CCL_Modello Organizzativo
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MODELLO ORGANIZZATIVO
Gestione e controllo per la prevenzione
dei reati ex D.Lgs 8 giugno 2001 n.231
Adottato a seguito di delibera del Consiglio di Ammistrazione del 9 febbraio 2026
SOMMARIO
1. PREMESSA SUL MODELLO TEMPORANEO
4
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO
6
3. DESCRIZIONE DI CCL
ATTIVITÀ, IDENTITÀ CULTURALE, VALORI, DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CCL
13
4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO
18
5. ORGANISMO DI VIGILANZA
26
6. LE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL PRESENTE MODELLO
36
7. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
40
1. PREMESSA SUL MODELLO TEMPORANEO
1.A) COSTRUZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 (PLUS+) CCL
Il modello organizzativo realizzato dal Consorzio Cooperative Lavoratori (“CCL”)
vuole rispondere nella concretezza operativa della vita dell’impresa e del lavoro
quotidiano dei suoi collaboratori, ai valori etici e alla identità mutualistica alla
base dell’esistenza di CCL.
Nella fase preparatoria, in cui il Consorzio si è approcciato al problema
dell’applicazione di un modello organizzativo secondo la normativa 231, ci si è
posti immediatamente l’obiettivo di essere coerenti e convergenti con la mission
del Consorzio: “costruire case e relazioni abitative a misura umana e sociale”.
Nella mission di CCL c’è una grande e sottolineata coerenza tra ciò che si dice e
ciò che si fa.
Applicando questo bisogno di “realtà”, di concreta applicabilità alla costruzione
del modello organizzativo 231, si è evidenziato che limitare il modello ai reati
presupposto avrebbe richiesto (in applicazione al Codice Etico, peraltro contenuto
nel modello) di costruire altri modelli per il presidio di reati non compresi del
catalogo 231 e di altri illeciti (civili e amministrativi) a presidio della legalità in
senso ampio.
In sostanza, l’amministrazione del Consorzio, guidata e orientata dalla propria
cultura costitutiva, cultura di sobrietà, trasparenza e concretezza, trovava riduttivo
dover costruire modelli diversi che restassero, di fatto, solo “sulla carta” come:
• Modello e codice etico 231
• Modello per gli altri aspetti della legalità
• Modello per l’organizzazione operativa
In funzione di ciò quando si è scesi a esaminare la concreta applicazione
e condivisione dei vari modelli con collaboratori e fornitori, si è palesata
l’impossibilità concreta di proporre tre percorsi di formazione/apprendimento
per quello che, in realtà, era un unico obiettivo contenuto nel Codice Etico: la
volontà di CCL di creare un sistema di Compliance integrata (“Conformità alle
disposizioni stabilite dalla norma generale e alle regolamentazioni determinate
da CCL”), che al suo interno contenesse tutte le specifiche della normativa 231
ma che ampliasse la sua valenza all’intero “agire aziendale secondo le regole” e
quindi ai dettami del Codice Etico.
Nella mappa concettuale si può vedere la relazione tra Compliance ed efficienza
organizzativa e il perimetro del modello 231, che si sviluppa all’interno di un
modello più ampio, costituendone un sottoinsieme, che ha portato alla creazione
di una nuova tipologia di modello che abbiamo denominato (PLUS+).
In contemporanea a queste riflessioni e consultando vari modelli 231, si è presa
consapevolezza della necessità di costruire un sistema facilmente intellegibile
da tutte le parti interessate: pertanto, si è scelto di utilizzare, per il modello
organizzativo 231 (PLUS+) CCL, un complesso di schemi, tabelle, colori con una
differente grafica per arrivare a un testo di maggiore valenza formativa, curando
che, realmente, tutti i collaboratori lo potessero comprendere in profondità per
poterlo poi concretamente applicare nella quotidianità.
4 / MODELLO ORGANIZZATIVO
MODELLO ORGANIZZATIVO 321 231 (PLUS+) CCL
COMPLIANCE
REGOLE
DELL’ORGANIZZAZIONE
NORME
DELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO
QUALITÀ
CODICE ETICO
REATI
PRESUPPOSTO 231
ALTRI REATI
ILLECITI
ANALISI DEI RISCHI
AZIONI DI PREVENZIONE
CIVILI
AMMINISTRATIVI
EFFICACIA
ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO 231
(CLASSICO)
MODELLO ORGANIZZATIVO 231
(PLUS+) CCL
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO
2.A) CENNI SULLA DISCIPLINA PREVISTA DAL D.LGS. N. 231/2001
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
Il Decreto legislativo n. 231/2001 (il “Decreto 231”), titolato: “Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato promulgato
dal legislatore italiano in data 8 giugno 2001, ed è entrato in vigore il 4 luglio
successivo. Tale intervento normativo ha innovato la disciplina italiana in materia
di responsabilità delle persone giuridiche, superando parzialmente il principio
giuridico che ha sempre escluso le persone giuridiche da responsabilità penale,
sul presupposto che gli eventuali reati sono comunque compiuti unicamente
dalle persone fisiche responsabili, al di fuori dell’ambito di operatività dell’Ente.
Coerentemente con il principio sopra richiamato, i responsabili di eventuali reati
erano sempre e solo le persone fisiche, pur quando fosse manifesto che avessero
commesso i reati anche in favore della società.
Questo creava il paradosso che l’impresa godesse comunque del vantaggio
del reato, indipendentemente dalla punizione del colpevole persona fisica, così
discriminando le aziende che invece rispettavano le regole.
Con l’emanazione del Decreto 231 il legislatore ha superato tale precedente
impostazione, adeguandosi peraltro al panorama internazionale, regolamentando
la materia alla luce di perseguire un duplice scopo:
• da un lato evitare che le persone giuridiche possano superare indenni
comportamenti penalmente illeciti commessi da propri rappresentanti;
• dall’altro sensibilizzare le persone giuridiche a porre in essere concreti
comportamenti di vigilanza, volti a impedire la commissione di reati da parte
del proprio personale, pena la propria responsabilità.
Sulla base di tali premesse, il Decreto 231 ha introdotto, per la prima volta in Italia,
alcune ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche in caso di commissione
di alcuni reati.
In particolare, la responsabilità delle persone giuridiche viene accertata in
sede penale, insieme con la responsabilità del soggetto materialmente autore
dell’illecito, e scatta se un reato (tra quelli specificamente indicati dal Decreto
231) è commesso da:
• persone interne o legate all’ente che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’Ente,
• nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.
Come detto, la responsabilità prevista a carico delle persone giuridiche dal
6 / MODELLO ORGANIZZATIVO
Decreto 231 si aggiunge, e non esclude, quella della persona fisica che ha
realizzato materialmente il fatto.
La nuova responsabilità introdotta dal Decreto 231 colpisce dunque il patrimonio
degli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti, onde
evitare, in primo luogo, che gli stessi traggano profitto dalla commissione
di illeciti, e, in secondo luogo, al fine di sensibilizzare gli stessi a prevenire la
commissione degli illeciti.
Va ancora detto che il vantaggio necessario per la sussistenza della responsabilità
dell’Ente, in caso di illecito può essere non solo diretto, ma anche indiretto, ovvero
derivante da un risparmio di spesa (es. per sicurezza e/o vigilanza). Dunque, se
dovesse verificarsi, da parte del personale di un Ente, la commissione di uno dei
reati per i quali scatta la responsabilità ai sensi del Decreto 231, e si dovesse
accertare che l’Ente aveva omesso le cautele necessarie per un risparmio di
spesa, allora lo stesso sarebbe ritenuto responsabile e verrebbe sanzionato con
le specifiche sanzioni come disciplinato nel decreto.
2.B) QUANDO SCATTA LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE AI SENSI
DEL D.LGS. N. 231/2001
Va precisato che il legislatore ha definito la responsabilità dell’Ente non come
responsabilità penale, ma come “responsabilità amministrativa”.
Infatti, in caso di commissione di alcuno dei reati previsti dal Decreto 231,
sorgeranno due responsabilità: la responsabilità penale personale dell’autore
del reato e la responsabilità dell’Ente.
Va inoltre osservato che la responsabilità amministrativa dell’Ente è prevista come
autonoma da quella della persona fisica che ha agito nel nome e nell’interesse
dell’Ente, e le due responsabilità possono sussistere anche indipendentemente
l’una dall’altra.
Ciò in quanto l’art. 8 del Decreto 231 prevede che la responsabilità dell’Ente possa
sussistere anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non sia imputabile o non
sia identificato, essendo sufficiente per fondare la responsabilità amministrativa
l’astratta commissione di un reato tra quelli previsti dal Decreto 231; del pari
la responsabilità dell’Ente non viene meno in caso di improcedibilità dell’azione
penale verso il responsabile, salvo casi di pieno accertamento dell’insussistenza
del fatto.
Inoltre, come detto, la responsabilità dell’Ente può sussistere anche nel caso in
cui l’autore del reato resti ignoto, ma in tal caso la giurisprudenza ha chiarito
che servono comunque indizi per individuare se il reato è stato commesso da un
soggetto in posizione apicale o da un sottoposto.
PARTE GENERALE / 7
La responsabilità deriva per l’Ente dal suo fatto omissivo proprio (ovvero per una
sua specifica colpa, qualificata come: “colpa di organizzazione e/o di politica di
impresa”), ovvero per non aver lo stesso previsto, ovvero imposto l’osservanza di
misure di prevenzione dell’illecito verificatosi.
In caso di responsabilità dell’Ente, non si irrogano le classiche sanzioni previste
da sistema penale, ma specifiche sanzioni previste dal Decreto 231, sanzioni
definite “amministrative”, che vanno dal pagamento di una somma calcolata
anche alla luce delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, alla revoca
di licenze, sino alla sospensione della propria attività per un determinato periodo
di tempo.
2.C) I REATI PER I QUALI È PREVISTA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DELL’ENTE
La responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal Decreto 231 sussiste non
in caso di commissione di tutti i reati previsti dall’ordinamento, ma soltanto in
caso di commissione di quelli specificamente richiamati dal Decreto 231, ovvero
in caso di alcuni reati che specificamente fanno riferimento anche a tale tipo di
soggetto responsabile.
I reati richiamati dal Decreto 231 sono sottoposti ad aggiornamento e ampliamento
continuo, che il legislatore realizza o mediante l’introduzione di nuovi reati, ovvero
l’abrogazione di altri, ovvero ancora mediante l’introduzione di specifici casi di
responsabilità a carico degli Enti previste da norme non inserite nel Decreto 231,
ma in alcune leggi speciali.
Al momento dell’adozione dell’aggiornamento del presente modello (si veda la
data riportata in copertina), la responsabilità amministrativa degli Enti sussiste
per i reati indicati nell’Allegato I (ELENCO DEI REATI EX D.LGS 231/2001).
2.D) I SOGGETTI E LE RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Come detto, la responsabilità dell’Ente sussiste, in caso di commissione di uno
dei reati previsti dal Decreto 231, in caso di commissione del reato da parte di
alcuni particolari soggetti tra quelli dipendenti dell’Ente. I soggetti che possono
determinare responsabilità dell’Ente sono individuati all’art. 5 del Decreto, che li
divide in due categorie:
A. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso;
B. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui
alla lettera A).
8 / MODELLO ORGANIZZATIVO
La prima categoria di soggetti individuati dalla norma è composta dai soggetti in
posizione apicale, mentre la seconda categoria è composta dai dipendenti.
I soggetti in posizione apicale sono coloro che si pongono al vertice della
struttura aziendale: si tratta di soggetti che esprimono la volontà dell’Ente e che
s’identificano con esso. Essi sono individuati sulla base della funzione esercitata:
funzione di rappresentanza (rappresentante legale) o di direzione (direttore
generale) o di amministrazione dell’Ente (amministratore unico o delegato).
Per dipendenti, invece, s’intendono le persone assoggettate alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti apicali, e gli altri soggetti che possono operare per
conto dell’azienda e/o i collaboratori esterni.
La distinzione dei soggetti dell’Ente nell’una o nell’altra categoria è rilevante
nell’ambito del sistema 231, in quanto è diversa l’imputazione dell’illecito all’Ente
a seconda che sia commesso da soggetti dell’una o dell’altra categoria.
Infatti, in caso di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231 da parte
di un soggetto dell’Ente qualificato in posizione apicale, scatta la responsabilità
dell’Ente, e quest’ultimo, per poter essere esente da responsabilità, dovrà
dimostrare di avere invece adottato tutte le misure volte a prevenire l’illecito
commesso.
Nel caso di reati commessi dai sottoposti, vi è responsabilità dell’Ente solo
nel caso in cui si dovesse ravvisare che la commissione dell’illecito è stata
determinata dalle direttive impartite.
Infine, poiché - come detto - la responsabilità dell’Ente ai sensi del Decreto 231 si
somma a quella del responsabile nel solo caso in cui l’Ente abbia tratto un profitto
dall’illecito, l’ultimo comma dell’art. 5 del Decreto esclude la responsabilità
dell’Ente qualora l’autore dell’illecito abbia agito “nell’interesse esclusivo
proprio o di terzi”
2.E) IL SISTEMA SANZIONATORIO
In caso di commissione degli illeciti il Decreto 231 prevede specifiche sanzioni a
carico della persona giuridica ritenuta responsabile.
Le sanzioni previste dal Decreto 231 a carico degli Enti, che vengono qualificate
come “sanzioni amministrative”, sono suddivise in quattro tipologie dall’art. 9 del
Decreto 231:
1. Le sanzioni pecuniari mirano a colpire il patrimonio dell’Ente, con funzione
sanzionatoria e ripristinatoria dell’illecito commesso.
Esse sono comminate dalla disciplina secondo un criterio di computo che,
in alcuni casi, ai sensi dell’art. 11 del Decreto 231, si basa sulle condizioni
PARTE GENERALE / 9
economiche e patrimoniali dell’Ente responsabile, onde assicurare
“l’efficacia della sanzione”, come precisato dalla norma.
2. Le sanzioni interdittive, previste dall’art. 13, le quali sono applicabili solo
in caso di commissione di alcuni reati e solo in caso di rilevante profitto
dell’Ente o di reiterazione dell’illecito, ed in tal caso anche in via cautelare
durante il corso del procedimento di accertamento, sono le seguenti:
• interdizione dall’esercizio dell’attività;
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell’illecito;
• divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca
di quelli eventualmente già concessi;
• divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto 231, le sanzioni interdittive debbono avere
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La legge
n. 3 del 9 gennaio 2019, c.d. legge “Spazzacorrotti”, ha aumentato le pene
interdittive per i reati di cui all’art. 25 del D.Lgs. 231/2001 (concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione), elevando le
sanzioni interdittive a contrarre con la pubblica amministrazione da due a
quattro anni se l’illecito è commesso dai dipendenti e da quattro a sette anni
in caso di illecito commesso dai soggetti apicali.
3. La confisca mira ad eliminare dal circuito economico il profitto dell’attività
illecita commessa dall’Ente.
4. La pubblicazione della sentenza di condanna mira a sanzionare sul
piano pubblico l’attività illegittima dell’Ente, con funzione sanzionatoria e
repressiva.
2.F) COMMISSARIAMENTO DI AZIENDA IN CASI PARTICOLARI
Il Decreto 231 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l’applicazione
di una sanzione interdittiva che disponga l’interruzione dell’attività dell’Ente, il
giudice, in luogo dell’applicazione di detta sanzione, può disporre la prosecuzione
dell’attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto), nominato
per un periodo pari alla durata della pena interdittiva applicata, quando ricorre
almeno una delle seguenti condizioni:
• l’Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui
interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
• l’interruzione dell’attività può provocare rilevanti ripercussioni
sull’occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni
economiche del territorio in cui è situata.
10 / MODELLO ORGANIZZATIVO
2.G) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
In caso di commissione di un reato previsto da Decreto 231, l’art. 6 prevede che
l’Ente possa andare esente da responsabilità solo se dimostra che:
• l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei
a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare
il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e controllo;
• non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.
2.H) IL RISCHIO ACCETTABILE
Dal punto di vista concettuale, il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli
aggiuntivi “costerebbero” di più della risorsa da proteggere.
A tal proposito, nei casi di reati dolosi, le “Linee Guida per la costituzione dei modelli
di Organizzazione, Gestione e Controllo”, elaborate da Confindustria riguardo al
sistema di controllo preventivo da costruire al fine di prevenire la commissione
di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto 231, sostengono che la soglia
concettuale di accettabilità è rappresentata da “un sistema di prevenzione tale
da non poter essere aggirato se non fraudolentemente”.
Questa soluzione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del modello
organizzativo quale esimente espressa dal Decreto 231 ai fini dell’esclusione
della responsabilità amministrativa dell’Ente, tipizzata nell’art. 6, co. 1, lett. c:
“le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione”.
PARTE GENERALE / 11
REATI 231/2001
POTENZIALMENTE ATTUABILI DA CCL
REATI NEI
CONFRONTI
DELLA PA
REATI
INFORMATICI
REATI INDUSTRIA
E COMMERCIO
REATI SOCIETARI
REATI CAPORALATO E
IMPIEGO CITTADINI
IRREGOLARI
REATI SICUREZZA
E SALUTE
LAVORATORI
REATI
RICICLAGGIO
REATI VIOLAZIONE
DIRITTO D’AUTORE
INDUZIONE
DICHIARAZIONI
MENDACI
REATI
AMBIENTALI
REATI
TRIBUTARI
AMMINISTRATORI
E/O
COLLABORATORI
QUALI
IDONEO
SISTEMA
DISCIPLINARE
INDIVIDUAZIONE
ATTIVITÀ
A RISCHIO
PROTOCOLLI
DI FORMAZIONE
E ATTUAZIONE
MODALITÀ
GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE
DA
SE COMMESSI
NELL’INTERESSE
O A VANTAGGIO
DI CCL
REATI DOLOSI
E COLPOSI
CON
PERSONE SOTTOPOSTE
ALLA DIREZIONE O ALLA
VIGILANZA DI UNO DEI
SOGGETTI DI CUI SOPRA
DEVE ESSERE
VERIFICATO
PERIODICAMENTE
È STATO
FRAUDOLENTEMENTE
ELUSO
SULLA BASE DI CODICI
DI COMPORTAMENTO
(TRATTI DA ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE)
IN SEGUITO A
MODELLO
ORGANIZZATIVO
RESPONSABILITÀ
CCL
ESCLUSA SE ESISTE
DISCIPLINATA
ODV
(ORGANISMO DI VIGILANZA)
SANZIONE
PECUNIARIA
D.LGS. 231/2001
CHE HA
INTERDIZIONI
CONFISCA
PREVEDE
VIGILATO
CORRETTAMENTE
PUBBLICAZIONE
SENTENZA
SANZIONI
3. DESCRIZIONE DI CCL
ATTIVITÀ, IDENTITÀ CULTURALE, VALORI, DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CCL
3.A) ATTIVITÀ CCL
CCL è un consorzio di cooperative di abitazione promosso dalle ACLI milanesi e
dalla Cisl di Milano per assicurare una risposta alle esigenze abitative dei soci e
delle loro famiglie tramite alloggi di proprietà o in affitto.
CCL ha realizzato nel tempo un modello originale, efficiente, strutturalmente
legato ai fondamentali mutualistici (e quindi per sua natura eticamente
orientato) per lo sviluppo dell’edilizia sia libera, sia convenzionata, con una forte
connotazione “sociale”.
Le fasi caratterizzanti tale modello si possono schematicamente riassumere
come segue. CCL:
• individua un’area potenzialmente interessante e coerente con i propri principi
e valori;
• individua un progettista di fiducia, che condivida i principi ideali dell’abitare
cooperativo, oltre che dotato di chiare capacità professionali, gestendo con
esso il rapporto tecnico;
• promuove la costituzione della cooperativa che gestirà il progetto;
• sviluppa il progetto abitativo;
• supporta con il proprio personale la gestione amministrativa e organizzativa
della cooperativa;
• promuove la costituzione di una commissione soci che garantisca la
partecipazione e la trasparente informazione dei soci sull’attività e la vita
della cooperativa;
• preseleziona le imprese da proporre alla cooperativa per l’appalto dei lavori;
• supporta la cooperativa con la propria struttura e in particolare con il
direttore lavori, il rapporto con l’appaltatore, sia sul piano giuridico che su
quello organizzativo, con particolare attenzione alla salute e sicurezza dei
lavoratori, dei visitatori e ai tempi di costruzione;
• assiste con uno speciale modello di intervento di consulenza personalizzata
e con appositi professionisti (assistenti) i soci della cooperativa per l’intero
percorso del cantiere;
• supporta con modelli di consulenza e con la nomina e gli adempimenti
necessari la salute e sicurezza del cantiere e tutte le problematiche
ambientali connesse;
• assiste e supporta con un’apposita struttura i soci sul piano della consulenza
finanziaria e sulla sottoscrizione dei mutui;
• si prende cura delle attività formali di chiusura del cantiere e di consegna
dell’edificio (procedure di manutenzione, documentazione, ecc.);
• gestisce insieme alla cooperativa le relazioni con il territorio, con il preciso
obiettivo di inserire in modo armonico e possibilmente migliorativo l’edificio,
il condominio e gli abitanti nel tessuto connettivo del quartiere;
• promuove l’affidamento del condominio a SSA Società Cooperativa Servizi
per l’Abitare.
PARTE GENERALE / 13
Per CCL la casa è un bene primario che assicura le condizioni di base per la
tutela della dignità della persona e della famiglia.
Cerchiamo di costruire veri e propri spazi di socialità, aperti agli abitanti e al
quartiere.
La casa costruita dalle nostre cooperative presenta un ottimo rapporto qualità/
prezzo ed un alto livello di sostenibilità ambientale:
Co-progettata: i soci che prenotano gli alloggi partecipano, con il supporto dei
tecnici di CCL, alla definizione dell’intero progetto e ne seguono la realizzazione
in tutte le sue fasi. Gli spazi sono pensati su misura per chi ci abiterà e sono
completamente personalizzabili.
Nuova e di qualità: gli edifici sono costruiti in modo da assicurare durata nel
tempo, comfort, sicurezza e qualità.
A costi accessibili: CCL non realizza alcun utile sull’assegnazione degli alloggi. Il
costo finale dell’alloggio è dato dalla ripartizione dei costi. Questo – unitamente
alle caratteristiche “no profit” dell’autentica cooperazione - permette di ridurre i
costi rispetto a quelli di mercato.
Ecologica: le cooperative aderenti a CCL non valutano mai operazioni su aree a
vocazione agricola o a verde e, da almeno vent’anni, realizzano alloggi conformi
– spesso prima delle norme – a standard di qualità ecologica.
Attenta alla socialità: un modello di abitare basato sulla collaborazione,
l’ascolto, la reciprocità. Le residenze sono sempre dotate di spazi e servizi
comuni che favoriscono la conoscenza e lo sviluppo di buone relazioni tra gli
abitanti, contribuendo a far riscoprire il vero ruolo del vicino di casa, e tra questi,
il quartiere e la città.
3 B) RIFERIMENTI ETICO-CULTURALI
1) VALORI FONDATIVI (ACLI-CISL)
CCL nasce da una collaborazione tra ACLI e CISL di Milano facendo riferimento
ai valori comuni di ACLI e CISL aderisce altresì a Confcooperative. In particolare,
CCL fa riferimento alla centralità della persona e ai valori e agli insegnamenti
della Dottrina Sociale della Chiesa.
2) VALORI COOPERATIVI
CCL rimanda ai valori universali della cooperazione contenuti nella dichiarazione
di identità cooperativa approvata dall’alleanza cooperativa internazionale del
1995, e in particolare: mutualità, democrazia, partecipazione, autonomia,
trasparenza, solidarietà, responsabilità sociale.
14 / MODELLO ORGANIZZATIVO
3) VALORI DELL’HABITAT
Il modo di vedere il territorio e le iniziative edilizie urbanistiche di CCL richiama
la Carta dell’Habitat di Confcooperative per:
• promuovere l’arte di abitare;
• ridare centralità all’abitare;
• perseguire un patto generazionale;
• sviluppare la convivenza civile;
• curare la capacità riproduttiva della terra;
• rafforzare la propensione inclusiva della città;
• rinnovare l’equilibrio tra dovere e dono attraverso la bellezza civile.
3.C) PORTATORI DI INTERESSE
Per CCL i portatori di interessi, oggi individuati dalla parola stakeholders, che
sono rilevanti per l’attuazione concreta della propria missione, sono così definibili
(in ordine alfabetico):
Abitanti e Condomini
Sono tutte le persone che vivono e vivranno a qualsiasi titolo in un’iniziativa
edilizia di CCL. La qualità della loro vita rappresenta un elemento centrale per la
valutazione dei risultati della mission.
Acli e Cisl
L’elemento di connessione degli interessi di ACLI e CISL è l’applicazione dei loro
valori di riferimento e la possibilità di offrire “servizi dell’abitare” ai lavoratori.
Cooperative Socie
Le singole cooperative che aderiscono al CCL e ne costituiscono la proprietà
giuridica e l’anima operativa.
Fornitori/Appaltatori
CCL considera i propri fornitori, e in particolare le imprese a cui affida le
costruzioni, elementi insostituibili del suo modello di fare impresa e raggiungere
gli obiettivi sociali.
Comunità Territoriali
Quartieri, sistemi associativi territoriali, parrocchie, comunità di cittadini e altri
stakeholders territoriali costituiscono l’humus in cui CCL innesta le proprie
iniziative abitative, il rispetto e la collaborazione con tale sistema è una delle
caratteristiche irrinunciabili del modello CCL.
Lavoratori
Tutte le persone che collaborano professionalmente alle attività del CCL,
partendo dal personale interno a quello delle cooperative associate, dei fornitori
e subappaltatori, dai professionisti di fiducia ai consulenti.
PARTE GENERALE / 15
Pubblica Amministrazione
Accanto alle comunità, al territorio e ai cittadini, CCL ritiene essenziale il
rapporto con la P.A. in tutte le sue declinazioni per svolgere una funzione di
sviluppo ecosostenibile in rigoroso rispetto della volontà pubblica e delle regole
istituzionali.
Sindacati
In qualità di rappresentanti degli interessi dei lavoratori e dei loro valori di
riferimento sono un interlocutore di CCL.
Sistema Cooperativo
CCL fa rifermento al mondo e ai valori della cooperazione e in particolare al
sistema di Confcooperative.
Soci (delle cooperative)
In quanto costituiscono, al contempo, la base della proprietà di CCL e i destinatari
delle attività.
Territorio e Cittadini
Sia sul piano “fisico” che su quello amministrativo, il territorio dove CCL è o sarà
presente costituisce un riferimento non solo rispetto alla collaborazione con le
comunità territoriali, ma anche per la specifica attenzione all’impatto di ogni
nuovo insediamento da un punto di vita ambientale e sociale.
Istituzioni morali
Le diocesi, le parrocchie, la Caritas, la CRI, il sistema di associazioni che condivide
i valori fondanti del CCL e le Fondazioni.
3.D) RESPONSABILITÁ SOCIALE
La dimensione etica e la responsabilità sociale di CCL costituiscono parte
integrante ed essenziale della reputazione e delle politiche di mercato e garanzia
di serietà per gli stakeholder a cominciare dai soci delle cooperative, che
assumono anche il ruolo di utenti dei prodotti-servizi di CCL.
CCL agisce “secondo le regole” non per esigenze formali o di compliance, ma
perché la correttezza della gestione è la necessaria espressione delle motivazioni
dell’esistenza di CCL.
3.E) SCHEMA DELLA PRODUZIONE DI VALORE
CCL impronta la sua attività sulla concreta condivisione e attuazione di un modello
di sviluppo caratterizzabile come business responsabilities e business ethics,
considerando l’Etica una vera e propria risorsa fondamentale per la credibilità
di CCL, per la sua “attrattività” e per la capacità di creazione di valore che CCL
ritiene di implementare così come appare nel seguente schema:
16 / MODELLO ORGANIZZATIVO
VERSO COOPERATIVE SOCIE
E SOCI DELLE COOPERATIVE
VERSO LA SOCIETÀ
• Rafforzamento economico
reputazionale
• Collaborazione reciproca al
raggiungimento degli specifici obiettivi
• Opportunità abitative d’eccellenza
(costi / benefici)
• Sviluppo di nuove forme di habitat
• Protagonismo attivo del proprio
abitare
• Definire prodotti e servizi
• Riqualificazione ambientale
• Servizi al quartiere
• Spazi sociali
• Attenzione al contesto dell’habitat
• Creazione di occupazione
• Innovazione abitativa
• Rigore e fedeltà fiscale
VALORE
CREATO
VERSO PARTNER
VERSO COLLABORATORI,
LAVORATORI, AMMINISTRATORI
• Opportunità di crescita
• “Allenamento etico“
• Condivisione di conoscenza
• Consolidamento occupazionale
• Cooperazione
• Occasione di crescita economica
• Soddisfazioni professionali
• Giusto compenso economico
• Occasione di continuo miglioramento
umano e professionale
• Autorealizzazione
• Qualità del clima e dell’ambiente
lavorativo
• Armonia tra vita personale e
lavorativa
4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO
• Modello 231 e in generale di compliance integrata;
• Modello che si perfeziona e migliora nel tempo con lo sviluppo organizzativo.
4.A) MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO, PRESENTAZIONE
CCL, al fine di garantire che il comportamento di tutti coloro che operano per conto
o nell’interesse di CCL sia sempre conforme ai principi di legalità, correttezza e
trasparenza e ai valori etici propri della mission, ha scelto di adottare un modello
organizzativo in attuazione del sistema previsto dalle regole contenute del
Decreto 231 (il “Modello”).
Le regole e le disposizioni contenute nel Modello riguardano tutti coloro che
svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in CCL, dai
dipendenti e collaboratori, nonché da tutti quelli che operano su mandato del
Consorzio.
Il Modello predisposto da CCL intende:
• definire un sistema di norme interne, finalizzato all’efficienza e alla
prevenzione dei reati, che possa integrare:
• il sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per il compimento di atti
che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di
formazione e di attuazione delle decisioni;
• le procedure ed i protocolli formalizzati, tesi a disciplinare le modalità
operative soprattutto nelle aree a rischio;
• l’organigramma aziendale formalmente definito, chiaro e adeguato
all’attività da svolgere;
• un eventuale codice disciplinare, che stabilisce gli impegni e le
responsabilità nella conduzione degli affari e delle attività aziendali
assunti dal Consiglio di Amministrazione, dai dipendenti e dai collaboratori
a vario titolo dell’organizzazione;
• diffondere una cultura d’impresa che sia basata sulla legalità, in quanto CCL
condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni
interne, e, in particolare, alle disposizioni contenute nel proprio Codice Etico
e nel Modello;
• diffondere una cultura del controllo e del risk management;
• attuare un’efficace ed efficiente organizzazione dell’attività di impresa,
ponendo l’accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni
e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle
risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni,
sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione
dell’informazione interna ed esterna;
• individuare all’interno di ciascuna attività, le aree e/o i processi in cui è
presente il rischio di commissione di taluno dei reati previsti dal Decreto 231.
18 / MODELLO ORGANIZZATIVO
Per raggiungere tale obiettivo è necessario adottare un modello che trovi il
proprio presupposto in una struttura e in una cultura organizzativa coerente con le
attività del CCL, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti,
garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti, applicando una
appropriata segregazione delle funzioni e assicurando che gli assetti previsti
dalla struttura organizzativa siano realmente attuati.
4.B) PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO
L’attività di aggiornamento del Modello si è sviluppata attraverso le seguenti fasi:
1. Rilevazione e analisi della struttura e dell’organizzazione aziendale
In questa prima fase sono state rilevate e analizzate la struttura e
l’organizzazione aziendale, per funzioni e processi, sulla base di tutta la
documentazione rilevante e di apposite interviste ai responsabili di CCL.
In particolare, è stata svolta un’analisi sull’efficacia dei sistemi di controllo
destinati a prevenire e presidiare i rischi di commissione dei reati 231 al
fine di rilevare regole, procedure e prassi operative nonché il sistema delle
deleghe in essere.
2. Risk assessment
Tale fase ha riguardato l’aggiornamento e la riclassificazione delle aree
di attività e degli ambiti aziendali a rischio di commissione dei reati 231,
evidenziando le possibili modalità attuative degli stessi.
3. Gap analysis e mappatura delle attività a rischio (Allegato II)
In tale fase, naturalmente correlata al risk assessment, sono stati rilevati e
analizzati gli strumenti di prevenzione e controllo del rischio di commissione
dei reati 231, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:
• protocolli (o Parte Speciale) del Modello 231;
• procedure aziendali nelle aree a rischio reato;
• adeguatezza del sistema di deleghe;
• adeguatezza del sistema di segregazione delle funzioni;
• tracciabilità delle informazioni e delle operazioni;
• adeguatezza del sistema di rilevazione e monitoraggio delle attività.
L’approccio metodologico consiste nell’identificazione del profilo di rischio
per ciascun processo sensibile condotta analizzando i seguenti fattori:
• rischio inerente (ossia la possibilità, in astratto, di commissione di
condotte illecite), valutato indipendentemente dall’esistenza di presidi di
controllo interno;
• controlli interni esistenti a mitigazione del rischio;
• rischio residuo, calcolato sulla base dell’efficacia dei controlli interni
esistenti.
PARTE GENERALE / 19
Come da seguente esemplificazione grafica:
RISCHIO ALTO RISCHIO MEDIO RISCHIO BASSO
4. Definizione e adozione del Modello
Nell’ambito di tale fase si è provveduto:
• all’aggiornamento della parte generale del Modello, anche nell’ottica
di raccordarla al sistema di whistleblowing in conformità al D.lgs. n.
24/2023;
• alla revisione della Parte Speciale del Modello e alla individuazione
degli ulteriori interventi e azioni correttive e integrative dell’assetto
organizzativo e delle procedure aziendali esistenti.
L’aggiornamento del Modello si è ispirato alle Linee Guida emanate da
Confindustria il 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con l’“Appendice
integrativa in tema di reati societari” e poi successivamente aggiornate nel
marzo del 2008, nel marzo del 2014 ed infine giugno 2021.
Le Linee Guida di Confindustria hanno lo scopo di fornire alle imprese
indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo
idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo
l’esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni e la costruzione di
modelli di organizzazione e controllo.
20 / MODELLO ORGANIZZATIVO
In particolare, il sistema di prevenzione adottato dall’Ente si compone di
regole e procedure di comportamento approvate da CCL, e costantemente
aggiornate anche alla luce delle normative di settore e degli indirizzi di
categoria.
4.C) IN PARTICOLARE: L’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DELL’ENTE MEDIANTE
ESAME DELLE AREE SENSIBILI PER CCL
Per individuare i rischi apprezzabili di commissione di determinati illeciti per
CCL, si è provveduto ad esaminare le aree di attività dell’Ente, costituite dalle
azioni tipiche di CCL e proprie della sua mission.
Le aree sensibili sono state evidenziate alla luce delle attività corrispondenti alle
funzioni proprie di CCL nella sua attività sociale e nel perseguimento della sua
mission.
• Esse sono richiamate e trattare nel foglio 1.3. (Gap Analysis) della
Mappatura dei Rischi (Allegato II). Sono le seguenti: Rapporti con la Pubblica
Amministrazione e con soggetti pubblici.
Questa area sensibile ha particolare riferimento a:
• tematiche di urbanistica ed edilizia;
• attività volte a conseguire erogazioni, sovvenzioni e facilitazioni dalla
Pubblica Amministrazione ovvero comunque da parte di Enti pubblici o
da parte di soggetti partecipati da soggetti pubblici;
• Gestione operativa (“S. Tecn.”) che si articola nelle seguenti attività
particolarmente a rischio:
• acquisizione delle aree e dei terreni e verifiche urbanistiche;
• rapporti con le imprese appaltanti, subappalti, contrattualistica e acquisti;
• gestione ambientale delle aree, delle costruzioni e dei cantieri;
• chiusura cantiere, verifiche urbanistiche e assegnazione alloggi ai soci;
• Gestione della SSL (“R.SS.A.”) con particolare riferimento alla gestione della
sicurezza dicantiere e all’applicazione della normativa inerente la tutela
della salute e sicurezza lavoratori e terzi;
• Gestione commerciale (“S.PROM.”) con particolare riferimento alla
promozione e costituzione della cooperativa incaricata di eseguire il nuovo
intervento edilizio e ai rapporti con i soci;
• Gestione amministrativa (“S.AMM.”), che in particolare attiene alla
prestazione di servizi, alle attività di supporto organizzativo e amministrativo
delle cooperative socie;
• Adempimenti contabili e fiscali (“S.CONT.”) con particolare riguardo al ciclo
contabile attivo e passivo;
• Gestione IT Software / banche dati(“S.INFOR.”);
• Gestione della finanza e della tesoreria (“S.PATR.”):
• Gestione legale, dei contenziosi e partecipazione a procedimenti giudiziali;
• Predisposizione e approvazione dei bilanci e delle informative periodiche,
PARTE GENERALE / 21
anche con riguardo al funzionamento degli organi sociali e rapporti con
l’amministrazione finanziaria;
• Omaggi e beneficenza, ospitalità, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni;
• HR e gestione del personale e dei relativi adempimenti, con particolare
riguardo alla selezione ed assunzione del personale dipendente, dei tecnici
e dei collaboratori esterni;
• Gestione acquisti beni, lavori, servizi e consulenze.
4.D) L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI REATO “SENSIBILI” ALLA LUCE
DELLE AREE DI ATTIVITÀ
Dall’esame delle suddette aree sensibili sono state quindi selezionate le famiglie
di reato che presentano maggiori rischi potenziali per CCL e sono state invece
scartate quelle che, alla luce dell’attività statutaria, presentano rischi molto
bassi, perché anche, in caso di commissione di tali reati “esclusi” ovvero ritenuti
a basso rischio da parte di un soggetto di CCL non vi potrebbe essere comunque
un vantaggio o un interesse apprezzabile di CCL che potrebbe far scattare la sua
responsabilità.
Le famiglie di reati alle quali è stato attribuito un rischio apprezzabile sono state
esaminate nella parte speciale del Modello (Allegato III) in relazione alle aree
sensibili individuate e ai processi adottati da CCL, e per ognuna di esse sono stati
evidenziati i singoli reati che presentano rischi rilevanti per CCL.
Sono state quindi indicate le specifiche attività di riduzione a un livello accettabile
del rischio, mentre gli altri reati della famiglia che presentano rischi trascurabili
non sono stati evidenziati, fatto salvo che, come espresso nel Codice Etico, CCL
raccomanda a tutti i suoi dipendenti, amministratori e collaboratori il massimo
rispetto di ogni norma vigente in ossequio ai principi di Corporate Sociality
Responsability.
4.E) STRUTTURA DEL MODELLO
Il presente Modello, nella sua Parte Speciale (Allegato III), individua i principi
comportamentali per i reati 231 valutati potenzialmente sensibili per CCL a valle
dell’attività di Mappatura delle attività a rischio e di Gap Analysis.
4.F) SISTEMA DI PREVENZIONE, PROTOCOLLI
In particolare, il sistema di prevenzione adottato da CCL si compone di regole
e procedure di comportamento approvate contestualmente al Modello e
costantemente aggiornate alla luce delle normative di settore e degli indirizzi
di categoria (quali ad esempio le Linee Guida Confindustria), le cui specifiche
attuative sono puntualmente descritte negli allegati al presente Modello.
Le regole e procedure di comportamento, per ciascuna area, sono raggruppate
22 / MODELLO ORGANIZZATIVO
per tipologia per fine esplicativo, e sono:
• esistenza di procedure formalizzate;
• tracciabilità e verificabilità ex post;
• segregazione dei compiti;
• esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità
organizzative assegnate;
• obbligo di segnalazione all’O.d.V.;
• adozione con delibera necessariamente bi-personale delle decisioni rilevanti;
• selezione del personale e dei tecnici e consulenti esterni su base meritocratica
e trasparente;
• controlli periodici sul personale inerenti il rispetto delle leggi italiane ed
europee;
• formazione di graduatorie per l’assegnazione degli alloggi sulla base di
criteri prestabiliti, laddove richiesto dalla normativa urbanistica;
• controlli sulle società che collaborano con CCL, con obbligo per le stesse di
rispettare e di non porre in essere atti e comportamenti tali da determinare
una elusione dei principi e delle disposizioni del presente Modello durante
l’esecuzione dei rapporti di collaborazione.
4.G) IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
Come già indicato nel Codice Etico (al punto 10.d) CCL ritiene il miglioramento
continuo elemento distintivo della propria identità organizzativa e in tal senso,
come per il Codice Etico, il Modello è sottoposto ad un aggiornamento continuo
in ragione di:
• modifiche normative;
• modifiche organizzative di CCL;
• emersione di fatti illeciti o comportamenti non conformi;
• individuazione di potenziali miglioramenti adeguati alla compressione dei
rischi.
L’O.d.V. e il CDA potranno autonomamente proporre aggiornamenti in caso di
necessità o nell’ipotesi d’individuazione legislativa di nuovi reati presupposto.
Inoltre, diventeranno parte integrante del Modello con la formula di documenti
allegati:
• le nuove procedure organizzative;
• il sistema di deleghe e procure stabilito dal CDA.
PARTE GENERALE / 23
STRUTTURA: MODELLO ORGANIZZATIVO
231 (PLUS+) CCL
PERCORSO METODOLOGICO
PER LA CREAZIONE DEL
CODICE ETICO E DEL
MODELLO ORGANIZZATIVO
PARTECIPAZIONE
RISK
ASSISTEMET
CONDIVISIONE
CONCRETEZZA
OPERATIVA
REATI
PRESUPPOSTI
ALTRI REATI
COSTRUZIONE
AMBIENTE/METODOLOGIE
DI CONTROLLO
DEFINIZIONE DI CRITERI DI PESO
(VALUTAZIONE) DEI RISCHI
ILLECITI
AMMINISTRATIVI
VALUTAZIONE
PRESTAZIONI
PROCEDURE PER
ILLECITI
CIVILI
ORGANIZZAZIONE
INTERNA
CODICE
ETICO
SEPARAZIONE
DEI PROCESSI
CONTROLLI
CAMPIONE
GESTIONE
MIGLIORAMENTO
CONTINUO
ANALISI DELLE
NON CONFORMITÀ
REGOLE TRASPARENTI PER:
FIRME, AUTORIZZAZIONI, PROCEDURE, ETC.
FORMALIZZAZIONE
PROCESSI (SCRITTA)
GESTIONE
TRASPARENTE ARCHIVI
SOCI CONTRATTI GARE
ACQUISTI
CODICE ETICO
STRUTTURA MODELLO ORGANIZZATIVO
231 (PLUS+) CCL
AGGIORNAMENTO
MODELLO
ODV
FUNZIONI
VIGILARE
SUL MODELLO
GARANTE ETICO
QUALIFICATO
COME COMPLIANCE
IN GENERALE
STRUMENTI
DURATA
FLUSSI
INFORMATIVI
GESTIONE
INFORMAZIONI
CDA/STRUTTURA > ODV
ODV > CDA
FORMAZIONE
INFORMAZIONE
DIPENDENTI SOCI PARTNER
SISTEMA
SANZIONATORIO
SANZIONI
AMMINISTRATORI
DIPENDENTI
PREOFESSIONISTI
COLLABORATORI
ODV SINDACI FORNITORI
5. ORGANISMO DI VIGILANZA
5.A) FUNZIONI
CCL al fine di rendere efficace il rispetto del presente Modello, ed in osservanza
alle proprie norme etiche, nonché in ottemperanza al Decreto D.Lgs. n. 231,
contestualmente all’adozione del presente Modello ha istituito un Organismo di
Vigilanza (O.d.V.), autonomo, indipendente e competente in materia di controllo
dei rischi connessi alla specifica attività svolta dall’ente, al fine di assicurare
l’osservanza, il rispetto ed il costante adeguamento del Modello 231.
L’ O.d.V. ha il compito di vigilare costantemente sull’osservanza del Modello da
parte dei destinatari, e, previo adempimento del suo compito, consente l’esonero
di responsabilità dell’ente.
5.B) REQUISITI E COMPOSIZIONE DELL’O.D.V.
L’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 dispone che l’Ente può essere esonerato dalla
responsabilità conseguente alla commissione di reati, se lo stesso ha affidato
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello ad un O.d.V.
dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nonché del compito di suggerire
all’Ente eventuali necessità di aggiornamento del Modello stesso.
Secondo le indicazioni delle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di
Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria, fatte proprie anche dagli
organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate nella
materia, le caratteristiche dell’O.d.V., affinché il medesimo possa svolgere le
attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, devono
essere:
Autonomia e indipendenza
L’autonomia e l’indipendenza dell’O.d.V. si traducono nell’autonomia dell’iniziativa
di controllo rispetto ad ogni forma d’interferenza o di condizionamento da parte
di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, del Consiglio di
amministrazione.
Affinché l’autonomia non risulti meramente formale è necessario che l’O.d.V. sia
dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso
alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate (in termini
di spazi, dotazioni e personale) e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed
esperti nell’espletamento della sua attività di monitoraggio.
I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’O.d.V. non
sia sottoposto, nell’espletamento delle funzioni che costituiscono l’oggetto della
sua attività di controllo, al controllo da parte della struttura dell’ente, e affinché
lo stesso sia così immune da ogni forma d’interferenza e/o di condizionamento
da parte di qualunque componente di CCL.
26 / MODELLO ORGANIZZATIVO
Tali requisiti vengono assicurati dal posizionamento apicale della struttura, in
posizione analoga a quella del Collegio Sindacale, posizionamento riconosciuto
nel contesto della struttura organizzativa, in modo da escludere qualsiasi
dipendenza gerarchica dell’O.d.V. all’interno dell’ente.
È poi necessario prevedere un’attività di reporting dall’O.d.V. al massimo vertice
dell’ente, e quindi all’Organo amministrativo.
Professionalità
I membri dell’O.d.V. devono possedere competenze tecnico-professionali
adeguate rispetto alle funzioni che sono chiamati a svolgere, e capacità specifiche
in tema di attività ispettiva e consulenziale. È pertanto necessario che in seno
all’O.d.V. vi siano professionalità adeguate, altamente specializzate e connotate
da autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità.
L’O.d.V. può servirsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello
svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e
strutture dell’ente ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive
competenze e professionalità. Tale facoltà consente all’Organismo di Vigilanza
di assicurare un elevato livello di professionalità.
Continuità d’azione
La continuità di azione dell’O.d.V. consiste nella continua analisi societaria, nel
continuo flusso informativo da - e verso - i vertici societari, e nella costante
sollecitazione alla eticità delle condotte e della procedura, in un’ottica di sempre
maggior rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e di massimizzazione della
riduzione del rischio di commissione di illeciti, ottenuta mediante la continua
analisi e rivisitazione delle procedure.
In particolare, l’O.d.V. è tenuto a vigilare continuativamente sul funzionamento e
l’osservanza del Modello, con i necessari poteri d’indagine; riferire direttamente
e continuativamente al Consiglio di amministrazione circa il rispetto del Modello
e la sua efficacia preventiva.
L’O.d.V. è inoltre tenuto ad accertare e segnalare al Consiglio di amministrazione
i soggetti destinatari che si sono resi responsabili di violazioni del Modello e/o
del Codice Etico. In conseguenza delle segnalazioni ricevute dall’O.d.V. o dalle
competenti autorità, gli organi societari preposti sono tenuti all’applicazione dei
provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti negligenti.
L’O.d.V. è inoltre tenuto ad accertare e segnalare al Consiglio di amministrazione
i soggetti destinatari che si sono resi responsabili di violazioni del Modello e/o del
Codice Etico. In conseguenza delle segnalazioni ricevute dall’O.d.V., o se del caso
dalle competenti autorità, gli organi societari preposti sono tenuti all’applicazione
dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti negligenti.
PARTE GENERALE / 27
5.C) NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA, COMPOSIZIONE, DURATA
IN CARICA E REVOCA DEI MEMBRI.
L’ O.d.V. potrà, a giudizio del CdA, essere costituito da un minimo di uno a un
massimo di tre componenti.
• La nomina e la revoca dell’O.d.V. sono atti riservati alla competenza del
Consiglio di amministrazione, previa adeguata motivazione circa la scelta di
ciascun componente.
I membri dell’O.d.V. devono possedere specifici requisiti di eleggibilità che
assicurino la loro competenza nell’assolvere alla funzione assegnata, e che
garantiscano l’indipendenza societaria, al fine di rendere effettivo il controllo
svolto.
Immediatamente dopo la nomina l’ente si impegna a promuovere la
comunicazione della nuova composizione dell’O.d.V. a tutti i livelli societari.
In particolare, per poter essere nominati membri dell’O.d.V., i soggetti devono
essere di condotta incensurabile, non devono aver riportato precedenti
condanne penali o essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti
penali, e godere di autonomia ed indipendenza da parte dell’ente.
Si applicano espressamente ai membri dell’O.d.V. i requisiti di nomina e
revoca previsti dal Codice Civile per i membri del Collegio Sindacale.
Potrà essere costituita una segreteria dell’O.d.V. mediante l’individuazione
di un referente interno all’istituto che assicuri un costante flusso informativo
nei confronti dell’O.d.V., garantendone la continuità dell’azione.
• Al fine di garantire l’efficace e costante applicazione del Modello, nonché la
continuità di azione, la durata dell’incarico è fissata in tre anni, eventualmente
rinnovabili con delibera del CDA.
L’Organismo di Vigilanza resta in carica per tutta la durata del mandato
ricevuto, a prescindere dalla composizione del CDA che lo ha nominato.
I membri dell’O.d.V. possono essere revocati soltanto per giusta causa,
mediante apposita delibera del CDA.
La giusta causa di revoca deve consistere in un fatto di grave negligenza
e/o comunque impeditivo della prosecuzione del mandato, quale a titolo
esemplificativo:
• la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità
e indipendenza presenti in sede di nomina, ovvero la sopravvenienza di
cause di incompatibilità con l’ente e/o con la funzione; l’inadempimento
agli obblighi inerenti l’incarico affidato;
• la mancanza di buona fede e di diligenza nell’esercizio del proprio incarico;
• l’aver esposto l’ente ad azione penale, conclusasi con sentenza anche
liberatoria, se in assenza di statuizione di insussistenza del fatto.
28 / MODELLO ORGANIZZATIVO
5.D) STRUTTURA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’O.d.V. deve essere strutturato in modo da garantire il rispetto dei requisiti di
autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.
L’autonomia dell’O.d.V., in aderenza ai principi espressi nel Codice Etico di
trasparenza e Corporate Sociality Responsability, è assimilabile a quella prevista
per legge per il Collegio Sindacale. L’Ente deve garantire l’autonomia dell’O.d.V.
da ogni forma di interferenza e di condizionamento da parte di qualunque
componente dell’ente e, in particolare, dai vertici societari ed operativi.
Per garantire l’azione e l’autonomia dell’O.d.V., CCL deve mettere a disposizione
dello stesso risorse di personale e finanziarie adeguate e sufficienti alle necessità
di azione dell’O.d.V..
La nomina quale membro dell’O.d.V. è condizionata all’assenza di cause di
incompatibilità con la nomina stessa. In particolare, la nomina nell’ambito
dell’O.d.V. è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell’onorabilità,
integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di cause di incompatibilità con la
nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli Organi Sociali e
dei vertici dell’ente.
5.E) ATTIVITÀ, FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Le attività, i campi di indagine e il funzionamento dell’ O.d.V. sono disciplinati da
apposito Regolamento che l’O.d.V. adotta al proprio interno per un periodo uguale
a quello del mandato; il Regolamento resta in vigore alla cessazione del mandato
dell’O.d.V., ma può essere modificato in ogni tempo dall’Organismo stesso.
L’attività dell’O.d.V. deve essere finalizzata alla realizzazione dei seguenti compiti:
• verificare l’adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione della
commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
• verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello anche in termini di rispondenza
tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente
previste dal Modello stesso;
• analizzare sulla persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia
del Modello;
• curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello,
formulando, ove necessario, all’organo direttivo le proposte per eventuali
aggiornamenti e adeguamenti;
• continuare a progettare e verificare l’efficienza della formazione del Modello.
L’O.d.V. si riunisce almeno tre volte l’anno, secondo le modalità stabilite nel
regolamento interno di funzionamento. Ogni riunione dell’O.d.V. deve essere
verbalizzata.
PARTE GENERALE / 29
L’O.d.V. deve essere dotato di un budget annuale per svolgere le proprie funzioni;
può non intaccarlo se non ci sono controlli peculiari da fare.
L’O.d.V. ha diritto di accedere a tutte le informazioni aziendali, previo il rispetto
della normativa vigente e delle misure necessarie in caso di privacy, e di compiere
tutte le azioni di vigilanza e verifica che ritiene opportune, anche potendosi
avvalere di personale dipendente e, se necessario, di consulenti esterni, in caso
di necessità di competenze specialistiche.
È fatta salva la facoltà per l’O.d.V. di eccedere le proprie dotazioni, qualora sia
necessario, in casi eccezionali, per lo svolgimento delle proprie funzioni, con il
solo obbligo di informare successivamente il CDA.
In particolare, l’O.d.V. può:
• accedere presso tutte le Aree dell’Ente, senza necessità di alcun consenso
preventivo, onde esaminare ogni documento e ottenere qualsiasi informazione
rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi
del Decreto;
• procedere, qualora si renda necessario, all’audizione diretta dei dipendenti
e degli amministratori;
• organizzare incontri, anche in via periodica, con i responsabili delle funzioni
dell’Ente, per essere informato su questioni, eventi o circostanze rilevanti
ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell’O.d.V. e scambiare
dati e valutazioni ad essi inerenti;
• richiedere informazioni a consulenti esterni e a partner commerciali;
• sarà cura dell’O.d.V. verificare con gli stessi l’efficacia dei flussi informativi
nei suoi confronti.
L’O.d.V. potrà inoltre, ai fini dell’attuazione del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001,
chiedere in qualsiasi momento agli Organi di controllo dell’ente, informazioni in
merito alle notizie rilevanti acquisite da questi nel corso della loro attività.
I componenti dell’O.d.V. sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le
informazioni di cui vengono a conoscenza in ragione dello svolgimento del loro
incarico.
5.F) INFORMATIVA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI
DEGLI ORGANI SOCIETARI
L’O.d.V. riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in ordine allo
svolgimento dei suoi compiti, con particolare riferimento alla corretta attuazione
del Modello ed all’eventuale emersione di fatti critici.
L’O.d.V. invia una relazione sull’attività svolta all’Organo amministrativo con
cadenza annuale.
30 / MODELLO ORGANIZZATIVO
In particolare, la relazione periodica ha a oggetto:
• l’attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare
riferimento a quella di verifica;
• le criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni all’Ente,
sia in termini di efficacia del Modello;
• un’analisi di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno e delle azioni
intraprese dall’O.d.V. stesso e dagli altri soggetti interessati;
• gli interventi che appaiono opportuni per implementare l’efficienza del
Modello, ovvero gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari alla
luce della mutata realtà consortile e/o normativa.
Oltre il dovere di report annuale, l’O.d.V. deve riferire tempestivamente al
Consiglio di amministrazione, in caso di:
• ritenuta violazione del Modello;
• carenze organizzative e/o procedurali potenzialmente idonee a elevare il
livello di rischio di commissione di illeciti sensibili per l’Ente;
• modifiche normative rilevanti ai fini dell’attuazione ed efficacia del Modello;
• esistenza qualora ne venga a conoscenza nello svolgimento delle proprie
attività e vigilanza all’interno di CCL di procedimenti penali nei confronti di
soggetti apicali che operano per conto di CCL;
• esistenza di procedimenti penali a carico di dipendenti e/o collaboratori e
consulenti esterni in relazioni a reati sensibili per CCL;
• procedimenti d’indagine e/o azioni di responsabilità ex Decreto n. 231 a
carico di CCL;
• necessità di procedere all’aggiornamento del Modello e/o del Codice Etico;
• informativa in ordine alle segnalazioni ritenute rilevanti in tema di violazione/
elusione del modello o manifestamente calunniose e/o rappresentanti mera
minaccia/ritorsione/emulazione nei confronti di CCL;
• ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni
urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione.
5.G) FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
(SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI DELL’ORGANIZZAZIONE O DA PARTE DI TERZI)
Oltre alle verifiche operate di sua iniziativa, l’O.d.V. è destinatario ex lege di un
flusso di informazioni che rende efficace e costante la sua azione di vigilanza e
controllo.
Infatti in aderenza alla previsione di cui all’art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto,
il Modello adottato da CCL impone un obbligo informativo nei confronti dell’O.d.V.
da parte delle strutture aziendali.
Le finalità dell’obbligo di informazioni consiste nella necessità di garantire
l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello da parte dell’O.d.V.
e nella capacità di accertamento, anche ex post, delle cause che hanno reso
possibile il verificarsi del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.
PARTE GENERALE / 31
In particolare, in forza di tale flusso di informazioni l’O.d.V. deve essere
tempestivamente informato, da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei
Consulenti, dei Collaboratori e degli altri soggetti all’uopo individuati, in merito
a comportamenti, atti o eventi che potrebbero determinare violazione o elusione
del Modello o delle relative procedure, e che quindi potrebbero ingenerare
responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto.
Con la comunicazione e diffusione del presente Modello gli obblighi di
comunicazione all’O.d.V. di eventuali comportamenti contrari alle disposizioni
contenute nel Modello rientrano espressamente nel dovere di diligenza e
nell’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro, di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..
In forza dell’obbligo di informazione previsto dal presente Modello, dovrà essere
comunicata all’O.d.V., oltre ad ogni specifica operazione sensibile tipizzata nella
parte speciale e nei protocolli di comportamento, ogni altra informazione, di
qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente al rispetto delle previsioni
del Modello.
L’O.d.V. valuta discrezionalmente le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle
in forma anonima, e le eventuali conseguenti iniziative ascoltando – ove ritenuto
opportuno - l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta
violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine
interna.
Gli obblighi di segnalazione su base occasionale sono rivolti anche ai soggetti terzi
che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell’interesse dell’Ente nell’ambito
delle attività a rischio e ai quali l’Ente provvede a dare adeguata informativa in
merito al Modello Organizzativo adottato e agli obblighi di comunicazioni in esso
contenuti.
I consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda l’attività
svolta in collaborazione e/o prestazione di servizi in favore di CCL, possono
effettuare segnalazioni direttamente all’O.d.V. secondo le regole e procedure da
quest’ultimo adottate e comunicate.
Il presente Modello, poi, in aderenza al Codice Etico di CCL, ha individuato una
serie di operazioni particolarmente sensibili, di cui deve essere sempre trasmessa
prontamente notizia all’O.d.V., in particolare:
• criticità riscontrate in occasione di visite ispettive;
• elenco dei dipendenti che hanno ricoperto cariche pubbliche nel corso
dell’anno, o ancora in essere alla chiusura dell’esercizio;
• notizie in merito a eventuali candidature, ruoli politici o incarichi pubblici
assunti da figure apicali di CCL o in merito all’instaurazione di rapporti
economici con soggetti candidati a elezioni politiche, con loro familiari, o con
dirigenti di organizzazioni pubbliche;
• eventuali transazioni di natura finanziaria effettuate in Paesi regolati da
32 / MODELLO ORGANIZZATIVO
normativa fiscale privilegiata;
• le richieste di pagamento su conto corrente in uno Stato “a rischio” (in base
agli elenchi/black list emanati da OECD/OCSE, ecc.) provenienti dai fornitori,
consulenti, dipendenti;
• il dettaglio delle eventuali erogazioni concesse (ad esempio a titolo di omaggi,
liberalità, ecc.), a favore di enti pubblici o soggetti che svolgono pubbliche
funzioni;
• dettaglio degli acquisti di servizi di consulenze effettuati nel periodo di
riferimento;
• reportistica in merito alle procedure di gara a evidenza pubblica ed in merito
alle procedure negoziate;
• richieste modifiche autorizzazioni esistenti;
• i cambiamenti organizzativi rilevanti e l’aggiornamento del sistema dei
poteri e delle deleghe, le variazioni delle aree a rischio, la realizzazione di
operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato
nel Modello di Organizzazione;
• indagini in corso nei confronti dell’Ente, di suoi soggetti apicali e dipendenti,
e di soggetti terzi comunque rilevanti per l’Ente.
Nell’Allegato VIII al Modello sono elencati i flussi informativi all’O.d.V.
PARTE GENERALE / 33
5.H) DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’O.D.V. E CONSERVAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE
Il presente Modello determina espressamente che tutte le informazioni da e
verso l’O.d.V., debbano essere effettuate per iscritto.
Nell’ambito dello specifico potere regolamentare l’O.d.V. determina internamente
le modalità di trattamento delle informazioni ricevute, valutando la rilevanza
delle stesse e le procedure da attivarsi.
Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista dal Modello è
conservata dall’O.d.V. in apposito archivio. L’accesso al predetto archivio è
consentito solo ai componenti dell’O.d.V. medesimo, agli altri soggetti indicati
eventualmente dal Regolamento interno dello stesso, o ad altri soggetti
specificamente delegati dall’O.d.V..
Contatti:
L’O.d.V. cura l’istituzione ed il mantenimento di canale di comunicazione proprio,
che deve essere sempre conoscibile a tutti i destinatari, mediante indicazione nel
sito internet di CCL e mediante indicazione nel presente modello.
Le segnalazioni potranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo
organismodivigilanza@cclcerchicasa.it o, per posta, a CCL, con indicazione
specifica “Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/01, CCL Via della Signora, 3 -
20122 MILANO”.
5.I) “WHISTLEBLOWING”, OVVERO TUTELA DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO
ANOMALIE E/O ILLECITI
Con il d.lgs. 24 del 10 aprile 2023 l’Italia ha dato attuazione alla direttiva
(UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019,
riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto
dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che
segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
La normativa disciplina le misure di tutela del fenomeno del c.d. whistleblowing,
termine anglosassone che identifica la segnalazione da parte di soggetti che
denunciano anomalie e/o illeciti in segreto in quanto, altrimenti, potrebbero
vedersi esposti a ritorsioni e/o discriminazioni.
La figura del c.d. whistleblower può essere definita quella del “segnalatore di
anomalie e/o frodi” e CCL intende tutelare, in conformità alla normativa vigente ed
al proprio Codice Etico, i soggetti che - venuti a conoscenza di un comportamento
irregolare, illegale o potenzialmente dannoso per la collettività posto in essere
all’interno dell’Ente – lo possano segnalare con garanzia di non essere esposti a
potenziali condotte ritorsive.
34 / MODELLO ORGANIZZATIVO
Per tale ragione CCL, in aderenza al d.lgs. 24/2023, per garantire la massima
osservanza della disciplina sulla tutela e sulla garanzia di anonimato, riservatezza
e divieto di ritorsioni verso il c.d. segnalatore, ha inteso istituire dei canali di
segnalazione in forma anonima.
In particolare, tali canali sono costituiti da un indirizzo di posta elettronica, da
un indirizzo di posta ordinaria a cui possono essere trasmesse segnalazioni
secondo le linee guida di ANAC (e, quindi, con inserimento della segnalazione in
due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla
fotocopia del documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione, in
modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione; entrambe
dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la
dicitura “riservata” all’O.d.V., che provvederà a protocollare in via riservata,
anche mediante autonomo registro, la segnalazione) e da una cassetta postale
sita all’interno della sede sociale.
CCL ha, peraltro, predisposto un software di smistamento delle mail ricevute
alla casella mail predisposta per le segnalazioni di irregolarità, in modo che la
posta in arrivo sia processata dall’O.d.V. (o da personale appositamente da questo
delegato), e sia poi reindirizzata in forma anonima anche al CDA e al Collegio
Sindacale. L’unico soggetto che può conoscere l’identità informatica del mittente
è rappresentato dall’O.d.V., il quale non può rivelarla se non in ossequio alle leggi
vigenti, previo ordine dell’autorità giudiziaria in caso di reato.
Ugualmente per la corrispondenza recapitata a mezzo posta ordinaria ovvero a
mano presso la cassetta postale sita in sede, qualora gli scritti siano sottoscritti,
ovvero comunque consentano l’identificazione del soggetto mittente, è fatto
obbligo all’O.d.V. di trascrivere gli stessi in forma anonima e di trasmetterli in
copia al CDA ed al Collegio Sindacale.
Al fine di garantire la efficacia delle segnalazioni ricevute, è fatto ordine all’O.d.V.
di conservare tutte le segnalazioni ricevute, con attestazione della trasmissione
agli altri organi interessati di copia anonima delle stesse.
Gli indirizzi approntanti da CCL per le segnalazioni di irregolarità/anomalie sono:
• Posta elettronica // whistleblowing@cclcerchicasa.it
// Oggetto: Segnalazione O.D.V.;
• Posta ordinaria // via della Signora, 3 - 20122 Milano
// All’attenzione di: Segnalazione O.D.V..
CCL cura che sia data massima diffusione tra il proprio personale e tra gli
eventuali collaboratori esterni, anche tramite il proprio sito internet, degli indirizzi
di segnalazione predisposti, garantendo al contempo il più alto livello di tutela e
riservatezza dei soggetti segnalatori, come imposto dalla normativa vigente.
PARTE GENERALE / 35
6. LE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL PRESENTE
MODELLO
6.A) NECESSITÀ DELLE SANZIONI DISCIPLINARI IN CASO DI VIOLAZIONE
DEL PRESENTE MODELLO
CCL, in aderenza ai propri valori fondanti e alla propria mission, condanna qualsiasi
comportamento difforme, oltre che dalla legge nazionale e sovranazionale vigente,
dal presente Modello dal proprio Codice Etico, anche qualora il comportamento
sia realizzato nell’interesse della società stessa ovvero con l’intenzione di
arrecare ad essa un vantaggio.
Al fine di garantire il rispetto delle regole di comportamento sociali e del presente
Modello, si è resa necessaria la predisposizione di un sistema sanzionatorio
che colpisca le violazioni da parte dei destinatari delle disposizioni del presente
Modello.
Il presente sistema sanzionatorio costituisce condizione necessaria per garantire
l’efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile
per consentire alla Società di beneficiare dell’esimente dalla responsabilità
amministrativa.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello può
prescindere dall’instaurazione, e dall’esito, di un eventuale procedimento penale
anche nel caso in cui la violazione integri un’ipotesi di reato rilevante ai sensi del
D.Lgs. 231/2001, rientrando nell’esercizio del potere disciplinare del datore di
lavoro.
Le sanzioni previste dal presente modello sono diversificate in ragione della
natura del rapporto tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo
e della gravità della violazione commessa, nonché del ruolo e responsabilità
dell’autore.
In ogni caso CCL prende atto, alla luce dei propri valori fondanti di solidarietà e
giustizia, del principio espresso dalla Corte Costituzionale con sent. n. 220/1995,
il quale sancisce che l’esercizio del potere disciplinare nei rapporti di lavoro
subordinato, ovvero anche di lavoro autonomo e professionale, deve sempre
conformarsi ai principi di:
• proporzione (ovvero la sanzione deve essere commisurata all’entità dell’atto
contestato);
• contraddittorio (l’interessato deve sempre essere messo in condizione
di esprimere il proprio punto di vista e produrre le proprie eventuali
giustificazioni prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio).
36 / MODELLO ORGANIZZATIVO
Nell’applicazione delle sanzioni disciplinari, anche se comminate per violazione
del presente Modello, vige la disciplina del CCNL applicato.
Le violazioni sanzionabili debbono derivare da specifici comportamenti omissivi
ovvero in violazione del Modello e delle regole di comportamento, ovvero da casi
di trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello.
6.B) SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal
Modello e dal Codice Etico, da parte dei dipendenti e dei lavoratori subordinati
di CCL, sia già in forze presso l’Ente sia assunti dopo l’adozione del presente
modello, costituisce adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2104, 2°
comma c.c.; di tali obblighi il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte
integrante e sostanziale.
La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali contenute o
richiamate dal presente Modello, da parte dei dipendenti, costituisce sempre
illecito disciplinare.
Inoltre le violazioni del Modello che dovessero rivestire carattere penale saranno
sanzionate penalmente e disciplinarmente in via autonoma rispetto alla violazione
del Modello, in aderenza alle prescrizioni del CCLN applicato.
CCL chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e, all’uopo, ha
introdotto i canali di segnalazione, in quanto la stessa valuta in senso positivo il
contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione
abbia contribuito alla commissione della violazione segnalata.
Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare,
sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo
accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti dell’organizzazione.
I provvedimenti disciplinari sono irrogati nei confronti dei lavoratori dipendenti in
conformità a quanto previsto dall’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d.
“Statuto dei Lavoratori”), da eventuali normative speciali applicabili e dal CCNL
di riferimento ovvero, al momento di adozione del presente Modello, il CCNL del
Settore Servizi.
PARTE GENERALE / 37
6.C) MISURA SANZIONATORIA
Il sistema disciplinare prescritto dal presente Modello descrive i comportamenti
del personale dipendente e subordinato sanzionati secondo il rilievo che
assumono, per gli interessi tutelati dal presente Modello, le singole violazioni
tipizzate, in quanto le sanzioni in concreto previste (tra quelle indicate dal CCLN
di categoria) sono state valutate alla luce della gravità delle violazioni commesse.
In particolare, le sanzioni sono rappresentate da quelle previste dal CCNL
e precisamente:
• richiamo verbale;
• richiamo scritto;
• sanzione pecuniaria;
• sospensione dal lavoro;
• licenziamento per giusta causa.
In applicazione del principio di proporzionalità sancito dalla Corte Costituzionale
nel comminare le sanzioni disciplinari, le sanzioni vengono predisposte in forma
crescente, ferma restando la discrezionalità del potere disciplinare in capo
all’organo titolare, a seconda della gravità della violazione.
La gravità della violazione viene valutata dal presente modello prendendo ad
esame la violazione realizzata l’intenzionalità ovvero la colposità dell’agente, la
colpa nella negligenza ovvero la volontà di eludere fraudolentemente il Modello,
i rischi cui è stato esposto l’Ente ovvero le conseguenze sanzionatorie prodotte
dalla violazione.
Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l’avvio della procedura
di accertamento dell’infrazione nei confronti del dipendente interessato dalla
procedura secondo quanto disciplinato dall’art. 7 della l. n. 300/1970.
L’esito del procedimento disciplinare deve in ogni caso essere comunicato
all’O.d.V., sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo. All’uopo il
responsabile del procedimento disciplinare comunica l’eventuale irrogazione
della sanzione, ovvero l’eventuale provvedimento di archiviazione, corredato
delle opportune motivazioni, all’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza provvede al monitoraggio dell’applicazione delle
sanzioni disciplinari.
Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all’irrogazione
della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste
dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in
materia di provvedimenti disciplinari.
38 / MODELLO ORGANIZZATIVO
6.D) SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
In caso di violazione del Modello da parte dell’Organo amministrativo, l’Organismo
di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l’assemblea dei soci, i
quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente
normativa.
Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal
D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche, l’Organo amministrativo condannato
dovrà darne immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza che procederà
ad informarne l’Organo amministrativo.
In caso di riscontrate violazioni da parte di uno degli Amministratori l’Organismo
di Vigilanza, per garantire l’effettività della tutela, informa per iscritto l’intero
Consiglio di Amministrazione nonché il Collegio Sindacale.
6.E) SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
In caso di violazioni degli obblighi connessi al proprio ruolo da parte di uno o
più membri dell’Organismo di Vigilanza, gli altri membri sono obbligati ad
informare immediatamente l’Organo amministrativo di CCL: tale organo, previa
contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa,
potrà adottare gli opportuni provvedimenti sanzionatori ritenuti legittimi.
6.F) MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER,
CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico di CCL,
da parte di collaboratori, fornitori, consulenti, partner e altri soggetti esterni
determina l’applicazione delle penali previste nei contratti che ne regolano i
rapporti, o, nel caso di violazioni gravi o reiterate, la risoluzione del rapporto
contrattuale.
È in ogni caso fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale
comportamento derivino danni concreti all’organizzazione, come nel caso di
applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs.n. 231/01.
PARTE GENERALE / 39
7. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
• Formazione, informazione, coinvolgimento proattivo, previsione contrattuale.
Al fine di poter ritenere integrato il requisito dell’efficace attuazione dei principi
contenuti nel Modello e nel Codice Etico, CCL garantisce una costante azione
di formazione e informazione al proprio personale, ai professionisti e a tutti i
partner.
Considerando le peculiarità organizzative di CCL saranno sviluppate azioni atte
a diffondere le conoscenze del modello sia tra il personale dipendente, sia tra
i professionisti che, a vario titolo, collaborano con CCL. Tale azione è parte
integrante del modello organizzativo, in quanto tutti i collaboratori dovranno:
• avere consapevolezza dei valori che sono alla base del modello;
• conoscere il modello;
• collaborare in modo proattivo, ognuno per la propria, specifica competenza
all’attuazione del modello e all’azione di miglioramento continuo del modello
stesso.
La formazione del personale, lo sviluppo e la “manutenzione” delle competenze
sono considerati da CCL scelte strategiche per assicurare la Qualità dei processi
e per migliorare la soddisfazione del cliente. In accordo con la propria politica del
miglioramento continuo, CCL definisce la formazione del personale, attraverso
un annuale piano di formazione che contiene riferimenti precisi e puntuali alla
compliance in generale e alla conoscenza e attuazione del modello organizzativo
in particolare.
Il sistema di informazione e formazione è approvato e costantemente monitorato
dall’Organismo di Vigilanza ed integrato, tenendo conto dei risultati dell’attività
svolta, con i responsabili dei processi di volta in volta coinvolte.
Per quanto attiene una puntuale informazione dei partner, CCL inserirà
progressivamente nei nuovi contratti che stipulerà un esplicito riferimento al
proprio modello organizzativo e all’impegno a rispettarlo che ogni partner dovrà
assumere.
40 / MODELLO ORGANIZZATIVO
Allegato I Elenco dei reati ex d.lgs 231/2001
Allegato II Mappatura dei rischi
Allegato III Attività sensibili e relative parti speciali
Allegato IV Codice etico
Allegato V Clausole integrative 231
Allegato VI Organigramma aziendale
Allegato VII Sistema delle procure
Allegato VIII Prospetto dei flussi informativi
Prima adozione: 27 dicembre 2018
Ulima adozione: 9 febbraio 2026
Destinatari: Lavoratori subordinati / Dipendenti / Personale dipendente -
Collaboratori
Riepilogo: Il Modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta
l’insieme delle regole operative e delle norme deontologiche
adottate dal CONSORZIO COOPERATIVE LAVORATORI SOC.
COOP. volte a prevenire la commissione di reati previsti dal D.
lgs. 231/01
PARTE GENERALE / 41
CCL Consorzio Cooperative Lavoratori
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