Azienda In forma n. 2 di Aprile 2024
In questo numero * RIFORMA FISCALE O DECRETO COERENZA? * REVERSE CHARGE: FOCUS SULLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI * SPA E SRL - ANNULLABILITÀ E NULLITÀ DELLE DELIBERE * PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA: LE REGOLE PER NON ESSERE SANZIONATI * BANDO ISI INAIL 2023
In questo numero
* RIFORMA FISCALE O DECRETO COERENZA?
* REVERSE CHARGE: FOCUS SULLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
* SPA E SRL - ANNULLABILITÀ E NULLITÀ DELLE DELIBERE
* PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA: LE REGOLE PER NON ESSERE SANZIONATI
* BANDO ISI INAIL 2023
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MAGAZINE DIGITALE NUMERO 2, APRILE <strong>2024</strong><br />
IN QUESTO NUMERO<br />
RIFORMA FISCALE O DECRETO COERENZA?<br />
REVERSE CHARGE: FOCUS SULLA<br />
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI<br />
SPA E SRL - ANNULLABILITÀ E NULLITÀ DELLE<br />
DELIBERE<br />
PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA: LE REGOLE<br />
PER NON ESSERE SANZIONATI<br />
BANDO ISI INAIL 2023<br />
DIRETTORE SCIENTIFICO<br />
LELIO CACCIAPAGLIA<br />
ABBONAMENTO GRATUITO SU WWW.AZIENDAINFORMA.IT
INDICE<br />
03<br />
L’EDITORIALE DI<br />
LELIO CACCIAPAGLIA<br />
05<br />
REVERSE CHARGE: FOCUS SULLA<br />
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI<br />
PAOLA CAROSI<br />
12 24<br />
SPA E SRL - ANNULLABILITÀ E<br />
NULLITÀ DELLE DELIBERE DI<br />
ANDREA SILLA<br />
17<br />
BANDO ISI INAIL 2023 DI GIANLUCA<br />
PAVANELLO<br />
PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA: LE<br />
REGOLE PER NON ESSERE<br />
SANZIONATI<br />
DI ARMANDO URBANO<br />
VEDI ORA<br />
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L’EDITORIALE<br />
DI LELIO CACCIAPAGLIA<br />
Da molti anni, quando mi si chiedeva cosa ne pensassi del Fisco nazionale, ho sempre<br />
detto che occorreva urgentemente l’emanazione <strong>di</strong> un “decreto coerenza”. L’ho<br />
rappresentato anche quando mi è capitato <strong>di</strong> interloquire con personaggi politici <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso<br />
schieramento. Le attuale norme fiscali sono <strong>di</strong>sseminate <strong>di</strong> errori materiali (che, comunque,<br />
fanno legge), <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>zioni, lacune, ingiustizie e, talvolta, paradossalmente, incre<strong>di</strong>bili<br />
ed immotivati benefici per taluni contribuenti.<br />
Ciò è frutto, oltre ad una stratificazione cinquantennale <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni che si sono<br />
cumulate in modo <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato e inorganico, <strong>di</strong> errori commessi in occasione della loro<br />
stesura che non sono stati mai più recuperati e corretti, dal momento che la macchina<br />
legislativa e l’attività dei <strong>di</strong>versi Governi era concentrata su altro. <strong>In</strong> sostanza, è passato<br />
sistematicamente il principio: se nessuno ce lo chiede e se i giornali una volta segnalato<br />
l’errore, tacciono, risparmiamocela e tiriamo avanti che stiamo già a corto <strong>di</strong> ossigeno.<br />
Norme fiscali talvolta frutto dell’efficace lavoro <strong>di</strong> lobby, che sono state letteralmente<br />
piazzate in Gazzetta Ufficiale come fulmini a ciel sereno, sconquassando letteralmente<br />
consolidati principi tributari e contribuendo se, mai occorresse, a spaesare ancora <strong>di</strong> più<br />
coloro che le norme le devono applicare. È bene chiarire, a scanso <strong>di</strong> equivoci: nessun<br />
Governo è esente da tali episo<strong>di</strong> (fortunatamente non frequentissimi).<br />
<strong>In</strong> certi casi le <strong>di</strong>sposizioni normative risultano incomprensibili al punto che neanche le<br />
relazioni illustrative sono in grado <strong>di</strong> fornire lumi. Come ultima spiaggia si tenta la strada<br />
della relazione tecnica (incaricata <strong>di</strong> stimare l’impatto sul gettito erariale) per cercare <strong>di</strong><br />
capire cosa avesse in mente il legislatore. Per non parlare delle norme scritte in modo<br />
volutamente approssimativo, … “tanto poi ci pensa l’agenzia delle entrate a chiarire come<br />
stanno le cose”. Il risultato?<br />
il chiaro <strong>di</strong>sposto letterale della norma non consente <strong>di</strong> pervenire alle conclusioni<br />
(sperate) dal contribuente<br />
nonostante il tenore letterale della norma in considerazione della ratio che ha ispirato la<br />
novella non si può accedere alle conclusioni (sempre sperate) dal contribuente.<br />
Una volta c’era la dottrina.<br />
Oggi la dottrina non ha più alcun senso <strong>di</strong> esistere. Uscita la norma si aspetta (se arriva e<br />
quando arriva) l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate. <strong>In</strong>utile de<strong>di</strong>carsi (faccio<br />
riferimento a commercialisti, avvocati tributaristi e aziende) allo stu<strong>di</strong>o della novità per<br />
analizzare i contenuti da utilizzare nel proprio lavoro.<br />
03 AZIENDAINFORMA
Occorre essere atten<strong>di</strong>sti.<br />
È pericoloso azzardare ipotesi; si rischia solo una figuraccia e un vergognoso <strong>di</strong>etrofront una<br />
volta pubblicata la circolare o le risoluzioni dell’Agenzia. Qualche attempato professionista<br />
ricorda con rimpianto <strong>di</strong> quando la sua professione consisteva anche nell’interpretare<br />
corretti principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto. Oggi il commercialista/ avvocato non interpreta proprio un bel<br />
nulla, ma ha solo il compito, per niente facile, <strong>di</strong> far si che sull’argomento non gli sia sfuggita<br />
una delle centinaia <strong>di</strong> risoluzioni emanate dell’agenzia delle entrate. Con la speranza,<br />
peraltro, che non incappi in qualcuna <strong>di</strong> esse che poi è stata successivamente smentita dalla<br />
stessa Agenzia dal momento che, comprensibilmente, a seguito del ricambio generazionale<br />
degli organici dell’amministrazione finanziaria, della fattispecie già affrontata in passato<br />
sullo stesso aspetto si è persa memoria. Va anche dato atto che, nei casi in cui la norma è<br />
lacunosa o poco comprensibile, l’Agenzia delle entrate è chiamata a un compito comunque<br />
ingrato. Il legislatore, l’interprete ufficiale, è un uomo (o una donna) e la decisione presa da<br />
quell’uomo (o da quella donna) non è affatto detto che sarebbe stata le stessa se al suo<br />
posto ci fosse stato un altro uomo (o un'altra donna). Un po' come accade nel contenzioso<br />
tributario: vai in commissione convinto <strong>di</strong> vincere ed esci che hai perso; come pure quando<br />
entri certo <strong>di</strong> perdere e ne esci vittorioso.<br />
La ri<strong>forma</strong> del sistema fiscale<br />
Sarò breve: non si è mai vista una ri<strong>forma</strong> fiscale fatta senza sol<strong>di</strong>. Ed infatti le norme<br />
programmatiche della Legge delega che avevano le sembianze e la struttura della Ri<strong>forma</strong><br />
con la “R” maiuscola sembrano rimaste al palo. Senonché tutti i decreti legislativi già<br />
emanati e quelli che sono in corso <strong>di</strong> emanazione hanno una portata notevole. Costituiscono<br />
quello che per tanti anni io ho auspicato - invano - fosse attuato: il “decreto coerenza” atto a<br />
rime<strong>di</strong>are ad errori, omissioni, incertezze, ed a tamponare interpretazioni creative<br />
dell’amministrazione finanziaria. Si tratta <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni che non hanno impatto negativo<br />
sul gettito ma che incidono profondamente nella struttura del sistema fiscale eliminando<br />
incoerenze, colmando lacune, rime<strong>di</strong>ando ad errori e impedendo interpretazioni volte solo a<br />
salvaguardare (parola d’or<strong>di</strong>ne) il gettito erariale a <strong>di</strong>spetto, talvolta, della stessa volontà<br />
del legislatore. Ci si potrebbe chiedere come mai tutto ciò non si sia avvenuto prima.<br />
Risposta facile: scarsa sensibilità dovuta alla scarsa conoscenza dei problemi (tecnicamente<br />
parlando) <strong>di</strong> chi politicamente ed in maniera bipartisan ha avuto sino ad oggi il boccino in<br />
mano.<br />
Dunque, onore al merito e avanti tutta con i prossimi decreti legislativi!<br />
04 AZIENDAINFORMA CLICCA E<br />
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REVERSE CHARGE<br />
FOCUS SULLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI<br />
Premessa<br />
Il “reverse charge”, o “inversione contabile”, costituisce un<br />
meccanismo <strong>di</strong> assolvimento dell’IVA per effetto del quale il<br />
tributo è dovuto dal cessionario, in luogo del cedente.<br />
<strong>In</strong> vigore nel settore e<strong>di</strong>le dal 2007 solo per il subappalto, è<br />
stato esteso nel 2015 ad una serie <strong>di</strong> altri interventi (pulizia,<br />
demolizione, installazione <strong>di</strong> impianti, completamento <strong>di</strong><br />
lavori).<br />
L’argomento continua a destare interesse tra gli operatori per le <strong>di</strong>fficoltà incontrate, <strong>di</strong><br />
volta in volta, nell’in<strong>di</strong>viduazione delle singole operazioni che obbligatoriamente<br />
ricadono nel meccanismo.<br />
Nel presente lavoro, l’analisi è focalizzata sulle operazioni <strong>di</strong> installazione impianti,<br />
rinviando ad ulteriori specifici approfon<strong>di</strong>menti l’esame del meccanismo nelle altre<br />
operazioni e<strong>di</strong>lizie.<br />
La finalità del reverse charge<br />
L’applicazione del meccanismo <strong>di</strong> inversione contabile ha una finalità “antifrode”:<br />
la traslazione del versamento dell’IVA in capo al cessionario/committente (che si<br />
realizza con l’inversione contabile) assicura, nella maggior parte dei casi (soprattutto<br />
nell’e<strong>di</strong>lizia), la certezza (o almeno una maggiore garanzia) che il tributo sia assolto da<br />
soggetti economici più strutturati ed economicamente stabili.<br />
ATTENZIONE<br />
<strong>In</strong> tal modo si evita, in sostanza, che l’acquirente porti in detrazione il<br />
tributo che potrebbe non essere corrisposto all’Erario da parte del<br />
cedente.<br />
Reverse charge - gli adempimenti<br />
Per comprendere la modalità con cui il meccanismo opera, vanno ricordati gli<br />
adempimenti che devono essere posti in essere per far sì che il cessionario, soggetto<br />
passivo d’imposta, assolva l’IVA in luogo del cedente.<br />
Il cedente (soggetto passiva IVA):<br />
non deve in<strong>di</strong>care in fattura l’imposta e la relativa aliquota;<br />
ha l’obbligo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care in fattura la <strong>di</strong>citura “reverse charge” o “inversione<br />
contabile”;<br />
ha la facoltà <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care la norma <strong>di</strong> riferimento (cioè, articolo 17, D.P.R. n. 633/72);<br />
annota la fattura nel registro delle ven<strong>di</strong>te entro i termini or<strong>di</strong>nari.<br />
05 AZIENDAINFORMA <strong>di</strong> Paola Carosi
Il cessionario/committente che riceve la fattura, se soggetto passivo IVA, deve:<br />
integrare la fattura con l’in<strong>di</strong>cazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta;<br />
annotare la fattura nel registro delle ven<strong>di</strong>te;<br />
annotare la fattura nel registro degli acquisti.<br />
IMPORTANTE<br />
Attraverso la doppia annotazione nei registri IVA, l’acquirente<br />
(soggetto passivo IVA) versa e contemporaneamente detrae<br />
l’imposta, che viene così assolta e incassata dall’Erario, senza alcun<br />
aggravio economico in capo al cessionario.<br />
Reverse charge – la gestione della fattura elettronica<br />
I soggetti passivi, cedenti o prestatori, tenuti a certificare le operazioni in inversione<br />
contabile, nell’ambito della fatturazione elettronica via SdI nel file XML, dovranno<br />
in<strong>di</strong>care:<br />
nel campo 2.2.1.12 , il valore “zero”;<br />
nel campo 2.2.1.14 , il co<strong>di</strong>ce N6.7 (per le operazioni <strong>di</strong> cui alla lettera a-<br />
ter, tra cui rientra l’installazione impianti).<br />
IMPORTANTE<br />
L’integrazione della fattura ricevuta avviene da parte del<br />
cessionario con modalità elettronica, attraverso la generazione <strong>di</strong><br />
un file XML con co<strong>di</strong>ce TD16 e la trasmissione me<strong>di</strong>ante SdI.<br />
<strong>In</strong> alternativa, è ancora possibile integrare manualmente la fattura ricevuta, previa<br />
stampa e conservazione analogica della stessa: in quest’ultimo ultimo caso,<br />
l’operazione non è inserita nelle bozze dei registri IVA pre<strong>di</strong>sposte dall’Agenzia.<br />
Fattura in reverse charge – bollo esente<br />
Le fatture emesse in applicazione del reverse charge, essendo riferite ad operazioni<br />
soggette ad Iva, anche se con il particolare meccanismo dell’inversione contabile, sono<br />
esenti dall’imposta <strong>di</strong> bollo.<br />
Reverse charge – chi deve applicarlo quando emette la fattura<br />
Il meccanismo del reverse charge presuppone, per la sua applicazione, che entrambi<br />
gli operatori (cedente e cessionario/committente) siano soggetti passivi IVA.<br />
ATTENZIONE<br />
Di conseguenza, alle prestazioni rese nei confronti <strong>di</strong> Condomìni, <strong>di</strong><br />
consumatori finali o <strong>di</strong> enti senza fini <strong>di</strong> lucro privi <strong>di</strong> partita Iva (o,<br />
seppure con partita IVA, relativamente a prestazioni ricevute per la parte<br />
“istituzionale”), l’IVA è applicata con le modalità or<strong>di</strong>narie (quin<strong>di</strong>, senza<br />
reverse charge).<br />
06 AZIENDAINFORMA
Il reverse charge non può, altresì, essere applicato nei confronti <strong>di</strong> alcuni soggetti<br />
esonerati dagli adempimenti IVA, quali:<br />
produttori agricoli con volume <strong>di</strong> affari non superiore a 7.000 euro;<br />
esercenti attività <strong>di</strong> intrattenimento e spettacolo;<br />
enti che hanno optato per l’IVA forfettizzata al 50%;<br />
soggetti che effettuano spettacoli viaggianti.<br />
Il reverse charge dei soggetti forfetari<br />
ll reverse charge, inoltre, non trova applicazione per le prestazioni rese da soggetti in<br />
regime forfetario dal momento che le loro fatture sono escluse da Iva.<br />
Tuttavia, i soggetti forfetari, se ricevono fatture soggette al reverse-charge, devono<br />
integrare la fattura ricevuta e versare l’IVA con il modello F24 (non dovranno eseguire<br />
la doppia annotazione, in quanto non possono detrarre l’imposta) entro il giorno 16<br />
del mese successivo al ricevimento della fattura.<br />
Il reverse charge nelle Cooperative e nei Consorzi<br />
Nell’ipotesi <strong>di</strong> organismi <strong>di</strong> natura associativa che affidano i lavori e<strong>di</strong>li alle imprese<br />
consorziate o socie, la modalità <strong>di</strong> fatturazione che applica il consorzio o la<br />
cooperativa verso il committente si riverbera anche nei rapporti interni (cioè, tra<br />
consorzio/cooperativa e imprese consorziate/socie): dunque, se il Consorzio emette la<br />
fattura in inversione contabile verso la società appaltante/committente, anche le<br />
prestazioni eseguite dalle imprese e<strong>di</strong>li consorziate nei confronti del Consorzio<br />
saranno fatturate in inversione contabile.<br />
Prestazioni <strong>di</strong> servizi V/S cessione con posa in opera<br />
Concentrandoci sulla installazione <strong>di</strong> impianti in e<strong>di</strong>fici, occorre preliminarmente<br />
sottolineare che il reverse charge:<br />
si applica alle prestazioni <strong>di</strong> servizi consistenti in appalti, subappalti, contratti<br />
d’opera;<br />
non si applica alle forniture <strong>di</strong> beni con posa in opera.<br />
Come si fa a qualificare correttamente un’operazione e a definirla come<br />
“appalto” piuttosto che come “cessione <strong>di</strong> beni con posa in opera”?<br />
Al riguardo, ci sono molti documenti <strong>di</strong> prassi e molta giurisprudenza (comunitaria e<br />
nazionale), che hanno fornito criteri interpretativi che possono essere <strong>di</strong> ausilio per la<br />
corretta qualificazione dell’operazione:<br />
07 AZIENDAINFORMA
Occorre quin<strong>di</strong> avere riguardo:<br />
alla causa contrattuale (cioè, allo scopo principale del contratto);<br />
alla volontà contrattualmente espressa dalle parti, anche rintracciabile dal<br />
complesso delle pattuizioni negoziali.<br />
Se la volontà contrattuale è quella <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>venire ad un risultato <strong>di</strong>verso e nuovo<br />
rispetto al complesso dei beni forniti ed utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la<br />
prestazione <strong>di</strong> servizi è assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.<br />
La prevalenza del “fare” sul “dare” qualifica il contratto come prestazione <strong>di</strong> servizi,<br />
piuttosto che come cessione con posa in opera.<br />
ESEMPIO<br />
Sostituzione <strong>di</strong> una caldaia<br />
in assenza <strong>di</strong> un contratto scritto, se la posa in opera non richiede particolari<br />
accorgimenti, ma si limita alla sostituzione del bene rimosso con altro analogo,<br />
potrebbero sussistere elementi per ritenere che l’operazione costituisca una<br />
cessione <strong>di</strong> beni con posa in opera, con applicazione dell’IVA con le modalità<br />
or<strong>di</strong>narie;<br />
se oltre alla mera fornitura del bene (il cui valore è senz’altro superiore a quello<br />
della posa), l’impianto viene anche “messo a punto” e controllato (come, peraltro,<br />
avviene nella generalità dei casi), si ritiene configurabile una prestazione <strong>di</strong> servizi<br />
con applicazione del reverse-charge (sempre se il committente è un soggetto<br />
passivo IVA).<br />
La corretta qualificazione dell’operazione va fatta, quin<strong>di</strong>, caso per caso e la redazione<br />
scritta del contratto potrebbe costituire un valido ausilio per risolvere i casi dubbi<br />
Conta l’ATECO per in<strong>di</strong>viduare le prestazioni <strong>di</strong> installazione<br />
L’Agenzia delle entrate ha in<strong>di</strong>viduato espressamente i co<strong>di</strong>ci attività della Tabella<br />
ATECO 2007 a cui sono riconducibili le prestazioni <strong>di</strong> installazione da assoggettare a<br />
reverse charge, sempreché relative a e<strong>di</strong>fici.<br />
IMPORTANTE<br />
Va osservato che occorre fare riferimento all’attività<br />
concretamente svolta e al co<strong>di</strong>ce ATECO a cui la stessa è <strong>di</strong> fatto<br />
riconducibile, in<strong>di</strong>pendentemente dal co<strong>di</strong>ce attività <strong>di</strong>chiarato in<br />
sede <strong>di</strong> inizio attività (o variazione dati).<br />
Il soggetto dovrà, tuttavia, adeguare il co<strong>di</strong>ce ATECO se tali attività, non comunicate<br />
all’Agenzia delle entrate, sono comunque svolte sistematicamente.<br />
Le prestazioni <strong>di</strong> servizi relative a “e<strong>di</strong>fici” - casistica<br />
<strong>In</strong> relazione alle prestazioni <strong>di</strong> installazione <strong>di</strong> impianti, il reverse charge è applicabile<br />
solo se le stesse sono relative a e<strong>di</strong>fici.<br />
08 AZIENDAINFORMA
Rientrano in tale definizione:<br />
sia i fabbricati ad uso abitativo, sia strumentale, nonché quelli <strong>di</strong> nuova<br />
costruzione, o quelli in corso <strong>di</strong> costruzione (categoria catastale F3) o in corso <strong>di</strong><br />
definizione (categoria catastale F4).<br />
Non vi rientrano:<br />
i terreni, le parti del suolo, i parcheggi, le piscine e i giar<strong>di</strong>ni (a meno che questi<br />
non costituiscano un elemento integrante dell’e<strong>di</strong>ficio: ad esempio, piscine<br />
collocate sui terrazzi o all’interno del fabbricato, giar<strong>di</strong>ni pensili).<br />
Quali sono le “installazioni <strong>di</strong> impianti”?<br />
Le prestazioni <strong>di</strong> installazione <strong>di</strong> impianti da assoggettare a reverse charge sono<br />
in<strong>di</strong>viduate dai seguenti co<strong>di</strong>ci ATECO 2007.<br />
09 AZIENDAINFORMA
Manutenzioni e riparazioni impianti<br />
Sono soggette al reverse charge anche le prestazioni <strong>di</strong> manutenzione e riparazione<br />
<strong>di</strong> impianti, sempreché relative a e<strong>di</strong>fici. Vi rientra, inoltre, il <strong>di</strong>ritto fisso <strong>di</strong> chiamata.<br />
ATTENZIONE<br />
La verifica per la “messa a terra degli impianti elettrici”, invece,<br />
non rientra nella manutenzione <strong>di</strong> cui sopra, ma è riconducibile al<br />
co<strong>di</strong>ce ATECO 71.20.2 (Revisione perio<strong>di</strong>ca a norma <strong>di</strong> legge;<br />
controllo <strong>di</strong> qualità e certificazione <strong>di</strong> prodotti): <strong>di</strong> conseguenza,<br />
non si applica il reverse charge.<br />
Impianto fotovoltaico<br />
L’impianto fotovoltaico collocato sul tetto costituisce parte integrante dell’e<strong>di</strong>ficio,<br />
con la conseguente applicazione del reverse charge sulle relative prestazioni <strong>di</strong><br />
installazione, manutenzione e riparazione.<br />
Si tratta, in sostanza, degli impianti fotovoltaici:<br />
integrati (in cui il manto <strong>di</strong> copertura del fabbricato è sostituito dai pannelli);<br />
semi-integrati (in cui i pannelli sono appoggiati sopra l’esistente manto <strong>di</strong><br />
copertura del fabbricato).<br />
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici a terra, va considerato se gli stessi,<br />
ancorché posizionati all’esterno dell’e<strong>di</strong>ficio, siano funzionali o serventi allo stesso e<br />
non accatastabili autonomamente. <strong>In</strong> tal caso l’impianto si considera relativo all’e<strong>di</strong>ficio<br />
e le relative prestazioni <strong>di</strong> installazione, manutenzione e riparazione sono assoggettate<br />
a reverse charge. Sui criteri <strong>di</strong> accatastamento degli impianti fotovoltaici e della loro<br />
rilevanza in termini <strong>di</strong> valorizzazione della ren<strong>di</strong>ta catastale si proporrà un focus nei<br />
prossimi numeri.<br />
Impianto posizionato<br />
in parte internamente ed in parte esternamente all’e<strong>di</strong>ficio<br />
L’impianto deve essere considerato nella sua unicità come servente l’e<strong>di</strong>ficio (o<br />
funzionale allo stesso), ancorché alcune parti siano posizionate all’esterno dello stesso<br />
per necessità tecniche o logistiche.<br />
Esempio<br />
Impianto citofonico;<br />
impianto <strong>di</strong> videosorveglianza perimetrale;<br />
impianto <strong>di</strong> climatizzazione con motore esterno;<br />
impianto idraulico <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio con tubazioni esterne:<br />
<strong>In</strong> tutti questi casi, l’impianto è da considerarsi unico e relativo all’e<strong>di</strong>ficio, anche se<br />
alcune apparecchiature sono posizionate all’esterno per motivi tecnici.<br />
<strong>In</strong>stallazione, manutenzione antincen<strong>di</strong>o, tagliafuoco<br />
L’installazione, manutenzione e riparazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> spegnimento antincen<strong>di</strong>o,<br />
effettuate nei confronti <strong>di</strong> soggetti passivi IVA e relative a e<strong>di</strong>fici, è assoggettata a<br />
reverse-charge in quanto riconducibile al co<strong>di</strong>ce 43.22.03 “<strong>In</strong>stallazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong><br />
spegnimento antincen<strong>di</strong>o (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione”.<br />
10 AZIENDAINFORMA
ATTENZIONE<br />
L’installazione e manutenzione degli estintori va assoggettata a reversecharge<br />
solo se gli stessi fanno parte <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> protezione<br />
attiva.<br />
DM 20/12/2012 IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA<br />
impianti <strong>di</strong> rilevazione incen<strong>di</strong>o e segnalazione allarme<br />
incen<strong>di</strong>o;<br />
impianto <strong>di</strong> estinzione o controllo dell’incen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> tipo<br />
automatico o manuale;<br />
impianto <strong>di</strong> controllo del fumo e del calore redatto da<br />
un tecnico seguendo un progetto redatto da un tecnico<br />
abilitato, installati in un e<strong>di</strong>ficio, sempreché l’attività sia<br />
resa nell’ambito della manutenzione dell’intero<br />
impianto.<br />
Diversamente, cioè se gli estintori non fanno parte <strong>di</strong> un impianto<br />
complesso, non possono essere considerati come impianto <strong>di</strong><br />
spegnimento antincen<strong>di</strong>o, bensì apparecchi mobili, la cui installazione o<br />
manutenzione è soggetta ad IVA con modalità or<strong>di</strong>naria.<br />
Anche le porte tagliafuoco rientrano tra gli impianti <strong>di</strong> protezione (seppure passiva)<br />
contro gli incen<strong>di</strong>: la relativa installazione, manutenzione e riparazione è soggetta a<br />
reverse charge in quanto riconducibile al co<strong>di</strong>ce ATECO 43.29.09.<br />
11 AZIENDAINFORMA ATTENZIONE
SPA E SRL<br />
ANNULLABILITÀ E NULLITÀ DELLE DELIBERE<br />
<strong>di</strong> Andrea Silla<br />
<strong>In</strong> via generale, le mo<strong>di</strong>fiche recate con la ri<strong>forma</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto societario alla <strong>di</strong>sciplina<br />
delle invali<strong>di</strong>tà delle delibere dell’assemblea o degli organi collegiali, quali ad esempio<br />
il Consiglio <strong>di</strong> amministrazione, evidenziano alcuni principi <strong>di</strong> base:<br />
la riduzione rispetto al previgente regime dei casi <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà;<br />
la previsione <strong>di</strong> sanatoria <strong>di</strong> nullità e <strong>di</strong> delibere correttive e sostitutive <strong>di</strong> quelle<br />
invalide;<br />
l’adozione <strong>di</strong> termini <strong>di</strong> prescrizione <strong>di</strong> tre anni per i casi <strong>di</strong> nullità con l’eccezione<br />
rappresentata dalla delibera <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica dell’oggetto sociale che prevede attività<br />
illecite o impossibili;<br />
l’introduzione <strong>di</strong> regole particolari per le delibere <strong>di</strong> aumento e riduzione del<br />
capitale sociale e <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> obbligazioni nonché quelle <strong>di</strong> approvazione del<br />
bilancio.<br />
<strong>In</strong>oltre, vi è stata l’assunzione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina autonoma per le s.r.l.. <strong>In</strong>fatti, in<br />
precedenza, la s.r.l. era vista come una piccola s.p.a. alla quale erano applicate, per<br />
rinvio, le norme previste per la SPA. Oggi, invece, si ha una normativa a sé stante per<br />
questa tipologia societaria per cui, pur essendoci molti profili che accomunano s.r.l. e<br />
s.p.a., se ne riscontrano altri del tutto <strong>di</strong>versi.<br />
Affinché non vi siano equivoci sulla terminologia si fa presente che:<br />
per delibere nulle si intendono:<br />
S.p.a.: quelle previste art. 2379 c.c. e precisamente attinenti ai contenuti<br />
(impossibilità e illeceità dell’oggetto) e alla correttezza procedurale (mancata<br />
convocazione e mancata verbalizzazione della riunione).<br />
S.r.l.: quelle previste dall’art. 2479 ter, c. 3 c.c. e precisamente quelle aventi<br />
oggetto illecito o impossibile, quelle prese in assenza assoluta <strong>di</strong> in<strong>forma</strong>zione e<br />
quelle che mo<strong>di</strong>ficano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.<br />
per delibere annullabili si intendono:<br />
S.p.a. ed S.r.l. : quelle previste art. 2377, c. 2 c.c. (S.p.a.) e dall’art. 2479 ter, c. 1 c.c.<br />
(S.r.l.) e quin<strong>di</strong> le delibere prese non in conformità della legge o dell’atto<br />
costitutivo.<br />
Quali delibere sono annullabili e quali nonostante tutto non lo sono<br />
Per s.p.a. e per le s.r.l. sono annullabili le delibere non conformi alla legge e allo statuto.<br />
Così si esprimono rispettivamente l’art. 2377 c.c. (Annullabilità delle deliberazioni) e l’art.<br />
2479 ter c.c (<strong>In</strong>vali<strong>di</strong>tà delle decisioni dei soci) che ritengono impugnabili le delibere<br />
assunte con vizi relativi alla <strong>forma</strong>zione<br />
del quorum costitutivo<br />
del quorum deliberativo.<br />
o al contenuto della delibera in quanto non conforme alla volontà espressa in occasione<br />
del voto. <strong>In</strong> via generale si tratta <strong>di</strong> anomalie proce<strong>di</strong>mentali riguardanti i vizi inerenti<br />
l’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto quali. la legittimazione ad esprimerlo, la <strong>forma</strong>zione e<br />
manifestazione del consenso e i vizi <strong>di</strong> contenuto.<br />
12 AZIENDAINFORMA
Per esigenze <strong>di</strong> economicità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi, la normativa esclude la possibilità <strong>di</strong> rivolgersi al<br />
giu<strong>di</strong>ce se:<br />
l’illegittima partecipazione <strong>di</strong> un socio (o del membro del Cda) non sia stata<br />
determinate per l’assunzione della delibera;<br />
l’errato conteggio o il voto invalido non abbia inciso sul quorum deliberativo<br />
necessario per l’approvazione della decisione;<br />
la delibera è stata verbalizzata in modo incompleto o inesatto ma comunque<br />
presenti un contenuto accertabile.<br />
ATTENZIONE<br />
<strong>In</strong> altre parole, il legislatore fa salve delibere che pur viziate<br />
circa la partecipazione del socio, il voto emesso o il verbale<br />
redatto siano giunte alle medesime conclusioni cui si sarebbe<br />
giunti se la delibera fosse stata annullata e si fosse adottata, in<br />
sostituzione, una delibera corretta e priva <strong>di</strong> vizi.<br />
Sono del pari annullabili le delibere assembleari assunte con abuso <strong>di</strong> maggioranza e<br />
con il solo scopo <strong>di</strong> recare danno alla minoranza. Si tratta <strong>di</strong> quelle decisioni prese in<br />
violazione degli articoli:<br />
1375 c.c (buona fede nell’esecuzione dei contratti)<br />
1175 c.c. (comportamento delle parti secondo correttezza).<br />
Per abuso <strong>di</strong> maggioranza si intende, nello<br />
specifico, l’abuso, da parte del socio <strong>di</strong><br />
maggioranza, della propria posizione con<br />
l’obiettivo <strong>di</strong> ottenere un indebito vantaggio in<br />
contrapposizione all’interesse sociale o che si<br />
verifica quando questi pone in essere una<br />
condotta lesiva della posizione degli altri soci in<br />
violazione del canone <strong>di</strong> buona fede che deve<br />
caratterizzare l’esecuzione del contratto sociale e<br />
l’esercizio in comune dell’attività economica.<br />
Anche la delibera assunta in presenza <strong>di</strong> un socio in conflitto <strong>di</strong> interessi è impugnabile<br />
per annullabilità. Soccorrono in questo caso le due norme, vale a <strong>di</strong>re:<br />
l’art. 2373, c. 1, c.c. (Conflitto <strong>di</strong> interessi) per la s.p.a<br />
l’art. 2479 ter c.2 c.c. (<strong>In</strong>vali<strong>di</strong>tà delle decisioni dei soci) per la s.r.l.<br />
Per esse, l’impugnazione è ammessa alla presenza contemporaneamente <strong>di</strong> due<br />
requisiti:<br />
1. approvazione della delibera con il voto determinante <strong>di</strong> chi abbia un interesse in<br />
conflitto;<br />
delibera che sia potenzialmente lesiva degli interessi sociali causando un<br />
potenziale danno alla società.<br />
Senonché, sempre nell’ottica <strong>di</strong> evitare un contenzioso inutile, l’art. 2377, c. 8 c.c. in<br />
tema <strong>di</strong> s.p.a, applicabile per esplicito rinvio anche alla s.r.l., prevede che<br />
l’annullamento <strong>di</strong> una delibera non possa aver luogo, se la delibera impugnata è stata<br />
poi sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.<br />
13 AZIENDAINFORMA
<strong>In</strong> ogni caso, restano salvi i <strong>di</strong>ritti acquisiti dai terzi sulla base della delibera sostituita<br />
ma occorre che quest’ultima abbia il medesimo oggetto e quin<strong>di</strong> sia idonea a<br />
determinare la cessazione della materia del contendere. Il giu<strong>di</strong>ce provvederà<br />
sull’eventuale risarcimento dei danni se richiesti.<br />
Come e quando si impugna una delibera annullabile<br />
Quanto alle modalità <strong>di</strong> impugnazione della delibera per annullabilità, va ricordato che<br />
per la s.p.a, l’impugnazione è proposta con atto <strong>di</strong> citazione da parte dai soci<br />
possessori del 5% delle azioni con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto; lo statuto può anche ridurre o<br />
escludere tale requisito e dunque consentire, se previsto, a qualunque socio la<br />
possibilità <strong>di</strong> impugnare la delibera ritenuta annullabile.<br />
IMPORTANTE<br />
I soci che non rappresentano la parte <strong>di</strong> capitale sociale prima<br />
in<strong>di</strong>cata o che siano nell’assemblea privi <strong>di</strong> voto, non sono<br />
legittimati ad impugnare ma possono chiedere il risarcimento del<br />
danno loro causato dalla non conformità della delibera alla legge<br />
o allo statuto.<br />
Diversi sono peraltro i termini e le modalità <strong>di</strong> impugnazione previste per la s.p.a. e la<br />
s.r.l. come si evidenziano nei sottostanti grafici.<br />
Se è vero che i soggetti legittimati sono gli stessi (soci, amministratori, organo <strong>di</strong><br />
controllo), nella s.r.l. il socio può liberamente impugnare la delibera assembleare<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dal raggiungimento <strong>di</strong> una specifica quota <strong>di</strong> capitale sociale.<br />
Le delibere del Cda<br />
Per le delibere del Cda, l’impugnazione per gli amministratori è prevista tramite<br />
decisione collegiale, sulla base della maggioranza degli amministratori riuniti nel<br />
Consiglio <strong>di</strong> amministrazione.<br />
Senonché:<br />
nelle s.p.a. vi è un’eccezione a tale regola quando la delibera assunta va a intaccare<br />
<strong>di</strong>ritti del singolo amministratore (in tal caso compete a quest’ultimo<br />
l’impugnazione come tale).<br />
nella s.r.l., invece, in considerazione delle tante modalità <strong>di</strong> governance, ciascun<br />
amministratore può decidere <strong>di</strong>sgiuntamente dagli altri se impugnare o meno.<br />
14 AZIENDAINFORMA
Le delibere dell’organo <strong>di</strong> controllo<br />
Quanto alla legittimazione dell’organo <strong>di</strong> controllo, si segnala che in via generale se<br />
quest’ultimo è rappresentato dal collegio sindacale sarà necessaria una decisione<br />
collegiale.<br />
<strong>In</strong> ogni caso, al revisore legale, che può essere organo <strong>di</strong> controllo nella s.r.l,. non<br />
compete alcuna legittimazione ad impugnare delibere annullabili.<br />
Con riferimento ai tempi e alla loro decorrenza si rinvia al grafico sottostante.<br />
A tal proposito si chiarisce che:<br />
con il deposito presso il Registro delle imprese si ottiene la c.d. “pubblicità notizia”<br />
e quin<strong>di</strong> la conoscibilità <strong>di</strong> atto o fatto ma ciò non incide sulla efficacia o sulla<br />
vali<strong>di</strong>tà degli stessi;<br />
con l’iscrizione presso il Registro delle imprese si può ottenere sia la “pubblicità<br />
<strong>di</strong>chiarativa” che rende l’atto iscritto opponibile ai terzi che la “pubblicità costitutiva”<br />
che è con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> efficacia dell’atto nei confronti dei terzi o tra le parti.<br />
Termini <strong>di</strong> impugnativa - Annullabilità<br />
S.P.A.<br />
entro 90 giorni<br />
Data delibera se delibera non<br />
depositabile o iscrivibile al R.I.<br />
Data <strong>di</strong> deposito presso R.I. se<br />
delibera solo depositabile al R.I.<br />
Data iscrizione al R.I. se<br />
d e l i b e r a i s c r i v i b i l e a l R . I<br />
S . R . L .<br />
entro 90 giorni<br />
Data <strong>di</strong> trascrizione<br />
del verbale<br />
nel libro delle<br />
decisioni dei soci<br />
NULLITÀ DELLE DELIBERE E DELLE DECISIONI DEI SOCI<br />
Ai sensi dell’art. 2379 c.c. sono (ra<strong>di</strong>calmente) nulle le delibere <strong>di</strong> una s. p.a. in caso <strong>di</strong>:<br />
mancata convocazione dell’assemblea (a meno che non si tratti <strong>di</strong> assemblea<br />
totalitaria);<br />
mancata verbalizzazione della stessa<br />
oggetto impossibile o illecito.<br />
<strong>In</strong> ogni caso, la convocazione dell’assemblea non può essere considerata mancante<br />
quando l’avviso è irregolare. Tale circostanza si verifica se l’avviso <strong>di</strong> convocazione<br />
proviene da un amministratore o da un membro dell’organo <strong>di</strong> controllo ed è idonea a<br />
consentire a coloro che hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> intervenire <strong>di</strong> essere preventivamente avvertiti<br />
della convocazione e della data dell’assemblea.<br />
La mancata verbalizzazione dell’assemblea nel libro delle assemblee (da vi<strong>di</strong>marsi a<br />
norma <strong>di</strong> legge) non è causa <strong>di</strong> nullità quando il verbale dell’incontro contiene la data<br />
della delibera e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea o dal<br />
presidente del Consiglio <strong>di</strong> amministrazione o del Consiglio <strong>di</strong> sorveglianza e dal<br />
segretario o dal notaio.<br />
15 AZIENDAINFORMA
La sanatoria della delibera nulla<br />
<strong>In</strong> ogni caso, come già detto nel caso <strong>di</strong> annullamento della delibera, trovano<br />
applicazione le regole secondo cui non potrà essere <strong>di</strong>chiarata la nullità in caso <strong>di</strong><br />
sostituzione della delibera viziata con altra presa in conformità della legge e dello<br />
statuto.<br />
Il legislatore prevede poi due ipotesi <strong>di</strong> sanatoria <strong>di</strong> delibere viziate da nullità e<br />
stabilisce che l’impugnazione per nullità della delibera:<br />
per mancata convocazione non può essere posta in essere da chi ha acconsentito<br />
allo svolgimento dell’assemblea (e quin<strong>di</strong> è venuto a conoscenza dell’esistenza<br />
dell’assemblea e vi ha partecipato);<br />
per mancanza <strong>di</strong> verbale non può essere posta in essere se la verbalizzazione<br />
viene effettuata prima dell’assemblea successiva. E’ quest’ultimo il limite temporale<br />
entro il quale la postuma redazione del verbale permette <strong>di</strong> sanare ogni vizio<br />
invalidante.<br />
Con riferimento alle decisioni dei soci <strong>di</strong> una s.r.l. considerate nulle, l’art 2479 ter c.c.<br />
in<strong>di</strong>ca come per la s.p.a., le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile nonché quelle<br />
assunte in mancanza assoluta <strong>di</strong> in<strong>forma</strong>zione.<br />
Quest’ultima espressione linguistica non si riferisce soltanto alla mancanza <strong>di</strong><br />
in<strong>forma</strong>zioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza <strong>di</strong> in<strong>forma</strong>zioni<br />
sull'avvio del proce<strong>di</strong>mento deliberativo, come è accaduto per la deliberazione<br />
dell'assemblea che sia stata assunta senza la convocazione <strong>di</strong> uno dei soci legittimati<br />
ad intervenire (Trib. Bologna sez. Impresa. 20 maggio 2022).<br />
È legittimato ad impugnare le delibere per nullità <strong>di</strong> s.p.a e s.r.l. chiunque abbia<br />
interesse; la nullità è peraltro rilevabile d’ufficio; quanto ai termini la normativa<br />
prevede tre anni decorrenti da momenti <strong>di</strong>versi per le due tipologie societarie come<br />
riscontrabile dai grafici sotto riportati.<br />
È in ogni caso imprescrittibile l’azione <strong>di</strong>retta a far <strong>di</strong>chiarare nulle le delibere che<br />
mo<strong>di</strong>ficano l’oggetto sociale con la previsione <strong>di</strong> un oggetto impossibile o illecito.<br />
Termini <strong>di</strong> impugnativa in caso <strong>di</strong> nullità<br />
S.P.A.<br />
ENTRO TRE ANNI<br />
DATA<br />
DEPOSITO O<br />
ISCRIZIONE AL<br />
R.I.<br />
imprescrittibilità<br />
per delibere che<br />
mo<strong>di</strong>ficano<br />
oggetto sociale<br />
prevedendolo<br />
impossibile o<br />
illecito<br />
S.R.L.<br />
ENTRO TRE ANNI DATA TRASCRIZIONE<br />
NEL LIBRO DELLE<br />
DECISIONI DEI SOCI<br />
imprescrittibilità<br />
per delibere che<br />
mo<strong>di</strong>ficano<br />
oggetto sociale<br />
prevedendolo<br />
impossibile<br />
o illecito<br />
Il Legislatore, quin<strong>di</strong>, ha previsto un termine generale <strong>di</strong> tre anni per impugnare le<br />
delibere nulle per:<br />
mancata convocazione;<br />
omessa verbalizzazione;<br />
impossibilità o illiceità dell’oggetto.<br />
Il termine triennale decorre dall’iscrizione o dal deposito della delibera nel Registro<br />
delle imprese o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se tale<br />
pubblicità non è prevista.<br />
16 AZIENDAINFORMA
PRIVACY E<br />
VIDEOSORVEGLIANZA<br />
LE REGOLE PER NON ESSERE SANZIONATI<br />
<strong>di</strong> Armando Urbano<br />
Abstract<br />
Negli ultimi anni il tema della privacy dei dati personali dei <strong>di</strong>pendenti ha assunto un<br />
rilievo sempre maggiore, con un'attenzione particolare alla protezione delle<br />
in<strong>forma</strong>zioni sia online che offline. Nel contesto lavorativo, la questione <strong>di</strong>venta ancora<br />
più delicata quando si parla <strong>di</strong> videosorveglianza sul posto <strong>di</strong> lavoro.<br />
La videosorveglianza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro è un argomento complesso che coinvolge una<br />
serie <strong>di</strong> considerazioni <strong>di</strong> natura etica, legale e pratica. Molti paesi, tra cui l’Italia, hanno<br />
regolamentato e <strong>di</strong>sciplinato l'uso della videosorveglianza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, anche in<br />
virtù <strong>di</strong> quanto statuito dal Regolamento EU 2016/679 (GDPR).<br />
Con l'introduzione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), le<br />
aziende sono state chiamate a rivedere le proprie politiche e pratiche in materia <strong>di</strong><br />
videosorveglianza per garantire il rispetto della privacy dei <strong>di</strong>pendenti.<br />
<strong>In</strong> questo articolo, esamineremo il rapporto tra il GDPR e la videosorveglianza,<br />
evidenziando le sfide e le considerazioni fondamentali per le aziende.<br />
Il GDPR - contenuti<br />
Il GDPR, entrato in vigore nel maggio 2018, è stato concepito per rafforzare e unificare<br />
le leggi sulla privacy dei dati all'interno dell'Unione Europea. Il regolamento si applica a<br />
tutte le organizzazioni che trattano dati personali <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui all'interno dell'UE,<br />
comprese le aziende, in<strong>di</strong>pendentemente dalla loro sede.<br />
L'uso della videosorveglianza sul posto <strong>di</strong> lavoro solleva una serie <strong>di</strong> questioni etiche,<br />
legali e pratiche. Mentre può essere un importante strumento per garantire la<br />
sicurezza dei <strong>di</strong>pendenti e degli asset aziendali, può anche minare la privacy<br />
in<strong>di</strong>viduale e generare un clima <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffidenza tra datore <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong>pendenti. È quin<strong>di</strong><br />
fondamentale trovare un equilibrio tra la necessità <strong>di</strong> sicurezza e il rispetto della<br />
privacy dei <strong>di</strong>pendenti.<br />
<strong>In</strong>nanzi tutto, è importante rispettare le leggi, i regolamenti e le normative in materia<br />
<strong>di</strong> privacy che <strong>di</strong>sciplinano l'uso della videosorveglianza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro. Queste<br />
leggi possono definire chiaramente quando e come la videosorveglianza può essere<br />
utilizzata, nonché le restrizioni sulla raccolta e la conservazione dei dati.<br />
17 AZIENDAINFORMA
ATTENZIONE<br />
<strong>In</strong> Italia bisogna fare riferimento, oltre a quanto previsto dal GDPR, al<br />
D.lgs. 196/2003 (Co<strong>di</strong>ce della privacy) e a quanto statuito dal Garante<br />
della Privacy che fornisce linee guida e normative riguardanti anche la<br />
videosorveglianza. L’utilizzo della videosorveglianza deve avvenire solo<br />
per scopi specifici e legittimi, come:<br />
la sicurezza dei <strong>di</strong>pendenti;<br />
la prevenzione della criminalità;<br />
la protezione dei beni aziendali.<br />
L'uso delle registrazioni deve essere limitato alle finalità <strong>di</strong>chiarate dal<br />
datore <strong>di</strong> lavoro e non deve essere abusato per monitorare il<br />
comportamento dei <strong>di</strong>pendenti in modo non autorizzato.<br />
18 AZIENDAINFORMA<br />
La valutazione d’impatto (DPIA)<br />
Il titolare del trattamento, prima <strong>di</strong> iniziare il trattamento, deve valutare se sussistano<br />
i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. La<br />
valutazione dell'impatto sulla privacy (DPIA) è un processo fondamentale per valutare<br />
i rischi associati all'uso della videosorveglianza in azienda e identificare misure per<br />
mitigare tali rischi.<br />
I passaggi principali per condurre una DPIA relativa alla videosorveglianza sono:<br />
definire chiaramente gli obiettivi dell'installazione della videosorveglianza, come la<br />
sicurezza dei <strong>di</strong>pendenti e degli asset aziendali;<br />
identificare i dati personali raccolti tramite la videosorveglianza, come immagini o<br />
registrazioni au<strong>di</strong>o;<br />
verificare le leggi e i regolamenti nazionali in materia <strong>di</strong> videosorveglianza e<br />
privacy;<br />
esaminare le politiche aziendali esistenti relative alla protezione dei dati e alla<br />
videosorveglianza;<br />
identificare e valutare i potenziali rischi per la privacy associati all'uso della<br />
videosorveglianza, come l'accesso non autorizzato ai dati o la <strong>di</strong>vulgazione non<br />
autorizzata delle registrazioni;<br />
considerare i rischi per la privacy sia per i <strong>di</strong>pendenti che per altre persone<br />
coinvolte, come clienti o visitatori;<br />
considerare l'adozione <strong>di</strong> tecnologie e pratiche che consentono una<br />
videosorveglianza più rispettosa della privacy, come la sfocatura automatica delle<br />
facce o l'anonimizzazione dei dati personali;<br />
documentare i risultati della DPIA, inclusi i rischi identificati e le misure <strong>di</strong><br />
mitigazione proposte;<br />
coinvolgere i responsabili della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) e<br />
altre parti interessate nella revisione e nell'approvazione della DPIA;<br />
monitorare costantemente l'efficacia delle misure <strong>di</strong> mitigazione implementate e<br />
aggiornare la DPIA in caso <strong>di</strong> cambiamenti nei rischi o nelle normative;<br />
effettuare una revisione perio<strong>di</strong>ca della DPIA per garantire che sia aggiornata e<br />
rifletta le pratiche aziendali attuali.<br />
Condurre una valutazione dell'impatto sulla privacy è essenziale per garantire che<br />
l'uso della videosorveglianza rispetti i <strong>di</strong>ritti dei <strong>di</strong>pendenti e delle altre persone<br />
coinvolte, riducendo al minimo i rischi per la privacy e proteggendo l'azienda dalle<br />
potenziali sanzioni e danni alla reputazione (Reputational Damage).
Le aziende coinvolte in violazioni della privacy rischiano <strong>di</strong> subire danni alla<br />
reputazione, con conseguenze negative sulle relazioni con i <strong>di</strong>pendenti, i clienti e altri<br />
stakeholder. Questo può influire negativamente sull'immagine dell'azienda e sulla<br />
fiducia del pubblico nei suoi servizi o prodotti. È importante che le aziende<br />
comprendano le potenziali sanzioni e adottino misure adeguate per garantire il<br />
rispetto delle normative sulla privacy e sulla videosorveglianza.<br />
Ciò include:<br />
la corretta implementazione delle politiche interne;<br />
la <strong>forma</strong>zione del personale;<br />
la gestione responsabile dei dati<br />
il rispetto dei <strong>di</strong>ritti dei <strong>di</strong>pendenti e degli in<strong>di</strong>vidui coinvolti.<br />
<strong>In</strong>vestire nella conformità normativa può aiutare a prevenire le sanzioni e a<br />
proteggere la reputazione e il successo a lungo termine dell'azienda.<br />
L’installazione dei sistemi <strong>di</strong> videosorveglianza<br />
Secondo quanto statuito dalle FAQ del Garante della Privacy, l’installazione <strong>di</strong> sistemi<br />
<strong>di</strong> rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della <strong>di</strong>sciplina in<br />
materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali, anche delle altre <strong>di</strong>sposizioni<br />
dell’or<strong>di</strong>namento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’or<strong>di</strong>namento civile e<br />
penale in materia <strong>di</strong> interferenze illecite nella vita privata, o in materia <strong>di</strong> controllo a<br />
<strong>di</strong>stanza dei lavoratori.<br />
È bene ricordare, inoltre, che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha<br />
adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso<br />
<strong>di</strong>spositivi video” allo scopo <strong>di</strong> fornire in<strong>di</strong>cazioni sull’applicazione del Regolamento in<br />
relazione al trattamento <strong>di</strong> dati personali attraverso <strong>di</strong>spositivi video, inclusa la<br />
videosorveglianza.<br />
Va sottolineato che l’attività <strong>di</strong> videosorveglianza va effettuata nel rispetto del<br />
cosiddetto principio <strong>di</strong> minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità <strong>di</strong><br />
ripresa e <strong>di</strong>slocazione per non violare la riservatezza delle altre persone.<br />
ATTENZIONE<br />
Le telecamere devono essere posizionate in modo da limitare la<br />
registrazione <strong>di</strong> aree non necessarie e devono essere <strong>di</strong>sattivate in<br />
determinati ambienti, come bagni o spogliatoi. I dati trattati<br />
devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle<br />
finalità perseguite.<br />
Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del<br />
Garante per installare tali sistemi. <strong>In</strong>fatti, in base<br />
al principio <strong>di</strong> responsabilizzazione (art. 5, par. 2,<br />
del Regolamento UE 2016/679), spetta al titolare<br />
del trattamento valutare la liceità e la<br />
proporzionalità del trattamento, tenuto conto del<br />
contesto e delle finalità del trattamento, nonché<br />
del rischio per i <strong>di</strong>ritti e le libertà delle persone<br />
fisiche. Anche i controlli aventi ad oggetto la tutela<br />
del patrimonio aziendale sono assoggettati ai<br />
presupposti <strong>di</strong> legittimità.<br />
19 AZIENDAINFORMA
Adempimenti preventivi e sanzioni per violazioni<br />
Prima d’installare l’impianto <strong>di</strong> videosorveglianza, in base a quanto previsto<br />
dall'articolo 4 St. Lav., bisognerà:<br />
in presenza <strong>di</strong> azienda con più <strong>di</strong> 15 <strong>di</strong>pendenti: re<strong>di</strong>gere un accordo collettivo con<br />
le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), ove presenti nell’azienda; in caso <strong>di</strong><br />
aziende con più unità produttive ubicate in <strong>di</strong>verse province della stessa regione, o in<br />
più regioni l'accordo può essere stipulato con le associazioni sindacali più<br />
rappresentative sul territorio nazionale;<br />
qualora l’accordo non fosse raggiunto, per installare l’impianto <strong>di</strong> videosorveglianza,<br />
dovrà essere richiesta l’autorizzazione <strong>di</strong>rettamente alla sede territoriale<br />
dell’Ispettorato del lavoro. Se l’azienda ha più se<strong>di</strong> che rientrano nella giuris<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>verse <strong>di</strong>rezioni dell’Ispettorato del lavoro, sarà necessaria l’autorizzazione<br />
dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.<br />
in presenza <strong>di</strong> aziende con meno <strong>di</strong> 15 <strong>di</strong>pendenti: richiedere una specifica<br />
autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro, competente per territorio.<br />
Per non incorrere nelle violazioni previste dall’art. 38 della Legge n. 300/1970<br />
(ammenda da 154,00 a 1.549,00 euro o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il<br />
fatto non costituisca reato più grave), l'impianto <strong>di</strong> videosorveglianza non può essere<br />
installato;<br />
senza che sia stato raggiunto l’accordo con le organizzazioni sindacali;<br />
senza l’autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro, competente per<br />
territorio.<br />
ATTENZIONE<br />
La violazione si configura anche nel caso in cui l’impianto <strong>di</strong><br />
videosorveglianza sia già stato installato ma non sia ancora<br />
funzionante.<br />
<strong>In</strong> questa fattispecie gli ispettori verbalizzeranno al datore <strong>di</strong> lavoro la prescrizione che<br />
prevede la rimozione dell’impianto, entro un determinato lasso <strong>di</strong> tempo; qualora non<br />
dovesse adempiere, verrà irrogata la sanzione <strong>di</strong> cui all’art. 38 dello Statuto dei<br />
lavoratori.<br />
L’in<strong>forma</strong>tiva sulla videosorveglianza<br />
I datori <strong>di</strong> lavoro sono tenuti a in<strong>forma</strong>re i <strong>di</strong>pendenti sull'uso della<br />
videosorveglianza (esistenza e posizione delle telecamere) e a ottenere il loro<br />
consenso, a meno che l'uso delle telecamere non sia strettamente necessario per<br />
ragioni <strong>di</strong> sicurezza.<br />
ATTENZIONE<br />
Il Provve<strong>di</strong>mento in materia <strong>di</strong> videosorveglianza dell’8 aprile 2010<br />
e le FAQ sulla videosorveglianza del <strong>di</strong>cembre 2020 del Garante per<br />
la protezione dei dati personali (GPDP) sanciscono che gli<br />
interessati devono sempre essere in<strong>forma</strong>ti (ex art. 13 del<br />
Regolamento), dal titolare del trattamento, che stanno per<br />
accedere in una zona videosorvegliata in<strong>di</strong>pendentemente se sono<br />
soggetti facenti parte del personale <strong>di</strong>pendente, fornitori, clienti,<br />
ecc.<br />
20 AZIENDAINFORMA
L’in<strong>forma</strong>tiva può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un<br />
semplice cartello, come quello realizzato dall’EDPB (Comitato europeo per la<br />
protezione dei dati) e deve contenere, tra le altre in<strong>forma</strong>zioni, le in<strong>di</strong>cazioni sul<br />
titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a<br />
varie circostanze (presenza <strong>di</strong> più telecamere, vastità dell’area oggetto <strong>di</strong> rilevamento<br />
o modalità delle riprese). L’in<strong>forma</strong>tiva va collocata prima <strong>di</strong> entrare nella zona<br />
sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché<br />
non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo<br />
inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato deve poter capire quale<br />
zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il<br />
proprio comportamento, ove necessario. L’in<strong>forma</strong>tiva deve rinviare a un testo<br />
completo contenente tutti gli elementi <strong>di</strong> cui all´art. 13 del Regolamento, in<strong>di</strong>cando<br />
come e dove trovarlo (ad es. sul sito <strong>In</strong>ternet del titolare del trattamento o affisso in<br />
bacheche o locali dello stesso).<br />
Conservazione dei Dati<br />
Le registrazioni delle telecamere <strong>di</strong> sorveglianza dovrebbero essere conservate solo<br />
per il tempo necessario e utilizzate solo per gli scopi <strong>di</strong>chiarati ed eliminate in modo<br />
sicuro. Devono essere adottate misure per proteggere queste registrazioni<br />
dall'accesso non autorizzato e per garantirne la sicurezza. <strong>In</strong> base al principio <strong>di</strong><br />
responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del<br />
trattamento in<strong>di</strong>viduare i tempi <strong>di</strong> conservazione delle immagini, tenuto conto del<br />
contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i <strong>di</strong>ritti e le libertà<br />
delle persone fisiche. Ciò salvo che specifiche norme <strong>di</strong> legge non prevedano<br />
espressamente determinati tempi <strong>di</strong> conservazione dei dati.<br />
Accesso e sicurezza dei dati<br />
L'accesso ai dati <strong>di</strong> videosorveglianza deve essere limitato a persone autorizzate e le<br />
in<strong>forma</strong>zioni devono essere trattate in modo confidenziale. È essenziale garantire che<br />
le registrazioni delle telecamere <strong>di</strong> sorveglianza siano protette da accessi non<br />
autorizzati e che vengano trattate in conformità con le leggi sulla protezione dei dati<br />
personali. L’azienda deve, pertanto, adottare misure <strong>di</strong> sicurezza in<strong>forma</strong>tica<br />
adeguate a evitare un uso improprio delle immagini o una <strong>di</strong>vulgazione non<br />
autorizzata delle stesse. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della<br />
telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e<br />
sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato deve<br />
poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la<br />
sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L’in<strong>forma</strong>tiva<br />
deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi <strong>di</strong> cui all´art. 13 del<br />
Regolamento, in<strong>di</strong>cando come e dove trovarlo (ad es. sul sito <strong>In</strong>ternet del titolare del<br />
trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).<br />
Diritti dei Dipendenti<br />
I <strong>di</strong>pendenti hanno <strong>di</strong>ritti specifici in relazione alla videosorveglianza, compreso il<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>:<br />
essere in<strong>forma</strong>ti su come vengono utilizzate le registrazioni;<br />
accesso ai dati raccolti e alle registrazioni che li riguardano<br />
opposizione in determinate circostanze.<br />
<strong>In</strong>oltre, possono richiedere la correzione o l'eliminazione <strong>di</strong> dati inesatti o non più<br />
necessari.<br />
21 AZIENDAINFORMA
Le sanzioni<br />
Oltre alle sanzioni previste dall’art. 38 della Legge n. 300/1970 per le violazioni della<br />
normativa privacy sulla videosorveglianza il GDPR <strong>di</strong>sciplina le sanzioni<br />
amministrative.<br />
Per le violazioni <strong>di</strong> gravità minore, l’art. 83, par. 4 GDPR prevede una sanzione<br />
amministrativa pecuniaria:<br />
sino a € 10.000.000,00<br />
se superiore fino al 2% del fatturato mon<strong>di</strong>ale totale annuo dell’esercizio<br />
precedente.<br />
Per le violazioni più gravi, invece, ex art. 84, par.5 GDPR sono soggette a sanzioni<br />
amministrative pecuniarie:<br />
sino a €.20.000.000,00<br />
se superiore fino al 4% del fatturato mon<strong>di</strong>ale totale annuo dell’esercizio<br />
precedente.<br />
L’Autorità Garante, nel comminare le sanzioni, terrà conto:<br />
della natura, gravità e durata della violazione;<br />
del carattere doloso o colposo dell’inadempienza;<br />
delle misure adottate per il contenimento del danno subito dagli <strong>In</strong>teressati;<br />
del grado <strong>di</strong> responsabilità tenuto conto delle misure tecniche e organizzative<br />
implementate dal Titolare o dal Responsabile;<br />
della presenza <strong>di</strong> precedenti violazioni;<br />
del grado <strong>di</strong> cooperazione mostrata con l’autorità <strong>di</strong> controllo.<br />
Per armonizzare le modalità <strong>di</strong> definizione delle sanzioni da parte delle Autorità<br />
Garanti, in data 12 maggio 2022, il Comitato Europeo per la Protezione dei dati<br />
(EDPB) ha adottato le Linee Guida 04/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative.<br />
Conclusioni<br />
Le aziende devono adottare un approccio olistico e responsabile all'uso della<br />
videosorveglianza sul posto <strong>di</strong> lavoro e a tal fine devono:<br />
condurre una valutazione dell'impatto sulla privacy (DPIA) per valutare i rischi e<br />
le implicazioni della videosorveglianza;<br />
stabilire politiche e procedure chiare sull'uso delle telecamere, compresi i<br />
perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> conservazione dei dati e le modalità <strong>di</strong> accesso;<br />
<strong>forma</strong>re il personale sulle normative e le pratiche relative alla videosorveglianza<br />
e alla protezione dei dati;<br />
monitorare costantemente l'efficacia delle misure <strong>di</strong> sicurezza e aggiornare le<br />
politiche in base alle evoluzioni normative e tecnologiche.<br />
<strong>In</strong> sintesi, mentre la videosorveglianza può essere un utile strumento per garantire<br />
la sicurezza e proteggere gli interessi aziendali, è fondamentale che le aziende<br />
rispettino i <strong>di</strong>ritti dei <strong>di</strong>pendenti e operino in conformità con le leggi e le normative<br />
sulla privacy. Un approccio trasparente, equo e rispettoso è essenziale per<br />
bilanciare la sicurezza con la privacy sul posto <strong>di</strong> lavoro. Ad evitare che un sistema <strong>di</strong><br />
sorveglianza per la prevenzione <strong>di</strong> fatti illeciti che si traducono i danni economici,<br />
paradossalmente <strong>di</strong>ano luogo a gravosi e inattesi esborsi per sanzioni<br />
amministrative.<br />
22 AZIENDAINFORMA
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23 AZIENDAINFORMA
BANDO ISI INAIL 2023<br />
<strong>di</strong> Gianluca Pavanello<br />
Il bando ISI proposto da INAIL è un appuntamento ricorrente che dal 2010 permette <strong>di</strong><br />
fornire un consistente supporto alle aziende, in materia <strong>di</strong> finanziamento <strong>di</strong><br />
investimenti in materia <strong>di</strong> salute e sicurezza sul lavoro (riferimenti normativi:<br />
attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e<br />
dell’articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 <strong>di</strong>cembre 2015, n. 208)<br />
Sebbene abbia cadenza annuale*, giunto quest’anno alla 14^ e<strong>di</strong>zione, è caratterizzato<br />
da continue evoluzioni che hanno introdotto <strong>di</strong>fferenze e novità, anche consistenti.<br />
*è stato interrotto nel solo anno 2020 - ISI 2019 – a causa dell’emergenza covid, limitando le risorse alla sola<br />
agricoltura, <strong>di</strong>rottando le altre risorse sui sussi<strong>di</strong> legati ai fermi attività.<br />
Obiettivo<br />
<strong>In</strong>centivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute e <strong>di</strong> sicurezza dei lavoratori rispetto alle con<strong>di</strong>zioni preesistenti<br />
(in<strong>di</strong>cati nel Documento <strong>di</strong> Valutazione dei Rischi, DVR), nonché incoraggiare le micro e<br />
piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli,<br />
all’acquisto <strong>di</strong> nuovi macchinari e attrezzature <strong>di</strong> lavoro caratterizzati da soluzioni<br />
innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il<br />
ren<strong>di</strong>mento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del<br />
livello <strong>di</strong> rumorosità o del rischio infortunistico o <strong>di</strong> quello derivante dallo svolgimento<br />
<strong>di</strong> operazioni manuali.<br />
Novità<br />
Il bando ISI 2023, tenuto conto delle politiche prevenzionali che l’Istituto intende<br />
attuare, ha introdotto novità in <strong>di</strong>versi ambiti:<br />
Risorse economiche<br />
Requisiti soggettivi<br />
Nuova articolazione degli assi <strong>di</strong> finanziamento<br />
<strong>In</strong>terventi <strong>di</strong> prevenzione ammessi<br />
<strong>In</strong>novazioni procedurali e semplificazione.<br />
L’incremento dei fon<strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibili è l’elemento più evidente, in quanto da 333 milioni<br />
dello scorso anno si passa a 508 milioni (+53%)<br />
24 AZIENDAINFORMA<br />
N.B. Viene mantenuto il limite <strong>di</strong><br />
130.000 euro <strong>di</strong> contributo massimo,<br />
ma l’incremento del massimale<br />
complessivo triennale del regime de<br />
minimis, operativo dal <strong>2024</strong> (da<br />
200.000 a 300.000€), consentirà a<br />
molte più aziende, che non avevano<br />
capienza sufficiente, <strong>di</strong> poter<br />
beneficiare del bando.
Destinatari dei finanziamenti<br />
Imprese, anche in<strong>di</strong>viduali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e<br />
iscritte alla Camera <strong>di</strong> Commercio <strong>In</strong>dustria Artigianato e Agricoltura (CCIAA),<br />
<strong>di</strong>stinte in relazione ai <strong>di</strong>versi Assi <strong>di</strong> finanziamento. <strong>In</strong> particolare, quale<br />
intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette <strong>di</strong> sostenere gli<br />
investimenti per l’adozione <strong>di</strong> modelli organizzativi e <strong>di</strong> responsabilità sociale<br />
anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per<br />
l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro);<br />
Enti del terzo settore, (decreto legislativo n. 117/2017, mo<strong>di</strong>ficato dal decreto<br />
legislativo n. 105/2018), che possono accedere all’Asse 1.1 limitatamente<br />
all’intervento <strong>di</strong> tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione<br />
manuale <strong>di</strong> persone.<br />
Progetti ammessi ai finanziamenti (Assi)<br />
I 508 milioni <strong>di</strong> Euro vengono spalmati sugli assi <strong>di</strong> intervento, opportunamente<br />
rimodulati, recependo le esigenze emerse negli andamenti dei ban<strong>di</strong> precedenti e<br />
dell’evoluzione del mondo produttivo.<br />
La struttura del bando 2023 viene completamente rinnovata. La nuova configurazione<br />
punta sugli investimenti tecnologici al servizio della prevenzione, me<strong>di</strong>ante un<br />
incremento delle risorse de<strong>di</strong>cate ai progetti finalizzati alla sostituzione delle macchine<br />
obsolete, con nuove in regola con gli standard europei più recenti (Assi 2, 4, 5).<br />
Novità riguardano tutti gli assi:<br />
1.ASSE DI FINANZIAMENTO 1<br />
1.1Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici:<br />
Con ben 93,4 milioni <strong>di</strong> euro, è destinato alla prevenzione del rischio chimico, dei<br />
rischi legati al rumore, alle vibrazioni e alla movimentazione manuale <strong>di</strong> persone e<br />
carichi. (1.1) Allegato 1.1 Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici<br />
1.2 Progetti per l’adozione <strong>di</strong> modelli organizzativi e <strong>di</strong> responsabilità sociale<br />
Vengono confermati 5 milioni <strong>di</strong> euro per l’adozione <strong>di</strong> modelli organizzativi e <strong>di</strong><br />
responsabilità sociale (1.2). Questi modelli standar<strong>di</strong>zzati (esempio UNI-ISO<br />
45001:2023) consentono inoltre risparmi alle aziende in termini <strong>di</strong> riduzione degli<br />
stessi premi assicurativi INAIL. Allegato 1.2 Progetti per l'adozione <strong>di</strong> modelli<br />
organizzativi e <strong>di</strong> responsabilità sociale<br />
25 AZIENDAINFORMA
2. ASSE DI FINANZIAMENTO 2: PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI<br />
INFORTUNISTICI:<br />
A fronte della eliminazione delle tipologie meno richieste e più complesse in fase<br />
<strong>di</strong> presentazione delle domande, l’asse 2, forte <strong>di</strong> un incremento <strong>di</strong> 100 milioni <strong>di</strong> euro,<br />
per una dotazione complessiva <strong>di</strong> 140 milioni <strong>di</strong> euro, è de<strong>di</strong>cato alla prevenzione <strong>di</strong><br />
rischio infortunistico, me<strong>di</strong>ante la sostituzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi e macchinari, atti a ridurre<br />
i rischi legati a quattro macroaree:<br />
1.Caduta dall’alto<br />
2. Sostituzione Macchine obsolete, immesse in mercato prima del 21 settembre 1996,<br />
per i trattori prima del 1° gennaio 1998 (sempre obbligatoria la rottamazione)<br />
3. Sostituzione Macchine non obsolete, ovvero conformi alla prima <strong>di</strong>rettiva ma non<br />
alla seconda (ovvero in commercio tra il 1996 e il 6 marzo 2010, in questo caso è<br />
consentita la permuta).<br />
4. Ambienti confinati e/o sospetti <strong>di</strong> inquinamento (es. sistemi <strong>di</strong> monitoraggio, robot,<br />
droni, sistemi <strong>di</strong> recupero lavoratori, eccetera). Allegato 2 - Progetti per la<br />
riduzione dei rischi infortunistici<br />
3. ASSE DI FINANZIAMENTO 3: PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI<br />
AMIANTO<br />
Aumentano da 86,5 a 100 milioni <strong>di</strong> euro i fon<strong>di</strong> destinati a questi progetti,<br />
sempre con massimali <strong>di</strong> 130.000 euro a <strong>di</strong>fferenza del settore agricoltura dove il<br />
limite è legato allo specifico de minimis settoriale e ammonta a 25.000 euro. Allegato<br />
3 - Progetti <strong>di</strong> bonifica da materiali contenenti amianto<br />
4. ASSE DI FINANZIAMENTO 4: PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE<br />
OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ INDICATI IN DETTAGLIO NEL BANDO<br />
Questo Asse, espressamente rivolto alle micro e piccole imprese, cambia<br />
ra<strong>di</strong>calmente, <strong>di</strong>venendo multisettoriale, a <strong>di</strong>fferenza delle precedenti e<strong>di</strong>zioni,<br />
andando a coprire ben 19 settori che hanno una presenza e un rilievo nel tessuto<br />
industriale del nostro paese. Lo stanziamento passa da 10 a 80 milioni <strong>di</strong> euro, e<br />
soprattutto il finanziamento massimo ottenibile passa da 50.000 a 130.000€. Ammette<br />
investimenti che prevedono la sostituzione <strong>di</strong> macchine o apparecchi elettrici. Allegato<br />
4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori<br />
5. ASSE DI FINANZIAMENTO 5: PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE<br />
OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI<br />
Anche l’asse de<strong>di</strong>cato all’agricoltura vede un aumento della dotazione finanziaria<br />
da 35 a 90 milioni <strong>di</strong> euro. Gli importi finanziabili crescono da 60.000 a 130.000 euro,<br />
incrementando anche l’intensità dell’aiuto, che passa dal 40% al 65% delle spese<br />
sostenute, e per i giovani agricoltori dal 50% all’80%.<br />
Il limite <strong>di</strong> età in<strong>di</strong>cato quale requisito per accedere all’asse giovane agricoltore si<br />
riferisce a persona con un'età pari a 41 anni non compiuti. Nelle società con soli due<br />
soci, in cui soltanto uno non abbia compiuto 41 anni o sia al suo primo inse<strong>di</strong>amento,<br />
si può ritenere sod<strong>di</strong>sfatto il requisito richiesto, anche al fine <strong>di</strong> non penalizzare le<br />
società rientranti in tale fattispecie che non potrebbero realizzare il requisito. Allegato<br />
5 - Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione<br />
agricola primaria dei prodotti agricoli<br />
26 AZIENDAINFORMA
Assegnazione territoriale dei finanziamenti, semplificazioni, intensità<br />
Le risorse finanziarie destinate dall’<strong>In</strong>ail ai progetti <strong>di</strong> miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
salute e sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e<br />
per assi <strong>di</strong> finanziamento. L’allocazione complessiva <strong>di</strong> risorse aumentata, la nuova<br />
struttura dell’avviso, oltre a consentire una copertura <strong>di</strong> un numero maggiore <strong>di</strong><br />
imprese, apre le porte ad una assoluta novità: la possibilità <strong>di</strong> accedere senza click day<br />
dove le richieste siano inferiori all’allocato per la specifica combinazione<br />
asse/territorio, consentendo elenchi NO CLICK DAY, permettendo altresì <strong>di</strong> <strong>di</strong>rottare le<br />
risorse non utilizzate da queste aree/aree NCD alle altre, consentendo lo scorrimento<br />
e l’accettazione <strong>di</strong> domande escluse.<br />
Il finanziamento, a fondo perduto, è concesso con le seguenti intensità:<br />
per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese<br />
ritenute ammissibili,<br />
per l’Asse 5 (Agricoltura) nella misura del:<br />
1.65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);<br />
2.80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).<br />
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’iva (realmente e<br />
definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile in<br />
alcun modo, nel rispetto della normativa nazionale <strong>di</strong> riferimento).<br />
L’ammontare del contributo erogabile è compreso tra un importo minimo <strong>di</strong><br />
5.000 euro e un importo massimo pari a 130.000 euro. Non è previsto il limite<br />
minimo <strong>di</strong> finanziamento per le imprese che hanno meno <strong>di</strong> 50 <strong>di</strong>pendenti che<br />
presentino progetti per l’adozione <strong>di</strong> modelli organizzativi e <strong>di</strong> responsabilità sociale.<br />
Modalità e tempistiche <strong>di</strong> presentazione della domanda<br />
Nella tabella che segue sono evidenziate le tempistiche con le scadenze già in<strong>di</strong>viduate<br />
e quelle ancora da determinare per tutte le tre fasi.<br />
Come si evince anche dal calendario,<br />
la procedura è complessa e articolata<br />
nel tempo.<br />
Sono previsti <strong>di</strong>verse fasi e<br />
adempimenti con date <strong>di</strong> scadenza<br />
tassative.<br />
Una prima lunga finestra, dal 15<br />
aprile al 30 maggio <strong>2024</strong> h.18<br />
consente <strong>di</strong> compilare la domanda. <strong>In</strong><br />
questa fase, è bene ricordarlo, non è<br />
prevista nessuna priorità temporale<br />
<strong>di</strong> inserimento.<br />
L’obiettivo è verificare i requisiti del<br />
progetto necessari per l’accesso il<br />
raggiungimento <strong>di</strong> un punteggio<br />
minimo (120 punti), al <strong>di</strong> sotto del<br />
quale la domanda non può essere<br />
ammessa.<br />
27 AZIENDAINFORMA
Parametri, vincoli e punteggi per l’ammissione dei progetti<br />
<strong>In</strong> sintesi i vincoli generali sono:<br />
Imprese iscritte in CCIAA al 20/12/2023.<br />
NON aver beneficiato della concessione su ban<strong>di</strong> ISI INAIL Agri 2019/20, ISI INAIL<br />
2020, 2021 e 2022 (Il vincolo non si applica se beneficiari ISI INAIL Modelli 2020,<br />
2021, 2022).<br />
<strong>In</strong>vestimento riferito a lavorazioni (PAT <strong>In</strong>ail) già attive al 20/12/2023.<br />
Il rischio oggetto dell’intervento deve essere riscontrabile in DVR<br />
(documento <strong>di</strong> valutazione dei rischi).<br />
Se sostituzione trattori o macchine: i beni da sostituire devono essere nella piena<br />
proprietà dell’impresa alla data del 31/12/2021.<br />
Una sola domanda, su un solo Asse/Tipologia e una sola unità produttiva.<br />
Naturalmente sono tassativi la regolarità dei pagamenti dei premi assicurativi e non<br />
avere sanzioni pendenti per violazioni in materia <strong>di</strong> sicurezza sul lavoro.<br />
<strong>In</strong> merito alle caratteristiche dei beneficiari sono presenti anche esclusioni<br />
specifiche:<br />
Escluse DA ASSE 1.1, 1.2 e 2: le micro e piccole imprese, anche in<strong>di</strong>viduali, che<br />
operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.<br />
Escluse DA ASSE 1.2 e ASSE 2: le micro e piccole imprese, anche in<strong>di</strong>viduali, che<br />
operano nei seguenti settori specifici Ateco:<br />
Sez. A co<strong>di</strong>ce 03, Sez. C co<strong>di</strong>ci 10.41.10, 10.51.20, 10.61.10, 10.61.20, 13, 14, 15,<br />
16.10.00, 23.19.20, 23.41.00, 23.70.10, 31, 32.12, 32.13, 32.2, 32.3, 32.4, 32.99.1.<br />
Per poter passare alla seconda fase è necessario che la somma dei punteggi<br />
caratteristici <strong>di</strong> ogni sezione della tabella seguente permettano il raggiungimento <strong>di</strong><br />
almeno 120 punti.<br />
La prima sezione premia le aziende più piccole in termini <strong>di</strong> fatturato e <strong>di</strong>pendenti. La<br />
forbice <strong>di</strong> punteggio va dai 45 punti, ai soli 7 per le gran<strong>di</strong> imprese oltre 500<br />
<strong>di</strong>pendenti. La logica è quella <strong>di</strong> intervenire sul più grande numero <strong>di</strong> piccole imprese<br />
dove statisticamente si concentrano i le incidenze maggiori <strong>di</strong> incidenti sia in termini<br />
assoluti che percentuali.<br />
La seconda sezione assegna un punteggio da 40 a 4 punti valutando un parametro<br />
tecnico <strong>di</strong> INAIL (tasso <strong>di</strong> tariffa me<strong>di</strong>a nazionale) relativo alla lavorazione sulla quale si<br />
effettua l’intervento e <strong>di</strong> conseguenza il livello <strong>di</strong> rischio statistico associato.<br />
28 AZIENDAINFORMA
La terza sezione è legata agli interventi per la riduzione dei rischi in base alla tipologia<br />
<strong>di</strong> intervento, e all’asse. Per esempio, riguardo i rischi tecnopatici (asse 1) i punteggi più<br />
elevati sono per la movimentazione manuale <strong>di</strong> persone (90), a decrescere per il<br />
settore pesca e il rischio chimico (80), per la movimentazione dei carichi me<strong>di</strong>ante<br />
interventi <strong>di</strong> automazione (70), per terminare con la riduzione del rumore delle<br />
macchine o le vibrazioni meccaniche (65).<br />
Per interventi <strong>di</strong> riduzione dei rischi infortunistici (asse 2) si va dai 90 punti per gli<br />
ambienti inquinati, 85 per la riduzione rischio cadute dall’alto, 70 per la sostituzione <strong>di</strong><br />
macchine o trattori agricoli o forestali obsoleti* (in questo caso le macchine obsolete<br />
devono essere obbligatoriamente demolite), in caso <strong>di</strong> sostituzione <strong>di</strong> macchine non<br />
obsolete** è ammessa la permuta. Analogamente per gli interventi sull’asse 1.2<br />
(modelli) che riguardano principalmente certificazioni, la rimozione e bonifica <strong>di</strong><br />
amianto dalle coperture e relativi rifacimenti per l’asse 3, gli interventi per riduzione<br />
del rischio in settori specifici (asse 4), ed infine l’asse 5 riguardante l’agricoltura.<br />
La quarta sezione prevede una premialità per la con<strong>di</strong>visione con le parti sociali e/o<br />
con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale e/o territoriale) (14<br />
punti)<br />
La quinta sezione prevede 8 punti aggiuntivi per co<strong>di</strong>ci ATECO specifici eventualmente<br />
in<strong>di</strong>viduati a livello regionale/provinciale<br />
<strong>In</strong> ognuno degli allegati INAIL riportati con i link in coincidenza della descrizione degli<br />
assi, sono riportate tutte e 5 le sezioni per calcolare il punteggio finale. Quin<strong>di</strong> una<br />
volta determinato a quale asse è rivolto il progetto, l’allegato rappresenta un valido<br />
supporto per verificare gli aspetti tecnici della procedura.<br />
Compatibilità e Cumulabilità<br />
E’ cumulabile solo per la parte <strong>di</strong> investimento non coperta dal finanziamento<br />
esclusivamente con le agevolazioni fiscali (es. cre<strong>di</strong>to d’imposta 4.0) in quanto non<br />
sono aiuti <strong>di</strong> stato, non devono essere autorizzati dalla UE attenendo alle normative<br />
fiscali nazionali.<br />
È possibile cumulare le misure <strong>di</strong> accesso al cre<strong>di</strong>to come il fondo centrale garanzia<br />
PMI o ISMEA per l’agricoltura.<br />
ATTENZIONE<br />
è incompatibile l’abbinamento alla Nuova Sabatini e a tutti gli altri regimi<br />
<strong>di</strong> aiuto.<br />
Punti <strong>di</strong> attenzione<br />
I progetti sono caratterizzati da notevoli <strong>di</strong>fferenze sui vari assi, presentano<br />
caratteristiche <strong>di</strong> dettaglio che devono essere verificate, periziate e/o certificate. Il<br />
bando riconosce anche contribuzioni per spese tecniche e/o <strong>di</strong> perizia sempre<br />
nell’ambito dei limiti del regime “de minimis” e del massimale previsto.<br />
29 AZIENDAINFORMA
È fondamentale verificare l’ammissibilità, analizzando le caratteristiche<br />
dell’investimento, la scheda <strong>di</strong> dettaglio relativa alla Tipologia <strong>di</strong> intervento<br />
richiesto;<br />
Negli allegati INAIL è possibile visualizzare tutte le caratteristiche e i punteggi <strong>di</strong><br />
tutte le sezioni per ogni tipologia <strong>di</strong> progetto/asse:<br />
Il bando ISI INAIL è concesso in regime de minimis. Verificare il plafond <strong>di</strong> aiuti<br />
<strong>di</strong>sponibili (ci si può avvalere del Registro Aiuti <strong>di</strong> Stato al sito): Portale RNA<br />
Registro Nazionale Aiuti <strong>di</strong> Stato.<br />
NON è retroattivo, ma non è necessario attendere l’esito per avviare<br />
l’investimento, che deve avvenire solo a partire dalla fine della fase 1, ovvero dal<br />
31 maggio. Anche solo un acconto prima <strong>di</strong> tale data rende inammissibile la<br />
partecipazione. È ammissibile solo un preventivo firmato.<br />
È obbligatorio completare l’investimento in 365 giorni dalla concessione, più 60<br />
giorni per inviare documenti contabili, ma l’investimento deve essere<br />
tassativamente concluso.<br />
IMPORTANTE<br />
È fortemente suggerito il supporto <strong>di</strong> consulenti o società <strong>di</strong> consulenza<br />
specializzata, per i quali INAIL ha concesso profili <strong>di</strong> accesso de<strong>di</strong>cati,<br />
similmente a quelli caratteristici de<strong>di</strong>cati, per esempio, ai commercialisti<br />
da altri enti quali l’Agenzia delle Entrate, rendendo ancora più agevole<br />
l’inserimento delle domande minimizzando i rischi <strong>di</strong> errore.<br />
Conclusioni<br />
<strong>In</strong> conclusione, il bando ISI INAIL 2023 rappresenta una rilevante 'opportunità per le<br />
aziende che intendono investire nella sicurezza e nel benessere dei propri lavoratori.<br />
Attraverso l'accesso a finanziamenti agevolati, le imprese hanno la possibilità non solo<br />
<strong>di</strong> migliorare gli ambienti <strong>di</strong> lavoro, ma anche <strong>di</strong> innalzare gli standard <strong>di</strong> sicurezza, un<br />
aspetto fondamentale in ogni settore. La partecipazione a questo bando consente alle<br />
aziende <strong>di</strong> attuare strategie mirate all'innovazione e all'efficientamento dei processi,<br />
coinvolgendo attivamente le risorse umane in percorsi <strong>di</strong> crescita e sviluppo<br />
professionale. L'investimento in sicurezza, infatti, va ben oltre il mero adempimento<br />
normativo; si traduce in una maggiore produttività, in un clima aziendale più positivo e<br />
in una reputazione aziendale rafforzata. <strong>In</strong>oltre, l'adozione <strong>di</strong> tecnologie e meto<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
lavoro all'avanguar<strong>di</strong>a, sostenuti dal bando ISI INAIL, spinge le aziende verso una<br />
cultura della prevenzione, fondamentale per anticipare e gestire i rischi in modo<br />
proattivo. <strong>In</strong> questo contesto, il bando si rivela essere non solo un incentivo<br />
economico, ma anche uno strumento strategico per promuovere una visione<br />
aziendale a lungo termine, incentrata sulla sicurezza, sull'innovazione e sul<br />
coinvolgimento del capitale umano. Le imprese che sapranno cogliere questa<br />
opportunità, dunque, non solo eleveranno i propri standard <strong>di</strong> sicurezza ma si<br />
posizioneranno favorevolmente nel mercato, evidenziando il proprio impegno verso la<br />
salute e il benessere dei lavoratori, pilastri fondamentali per il successo e la crescita<br />
sostenibile.<br />
30 AZIENDAINFORMA
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Comunicazioni obbligatorie per la fruizione dei cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> imposta “Beni e<br />
Software 4.0” e “Ricerca, Sviluppo, <strong>In</strong>novazione e Design”<br />
↓ LEGGI QUI ↓<br />
L’Art. 6 “Misure per il monitoraggio <strong>di</strong> transizione 4.0” del DECRETO-LEGGE 29<br />
marzo <strong>2024</strong>, n. 39 pubblicato in GU il 29/03/<strong>2024</strong> ed in vigore dal 30/03/<strong>2024</strong>,<br />
prevede nuovi obblighi per l’utilizzo dei cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> imposta “Beni e software 4.0”<br />
e “Ricerca, Sviluppo, <strong>In</strong>novazione e Design”.<br />
Si è in attesa del decreto <strong>di</strong>rettoriale che aggiornerà le <strong>di</strong>sposizioni del decreto<br />
6 ottobre 2021 e che specificherà le modalità delle nuove comunicazioni<br />
obbligatorie.<br />
<strong>In</strong> sintesi, i nuovi obblighi saranno <strong>di</strong>fferenziati in base all’orizzonte temporale <strong>di</strong><br />
effettuazione e completamento dell’investimento:<br />
Per investimenti effettuati dal<br />
01/01/<strong>2024</strong> al 29/03/<strong>2024</strong><br />
Per investimenti effettuati dal<br />
30/03/<strong>2024</strong><br />
Comunicazione telematica <strong>di</strong> completamento degli<br />
investimenti secondo le modalità in<strong>di</strong>cate nel decreto <strong>di</strong>rettoriale<br />
in corso <strong>di</strong> pubblicazione che aggiornerà le <strong>di</strong>sposizioni del decreto<br />
6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto e i<br />
termini <strong>di</strong> invio.<br />
Ai fini della fruizione dei cre<strong>di</strong>ti d'imposta le imprese sono<br />
tenute a comunicare preventivamente, in via telematica,<br />
l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono<br />
effettuare e la presunta ripartizione negli anni del cre<strong>di</strong>to e la<br />
relativa fruizione. La comunicazione dovrà essere aggiornata al<br />
completamento degli investimenti.<br />
Per investimenti effettuati nel<br />
2023 per il solo cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> imposta<br />
4.0:<br />
A decorrere dal 30/03/<strong>2024</strong> la compensabilità dei cre<strong>di</strong>ti maturati<br />
e non ancora fruiti è subor<strong>di</strong>nata alla comunicazione effettuata<br />
secondo le modalità in<strong>di</strong>cate nel decreto <strong>di</strong>rettoriale in corso <strong>di</strong><br />
pubblicazione.<br />
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