Vie&trasporti n° 879 maggio 2024
Cover
18 ConDafXD450FT4x2 la distribuzione si fa grande. Tutti i punti di forza del trattore a suo agio in città
Prova
22 Alla sbarra il più piccolo della famiglia Ford. Transit Courier torna sotto forma di un nuovo progetto e debutta prima nella versione a gasolio
Anteprime
30 Arrivano sul mercato i rinnovati Sprinter e Vito di Mercedes-Benz e per il big van elettrico scatta l’ora della trazione posteriore
34 Countdown per Transpotec Logitec 2024. Quello che vedremo (e sentiremo) alla kermesse milanese dedicata al mondo del trasporto
Attualità
10 I veicoli cisterna ADR in Italia. Dal Libro Bianco realizzato da OITAF tutti i numeri, regione per regione. Ed è allarme età
32 Cronaca da Firenze, dove è andata in scena la quarta tappa di Frigo’n’Motion
49 La parola allo specialista VDO. Non siamo solo tachigrafo
51 Prevenire gli incidenti con Brigade Backeye 360. Ora anche con Intelligenza Artificiale
52 Persone&poltrone
52 Si dice che...
Rubriche
4 Diamo i numeri
44 Associazioni & dintorni. Intervenire sui tempi di carico e scarico senza se e senza ma
50 Questioni legali. Nuovo Codice della Strada, qui non si scherza
58 Motori spenti 2024
60 Leggi, aziende, lavoro. Il demansionamento
62 Promozioni
64 Vetrina
66 Tutte le prove
47 All’interno di Vie&Trasporti il bollettino OITAF
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30 Arrivano sul mercato i rinnovati Sprinter e Vito di Mercedes-Benz e per il big van elettrico scatta l’ora della trazione posteriore
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Attualità
10 I veicoli cisterna ADR in Italia. Dal Libro Bianco realizzato da OITAF tutti i numeri, regione per regione. Ed è allarme età
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50 Questioni legali. Nuovo Codice della Strada, qui non si scherza
58 Motori spenti 2024
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62 Promozioni
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47 All’interno di Vie&Trasporti il bollettino OITAF
Leggi, aziende, lavoro Un po’ più giù Demansionare un lavoratore non è possibile a meno che non vi sia un cambio degli assetti organizzativi aziendali. In ogni caso bisogna garantire medesimo livello di inquadramento e stesso trattamento retributivo a cura di Pasquale Dui Europa-Camion.it Annunci al 100% Automezzi pesanti Comprate e vendete facilmente i vostri camion usati! 60 - 05 2024 a mansioni inferiori (c.d. demansionamento) è in generale vietata in quanto lesiva della professionalità acquisita dal lavoratore, fatta eccezione per L’adibizione le ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali, tale da incidere sulla posizione del lavoratore stesso e/o quelle previste dai contratti collettivi (art. 2103, c. 2-5, c.c.; art. 3, c. 1, D.Lgs. 81/2015). In entrambi i casi le nuove mansioni possono appartenere al livello di inquadramento immediatamente inferiore nella classificazione contrattuale, a patto che rientrino nella medesima categoria legale. Il datore di lavoro comunica al lavoratore l'assegnazione a mansioni inferiori in forma scritta a pena di nullità. Secondo la giurisprudenza, il demansionamento è escluso (e dunque la modifica è legittima) nei casi di: - adibizione del lavoratore a mansioni inferiori, marginali ed accessorie rispetto a quelle di competenza, purché non rientranti nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata e a condizione che l'attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri tra quelle previste dalla categoria di appartenenza (Cass. 29 marzo 2019 n. 8910); - riclassamento del personale (riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni) da parte del nuovo CCNL. In tale ipotesi le mansioni devono rimanere immutate e deve essere salvaguardata la professionalità già raggiunta dal lavoratore (Cass. 4 marzo 2014 n. 4989); - adibizione del lavoratore, a seguito di riorganizzazione aziendale, a mansioni in parte estranee alla professionalità e all'esperienza pregresse dopo che il dipendente aveva nettamente rifiutato due posizioni lavorative offerte dalla società e in linea con suo il livello di inquadramento: il rifiuto del lavoratore esonera il datore di lavoro dalla responsabilità del demansionamento (Cass. 1° luglio 2019 n. 17634); - adibizione del lavoratore a mansioni inferiori di scarsa tecnicità per un breve periodo (nel caso in esame 3 mesi), tali da non compromettere la sua professionalità (Cass. 26 febbraio 2021 n. 5473). Cosa non cambia Il lavoratore ha diritto di conservare il livello di inquadramento e il trattamento retributivo riconosciuto prima dell'assegnazione alle mansioni corrispondenti al livello inferiore. Se il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni inferiori in ipotesi diverse da quelle sopra riportate, violando le disposizioni di legge, il demansionamento è da considerarsi illegittimo. Il lavoratore può sempre chiedere (anche in via d'urgenza) il riconoscimento della qualifica corretta, nonché recedere dal contratto per giusta causa quando il demansionamento presenta una gravità tale da impedire la prosecuzione - anche provvisoria - del rapporto (art. 2119 c.c.). Il rifiuto di svolgere le nuove mansioni (art. 1460 c.c.) è legittimo solo se rappresenta una reazione del lavoratore proporzionata e conforme a buona fede (Cass. 24 gennaio 2013 n. 1693); il lavoratore, infatti, a causa di un presunto demansionamento non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli, se il datore di lavoro adempie gli altri fondamentali obblighi derivanti dal contratto (Cass. 5 maggio 2016 n. 9060; Cass. 13 giugno 2016 n. 12102). Il legittimo rifiuto del lavoratore non può integrare giusta causa di licenziamento (Cass. 3 luglio 2017 n. 16331). Il rifiuto della prestazione lavorativa può considerarsi in buona fede solo se si traduce in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e lealtà, risulta oggettivamente ragionevole e logico, cioè deve trovare concreta giustificazione nel raffronto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate (Cass. 2 novembre 1995 n. 12121). In tal caso, l'inadempimento del lavoratore risulta proporzionato al precedente inadempimento del datore di lavoro. In sede di controversia, la valutazione compete al giudice che deve stabilire se vi sia proporzionalità - rispetto alla funzione economico-sociale del contratto - tra i rispettivi inadempimenti (Cass. 16 maggio 2006 n. 11430). La rubrica è curata da Pasquale Dui, avvocato, professore a contratto di diritto del lavoro, revisore legale e giornalista pubblicista. Gruppo + 4 000 clienti professionisti +3,2 M visite mensili In Italia e in oltre 40 paesi PIÙ DI 90K VEICOLI ONLINE SEDE IN ITALIA UN PUBBLICO MIRATO DI ACQUIRENTI CONTATTATECI! 0578 840001 gianfranco.rocchi@via-mobilis.com
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Leggi, aziende, lavoro<br />
Un po’ più giù<br />
Demansionare un lavoratore non è possibile a meno che non vi sia un<br />
cambio degli assetti organizzativi aziendali. In ogni caso bisogna garantire<br />
medesimo livello di inquadramento e stesso trattamento retributivo<br />
a cura di Pasquale Dui<br />
Europa-Camion.it<br />
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60 - 05 <strong>2024</strong><br />
a mansioni inferiori (c.d. demansionamento)<br />
è in generale vietata in quanto lesiva della professionalità<br />
acquisita dal lavoratore, fatta eccezione per<br />
L’adibizione<br />
le ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali,<br />
tale da incidere sulla posizione del lavoratore stesso e/o<br />
quelle previste dai contratti collettivi (art. 2103, c. 2-5, c.c.;<br />
art. 3, c. 1, D.Lgs. 81/2015).<br />
In entrambi i casi le nuove mansioni possono appartenere<br />
al livello di inquadramento immediatamente inferiore nella<br />
classificazione contrattuale, a patto che rientrino nella medesima<br />
categoria legale.<br />
Il datore di lavoro comunica al lavoratore l'assegnazione<br />
a mansioni inferiori in forma scritta a pena di nullità.<br />
Secondo la giurisprudenza, il demansionamento è escluso<br />
(e dunque la modifica è legittima) nei casi di:<br />
- adibizione del lavoratore a mansioni inferiori, marginali<br />
ed accessorie rispetto a quelle di competenza, purché<br />
non rientranti nella competenza specifica di altri lavoratori<br />
di professionalità meno elevata e a condizione che l'attività<br />
prevalente e assorbente del lavoratore rientri tra<br />
quelle previste dalla categoria di appartenenza (Cass.<br />
29 marzo 2019 n. 8910);<br />
- riclassamento del personale (riassetto delle qualifiche e<br />
dei rapporti di equivalenza tra mansioni) da parte del nuovo<br />
CCNL. In tale ipotesi le mansioni devono rimanere immutate<br />
e deve essere salvaguardata la professionalità<br />
già raggiunta dal lavoratore (Cass. 4 marzo<br />
2014 n. 4989);<br />
- adibizione del lavoratore, a seguito di riorganizzazione<br />
aziendale, a mansioni in<br />
parte estranee alla professionalità e<br />
all'esperienza pregresse dopo che<br />
il dipendente aveva nettamente<br />
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offerte dalla società e in linea<br />
con suo il livello di inquadramento: il rifiuto del lavoratore<br />
esonera il datore di lavoro dalla responsabilità del demansionamento<br />
(Cass. 1° luglio 2019 n. 17634);<br />
- adibizione del lavoratore a mansioni inferiori di scarsa<br />
tecnicità per un breve periodo (nel caso in esame 3 mesi),<br />
tali da non compromettere la sua professionalità (Cass.<br />
26 febbraio 2021 n. 5473).<br />
Cosa non cambia<br />
Il lavoratore ha diritto di conservare il livello di inquadramento<br />
e il trattamento retributivo riconosciuto prima dell'assegnazione<br />
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Se il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni inferiori<br />
in ipotesi diverse da quelle sopra riportate, violando le disposizioni<br />
di legge, il demansionamento è da considerarsi<br />
illegittimo. Il lavoratore può sempre chiedere (anche in via<br />
d'urgenza) il riconoscimento della qualifica corretta, nonché<br />
recedere dal contratto per giusta causa quando il demansionamento<br />
presenta una gravità tale da impedire la prosecuzione<br />
- anche provvisoria - del rapporto (art. 2119 c.c.).<br />
Il rifiuto di svolgere le nuove mansioni (art. 1460 c.c.) è legittimo<br />
solo se rappresenta una reazione del lavoratore<br />
proporzionata e conforme a buona fede (Cass. 24 gennaio<br />
2013 n. 1693); il lavoratore, infatti, a causa di un presunto<br />
demansionamento non può rifiutarsi aprioristicamente,<br />
senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestagli,<br />
se il datore di lavoro adempie gli altri fondamentali<br />
obblighi derivanti dal contratto (Cass. 5 <strong>maggio</strong> 2016 n.<br />
9060; Cass. 13 giugno 2016 n. 12102). Il legittimo rifiuto<br />
del lavoratore non può integrare giusta causa di licenziamento<br />
(Cass. 3 luglio 2017 n. 16331).<br />
Il rifiuto della prestazione lavorativa può considerarsi in<br />
buona fede solo se si traduce in un comportamento che,<br />
oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza<br />
e lealtà, risulta oggettivamente ragionevole e logico,<br />
cioè deve trovare concreta giustificazione nel raffronto tra<br />
prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate (Cass. 2 novembre<br />
1995 n. 12121). In tal caso, l'inadempimento del<br />
lavoratore risulta proporzionato al precedente inadempimento<br />
del datore di lavoro. In sede di controversia, la valutazione<br />
compete al giudice che deve stabilire se vi sia<br />
proporzionalità - rispetto alla funzione economico-sociale<br />
del contratto - tra i rispettivi inadempimenti (Cass. 16 <strong>maggio</strong><br />
2006 n. 11430).<br />
La rubrica è curata da Pasquale Dui,<br />
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