leStrade n. 1597 maggio 2024
PONTI&VIADOTTI Il Gemello digitale del Colle Isarco, la nuova vita del viadotto INFRASTRUTTURE Incremento della sicurezza nelle gallerie stradali
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Il Gemello digitale del Colle Isarco, la nuova vita del viadotto
INFRASTRUTTURE
Incremento della sicurezza nelle gallerie stradali
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Normativa e infrastrutture<br />
Livelli di progettazione<br />
Il Consiglio di Stato sul principio di continuità<br />
Avv. Prof. Claudio Guccione<br />
Il Consiglio di Stato, con la sentenza<br />
pubblicata il 2 aprile <strong>2024</strong>, n. 3007, ha<br />
fatto chiarezza sulla possibilità di affidare<br />
il servizio di progettazione definitiva<br />
ed esecutiva a quello stesso soggetto<br />
che si sia occupato della redazione del<br />
progetto di fattibilità tecnico-economica.<br />
Inquadramento normativo<br />
La progettazione in materia di lavori, nel<br />
precedente Codice dei contratti pubblici<br />
(d.lgs. n. 50/2016), era articolata in<br />
tre livelli, ovvero: progetto di fattibilità<br />
L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione &<br />
Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche all’Università<br />
La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />
tecnico-economica (PFTE), progetto definitivo<br />
e progetto esecutivo. Nel nuovo<br />
Codice (d.lgs. n. 36/2023), invece, non<br />
è più previsto il progetto definitivo, ma<br />
solo il PFTE e il progetto esecutivo.<br />
Occorre ora verificare se sia possibile affidare<br />
la redazione del progetto definitivo/esecutivo<br />
al professionista che si sia<br />
occupato già del progetto di fattibilità<br />
tecnico-economica.<br />
L’articolo 41, comma 8, lettera d), d.lgs.<br />
n. 36/2023 precisa che alla redazione<br />
del progetto esecutivo provvede, di<br />
regola, lo stesso soggetto che ha predisposto<br />
il progetto di fattibilità tecnico-economica,<br />
per evidenti ragioni connesse<br />
alle garanzie di coerenza e speditezza.<br />
Sebbene l’affidamento disgiunto non sia<br />
precluso, si impone comunque di esplicitare<br />
le ragioni per le quali è considerato<br />
necessario; inoltre il nuovo progettista<br />
deve accettare, senza riserve, l’attività<br />
progettuale che è stata svolta dal progettista<br />
precedente.<br />
Al contrario, il precedente codice tace<br />
su tale aspetto, limitandosi solamente<br />
a precisare, all’articolo 23, comma 12,<br />
che il progetto definitivo ed esecutivo<br />
possono essere svolti da un medesimo<br />
soggetto.<br />
Proprio il silenzio normativo del d.lgs. n.<br />
50/2016 sul punto e la controversia che<br />
ne è derivata, ha dato origine alla sentenza<br />
in commento.<br />
La controversia e il giudizio<br />
di primo grado<br />
Il Comune di San Giuliano Terme, in<br />
qualità di stazione appaltante, avvalendosi<br />
della Provincia di Pisa quale centrale<br />
di committenza, indiceva una gara<br />
per l’affidamento del servizio di progettazione<br />
di livello definitivo ed esecutivo<br />
e coordinamento della sicurezza in fase<br />
di progettazione.<br />
Si trattava di un appalto finanziato con<br />
i fondi europei di cui alla Misura Next<br />
Generation EU, ricadente, dunque, negli<br />
appalti di cui al PNRR. Espletate le procedure<br />
di gara, risultava aggiudicatario<br />
lo stesso soggetto che si era occupato<br />
del progetto di fattibilità tecnico-economica;<br />
proprio in ragione di ciò, contro<br />
la determina dirigenziale del Comune di<br />
San Giuliano Terme, proponeva ricorso,<br />
innanzi al T.A.R. Toscana, l’operatore<br />
economico secondo classificato, che,<br />
tra i diversi motivi del ricorso, lamentava<br />
la violazione e falsa applicazione degli<br />
articoli 23 e 24, comma 7, del d.lgs.<br />
n. 50/2016.<br />
Si precisa che l’articolo 24, comma 7, del<br />
d.lgs. n. 50/2016 prescrive che gli affidatari<br />
di incarichi di progettazione per<br />
progetti posti a base di gara non possono<br />
essere affidatari degli appalti, nonché<br />
degli eventuali subappalti o cottimi, per i<br />
quali abbiano svolto la suddetta attività<br />
di progettazione, precisando che tale divieto<br />
non opera laddove si dimostri che<br />
l’esperienza acquisita nell’espletamento<br />
degli incarichi di progettazione non<br />
è tale da determinare un vantaggio che<br />
possa falsare la concorrenza con gli al-<br />
tri operatori. In particolare, a detta della<br />
ricorrente, vi sarebbe stata violazione<br />
del divieto sancito dall’articolo 24, comma<br />
7, del d.lgs. n. 50/2016, che non<br />
opererebbe solo in caso di affidamento<br />
di appalti di lavori ma anche nel caso<br />
di gara per l’affidamento della progettazione<br />
definitiva ed esecutiva allo stesso<br />
progettista redattore del PFTE, in quanto<br />
la redazione del progetto di fattibilità<br />
tecnico-economica avrebbe consentito<br />
alla società aggiudicataria di ottenere un<br />
vantaggio competitivo scaturente dalla<br />
conoscenza anticipata degli atti progettuali.<br />
Ciò avrebbe comportato la violazione<br />
dei principi eurounitari e nazionali<br />
di par condicio e parità di trattamento<br />
nelle commesse pubbliche nonché un illegittimo<br />
vantaggio competitivo.<br />
Il TAR, nel rigettare il ricorso, riteneva<br />
che l’articolo 24, comma 7, del d.lgs. n.<br />
50/2016 non si applicasse al caso di specie<br />
in quanto la gara indetta dal comune<br />
di San Giuliano Terme era volta solo<br />
all’affidamento di un servizio di progettazione,<br />
non riguardando, di contro, anche<br />
l’esecuzione dei lavori. Ed infatti, la<br />
ratio sottesa a tale ultima disposizione<br />
sarebbe solo quella di evitare che colui<br />
che abbia provveduto alla redazione del<br />
progetto possa essere anche l’esecutore<br />
dei lavori.<br />
Si evidenziava, poi, che l’operatore economico<br />
aggiudicatario, non avesse tratto,<br />
dalla previa redazione del progetto di<br />
fattibilità tecnico-economica, alcun vantaggio<br />
competitivo, avendo conseguito<br />
solo tre punti in più rispetto alla ricorrente,<br />
risultata seconda classificata.<br />
Il giudizio di appello e la<br />
posizione del Consiglio di Stato<br />
La società soccombente in primo grado<br />
proponeva appello dinanzi al Consiglio<br />
di Stato, censurando la sentenza resa<br />
dal T.A.R. Toscana nella parte in cui non<br />
è stata riconosciuta una violazione nonché<br />
falsa applicazione dell’articolo 24,<br />
comma 7, d.lgs. n. 50/2016 in connessione<br />
con l’articolo 23 dello stesso d.lgs.<br />
In particolare, parte appellante, sottolineando<br />
che la commessa de qua fosse<br />
un appalto finanziato con fondi PNRR, ricordava<br />
che il Consiglio Superiore dei lavori<br />
pubblici aveva emanato, ai sensi del<br />
d.l. n. 77/2021, le “Linee guida per la redazione<br />
del progetto di fattibilità tecnica<br />
ed economica da porre a base dell’affidamento<br />
di contratti pubblici di lavori del<br />
PNRR e del PNC”, dalle quali si evincerebbe<br />
che il PTFE contenga informazioni<br />
molto importanti anche per la progettazione<br />
definitiva ed esecutiva, in quanto<br />
prevede che “durante la fase di progettazione<br />
di fattibilità tecnica ed economica<br />
andranno svolte adeguate indagini e<br />
studi conoscitivi (morfologia, geologia,<br />
geotecnica, idraulica, sismica, unità ecosistemiche,<br />
evoluzione storica, uso del<br />
suolo, destinazioni urbanistiche, valori<br />
paesistici, architettonici, storico-culturali…)<br />
anche avvalendosi delle più recenti<br />
ed innovative tecnologie di rilievo digitale”<br />
(Linee Guida pagina 18).<br />
Sarebbe evidente, a parere dell’appellante,<br />
dunque, che il progetto di fattibilità<br />
tecnico economica contenga tutti gli<br />
elaborati tecnici di riferimento alla luce<br />
dei quali è redatta la successiva progettazione<br />
definitiva ed esecutiva.<br />
Inoltre, la sentenza sarebbe erronea<br />
nella parte in cui non è stata riconosciuta<br />
la applicazione del divieto di cui all’articolo<br />
24, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016,<br />
anche in considerazione del fatto che<br />
quest’ultima norma non farebbe riferi-<br />
L’Opinione legale<br />
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