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Le procedure paritetiche - tutorial aspetti operativi (Costabile)

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a cura di<br />

Avv.Francesca <strong>Costabile</strong>


‣ Organismi ADR accreditati presso ARERA<br />

‣ Caratteristiche comuni ai protocolli di<br />

conciliazione paritetica<br />

‣ Approfondimento delle <strong>procedure</strong>:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ENEL<br />

ENI<br />

EDISON<br />

ACEA<br />

A2A<br />

E.ON<br />

IREN


Denominazione Data iscrizione Contatti Sito WEB<br />

Organismo ADR di<br />

conciliazione paritetica<br />

Eni gas e luce SpA<br />

- AACC<br />

11/01/2016<br />

energia elettrica e gas<br />

conciliazionepariteticaadr@enigaseluce.com<br />

https://www.eni.com/it_IT/eniconsumerismo/conciliazione.page<br />

Organismo ADR<br />

Edison Energia SpA<br />

- AACC<br />

12/02/2016<br />

energia elettrica e gas<br />

adr@edisonenergia.it<br />

https://organismoadr.edisonenergia.it<br />

Negoziazione<br />

paritetica<br />

Enel<br />

03/03/2016<br />

energia elettrica e gas<br />

ufficioadr@enel.com<br />

www.pariteticaenel-associazioni.it<br />

Organismo ADR A2A<br />

SpA<br />

- AACC<br />

24/02/2017<br />

energia elettrica, gas e<br />

servizi idrici<br />

segreteriaconciliazioneadr@pec.a2a.eu<br />

conciliazione.a2a.eu<br />

Organismo ADR Acea<br />

SpA<br />

- AACC<br />

24/02/2017<br />

energia elettrica, gas e<br />

servizi idrici<br />

organismoadr@aceaspa.it<br />

adracea.associazioniconsumatori@pec.aceas<br />

pa.it<br />

https://www.associazioniconciliazioneadr.acea.it<br />

Organismo di<br />

conciliazione paritetica<br />

Iren SpA<br />

- AACC C.N.C.U.<br />

26/02/2018<br />

energia elettrica, gas,<br />

servizi idrici,<br />

teleriscaldamento e<br />

teleraffrescamento<br />

conciliazionepariteticairen@gruppoiren.it<br />

conciliazionepariteticairen@pec.gruppoiren.it<br />

https://conciliazione.gruppoiren.it<br />

Organismo ADR di<br />

conciliazione paritetica<br />

E.ON Energia<br />

SpA/AACC<br />

12/04/2018<br />

energia elettrica e gas<br />

eon.conciliazione@legalmail.it<br />

https://www.eon-energia.com/it/informazioniutili/approfondimenti/conciliazione.html


• Protocollo e regolamento sottoscritto tra le parti<br />

• Gratuità per il cliente/consumatore<br />

• Un conciliatore per parte (ricerca della soluzione senza arbitro)<br />

• Conoscenza degli stessi elementi (ridurre asimmetria informativa)<br />

• Il distributore non partecipa alla conciliazione<br />

• Non è previsto risarcimento danni (compensazioni in qualche protocollo)<br />

• Modalità di svolgimento della procedura varia in base ai protocolli (On-line<br />

tramite apposite piattaforme, attraverso contatti telefonici/mail)<br />

• Sempre necessaria l’assistenza delle AACC, per alcuni protocolli anche per<br />

l’avvio (es. Enel) per altri direttamente nella fase di lavorazione (se non indicato<br />

affidamento ad una AACC si procede ad assegnazione con metodo turnario o di<br />

prossimità territoriale alla Cliente)<br />

• Ruolo dei conciliatori: La procedura deve svilupparsi con trasparenza operativa<br />

della Commissione salvaguardando la riservatezza dei dati e delle informazioni<br />

acquisite nel corso della conciliazione.


• Presupposto necessario presentazione del reclamo alle aziende (direttamente o attraverso gli<br />

sportelli delle Associazioni). Risposta al reclamo ritenuta insoddisfacente o mancata risposta<br />

entro 40 gg<br />

• Il consumatore può conferire al conciliatore dell’Associazione delega (occorrerà terza firma<br />

sul verbale) o mandato (firma direttamente il conciliatore anche per il cliente)<br />

• Sospensione dei provvedimenti di tutela ed autotutela da parte dell’azienda<br />

• La Commissione compone la controversia secondo equità e nel rispetto della normativa<br />

vigente<br />

• Ogni argomentazione, informazione o proposta relativa alla controversia liberamente<br />

espressa è coperta da riservatezza<br />

• Il consumatore può chiedere che la Commissione prenda in considerazione ulteriore<br />

documentazione integrativa di quella già inviata<br />

• ESITO: POSITIVO sottoscrizione del verbale di conciliazione (tre firme) NEGATIVO verbale<br />

di mancato accordo (sufficienti le firme dei due conciliatori). Il consumatore può rifiutare la<br />

soluzione proposta dalla Commissione. Il verbale, una volta firmato dalle parti, ha efficacia di<br />

accordo anche di natura transattiva ai sensi dell’art.1965 cc.<br />

• Il verbale contenente la proposta viene annullato nei seguenti casi: il consumatore decide<br />

di abbandonare la procedura in corso, in caso di irreperibilità dello stesso, scadenza dei<br />

termini indicati nei singoli protocolli<br />

• Il consumatore ha diritto di ritirare la domanda di conciliazione in ogni momento e di<br />

ricorrere alla giustizia ordinaria o ad altri meccanismi di risoluzione extragiudiziale della<br />

controversia


AMBITO DI APPLICAZIONE<br />

Tutti i clienti domestici e i condomini (previsione comune a tutti i protocolli nazionali,<br />

consultare i singoli protocolli per individuare caratteristiche delle forniture ammesse).<br />

Per i clienti non domestici esistono protocolli ma non riguardano l’ambito consumeristico (es.<br />

Enel protocollo specifico PMI con associazioni di categoria Confartigianato, CNA ecc.)<br />

Due i protocolli sottoscritti ad oggi con aziende di distribuzione: Acea Distribuzione e RetiPiù<br />

Srl<br />

TEMPISTICA<br />

I termini temporali della procedura, sia per quanto concerne l’attivazione che per la<br />

conclusione del procedimento, sono stabiliti dai singoli protocolli e sono perentori.<br />

La procedura, infatti, può anche essere dichiarata improcedibile in fase di avvio o chiusa<br />

unilateralmente per scadenza dei termini.<br />

IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA<br />

• mancano i requisiti formali (es. il reclamo)<br />

• è presentata prima/oltre i termini fissati dai singoli protocolli<br />

• abbia ad oggetto una controversia rientrante fra quelle escluse<br />

• si riferisca a controversie già oggetto di <strong>procedure</strong> pendenti<br />

• sia presentata da un soggetto diverso dal titolare della fornitura e assenza delega<br />

(inammissibilità)


Chi può utilizzarla<br />

Tutti i clienti:<br />

- Enel Servizio Elettrico e di Enel Energia, per la fornitura<br />

di elettricità esclusivamente ad uso domestico o<br />

condominiale con potenza impegnata non superiore a 15kW;<br />

- Enel Energia, per la fornitura del gas, con un consumo<br />

effettivo annuo non superiore ai 200.000 smc.<br />

In quali casi si può utilizzare:<br />

risoluzione stragiudiziale delle controversie il cui valore<br />

complessivamente considerato non sia superiore a<br />

15.000,00 euro


https://www.pariteticaenel-associazioni.it/<br />

Clicca su «Area dedicata alle associazioni»<br />

credenziali<br />

Enel Energia Spa<br />

SEN SpA<br />

Per svolgere l’attività di conciliatore è necessario essere nell’apposito elenco a<br />

seguito di superamento del corso di formazione.<br />

La procedura si sviluppa attraverso il gestionale.<br />

Per l’accesso e l’utilizzo sono necessarie le credenziali personali.


• Invio della domanda (esclusivamente tramite portale a cura delle AACC) entro 1<br />

anno dalla data di protocollo della risposta scritta Enel o dalla data in cui<br />

risultano decorsi i termini previsti per la risposta (vedi art3 comma 1 regolamento)<br />

• L’assegnazione alla commissione è immediata<br />

• Entro 3 gg solari la commissione verifica la procedibilità<br />

• Se la documentazione è insufficiente la commissione informa la parte ai fini<br />

dell’integrazione entro 10 gg solari (formulazione della proposta entro i 7 gg<br />

successivi)<br />

• Accettazione della proposta da parte del cliente entro 15 gg solari dalla sua<br />

comunicazione<br />

• L’associazione ha 30 gg solari dalla ricezione della proposta per comunicarne<br />

l’accettazione/rifiuto (superato tale termine la proposta decade e la procedura sarà<br />

comunque chiusa)<br />

• Conclusione della procedura entro 90 gg solari dalla data di assegnazione alla<br />

Commissione<br />

• In casi eccezionali la Commissione può valutare sospensione della procedura per il<br />

termine massimo di 60 gg solari complessivi (anche più interruzioni frammentarie)<br />

• I Master (lato AACC e Azienda) posso accordare un’ulteriore proroga massima di 15<br />

gg solari


Chi può richiederla<br />

Hanno diritto ad attivare la procedura di Conciliazione paritetica Adr i clienti<br />

Eni gas e luce per il gas e la luce del solo mercato domestico.<br />

In quali casi si può richiedere<br />

La procedura è attivabile per tutte le controversie riconducibili a contestazioni di<br />

esclusiva competenza di Eni gas e luce relativamente all’attività di vendita del gas<br />

ed energia elettrica. È altresì possibile attivare una conciliazione ADR che riguardi<br />

presunti disservizi riconducibili all’attività di distribuzione del gas e dell’energia<br />

elettrica. Sono escluse le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o<br />

fiscali.<br />

Quando si può richiedere<br />

In caso di risposta al reclamo ritenuta insoddisfacente, ovvero in caso di mancata<br />

risposta entro 50 giorni dalla presentazione del reclamo e comunque entro 12 mesi<br />

dalla presentazione del reclamo. La domanda di conciliazione deve avere ad<br />

oggetto la stessa controversia esposta nel reclamo.


• Invio della domanda: tramite portale o via fax al numero 06.5988786 (da<br />

portale direttamente tramite le AACC, selezionando una AACC dall’elenco,<br />

indicando la preferenza sull’istanza scritta via fax).<br />

• Invio della domanda entro 1 anno dalla data di protocollo della risposta<br />

scritta o decorsi 50 giorni dalla presentazione del reclamo in caso di<br />

mancata risposta<br />

• La Segreteria di Conciliazione valuta la PROCEDIBILITA’ della domanda<br />

ed entro 10 gg trasmette la domanda procedibile alla Commissione<br />

• Se la Commissione rileva INAMMISSIBILITA’ della domanda redige<br />

relativo verbale di inammissibilità a chiusura della procedura<br />

• Se la documentazione è insufficiente la Segreteria informa la parte ai fini<br />

dell’integrazione entro 10 gg solari<br />

• Accettazione della proposta conciliativa da parte del cliente entro 15<br />

gg solari dalla sua comunicazione<br />

• Conclusione della procedura entro 90 gg solari dalla data di<br />

assegnazione alla Commissione<br />

• In caso di controversie particolarmente complesse la Commissione può a<br />

sua discrezione prorogare il termine fino a massimo 90 gg ulteriori


https://www.eni.com<br />

Clicca su<br />

«LOGIN»<br />

credenziali<br />

Per svolgere l’attività di conciliatore è necessario essere accreditati nell’apposito<br />

elenco a seguito di superamento del corso di formazione.<br />

La procedura si sviluppa attraverso il gestionale.<br />

Per l’accesso e l’utilizzo sono necessarie le credenziali personali.


Chi può richiederla<br />

Clienti del Mercato libero residenziale (Contratti di fornitura energia elettrica per<br />

uso domestico (Clienti BT domestici); contratti per la fornitura di gas naturale per<br />

uso domestico individuale (consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi).<br />

In quali casi si può richiedere<br />

La Conciliazione Paritetica si può richiedere per tutte le tipologie di controversie. Il<br />

consumatore può avere accesso alla procedura di conciliazione paritetica ogni<br />

volta che, presentato un reclamo, abbia ricevuto una risposta ritenuta<br />

insoddisfacente ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta entro 40 giorni<br />

dall’invio del reclamo.<br />

Come si attiva la procedura<br />

La procedura di conciliazione è attivabile, entro 12 mesi dalla data di invio del<br />

reclamo, direttamente dal consumatore, o tramite le AACC, attraverso la<br />

compilazione di apposito modulo reperibile sul sito dell’Organismo ADR e presso<br />

le sedi territoriali delle associazioni. La domanda di conciliazione può essere<br />

inviata via fax al numero verde dedicato 800.135.849 o posta elettronica<br />

all’indirizzo adr@edisonenergia.it


• Entro 7 gg dal ricevimento la segreteria predispone il fascicolo ed informa<br />

la commissione<br />

• Se la domanda risulta incompleta la segreteria segnala il problema al<br />

consumatore entro 10 gg dal ricevimento chiedendo integrazione<br />

• La commissione valuta l’ammissibilità e la comunica al consumatore<br />

entro 21 gg<br />

• La procedura deve concludersi nel termine di 90 gg dall’invio della<br />

domanda di conciliazione<br />

• La Commissione, in ragione della complessità della controversia, può<br />

decidere di prorogare il termine fino ad un massimo di 90 gg<br />

• Comunicazione di accettazione della proposta entro 20 gg lavorativi<br />

• In mancanza di comunicazione di accettazione della proposta di accordo<br />

entro 30 gg lavorativi la stessa si intende rifiutata.


https://organismoadr.edisonenergia.it/<br />

Clicca su «GUIDA ALLA PROCEDURA»<br />

«SCARICA IL MODULO»<br />

Campo da<br />

compilare con<br />

nome<br />

dell’Associazione<br />

e del conciliatore<br />

ai fini<br />

dell’assegnazione


La conciliazione e Acea Energia<br />

Acea è la prima multiutility italiana che ha siglato un protocollo d’intesa ADR “Alternative<br />

Dispute Resolution” con le Associazioni Consumatori nel settore dell’acqua e della distribuzione<br />

di energia elettrica. Ai fini dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione<br />

dell’Allegato A alla delibera dell'Autorità dell’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di<br />

seguito “Autorità”) n. 209/2016/E/com è possibile utilizzare tale procedura ADR. L’ ADR è una<br />

procedura di risoluzione alternativa che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice<br />

ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese. Il protocollo è stato firmato dalle<br />

società del settore idrico Acea Ato 2 e Acea Ato 5 e da quelle del settore energia e<br />

distribuzione Acea Energia e Areti.<br />

Per saperne di più sulla conciliazione paritetica e inviare la tua richiesta clicca qui<br />

Per avere informazioni sulla conciliazione paritetica delle altre società del Gruppo Acea<br />

consulta le pagine di riferimento di:<br />

Publiacqua, Gori, Acque, Acquedotto del Fiora, Umbra Acque.<br />

Per Acea Crea Gestioni e Gesesa rivolgersi alle società attraverso i canali di contatto dedicati<br />

alla clientela.<br />

I clienti domestici possono rivolgersi anche a uno degli organismi iscritti nell'elenco degli<br />

organismi ADR istituito dall’Autorità. Di seguito il link alla pagina web dell’Autorità da cui è<br />

possibile scaricare l’elenco degli organismi ADR e accedere alla piattaforma ODR (Online<br />

Dispute Resolution) http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/ADR.htm


Termini e svolgimento della procedura ADR<br />

• il regolamento concordato tra i firmatari del protocollo, disciplina le modalità di gestione operativa della<br />

Procedura ADR in conformità di quanto previsto dall’art 141 ter del codice del consumo.<br />

• Possono avvelersi gratuitamente della procedura i clienti dei Professionisti dove per cliente /consumatore<br />

s’intende « la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale<br />

eventualmente svolta»<br />

• L’avvio della procedura è subordinato alla previa presentazione di un reclamo scritto a cui sia seguita<br />

risposta ritenuta dal cliente insoddisfacente, ovvero una risposta oltre i termini di 50 giorni solari dalla<br />

data di invio del Reclamo: il cliente dovrà dare prova dell’avvenuta spedizione del reclamo<br />

• Per Reclamo s’intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al professionista anche per via<br />

telematica, con il quale il cliente finale direttamente o tramite un rappresentante legale o una<br />

associazione di consumatori o di categoria ,esprime lamentele circa la non coerenza del servizio<br />

ottenuto con uno o più requisiti previsti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta<br />

contrattuale a cui ha aderito, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti col professionista.<br />

• La procedura è attivabile da una associazione dei consumatori o dal cliente stesso, attraverso la<br />

compilazione dell’apposito modulo all’interno del sito dell’Organismo ADR :la Segreteria di conciliazione<br />

protocolla la richiesta entro i 5 giorni solari :qualora la domanda risulti incompleta la Segreteria entro il<br />

termine di 5 giorni ,invita il cliente o l’Associazione al perfezionamento e all’integrazione della<br />

documentazione da effettuarsi entro il termine di 7 giorni solari dalla ricezione della comunicazione<br />

ricevuta dalla segreteria, decorso inutilmente il quale la domanda viene considerata improcedibile ed<br />

archiviata. Di tale archiviazione viene data comunicazione all’Associazione o al cliente.<br />

• Il cliente sceglie l’Associazione dalla quale desidera essere rappresentato: la stessa ha 7 giorni di tempo<br />

per comunicare una eventuale rinuncia: trascorso tale termine la domanda è consideratq acquisita.<br />

• La domanda deve essere presentata entro 12 mesi dall’invio del reclamo


Termini e svolgimento della procedura ADR<br />

• La domanda è inammissibile per i motivi di cui all’art 141 bis comma 2 del codice del consumo ,per<br />

materie che presentino motivi fiscali o tributari.<br />

• Qualora la commissione accerti eventuali cause di inammissibilità né da comunicazione alle parti entro<br />

21 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, fornendo le relative motivazioni.<br />

• Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda la Segreteria invia alla Commissione una<br />

comunicazione nella quale sono indicate la data di avio ,la data di conclusione della procedura,<br />

nonché la data del primo incontro, fissato non oltre i 30 gg dalla ricezione della domanda.<br />

• In ogni momento il cliente ha diritto di ritirarsi dandone comunicazione alla Segreteria o tramite<br />

l’Associazione dei consumatori.<br />

• Il termine per la conclusione della procedura è di 90 giorni, decorrente dalla data di ricezione della<br />

domanda completa ai sensi dell’art 3 del regolamento.<br />

• Il termine può essere prorogato per esigenze motivate e per un periodo non superiore a 90 giorni,su<br />

istanza della Commissione.<br />

• La commissione in ragione della complessità della controversia può decidere di fissare una seconda<br />

seduta ,entro il termine di conclusione della procedura.<br />

• <strong>Le</strong> riunioni della commissione non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso della seduta devono<br />

considerarsi riservate<br />

• Durante lo svolgimento della Procedura, vengono sospese tutte le azioni di autotutela riferite alle fatture<br />

oggetto della domanda, comprese quelle di riduzione della potenza e/o sospensione della fornitura<br />

stessa ed eventuale risoluzione del contratto per la durata della stessa procedura. Tutti icasi di<br />

conclusione e archiviazione della procedura ADR comportano il decadimento della sospensione delle<br />

azioni di autotutela.<br />


• Al termine dello svolgimento della procedura ADR in caso di accordo, i componenti della Commissione<br />

redigono e sottoscrivono un verbale di accordo contenente una proposta transattiva.<br />

• In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la Commissione redige u verbale di mancato<br />

accordo con le dichiarazione dei componenti della Commissione, che viene comunicato al cliente<br />

dalla Segreteria.<br />

• In caso di mancanza di mandato a transigere da parte del cliente, l’incaricato dell’Associazione<br />

trasmette il verbale al cliente per accettazione .<br />

• In caso di mancata accettazione da parte del cliente della proposta di conciliazione entro il termine di<br />

7 giorni dalla data del raggiungimento della proposta, la procedura si intende conclusa. L a<br />

commissione procede a redigere un verbale di mancato accordo, con annotazione del rifiuto del<br />

cliente.<br />

• Il verbale di conciliazione ha efficacia di atto transattivo, ai sensi dell’art. 1956 e seguenti del codice<br />

civile e contiene espressa indicazione dei tempi di adempimento delle obbligazioni concordate.<br />

• L’accordo espresso nel verbale è immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il<br />

contenuto come espressione della loro concorde volonta contrattuale, che estingue la controversia in<br />

modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto e azione.<br />

• Il superamento del termine massimo della procedura ADR equivale a tutti gli effetti all’esito negativo del<br />

tentativo di conciliazione ,che verbalizzato dalla commissione di conciliaizone viene comunicato al<br />

cliente dalla segreteria .


La domanda di conciliazione<br />

<strong>Le</strong> richieste di attivazione della procedura<br />

di conciliazione devono essere inoltrate<br />

ad E.ON Energia tramite l’apposito<br />

modulo disponibile sul sito.<br />

È importante compilare tutti i campi e in<br />

particolare quelli con i dati identificativi<br />

del cliente ed il riferimento al reclamo. È<br />

consigliabile allegare alla domanda tutta<br />

la documentazione utile alla trattazione<br />

delle controversia (es: copia del reclamo<br />

originale).<br />

Il cliente deve firmare la domanda che<br />

può essere inviata ai seguenti recapiti:<br />

email: eon.conciliazione@legalmail.it<br />

Fax: 02.89448519<br />

Posta: E.ON Energia S.p.A. – Via Vespucci,<br />

2 - 20124 Milano<br />

27


Svolgimento della procedura di conciliazione<br />

• Il Cliente, o l’Associazione per suo conto, invia la domanda di conciliazione compilata ad uno dei recapiti<br />

ufficiali dell’Organismo ADR<br />

• La Segreteria, entro 7 giorni, comunica la procedibilità della domanda al Cliente o all’Associazione.<br />

L’improcedibilità è limitata alle sole domande incomplete o contenenti errori formali che devono essere<br />

comunicati al Cliente o all’Associazione per permettere il rinvio<br />

• La Segreteria costituisce la Commissione, utilizzando, per il conciliatore delle Associazioni, il nominativo<br />

presente nella domanda o, se non indicato, scegliendone uno dall’elenco ufficiale dell’Organismo ADR.<br />

L’Associazione può variare il nominativo proposto. In ogni caso il conciliatore deve essere presente<br />

nell’elenco dei conciliatori abilitati.<br />

• La Segreteria invia la domanda alla Commissione<br />

• La Commissione verifica l’ammissibilità della domanda, comunicando l’eventuale inammissibilità alla<br />

Segreteria che informa il Cliente o l’Associazione<br />

• La Commissione svolge la seduta conciliativa durante la quale può chiedere chiarimenti al Cliente<br />

• La Commissione può decidere di fissare una seconda seduta entro 30 giorni dalla prima<br />

• La procedura deve concludersi entro 90 giorni ma, in caso tematiche particolarmente complesse, la<br />

Commissione può concordare una proroga di ulteriori 90 giorni, informando la Segreteria<br />

• <strong>Le</strong> sedute di conciliazioni si svolgono attraverso telefonate e/o scambio di e-mail. In casi particolari si potrà<br />

procedere con incontri personali o in video-conferenza<br />

• <strong>Le</strong> informazioni scambiate durante le sedute di conciliazioni sono riservate. Durante le sedute le parti possono<br />

ottenere dall’Organismo l’accesso a documenti utili<br />

• In caso di accordo, il verbale redatto dalla Commissione deve essere sottoscritto dalle parti, ovvero il<br />

rappresentante di E.ON energia e l’associazione per conto del Cliente. Lo scambio delle firme avviene<br />

tramite e-mail.<br />

• In caso di mancato accordo la Commissione redige il verbale di mancato accordo<br />

• Alla conclusione della procedura, i verbali vanno inviati alla Segreteria che ne cura l’archiviazione<br />

28


L’ammissibilità della richiesta<br />

Fatte salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme<br />

applicabili ovvero nelle deliberazioni delle Autorità di regolazione di<br />

settore, la Segreteria di conciliazione potrà in ogni caso rifiutare il<br />

trattamento di una controversia per i seguenti motivi:<br />

• a) il Cliente non ha presentato reclamo alla Società interessata.<br />

• b) la controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un<br />

altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;<br />

• c) il Cliente non ha presentato la domanda di conciliazione entro<br />

un anno dalla data in cui il Cliente ha presentato il reclamo alla<br />

Società.<br />

In caso di rifiuto a procedere, la Segreteria fornisce ad entrambe le<br />

parti spiegazione motivata delle ragioni della Sua decisione di non<br />

prendere in considerazione la controversia entro 21 gg dal<br />

ricevimento della richiesta .


La Commissione Paritetica di Conciliazione<br />

Se la richiesta e’ ammissibile, la Segreteria di<br />

Conciliazione entro 21 gg dal ricevimento della richiesta<br />

notifica la domanda di conciliazione alla Società del<br />

Gruppo Iren interessata , ai fini dell’indicazione sul<br />

nominativo del Conciliatore, e costituisce la Commissione<br />

Paritetica di Conciliazione ; i Conciliatori di entrambe le<br />

parti sono abilitati a svolgere tale ruolo in virtù della<br />

frequenza di idonei corsi di formazione e di<br />

aggiornamento comuni ai conciliatori della Società ed ai<br />

Conciliatori delle Associazioni Consumatori ed è costituita<br />

da due persone fisiche incaricate della risoluzione delle<br />

controversie: un conciliatore rappresentante della<br />

Società e un conciliatore dell’Associazione Consumatori<br />

che ha ricevuto incarico dal Cliente


La procedura conciliativa<br />

L’accesso alla procedura di conciliazione è gratuito e avviene mediante la<br />

compilazione del modulo «Domanda di Conciliazione» reso disponibile sul sito<br />

dell’Organismo di conciliazione https://conciliazione.gruppoiren.it/ , sito su<br />

cui sono anche indicati i canali per l’invio della richiesta stessa.<br />

Condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’avvio della procedura è la<br />

presentazione di un reclamo con le modalità indicate dalla specifica società<br />

del Gruppo Iren da parte del Cliente /Utente, che non abbia ricevuto<br />

risposta secondo i tempi previsti dalla normativa e/o dalle Carte di Servizio<br />

oppure che abbia ricevuto una risposta non ritenuta soddisfacente.<br />

Qualora pervenga una richiesta direttamente dal cliente/utente senza<br />

l’indicazione dell’Associazione consumatori , la Segreteria affiderà con un<br />

criterio di turnazione la pratica conciliativa ad una Associazione ed avvertirà<br />

il richiedente della necessità di dare mandato al conciliatore<br />

dell’Associazione che ha preso in carico la pratica .

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