Capitolo 6 LA NORMA <strong>ADR</strong> IN SINTESI PARTE 1 Capitolo 6 LA NORMA <strong>ADR</strong> IN SINTESI PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE <strong>ADR</strong> ACCORDO <strong>ADR</strong>: dal 1968 al 2023 L’accordo <strong>ADR</strong> si compone di 9 parti suddivise <strong>in</strong> due allegati (tab 1 a/b). TAB. 1 A/B | LA STRUTTURA DEL REGOLAMENTO ALLEGATO A – DISPOSIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI Parte 1 Disposizioni generali L’Accordo relativo al <strong>trasporto</strong> <strong>in</strong>ternazionale di merci pericolose su strada <strong>ADR</strong> è entrato <strong>in</strong> vigore il Parte 2 Classificazione 9 gennaio 1968. Si applica alle operazioni di <strong>trasporto</strong> effettuate sui territori di almeno due Paesi contraenti (oltre a quelli <strong>del</strong>l’Unione Europea, Albania, Andorra, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia Erzegov<strong>in</strong>a, Parte 3 Lista <strong>del</strong>le merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni per le merci pericolose imballate <strong>in</strong> quantità limitate ed esenti OITAF | <strong>Libro</strong> bianco <strong>ADR</strong> | pag<strong>in</strong>a 92 Macedonia, Federazione Russa, Islanda, Kazakhastan, Liechtenste<strong>in</strong>, Marocco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Repubblica di Moldavia, Serbia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Turchia e Ucra<strong>in</strong>a). Per scrupolo di uniformità e per garantire libera circolazione <strong>del</strong>le merci all’<strong>in</strong>terno <strong>del</strong>la UE, però, l’<strong>ADR</strong> costituisce la base <strong>del</strong>la regolamentazione <strong>del</strong> <strong>trasporto</strong> <strong>del</strong>le merci pericolose su strada di tutti gli Stati membri anche all’<strong>in</strong>terno degli stessi. Nessuna autorità centrale è <strong>in</strong>caricata <strong>del</strong>la sua applicazione: di fatto i controlli stradali vengono effettuati dalle parti contraenti. Il testo <strong>del</strong> Regolamento viene aggiornato con cadenza biennale. Da luglio 2023 è <strong>in</strong> vigore l’<strong>ADR</strong> 2023. Nelle pag<strong>in</strong>e che seguono sono state condensate alcune Parti <strong>del</strong>l’Accordo con un focus sui veicoli- cisterna, oggetto di questo volume. La complessità <strong>del</strong>la materia non permette, però, generalizzazioni. L’<strong>in</strong>vito a coloro che operano nell’ambito <strong>del</strong> <strong>trasporto</strong> merci pericolose è di valutare ogni s<strong>in</strong>gola situazione e di avvalersi <strong>del</strong> prezioso contributo fornito dalle associazioni di categoria, come Federchimica, Parte 4 Parte 5 Parte 6 Parte 7 Disposizioni relative all’utilizzo degli imballaggi e <strong>del</strong>le cisterne Procedure di spedizione Prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, di grandi recipienti per il <strong>trasporto</strong> alla r<strong>in</strong>fusa (GIR/IBC) e prescrizioni relative alle prove a cui devono sottostare Disposizioni relative alle condizioni di <strong>trasporto</strong>, al carico, lo scarico e la movimentazione ALLEGATO B – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’EQUIPAGGIAMENTO DI TRASPORTO E AL TRASPORTO Parte 8 Parte 9 Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento, all’utilizzo dei veicoli e alla documentazione Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli OITAF | <strong>Libro</strong> bianco <strong>ADR</strong> | pag<strong>in</strong>a 93 la Federazione Nazionale <strong>del</strong>l’Industria Chimica, che associa circa 1.450 imprese, e che al suo <strong>in</strong>terno ha un comitato dedicato alla Logistica. Tra le sue attività la promozione di elevati livelli di sicurezza e La classificazione <strong>del</strong>le merci pericolose è oggetto <strong>del</strong>la Parte 2 <strong>del</strong>l’<strong>ADR</strong>. Anche le Classi sono 9 (tabella protezione ambientale nello stoccaggio e nella movimentazione di prodotti chimici, e il presidio <strong>del</strong>l’area 2), e le 4, 5, e 6 sono articolate <strong>in</strong> sottoclassi. A ogni merce pericolosa è assegnato un numero ONU (UN). <strong>del</strong>le merci pericolose con <strong>in</strong>iziative di formazione coord<strong>in</strong>ate con l’evoluzione normativa nonché alle problematiche di settore. La monografia n°6 ‘Come gestire con efficienza ed efficacia l’<strong>ADR</strong> <strong>in</strong> <strong>Italia</strong>’, pubblicata nel febbraio 2023, ha fornito un essenziale supporto per la redazione di questa appendice.