leStrade n. 1597 maggio 2024
PONTI&VIADOTTI Il Gemello digitale del Colle Isarco, la nuova vita del viadotto INFRASTRUTTURE Incremento della sicurezza nelle gallerie stradali
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Il Gemello digitale del Colle Isarco, la nuova vita del viadotto
INFRASTRUTTURE
Incremento della sicurezza nelle gallerie stradali
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INNOVAZIONE E SICUREZZA<br />
PER LE INFRASTRUTTURE<br />
DEL FUTURO<br />
mento ai soli appalti di lavori, come sostenuto<br />
dal giudice di primo grado, ma<br />
agli appalti in generale.<br />
La Quinta sezione del Consiglio di Stato,<br />
con la sentenza in commento, ha respinto<br />
l’appello proposto dalla società seconda<br />
in graduatoria ed ha confermato, nella<br />
sostanza, quanto statuito dal TAR.<br />
Innanzitutto, si è precisato che l’articolo<br />
24, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 riguarda<br />
la “[…] Progettazione interna ed<br />
esterna alle amministrazioni aggiudicatrici<br />
in materia di lavori pubblici […]”, riferendosi,<br />
dunque, alle sole gare per appalti<br />
di lavori, al fine di impedire (con le<br />
dovute eccezioni), a coloro che hanno<br />
redatto la progettazione di lavori pubblici,<br />
di partecipare al relativo appalto per<br />
l’esecuzione dei lavori progettati.<br />
Di conseguenza, tale divieto, è applicabile<br />
limitatamente al rapporto tra progettazione<br />
ed esecuzione dei lavori, non<br />
interessando, di contro, il rapporto tra<br />
i diversi livelli di progettazione. E ciò<br />
è evincibile anche da quanto disposto<br />
dall’articolo 23, comma 12, del medesimo<br />
d.lgs., a norma del quale le progettazioni<br />
definitiva ed esecutiva devono essere<br />
svolte preferibilmente dallo stesso<br />
soggetto al fine di garantire omogeneità<br />
e coerenza al procedimento.<br />
In particolare, il giudice amministrativo,<br />
alla luce del disposto normativo di<br />
cui all’articolo 23, ha evidenziato come<br />
la progettazione, con tutti i livelli di cui<br />
essa si compone, deve essere animata<br />
dal principio di continuità. Tale concetto<br />
è avvalorato pure dalla previsione del<br />
Nuovo Codice (il quale non si applica ratione<br />
temporis alla fattispecie de qua),<br />
il quale, all’articolo 41, comma 8, prescrive<br />
che alla redazione del progetto<br />
esecutivo provvede solitamente quello<br />
stesso soggetto che ha provveduto alla<br />
predisposizione del progetto di fattibilità<br />
tecnico-economica, essendo ciò dettato<br />
da ragioni di speditezza e coerenza.<br />
Il Consiglio di Stato si è poi pronunciato<br />
sul divieto di cumulo della qualità di<br />
progettista e di esecutore dei lavori per<br />
la stessa opera pubblica (c.d. appalto<br />
integrato) ricordando come tale divieto<br />
avesse la duplice funzione di evitare,<br />
nella fase di selezione dell’appaltatore<br />
dei lavori, che fosse “attenuata la valenza<br />
pubblicistica della progettazione”<br />
delle opere pubbliche, e che, dunque,<br />
gli interessi di carattere generale fossero<br />
sviati a favore dell’interesse privato<br />
di un operatore economico.<br />
Tale divieto, di cui all’articolo 59, comma<br />
1, d.lgs. n. 50/2016 è stato mitigato<br />
dalla normativa PNRR che lo aveva sospeso<br />
sino al 30 giugno 2023 ed è in ultimo<br />
scomparso con l’entrata in vigore<br />
del d.lgs. n. 36/2023.<br />
Infatti, il Nuovo Codice ha superato il<br />
divieto di ricorrere al c.d. appalto integrato<br />
con l’articolo 44, il quale, appunto,<br />
riconosce la possibilità per le stazioni<br />
appaltanti di ricorrere all’affidamento<br />
congiunto della progettazione e dell’esecuzione<br />
dei lavori.<br />
Con riferimento al precedente Codice, il<br />
divieto di cui all’articolo 24, comma 7, illustrato<br />
sopra, ha quale obiettivo quello<br />
di assicurare le condizioni di indipendenza<br />
ed imparzialità del progettista rispetto<br />
all’esecutore dei lavori, le quali condizioni<br />
sono necessarie anche affinché il<br />
primo possa svolgere nell’interesse della<br />
stazione appaltante la funzione di direzione<br />
dei lavori e di coordinatore della sicurezza<br />
durante l’esecuzione dell’appalto.<br />
Pertanto è necessario che, quando sussista<br />
un conflitto di interessi come quello<br />
previsto dal suddetto articolo, la stazione<br />
appaltante ammetta il concorrente<br />
alla prova contraria, dovendo provvedere<br />
alla valutazione degli elementi<br />
da questo addotti prima di procedere<br />
con l’esclusione o revoca della aggiudicazione.<br />
Ciò comporta che il soggetto<br />
che abbia provveduto alla redazione di<br />
un progetto di opera pubblica non debba<br />
essere automaticamente escluso dal<br />
concorso per l’affidamento dei relativi lavori,<br />
ma, piuttosto, deve essergli consentito<br />
di dimostrare che da tale redazione<br />
non abbia tratto alcun vantaggio<br />
competitivo indebito. nn<br />
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10 5/<strong>2024</strong> <strong>leStrade</strong>