Bollettino Diocesano Gennaio-Marzo 2019
Atti ufficiali e attività pastorali dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto
Atti ufficiali e attività pastorali dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE<br />
dell’obbligatorietà della doppia sentenza conforme. L’appello<br />
contro la sentenza di primo grado non è più obbligatorio, ma è<br />
in facoltà della parte interessata o del difensore del vincolo.<br />
Una novità rilevante, riguardo alla celerità processuale, è stata l’introduzione<br />
del processo brevior. Dall’entrata in vigore della riforma,<br />
in Puglia, sono stati celebrati cinque processi con il rito brevior, conclusi<br />
con sentenza affermativa (uno a Taranto, due a Oria, uno a<br />
Nardò e uno a Bari). Le relative sentenze sono state consegnate personalmente<br />
dal proprio Vescovo ai fedeli interessati, realizzando, in<br />
tal modo, una forma concreta di “pastorale giudiziaria”.<br />
I criteri per la celebrazione del rito brevior sono rigorosamente definiti<br />
ed esigono una valutazione altrettanto rigorosa. Tale forma processuale,<br />
espressione diretta del Sinodo straordinario del 2014, è<br />
stata in esso concepita come: «processo giudiziale straordinario».<br />
Nel Discorso ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della<br />
Rota Romana, tenuto nella Sala Clementina il 25 novembre 2017,<br />
il Pontefice ha inteso «precisare definitivamente alcuni aspetti fondamentali<br />
dei due Motu proprio, in particolare la figura del Vescovo<br />
diocesano come giudice personale ed unico del Processo breviore».<br />
Partendo dalla considerazione che «il Vescovo diocesano è Iudex<br />
unum et idem cum Vicario iudiciali», onde evitare il rischio di una delega<br />
esclusiva di tale munus al tribunale, in linea con la Tradizione e<br />
la Dottrina conciliare sull’episcopato, ribadendo quanto espresso<br />
nel MIDI, il Papa ha chiarito che il Vescovo diocesano «è giudice<br />
personale e unico nel processo brevior».<br />
Il Pontefice chiarisce altresì, che l’ammissione al rito brevior esige<br />
«come condizione imprescindibile l’assoluta evidenza dei fatti comprovanti<br />
la presunta nullità del coniugio». Tale assoluta evidenza appare<br />
un’ulteriore cautela rispetto alla manifesta nullità, prescritta nel can.<br />
1683 del MIDI, al fine di evitare un abuso di tale forma processuale.<br />
Inoltre, nel Discorso viene chiarito che il Vescovo che ritenesse di non<br />
essere in grado di assolvere personalmente all’impegno processuale<br />
può avvalersi della collaborazione di un vescovo viciniore o, «nel<br />
caso poi che non si ritenesse pronto nel presente ad attuarlo, deve<br />
rinviare la causa al processo ordinario».<br />
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