• L’avvio della <strong>conciliazione</strong> <strong>paritetica</strong> è preceduto da un protocollo di<br />

intesa, un documento sottoscritto dalle parti (azienda e associazioni) che<br />

attesta la comune volontà di risolvere attraverso la <strong>conciliazione</strong><br />

l’insorgere di controversie;<br />

• rapidità e tempi certi nel tentativo di individuare una soluzione;<br />

• rappresentanza adeguata degli interessi coinvolti;<br />

• libertà per il cliente di accettare o meno la proposta di soluzione<br />

individuata dai conciliatori;<br />

• sospensione delle iniziative di autotutela da parte della Società nel<br />

corso dell’intera procedura;<br />

• la procedura di Conciliazione è, per il cliente, totalmente gratuita;<br />

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Le prime esperienze conciliative in Acea<br />

CONCILIAZIONE CAMERALE<br />

• Nel 2006 Acea e Camera di Commercio hanno siglato il protocollo<br />

d’intesa sulla procedura di <strong>conciliazione</strong> per la risoluzione delle controversie<br />

tra azienda e suoi clienti che possono nascere nel rapporto di fornitura<br />

energetica.<br />

• Acea è stata la prima società di servizi elettrici ad adottare la<br />

procedura di <strong>conciliazione</strong>.<br />

• In questo caso la struttura camerale si pone come un terzo, esterno<br />

rispetto alle parti in lite, che faciliterà il raggiungimento di una composizione<br />

soddisfacente della controversia.<br />

• La procedura conciliativa è volontaria viene svolta presso la Camera<br />

Arbitrale di Roma secondo il proprio regolamento e tariffario e viene<br />

gestita da conciliatori professionisti.<br />

• Anche per la <strong>conciliazione</strong> camerale presupposto necessario è<br />

l’esperirsi di un reclamo scritto da parte del cliente e per controversie il cui<br />

valore economico sia superiore ai 500 Euro<br />

11


Le prime esperienze conciliative in Acea<br />

CONCILIAZIONE PARITETICA<br />

• Secondo le indicazioni contenute nei protocolli siglati da Confservizi-<br />

Federutility con le AA.CC., le società Acea (Acea Ato 2, Acea Ato 5,<br />

AceaEnergia e successivamente anche Acea Distribuzione – oggi Areti),<br />

nell’ottica di un impegno rinnovato verso lo stakeholder cliente, sottoscrivono<br />

nel 2009 un Protocollo d’Intesa con le AA.CC. Regionali aderenti al<br />

CNCU dove vengono definiti ambiti, soggetti e procedimenti conciliativi.<br />

• La procedura rispetta i principi sanciti dalle Raccomandazioni della CE.<br />

• Il protocollo d’intesa viene sottoscritto quale risultato di un tavolo<br />

permanente di confronto, con una sperimentazione di circa 18 mesi.<br />

• Rispetto alla camerale, la <strong>paritetica</strong> comprende le società idriche del<br />

gruppo e i clienti gas di Acea Energia<br />

• Differentemente <strong>dalla</strong> camerale, non sono previste spese per i clienti<br />

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QU<strong>ADR</strong>O NORMATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO<br />

• Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla<br />

risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE)<br />

n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'<strong>ADR</strong> per i consumatori);<br />

• Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio<br />

2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, che modifica il<br />

regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull‘ODR per i<br />

consumatori);<br />

• Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 «Attuazione della direttiva 2013/11/UE del<br />

Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle<br />

controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva<br />

2009/22/CE (direttiva sull'<strong>ADR</strong> per i consumatori)»;<br />

• Del. Aeegsi 11 dicembre 2015 n. 598/2015/E/com «Approvazione del progetto “ponte” del<br />

Servizio Conciliazione clienti energia e del relativo budget anno 2016: continuità e prime<br />

attività propedeutiche al progetto 2017- 2019»;<br />

• Del. Aeegsi 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/com «Istituzione dell’elenco degli organismi<br />

<strong>ADR</strong> ai sensi dell’articolo 141-decies del Codice del consumo e approvazione della relativa<br />

disciplina di prima attuazione»;<br />

• Del. Aeegsi 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/com «Adozione testo integrato procedure di<br />

risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti/utenti finali e operatori gestori settori<br />

regolati Aeegsi - TICO»;<br />

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La maggiore novità del nuovo sistema di risoluzione alternativa<br />

delle controversie tra consumatori (clienti domestici e piccole<br />

imprese) e operatori (professionisti) è costituita dall’introduzione,<br />

nella fase iniziale nei soli settori dell’energia elettrica e del gas,<br />

dell’obbligatorietà del tentativo di <strong>conciliazione</strong> quale<br />

condizione di procedibilità dell’azione in sede giurisdizionale.<br />

I soggetti competenti per la trattazione di tali tentativi sono:<br />

• gli ORGANISMI <strong>ADR</strong> (istituiti o iscritti presso l’elenco tenuto e<br />

vigilato dall’Aeegsi);<br />

• gli ORGANISMI DI MEDIAZIONE per la trattazione degli affari in<br />

materia di consumo (iscritti nella sezione speciale del registro<br />

tenuto dal Ministero della Giustizia).<br />

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NEGOZIAZIONI PARITETICHE<br />

• Le procedure svolte dinanzi agli organismi <strong>ADR</strong> in cui parte delle persone<br />

fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o<br />

retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione<br />

professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è<br />

membro, sono considerate procedure <strong>ADR</strong>, ai sensi del Codice del<br />

consumo, se, oltre all'osservanza delle disposizioni di cui al titolo II-bis<br />

(risoluzione extragiudiziale delle controversie), rispettano gli ulteriori<br />

requisiti specifici di indipendenza e trasparenza stabiliti <strong>dalla</strong> legge.<br />

• Rientrano nelle procedure di cui al punto precedente esclusivamente le<br />

negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i<br />

professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo<br />

delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137,<br />

nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei<br />

servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo<br />

sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed<br />

autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta<br />

Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.<br />

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