11.06.2021 Views

La Toscana nuova Giugno

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A cura di

Alessandra Cirri

L’avvocato

risponde

L’assegnazione della casa familiare:

ratio e giurisprudenza

di Alessandra Cirri

Uno degli argomenti più spinosi e da anni oggetto di dibattito

nella dottrina e nella giurisprudenza è costituito

dall’assegnazione della casa familiare al momento

della crisi della coppia genitoriale, sia che essa sia coniugata o

convivente more uxorio. La disciplina normativa si è evoluta negli

anni, estendendo il diritto anche alla prole nata fuori da un

matrimonio, asserendo che i figli sono tutti uguali, indipendentemente

dalla situazione dei genitori. La ratio dell’assegnazione

della casa familiare è incentrata prevalentemente sulla tutela

della prole, al fine di preservare la casa quale centro di affetti, interessi

e consuetudini di vita che contribuiscono in misura fondamentale

alla formazione armonica della personalità del figlio.

Tale dettato si evince dall’art. 30 della Costituzione, che stabilisce

l’obbligo di mantenimento dei figli che si sostanzia, altresì,

anche nell’assicurare ai figli l’idoneità della dimora, intesa quale

luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica dei

medesimi. Il diritto a preservare l’habitat naturale è rivolto non

soltanto ai figli minorenni, bensì anche ai maggiorenni conviventi

e non autonomi economicamente. Con l’entrata in vigore della

L. 54/2006, l’affidamento esclusivo della prole ad un solo genitore

è divenuta un’ipotesi marginale ed è stato sostituito dall’affidamento

condiviso, in ossequio anche al rispetto dei principi

dettati dalla Carta CEDU, che ha riconosciuto fondamentale il diritto

per tutti i figli a mantenere rapporti costanti e duraturi con

entrambe le figure genitoriali. Pertanto, oggi si parla di collocamento

prevalente dei figli presso un genitore, rispetto all’altro. Il

collocamento dei figli diventa così “l’ago della bilancia” in base

al quale il giudice assegna la casa familiare ad un genitore piuttosto

che all’altro. Il genitore collocatario, di riflesso all’interesse

supremo dei figli a preservare l’habitat familiare, potrà godere

della casa familiare. È ormai consolidato l’orientamento volto a

ritenere tale diritto, un diritto personale sui generis e non un diritto

reale. Ovvero, in pratica, il genitore a cui viene assegnata la

casa familiare potrà abitarla insieme ai figli, ma non ne potrà disporre,

ad esempio, non potrà concederla in locazione a terzi ed

ha l’obbligo di abitarci, pena decadenza da tale diritto. Nel caso

in cui la casa familiare sia in locazione, è previsto che il genitore

assegnatario subentri nel contratto di locazione, paventando

un’ipotesi di cessione legale del contratto. Nel caso in cui la casa

familiare sia di proprietà di entrambi i coniugi o di proprietà

del genitore non assegnatario, si assiste ad una contrazione del

diritto di proprietà (diritto assoluto), privando il genitore proprie-

tario della disponibilità del bene a favore dell’altro genitore collocatario

della prole. Nella pratica si assiste normalmente ad una

privazione di disporre del diritto di proprietà da parte di un genitore,

per molti anni, fino a quando i figli, seppur maggiorenni,

siano conviventi e non autonomi economicamente. Per casa

familiare si intende quella che aveva costituito il costante punto

di aggregazione della famiglia, quindi sono escluse le seconde

case o le case per le vacanze. In alcuni casi, ove sia possibile

una divisione in natura, si può verificare che il giudice assegni

parzialmente la casa familiare. Ciò dipende molto dalla natura

dell’immobile. Il diritto di assegnazione può essere trascritto ed

è opponibile a terzi, anche eventuali acquirenti. Se la casa familiare

era goduta in virtù di un comodato, anche in questa ipotesi

la giurisprudenza ha ritenuto che questa sia assegnabile al genitore

collocatario della prole e che il comodante dovrà continuare

a consentire l’uso dell’immobile, come previsto nel contratto, destinando

il bene a casa familiare. Il diritto all’assegnazione della

casa familiare si perde o viene revocato laddove non vi sia più

convivenza con i figli, ovvero i figli siano diventati autonomi e vivano

per conto loro, oppure nel caso in cui il genitore si trasferisca

altrove ad abitare. Non si ravvisa questa ipotesi laddove i

figli si trasferiscano a studiare in un’altra città.

Laureata nel 1979 in Giurisprudenza presso l’Università

di Firenze, Alessandra Cirri svolge la professione

di avvocato da trent’anni. È specializzata in diritto

di famiglia e minori, con competenze in diritto civile. Cassazionista

dal 2006.

Studio legale Alessandra Cirri

Via Masaccio, 19 / 50136 Firenze

+ 39 055 0164466

avvalecirri@gmail.com

alessandra.cirri@firenze.pecavvocati.it

ASSEGNAZIONE DELLA CASA

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!