T&RB//GROUP INNOVAZIONE E SICUREZZA PER LE INFRASTRUTTURE DEL FUTURO mento ai soli appalti di lavori, come sostenuto dal giudice di primo grado, ma agli appalti in generale. La Quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha respinto l’appello proposto dalla società seconda in graduatoria ed ha confermato, nella sostanza, quanto statuito dal TAR. Innanzitutto, si è precisato che l’articolo 24, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 riguarda la “[…] Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici […]”, riferendosi, dunque, alle sole gare per appalti di lavori, al fine di impedire (con le dovute eccezioni), a coloro che hanno redatto la progettazione di lavori pubblici, di partecipare al relativo appalto per l’esecuzione dei lavori progettati. Di conseguenza, tale divieto, è applicabile limitatamente al rapporto tra progettazione ed esecuzione dei lavori, non interessando, di contro, il rapporto tra i diversi livelli di progettazione. E ciò è evincibile anche da quanto disposto dall’articolo 23, comma 12, del medesimo d.lgs., a norma del quale le progettazioni definitiva ed esecutiva devono essere svolte preferibilmente dallo stesso soggetto al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In particolare, il giudice amministrativo, alla luce del disposto normativo di cui all’articolo 23, ha evidenziato come la progettazione, con tutti i livelli di cui essa si compone, deve essere animata dal principio di continuità. Tale concetto è avvalorato pure dalla previsione del Nuovo Codice (il quale non si applica ratione temporis alla fattispecie de qua), il quale, all’articolo 41, comma 8, prescrive che alla redazione del progetto esecutivo provvede solitamente quello stesso soggetto che ha provveduto alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, essendo ciò dettato da ragioni di speditezza e coerenza. Il Consiglio di Stato si è poi pronunciato sul divieto di cumulo della qualità di progettista e di esecutore dei lavori per la stessa opera pubblica (c.d. appalto integrato) ricordando come tale divieto avesse la duplice funzione di evitare, nella fase di selezione dell’appaltatore dei lavori, che fosse “attenuata la valenza pubblicistica della progettazione” delle opere pubbliche, e che, dunque, gli interessi di carattere generale fossero sviati a favore dell’interesse privato di un operatore economico. Tale divieto, di cui all’articolo 59, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 è stato mitigato dalla normativa PNRR che lo aveva sospeso sino al 30 giugno 2023 ed è in ultimo scomparso con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023. Infatti, il Nuovo Codice ha superato il divieto di ricorrere al c.d. appalto integrato con l’articolo 44, il quale, appunto, riconosce la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Con riferimento al precedente Codice, il divieto di cui all’articolo 24, comma 7, illustrato sopra, ha quale obiettivo quello di assicurare le condizioni di indipendenza ed imparzialità del progettista rispetto all’esecutore dei lavori, le quali condizioni sono necessarie anche affinché il primo possa svolgere nell’interesse della stazione appaltante la funzione di direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dell’appalto. Pertanto è necessario che, quando sussista un conflitto di interessi come quello previsto dal suddetto articolo, la stazione appaltante ammetta il concorrente alla prova contraria, dovendo provvedere alla valutazione degli elementi da questo addotti prima di procedere con l’esclusione o revoca della aggiudicazione. Ciò comporta che il soggetto che abbia provveduto alla redazione di un progetto di opera pubblica non debba essere automaticamente escluso dal concorso per l’affidamento dei relativi lavori, ma, piuttosto, deve essergli consentito di dimostrare che da tale redazione non abbia tratto alcun vantaggio competitivo indebito. nn NEW! Abesca H120 FAST Fast installation and Fast remotion Adaptable Sustainable Turnable L’Opinione legale 10 5/<strong>2024</strong> <strong>leStrade</strong>