Le procedure paritetiche - tutorial aspetti operativi (Costabile)
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a cura di<br />
Avv.Francesca <strong>Costabile</strong>
‣ Organismi ADR accreditati presso ARERA<br />
‣ Caratteristiche comuni ai protocolli di<br />
conciliazione paritetica<br />
‣ Approfondimento delle <strong>procedure</strong>:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
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<br />
<br />
ENEL<br />
ENI<br />
EDISON<br />
ACEA<br />
A2A<br />
E.ON<br />
IREN
Denominazione Data iscrizione Contatti Sito WEB<br />
Organismo ADR di<br />
conciliazione paritetica<br />
Eni gas e luce SpA<br />
- AACC<br />
11/01/2016<br />
energia elettrica e gas<br />
conciliazionepariteticaadr@enigaseluce.com<br />
https://www.eni.com/it_IT/eniconsumerismo/conciliazione.page<br />
Organismo ADR<br />
Edison Energia SpA<br />
- AACC<br />
12/02/2016<br />
energia elettrica e gas<br />
adr@edisonenergia.it<br />
https://organismoadr.edisonenergia.it<br />
Negoziazione<br />
paritetica<br />
Enel<br />
03/03/2016<br />
energia elettrica e gas<br />
ufficioadr@enel.com<br />
www.pariteticaenel-associazioni.it<br />
Organismo ADR A2A<br />
SpA<br />
- AACC<br />
24/02/2017<br />
energia elettrica, gas e<br />
servizi idrici<br />
segreteriaconciliazioneadr@pec.a2a.eu<br />
conciliazione.a2a.eu<br />
Organismo ADR Acea<br />
SpA<br />
- AACC<br />
24/02/2017<br />
energia elettrica, gas e<br />
servizi idrici<br />
organismoadr@aceaspa.it<br />
adracea.associazioniconsumatori@pec.aceas<br />
pa.it<br />
https://www.associazioniconciliazioneadr.acea.it<br />
Organismo di<br />
conciliazione paritetica<br />
Iren SpA<br />
- AACC C.N.C.U.<br />
26/02/2018<br />
energia elettrica, gas,<br />
servizi idrici,<br />
teleriscaldamento e<br />
teleraffrescamento<br />
conciliazionepariteticairen@gruppoiren.it<br />
conciliazionepariteticairen@pec.gruppoiren.it<br />
https://conciliazione.gruppoiren.it<br />
Organismo ADR di<br />
conciliazione paritetica<br />
E.ON Energia<br />
SpA/AACC<br />
12/04/2018<br />
energia elettrica e gas<br />
eon.conciliazione@legalmail.it<br />
https://www.eon-energia.com/it/informazioniutili/approfondimenti/conciliazione.html
• Protocollo e regolamento sottoscritto tra le parti<br />
• Gratuità per il cliente/consumatore<br />
• Un conciliatore per parte (ricerca della soluzione senza arbitro)<br />
• Conoscenza degli stessi elementi (ridurre asimmetria informativa)<br />
• Il distributore non partecipa alla conciliazione<br />
• Non è previsto risarcimento danni (compensazioni in qualche protocollo)<br />
• Modalità di svolgimento della procedura varia in base ai protocolli (On-line<br />
tramite apposite piattaforme, attraverso contatti telefonici/mail)<br />
• Sempre necessaria l’assistenza delle AACC, per alcuni protocolli anche per<br />
l’avvio (es. Enel) per altri direttamente nella fase di lavorazione (se non indicato<br />
affidamento ad una AACC si procede ad assegnazione con metodo turnario o di<br />
prossimità territoriale alla Cliente)<br />
• Ruolo dei conciliatori: La procedura deve svilupparsi con trasparenza operativa<br />
della Commissione salvaguardando la riservatezza dei dati e delle informazioni<br />
acquisite nel corso della conciliazione.
• Presupposto necessario presentazione del reclamo alle aziende (direttamente o attraverso gli<br />
sportelli delle Associazioni). Risposta al reclamo ritenuta insoddisfacente o mancata risposta<br />
entro 40 gg<br />
• Il consumatore può conferire al conciliatore dell’Associazione delega (occorrerà terza firma<br />
sul verbale) o mandato (firma direttamente il conciliatore anche per il cliente)<br />
• Sospensione dei provvedimenti di tutela ed autotutela da parte dell’azienda<br />
• La Commissione compone la controversia secondo equità e nel rispetto della normativa<br />
vigente<br />
• Ogni argomentazione, informazione o proposta relativa alla controversia liberamente<br />
espressa è coperta da riservatezza<br />
• Il consumatore può chiedere che la Commissione prenda in considerazione ulteriore<br />
documentazione integrativa di quella già inviata<br />
• ESITO: POSITIVO sottoscrizione del verbale di conciliazione (tre firme) NEGATIVO verbale<br />
di mancato accordo (sufficienti le firme dei due conciliatori). Il consumatore può rifiutare la<br />
soluzione proposta dalla Commissione. Il verbale, una volta firmato dalle parti, ha efficacia di<br />
accordo anche di natura transattiva ai sensi dell’art.1965 cc.<br />
• Il verbale contenente la proposta viene annullato nei seguenti casi: il consumatore decide<br />
di abbandonare la procedura in corso, in caso di irreperibilità dello stesso, scadenza dei<br />
termini indicati nei singoli protocolli<br />
• Il consumatore ha diritto di ritirare la domanda di conciliazione in ogni momento e di<br />
ricorrere alla giustizia ordinaria o ad altri meccanismi di risoluzione extragiudiziale della<br />
controversia
AMBITO DI APPLICAZIONE<br />
Tutti i clienti domestici e i condomini (previsione comune a tutti i protocolli nazionali,<br />
consultare i singoli protocolli per individuare caratteristiche delle forniture ammesse).<br />
Per i clienti non domestici esistono protocolli ma non riguardano l’ambito consumeristico (es.<br />
Enel protocollo specifico PMI con associazioni di categoria Confartigianato, CNA ecc.)<br />
Due i protocolli sottoscritti ad oggi con aziende di distribuzione: Acea Distribuzione e RetiPiù<br />
Srl<br />
TEMPISTICA<br />
I termini temporali della procedura, sia per quanto concerne l’attivazione che per la<br />
conclusione del procedimento, sono stabiliti dai singoli protocolli e sono perentori.<br />
La procedura, infatti, può anche essere dichiarata improcedibile in fase di avvio o chiusa<br />
unilateralmente per scadenza dei termini.<br />
IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA<br />
• mancano i requisiti formali (es. il reclamo)<br />
• è presentata prima/oltre i termini fissati dai singoli protocolli<br />
• abbia ad oggetto una controversia rientrante fra quelle escluse<br />
• si riferisca a controversie già oggetto di <strong>procedure</strong> pendenti<br />
• sia presentata da un soggetto diverso dal titolare della fornitura e assenza delega<br />
(inammissibilità)
Chi può utilizzarla<br />
Tutti i clienti:<br />
- Enel Servizio Elettrico e di Enel Energia, per la fornitura<br />
di elettricità esclusivamente ad uso domestico o<br />
condominiale con potenza impegnata non superiore a 15kW;<br />
- Enel Energia, per la fornitura del gas, con un consumo<br />
effettivo annuo non superiore ai 200.000 smc.<br />
In quali casi si può utilizzare:<br />
risoluzione stragiudiziale delle controversie il cui valore<br />
complessivamente considerato non sia superiore a<br />
15.000,00 euro
https://www.pariteticaenel-associazioni.it/<br />
Clicca su «Area dedicata alle associazioni»<br />
credenziali<br />
Enel Energia Spa<br />
SEN SpA<br />
Per svolgere l’attività di conciliatore è necessario essere nell’apposito elenco a<br />
seguito di superamento del corso di formazione.<br />
La procedura si sviluppa attraverso il gestionale.<br />
Per l’accesso e l’utilizzo sono necessarie le credenziali personali.
• Invio della domanda (esclusivamente tramite portale a cura delle AACC) entro 1<br />
anno dalla data di protocollo della risposta scritta Enel o dalla data in cui<br />
risultano decorsi i termini previsti per la risposta (vedi art3 comma 1 regolamento)<br />
• L’assegnazione alla commissione è immediata<br />
• Entro 3 gg solari la commissione verifica la procedibilità<br />
• Se la documentazione è insufficiente la commissione informa la parte ai fini<br />
dell’integrazione entro 10 gg solari (formulazione della proposta entro i 7 gg<br />
successivi)<br />
• Accettazione della proposta da parte del cliente entro 15 gg solari dalla sua<br />
comunicazione<br />
• L’associazione ha 30 gg solari dalla ricezione della proposta per comunicarne<br />
l’accettazione/rifiuto (superato tale termine la proposta decade e la procedura sarà<br />
comunque chiusa)<br />
• Conclusione della procedura entro 90 gg solari dalla data di assegnazione alla<br />
Commissione<br />
• In casi eccezionali la Commissione può valutare sospensione della procedura per il<br />
termine massimo di 60 gg solari complessivi (anche più interruzioni frammentarie)<br />
• I Master (lato AACC e Azienda) posso accordare un’ulteriore proroga massima di 15<br />
gg solari
Chi può richiederla<br />
Hanno diritto ad attivare la procedura di Conciliazione paritetica Adr i clienti<br />
Eni gas e luce per il gas e la luce del solo mercato domestico.<br />
In quali casi si può richiedere<br />
La procedura è attivabile per tutte le controversie riconducibili a contestazioni di<br />
esclusiva competenza di Eni gas e luce relativamente all’attività di vendita del gas<br />
ed energia elettrica. È altresì possibile attivare una conciliazione ADR che riguardi<br />
presunti disservizi riconducibili all’attività di distribuzione del gas e dell’energia<br />
elettrica. Sono escluse le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o<br />
fiscali.<br />
Quando si può richiedere<br />
In caso di risposta al reclamo ritenuta insoddisfacente, ovvero in caso di mancata<br />
risposta entro 50 giorni dalla presentazione del reclamo e comunque entro 12 mesi<br />
dalla presentazione del reclamo. La domanda di conciliazione deve avere ad<br />
oggetto la stessa controversia esposta nel reclamo.
• Invio della domanda: tramite portale o via fax al numero 06.5988786 (da<br />
portale direttamente tramite le AACC, selezionando una AACC dall’elenco,<br />
indicando la preferenza sull’istanza scritta via fax).<br />
• Invio della domanda entro 1 anno dalla data di protocollo della risposta<br />
scritta o decorsi 50 giorni dalla presentazione del reclamo in caso di<br />
mancata risposta<br />
• La Segreteria di Conciliazione valuta la PROCEDIBILITA’ della domanda<br />
ed entro 10 gg trasmette la domanda procedibile alla Commissione<br />
• Se la Commissione rileva INAMMISSIBILITA’ della domanda redige<br />
relativo verbale di inammissibilità a chiusura della procedura<br />
• Se la documentazione è insufficiente la Segreteria informa la parte ai fini<br />
dell’integrazione entro 10 gg solari<br />
• Accettazione della proposta conciliativa da parte del cliente entro 15<br />
gg solari dalla sua comunicazione<br />
• Conclusione della procedura entro 90 gg solari dalla data di<br />
assegnazione alla Commissione<br />
• In caso di controversie particolarmente complesse la Commissione può a<br />
sua discrezione prorogare il termine fino a massimo 90 gg ulteriori
https://www.eni.com<br />
Clicca su<br />
«LOGIN»<br />
credenziali<br />
Per svolgere l’attività di conciliatore è necessario essere accreditati nell’apposito<br />
elenco a seguito di superamento del corso di formazione.<br />
La procedura si sviluppa attraverso il gestionale.<br />
Per l’accesso e l’utilizzo sono necessarie le credenziali personali.
Chi può richiederla<br />
Clienti del Mercato libero residenziale (Contratti di fornitura energia elettrica per<br />
uso domestico (Clienti BT domestici); contratti per la fornitura di gas naturale per<br />
uso domestico individuale (consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi).<br />
In quali casi si può richiedere<br />
La Conciliazione Paritetica si può richiedere per tutte le tipologie di controversie. Il<br />
consumatore può avere accesso alla procedura di conciliazione paritetica ogni<br />
volta che, presentato un reclamo, abbia ricevuto una risposta ritenuta<br />
insoddisfacente ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta entro 40 giorni<br />
dall’invio del reclamo.<br />
Come si attiva la procedura<br />
La procedura di conciliazione è attivabile, entro 12 mesi dalla data di invio del<br />
reclamo, direttamente dal consumatore, o tramite le AACC, attraverso la<br />
compilazione di apposito modulo reperibile sul sito dell’Organismo ADR e presso<br />
le sedi territoriali delle associazioni. La domanda di conciliazione può essere<br />
inviata via fax al numero verde dedicato 800.135.849 o posta elettronica<br />
all’indirizzo adr@edisonenergia.it
• Entro 7 gg dal ricevimento la segreteria predispone il fascicolo ed informa<br />
la commissione<br />
• Se la domanda risulta incompleta la segreteria segnala il problema al<br />
consumatore entro 10 gg dal ricevimento chiedendo integrazione<br />
• La commissione valuta l’ammissibilità e la comunica al consumatore<br />
entro 21 gg<br />
• La procedura deve concludersi nel termine di 90 gg dall’invio della<br />
domanda di conciliazione<br />
• La Commissione, in ragione della complessità della controversia, può<br />
decidere di prorogare il termine fino ad un massimo di 90 gg<br />
• Comunicazione di accettazione della proposta entro 20 gg lavorativi<br />
• In mancanza di comunicazione di accettazione della proposta di accordo<br />
entro 30 gg lavorativi la stessa si intende rifiutata.
https://organismoadr.edisonenergia.it/<br />
Clicca su «GUIDA ALLA PROCEDURA»<br />
«SCARICA IL MODULO»<br />
Campo da<br />
compilare con<br />
nome<br />
dell’Associazione<br />
e del conciliatore<br />
ai fini<br />
dell’assegnazione
La conciliazione e Acea Energia<br />
Acea è la prima multiutility italiana che ha siglato un protocollo d’intesa ADR “Alternative<br />
Dispute Resolution” con le Associazioni Consumatori nel settore dell’acqua e della distribuzione<br />
di energia elettrica. Ai fini dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione<br />
dell’Allegato A alla delibera dell'Autorità dell’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di<br />
seguito “Autorità”) n. 209/2016/E/com è possibile utilizzare tale procedura ADR. L’ ADR è una<br />
procedura di risoluzione alternativa che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice<br />
ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese. Il protocollo è stato firmato dalle<br />
società del settore idrico Acea Ato 2 e Acea Ato 5 e da quelle del settore energia e<br />
distribuzione Acea Energia e Areti.<br />
Per saperne di più sulla conciliazione paritetica e inviare la tua richiesta clicca qui<br />
Per avere informazioni sulla conciliazione paritetica delle altre società del Gruppo Acea<br />
consulta le pagine di riferimento di:<br />
Publiacqua, Gori, Acque, Acquedotto del Fiora, Umbra Acque.<br />
Per Acea Crea Gestioni e Gesesa rivolgersi alle società attraverso i canali di contatto dedicati<br />
alla clientela.<br />
I clienti domestici possono rivolgersi anche a uno degli organismi iscritti nell'elenco degli<br />
organismi ADR istituito dall’Autorità. Di seguito il link alla pagina web dell’Autorità da cui è<br />
possibile scaricare l’elenco degli organismi ADR e accedere alla piattaforma ODR (Online<br />
Dispute Resolution) http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/ADR.htm
Termini e svolgimento della procedura ADR<br />
• il regolamento concordato tra i firmatari del protocollo, disciplina le modalità di gestione operativa della<br />
Procedura ADR in conformità di quanto previsto dall’art 141 ter del codice del consumo.<br />
• Possono avvelersi gratuitamente della procedura i clienti dei Professionisti dove per cliente /consumatore<br />
s’intende « la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale<br />
eventualmente svolta»<br />
• L’avvio della procedura è subordinato alla previa presentazione di un reclamo scritto a cui sia seguita<br />
risposta ritenuta dal cliente insoddisfacente, ovvero una risposta oltre i termini di 50 giorni solari dalla<br />
data di invio del Reclamo: il cliente dovrà dare prova dell’avvenuta spedizione del reclamo<br />
• Per Reclamo s’intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al professionista anche per via<br />
telematica, con il quale il cliente finale direttamente o tramite un rappresentante legale o una<br />
associazione di consumatori o di categoria ,esprime lamentele circa la non coerenza del servizio<br />
ottenuto con uno o più requisiti previsti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta<br />
contrattuale a cui ha aderito, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti col professionista.<br />
• La procedura è attivabile da una associazione dei consumatori o dal cliente stesso, attraverso la<br />
compilazione dell’apposito modulo all’interno del sito dell’Organismo ADR :la Segreteria di conciliazione<br />
protocolla la richiesta entro i 5 giorni solari :qualora la domanda risulti incompleta la Segreteria entro il<br />
termine di 5 giorni ,invita il cliente o l’Associazione al perfezionamento e all’integrazione della<br />
documentazione da effettuarsi entro il termine di 7 giorni solari dalla ricezione della comunicazione<br />
ricevuta dalla segreteria, decorso inutilmente il quale la domanda viene considerata improcedibile ed<br />
archiviata. Di tale archiviazione viene data comunicazione all’Associazione o al cliente.<br />
• Il cliente sceglie l’Associazione dalla quale desidera essere rappresentato: la stessa ha 7 giorni di tempo<br />
per comunicare una eventuale rinuncia: trascorso tale termine la domanda è consideratq acquisita.<br />
• La domanda deve essere presentata entro 12 mesi dall’invio del reclamo
Termini e svolgimento della procedura ADR<br />
• La domanda è inammissibile per i motivi di cui all’art 141 bis comma 2 del codice del consumo ,per<br />
materie che presentino motivi fiscali o tributari.<br />
• Qualora la commissione accerti eventuali cause di inammissibilità né da comunicazione alle parti entro<br />
21 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, fornendo le relative motivazioni.<br />
• Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda la Segreteria invia alla Commissione una<br />
comunicazione nella quale sono indicate la data di avio ,la data di conclusione della procedura,<br />
nonché la data del primo incontro, fissato non oltre i 30 gg dalla ricezione della domanda.<br />
• In ogni momento il cliente ha diritto di ritirarsi dandone comunicazione alla Segreteria o tramite<br />
l’Associazione dei consumatori.<br />
• Il termine per la conclusione della procedura è di 90 giorni, decorrente dalla data di ricezione della<br />
domanda completa ai sensi dell’art 3 del regolamento.<br />
• Il termine può essere prorogato per esigenze motivate e per un periodo non superiore a 90 giorni,su<br />
istanza della Commissione.<br />
• La commissione in ragione della complessità della controversia può decidere di fissare una seconda<br />
seduta ,entro il termine di conclusione della procedura.<br />
• <strong>Le</strong> riunioni della commissione non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso della seduta devono<br />
considerarsi riservate<br />
• Durante lo svolgimento della Procedura, vengono sospese tutte le azioni di autotutela riferite alle fatture<br />
oggetto della domanda, comprese quelle di riduzione della potenza e/o sospensione della fornitura<br />
stessa ed eventuale risoluzione del contratto per la durata della stessa procedura. Tutti icasi di<br />
conclusione e archiviazione della procedura ADR comportano il decadimento della sospensione delle<br />
azioni di autotutela.<br />
•
• Al termine dello svolgimento della procedura ADR in caso di accordo, i componenti della Commissione<br />
redigono e sottoscrivono un verbale di accordo contenente una proposta transattiva.<br />
• In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la Commissione redige u verbale di mancato<br />
accordo con le dichiarazione dei componenti della Commissione, che viene comunicato al cliente<br />
dalla Segreteria.<br />
• In caso di mancanza di mandato a transigere da parte del cliente, l’incaricato dell’Associazione<br />
trasmette il verbale al cliente per accettazione .<br />
• In caso di mancata accettazione da parte del cliente della proposta di conciliazione entro il termine di<br />
7 giorni dalla data del raggiungimento della proposta, la procedura si intende conclusa. L a<br />
commissione procede a redigere un verbale di mancato accordo, con annotazione del rifiuto del<br />
cliente.<br />
• Il verbale di conciliazione ha efficacia di atto transattivo, ai sensi dell’art. 1956 e seguenti del codice<br />
civile e contiene espressa indicazione dei tempi di adempimento delle obbligazioni concordate.<br />
• L’accordo espresso nel verbale è immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il<br />
contenuto come espressione della loro concorde volonta contrattuale, che estingue la controversia in<br />
modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto e azione.<br />
• Il superamento del termine massimo della procedura ADR equivale a tutti gli effetti all’esito negativo del<br />
tentativo di conciliazione ,che verbalizzato dalla commissione di conciliaizone viene comunicato al<br />
cliente dalla segreteria .
La domanda di conciliazione<br />
<strong>Le</strong> richieste di attivazione della procedura<br />
di conciliazione devono essere inoltrate<br />
ad E.ON Energia tramite l’apposito<br />
modulo disponibile sul sito.<br />
È importante compilare tutti i campi e in<br />
particolare quelli con i dati identificativi<br />
del cliente ed il riferimento al reclamo. È<br />
consigliabile allegare alla domanda tutta<br />
la documentazione utile alla trattazione<br />
delle controversia (es: copia del reclamo<br />
originale).<br />
Il cliente deve firmare la domanda che<br />
può essere inviata ai seguenti recapiti:<br />
email: eon.conciliazione@legalmail.it<br />
Fax: 02.89448519<br />
Posta: E.ON Energia S.p.A. – Via Vespucci,<br />
2 - 20124 Milano<br />
27
Svolgimento della procedura di conciliazione<br />
• Il Cliente, o l’Associazione per suo conto, invia la domanda di conciliazione compilata ad uno dei recapiti<br />
ufficiali dell’Organismo ADR<br />
• La Segreteria, entro 7 giorni, comunica la procedibilità della domanda al Cliente o all’Associazione.<br />
L’improcedibilità è limitata alle sole domande incomplete o contenenti errori formali che devono essere<br />
comunicati al Cliente o all’Associazione per permettere il rinvio<br />
• La Segreteria costituisce la Commissione, utilizzando, per il conciliatore delle Associazioni, il nominativo<br />
presente nella domanda o, se non indicato, scegliendone uno dall’elenco ufficiale dell’Organismo ADR.<br />
L’Associazione può variare il nominativo proposto. In ogni caso il conciliatore deve essere presente<br />
nell’elenco dei conciliatori abilitati.<br />
• La Segreteria invia la domanda alla Commissione<br />
• La Commissione verifica l’ammissibilità della domanda, comunicando l’eventuale inammissibilità alla<br />
Segreteria che informa il Cliente o l’Associazione<br />
• La Commissione svolge la seduta conciliativa durante la quale può chiedere chiarimenti al Cliente<br />
• La Commissione può decidere di fissare una seconda seduta entro 30 giorni dalla prima<br />
• La procedura deve concludersi entro 90 giorni ma, in caso tematiche particolarmente complesse, la<br />
Commissione può concordare una proroga di ulteriori 90 giorni, informando la Segreteria<br />
• <strong>Le</strong> sedute di conciliazioni si svolgono attraverso telefonate e/o scambio di e-mail. In casi particolari si potrà<br />
procedere con incontri personali o in video-conferenza<br />
• <strong>Le</strong> informazioni scambiate durante le sedute di conciliazioni sono riservate. Durante le sedute le parti possono<br />
ottenere dall’Organismo l’accesso a documenti utili<br />
• In caso di accordo, il verbale redatto dalla Commissione deve essere sottoscritto dalle parti, ovvero il<br />
rappresentante di E.ON energia e l’associazione per conto del Cliente. Lo scambio delle firme avviene<br />
tramite e-mail.<br />
• In caso di mancato accordo la Commissione redige il verbale di mancato accordo<br />
• Alla conclusione della procedura, i verbali vanno inviati alla Segreteria che ne cura l’archiviazione<br />
28
L’ammissibilità della richiesta<br />
Fatte salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme<br />
applicabili ovvero nelle deliberazioni delle Autorità di regolazione di<br />
settore, la Segreteria di conciliazione potrà in ogni caso rifiutare il<br />
trattamento di una controversia per i seguenti motivi:<br />
• a) il Cliente non ha presentato reclamo alla Società interessata.<br />
• b) la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un<br />
altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;<br />
• c) il Cliente non ha presentato la domanda di conciliazione entro<br />
un anno dalla data in cui il Cliente ha presentato il reclamo alla<br />
Società.<br />
In caso di rifiuto a procedere, la Segreteria fornisce ad entrambe le<br />
parti spiegazione motivata delle ragioni della Sua decisione di non<br />
prendere in considerazione la controversia entro 21 gg dal<br />
ricevimento della richiesta .
La Commissione Paritetica di Conciliazione<br />
Se la richiesta e’ ammissibile, la Segreteria di<br />
Conciliazione entro 21 gg dal ricevimento della richiesta<br />
notifica la domanda di conciliazione alla Società del<br />
Gruppo Iren interessata , ai fini dell’indicazione sul<br />
nominativo del Conciliatore, e costituisce la Commissione<br />
Paritetica di Conciliazione ; i Conciliatori di entrambe le<br />
parti sono abilitati a svolgere tale ruolo in virtù della<br />
frequenza di idonei corsi di formazione e di<br />
aggiornamento comuni ai conciliatori della Società ed ai<br />
Conciliatori delle Associazioni Consumatori ed è costituita<br />
da due persone fisiche incaricate della risoluzione delle<br />
controversie: un conciliatore rappresentante della<br />
Società e un conciliatore dell’Associazione Consumatori<br />
che ha ricevuto incarico dal Cliente
La procedura conciliativa<br />
L’accesso alla procedura di conciliazione è gratuito e avviene mediante la<br />
compilazione del modulo «Domanda di Conciliazione» reso disponibile sul sito<br />
dell’Organismo di conciliazione https://conciliazione.gruppoiren.it/ , sito su<br />
cui sono anche indicati i canali per l’invio della richiesta stessa.<br />
Condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’avvio della procedura è la<br />
presentazione di un reclamo con le modalità indicate dalla specifica società<br />
del Gruppo Iren da parte del Cliente /Utente, che non abbia ricevuto<br />
risposta secondo i tempi previsti dalla normativa e/o dalle Carte di Servizio<br />
oppure che abbia ricevuto una risposta non ritenuta soddisfacente.<br />
Qualora pervenga una richiesta direttamente dal cliente/utente senza<br />
l’indicazione dell’Associazione consumatori , la Segreteria affiderà con un<br />
criterio di turnazione la pratica conciliativa ad una Associazione ed avvertirà<br />
il richiedente della necessità di dare mandato al conciliatore<br />
dell’Associazione che ha preso in carico la pratica .