deroga alla disciplina di gara nel punto in cui stabiliva la non ribassabilità del costo della manodopera. La pronuncia del TAR Toscana Il Tribunale Amministrativo per la Regione Toscana, con la sentenza pubblicata il 29 gennaio <strong>2024</strong> n. 120, ha rigettato il ricorso proposto. Il Tribunale ha preso le mosse dal dato normativo di cui all’art. 41, co. 14 (il quale, come specificato in precedenza, prescrive, lo scorporo dei costi della manodopera - nonché della sicurezza - dall’importo assoggettato a ribasso e, poi, al periodo successivo, ammette la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso dell’importo complessivo dipende da una più efficiente organizzazione aziendale), il quale, secondo il Collegio, dovrebbe essere letto alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 108, co. 9, e 110, co. 1, del d. lgs. n 36 del 2023, dei quali il primo prescrive all’operatore economico che partecipi ad una gara di appalto di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera (nonché quelli inerenti alla sicurezza), pena l’esclusione; il secondo, invece, prevede il dovere della stazione appaltante di verificare quelle offerte che siano anormalmente basse. Proprio il combinato disposto di tutte queste tre disposizioni suggerirebbe che i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come permetterebbe pure l’ultimo periodo dell’art. 41, co. 14, del d. lgs. n. 36 del 2023, concedendo all’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo è frutto di una più efficiente organizzazione aziendale. Il Collegio precisa pure che, se il legislatore avesse voluto prevedere tali costi in maniera fissa ed invariabile, non si comprenderebbe neppure la ragione per cui consideri il costo della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta. D’altro canto, è pure vero che se i costi della manodopera, così come indicati dalla Stazione appaltante, fossero assolutamente inderogabili da parte dell’operatore economico, allora si darebbe adito ad una eccessiva compressione della libertà d’impresa di quest’ultimo. In particolare, si precluderebbe la possibilità di dimostrare che tale ribasso del costo della manodopera è dovuto a soluzioni innovative e più efficienti, o ancora che dipenda dalla appartenenza, dell’impresa, ad un comparto per il quale è applicato un CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) diverso da quello assunto come riferimento dalla Stazione appaltante. A patto che siano rispettati i trattamenti minimi salariali inderogabili, la libertà di iniziativa economica, che deve essere riconosciuta a ciascun operatore economico, deve comprendere anche la facoltà di dimostrare che, a fronte di una più efficien- te organizzazione aziendale, sia stato possibile diminuire i costi della manodopera. A fronte, dunque, dell’indicazione di un costo della manodopera ribassato, la conseguenza non sarà l’esclusione dalla gara, bensì l’assoggettamento dell’offerta economica alla verifica di anomalia: è questa, in effetti, la sede che appare più opportuna per la dimostrazione, da parte dell’operatore economico, che tale ribasso rispetta comunque i minimi salariali e deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. La ricorrente aveva pure chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale, in quanto una lettura dell’art. 41, co. 14, tale per cui sarebbe ammesso il ribasso della manodopera si porrebbe in violazione dell’art. 36 della Costituzione. Di contro, il TAR ha evidenziato che anche altri organi istituzionali, come Consiglio di Stato, ANAC e MIT, si sono espressi sul punto ammettendo la possibilità di ribassare il costo della manodopera rispetto all’importo previsto dal Disciplinare di gara. Inoltre, la ricorrente lamentava l’esistenza del vizio di eccesso di delega, che invece il Collegio non ha ravvisato poiché l’art. 1, co. 2 lett. t), della Legge delega (n. 78 del 2022), nel prevedere che “[…] i costi della manodopera e della sicurezza sono sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”, piuttosto che prescrivere la immodificabilità dei costi della manodopera rispetto a quanto stimato dalla Stazione Appaltante nel disciplinare di gara, impone, invero, che quest’ultima indichi separatamente il costo della manodopera al fine di garantire l’applicazione del diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, così come sancito dall’art. 36 della Costituzione. Altra pronuncia sul tema: il Tar Calabria Sul tema dello scorporo e ribasso della manodopera si è pronunciato pure il TAR Calabria con la sentenza pubblicata l’8 febbraio <strong>2024</strong> n. 119. Apparentemente quest’ultima pronuncia sembra porsi in antitesi con quanto sostenuto dalla sentenza del Tar Toscana, posto che afferma il divieto per l’operatore economico di includere il costo della manodopera nell’importo assoggettato al ribasso. Invero, proseguendo con la lettura, emerge che tale divieto non esclude la possibilità per l’operatore economico di indicare un costo della manodopera che sia inferiore rispetto all’importo stimato dalla stazione appaltante. Ciò l’operatore economico potrà fare, sostiene il Collegio, in via indiretta, ovvero separando (rectius scorporando) tale costo (che dunque sarà inferiore rispetto a quelle previsto dalla stazione appaltante per la manodopera) dall’importo assoggettato a ribasso. Il che comporta il dovere della stazione appaltante di promuovere la verifica di anomalia al fine di permettere all’operatore economico di dimostrare che tale diminuzione del costo della manodopera dipende da una più efficiente organizzazione aziendale. In armonia, dunque, con la sentenza del TAR Toscana, si è sancita la possibilità di diminuire i costi della manodopera sempre che siano rispettati i minimi salariali e tale ribasso risponda a una più efficiente organizzazione aziendale. Osservatorio normativo • Decreto Legge 2 <strong>marzo</strong> <strong>2024</strong> n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (G.U. 2/03/<strong>2024</strong> n. 52); • Legge 23 febbraio <strong>2024</strong> n. 18, recante “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (G.U. 28/02/<strong>2024</strong> n.49); • Comunicato del Presidente ANAC 31 gennaio <strong>2024</strong>, recante “chiarimento applicativo sulle modalità transitorie per la verifica telematica delle polizze fideiussorie di cui all’articolo 106, comma 3, del codice dei contratti pubblici, previste nella delibera ANAC n. 606/2023”. nn L’Opinione legale 10 3/<strong>2024</strong> <strong>leStrade</strong> <strong>leStrade</strong> 3/<strong>2024</strong> 11