POLIZIA GIUDIZIARIA PDF
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ART.20 TULD CONTROLLO DOGANALE DELLE PERSONE.
I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni
stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui
applicazione e' demandata alle dogane, possono invitare coloro che per
qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli
oggetti ed i valori portati sulla persona.
In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del
servizio puo' disporre, con apposito provvedimento scritto specificamente
motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione
personale.
Della perquisizione e' redatto processo verbale che, insieme al provvedimento
anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla prcura della
Repubblica competente. Controllo doganale delle persone.
Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, lo
convalida entro le successive quarantotto ore.
ART.19 TULD VISITE, ISPEZIONI E CONTROLLI SUI MEZZI DI TRASPORTO
E SUI BAGAGLI DELLE PERSONE.
I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni
stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui
applicazione e' demandata alle dogane, possono procedere, direttemante od a
mezzo dei militari della guardia di finanza, alla visita dei mezzi di
trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in
corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.
Quando sussistono fondati sospetti di irregolarita' i mezzi di trasporto
predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici
particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci
Il detentore del veicolo e' tenuto a prestare la propria collaborazione per
l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine
impartite dagli organi doganali.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti
dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano
la linea doganale in corrispondenza degli spazi dognali o che circolano negli
spazi stessi.
ARTICOLO 20 BISVISITE, ISPEZIONI E CONTROLLI FUORI DEGLI SPAZI
DOGANALI.
Le disposizioni del precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di
assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche
fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e
dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della
Repubblica nonche' nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi
equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di
ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero
ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari
doganali e' sostituita quella degli organi della guardia di finanza.
Art. 1 DL 8 apr 2020 n. 23 ha chiarito in modo inequivocabile che
i dipendenti Agenzia, nei limiti del servizio prestato e attribuzioni
ad esso connesse, sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria ai
sensi art. 57, c. 3 del CPP.
Per attività di p.g. demandata ai dipendenti Agenzia, va posta
particolare enfasi alla locuzione dell’art 31 del nuovo riferimento
normativo, che infatti recita: “nei limiti del servizio prestato e
attribuzioni ad esso connesse”. L’ art. 57, c. 3 del CPP infatti
recita: “sono altresì ufficiali e agenti di p.g. , nei limiti del servizio
cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone
alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall’art. 55”.
Per il personale dell’Agenzia, l’attività di p.g. è quindi un’attività
svolta quando la normale attività amministrativa, di controllo,
ispezione e vigilanza, affidataci dai nostri uffici di appartenenza,
progredisce nell’accertamento di un reato ed impone perciò il
doveroso compimento di attività dirette ad assicurare le fonti di
prova e a raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione
della legge penale.
Nel carattere dell’attività di polizia degli ufficiali e agenti
dell’Agenzia va individuata la ragione per la quale dipendenti di
Agenzia delle Dogane e Monopoli possono esercitare la loro
funzione entro determinati limiti spaziali e temporali, onde evitare
che si perfezionino atti affetti da incompetenza relativa.
ora, la prima domanda che si dovrebbe porre un ufficiale o un
agente di p.g. è: quando si configura un reato? Per rispondere a
questa domanda, va condotta qualche considerazione di
carattere generale che ci permetterà di delineare la struttura del
reato. Il tema della struttura del reato è spesso legata al ruolo
delle cause di giustificazione e del valore che assumono in
merito alle varie teorie che si contrappongono. Questo sarà
pertinente nell’applicazione dell’art. 29 del DL 124 del 2019
nell’ambito del potenziamento dei controlli in materia di giochi
(c.d. agente sotto copertura).
LA TEORIA BIPARTITA
in cui il reato è composto da:
- Elemento oggettivo (ovvero il fatto umano)
- Elemento soggettivo (ovvero la volontà di compiere quel fatto umano)
ù
LA TEORIA TRIPARTITA
la struttura del reato si compone di
- fatto tipico (in quanto fatto materiale costituito dai soli requisiti oggettivi,
ovvero condotta, evento e causalità)
- colpevolezza (costituita dal solo elemento soggettivo, cioè il nesso psichico
che collega autore ed evento, e declinabile nelle forme del dolo, colpa e
preterintenzione)
- antigiuridicità (cioè la contrarietà del fatto all’ordinamento,
indipendentemente dall’elemento psicologico).
Le funzioni della polizia giudiziaria sono indicate nell’art. 55 del c.p.p., il
quale cita: «La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere
notizia dei reati impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
ricercarne gli autori,
compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere
quant’altropossa servire per l’applicazione della legge penale. Svolge ogni
indagine e attivitàdisposta o delegata dall’autorità giudiziaria».
Possono essere delegati alla P.G. gli atti di indagine rientranti nella
competenza del P.M. Si tratta di: ispezioni, perquisizioni, sequestri,
informazioni dalle personeche possono riferire circostanze utili ai fini delle
indagini, accertamenti tecnici,interrogatori e confronti con la persona
sottoposta ad indagini che si trovi in stato dilibertà con l’assistenza
necessaria del difensore (art. 370).
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di
P.G.(art. 55-3° co.)
SERVIZI E SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA (ART. 56)
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la
direzione dell’Autorità giudiziaria;
c) dagli ufficiali e dagli agenti di P.G. appartenenti agli altri organi cui
la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di
reato (es. ispettori delavoro, ispettori ASL ecc.).
• gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad eseguire i
compitiad essi affidati inerenti alle funzioni di cui all’art. 55, co. 1 (art.
59-3° co.)
Come è stato già detto, la polizia giudiziaria può agire su
disposizione o delega dell’autorità giudiziaria oppure di propria
iniziativa (art. 55).
L’attività disposta è quella che viene svolta nell’ambito delle direttive
impartitedal P.M. al fine di conseguire determinati risultati, mentre
l’attività delegata consiste nel compiere specifici atti su incarico
dello stesso P.M. (es. perquisizioni, sequestri, ispezioni), del giudice
per le indagini preliminari, del giudice dell’udienza preliminare
oppure del giudice del dibattimento.
L’iniziativa scatta a seguito della notizia di reato e si protrae anche
dopo l’intervento del P.M. (art. 348-1° co.). Essa è caratterizzata, non
soltanto dalla necessità e dall’urgenza di raccogliere le fonti di
prova, che altrimenti potrebbero andare disperse, e di assicurare
tempestivamente i responsabili alla giustizia, ma dallanecessità di
raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla
individuazione del colpevole (art. 348).
L’iniziativa trova dei limiti nel divieto di procedere all’interrogatorio e
al confronto della persona arrestata o fermata, atti riservati
all’autorità giudiziaria (giudice e pubblico ministero). Il pubblico
ministero, tuttavia, può delegare alla polizia giudiziaria
l’interrogatorio e il confronto cui partecipi la persona sottoposta
alleindagini che si trovi in stato di libertà.
Atti di iniziativa della polizia giudiziaria
Gli atti che possono essere esercitati d’iniziativa dalla polizia giudiziaria
sono quelli indicati nell’art. 348. Detta norma afferma, infatti, che,
anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la
polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’art. 55
raccogliendo, in specie, ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto
e alla individuazione del colpevole. L’iniziativa della P.G. non si
esaurisce con la comunicazione della notizia di reato, né dopo
l’intervento del P.M. Infatti la polizia giudiziaria:
• anche dopo la comunicazione della notizia di reato continua a
svolgere attività di propria iniziativa nel rispetto delle modalità previste
dalla normativa sulleindagini preliminari (art. 327, modificato dall’art. 7
della legge 26 marzo 2001, n.128);
• dopo l’intervento del P.M., compie gli atti ad essa specificamente
delegati a norma dell’art. 370, esegue le direttive del pubblico ministero
ed inoltre svolge dipropria iniziativa, informandone prontamente il
pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati
ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove
fonti di prova (art. 348, modificato dall’art. 8 della legge 26 marzo 2001, n.
128).
In effetti la polizia giudiziaria deve continuare a svolgere tutti gli
accertamenti del caso per chiarire i fatti oggetto dell’indagine e mettere
il pubblico ministero in condizione di adottare i provvedimenti di sua
competenza.
ATTIVITA DI P.G.
A tal fine, la P.G. procede, fra l’altro:
• alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, alla conservazione
di esse e dello stato dei luoghi (atti di perquisizione, ispezione, rilievi tecnici,
sequestro) (art. 348);
• alla ricerca delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti e alla loro identificazione (possibili testimoni) (artt. 348-
349);
• alla identificazione della persona sottoposta alle indagini (art. 349);
• a sommarie informazioni dall’indagato e dalle persone informate sui fatti
(artt.350-351);
• all’acquisizione di dichiarazioni spontanee dall’indagato anche se
arrestato ofermato (art. 350-7° co.);
• a perquisizioni personali e locali (art. 352);
• all’acquisizione di plichi o di corrispondenza che possano contenere
notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero
andare disperse(art. 353);
• ad accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone (art. 354);
• ad atti di sequestro (art. 354)
• l’arresto obbligatorio e facoltativo (artt. 380-381), l’arresto dei minori e
l’accompagnamento a seguito di flagranza (artt. 16-18-bis DPR 448/88);
• il fermo di indiziato di delitto (art. 384) e il fermo di minorenne indiziato didelitto
(art. 18 DPR 448/88).
IL P.M.
Il Pubblico Ministero dispone del potere coercitivo personale (art. 378). A ta lfine egli
può convocare, a mezzo di citazione, la persona offesa e le persone informate dei fatti;
può disporre l’accompagnamento coattivo della persona sottoposta ad indagine,
della persona da individuare o dalla quale deve assumere informazioni(art. 377).
Fra le funzioni più importanti del P.M. vanno segnalate le seguenti:
• può nominare o avvalersi di consulenti tecnici, i quali non possono rifiutare la loro opera,
quando deve procedere ad accertamenti, rilievi e operazioni tecniche che richiedono
specifiche competenze (art. 360);
• avanza richieste di autorizzazione a procedere (art. 344);
• provvede alla nomina del difensore d’ufficio (artt. 97-3° co. e 386-2° co);
• invia, alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa, informazione di garanzia
allorché deve compiere un atto a cui il difensore ha diritto di assistere(art. 369);
• può vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto
dell’indagine di cui hanno conoscenza con l’avvertimento delle responsabilitàpenali
conseguenti (art. 379-bis c.p. rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale), se
sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine(art. 391-bis);
• fa notificare alla persona sottoposta ad indagini, al compimento del primo attoa cui il
difensore ha diritto di assistere e comunque prima dell’invito a presentarsiper rendere
interrogatorio, la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio
L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ E LA NOTIZIA DI REATO
A questo punto, va chiarito che la funzione di polizia giudiziaria, anche quella
svolta dall’Agenzia, ha natura e finalità repressive e non preventive, dal
momento che interviene quando si è già verificata una violazione della legge
penale, che l’attività di pubblica sicurezza o l’attività amministrativa di
prevenzione non ha potuto evitare.
Nel caso specifico delle competenze di p.g. esercitate dai dipendenti
dell’Agenzia, la dottrina più attenta indica che la rilevazione delle fattispecie
costituenti reato è conseguenza dell’attività di accertamento amministrativo.
Ciò significa che, per trovare il chiaro perimetro di riferimento delle funzioni di
p.g. della nostra amministrazione, il sistema di avvio dell’attività di indagine o
di constatazione del reato, deve essere una diretta conseguenza o di
- una verifica di carattere amministrativo
o comunque, dell’ esercizio delle funzioni di controllo
Per tutti i reati non connessi causalmente all’esercizio delle competenze
dell’ADM, le fattispecie di illecito devono essere invece denunciate ai sensi
dell’art. 331 c.p.p., esercitando la qualifica di pubblico ufficiale.
“[…] i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile
d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato è atribuito […]”
In senso pratico, ciò sta a significare che se il funzionario dell’ADM, per come
recita testualmente la norma, ovvero “nei limiti del servizio prestato e delle
attribuzioni ad esso connese”, si dovesse trovare a conclamare delle fattispecie
costituenti reato, attinenti al servizio e durante il servizio, dovrà procedere,
secondo il proprio inquadramento professionale, come ufficiale o agente di p.g.
Nel caso invece in cui, durante il servizio, si dovesse trovare a conoscere di notizie
di reato non attinenti al servizio stesso, ne dovrà comunque dare pronta
segnalazione in quanto pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 331 c.p.p.
Va precisato che tali obblighi si concretizzano durante il servizio, mentre fuori
dallo stesso permangono gli obblighi connessi alle denunce del privato cittadino,
fra cui la più importante per i dipendenti dell’ADM è quella ex art. 709 c.p.
Secondo questo articolo, il privato cittadino ha l’obbligo di presentare denuncia
quando è venuto a conoscenza del fatto che il denaro o le cose ricevute
provengano da delitto.
LE SOMMARIE INFORMAZIONI DALLE PERSONE CHE POSSONO
RIFERIRE CIRCOSTANZE UTILI AI FINI DELLE INDAGINI
Altro tipico atto della p.g. è l’acquisizione di sommarie informazioni da persone informate dei
fatti, diverse da quelle indagate. Si tratta dei soggetti che potrebbero assumere, in un futuro
giudizio, la veste di testimoni, o che possono comunque condurre gli organi inquirenti verso il
rintraccio di fonti di prova utili a ricostruire il fatto illecito e le sue circostanze.
Nel gergo degli addetti ai lavori, il verbale che raccoglie tali informazioni è indicato con
l’acronimo SIT, derivante dalla locuzione Sommarie Informazioni Testimoniali.
In questo caso, non è prevista l’assistenza del difensore, a meno che la persona sentita non lo
richieda, poiché le persone informate sui fatti non rivestono la qualità di indagato.
L’assunzione a SIT di iniziativa della p.g. è disciplinata dall’art. 351 c.p.p. Anche il P.M.,
ovviamente, può assumere direttamente informazioni dalle persone che possono riferire
circostanze utili ai fini delle indagini (art. 362 c.p.p.), ma può alternativamente avvalersi della
p.g., come per il compito delle altre attività di indagine o di altri atti specificatamente delegati.
La sostanziale coincidenza di contenuti tra l’art. 362 c.p.p. e l’art. 350 c.p.p., che richiama le
disposizioni del primo, rende peraltro sostanzialmente analoga l’escussione testimoniale
effettuata di iniziativa della p.g. o per delega del P.M., salvo per il fatto che il P.M. potrebbe
prescrivere la formulazione di specifiche domande, o indicare specifici argomenti da
sottoporre al testimone.
Qualora il P.M. abbia già assunto la direzione delle indagini, la p.g. procede ad
assumere a sommarie informazioni i testimoni o l’indagato, prescindendo dalla sua
delega, solo in presenza di motivi di urgenza che impediscano di attendere il
provvedimento del magistrato. Tipico è il caso in cui il differimento delle sommarie
informazioni comporti il rischio di perdere il contatto con la persona da escutere, ad
esempio perché senza fissa dimora, in procinto di trasferirsi all’estero, o in
imminente pericolo di morte. Altra ipotesi di urgenza è l’esposizione della fonte di
prova a pericolo di inquinamento probatorio, dovuto, ad esempio, a interferenze
ambientali di soggetti che possano limitare la libertà psichica della persona escussa
o fornirgli alibi o versioni di comodo. Di sicuro rilievo è anche il pericolo di un
repentino deterioramento qualitativo della testimonianza, dovuto al naturale
decadimento della memoria, specialmente in relazione alle testimonianze
cosiddette “oculari”, ossia relative a eventi, immagini, raffigurazioni, di cui sia più
difficile per il dichiarante, che ne ha avuto percezione sensoriale diretta, mantenere
un ricordo puntuale; come il caso in cui occorra ricostruire il volto o l’abbigliamento
di una persona, il timbro di una voce, un odore, la dinamica di una sparatoria, di una
rissa, o più banalmente di un sinistro stradale.
Le disposizioni del c.p.p. prevedono che, dopo aver informato il soggetto da
escutere della facoltà di astensione dei prossimi congiunti e di coloro che
sono vincolati al segreto professionale, e dopo che sia stata accertata
l’assenza di ogni impedimento, il dichiarante sia ammonito dell’obbligo di dire
la verità e della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni dalle quali poi
possano emergere responsabilità penali a suo carico.
Le sommarie informazioni possono essere anche rese da persona imputata in
un procedimento connesso o da persona imputata in un reato collegato a
quello per cui si procede, ma in questo caso, l’atto può essere compiuto solo
da un ufficiale di p.g. e con la necessaria assistenza del difensore, sia esso di
fiducia che nominato d’ufficio, il quale andrà tempestivamente preavvisato