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leStrade n. 1597 maggio 2024

PONTI&VIADOTTI Il Gemello digitale del Colle Isarco, la nuova vita del viadotto INFRASTRUTTURE Incremento della sicurezza nelle gallerie stradali

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Il Gemello digitale del Colle Isarco, la nuova vita del viadotto

INFRASTRUTTURE
Incremento della sicurezza nelle gallerie stradali

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INNOVAZIONE E SICUREZZA<br />

PER LE INFRASTRUTTURE<br />

DEL FUTURO<br />

mento ai soli appalti di lavori, come sostenuto<br />

dal giudice di primo grado, ma<br />

agli appalti in generale.<br />

La Quinta sezione del Consiglio di Stato,<br />

con la sentenza in commento, ha respinto<br />

l’appello proposto dalla società seconda<br />

in graduatoria ed ha confermato, nella<br />

sostanza, quanto statuito dal TAR.<br />

Innanzitutto, si è precisato che l’articolo<br />

24, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 riguarda<br />

la “[…] Progettazione interna ed<br />

esterna alle amministrazioni aggiudicatrici<br />

in materia di lavori pubblici […]”, riferendosi,<br />

dunque, alle sole gare per appalti<br />

di lavori, al fine di impedire (con le<br />

dovute eccezioni), a coloro che hanno<br />

redatto la progettazione di lavori pubblici,<br />

di partecipare al relativo appalto per<br />

l’esecuzione dei lavori progettati.<br />

Di conseguenza, tale divieto, è applicabile<br />

limitatamente al rapporto tra progettazione<br />

ed esecuzione dei lavori, non<br />

interessando, di contro, il rapporto tra<br />

i diversi livelli di progettazione. E ciò<br />

è evincibile anche da quanto disposto<br />

dall’articolo 23, comma 12, del medesimo<br />

d.lgs., a norma del quale le progettazioni<br />

definitiva ed esecutiva devono essere<br />

svolte preferibilmente dallo stesso<br />

soggetto al fine di garantire omogeneità<br />

e coerenza al procedimento.<br />

In particolare, il giudice amministrativo,<br />

alla luce del disposto normativo di<br />

cui all’articolo 23, ha evidenziato come<br />

la progettazione, con tutti i livelli di cui<br />

essa si compone, deve essere animata<br />

dal principio di continuità. Tale concetto<br />

è avvalorato pure dalla previsione del<br />

Nuovo Codice (il quale non si applica ratione<br />

temporis alla fattispecie de qua),<br />

il quale, all’articolo 41, comma 8, prescrive<br />

che alla redazione del progetto<br />

esecutivo provvede solitamente quello<br />

stesso soggetto che ha provveduto alla<br />

predisposizione del progetto di fattibilità<br />

tecnico-economica, essendo ciò dettato<br />

da ragioni di speditezza e coerenza.<br />

Il Consiglio di Stato si è poi pronunciato<br />

sul divieto di cumulo della qualità di<br />

progettista e di esecutore dei lavori per<br />

la stessa opera pubblica (c.d. appalto<br />

integrato) ricordando come tale divieto<br />

avesse la duplice funzione di evitare,<br />

nella fase di selezione dell’appaltatore<br />

dei lavori, che fosse “attenuata la valenza<br />

pubblicistica della progettazione”<br />

delle opere pubbliche, e che, dunque,<br />

gli interessi di carattere generale fossero<br />

sviati a favore dell’interesse privato<br />

di un operatore economico.<br />

Tale divieto, di cui all’articolo 59, comma<br />

1, d.lgs. n. 50/2016 è stato mitigato<br />

dalla normativa PNRR che lo aveva sospeso<br />

sino al 30 giugno 2023 ed è in ultimo<br />

scomparso con l’entrata in vigore<br />

del d.lgs. n. 36/2023.<br />

Infatti, il Nuovo Codice ha superato il<br />

divieto di ricorrere al c.d. appalto integrato<br />

con l’articolo 44, il quale, appunto,<br />

riconosce la possibilità per le stazioni<br />

appaltanti di ricorrere all’affidamento<br />

congiunto della progettazione e dell’esecuzione<br />

dei lavori.<br />

Con riferimento al precedente Codice, il<br />

divieto di cui all’articolo 24, comma 7, illustrato<br />

sopra, ha quale obiettivo quello<br />

di assicurare le condizioni di indipendenza<br />

ed imparzialità del progettista rispetto<br />

all’esecutore dei lavori, le quali condizioni<br />

sono necessarie anche affinché il<br />

primo possa svolgere nell’interesse della<br />

stazione appaltante la funzione di direzione<br />

dei lavori e di coordinatore della sicurezza<br />

durante l’esecuzione dell’appalto.<br />

Pertanto è necessario che, quando sussista<br />

un conflitto di interessi come quello<br />

previsto dal suddetto articolo, la stazione<br />

appaltante ammetta il concorrente<br />

alla prova contraria, dovendo provvedere<br />

alla valutazione degli elementi<br />

da questo addotti prima di procedere<br />

con l’esclusione o revoca della aggiudicazione.<br />

Ciò comporta che il soggetto<br />

che abbia provveduto alla redazione di<br />

un progetto di opera pubblica non debba<br />

essere automaticamente escluso dal<br />

concorso per l’affidamento dei relativi lavori,<br />

ma, piuttosto, deve essergli consentito<br />

di dimostrare che da tale redazione<br />

non abbia tratto alcun vantaggio<br />

competitivo indebito. nn<br />

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10 5/<strong>2024</strong> <strong>leStrade</strong>

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