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leStrade n. 1597 maggio 2024

PONTI&VIADOTTI Il Gemello digitale del Colle Isarco, la nuova vita del viadotto INFRASTRUTTURE Incremento della sicurezza nelle gallerie stradali

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Normativa e infrastrutture<br />

Livelli di progettazione<br />

Il Consiglio di Stato sul principio di continuità<br />

Avv. Prof. Claudio Guccione<br />

Il Consiglio di Stato, con la sentenza<br />

pubblicata il 2 aprile <strong>2024</strong>, n. 3007, ha<br />

fatto chiarezza sulla possibilità di affidare<br />

il servizio di progettazione definitiva<br />

ed esecutiva a quello stesso soggetto<br />

che si sia occupato della redazione del<br />

progetto di fattibilità tecnico-economica.<br />

Inquadramento normativo<br />

La progettazione in materia di lavori, nel<br />

precedente Codice dei contratti pubblici<br />

(d.lgs. n. 50/2016), era articolata in<br />

tre livelli, ovvero: progetto di fattibilità<br />

L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione &<br />

Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche all’Università<br />

La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />

tecnico-economica (PFTE), progetto definitivo<br />

e progetto esecutivo. Nel nuovo<br />

Codice (d.lgs. n. 36/2023), invece, non<br />

è più previsto il progetto definitivo, ma<br />

solo il PFTE e il progetto esecutivo.<br />

Occorre ora verificare se sia possibile affidare<br />

la redazione del progetto definitivo/esecutivo<br />

al professionista che si sia<br />

occupato già del progetto di fattibilità<br />

tecnico-economica.<br />

L’articolo 41, comma 8, lettera d), d.lgs.<br />

n. 36/2023 precisa che alla redazione<br />

del progetto esecutivo provvede, di<br />

regola, lo stesso soggetto che ha predisposto<br />

il progetto di fattibilità tecnico-economica,<br />

per evidenti ragioni connesse<br />

alle garanzie di coerenza e speditezza.<br />

Sebbene l’affidamento disgiunto non sia<br />

precluso, si impone comunque di esplicitare<br />

le ragioni per le quali è considerato<br />

necessario; inoltre il nuovo progettista<br />

deve accettare, senza riserve, l’attività<br />

progettuale che è stata svolta dal progettista<br />

precedente.<br />

Al contrario, il precedente codice tace<br />

su tale aspetto, limitandosi solamente<br />

a precisare, all’articolo 23, comma 12,<br />

che il progetto definitivo ed esecutivo<br />

possono essere svolti da un medesimo<br />

soggetto.<br />

Proprio il silenzio normativo del d.lgs. n.<br />

50/2016 sul punto e la controversia che<br />

ne è derivata, ha dato origine alla sentenza<br />

in commento.<br />

La controversia e il giudizio<br />

di primo grado<br />

Il Comune di San Giuliano Terme, in<br />

qualità di stazione appaltante, avvalendosi<br />

della Provincia di Pisa quale centrale<br />

di committenza, indiceva una gara<br />

per l’affidamento del servizio di progettazione<br />

di livello definitivo ed esecutivo<br />

e coordinamento della sicurezza in fase<br />

di progettazione.<br />

Si trattava di un appalto finanziato con<br />

i fondi europei di cui alla Misura Next<br />

Generation EU, ricadente, dunque, negli<br />

appalti di cui al PNRR. Espletate le procedure<br />

di gara, risultava aggiudicatario<br />

lo stesso soggetto che si era occupato<br />

del progetto di fattibilità tecnico-economica;<br />

proprio in ragione di ciò, contro<br />

la determina dirigenziale del Comune di<br />

San Giuliano Terme, proponeva ricorso,<br />

innanzi al T.A.R. Toscana, l’operatore<br />

economico secondo classificato, che,<br />

tra i diversi motivi del ricorso, lamentava<br />

la violazione e falsa applicazione degli<br />

articoli 23 e 24, comma 7, del d.lgs.<br />

n. 50/2016.<br />

Si precisa che l’articolo 24, comma 7, del<br />

d.lgs. n. 50/2016 prescrive che gli affidatari<br />

di incarichi di progettazione per<br />

progetti posti a base di gara non possono<br />

essere affidatari degli appalti, nonché<br />

degli eventuali subappalti o cottimi, per i<br />

quali abbiano svolto la suddetta attività<br />

di progettazione, precisando che tale divieto<br />

non opera laddove si dimostri che<br />

l’esperienza acquisita nell’espletamento<br />

degli incarichi di progettazione non<br />

è tale da determinare un vantaggio che<br />

possa falsare la concorrenza con gli al-<br />

tri operatori. In particolare, a detta della<br />

ricorrente, vi sarebbe stata violazione<br />

del divieto sancito dall’articolo 24, comma<br />

7, del d.lgs. n. 50/2016, che non<br />

opererebbe solo in caso di affidamento<br />

di appalti di lavori ma anche nel caso<br />

di gara per l’affidamento della progettazione<br />

definitiva ed esecutiva allo stesso<br />

progettista redattore del PFTE, in quanto<br />

la redazione del progetto di fattibilità<br />

tecnico-economica avrebbe consentito<br />

alla società aggiudicataria di ottenere un<br />

vantaggio competitivo scaturente dalla<br />

conoscenza anticipata degli atti progettuali.<br />

Ciò avrebbe comportato la violazione<br />

dei principi eurounitari e nazionali<br />

di par condicio e parità di trattamento<br />

nelle commesse pubbliche nonché un illegittimo<br />

vantaggio competitivo.<br />

Il TAR, nel rigettare il ricorso, riteneva<br />

che l’articolo 24, comma 7, del d.lgs. n.<br />

50/2016 non si applicasse al caso di specie<br />

in quanto la gara indetta dal comune<br />

di San Giuliano Terme era volta solo<br />

all’affidamento di un servizio di progettazione,<br />

non riguardando, di contro, anche<br />

l’esecuzione dei lavori. Ed infatti, la<br />

ratio sottesa a tale ultima disposizione<br />

sarebbe solo quella di evitare che colui<br />

che abbia provveduto alla redazione del<br />

progetto possa essere anche l’esecutore<br />

dei lavori.<br />

Si evidenziava, poi, che l’operatore economico<br />

aggiudicatario, non avesse tratto,<br />

dalla previa redazione del progetto di<br />

fattibilità tecnico-economica, alcun vantaggio<br />

competitivo, avendo conseguito<br />

solo tre punti in più rispetto alla ricorrente,<br />

risultata seconda classificata.<br />

Il giudizio di appello e la<br />

posizione del Consiglio di Stato<br />

La società soccombente in primo grado<br />

proponeva appello dinanzi al Consiglio<br />

di Stato, censurando la sentenza resa<br />

dal T.A.R. Toscana nella parte in cui non<br />

è stata riconosciuta una violazione nonché<br />

falsa applicazione dell’articolo 24,<br />

comma 7, d.lgs. n. 50/2016 in connessione<br />

con l’articolo 23 dello stesso d.lgs.<br />

In particolare, parte appellante, sottolineando<br />

che la commessa de qua fosse<br />

un appalto finanziato con fondi PNRR, ricordava<br />

che il Consiglio Superiore dei lavori<br />

pubblici aveva emanato, ai sensi del<br />

d.l. n. 77/2021, le “Linee guida per la redazione<br />

del progetto di fattibilità tecnica<br />

ed economica da porre a base dell’affidamento<br />

di contratti pubblici di lavori del<br />

PNRR e del PNC”, dalle quali si evincerebbe<br />

che il PTFE contenga informazioni<br />

molto importanti anche per la progettazione<br />

definitiva ed esecutiva, in quanto<br />

prevede che “durante la fase di progettazione<br />

di fattibilità tecnica ed economica<br />

andranno svolte adeguate indagini e<br />

studi conoscitivi (morfologia, geologia,<br />

geotecnica, idraulica, sismica, unità ecosistemiche,<br />

evoluzione storica, uso del<br />

suolo, destinazioni urbanistiche, valori<br />

paesistici, architettonici, storico-culturali…)<br />

anche avvalendosi delle più recenti<br />

ed innovative tecnologie di rilievo digitale”<br />

(Linee Guida pagina 18).<br />

Sarebbe evidente, a parere dell’appellante,<br />

dunque, che il progetto di fattibilità<br />

tecnico economica contenga tutti gli<br />

elaborati tecnici di riferimento alla luce<br />

dei quali è redatta la successiva progettazione<br />

definitiva ed esecutiva.<br />

Inoltre, la sentenza sarebbe erronea<br />

nella parte in cui non è stata riconosciuta<br />

la applicazione del divieto di cui all’articolo<br />

24, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016,<br />

anche in considerazione del fatto che<br />

quest’ultima norma non farebbe riferi-<br />

L’Opinione legale<br />

8 5/<strong>2024</strong> <strong>leStrade</strong><br />

<strong>leStrade</strong> 5/<strong>2024</strong> 9

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