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aiasmag n. 30

Con i contributi di: Federico Luppi: La responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Roberto Sammarchi: Safety e cybersecurity: verso un nuovo diritto dell’innovazione e della tecnologia Maria Chiara Graziano: La digitalizzazione nella gestione dei rifiuti: un fattore di sicurezza, sostenibilità e responsabilità etica Marianna Panico: Il registro dei trattamenti dei dati secondo il GDPR: il ruolo del titolare e del responsabile Marianna Vintiadis: Svelare il cuore della supply chain per promuovere la trasparenza e la responsabilità Katerina Marozava: Governance della sostenibilità e gestione del cambiamento Marco Bergamaschi: Requisiti dell’installatore di “linee vita” Luca Paolini: Piano nazionale per il radon: quali effetti per i luoghi di lavoro Michela Gallo: Piano nazionale per il radon: quali effetti per i luoghi di lavoro AIAS ACADEMY ci parla di prevenzione incendi nel mondo ferroviario Andrea Casa: L’efficientamento energetico degli impianti di trattamento aria

Con i contributi di:
Federico Luppi: La responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Roberto Sammarchi: Safety e cybersecurity: verso un nuovo diritto dell’innovazione e della tecnologia
Maria Chiara Graziano: La digitalizzazione nella gestione dei rifiuti: un fattore di sicurezza, sostenibilità e responsabilità etica
Marianna Panico: Il registro dei trattamenti dei dati secondo il GDPR: il ruolo del titolare e del responsabile
Marianna Vintiadis: Svelare il cuore della supply chain per promuovere la trasparenza e la responsabilità
Katerina Marozava: Governance della sostenibilità e gestione del cambiamento
Marco Bergamaschi: Requisiti dell’installatore di “linee vita”
Luca Paolini: Piano nazionale per il radon: quali effetti per i luoghi di lavoro
Michela Gallo: Piano nazionale per il radon: quali effetti per i luoghi di lavoro
AIAS ACADEMY ci parla di prevenzione incendi nel mondo ferroviario
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Roberto Sammarchi

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Magazine bimestrale a cura di AIAS. Anno VI - n. 30/2024 del 18 settembre 2024

N30



COLOPHON

1

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ANNO VI - n. 30/2024 del 18 settembre 2024

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sostenibilità e ambiente fornendo

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e un punto di osservazione sempre aggiornato

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interventi in ogni numero dei protagonisti

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al seguente indirizzo di posta elettronica:

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2 SOMMARIO E COLLABORATORI

La responsabilità penale

del responsabile del servizio

di prevenzione e protezione

(RSPP)

Federico Luppi

Whitecollar criminal defense lawyer,

Diodà Studio Legale, Socio AIAS

4

Safety e cybersecurity:

verso un nuovo diritto

dell’innovazione e della

tecnologia

Roberto Sammarchi

Parma & Sammarchi Studio Legale Associato,

componente della Rete Giuridica AIAS,

Coordinatore GTS Mare e 5.0 di AIAS,

Socio AIAS

13

La digitalizzazione nella

gestione dei rifiuti: un fattore

di sicurezza, sostenibilità

e responsabilità etica

Maria Chiara Graziano

Journalist, Communication & PR Manager

at Omnisyst, Socio AIAS

22

Il registro dei trattamenti

dei dati secondo il GDPR:

il ruolo del titolare

e del responsabile

Marianna Panico

Responsabile Sistemi di Gestione

in Gori S.p.A., componente del GTS

privacy di AIAS, Socio AIAS

26

Svelare il cuore della supply

chain per promuovere la

trasparenza e la responsabilità

Marianna Vintiadis

Partner e Head of Forensic

Investigations & Intelligence RSM Italy,

Socio AIAS

32

RSPP CYBERSECURITY RIFIUTI PRIVACY intelligencE E INDAGINI AZIENDALI SOST


3

Governance della sostenibilità

e gestione del cambiamento

Katerina Marozava

ESG & EHS Advisor, Titolare Klondike,

Socio AIAS

34

Requisiti dell’installatore

di “linee vita”

Marco Bergamaschi

Responsabile formazione ed ispezione DPI

presso Gamesystem Italia Italia S.r.L.,

Socio AIAS

40

Piano nazionale

per il radon: quali effetti

per i luoghi di lavoro?

Luca Paolini

Responsabile Settore Igiene del lavoro

di Galileo Ingegneria S.p.A., Socio AIAS

44

Il rischio chimico nella cucina

del secolo scorso: insegnamenti

dal passato

Michela Gallo

Head of Food Contact and Consumer

Goods Division at LabAnalysis Group,

Socio AIAS

48

L’efficientamento

energetico degli impianti

di trattamento aria

Andrea Casa

Amministratore Delegato Alisea S.r.l.,

Docente qualificato AIAS Academy,

Socio AIAS

59

ENIBILITà SAFETY RADON RISCHIO CHIMICO AIAS ACADEMY QUALITà DELL’ARIA


4 RSPP

Federico Luppi

Whitecollar criminal defense lawyer,

Diodà Studio Legale, Socio AIAS

La responsabilità penale

del responsabile del servizio

di prevenzione e protezione (RSPP)

I compiti e gli obblighi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

(RSPP) sono determinanti perché questa figura professionale ha una

stretta relazione con il datore di lavoro. Questi, in base al dettato della legge,

ha un ruolo fondamentale e primario nella gestione della sicurezza e per

ciò si avvale sia di soggetti (dirigenti e preposti) con funzioni di gestione e

controllo, sia di responsabili come il RSPP.

Funzione, ruoli e compiti del RSPP

Il verificarsi di un infortunio sul lavoro ha, da sempre,

creato notevole dibattito (anche in giurisprudenza)

in merito alla corretta individuazione dei soggetti

nei confronti dei quali è possibile muovere il

rimprovero penale.

Ai fini della presente analisi, partendo dalla definizione

normativa prevista dal T.U.S.L., si definiranno compiti

e obblighi del responsabile del servizio di prevenzione

e protezione, tenendo presente la stretta relazione

sussistente tra tale figura e quella del datore di lavoro.

Nell’esercizio dell’attività di impresa il datore di lavoro

assume un ruolo assolutamente fondamentale

e primario nell’ambito della gestione della sicurezza,

avvalendosi sia di soggetti (dirigenti e preposti)

con funzioni di gestione e controllo, sia di soggetti

di supporto (RSPP), che collaborano e coadiuvano il

datore stesso.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

è definito, dall’art. 2, comma 1, lett. f ) T.U.S.L.

come la

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti

professionali di cui all’articolo 32 designata dal

datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il

servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

È indubbio che trattasi di un consulente qualificato

avente una funzione di mera consulenza, privo di alcun

potere decisionale e di spesa (pertanto privo della

capacità d’intervento autonomo nella gestione del

rischio-infortunio), della quale il datore di lavoro si

avvale per meglio ottemperare agli obblighi a cui il

predetto è esclusivo destinatario per legge, non essendo

il RSPP

“titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto

all’osservanza della normativa antinfortunistica

e che opera, piuttosto, quale ‘consulente’

in tale materia del datore di lavoro, il quale è

e rimane direttamente tenuto ad assumere le

necessarie iniziative idonee a neutralizzare le

situazioni di rischio” 1 .


5

Ciò detto, l’importanza e la rilevanza di tale funzione

emerge dalla volontà del legislatore, da un lato,

di riservare esclusivamente al datore di lavoro (art.

17 T.U.S.L.) l’obbligo non delegabile di nominare il

responsabile del servizio che, come noto, è dotato di

competenze tecniche scientifiche rilevanti ai fini della

gestione del “rischio infortunio”; dall’altro, dalla specifica

indicazione secondo cui il D.V.R. debba essere

redatto dal datore di lavoro in cooperazione-collaborazione

con il responsabile del servizio (in aggiunta

con il medico responsabile).

I compiti tipici del RSPP sono specificamente individuati

e definiti dall’art. 33 T.U.S.L. Essi sono

articolati come segue:

individuare i fattori di rischio, la valutazione

dei rischi, definire le misure per la sicurezza e la

salubrità degli ambienti di lavoro, anche sulla

base delle caratteristiche specifiche della realtà e

dell’organizzazione aziendale;

elaborare le misure preventive e protettive anche

ai fini della redazione del documento sulla sicurezza

di cui all’art. 28 T.U.S.L.;

proporre i programmi di informazione e formazione

dei lavoratori;

partecipare alle consultazioni in materia di tutela

della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione

periodica di cui all’art. 35 T.U.S.L. (quest’ultima

norma specificatamente prevista per le aziende e

le unità produttive che occupano più di 15 lavoratori);

fornire ai lavoratori le dovute informazioni ai

sensi dell’art. 36 T.U.S.L.

La Suprema Corte ha chiarito che il

“RSPP ha una funzione di ausilio diretta a

supportare, e non a sostituire, il datore di lavoro

nell’individuazione dei fattori di rischio

nella lavorazione, nella scelta delle procedure

di sicurezza e nelle pratiche di informazione e

di formazione dei dipendenti” 2 .

Dunque,

“non ci troviamo di fronte a una ‘duplicazione’ di

posizioni di garanzia, bensì a due figure distinte

e titolari di altrettanti doveri (ontologicamente e

qualitativamente) differenti, pur se riferiti a un

medesimo ambito operativo: il datore di lavoro

è gravato dall’obbligo di adempiervi, mentre il

responsabile e gli addetti al SPP sono tenuti a

coadiuvarlo, nei limiti dell’attività di consulenza

che non consente loro di sostituirsi al primo” 3 .

Come è facilmente intuibile è il contenuto dell’obbligo

giuridico facente capo al RSPP l’alveo nel quale,

in caso di violazione colposa, si fonda la relativa responsabilità

penale.


6 RSPP

La responsabilità penale colposa:

brevi cenni

Prima di affrontare nello specifico l’individuazione

dei presupposti per i quali un RSPP possa rispondere

penalmente a titolo di colpa di un infortunio

derivante dalla violazione della normativa antinfortunistica,

appare opportuno, seppure brevemente,

soffermarsi sulla clausola contenuta nell’art. 43 cod.

pen. secondo cui: “l’evento si verifica a causa di”, ossia

la c.d. causalità della colpa (che, peraltro, non rileva

ai fini della ricostruzione causale dell’evento).

Il primo dato che si ricava dalla formulazione normativa

sopra riportata è il seguente: il nostro ordinamento

giuridico non punisce un “crimen culpae”,

bensì un “crimen culposum” 4 .

In altri termini, le caratteristiche della colpa devono

accedere alla condotta in quanto essa stessa sia causativa

dell’evento. 5

Da ciò deriva che il mero comportamento negligente,

imprudente o imperito (ossia quello costitutivo della

colpa generica, in quanto inosservante di una regola

generale di prudenza), 6 non è suscettibile di incriminazione

di per sé, salvo che abbia effettivamente causato

(o concorso a causare) il verificarsi dell’evento.

Ove così non fosse, la responsabilità colposa si ridurrebbe

a mera responsabilità oggettiva.

Così, sul punto, si è espressa la Suprema Corte:

“come è noto, infatti, nei reati colposi, l’indagine

sull’esistenza del nesso di condizionamento

deve affrontare un problema d’importanza focale:

è infatti necessario accertare se la violazione

della regola cautelare riscontrata

abbia o meno cagionato l’evento. L’intera

struttura del reato colposo si fonda su questo

specifico rapporto tra inosservanza della regola

cautelare di condotta ed evento, che viene designato

con l’espressione ‘causalità della colpa’.

Questo concetto, come è noto, si fonda normativamente

sul dettato dell’art. 43 cod. pen.,

a tenore del quale è necessario che l’evento si

verifichi ‘a causa’ di negligenza, imprudenza,

imperizia ovvero ‘per’ inosservanza di leggi,

regolamenti, ordini o discipline. […] La causa

dell’evento è sempre la condotta materiale,

la quale però, nei reati colposi, deve essere caratterizzata

dalla violazione del dovere di diligenza.

Questo quindi il significato da attribuirsi

alla norma in esame: nel richiedere che

l’evento si verifichi ‘a causa’ di negligenza,

imprudenza, imperizia o inosservanza di

leggi e via dicendo, essa esige, ai fini del

rimprovero a titolo di colpa, la materializzazione

del profilo di colpa nell’evento

concretamente verificatosi” 7 .

È altresì noto che

“la colpa ha non solo un versante oggettivo

[…] ma anche un versante soggettivo, connesso

alla possibilità dell’agente di osservare la regola

cautelare. Il profilo soggettivo e personale della

colpa è ravvisabile nella possibilità soggettiva

dell’agente di rispettare la regola cautelare,

ossia nell’‘esigibilità’ del comportamento

dovuto” 8 .

L’adempimento dell’obbligo giuridico (dunque del

comportamento dovuto) trova, comunque, un limite

nella ragionevolezza e nella esigibilità della prestazione.

Sul punto, proprio per evitare derive che potrebbero

condurre a forme surrettizie di responsabilità oggettiva

(o di mera posizione), la Suprema Corte ha

“ricordato il principio secondo il quale ‘ad

impossibilia nemo tenetur’ […]. Pertanto,

tale obbligo va inteso nel senso che i soggetti

tenuti debbono assicurare, più che la

presenza fisica che non è in sé necessariamente

idonea a garantire la sicurezza dei

lavoratori, la ‘gestione’ oculata dei luoghi

di lavoro, mediante la predisposizione di tutte

le misure imposte normativamente” 9 .

Sotto questa prospettiva, assume particolare rilievo

il c.d. principio di esigibilità e, dunque, il profilo

soggettivo della colpa, collegato alla possibilità dell’agente

di osservare la regola cautelare.


7

Come sottolineato dalla Suprema Corte:

“si tratta di un profilo della responsabilità colposa

cui la riflessione giuridica più recente ha

dedicato molta attenzione, nel tentativo di personalizzare

il rimprovero dell’agente attraverso

l’introduzione di una doppia misura del dovere

di vigilanza, che tenga conto non solo dell’oggettiva

violazione di norme cautelari ma anche

della concreta possibilità dell’agente di

uniformarsi alla regola, valutando le sue

specifiche qualità personali e la situazione

di fatto in cui ha operato” 10 .

La responsabilità penale del RSPP

La Suprema Corte riconoscendo, da tempo, che il

“RSPP non può incidere in via diretta sulla

struttura aziendale ma ha solo una funzione

di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire)

il datore di lavoro nell’individuazione

dei fattori di rischio nella lavorazione” 11

ha precisato che il predetto

“non è titolare di alcuna posizione di garanzia

rispetto all’osservanza della normativa

antinfortunistica” 12 .

Tuttavia, la mancanza di poteri autonomi (decisionali

e di spesa) nella gestione del rischio-infortunio, che

non consenta al RSPP di intervenire direttamente

per rimuovere le situazioni di rischio, non esclude a

priori la possibilità di configurare una responsabilità

penale del predetto, in caso di violazione degli obblighi

imposti dalla legge, allorquando detta violazione

(obbligo di segnalazione del rischio) sia eziologicamente

riconducibile all’evento lesivo.

A corollario di tale conclusione si può affermare che

la responsabilità penale (colposa) del RSPP di un infortunio

sul lavoro non discende direttamente dalla

mera contestazione di non aver impedito l’evento (lesivo

o mortale); al contrario essa trova fondamento

nella violazione dell’obbligo giuridico facente capo

allo stesso.

Non deve sfuggire, infatti, che i compiti gravanti

sullo stesso, come sopra specificati consistono, da un

lato, nell’individuazione e nella valutazione dei rischi

della attività lavorativa, dall’altro, nella proposizione

di misure di prevenzione/protezione.

È dunque evidente che tale figura svolge un ruolo

assai prezioso e delicato in fase di segnalazione dei rischi

con i relativi riverberi nella redazione del D.V.R.,

tenendo peraltro conto che lo stesso deve essere costantemente

aggiornato sia in relazione all’evolversi

della normativa, sia in relazione al progresso e alle

eventuali novità rispetto agli specifici ambiti e settori

di attività economiche.


8 RSPP

Dalla disamina della casistica giurisprudenziale emerge

che la responsabilità penale del RSPP è stata affermata

ogniqualvolta lo stesso non abbia adempiuto

diligentemente all’incarico affidatogli, ossia quello di

collaborare con il datore di lavoro, al fine di individuare

i rischi connessi all’attività lavorativa, fornendo

le opportune indicazioni tecniche per risolverli.

Il punto cardine di detta elaborazione è rappresentato

dalla sentenza a Sezioni Unite relative al caso ThyssenKrupp

del 24 aprile 2014 (n. 38343), secondo la

quale:

“in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile

del servizio di prevenzione e protezione, pur

svolgendo all’interno della struttura aziendale

un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha

l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente

l’incarico affidatogli e di collaborare con il

datore di lavoro, individuando i rischi connessi

all’attività lavorativa e fornendo le opportune

indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza

disincentivando eventuali soluzioni economicamente

più convenienti ma rischiose per

la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza

che, in relazione a tale suo compito, può essere

chiamato a rispondere, quale garante, degli

eventi che si verifichino per effetto della violazione

dei suoi doveri” 13 .

In tal caso, la Corte aveva ritenuto penalmente responsabile

il RSPP in quanto aveva redatto il D.V.R.

fornendo indicazioni di misure organizzative inappropriate

e inadeguate, nonché sottovalutando il pericolo

di incendio, omettendo di indicare ai lavoratori

le opportune istruzioni per la salvaguardia della

propria incolumità.

È pertanto fondamentale una corretta perimetrazione

della colpa identificabile a carico del RSPP in caso

di infortunio sul lavoro, così come l’individuazione

dei parametri di giudizio applicabile a tale figura prevenzionistica.

Ebbene, la condotta cautelare richiesta dal legislatore

al RSPP si fonda (esaurendo il proprio contenuto) in

un processo di natura intellettiva (i.e. individuazione/

valutazione dei rischi) che si colloca, da un punto di

vista cronologico, in un momento precedente a tutte

le fasi decisionali, operative e di controllo dell’attività

lavorativa che, invece, competono e appartengono ad

altre figure prevenzionistiche (tipicamente al datore

di lavoro, al dirigente e al preposto).

NOTE

1. Cfr. Cass. Sez. Fer., 12 agosto 2010, n. 32357.

2. Cfr. Cass. Sez. IV, 10 gennaio 2018, n. 4941.

3. Cfr. L. Miani, F. Toffoletto, I reati sul Lavoro, Giappichelli Editore,

2019, pag. 75; sul punto si rimanda a Cass. Sez. IV, 18 gennaio 2017, n.

2406, che ha escluso la possibilità di equiparare la nomina di addetto o di

responsabile del servizio quale delega di funzioni sulle materie di competenza

di quest’ultimo.

4. In altri termini, l’evento deve apparire come una concretizzazione del

rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. Cfr. Corte App.

Milano, 28 gennaio 1980, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pag.1559.

5. Cfr. G. Marinucci, La colpa. Studi, 2013, pag. 109: “l’evento… si deve

trovare in un rapporto specifico con l’azione delittuosa, e in un rapporto così stretto,

che il fatto che l’evento si sia verificato a seguito della violazione della

diligenza deve essere appurato in modo certo, o con una verosimiglianza che

confini con la certezza, altrimenti bisogna assolvere.”

6. Cfr. V. Castronuovo, Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pag. 1729: “la violazione

obiettiva di una cautela non è ancora colpa”. M. Donini, L’elemento soggettivo

della colpa. Garanzie e sistematica, in Reato colposo e modelli di responsabilità.

Le forme attuali di un paradigma classico, a cura di M. Donini, R. Orlandi,

Bononia University Press, 2013.


Come già evidenziato, essendo il RSPP un mero ausiliario

del datore di lavoro, peraltro privo di autonomi

poteri decisionali, la sua prestazione è squisitamente

consultiva.

Conseguentemente, sarebbe illegittimo un giudizio

di responsabilità del RSPP fondato sulla mera presa

d’atto del verificarsi dell’evento-infortunio, con

deduzione ex post dell’inadeguatezza del processo di

valutazione del rischio e dell’inidoneità delle fasi decisionali/operative

dell’attività di lavoro. In sintesi, è

inammissibile un assunto per il quale se le modalità

di esecuzione dell’attività lavorativa sono inidonee e

l’infortunio si è realizzato, allora la valutazione dei

rischi, effettuata dal RSPP, è negligente.

Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza

di legittimità “è pacifico, insomma, che

il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né

operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione

delle modalità di lavoro” 14 .

Ne discende che in ambito di infortuni sul lavoro,

il RSPP risponde penalmente, a titolo di colpa

professionale, 15 ogniqualvolta l’infortunio sia oggettivamente

riconducibile a una situazione pericolosa

che il predetto avrebbe dovuto conoscere e, conseguentemente,

avrebbe avuto l’obbligo di segnalare al

datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nel processo

di valutazione dei rischi, oppure in relazione a

erronei suggerimenti o alla mancata segnalazione di

situazioni di rischio colposamente non prese in considerazione.

16

È evidente che la responsabilità penale del RSPP

non trova origine da un omesso intervento in fase

esecutiva che, chiaramente, è al di fuori dalle sue

competenze, bensì dalla conoscibilità di una situazione

oggettivamente pericolosa e dal relativo dovere

di segnalazione del connesso rischio al datore

di lavoro, che si colloca in una fase antecedente

alla materiale esecuzione dell’attività lavorativa.

La violazione di tali obblighi deve essere necessariamente

valutata con riferimento alla situazione

esistente al momento dell’evento che si è verificato,

rispetto al quale deve essere accertato il collegamento

causale con la mancata (o erronea) indicazione del

rischio specifico (omessa segnalazione).

Sulla base di quanto sopra è stata, conseguentemente,

esclusa la responsabilità penale in capo al RSPP nel

caso in cui lo stesso abbia diligentemente valutato e

segnalato, tramite un D.V.R. completo e idoneo, i

fattori di rischio di un’azienda, così adempiendo al

relativo obbligo. 17 9

7. Cfr. Cass. Sez. IV, 22 luglio 2019, n. 32507.

8. Cfr. Cass. Sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 1096; ex multis Cass. Sez. IV, 16

aprile 2019, n. 32507; Cass. Sez. IV, 3 novembre 2016, n. 12175; Cass. Sez.

IV, 19 novembre 2015, n. 12478.

9. Cfr. Cass. n. 31303/2004.

10. Cfr. Cass. Sez. IV, 22 luglio 2019, n. 32507; ex multis Cass. Sez. IV, 8 ottobre

2020, n. 1096: “il profilo soggettivo e personale della colpa è ravvisabile nella

possibilità soggettiva dell’agente di rispettare la regola cautelare, ossia nell’‘esigibilità’

del comportamento dovuto.”; Cass. Sez. IV, 3 novembre 2016, n. 12175: “concreta

possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa: in poche parole, nell’esigibilità

del comportamento dovuto.”; Cass. Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478.

11. Cfr. Cass. Sez. IV, 5 aprile 2013, n. 50605.

12. Cfr. Cass. Sez. IV, 19 maggio 2017, n. 24958; Cass. Sez. IV, 18 gennaio

2017, n. 2406.

13. Ex multis Cass. Sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 11650: “Per quanto il RSPP

sia un consulente e non un soggetto con funzioni gestionali, su di egli grava l’obbligo

di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il

datore di lavoro […]. Ove l’inadempimento di tali obblighi provochi un evento

tra quelli presidiati penalmente ne può derivare una responsabilità penale”; Cass.

Sez. IV, 5 giugno 2023, n. 23986.

14. Cfr. Cass. Sez. IV, 26 aprile 2017, n. 24958; Cass. Sez. IV, 17 ottobre

2019, n. 49761; Cass. Sez. III, 15 luglio 2021, n. 37383.

15. Cfr. Cass. Sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 2814.

16. Cfr. Cass. Sez. IV, 10 marzo 2021, n. 24822 (fattispecie in cui la Corte

ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità

del RSPP per non aver segnalato nell’ultimo D.V.R. il rischio

di caduta nel vuoto per il cattivo stato di manutenzione dei parapetti di un

balcone, in concorso con quella iscritta al datore di lavoro per non avere

sollecitato la società proprietaria dell’immobile a eseguire i necessari lavori

di manutenzione, ritenendo irrilevanti, ai fini dell’esclusione della responsabilità

del primo, la circostanza che il rischio non segnalato fosse noto al

datore di lavoro); Cass. Sez. IV, 22 luglio 2021, n. 28468 (fattispecie in cui

i giudici di merito hanno correttamente accertato che il RSPP sottoscrisse

un piano di sicurezza non rispettoso dei contenuti minimi previsti dall’art.

96, comma 1, lett. g) T.U.S.L. e, comunque, carente e generico. È stato

appurato, inoltre, che la segnaletica utilizzata nel cantiere era inadeguata,

perché non consentiva la percezione dei rischi reali e i lavoratori non erano

stati resi edotti della estrema pericolosità di quel piano e del concreto rischio

di precipitazione.); Cass. Sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 49761.

17. Cfr. Cass. Sez. IV, 24 maggio 2022, n. 34943; Cass. Sez. IV, 10 maggio

2017, n. 27516.



PUBLIREDAZIONALE

11

Tutte le novità e i temi della 34 a edizione

di Ambiente Lavoro. Salone della salute

e sicurezza nei luoghi di lavoro

Bologna, 23 luglio 2024 – Dal 19 al 21 novembre, a Bologna Fiere, è in

programma la 34 a edizione di Ambiente Lavoro. Salone della salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro.

Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro significa sviluppare e accrescere

le tutele e la consapevolezza circa gli infortuni e le malattie professionali

sui luoghi di lavoro.

A questo aspetto fondamentale, Ambiente Lavoro dedica da sempre un’attenzione

del tutto particolare: sono state 800 le ore di formazione rivolte ad

addetti ai lavori e circa 1000 i relatori coinvolti nell’edizione dello scorso

anno.

Lo sforzo è stato quello di dimostrare che l’impiego delle soluzioni che la tecnologia

mette a disposizione, unite al rispetto delle norme a tutela della vita

e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, anche dinnanzi alle trasformazioni

del lavoro e alle giuste istanze ambientali, è non solo compatibile

con la produttività aziendale, ma la favorisce e la sostiene.

Analogo impegno sarà assunto per la prossima edizione che si occuperà dei

temi di maggior interesse come la sostenibilità globale, sia ambientale, sia

intesa come investimento per il benessere sui luoghi di lavoro, nella sua più

ampia accezione.


12 PUBLIREDAZIONALE

Tra le novità dell’edizione 2024 l’iniziativa speciale

Sicur Labor, interamente dedicata ai dispositivi

di protezione individuale. L’iniziativa è concepita

sia come area espositiva sia come luogo in cui

si svolgeranno workshop su temi quali i dispositivi

respiratori, le calzature di sicurezza e il ruolo che rivestono

nella prevenzione, i dispositivi contro i rischi

biologici principalmente utilizzati nei laboratori di

analisi, in sanità e nell’ambito del settore alimentare.

“Prodotti, competenze, sensibilità. Sono

questi gli aspetti su cui si concentrerà l’edizione

2024 di Ambiente Lavoro” commenta

Marilena Pavarelli, project manager della manifestazione.

“Presenteremo le soluzioni più

innovative per contrastare incidenti e malattie

professionali. Offriremo un ricchissimo programma

di iniziative formative. Cercheremo

con ogni mezzo di stimolare una riflessione

profonda sul valore del lavoro in sicurezza.”

Non mancheranno poi approfondimenti dedicati

all’accordo Stato-Regioni per la formazione in

materia di salute e sicurezza del lavoro che prevede

alcune novità importanti, come la formazione dei

datori di lavoro e dei dirigenti.

Si affronterà poi il tema dell’introduzione della

Patente a punti adottata da INAIL e del ruolo svolto

dalle nuove tecnologie in materia di sicurezza sul

lavoro.

In agenda anche temi classici come normativa

antincendio, rischio chimico e rischio fisico, normativa

macchine.

Oltre al modello tradizionale della formazione

frontale, come sempre ad Ambiente Lavoro saranno

ospitati esempi di formazione con un approccio

meno convenzionale quali pièces teatrali e improvvisazioni,

capaci di coinvolgere il pubblico e di simulare

situazioni di emergenza e relative soluzioni.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2023

7152 visitatori

132 le aziende presenti

300 i convegni

800 le ore di formazione

1000 i relatori coinvolti

Ufficio stampa 3406288237

Qui tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma di

Ambiente Lavoro 2024

https://fiera.ambientelavoro.it/it/


CYBERSECURITY 13

Roberto Sammarchi

Parma & Sammarchi Studio Legale Associato,

componente della Rete Giuridica AIAS,

Coordinatore GTS Mare e 5.0 di AIAS,

Socio AIAS

Safety e cybersecurity: verso

un nuovo diritto dell’innovazione

e della tecnologia

In un sistema complesso, nel quale la sicurezza non si limita più alla sola

protezione dei dati e dei sistemi, la normativa proposta dalle istituzioni europee

deve assumere un ruolo centrale nella gestione della cybersicurezza

aziendale. Gli attacchi informatici, come per esempio l’interruzione di servizi

essenziali, possono avere conseguenze tangibili sulla vita reale.

Compliance e innovazione

La compliance, nel contesto della progettazione e

produzione industriale, si riferisce all’adempimento

sistematico e documentato di normative, leggi,

standard e regole di buona pratica applicabili al processo

di progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione

di componenti, macchinari e sistemi meccanici.

Include il rispetto delle normative tecniche, di

sicurezza, ambientali, di qualità e di tutela dei dati,

nonché l’osservanza degli standard specifici del settore

in riferimento ai requisiti imposti dai clienti.

Un approccio integrato alla compliance coinvolge

tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, dalla concezione

alla messa in servizio e manutenzione, fino allo

smaltimento. È richiesto un costante aggiornamento

delle risorse coinvolte, l’implementazione di sistemi

di gestione della qualità e della sicurezza, la realizzazione

di audit per verificare la conformità ai requisiti

applicabili.

La compliance non è solo una necessità legale ma un

investimento strategico per la riduzione dei rischi, il

miglioramento della qualità, l’accesso a nuovi mercati,

la fiducia degli stakeholder e la sostenibilità. Integrare

la compliance fin dalle fasi iniziali di progettazione

e sviluppo dei prodotti è una scelta strategica

orientata al successo e alla crescita a lungo termine.

Oggi gli adempimenti in materia di compliance sono

soggetti a profonde trasformazioni a causa dei mutamenti

nel quadro normativo, che stanno portando a

un sistema giuridico, integrato in modo ancora ampiamente

imperfetto, in materia di innovazione e di

tecnologia digitale.

Nel mondo permeato dalla tecnologia digitale, la sicurezza

informatica non si limita più alla protezione

di dati e sistemi online. La crescente interconnessione

tra mondo digitale e fisico rende la sicurezza

cibernetica un fattore centrale per la tutela della sicurezza

fisica delle persone. Le minacce informatiche

possono avere conseguenze tangibili sulla vita reale,

come incidenti stradali causati da attacchi a sistemi

di guida autonoma, o interruzioni di servizi essenziali

come la fornitura di energia elettrica.

La sicurezza dei dati personali è strettamente legata

alla protezione della privacy e alla prevenzione di re-


14

CYBERSECURITY

ati come il furto d’identità. Un’infrastruttura digitale

sicura che comprende i sistemi di produzione e raggiunge

i prodotti finali e i loro utilizzatori è alla base

di una società digitale resiliente e prospera.

Il diritto comunitario sta evolvendo per raggiungere

questo obiettivo.

A. Cenni sul quadro

normativo europeo

in evoluzione

Il primo problema da affrontare in questa complessa

materia è la presenza di diversi “corpi normativi”

ciascuno dei quali si concentra su una tematica specifica.

Si tratta di norme “egoiste”, nel senso che, pur

affrontando materie con molti punti in comune, in

generale non considerano il quadro d’insieme e costituiscono

un approfondimento verticale del tutto

privo di visione sistemica.

Si sente sempre più l’esigenza di un Codice europeo

dell’innovazione digitale, che purtroppo non sembra

ancora all’orizzonte. In ogni caso, e dal punto di vista

pratico, sembra utile richiamare alcune delle principali

norme utili per comprendere il processo evolutivo

in corso. Tenteremo in seguito di sviluppare possibili

nessi operativi fra le norme richiamate.

1.

Regolamento sull’intelligenza artificiale – Regolamento

(UE) 2024/1689 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,

che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza

artificiale e modifica i regolamenti

(CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE)

n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139

e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE,

(UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento

sull’intelligenza artificiale) – Testo rilevante

ai fini del SEE.

L’obiettivo è garantire che l’uso dell’IA sia sicuro, rispetti

i diritti fondamentali e supporti l’innovazione e la

competitività nell’UE. Il regolamento mira a bilanciare

il potenziale di sviluppo tecnologico con i rischi associati,

imponendo obblighi di conformità particolarmente

stringenti per i sistemi di IA ad alto rischio, mentre sistemi

meno rischiosi avranno regole più flessibili.

Temi principali

Sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali

nell’uso dell’IA.

Supporto all’innovazione e alla competitività.

Regolamentazione basata sul livello di rischio.

Obblighi di conformità per i sistemi di IA ad alto

rischio.

2.a.

Proposta di Regolamento sulla

cybersicurezza prodotti – 2022/0272 (COD)

Sintesi

Mira a implementare misure orizzontali di cybersicurezza

per i prodotti con elementi digitali. Vuole garantire

che i prodotti digitali siano sicuri e affidabili, prevedendo

la possibilità per gli Stati membri di designare

autorità di vigilanza del mercato e stabilire un sistema

robusto di certificazione della cybersicurezza.

Temi principali

Cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali.

Autorità di vigilanza del mercato.

Sistema di certificazione della cybersicurezza.

Collaborazione tra operatori economici e autorità.

2.b.

Proposta di Direttiva sui prodotti difettosi –

2022/0302 (COD)

Sintesi

Proposta di direttiva per la responsabilità per danno da

prodotti difettosi, estesa ai sistemi di intelligenza artificiale.

L’obiettivo è garantire la protezione dei consumatori

e la certezza legale per le imprese, assicurando che

i danni causati da prodotti basati sull’IA siano trattati

con equità sotto il profilo della responsabilità.

Temi principali

Estensione della responsabilità per prodotti difettosi

ai sistemi di IA.


15

Protezione dei consumatori.

Certezza legale per le imprese.

Equità nella gestione dei danni causati dall’IA.

3.

Direttiva NIS2 – 2022/2555 (UE)

Sintesi

Aggiorna e sostituisce la Direttiva NIS, stabilendo misure

per un alto livello di cybersicurezza in tutta l’UE.

La direttiva estende i requisiti di sicurezza e le obbligazioni

di notifica degli incidenti a più tipi di entità, rafforzando

la cooperazione tra gli Stati membri per una

maggiore resilienza cibernetica.

Temi principali

Miglioramento della cybersicurezza nell’UE.

Estensione dei requisiti di sicurezza e notifica.

Cooperazione tra gli Stati membri.

Rafforzamento della cyberresilienza.

B. Rilevanza del quadro

normativo

per i professionisti

della sicurezza

Nella prospettiva dei professionisti della sicurezza,

la sicurezza fisica dei lavoratori e degli utilizzatori

finali dei prodotti è di importanza centrale. I testi

considerati offrono una panoramica delle normative

europee che impattano direttamente su questi aspetti.

Ciascuno dei testi richiamati si collega alla

sicurezza fisica delle persone in base ai

punti seguenti:

1.

Regolamento sull’intelligenza artificiale

Impatto sulla sicurezza fisica

Il testo stabilisce requisiti stringenti per i sistemi

di intelligenza artificiale (IA), particolarmente per

quelli classificati come ad alto rischio, che possono

includere macchinari e impianti industriali. La sicurezza

fisica delle persone viene assicurata attraverso

la definizione di standard elevati per la trasparenza,

l’accuratezza e la robustezza dell’IA, limitando così i

rischi di malfunzionamenti o comportamenti imprevisti

che potrebbero causare infortuni.

2.a.

Proposta di Regolamento

sulla cybersicurezza prodotti

Impatto sulla sicurezza fisica

Concentrandosi sulla cybersicurezza dei prodotti

che incorporano elementi digitali, la norma

tende a garantire che le infrastrutture critiche, come

gli impianti industriali, siano protette da attacchi

informatici che potrebbero compromettere la sicurezza

fisica dei lavoratori. Ad esempio, un attacco

informatico potrebbe causare il malfunzionamento

di una macchina, risultando in pericoli diretti per

gli operatori.

2.b.

Proposta di Direttiva sui prodotti difettosi

Impatto sulla sicurezza fisica

La direttiva sulla responsabilità per danno da

prodotti difettosi riguarda direttamente la sicurezza

degli utilizzatori finali. Assicura che eventuali prodotti

difettosi, inclusi quelli fabbricati tramite l’utilizzo

di macchinari progettati e impianti, siano coperti da


16 CYBERSECURITY

norme che facilitano il risarcimento per danni, stimolando

così i progettisti e i produttori a mantenere

alti standard di sicurezza.

Potrebbe essere descritta una modalità di gestione

ai fini assicurativi della responsabilità collegata ai

progetti, separando e dichiarando in una logica di

progettazione della filiera i diversi ambiti di responsabilità.

3.

Direttiva NIS2

Impatto sulla sicurezza fisica

Estende e rafforza i requisiti della precedente direttiva

NIS, includendo più settori e aziende che sono

considerati di importanza vitale per la resilienza cibernetica.

La connessione con la sicurezza fisica è evidente,

poiché un aumento della sicurezza informatica in

macchinari e impianti riduce il rischio di interruzioni

e incidenti che potrebbero altrimenti mettere a rischio

la sicurezza fisica di lavoratori e utenti.

Collegamento tra i tre corpi normativi presi

in esame e la sicurezza delle persone (safety):

Regolamentazione Integrata

La combinazione dei testi mostra un approccio integrato

dell’UE verso la sicurezza fisica, coprendo sia la

sicurezza dei dispositivi controllati digitalmente (intelligenza

artificiale e cybersicurezza), sia la responsabilità

per prodotti difettosi. Insieme, promuovono

un ambiente di lavoro e di utilizzo sicuro.

Sicurezza e Responsabilità

Mentre il Regolamento sull’IA e la Direttiva NIS2 si

concentrano sulla prevenzione di incidenti attraverso

standard rigorosi e misure di protezione, la Direttiva

sui prodotti difettosi correlata a quella sulla resilienza

digitale assicura che ci siano efficaci rimedi legali

disponibili in caso di incidenti, incentivando la sicurezza

nel design e nelle operazioni.

I tre corpi normativi si collegano al Testo

Unico italiano in materia di sicurezza sul lavoro

(D.Lgs. 81/2008) e alla Direttiva Macchine

(2006/42/CE), recepita in Italia con il

D.Lgs. 17/2010. Da ricordare che la Direttiva

Macchine sarà sostituita dal Regolamento

Macchine (2023/1230) a partire da

gennaio 2027.


17

1.

Regolamento sull’intelligenza artificiale

Collegamenti con il Testo Unico e la Direttiva

Macchine:

Testo Unico

La sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati

sul lavoro, come robot autonomi o sistemi di

automazione, deve rispettare le norme di sicurezza

previste dal Testo Unico, che richiede la valutazione

dei rischi e l’adozione di misure di protezione per i

lavoratori.

Direttiva Macchine

Questo Regolamento complementa la Direttiva

Macchine assicurando che i sistemi di IA integrati

nelle macchine siano sicuri e affidabili, evitando rischi

aggiuntivi per gli operatori.

2.a.

Proposta di Regolamento

sulla cybersicurezza prodotti

Collegamenti con il Testo Unico e la Direttiva

Macchine:

Testo Unico

Le norme di cybersicurezza per proteggere i sistemi

informativi aziendali sono in linea con l’obbligo del

Testo Unico di garantire un ambiente di lavoro sicuro,

compresa la protezione dai rischi derivanti da

attacchi informatici.

Direttiva Macchine

Il Regolamento supporta la Direttiva Macchine assicurando

che le componenti digitali delle macchine non

siano vulnerabili a minacce informatiche, garantendo

così la sicurezza operativa delle macchine stesse.

2.b.

Proposta di Direttiva sui prodotti difettosi

Collegamenti con il Testo Unico e la Direttiva

Macchine:

Testo Unico

Garantisce che i prodotti, compresi gli strumenti e

le macchine usati nei luoghi di lavoro, siano sicuri

e non causino danni ai lavoratori, in linea con gli

obblighi di sicurezza del datore di lavoro previsti dal

Testo Unico.

Direttiva Macchine

La Proposta integra la Direttiva Macchine fornendo

un quadro legale per la responsabilità in caso di danni

causati da macchine difettose, incentivando i produttori

a rispettare alti standard di sicurezza.

3.

Direttiva NIS2

Collegamenti con il Testo Unico e la Direttiva

Macchine:

Testo Unico

Supporta gli obiettivi del Testo Unico migliorando la

sicurezza delle infrastrutture informatiche utilizzate

in contesti lavorativi, riducendo così i rischi per la

sicurezza e la salute dei lavoratori.

Direttiva Macchine

Promuove la sicurezza delle macchine connesse e intelligenti

attraverso migliori pratiche di sicurezza informatica,

in linea con gli obiettivi di sicurezza meccanica

ed elettronica della Direttiva Macchine.

Conclusioni

G

estire l’interazione tra le normative UE

approvate o in corso di approvazione e

la legislazione italiana specifica, come il Testo

Unico Sicurezza e la Direttiva Macchine, è

fondamentale in vista di un ambiente di lavoro

sicuro e per garantire che le macchine e

gli impianti utilizzati, nonché i prodotti finali,

rispettino adeguati standard per la tutela

della sicurezza fisica delle persone.


18 PUBLIREDAZIONALE

Rivoluzione Amesphere

La potenza dei dati per una sicurezza

e sostenibilità sociale sul lavoro

AME trasforma i dati oggettivi, raccolti

sul campo grazie ai sensori installati

sulle fonti di rischio, in informazioni

cruciali per i responsabili

del Plant, promuovendo un ambiente

operativo più sicuro, sostenibile

ed efficiente.

Iniziamo presentando brevemente AME e

la vostra mission aziendale.

AME è un’azienda leader nelle soluzioni innovative

per la sicurezza sul lavoro; ci dedichiamo a sviluppare

tecnologie avanzate che proteggono i lavoratori e migliorano

l’efficienza delle aziende.

Quest’anno celebriamo un traguardo significativo:

il nostro 25° anniversario. In questi anni, abbiamo

costantemente spinto i confini dell’innovazione, introducendo

soluzioni all’avanguardia che integrano

sensori sofisticati e analisi dei dati per prevenire incidenti

e salvare vite umane.

La missione di AME è chiara e ambiziosa: creare

tecnologia innovativa per proteggere la tua serenità.

Crediamo fermamente che, attraverso l’uso intelligente

della tecnologia, possiamo non solo proteggere

i lavoratori, ma anche rendere le aziende più

competitive e sostenibili.

Claudio Salvador

Presidente di AME

Filippo Bonifacio

CEO di AME


19

Recentemente avete lanciato la linea di

prodotti Amesphere. Potreste spiegarci di

cosa si tratta e quali sono le sue caratteristiche

principali?

Tutte le soluzioni AME sono il risultato di anni di

ricerca e sviluppo create e realizzate dal nostro team

interno. E possiamo dire che Amesphere è un ecosistema

digitale in grado di elevare gli standard di

protezione e prevenzione degli infortuni sui luoghi

di lavoro, in cui non esiste più una separazione fra

hardware (Device) e software (Data cloud), ma un

sistema totalmente integrato.

Amesphere sta trasformando il panorama della sicurezza

sul lavoro con un innovativo approccio di

“Safety as a Service”. Offriamo ai clienti una serie di

servizi avanzati, tra cui:

Anticollisione Attiva

Sistemi sempre connessi e aggiornati che integrano

la tecnologia LPS (Local Positioning System)

e l’intelligenza artificiale per prevenire collisioni

tra veicoli e pedoni e tra veicoli.

Gestione Sicura dei Dati

Raccolta, memorizzazione e archiviazione sicura

dei dati operativi, garantendo protezione e integrità

delle informazioni.

Analisi Avanzata dei Dati

Software cloud con AI e machine learning per

analizzare i dati oggettivi e fornire insights tempestivi

e utili.

Notifiche Utili

Trasformazione dei dati in notifiche dirette per

gli stakeholder, migliorando la tempestività e la

precisione delle informazioni.

Compliance e Ottimizzazione

Strumenti per conformarsi alle normative UNI

ISO 45001, ottimizzare i flussi logistici e promuovere

la sostenibilità sociale.

In sintesi, Amesphere non solo migliora la sicurezza

sul lavoro, ma contribuisce anche a rendere le operazioni

più efficienti e sostenibili.

È evidente che Amesphere segna un avanzamento

notevole nella tecnologia per la

sicurezza sul lavoro. Potreste esplorare più

in dettaglio perché l’oggettività dei dati è

così fondamentale in questo ambito?


20 PUBLIREDAZIONALE

L’oggettività dei dati è essenziale per la sicurezza sul

lavoro. Tradizionalmente, la sicurezza si basa spesso su

dati soggettivi, dove i mancati incidenti vengono segnalati

dagli operatori in base alla loro percezione personale

del rischio. Questo approccio può essere impreciso

e non sempre riflette la reale situazione sul campo.

Grazie alle nostre tecnologie avanzate, AME sposta

l’attenzione dalla semplice rilevazione del pericolo

all’analisi approfondita dei dati. Utilizzando la tecnologia

LPS di Amesphere, siamo in grado di fornire

dati precisi e affidabili sulla posizione di veicoli

e pedoni, eliminando qualsiasi ambiguità. Questo

ci consente di monitorare e analizzare le situazioni

di rischio in tempo con una misurazione del livello

del rischio, offrendo una visione chiara e imparziale

degli eventi. Lo step ulteriore che abbiamo fatto è

stato quello di trasformare questa quantità enorme

di dati oggettivi e complessi in informazioni fruibili

e utili per diversi stakeholder. Attraverso una dashboard

molto semplice e intuitiva e l’invio di notifiche

dirette ai diversi responsabili, è possibile fare un’analisi

predittiva del rischio di incidente, sulla base della

quale intervenire con azioni correttive o migliorative

in ambito logistico e di sicurezza. In un ambiente di

lavoro, dove la sicurezza è una priorità assoluta, l’oggettività

dei dati può fare la differenza tra un incidente

evitato e un infortunio grave.

Che tipologia di notifiche offre Amesphere

al cliente e come queste portano un valore

aggiunto alla sicurezza?

Amesphere fornisce una serie di notifiche in tempo

reale che offrono un valore aggiunto significativo alla

sicurezza. La prima notifica in tempo reale è che il

sistema emette avvisi immediati riguardo alla presenza

e alla posizione di veicoli e pedoni in situazione

pericolosa, e può attivare azioni correttive come rallentamenti

o altre misure di intervento per prevenire

incidenti. Inoltre, raccoglie e analizza tutti i dati

relativi a queste rilevazioni per fornire una panoramica

completa e utile. Le informazioni elaborate dal

sistema si traducono in tre tipi principali di notifiche,

ognuna delle quali contribuisce in modo unico alla

sicurezza e all’efficienza:

Notifiche Periodiche

Viene inviato un report via email con dati macro

che offre una panoramica dettagliata del plant

attraverso grafici e numeri chiave. Un esempio è


21

l’ESI (Efficiency and Safety Index), che riassume

in un solo numero il livello di rischio e l’efficienza

del plant, permettendo una visione chiara e

immediata dello stato del plant stesso.

Notifiche Puntuali

Sono inviate notifiche sul telefono o via email

per segnalare eventi importanti come interazioni

ad alto rischio, urti o altre situazioni critiche.

Queste notifiche tempestive consentono agli

operatori di agire rapidamente per mitigare i rischi

e garantire la sicurezza in tempo reale.

Notifiche Tendenziali

Forniscono analisi sui cambiamenti di tendenza a

medio e lungo termine. Queste notifiche aiutano

a monitorare lo stato del plant e anche a identificare

se le modifiche implementate hanno avuto

effetti positivi o negativi, facilitando un miglioramento

continuo delle pratiche di sicurezza.

Con queste notifiche, Amesphere non solo migliora

la capacità di risposta immediata ai rischi, ma offre

anche strumenti analitici per una gestione proattiva e

informata della sicurezza sul lavoro

Sembra che Amesphere possa davvero rivoluzionare

la sicurezza sul lavoro. Quali

sono i piani futuri di AME?

In AME siamo determinati a continuare a investire

nella ricerca e nello sviluppo per perfezionare ulteriormente

la precisione e l’affidabilità delle nostre

soluzioni. Stiamo esplorando l’integrazione di tecnologie

avanzate come l’intelligenza artificiale e lo IoT

per creare soluzioni sempre più innovative e all’avanguardia.

La nostra espansione globale mira a portare

i benefici di soluzioni come Amesphere a un numero

crescente di aziende in tutto il mondo.

Ma il nostro impegno va oltre l’innovazione tecnologica.

Speriamo che il futuro veda un cambiamento

fondamentale nel modo in cui vengono fatti gli investimenti

delle aziende, spostando l’attenzione dalle

sole strategie orientate al business a quelle che realmente

salvaguardano le vite umane. Perché, alla

fine, non stiamo solo cercando di ottimizzare i processi

aziendali, ma di proteggere e garantire la sicurezza

dei lavoratori. Con Amesphere, ci impegniamo

a mettere la sicurezza al centro delle priorità aziendali,

assicurando che ogni ambiente di lavoro sia non

solo efficiente, ma soprattutto sicuro e protetto.

Advanced Microwave Engineering S.r.l.

Via Lucca 44, 50142 Firenze, Italy

Tel. +39 055 73921 | Cell. +39 393 9704198

https://www.youtube.com/user/EGOproSafety


22 RIFIUTI

Maria Chiara Graziano

Journalist, Communication & PR Manager

at Omnisyst, Socio AIAS

La digitalizzazione nella gestione

dei rifiuti: un fattore di sicurezza,

sostenibilità e responsabilità etica

I rifiuti industriali rappresentano un problema di non facile soluzione e costituiscono

la gran parte del totale dei rifiuti prodotti. Una gestione efficace,

sostenibile e digitalizzata dei rifiuti industriali è una responsabilità etica e

normativa. Grazie a sofisticate applicazioni software per il waste management

è possibile trovare soluzioni pratiche e convenienti.

Nell’attuale scenario italiano, dove i rifiuti industriali

rappresentano l’80% del volume totale

dei rifiuti prodotti, una gestione efficace, sostenibile

e digitalizzata non è solo un obbligo normativo, ma

anche una responsabilità etica nell’ottica del Green

Deal europeo e dei princìpi dell’economia circolare.

Una gestione ottimale dei rifiuti offre vantaggi in termini

di efficienza, tracciabilità e conformità normativa

e contribuisce alla sicurezza e alla salute pubblica.

In questo articolo esploreremo le tipologie di rifiuti

industriali e la normativa annessa, cosa implica la

digitalizzazione nella loro gestione e una panoramica

sul nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità

dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri).


23

Normativa: attenzione all’ambiente

e alla salute

Il perimetro legato allo smaltimento dei rifiuti è regolato

dal D.Lgs. 152/2006, o Testo Unico Ambientale,

e successive modifiche, che ha come obiettivo

principale la tutela di ambiente e salute. Le finalità

individuate dalla norma all’art. 178 indicano, infatti,

le seguenti voci:

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico

interesse.

Il recupero e lo smaltimento devono avvenire

senza pericolo per la salute umana e senza usare

procedimenti o metodi che potrebbero recare

pregiudizio all’ambiente.

Assicurare una elevata protezione dell’ambiente e

controlli efficaci.*

*Articoli 178, commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in

materia ambientale”, in vigore dal 29 aprile 2006 (Supplemento ordinario n. 96

alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88).

Va da sé che gli scarti delle industrie, se non correttamente

raccolti, gestiti, trattati e/o smaltiti, possono

avere un notevole impatto ambientale a causa del possibile

rilascio di sostanze inquinanti e materiali pericolosi,

potenzialmente dannosi per l’ambiente e per la

salute delle persone.

Classificazione dei rifiuti industriali

I rifiuti sono definiti sulla base della loro provenienza.

Ai rifiuti “urbani”, quelli domestici provenienti

da abitazioni private ed edifici civili, si contrappongono

quelli “speciali”, legati a esercizi commerciali

e attività produttive di industrie e aziende. I rifiuti

industriali appartengono ai rifiuti speciali e possono

essere categorizzati come “pericolosi” e “non pericolosi”

in base a caratteristiche dovute alla concentrazione

di sostanze inquinanti e/o tossiche. Classificare

i rifiuti è il primo passaggio fondamentale per

procedere al loro corretto recupero o smaltimento,

da cui derivano non solo le procedure di gestione,

ma anche gli adempimenti amministrativi, burocratici

e contabili.

Digitalizzazione dei rifiuti industriali:

i software per il waste management

Un passaggio ulteriore nella gestione ottimale dei rifiuti

industriali è connesso al tracciamento digitale.


24 RIFIUTI

La digitalizzazione ha raggiunto anche il comparto

dei rifiuti speciali ed è un’ottima notizia perché significa

maggiore trasparenza nella gestione della filiera

e quindi minore impatto ambientale e minori rischi

per la salute. L’adozione di un sistema digitale per

monitorare l’iter di uno scarto assicura, infatti, di seguire

la normativa e tutelare l’ecosistema nel migliore

dei modi.

Per le attività industriali di qualunque tipo, dal

comparto produttivo a quello agricolo o dei servizi,

il corretto trattamento dei rifiuti è fondamentale,

poiché in quanto produttori ne sono anche i soggetti

legalmente responsabili.

Il trattamento dei rifiuti, però, può essere visto non

solo come un problema da risolvere, ma anche come

un’opportunità per un’azienda di riconoscersi in un

modello di sviluppo e crescita sostenibili che promuova

un’economia circolare. In questo scenario, il

ricorso a strumenti digitali permette di sveltire, condividere

e migliorare la gestione dei rifiuti speciali.

Quali sono i vantaggi di tali strumenti

digitali?

Piattaforme e strumenti digitali dedicati alla governance

degli scarti assicurano un monitoraggio puntuale

e un maggior controllo sulle attività legate alla

gestione dei rifiuti.

Ecco alcuni vantaggi:

Efficientamento delle operazioni

La digitalizzazione mira all’efficientamento, riducendo

e ottimizzando tempo e risorse.

Garanzia di conformità normativa

Un software deve garantire conformità alle normative,

che nel settore dei rifiuti sono complesse

e in costante evoluzione, basandosi su leggi comunitarie

e nazionali.

Gestione avanzata

Un software avanzato semplifica le operazioni,

riduce gli errori e facilita il trasporto, assicurando

il rispetto delle leggi.

Archivio e gestione documentale

Digitalizzare la gestione dei rifiuti significa automatizzare

operazioni come la tenuta dei registri,

la compilazione dei formulari e l’organiz-


25

zazione del trasporto, con un archivio digitale

sempre accessibile.

Trasparenza e tracciabilità

La digitalizzazione garantisce trasparenza e tracciabilità,

rendendo ispezioni e controlli più efficaci,

rafforzando la fiducia degli stakeholder.

Accesso a dati avanzati

Un sistema digitale fornisce dati preziosi per

monitorare l’impatto ambientale e le emissioni

di CO 2 , permettendo decisioni più informate e

strategie di compensazione.

Comunicazione efficace

con gli stakeholder

Disporre di report avanzati facilita una comunicazione

trasparente e aggiornata con gli stakeholder,

dimostrando impegno nelle politiche

ambientali, nel rispetto della salute e nella circolarità

dell’economia.

Quando digitalizzare diventa un

obbligo previsto dalla legge: il R.E.N.T.Ri

Il nuovo Regolamento sul sistema di tracciabilità dei

rifiuti, disciplinato dal decreto legislativo n. 152 del

2006, all’articolo 188 bis, introduce il R.E.N.T.Ri

come nuovo strumento di gestione operativa digitale.

La sua strutturazione, la modalità d’iscrizione

e l’effettivo funzionamento sono aspetti demandati

ad appositi decreti attuativi, tra cui il n. 59 del

2023.

La norma indica le tipologie di soggetti obbligati

all’iscrizione al registro e le tempistiche previste per

l’adozione dello stesso che sono influenzate sia dalla

tipologia di attività svolta che dalla dimensione

dell’azienda obbligata.

Di concerto con l’introduzione del R.E.N.T.Ri, inoltre,

sono stati apportati importanti cambiamenti in

merito alla gestione del registro di carico e scarico e

del formulario. Non solo sono stati modificati i modelli

vigenti dal 1998, ma è prevista, per i soggetti

obbligati al R.E.N.T.Ri, la progressiva tenuta digitale

di tutta la documentazione.

Il R.E.N.T.Ri assicura, quindi, per i soggetti obbligati

alla sua compilazione, e per chi sceglie di adottarlo,

che ogni fase del processo di gestione dei rifiuti

industriali sia documentata digitalmente. In questo

modo, si garantisce la possibilità di individuare un

rifiuto industriale in ogni momento, di risalire a chi

l’ha prodotto (e in che modo) e di identificare immediatamente

il trattamento a cui verrà sottoposto negli

impianti di recupero e smaltimento.

Conclusioni

La digitalizzazione nella gestione dei rifiuti

industriali rappresenta un passo fondamentale

verso un futuro più sostenibile, sicuro

e responsabile.

Adottare strumenti digitali non solo ottimizza

i processi e assicura conformità

normativa, ma rafforza anche la tutela ambientale

e la salute pubblica, guidando il

cambiamento positivo nella gestione dei rifiuti,

promuovendo un’economia circolare

e responsabile.


26 PRIVACY

Marianna Panico

Responsabile Sistemi di Gestione in Gori S.p.A.,

componente del GTS privacy di AIAS,

Socio AIAS

Il registro dei trattamenti dei dati

secondo il GDPR: il ruolo del titolare

e del responsabile

La predisposizione e la corretta tenuta del registro dei trattamenti rappresenta

l’attuazione del principio di accountability, cioè della responsabilizzazione

del titolare del trattamento dei dati. Perché il registro sia correttamente

implementato, è necessario aver censito e mappato tutti i dati e le attività

di trattamento, dalla raccolta dei dati personali alla loro cancellazione.

Cosa dice il GDPR

1 sul registro dei trattamenti?

Uno dei più importanti adempimenti introdotti dal

GDPR (Regolamento UE/679/2016) è il registro

dei trattamenti (detto anche registro delle attività di

trattamento) previsto dall’art. 30.

Il registro dei trattamenti può essere di due tipi:

registro delle attività di trattamento del titolare

del trattamento (art. 30, par. 1);

registro delle attività di trattamento del responsabile

del trattamento (art. 30, par. 2).

Dal confronto tra i due punti il contenuto del registro

del titolare è più ampio di quello del responsabile.

Ricordiamo che il responsabile del trattamento è

colui che tratta i dati personali per conto del titolare

del trattamento.

Il titolare del trattamento deve tracciare attraverso

questo fondamentale documento tutte le operazioni

di trattamento dei dati effettuate all’interno della

propria organizzazione, sia per dati per proprie finalità

(art. 30, par. 1, comma 1) sia quando svolte per

conto terzi (art. 30, par. 1, comma 2) nell’ambito di

contratti di servizio (ad esempio l’attività esternalizzata

di fatturazione utenze, il recupero crediti, il controllo

degli accessi ecc.).

La tenuta dei registri delle attività di trattamento è

obbligatoria dal 25 maggio 2018, data di applicazione

del Regolamento europeo in tutti gli Stati

membri. Rientrano nella categoria delle “organizzazioni”

di cui all’art. 30, par. 5, anche le associazioni,

le fondazioni e i comitati, anche quelli informali.

Il contenuto del registro del titolare dei trattamenti è

indicato dall’art. 30, par. 1 del GDPR:

a. il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento

e, ove applicabile, del contitolare del

trattamento, del rappresentante del titolare del

trattamento e del responsabile della protezione

dei dati;


27

b. le finalità del trattamento;

c. una descrizione delle categorie di interessati e

delle categorie di dati personali;

d. le categorie di destinatari a cui i dati personali

sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari

di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali

verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale,

compresa l’identificazione del paese

terzo o dell’organizzazione internazionale e, per

i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo

49, la documentazione delle garanzie adeguate;

g. ove possibile, una descrizione generale delle misure

di sicurezza tecniche e organizzative di cui

all’articolo 32, paragrafo 1.

Quanto precede costituisce il contenuto minimo

del registro del titolare dei trattamenti; tuttavia, possono

essere inserite ulteriori informazioni ritenute

necessarie per una completa mappatura dei trattamenti

come, ad esempio, la modalità di raccolta del

consenso, i sistemi informatici utilizzati, le misure

tecniche e organizzative di sicurezza adottate, l’indicazione

di eventuali “referenti interni” individuati

dal titolare in merito ad alcune tipologie di trattamento,

e tutte le evidenze documentali a supporto

della compliance normativa richiesta dall’attuazione

del regolamento europeo.

f. ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione

delle diverse categorie di dati;


28 PRIVACY

Il contenuto minimo del registro del responsabile

dei trattamenti è indicato dall’art. 30, par. 2 del

GDPR:

a. il nome e i dati di contatto del responsabile o

dei responsabili del trattamento, di ogni titolare

del trattamento per conto del quale agisce il

responsabile del trattamento, del rappresentante

del titolare del trattamento o del responsabile del

trattamento e, ove applicabile, del responsabile

della protezione dei dati;

b. le categorie dei trattamenti effettuati per conto

di ogni titolare del trattamento;

c. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali

verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale,

compresa l’identificazione del paese

terzo o dell’organizzazione internazionale e, per

i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo

49, la documentazione delle garanzie

adeguate;

d. ove possibile, una descrizione generale delle misure

di sicurezza tecniche e organizzative di cui

all’articolo 32, paragrafo 1.

Sul sito del Garante sono presenti due facsimili di

registro (quello del titolare e quello del responsabile)

che volendo si possono scaricare e utilizzare.

Il link al sito del Garante:

https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registrodelle-attivita-di-trattamento

2

Corretta tenuta

del registro dei trattamenti

Il registro dei trattamenti può essere cartaceo o elettronico,

deve avere obbligatoriamente una data di

emissione, il numero di revisione e una data di ultimo

aggiornamento (quest’ultima dimostra, appunto,

che esso è tenuto costantemente aggiornato).

Potrebbe essere opportuno fornire una data certa


29

dell’aggiornamento del registro dei trattamenti tramite

l’invio PEC a se stessi del documento a ogni

aggiornamento, o con altre modalità ritenute idonee

a tracciare le modifiche del registro nel tempo.

In caso di ispezione della Guardia di Finanza, delegata

dal Garante per lo svolgimento delle verifiche

ispettive, il registro dei trattamenti è uno dei primi

documenti che viene richiesto.

Nella predisposizione e in occasione di ogni aggiornamento

è opportuno consultare preliminarmente le

FAQ del Garante relative al registro dei trattamenti e

reperibili al link

https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registrodelle-attivita-di-trattamento

3 Importanza

del registro dei trattamenti

La predisposizione e la corretta tenuta del registro dei

trattamenti rappresenta l’attuazione del principio di

accountability, cioè della responsabilizzazione del

titolare del trattamento dati.

È un documento fondamentale per capire come l’organizzazione

tratta i dati personali perché, affinché

sia correttamente implementato, è necessario aver

preliminarmente censito e mappato tutti i dati e le

attività di trattamento, dalla raccolta dei dati personali

alla loro cancellazione.

Dal registro dei trattamenti, inoltre, si evince quale

approccio adotta l’organizzazione per garantire sicurezza

dei dati personali e diritti degli interessati.

4

Obbligatorietà della tenuta

del registro dei trattamenti

Secondo il comma 5 dell’art. 30 del GDPR imprese

o organizzazioni con meno di 250 dipendenti non

sono obbligate alla tenuta del registro dei trattamenti,

ma l’obbligo di tenuta del registro sussiste anche

per queste organizzazioni se dalla valutazione del

contesto si desume che i trattamenti comportino un

rischio, a prescindere dalla sua entità (anche bassa),

per i diritti e le libertà dell’interessato, e se il trattamento

dati personali non è occasionale o include dati

particolari (ex art. 9, par. 1, ex dati sensibili) e/o dati

relativi a condanne penali e reati (ex art. 10 GDPR).

È prassi comunque consigliare la tenuta del registro

a qualunque organizzazione effettui trattamento di

dati personali come espressamente raccomandato dal

Garante nelle sopracitate FAQ:

“Al di fuori dei casi di tenuta obbligatoria

del registro, anche alla luce del considerando

82 del GDPR, il Garante ne raccomanda

la redazione a tutti i titolari e responsabili

del trattamento, in quanto strumento che,

fornendo piena contezza del tipo di trattamenti

svolti, contribuisce a meglio attuare,

con modalità semplici e accessibili a tutti, il

principio di accountability e, al contempo,

ad agevolare in maniera dialogante e collaborativa

l’attività di controllo del Garante

stesso”.

Per la Pubblica Amministrazione è sempre obbligatorio.

Conclusioni

Tutti i trattamenti di dati personali sono

esposti a pericoli di violazioni (data

breach): tuttavia la corretta tenuta del registro

dei trattamenti è un elemento fondamentale

che concorre, unitamente agli altri

adempimenti previsti dal GDPR, al rispetto

dei principi da applicare ai trattamenti di

dati personali da quest’ultimo imposti per il

raggiungimento della piena compliance alla

normativa europea e nazionale sulla protezione

dei dati personali.


30 PUBLIREDAZIONALE

Safeland: al centro di tutte le attività

relative alla sicurezza sul lavoro

Safeland è molto più di un “semplice” polo scientifico-tecnologico per la formazione

e le prove pratiche sulla sicurezza sul lavoro; rappresenta infatti

un punto di incontro e aggregazione tra imprese, mondo della ricerca e università,

per migliorare il know-how e sviluppare innovazione in tutto quello

che riguarda il mondo della sicurezza sul lavoro.

Safeland è “Powered by SILAQ”, azienda attiva dal

1986 nei campi della Consulenza (sicurezza sul

lavoro, ambiente, qualità, HACCP, privacy), della

Formazione e della Medicina del Lavoro; si tratta di

una struttura di oltre 1800 m 2 nata nel 2022 a Peschiera

Borromeo, alle porte di Milano, dove vengono

promossi progetti di formazione, informazione e

orientamento per le imprese, progetti di ricerca in

ambito nazionale ed europeo, insieme ad attività di

trasferimento tecnologico e di divulgazione anche

mediante pubblicazioni scientifiche.

«Safeland ha origine dall’idea di un team

composto da esperti nel campo della sicurezza

sul lavoro, tra cui consulenti, medici

e progettisti con oltre quarant’anni di esperienza

nel settore»,

ha dichiarato Fabiano Rinaldi, Presidente di RSC

Company (gruppo di cui fa parte anche Silaq).

«Il nostro intento è amalgamare la cultura

della sicurezza sul lavoro con la ricerca, la

tecnologia e la competenza nella certificazione

delle attività formative, anticipando il futuro

mediante la progettazione di soluzioni e

innovazioni in grado di garantire protezione

sui luoghi di lavoro, nell’ambiente domestico

e durante i relativi spostamenti. Unendo

le nostre forze, perseguiamo

l’obiettivo comune di

assicurare un ambiente

lavorativo sicuro e sostenibile

per tutti».

Safeland offre un’esperienza

formativa all’avanguardia e i

partecipanti ai corsi possono cimentarsi

in scenari realistici ricostruiti

in loco, riproducendo

fedelmente ambienti di lavoro

tipici dei diversi settori. Attraverso

prove pratiche e simulazioni

di emergenza, i lavoratori

acquisiscono competenze concrete

e sviluppano la capacità

di reagire prontamente di

fronte a situazioni di pericolo.


31

La tecnologia rimane sempre al centro dell’approccio

formativo di Safeland, anche attraverso l’utilizzo degli

ultimi ritrovati della realtà virtuale (VR), per creare

scenari di apprendimento immersivi e coinvolgenti,

per sperimentare in prima persona situazioni di lavoro

realistiche che si possono verificare in svariati contesti,

acquisendo competenze concrete e sviluppando

la capacità di reagire prontamente e con efficacia di

fronte a potenziali pericoli. Attraverso i dispositivi

presenti nell’area dedicata Digiland, questa tipologia

di formazione offre numerosi vantaggi rispetto ai

metodi tradizionali, offrendo la possibilità di interagire

con oggetti e persone virtuali e sperimentando le

potenziali conseguenze di comportamenti non sicuri.

Safeland utilizza le più moderne tecnologie digitali,

dai simulatori di piattaforma elevabile a quelli di ultima

generazione dedicati alla guida, dai sistemi antincendio

VR FLAIM fino agli esoscheletri robotici,

tra le prossime novità in programma: un’esperienza

immersiva e interattiva che garantisce un elevato

coinvolgimento da parte dei partecipanti, un apprendimento

più rapido e una maggiore sicurezza,

attraverso esperienze pratiche in un ambiente sicuro,

controllato e senza rischi.

Giornata della Sicurezza AIAS

Lo scorso 21 giugno, gli spazi di Safeland hanno ospitato la Giornata della Sicurezza di AIAS.

I partecipanti si sono cimentati in una “challenge” di abilità in diversi settori: antincendio, linee

vita, camera fumo, spazi confinati, arrampicata e molto altro, con l’opportunità di provare i sistemi

di realtà virtuale applicati al mondo della sicurezza (antincendio, PLE e altre novità), ma anche di

poter conoscere le soluzioni create ad hoc dal team di ANT-X che progetta e realizza droni speciali

per attività di ispezione ad alto rischio.

È stata anche un’ottima occasione per “fare squadra” e per rinsaldare la partnership tra AIAS e il

Gruppo Silaq, che condividono con passione la missione di diffondere la cultura della sicurezza nei

luoghi di lavoro.

Alcune attività all’interno degli spazi di Safeland e una foto di gruppo

con istruttori e partecipanti della giornata della sicurezza AIAS

(21 giugno 2024).


32 INTELLIGENCE E INDAGINI AZIENDALI

Marianna Vintiadis

Partner e Head of Forensic

Investigations & Intelligence RSM Italy,

Socio AIAS

Svelare il cuore della supply chain

per promuovere la trasparenza

e la responsabilità

Nel contesto della globalizzazione e della crescente interconnessione economica,

le catene di approvvigionamento sono diventate il fulcro delle operazioni

commerciali, coinvolgendo una rete complessa di fornitori, produttori

e distributori. Tuttavia, l’apparente fluidità di queste reti nasconde una complessità

intrinseca e, talvolta, pratiche opache che sono sempre più sotto

scrutinio pubblico e privato.

La due diligence come strumento

aziendale di conformità

per l’Europa e oltre

Le aziende che dimostrano un impegno verso la trasparenza

accolgono il favore di consumatori e investitori,

favorendo un’immagine reputazionale positiva

e profitti sostenibili.

Con l’entrata in vigore della Corporate Sustainability

Due Diligence Directive (CSDDD), nell’Unione Europea,

però, non si tratta più solo di una questione

d’immagine. Ora si rischiano provvedimenti legali.

Questa normativa mira a promuovere la trasparenza

e la responsabilità nelle supply chain imponendo l’integrazione

di processi di due diligence nelle politiche

aziendali. Sono interessate tutte le società madri e le

imprese dell’Unione Europea con più di 1000 dipendenti

e un fatturato globale superiore a 450 milioni

di euro, oltre ai franchising con un fatturato superiore

a 80 milioni di euro, di cui almeno 22,5 milioni

derivanti da diritti di licenza. La normativa si applica

anche a società madri, imprese e franchising di paesi

terzi che raggiungono le stesse soglie di fatturato

nell’UE.

L’entrata in vigore della direttiva avverrà in tre fasi:

nel 2027 per le imprese con oltre 5000 dipendenti

e un fatturato superiore a 1500 milioni di

euro;

nel 2028 per le imprese con oltre 3000 dipendenti

e un fatturato superiore a 900 milioni di

euro;

nel 2029 per tutte le altre imprese che soddisfano

i criteri della direttiva.

Nel dettaglio, la due diligence riferita alla supply

chain valuta e individua i rischi associati alle attività

aziendali della catena di approvvigionamento. Questo

può includere la verifica dei dati di fornitori e


33

no l’opportunità di intraprendere azioni legali per

danni che avrebbero potuto essere evitati con adeguate

misure di due diligence.

Ma come fare in pratica?

I

n molti casi, come abbiamo visto, lo scambio cartaceo

non è più sufficiente. In questo contesto, le

investigazioni giocano un ruolo cruciale. Attraverso

indagini approfondite, le aziende possono ottenere

una visione dettagliata delle pratiche dei loro fornitori

e subfornitori, identificando potenziali violazioni

e aree di rischio. Queste investigazioni includono

l’analisi dei processi di produzione, la verifica delle

condizioni di lavoro, l’audit ambientale e il monitoraggio

continuo delle operazioni. Implementando

queste pratiche investigative, le aziende non solo si

conformano alle normative della CSDD, ma migliorano

anche la trasparenza e la sostenibilità delle loro

catene di approvvigionamento, contribuendo a una

responsabilità sociale d’impresa più solida e credibile.

Fonti:

partner commerciali, l’analisi dei regolamenti e delle

normative locali e internazionali, nonché la valutazione

dell’impatto sociale e ambientale delle loro

operazioni. In questo modo, le aziende obbligate

possono identificare e mitigare i rischi potenziali,

garantendo la conformità a leggi e regolamenti e

promuovendo comportamenti responsabili. Tuttavia,

lo scambio cartaceo non sarà più sufficiente, in

quanto le aziende dovranno accertare la compliance

dei loro fornitori su molti fronti, come ad esempio

le condizioni di lavoro sicure e salubri, gli impatti

ambientali, il rispetto dei diritti umani.

Le imprese interessate dovranno quindi adottare misure

appropriate (n.d.r. “obbligo di mezzi”), alla luce

della gravità e della probabilità di diversi impatti, delle

misure disponibili per l’impresa nelle circostanze

specifiche e della necessità di stabilire priorità.

Le autorità amministrative nazionali designate dagli

Stati membri saranno responsabili della supervisione

di queste nuove regole e potranno infliggere sanzioni

in caso di mancato rispetto. Inoltre, le vittime avran-

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/sustainability-due-diligence-responsible-business/corporate-sustainability-due-diligence_en#what-are-the-next-steps

https://www.osservatorioeconomiacircolare.it/cs3d-i-nuovi-obblighi-di-due-diligence-in-materia-di-diritti-umani-e-ambiente-altis/


34 SOSTENIBILITà

Katerina Marozava

ESG & EHS Advisor, Titolare Klondike,

Socio AIAS

Governance della sostenibilità

e gestione del cambiamento

La governance della sostenibilità è una componente fondamentale nel guidare

un cambiamento significativo verso un futuro più sostenibile. Una

gestione efficace del cambiamento facilita la transizione di successo verso

pratiche sostenibili attraverso la pianificazione strategica, il coinvolgimento

delle parti interessate e il miglioramento continuo.

La necessità di un’efficace governance della sostenibilità

è alla base del successo della trasformazione

sostenibile della nostra economia. Con la governance

ci si riferisce al quadro generale e ai processi

decisionali che guidano e modellano la transizione

verso un futuro più sostenibile dal punto di vista sia

ambientale sia sociale.

Al centro della governance della sostenibilità si trova

il principio della gestione del cambiamento: l’approccio

con il quale si affronta una trasformazione

organizzativa, tipicamente riguardante gli obiettivi

aziendali, i valori, le procedure o le tecnologie. Nel

contesto della sostenibilità, la corretta gestione del

cambiamento è essenziale per garantire che la transizione

verso un modello più sostenibile sia non solo

tecnicamente fattibile ma anche realmente accettata

dall’organizzazione.

Il successo dell’implementazione della governance

della sostenibilità richiede una solida strategia di

gestione del cambiamento. Ciò comporta l’identificazione

delle trasformazioni necessarie, la valutazione

delle potenziali barriere e della resistenza al

cambiamento e lo sviluppo di approcci su misura per

comunicare, coinvolgere e responsabilizzare le parti

interessate durante tutto il processo.

Una gestione efficace del cambiamento può aiutare

a superare l’inerzia delle pratiche consolidate, promuovere

un senso di scopo condiviso e sviluppare le

capacità e le competenze necessarie per guidare l’innovazione

sostenibile.

Un approccio a tale processo potrebbe essere l’utilizzo

del Six Box Model (modello a sei scatole) di Weisbord.

È stato sviluppato da Marvin Weisbord negli

anni ’70 ed è un quadro ampiamente riconosciuto

per la diagnosi e lo sviluppo organizzativo. Il modello

fornisce un approccio strutturato per comprendere

le dinamiche complesse e gli elementi interconnessi

all’interno di un’organizzazione, consentendo in definitiva

interventi e trasformazioni efficaci.


35

Al centro del Six Box Model di Weisbord ci sono sei

elementi chiave:

1 scopo

2 struttura

3 relazioni

4 ricompense

5 meccanismi utili

6 leadership

Questi elementi, se analizzati e affrontati in modo

olistico, offrono informazioni preziose sulla salute

generale, sulle prestazioni e sul potenziale di crescita

di un’organizzazione.

Decliniamo ciascuno di questi elementi nell’ottica

del processo della transizione sostenibile facendoci

per ciascuna area delle domande di controllo.

1Lo scopo, il primo elemento, approfondisce

la ragione fondamentale dell’esistenza dell’organizzazione,

la sua missione, la visione e gli obiettivi

strategici. Questo elemento funge da forza guida

che allinea l’intera organizzazione e fornisce una

direzione chiara per le sue operazioni e i processi

decisionali.

Le domande di controllo che ci possiamo fare

sono: “Quanto sono chiari per i membri dell’organizzazione

i motivi e lo scopo della trasformazione

sostenibile? Quanto il personale dell’azienda crede

nella necessità di questa trasformazione e quanto

la sostiene?”

2L’elemento struttura esamina la gerarchia

organizzativa formale e informale, la distribuzione

di autorità e responsabilità e i processi decisionali

che modellano il flusso di informazioni e il

processo decisionale all’interno dell’organizzazione.

Questo elemento è cruciale per comprendere come

l’organizzazione sia progettata per funzionare e adattarsi

alle mutevoli circostanze.

Le domande che ci possiamo fare sono:

“Quanto è adatta l’attuale struttura interna al

raggiungimento degli obiettivi stabiliti della trasformazione

sostenibile? E qualora non fosse adatta,

quali modifiche è necessario apportare per renderla

efficace?”

3Le relazioni: questo elemento si concentra

sulla qualità e sulla natura delle dinamiche interpersonali

all’interno dell’organizzazione, compre-


36 SOSTENIBILITà

si i modelli di comunicazione, la collaborazione e i

meccanismi di risoluzione dei conflitti.

Questo elemento fa luce sulla cultura organizzativa,

sul livello di fiducia e cooperazione, sull’impegno e

sul morale generale dei dipendenti.

Le domande che ci possiamo fare sono: “Nel

nuovo assetto organizzativo sono già state ben definite

e sono chiare le relazioni tra le singole funzioni

e i gruppi di lavoro? Sono chiari i flussi di

comunicazione tra di loro? Ci sono adeguati modelli

per gestire eventuali conflitti, qualora dovessero

emergere?”

4Le ricompense: questo elemento premiante

comprende i diversi sistemi di incentivi,

sia finanziari che non finanziari, che vengono

utilizzati dall’organizzazione per motivare e fidelizzare

i propri dipendenti.

Questo elemento è cruciale per comprendere come

l’organizzazione allinea le sue ricompense ai risultati

desiderati e ai comportamenti dei dipendenti.

Le domande che ci possiamo fare sono: “Esistono

i meccanismi incentivanti o, al contrario,

disincentivanti per i membri dell’organizzazione

coinvolti nella trasformazione sostenibile? Il percorso

della trasformazione sostenibile gli porta più

vicino o al contrario li allontana dal raggiungimento

degli obiettivi della loro funzione aziendale?”

5L’elemento dei meccanismi utili esplora i

vari processi, sistemi e risorse che supportano le

operazioni dell’organizzazione, come canali di comunicazione,

tecnologia dell’informazione e meccanismi

di risoluzione dei problemi.

Questo elemento aiuta a identificare le aree in cui

l’organizzazione può sfruttare i propri punti di forza

e affrontare eventuali inefficienze.

Le domande che ci possiamo fare sono: “Gli

attuali processi e procedure (ad esempio, le modalità

e l’agevolezza della gestione richieste stakeholder

interni ed esterni, tra cui i principali clienti e fornitori,

i processi della raccolta dati e la reportistica

ESG ecc.) supportano la trasformazione sostenibile

oppure la ostacolano?”

6Infine, la leadership esamina il ruolo dei

principali decisori dell’organizzazione, i loro

stili di leadership e la loro capacità di promuovere un

ambiente di lavoro positivo e produttivo.

Questo elemento è determinante per comprendere

la capacità dell’organizzazione di affrontare le sfide,

ispirare i dipendenti e guidare la trasformazione organizzativa.

Le domande che ci possiamo fare sono: “Quanto

è incentivata la leadership a portare avanti i progetti

della transizione sostenibile? Quanto riconosce

il proprio ruolo centrale nella gestione dei ‘segnali’

in ognuna delle altre 5 aree del ‘radar’ di controllo?

Quanto si assicura che ci sia un allineato con la

strategia complessiva?”

Conclusioni

La sfida della governance della sostenibilità

è multiforme e complessa. Essa necessita

di essere sostenuta da un processo ben gestito

di trasformazione organizzativa.

Il Six Box Model di Weisbord è un quadro

completo che può essere utilizzato per questo

processo.

Esaminando metodicamente gli elementi

correlati di scopo, struttura, relazioni, ricompense,

leadership e meccanismi utili,

come anche le interconnessioni e le interdipendenze

tra questi sei elementi, le organizzazioni

possono acquisire una comprensione

più profonda del loro stato attuale,

identificare aree di miglioramento e implementare

strategie efficaci per la crescita e la

trasformazione sostenibile.


PUBLIREDAZIONALE 37

Economia circolare e innovazione

nella gestione dei residui industriali:

nuove prospettive per il settore

Nell’era della sostenibilità e dell’economia circolare, Omnisyst sta trasformando

il panorama della gestione dei residui industriali con soluzioni innovative

e digitali. Grazie a progetti pionieristici e case study di successo,

l'azienda non solo migliora la gestione dei rifiuti, ma crea anche un valore

significativo per i suoi clienti. Ne abbiamo parlato con Antonino Rapisardi,

Commercial, Strategy & Development Director di Omnisyst.

Omnisyst: dai residui industriali al valore

circolare. Cosa significa? Può spiegarci

quali sono i principali servizi e attività offerti

dalla vostra azienda?

Dal 1995 lavoriamo insieme alle aziende per conservare

il valore delle risorse impiegate nei processi produttivi.

Generiamo opportunità di valorizzazione dei

residui di produzione nel rispetto dell’ambiente e del

quadro normativo grazie a una piattaforma web proprietaria.

Gestiamo l’intero percorso, selezionando le

migliori soluzioni disponibili.

Quali tipologie di rifiuti tratta Omnisyst?

Omnisyst offre soluzioni per la governance di tutti i

tipi di residui di produzione, compresi quelli pericolosi

che necessitano di trattamenti specifici. Gestire

i residui industriali in modo efficace e sostenibile è

un obbligo normativo e una responsabilità etica, che

può portare a un risparmio economico significativo e

alla creazione di valore, sia sociale che ambientale, e

di reputazione dell’azienda.

Antonino

Rapisardi

Commercial, Strategy

& Development Director

di Omnisyst

Potrebbe entrare più nel dettaglio di cosa

fa Omnisyst?

Certamente. Tecnicamente siamo classificati come

intermediario, ma più per un tema normativo che di

tipologia di servizio offerto; a differenza delle aziende

tipicamente attive in questo settore, il nostro obiet-


38 PUBLIREDAZIONALE

Lo stabilimento.

tivo infatti è di offrire un servizio di outsourcing per

la gestione dei residui industriali sui siti produttivi a

360°, che va dall’advisory fino alle operations: audit

ambientali, una piattaforma web-based per la disponibilità

dei dati in tempo reale, area manager dedicati

h24 che supportano nella realizzazione di progetti

ambientali attraverso un approccio di miglioramento

continuo. Ogni anno, gestiamo oltre 130.000 tonnellate

di rifiuti.

Come si differenzia il processo di gestione

dei residui di produzione con Omnisyst rispetto

a una gestione tradizionale?

Senza Omnisyst le aziende devono gestire l’intera organizzazione

logistica, la burocrazia e la conformità

normativa, con potenziali ricadute penali e reputazionali.

Omnisyst riduce il rischio di conseguenze

penali attraverso audit periodici della catena di fornitura,

automatizza i processi burocratici e amministrativi

(ad esempio formulari, registri di carico e scarico

ecc. precompilati) e migliora il recupero/riciclo dei

residui, riducendo le emissioni di CO₂.

Quali progetti di sostenibilità sviluppa Omnisyst?

Lavoriamo su vari fronti, come la simbiosi industriale

per il riutilizzo dei residui di produzione, dove lo

scarto di un’azienda diventa risorsa per un’altra; o

l’algoritmo di monitoraggio delle emissioni di CO₂

proprietario e certificato da CertQuality. Collaboriamo

con altre importanti realtà per offrire servizi per

l’economia circolare, come il Circularity Check Up

con Deloitte e servizi per il monitoraggio e la conservazione

della biodiversità.

Potrebbe parlarci del ruolo della digitalizzazione

nei processi di Omnisyst?

La nostra piattaforma digitale abilita la digital transformation

nella gestione dei residui industriali.

Sviluppata internamente, la piattaforma è interoperabile

con sistemi terzi, inclusi i nuovi standard

R.E.N.T.Ri del Ministero dell’Ambiente. Offre automazioni

come la precompilazione automatica di

formulari e registri, la gestione logistica digitale e

la generazione di etichette per i rifiuti. In sostanza,

l’obiettivo è avere tutto il processo sotto controllo

con un clic. Inoltre, stiamo mettendo in campo soluzioni

di intelligenza artificiale che permettono di

monitorare in tempo reale il livello di riempimento

dei cassoni per automatizzare le operations, oltre che

fornire indicatori rispetto al livello di differenziazione

degli scarti, così da correggere eventuali errori e

ridurre i costi.

Quali soluzioni offre Omnisyst ai suoi clienti?


39

Offriamo tre soluzioni principali:

Total Relax: gestione completa per tutti i residui

industriali, è il nostro servizio completo per chi

ha obiettivi ambiziosi a livello ambientale.

Personal Menù: servizi su misura, adattati alle

necessità operative specifiche, con trasporti e trattamenti

specializzati per specifici tipi di rifiuti.

Special Service: consulenze e interventi mirati

per esigenze specialistiche, perfetti per interventi

straordinari come distruzioni fiscali e bonifiche.

Potrebbe raccontarci di alcuni successi ottenuti

dai vostri clienti?

Una gestione ottimale dei residui industriali è possibile

in tutti i settori, come dimostrano alcuni dei

progetti realizzati in collaborazione con i nostri clienti.

Proprio recentemente, siamo usciti sulla stampa

nazionale con un case study significativo nel settore

dell’oil & gas: Man Oil & Marine, che ha superato il

97% di rifiuti avviati a impianti di recupero e ha neutralizzato

le emissioni di CO₂ dello stabilimento di

Ascoli Piceno, grazie all’efficientamento complessivo

nella gestione dei residui di produzione e all’implementazione

di un avanzato sistema digitale di reporting

e monitoraggio.

Un altro esempio significativo riguarda il settore

chimico-farmaceutico. Il nostro cliente è uno storico

gruppo internazionale del settore, presente nel mondo

con 10 centri di ricerca e 3500 dipendenti. Grazie a

un approccio data-driven, abbiamo aiutato l’azienda

a individuare nuove opportunità di miglioramento riguardo

alla gestione dei rifiuti. In particolare, abbiamo

identificato l’opportunità di ridurre la quantità di fanghi

di scarto prodotti dall’impianto di depurazione di

uno degli stabilimenti. Questi rifiuti, raccolti in vasche

e smaltiti secondo procedure precise, presentavano un

duplice problema: la produzione elevata aumentava

il quantitativo di rifiuti da gestire e la loro presenza

comportava un ingombro significativo sia in termini

di peso che di volume. Abbiamo, così, proposto una

soluzione efficace: l’installazione di un essiccatore. Il

progetto ha permesso di ridurre di oltre il 50% la produzione

di rifiuti nello stabilimento interessato.

Omnisyst Spa

Piazza Caduti di Nassiriya 22

26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO)

Contatti e sedi Omnisyst

https://www.omnisyst.it/dove-siamo/

www.omnisyst.it

Man Oil & Marine.


40 SAFETY

Marco Bergamaschi

Responsabile formazione e ispezione DPI

presso Gamesystem Italia S.r.L., Socio AIAS

Requisiti dell’installatore

di “linee vita”

La normativa prevede precise figure professionali per la gestione delle “linee

vita”. Installatore base, installatore intermedio e installatore avanzato

devono alternarsi per seguire le fasi di montaggio, smontaggio nonché le

ispezioni dei sistemi di ancoraggio, sia periodiche sia straordinarie, richieste

in caso di eventi non consueti come incidenti o altre casualità.

Da febbraio 2023 la norma tecnica UNI 11900

stabilisce quali sono i requisiti per le figure professionali

che installano e ispezionano ancoraggi permanenti

in copertura, come linee vita, binari anticaduta

e anelli di ancoraggio. La disposizione di una

norma tecnica dedicata si è resa necessaria per permettere

al cliente finale e all’utilizzatore che opera in

quota di essere certi delle competenze e capacità di

chi ha installato e ispezionato l’ancoraggio; l’obiettivo

è garantire che l’ancoraggio anticaduta sia stato

montato secondo quanto previsto dalla documentazione

fornita dal produttore e dalla documentazione

progettuale e sia stato successivamente ispezionato

con competenza a intervalli periodici.

La UNI 11900 prevede tre livelli professionali per

le figure che operano nel settore dell’installazione e

ispezione di ancoraggi permanenti, ovvero

installatore base

installatore intermedio

installatore avanzato

Secondo la norma l’installatore di sistemi di ancoraggio

è la figura professionale che effettua montaggio,

smontaggio e ispezioni del sistema di ancoraggio. In

merito alle ispezioni la norma si sofferma sull’ispezione

al montaggio del sistema di ancoraggio che verrà

condotta dal tecnico installatore, sull’ispezione periodica

che deve essere svolta a intervalli indicati dal

produttore del sistema di ancoraggio o dal tecnico

progettista, sull’ispezione straordinaria che deve essere

svolta in caso di eventi non consueti che coinvolgono

il sistema di ancoraggio, come la caduta di un utilizzatore

con conseguente sospensione all’ancoraggio.

In merito ai compiti delle figure professionali

previste dalla norma, tra le attività dell’installatore

base sono previste l’effettuazione di un sopralluogo

per la valutazione della coerenza del progetto con lo

stato dei luoghi, la loro cantierabilità e la possibilità

di fornire eventuali indicazioni utili alla redazione del

POS, la verifica che vi siano le condizioni per poter

effettuare il montaggio in sicurezza, l’analisi della

struttura di supporto, il controllo della congruenza

tra le indicazioni progettuali e le effettive condizio-


41

ni di posa, l’installazione del sistema di ancoraggio e

il controllo della documentazione del sistema stesso

prima e dopo il montaggio.

Tra le attività dell’installatore intermedio, oltre

a quelle previste per l’installatore base, vi è invece

quanto è inerente l’ispezione periodica del sistema di

ancoraggio: controllare la completezza della documentazione,

e che l’ancoraggio, gli ancoranti e la struttura

di supporto siano in buono stato così da garantire nel

tempo l’effettiva sicurezza degli utilizzatori.

Tra le attività dell’installatore avanzato, oltre

a quelle previste per l’installatore intermedio, vi è sia

l’ispezione straordinaria del sistema di ancoraggio, sia

l’eventuale sostituzione o ripristino del sistema stesso.

Data la precedente assenza di indicazioni specifiche

sulla formazione necessaria per chi installava e ispezionava

ancoraggi anticaduta, la UNI 11900 definisce il

monte ore e gli argomenti da trattare nel percorso di

formazione e addestramento. Al termine del percorso

è previsto un esame, erogato da specifico organismo,

al fine di valutare la conoscenza degli argomenti e le

capacità delle diverse figure professionali.

L’installatore base, che dovrà aver installato

almeno 15 dispositivi di ancoraggio permanenti,

deve svolgere un corso di 32 ore (o 40 ore in caso di

mancanza di licenza media) delle quali metà trascorse

in aula e metà in campo prove a installare sistemi di

ancoraggio simulando realtà operative.

L’installatore intermedio, che dovrà aver

svolto almeno 5 ispezioni periodiche su dispositivi di

ancoraggio permanenti, deve partecipare a un corso

teorico e pratico di 6 ore; deve inoltre essere in possesso

dei requisiti di qualificazione dell’installatore base.

L’installatore avanzato, che dovrà aver svolto

almeno 5 ispezioni straordinarie su dispositivi di

ancoraggio permanenti, deve partecipare a un corso di

16 ore (che scendono a 12 se in possesso di diploma

tecnico e a 4 se in possesso di laurea triennale).

La norma prevede inoltre specifiche condizioni sia

per il mantenimento (biennale) che per il rinnovo

(quadriennale) della certificazione.

Per avere invece maggior chiarezza sul contesto normativo

nel quale è approdata la UNI 11900, le norme

UNI più strettamente collegate a essa sono:

UNI 11560 – Sistemi di ancoraggio permanenti

in copertura – Guida per l’individuazione,

la configurazione, l’installazione, l’uso

e la manutenzione.

Nel suo aggiornamento di giugno 2022 tale norma

aveva già introdotto i tre livelli professionali (installatore

base, intermedio e avanzato); la norma non aveva

però indicato quali fossero i requisiti per i tre livelli

individuati, che sono stati esplicitati dalla UNI 11900.

UNI 11578 – Dispositivi di ancoraggio destinati

all’installazione permanente.

Tale norma definisce quali sono i requisiti, la marcatura,

i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e il

montaggio per gli ancoraggi anticaduta non removibili

dalla struttura di supporto e per la cui installazione

sono previsti i requisiti descritti nella UNI 11900.

Tra i diversi percorsi di formazione e addestramento

dedicati a chi svolge la sua attività in quota o in ambienti

confinati, e in qualità di produttore di ancoraggi

anticaduta, Gamesystem Italia propone anche

le tipologie di corsi indicati nella UNI 11900 con

l’obiettivo di mettere a disposizione la propria esperienza

per permettere ai partecipanti di acquisire le

conoscenze e le capacità per installare e ispezionare

ancoraggi anticaduta con competenza.


Impegnarci attivamente

nel presente è l’unico modo

per prepararci

ad un imprevedibile futuro

Sir Ken Robinson


DAL 1975, AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E SICUREZZA


44 RADON

Luca Paolini

Responsabile Settore Igiene del lavoro

di Galileo Ingegneria S.p.A., Socio AIAS

Piano nazionale per il radon:

quali effetti per i luoghi di lavoro?

A gennaio è stato emanato il Piano nazionale d’azione per il radon 2023-

2032 (DPCM 11/01/2024) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 il

21/02/2024. Il Documento è redatto in attuazione dell’art. 10 del D.Lgs.

101/2020 (Testo unico in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti).

Che cos’è il radon?

Il radon è un elemento chimico (gas nobile) naturalmente

radioattivo, che a temperatura e pressione

standard si presenta inodore e incolore.

La principale fonte di questo gas risulta essere il terreno,

dal quale fuoriesce e si disperde nell’ambiente,

accumulandosi ad esempio in locali chiusi con scarsa

aerazione. Altre fonti di inquinamento possono

essere, in misura minore, i materiali da costruzione

(specialmente se di origine vulcanica come il tufo o i

graniti).

In quanto gas radioattivo, se inalato, è un agente

cancerogeno la cui esposizione nei luoghi

chiusi aumenta il rischio di contrarre un tumore

polmonare. Una volta inalato infatti

le particelle α emesse per decadimento

possono andare a danneggiare il nostro

DNA, causando nel tempo il cancro al polmone. Si

stima che il radon sia la seconda causa di tumore al

polmone nell’uomo, naturalmente dopo il fumo di

sigaretta; alcuni studi inoltre evidenziano sinergie nei

casi di esposizione a entrambi gli agenti.

Come sempre accade, più alta è la concentrazione

nell’ambiente, più alto è il rischio: un metodo immediato

per proteggersi dall’accumulo del gas è infatti

l’aerazione degli ambienti chiusi, ad esempio nei casi

in cui questi siano interrati o a contatto diretto col

terreno ove il radon si può accumulare * .

* La radioattività del radon si misura in Becquerel (Bq), dove un

Becquerel corrisponde alla trasformazione di un nucleo atomico al

secondo. La concentrazione nell’aria si esprime in Bq/m 3 , indicando

così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono

in un metro cubo d’aria.


45

Il Testo unico di protezione dalle radiazioni ionizzanti

(D.Lgs. 101/2020)

Il Decreto, redatto in attuazione della Direttiva

2013/59/Euratom, stabilisce norme fondamentali di

sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti

dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, che si

applicano alle attività che espongono la popolazione

ai rischi derivanti da tali radiazioni.

L’art. 10 del D.Lgs. 101/2020, come anticipato, cita:

“Entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta

dei Ministri dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e della salute, di concerto

con i Ministri dello sviluppo economico,

del lavoro e delle politiche sociali e delle

infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la

Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto

superiore di sanità (ISS), è adottato

il Piano nazionale d’azione per il radon,

concernente i rischi di lungo termine dovuti

all’esposizione al radon.”

L’art. 12 invece fissa i livelli massimi di riferimento

per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini

di valore medio annuo della concentrazione di

attività di radon in aria, di seguito indicati:

a. 300 Bq/m 3 in termini di concentrazione media

annua di attività di radon in aria per le abitazioni

esistenti;

b. 200 Bq/m 3 in termini di concentrazione media

annua di attività di radon in aria per abitazioni

costruite dopo il 31 dicembre 2024;

c. 300 Bq/m 3 in termini di concentrazione media

annua di attività di radon in aria per i luoghi di

lavoro;

d. il livello di cui all’articolo 17, comma 4, è fissato

in 6 mSv in termini di dose efficace annua

o del corrispondente valore di esposizione integrata

annua riportato nell’Allegato II, sez. I,

punto 1.

Come il radon entra in casa


46 RADON

E per quanto riguarda i luoghi di lavoro?

La sezione II del D.Lgs. 101/2020 indica l’obbligo

di svolgere il monitoraggio della concentrazione del

radon negli ambienti definiti dall’art. 16, ovvero:

a. luoghi di lavoro sotterranei;

b. luoghi di lavoro in locali semi-sotterranei o situati

al piano terra, localizzati nelle aree di cui

all’articolo 11;

c. specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate

nel Piano nazionale d’azione per il radon di

cui all’articolo 10;

d. stabilimenti termali.

Il dosimetro è un dispositivo utilizzato per rilevare la concentrazione

del radon nei luoghi di lavoro.

Il Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023-2032

(DPCM 11/01/2024)

Il Documento contiene gli obiettivi per affrontare i

rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nei

luoghi di lavoro e nelle abitazioni, descrive la linea

d’azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini

interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre

l’esposizione della popolazione al radon.

Gli obiettivi specifici del Piano, finalizzati alla riduzione

dell’esposizione al radon e da raggiungere nei

prossimi 10 anni sono:

a. la riduzione della concentrazione di radon nei

luoghi di lavoro con concentrazioni superiori ai

300 Bq/m 3 , nel rispetto delle previsioni normative;

b. la riduzione della concentrazione di radon almeno

del 50% nelle abitazioni, ricadenti nelle aree

prioritarie nelle quali sia stata riscontrata una

concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m 3 ,

dando priorità a quelle con concentrazioni superiori

ai 300 Bq/m 3 ;

c. la riduzione della concentrazione di radon almeno

del 50% nelle abitazioni del patrimonio

di edilizia residenziale e pubblica, ricadenti nelle

aree prioritarie, con concentrazione di radon

superiore ai 200 Bq/m 3 , dando priorità a quelle

con concentrazioni superiori ai 300 Bq/m 3 ;

d. la verifica che il livello di concentrazione di radon

sia inferiore ai 200 Bq/m 3 nelle abitazioni

costruite dopo il 31/12/2024.

Si stima, sulla base delle indagini condotte sino ad

oggi, che le abitazioni con una concentrazione di radon

superiore ai 200 Bq/m 3 siano il 4% circa delle

abitazioni italiane, mentre l’1% circa sarebbero quelle

con concentrazione superiore a 300 Bq/m 3 .


47

Il Piano agisce su tre macroaree strategiche, definite

come di seguito:

ASSE 1 – Misurare: individuazione delle situazioni

di maggiore esposizione

L’asse 1 del piano fa riferimento alla misurazione

della concentrazione di radon indoor, come fattore

determinante per la valutazione della situazione territoriale

e per considerare lo stato di fatto sul quale

intervenire.

Lo scopo è quello di individuare le aree proprietarie

attraverso la caratterizzazione omogenea dell’intero

territorio nazionale, individuando le attività lavorative

e gli edifici esposti a maggior rischio. Le modalità

verranno sviluppate e integrate affinché possano

ottenere dati coerenti e affidabili su tutto il territorio

nazionale.

ASSE 2 – Intervenire: strumenti per la prevenzione

e riduzione della concentrazione

di radon indoor

L’asse 2 raggruppa le azioni per ridurre il rischio di

esposizione al radon con lo scopo di promuovere i

sistemi di prevenzione e la riduzione negli edifici

esistenti e nei nuovi edifici con indicazioni precise

sulla loro progettazione e sui materiali da costruzione.

Inoltre l’asse 2 fornisce le indicazioni per ridurre

le emissioni inquinanti e per prevenire e contrastare

le concentrazioni più elevate di radon indoor.

Lo scopo è garantire un sistema in grado di ridurre

i rischi sanitari collegati all’esposizione al radon e

di fronteggiare le situazioni di esposizione, definendo

con interventi appropriati un abbassamento dei

valori di esposizione. Non è possibile eliminare del

tutto il radon dagli edifici, è però possibile intervenire

riducendo la sua concentrazione nell’aria degli

ambienti interni, abbassando così anche il rischio

connesso alla sua esposizione.

ASSE 3 – Coinvolgere: informazione, educazione,

formazione e divulgazione

Tale asse è finalizzato a incentivare la diffusione della

conoscenza del fenomeno radon, attraverso strategie

comunicative che prevedono lo sviluppo di piani di

formazione rivolti ai lavoratori, ai professionisti della

Pubblica Amministrazione, agli studenti, e azioni

diffuse per la riduzione dell’esposizione del radon

nelle abitazioni.

Oltre a fare il punto sui monitoraggi svolti sino a

oggi, il Documento evidenzia “specifiche tipologie di

luoghi di lavoro” alle quali si applica quanto già previsto

dal D.Lgs. 31 luglio 2020, artt. 17 e 18 (obbligo

di misurazione e obbligo di comunicazione agli enti

in caso di superamento del livello di riferimento):

1. locali chiusi con impianti di trattamento per la

potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta;

2. impianti di imbottigliamento delle acque minerali

(naturali e di sorgente);

3. centrali idroelettriche.

Riguardo ai criteri di misura vengono tuttavia esplicitati

i luoghi di lavoro esentati dalla misurazione,

in riferimento all’art. 16 del D.Lgs. 31 luglio 2020

(campo di applicazione):

1. locali di servizio, bagni, vani tecnici, sottoscala,

corridoi;

2. locali a basso fattore di occupazione (meno di

100 ore/anno).

Quest’ultimo punto fa luce sulla definizione del

suddetto art. 16, che individuava genericamente i

“luoghi di lavoro sotterranei”, escludendo e definendo

chiaramente i luoghi a basso fattore di occupazione.


48 RISCHIO CHIMICO

Michela Gallo

Head of Food Contact and Consumer

Goods Division at LabAnalysis Group,

Socio AIAS

Il rischio chimico nella cucina

del secolo scorso: insegnamenti

dal passato

Il trascorrere del tempo non è rappresentato solo dal fluire degli anni, dei

decenni, dei secoli, ma è anche scandito dall’introduzione di nuove molecole

e di nuovi materiali.

Uno sviluppo tecnologico non sempre allineato all’effettiva consapevolezza

dei possibili fattori di rischio associati alle sostanze che hanno contrassegnato

il progresso di un’epoca e contribuito alla modernità attuale.

Amianto

Innumerevoli sono stati gli utilizzi dell’amianto

nell’ambito industriale ed edile; meno note sono

invece le applicazioni in ambito domestico, in manufatti

e oggetti di uso comune.

Ma facciamo un passo indietro: che cos’è l’amianto?

Secondo l’attuale quadro normativo, con il termine

amianto non si definisce un unico tipo di materiale,

ma sei diversi silicati fibrosi che differiscono fra

loro per specifica composizione e struttura mineralogica

e, di conseguenza, anche per proprietà fisiche

e prestazionali.

L’estrema versatilità dell’amianto lo ha reso protagonista

delle applicazioni più diversificate. Veniva infatti

comunemente impiegato come coibente nei sistemi

di riscaldamento domestico, ma anche in articoli

per la pulizia e la lucidatura delle superfici.

La gamma di articoli si è estesa anche ai tessili, ad

esempio con copritavoli antigraffio, paralumi, supporti

per ferro da stiro. Addirittura, erano disponibili

carte da forno costituite da fibre di amianto, così resistenti

da rimanere quasi inalterate anche dopo diversi

utilizzi.

L’amianto è uno degli esempi più forti e di impatto

di come è mutata la visione e la consapevolezza di un

materiale nel corso dell’ultimo secolo. Ciò che pensavamo

ieri è obsoleto oggi e, forse, ciò che pensiamo

oggi potrebbe essere obsoleto domani.

“[…] The making of a fireless cooker will interest

the children of the family. They may be

allowed to help or, perhaps, to make the cooker

themselves […]”

L’amianto non era visto come un pericolo; era ritenuto

talmente sicuro da poter essere maneggiato

anche dai bambini per apprendere le prime tecniche

di lavoro manuale.


49

A fianco, copertina e pagina

tratte da Asbestos Descriptive

Price List, H.M. Johns

Manufacturing Co., 1900.

In basso, copertina e pagina tratte

da Fireless and steam-pressure

cookers, Cornell University,

1920. Risulta visibile il passaggio

in cui si riporta l’invito

a coinvolgere i bambini nella

realizzazione della struttura, che

li avrebbe portati a maneggiare

direttamente fibre di amianto.


50 RISCHIO CHIMICO

Vernici e pigmenti a base di piombo

Resistenti, coprenti e durevoli, erano queste le

caratteristiche delle pitture e vernici al piombo,

largamente utilizzate, soprattutto fino agli anni

’60-’70, per gli ambienti interni ed esterni delle abitazioni

e per numerosi oggetti d’uso quotidiano, fra

cui anche giocattoli.

Per le tonalità chiare veniva sfruttato il bianco di

piombo, pigmento costituito prevalentemente da

carbonato di piombo, talvolta in miscela con ossido

di zinco.

Per rossi vivi e intensi si sfruttava il minio, minerale

a base piombo (II) e (IV) e comunemente chiamato

anche rosso di saturno, rosso di piombo e rosso di

Parigi.

A partire da questi sali era poi possibile ottenere

un’ampia gamma di tonalità cromatiche, in grado di

soddisfare le sempre più sofisticate esigenze estetiche.

Numerosi e di sicuro impatto sono gli effetti avversi

correlabili al piombo, e i bambini possono risultare

maggiormente esposti nel caso di vernici al piombo

sia per una maggiore vulnerabilità che per i loro

comportamenti tipici.

La tendenza infantile al portarsi le mani alla bocca

aumenta infatti la possibilità di ingoiare frammenti o

polveri di vernice e, come riportato da ISS, i bambini

assorbono circa il 50% del piombo ingerito (percentuale

anche maggiore in caso di diete carenti di ferro

e di calcio), mentre negli adulti ne viene assorbito

circa il 15-20%.

Pagine tratte da

Painting with white-lead, 1929.


51

PCB – Policlorobifenili

Con l’acronimo PCB si indica una miscela di

idrocarburi clorurati usata a partire dagli anni

’30 per diversi scopi industriali, fra cui negli adesivi,

nei fluidi idraulici, in inchiostri e carta copiativa,

come plastificanti e ritardanti di fiamma.

La produzione industriale di queste sostanze è stata

interrotta o drasticamente ridotta fra gli anni ’70 e

gli anni ’90 a livello mondiale e ne è stata vietata la

produzione e l’importazione nei paesi della Comunità

Europea.

Ciò nonostante, come indicato dall’Istituto Superiore

di Sanità, ancora oggi si evidenziano fenomeni

di contaminazione con i relativi rischi associati

e l’attuale quadro normativo nazionale pone, fra gli

altri, un limite proprio al contenuto di PCB in carta

e cartone destinati al contatto con gli alimenti.

State of Montana’s

position report, The 1979

polyclorinated biphenyl

contamination incident

at Billings, Montana,

copertina e porzione di testo.

Il documento prende in rassegna i diversi aspetti correlati ad un

incidente in cui, per la rottura accidentale di un trasformatore,

circa 750 litri di fluidi di raffreddamento contenenti PCB vennero

dispersi con conseguente contaminazione di oltre 800 tonnellate di

prodotti destinati all’alimentazione animale. Questo comportò la

necessità di distruzione di ingenti quantitativi di uova, mangimi,

farine porzioni animali destinate all’alimentazione umana.

Consumo di PCB nel periodo 1930-2000; immagine tratta

da “Persistent Problem: Global Challenges to Managing PCBs”

di Lisa Melymuk, Jonathan Blumenthal, Ondřej Sáňka, Adriana

Shu-Yin, Veena Singla, Kateřina Šebková, Kristi Pullen Fedinick,

Miriam L. Diamond, Environmental Science & Technology

2022 56 (12), 9029-9040.


52 RISCHIO CHIMICO

La radioattività nei beni d’uso comune

Diversi erano i manufatti e gli alimenti che venivano

arricchiti di specie radioattive per migliorarne

le caratteristiche o per impartire proprietà curative

o terapeutiche. In passato, infatti, i termini “radioattivo”

e “nucleare” erano visti come sinonimi di innovazione

e tecnologia e non come fattori di rischio.

Ad esempio, alla fine del secolo scorso si utilizzavano

radionuclidi nei parafulmini, soprattutto bismuto 214,

radio 226 e americio 241. E, come indicato da ARPA

Lombardia, i parafulmini sono proprio fra le tipologie

di sorgenti radioattive che più frequentemente, se non

correttamente smaltite, finiscono tra i rottami metallici

destinati al recupero.

Ma numerosi erano anche gli oggetti e i prodotti di

vero e proprio uso quotidiano che venivano arricchiti

con radioisotopi. Saponi, creme idratanti con sali di

radio e torio e dentifrici decantati come in grado di

rafforzare le difese dei denti e delle gengive. Sali da

bagno, caramelle “con la forza del ferro e l’energia del

radio”, ma anche acqua, pane, burro e altri alimenti

reclamizzati proprio per la loro radioattività.

Non mancano esempi ancora più curiosi. Venivano infatti

commercializzati preservativi descritti come al radio;

nonostante alcune fonti

indichino che non vi fosse

una reale radioattività dei

dispositivi, la specifica dicitura

ha sicuramente favorito

le vendite.

Ancor più curioso era il “dispositivo

per il vigore maschile”

Radiendocrinator, da

posizionare, con un apposito

adattatore, sullo scroto e

da mantenere in tale posizione

per tutta la notte. Prodotto farmaceutico con

effetto analogo al Radiendocrinator era costituito dalle

supposte al radio “vita radium suppositories”. Le

indicazioni mediche fornite a supporto riportavano

che il radio veniva assorbito dalle pareti del colon e

successivamente distribuito agli organi necessitanti

una maggiore vitalità grazie al circolo sanguigno.

Dall'alto al basso:

Parafulmini radioattivi,

immagini ARPA

Lombardia.

Preservativi al radio,

ORAU Museum

of Radiation and

Radioactivity, anni ’40.

Dispositivo per il vigore

maschile, Museo della

radioattività, anni ’20.

Supposte “vita radium

suppositories”, Museo della

radioattività.


53

Bisfenolo A

Il BPA è forse una delle molecole più discusse degli ultimi

mesi, altro caso eclatante di come può evolversi

la consapevolezza del rischio associato a una sostanza.

Sintetizzato per la prima volta nel 1891, ha cominciato

ad avere una significativa applicazione industriale

soprattutto a partire dagli anni ’50, con una

sempre maggiore diversificazione di utilizzi, anche

nella creazione di contenitori e rivestimenti destinati

all’industria alimentare. Verso la fine del secolo scorso

cominciò a diventare sempre più intensa la discussione

sulle caratteristiche del BPA, con una crescente

preoccupazione per quella che poteva essere la

soglia di rischio legata alla possibile esposizione.

2006: EFSA (autorità europea per la sicurezza

alimentare) pubblica la sua prima valutazione del

rischio relativa al BPA: soglia a 50 µg/kg peso

corporeo/giorno.

2015: EFSA pubblica una nuova valutazione

dell’esposizione al BPA e alla sua tossicità. La soglia

giornaliera tollerabile viene fissata a 4 µg/kg

peso corporeo/giorno.

2023: EFSA pubblica un parere scientifico sulla

valutazione ex novo dei rischi per la salute pubblica

relativi alla presenza di BPA negli alimenti, con

una soglia giornaliera tollerabile a 0,2 µg/kg peso

corporeo/giorno.

Al netto dello specifico significato tecnico e tossicologico

dei dati riportati, appare evidente come vi sia

stato un netto abbassamento della soglia giornaliera

tollerabile. E la soglia definita nel 2023 risulta 20.000

volte più bassa di quella stabilita nel 2015. Ed è proprio

a seguito di queste evidenze che si sta evolvendo

il quadro normativo specifico legato a BPA e, potenzialmente,

ad altri bisfenoli e bisfenolo derivati

Quanti altri esempi possiamo trovare?

Per quanto possa sembrare impossibile, sono ancora

innumerevoli gli esempi che potrebbero essere

citati. Se pensiamo al mondo cosmetico, la bellezza,

seppur con diversi canoni, è stata ricercata dall’uomo

fin dall’antichità, con connessioni al simbolismo

e all’espressione dello status sociale. Nel secolo scorso

erano ancora diffusi prodotti a base di arsenico, sia

a uso topico che orale, indicati per levigare, uniformare

e rendere più luminosa la cute.

Passando invece a un esempio nell’industria automobilistica,

ben noto era l’utilizzo di piombo tetraetile

come antidetonante nella benzina, progressivamente

eliminato proprio per la nota pericolosità del

piombo. E come non pensare ai termometri al mercurio?

Per quanto estremamente simili ai precedenti,

i dispositivi a dilatazione termica attualmente usano

leghe ritenute sicure a base di gallio.

Molti saranno gli esempi che potranno essere citati

in futuro; numerose sono le discussioni in essere, ad

esempio su MOSH e MOAH, micro e nanoplastiche,

sostanze organiche e specie che possono poten-

Locandina con riferimento al piombo tetraetile, Ethyl Gasoline

Ad, Daniel D. Teoli Jr. Archivial Collection, 1936.

zialmente esercitare un’azione avversa per peculiarità

morfologiche. Un percorso di conoscenza in continua

evoluzione e che potrebbe, in futuro, anche attenzionare

sostanze che al giorno d’oggi riteniamo sicure.


54 AIAS ACADEMY

AIAS ACADEMY

Accademia di formazione di AIAS,

l’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza

La prevenzione incendi

nel mondo ferroviario

La prevenzione incendi è una disciplina che si occupa trasversalmente di

tutte le attività umane, da quelle civili a quelle industriali, commerciali, ricreative

ecc. Tutte queste attività presentano un profilo di rischio incendio: alcune

maggiormente di altre, ma nessuna può dirsi a rischio di incendio zero.

Di conseguenza, anche nel mondo ferroviario ci possono essere situazioni

che presentano un certo rischio di incendio.

Come è noto, il DPR 1° agosto 2011 n. 151 contiene

un elenco delle attività soggette al controllo

dei Vigili del Fuoco: si tratta di 80 attività a cui

probabilmente presto se ne aggiungeranno un paio.

Secondo tale decreto le attività soggette al controllo

dei VV.F. devono svolgere una serie di procedimenti

burocratici (esame progetto, eventuale deroga, SCIA,

ecc.) allo scopo di consentire all’organo di controllo,

in questo caso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,

di verificare preventivamente e periodicamente la

conformità delle attività alla normativa antincendio

applicabile.

Solo disponendo dei permessi previsti dal DPR 151,

e in particolare la SCIA antincendio (da non confondersi

con l’omonimo procedimento edilizio), le attività

soggette al controllo dei VV.F. possono esercitare

in condizioni di legittimità dal punto di vista della

sicurezza antincendio.

Molte di queste attività riguardano il settore industriale

o civile, ma alcune attività riguardano o possono

riguardare il mondo ferroviario.

In particolare:

l’attività 52 è relativa agli stabilimenti per la costruzione

di materiale rotabile con oltre 5 addetti;

l’attività 53 comprende le officine per la riparazione

di materiale rotabile ferroviario, tramviario

e di aeromobili con superficie coperta superiore

a 1000 m 2 ;

l’attività 78, introdotta proprio nel 2011 dal

DPR 151, assoggetta al controllo dei VV.F. le

stazioni ferroviarie con superficie coperta accessibile

al pubblico superiore a 5000 m 2 ;

l’attività 80, anche questa introdotta per la prima

volta dal DPR 151, assoggetta al controllo dei

VV.F. le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore

a 2000 m;

recentemente in molte stazioni ferroviarie, soprattutto

in quelle di maggiori dimensioni, sono

state realizzate attività commerciali. Nel caso in

cui esse superino i 400 m 2 di superficie lorda,

viene a configurarsi l’att. 69;

nel caso di uffici con oltre 500 addetti si configurerebbe

l’att. 71;


55

è inoltre possibile che alcune stazioni ferroviarie

siano sottoposte a tutela in quanto edifici pregevoli

per arte o storia, e quindi in questo caso

viene anche a configurarsi l’att. 72;

nel caso di edifici e/o complessi edilizi a uso terziario

e/o industriale caratterizzati da promiscuità

strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o

impiantistica con presenza di persone superiore a

300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore

a 5000 m 2 , indipendentemente dal numero

di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità,

verrebbe a costituirsi anche l’att. 73.

E naturalmente anche altre, tra le 80 attività elencate

dal DPR 151/2011, possono essere presenti: ad

esempio nel caso di deposito di gasolio a servizio dei

locomotori diesel, depositi di materiali combustibili,

gruppi elettrogeni ecc.

Per prima cosa è dunque necessario verificare, in ogni

sito, la presenza o meno di una o più attività soggette

al controllo dei VV.F.

In caso positivo, occorre rivolgersi a un professionista

antincendio iscritto negli elenchi del Ministero

dell’Interno di cui al D.Lgs. 139/2006 e al DM

05.08.2011 e attivare i procedimenti burocratici prescritti

dalla legge.

Considerato l’elenco delle attività soggette al controllo

dei VV.F., è probabile che debbano attivare questi

procedimenti i siti dove si produce materiale ferroviario,

i siti dove lo si sottopone a manutenzione e

naturalmente le stazioni, almeno le più grandi.

Gallerie ferroviarie

La rete ferroviaria normalmente non è soggetta al

controllo dei VV.F., con l’eccezione delle gallerie

ferroviarie con lunghezza superiore a 2000 m che costituiscono

attività 78.

Occorre porre comunque attenzione al fatto che, secondo

un chiarimento Prot. 12015 del 10.10.2014

emanato dalla Direzione Centrale per la Prevenzione

e la Sicurezza Tecnica dei VV.F., sono soggette al

controllo dei VV.F. esclusivamente le gallerie connesse

alla rete ferroviaria, mentre le gallerie isolate non

facenti parte di infrastrutture ferroviarie, come per

esempio gallerie isolate a scartamento ridotto a uso

del personale tecnico o di imprese autorizzate, non

sono da considerare ricomprese tra le attività soggette

anche qualora superassero i 2000 m di lunghezza.

Il DM 28.10.2005 “Sicurezza delle gallerie ferroviarie”

contiene le norme di sicurezza, incluse le norme

di sicurezza antincendio, delle gallerie ferroviarie con

lunghezza superiore a 1000 m. Attenzione dunque che

anche nel caso delle gallerie ferroviarie esiste la fattispecie

delle “attività sottosoglia”, cioè attività che, pur non

essendo soggette al controllo dei VV.F., hanno comun-

Fossitermi (La Spezia), 2022. Fonte: Corpo Nazionale VV.F.


56 AIAS ACADEMY

que una norma tecnica che è obbligatorio applicare:

nel nostro caso, le attività sottosoglia sono le gallerie

ferroviarie tra i 1000 e i 2000 m di lunghezza.

Essendo il DM 28.10.2005 stato emanato prima

del DPR 151/2011, non sempre la lettura congiunta

dei due decreti è priva di dubbi interpretativi. Va

comunque notato che questo decreto non si applica

alle metropolitane e neppure alle stazioni ferroviarie

in sotterraneo, come ad esempio la stazione ferroviaria

di Sanremo. A seguito dell’emanazione del DM

28.10.2005, in data 23 maggio 2012 la Direzione

Centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico dei

VV.F. ha emanato la Circolare prot. EM 2587/4101

contenente le procedure per la pianificazione dell’emergenza

e del soccorso in caso di evento incidentale

all’interno di una galleria ferroviaria.

Occorre infine precisare che il DM 28.10.2005 è stato

oggetto negli anni di diverse modifiche, integrazioni

e proroghe dei termini.

Stazioni

Per quanto riguarda le stazioni, come già visto sono

soggette al controllo dei VV.F. se superano i 5000

m 2 di superficie coperta accessibile al pubblico.

Attualmente per le stazioni non è disponibile alcuna

normativa specifica in materia di prevenzione incendi.

Non essendoci norma specifica, si potrebbe pensare

che si debba applicare il “Codice” di prevenzione

incendi, cioè il DM 03.08.2014 e successive modifiche

e integrazioni. Tuttavia, il DM 12.04.2019, il decreto

che spesso si dice che abbia esteso l’applicazione

del Codice a tutte le attività precedentemente non

normate, in realtà non cita l’att. 78. Quindi in realtà,

a voler essere precisi, il DM 12.04.2019 ha esteso

l’applicazione del Codice a molte, ma non a tutte le

attività precedentemente non normate.

Qualche anno fa era circolata tra gli addetti ai lavori

una bozza di RTV sulle stazioni ferroviarie, che conteneva

alcune prescrizioni problematiche, in particolare

(come spesso succede) per quanto riguarda le comunicazioni

tra le stazioni e le altre attività. Il calcolo

delle vie di esodo risultava particolarmente complicato,

ma d’altra parte anche la normativa statunitense

NFPA 130 al proposito non è certo semplice.

Questa bozza di RTV non ha mai visto la luce e quindi

occorre concludere che attualmente c’è un buco

normativo e non esiste alcuna norma tecnica da applicare

alle stazioni ferroviarie oltre i 5000 m 2 .

Viareggio 2009. Fonte: Corpo Nazionale VV.F.

Viareggio 2009. Fonte: Polizia di Stato


57

Rete ferroviaria

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, come detto,

normalmente non è soggetta al controllo dei VV.F.

Tuttavia, tutti ricordiamo alcuni incidenti avvenuti

negli anni passati, con conseguenze tragiche anche

per la popolazione civile: su tutti il disastro di Viareggio

del 29 giugno 2009.

Il trasporto di merci pericolose su carri ferroviari è in

via generale da considerare meno pericoloso rispetto al

trasporto su gomma, ma non è indenne da incidenti.

Tuttavia, occorre precisare che tutta la regolamentazione

del trasporto ferroviario di merci pericolose, il

cosiddetto traffico RID, esula dalle specifiche normative

di prevenzione incendi, sebbene la bozza di RTV

sulle stazioni ferroviarie ne menzionasse alcuni aspetti.

È infine da notare che alcune tecnologie di recente

diffusione potrebbero costituire un potenziale fattore

di rischio di incendio per i treni, e in particolare i dispositivi

per la mobilità dotati di batterie agli ioni di

litio: biciclette elettriche, monopattini elettrici ecc.

Non si hanno notizie di incidenti sui treni, ma diversi

incendi sono già avvenuti sulle metropolitane in

varie parti del mondo.

In un mondo non ben definito da normative specifiche

di prevenzione incendi, non resta che consigliare

agli addetti ai lavori un processo formativo quantomeno

di tipo generale sulla sicurezza antincendio.

Uno dei corsi attualmente disponibili in Italia

e più approfonditi in materia di prevenzione

incendi, sebbene di argomentazione

generale non specificatamente concentrato

sul mondo ferroviario, è il Diploma Europeo

di Esperto in prevenzione incendi 1 ,

rilasciato dalla Confederation of Fire Protection

Associations Europe (CFPA-Europe) 2

di cui il membro italiano è AIAS, l’Associazione

Italiana Ambiente e Sicurezza 3 , di cui

chi vi scrive è socio da molti anni, nonché

Consigliere nazionale. Il corso dura ben 100

ore ed è attualmente uno dei corsi maggiormente

professionalizzanti in Italia in materia

1. Per informazioni sul Diploma Europeo CFPA-Europe, vedasi

https://www.aiasacademy.it/corso/diploma-europeo-cfpa-di-esperto-nella-prevenzione-incendi/

2. Per maggiori informazioni, si rimanda al sito www.cfpa-e.eu

3. Per maggiori informazioni, si rimanda al sito www.aias-sicurezza.it


58 AIAS ACADEMY

di sicurezza antincendio e, in caso di superamento

dell’esame finale, consente di disporre

di un diploma europeo riconosciuto tra tutti i

26 paesi (europei e non: ci sono anche la Repubblica

Sudafricana e la Corea del Sud) che

a vario titolo fanno parte della CFPA-Europe.

Guido Zaccarelli

Consiglio Direttivo AIAS,

CFPA Europe rappresentante per AIAS,

STZ S.r.l., F.S.E. Italia S.r.l.

Docente Qualificato Aias Academy

CORSI SPECIALISTICI PER ESPERTI ANTINCENDIO

Guido Zaccarelli è da anni un docente qualificato di AIAS Academy per l’area prevenzione

incendi.

AIAS Academy è l’Ente di formazione di AIAS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza

che opera da trent’anni nel settore dello sviluppo del capitale umano, della formazione e dell’addestramento

sui temi dell’ambiente e della sicurezza. Da tempo ha avviato una partnership con

CIFI, condividendone i valori.

Ecco una selezione di corsi di formazione in modalità videoconferenza sincrona

organizzati da AIAS Academy:

Corso Diploma Europeo CEPA di Esperto nella Prevenzione Incendi - AIAS

Academy

Corso Fire Safety at Work - prevenzione incendi art. 46 del D.lgs. 81/08 -

AIAS Academy

Corso Explosion – Direttiva ATEX (D.lgs. 81/08 e S.M.I. titolo XI) - AIAS

Academy

Corso La manutenzione antincendio nelle aziende: il quadro aggiornato

al D.M. 1 settembre 2021 - AIAS Academy

Webinar gratuiti Network AIAS

Segnaliamo anche che AIAS Academy e AIAS Associazione organizzano durante

l’anno webinar gratuiti su specifiche tematiche di salute e sicurezza.

Clicca qui per visualizzare gli eventi in programma

Eventi gratuiti - AIAS Academy

Eventi e webinar - AIAS Ambiente e Sicurezza (aias-sicurezza.it)


QUALITà DELLʼARIA 59

Andrea Casa

Amministratore Delegato Alisea S.r.l.,

Docente qualificato AIAS Academy, Socio AIAS

L’efficientamento energetico

degli impianti di trattamento aria

Ci troviamo in un periodo storico in cui i costi

legati all’energia (elettricità, riscaldamento ecc.)

stanno subendo un’impennata che fa barcollare tutte

le attività: quelle con minore stabilità economica sono

a rischio; quelle con fondamenta più solide vedono

comunque il raddoppiare (o quasi) dei costi, che porta,

spesso, a tagli indesiderati delle spese interne. In

questo contesto, gli impianti di trattamento aria giocano

un ruolo rilevante, tanto più che, con le temperature

molto alte dell’estate appena trascorsa, tenere

spenta l’aria condizionata è stato impossibile. La questione,

però, va ben oltre questo aspetto. Gli impianti

aeraulici, infatti, sono spesso responsabili di sprechi

energetici ingenti e che, nel lungo periodo, comportano

spese elevatissime, che potrebbero essere ridotte

drasticamente con i giusti accorgimenti, dando un

po’ di respiro alle aziende, che devono mantenere per

legge le giuste condizioni ambientali in uffici e siti

produttivi. Va tenuta ben presente anche la questione

della sostenibilità, perché il risparmio energetico è

diventato una priorità, la chiave per affrontare la crisi

climatica in corso. Di fatto, esiste una relazione ben

precisa tra efficientamento energetico e manutenzione

degli impianti di trattamento aria. In particolare, le

inefficienze a essi legate sono di due tipi:

1 da un lato, c’è l’accumulo di particolato

all’interno degli apparati (gestione igienica insufficiente

o inesistente);

2 dall’altro, ci sono le perdite d’aria.

Prendiamo in esame il primo caso. Durante

il ciclo operativo degli impianti aeraulici,

1

gli agenti inquinanti presenti nell’aria trasportata si

depositano sulle componenti del sistema, andando

ad aumentare la resistenza opposta al flusso dell’aria.

Una gestione igienica inadeguata porta a inevitabili

malfunzionamenti: mantenere la corretta portata d’aria,

erogata con la temperatura e la velocità stabilite,

richiede un maggiore dispendio energetico, con un

conseguente aumento dei costi.

Gli inquinanti causano problemi a tutte le componenti

dell’impianto.

L’esempio più immediato è dato dai filtri: se non vengono

correttamente sostituiti rappresentano una sorta

di tappo per l’aria e di conseguenza si avrà un incremento

di consumi del ventilatore per movimentare

l’aria attraverso il filtro stesso. Un altro esempio può

riguardare le batterie di scambio termico: il particolato,

le polveri e tutti gli agenti contaminanti che vi si

depositano producono un duplice effetto negativo: in


60

QUALITà DELLʼARIA

primo luogo, esattamente come per i filtri, rendono

la batteria come un tappo al passaggio dell’aria, in secondo

luogo formano uno strato isolante che peggiora

notevolmente lo scambio termico. Quindi aumentano

sia i consumi elettrici del ventilatore che quelli termici/frigoriferi

della batteria. Vanno considerate anche

le prese d’aria esterna: griglie e reti hanno lo scopo

di bloccare l’ingresso di detriti, animali e foglie; se i

detriti non vengono rimossi per tempo, rischiano di

incollarsi alle superfici, causando danni e sprechi.

L’ispezione degli impianti può essere attuata da tecnici

specializzati o in maniera automatica, attraverso

i sistemi di ultima generazione basati su intelligenza

artificiale e machine learning; effettuarla regolarmente

è comunque fondamentale sia per garantire il buon

funzionamento degli impianti aeraulici sia per la sicurezza

e il benessere degli occupanti dell’edificio interessato,

che altrimenti respirerebbero aria contaminata,

rischiando di contrarre malattie preoccupanti,

dallo sviluppo di asma e allergie, per arrivare a condizioni

gravissime, come i tumori e alcune patologie

cardiache o respiratorie. Solo con la bonifica delle parti

contaminate si può avere la certezza che l’impianto

prosegua a lavorare in condizioni ottimali, proteggendo

le persone che respirano l’aria erogata.

Per fare un esempio concreto, vorrei citare un intervento

svolto presso la filiale di una banca. L’impianto,

dotato di inverter, aveva una potenza nominale del

ventilatore di mandata pari a 4,5 kW. In fase di collaudo

era stato appurato che la portata d’aria indicata nel

progetto si otteneva attraverso una posizione dell’inverter

equivalente a un consumo di 3,9 kW/h. Ai fini

del confronto, tutti questi dati sono stati verificati sia

prima che dopo l’intervento di pulizia. Dopo aver riposizionato

l’inverter, l’assorbimento elettrico ha restituito

un valore di 3,3 kW/h. Il cliente ha così ottenuto

un risparmio diretto di 0,6 kW/h (circa del 15%). Le

nostre misurazioni di temperatura e umidità relativa,

svolte sia in ingresso che in uscita dell’aria, dopo l’intervento

di bonifica hanno rilevato un miglioramento

dell’efficienza di scambio termico pari a circa il 38%.

Questi miglioramenti si possono ottenere con una

semplice attività di manutenzione, ma c’è di più.

2Prendiamo in esame il secondo caso,

quello delle perdite d’aria. Le condotte,

seppur conformi alle classi di tenuta A, B, C o D, previste

dalle norme UNI EN 12237 e UNI EN 1507, non

risultano sempre correttamente sigillate e sufficientemente

ermetiche. Si stima che più della metà presenti

perdite e fessurazioni: una problematica sottovalutata,

che interessa sia gli impianti vecchi sia quelli

di nuova costruzione. Un impianto che presenta delle

perdite richiede una maggiore portata per far circolare

l’aria e distribuirla in tutto l’edificio. Una condotta

che presenta fessurazioni provoca poi una dispersione

dell’aria climatizzata, richiedendo l’immissione di una

maggiore quantità, in modo che i parametri di portata

dell’aria stabiliti in fase progettuale siano rispettati.

È possibile verificare i propri impianti con un test di

tenuta. Individuate le perdite, esiste un sistema di sigillatura

rapido e poco invasivo che consiste nell’erogazione

all’interno dell’impianto di aerosol atossico che

si deposita sulle perdite, sigillandole e riducendole, in

media, di circa il 90%. Evitare assolutamente i metodi

“fai da te”, come la sigillatura con nastro adesivo!

Conclusioni

Spero, in questo articolo, di aver reso ben

chiara la necessità per le aziende di efficientare

i propri impianti di trattamento aria.

I benefici sono molteplici. Da un lato, ci sono

vantaggi economici ingenti per qualunque

tipo di azienda; dall’altro, ci si rende attivi nei

processi di transizione sostenibile e di riqualificazione

energetica, oggi più necessari che

mai per fare del bene alla nostra Terra. Con il

Green Deal europeo, anche conosciuto come

“patto verde”, l’Europa si propone di diventare

il primo continente a impatto climatico

zero entro il 2050. A questo si collega il recente

obbligo di redazione del bilancio di sostenibilità

per la maggior parte delle aziende europee.

Insomma, da qualche parte bisogna pur

cominciare questa transizione e gli impianti

aeraulici sono decisamente un ottimo start!



N30

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