aiasmag n. 30
Con i contributi di: Federico Luppi: La responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Roberto Sammarchi: Safety e cybersecurity: verso un nuovo diritto dell’innovazione e della tecnologia Maria Chiara Graziano: La digitalizzazione nella gestione dei rifiuti: un fattore di sicurezza, sostenibilità e responsabilità etica Marianna Panico: Il registro dei trattamenti dei dati secondo il GDPR: il ruolo del titolare e del responsabile Marianna Vintiadis: Svelare il cuore della supply chain per promuovere la trasparenza e la responsabilità Katerina Marozava: Governance della sostenibilità e gestione del cambiamento Marco Bergamaschi: Requisiti dell’installatore di “linee vita” Luca Paolini: Piano nazionale per il radon: quali effetti per i luoghi di lavoro Michela Gallo: Piano nazionale per il radon: quali effetti per i luoghi di lavoro AIAS ACADEMY ci parla di prevenzione incendi nel mondo ferroviario Andrea Casa: L’efficientamento energetico degli impianti di trattamento aria
Con i contributi di:
Federico Luppi: La responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Roberto Sammarchi: Safety e cybersecurity: verso un nuovo diritto dell’innovazione e della tecnologia
Maria Chiara Graziano: La digitalizzazione nella gestione dei rifiuti: un fattore di sicurezza, sostenibilità e responsabilità etica
Marianna Panico: Il registro dei trattamenti dei dati secondo il GDPR: il ruolo del titolare e del responsabile
Marianna Vintiadis: Svelare il cuore della supply chain per promuovere la trasparenza e la responsabilità
Katerina Marozava: Governance della sostenibilità e gestione del cambiamento
Marco Bergamaschi: Requisiti dell’installatore di “linee vita”
Luca Paolini: Piano nazionale per il radon: quali effetti per i luoghi di lavoro
Michela Gallo: Piano nazionale per il radon: quali effetti per i luoghi di lavoro
AIAS ACADEMY ci parla di prevenzione incendi nel mondo ferroviario
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Magazine bimestrale a cura di AIAS. Anno VI - n. 30/2024 del 18 settembre 2024
N30
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2 SOMMARIO E COLLABORATORI
La responsabilità penale
del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione
(RSPP)
Federico Luppi
Whitecollar criminal defense lawyer,
Diodà Studio Legale, Socio AIAS
4
Safety e cybersecurity:
verso un nuovo diritto
dell’innovazione e della
tecnologia
Roberto Sammarchi
Parma & Sammarchi Studio Legale Associato,
componente della Rete Giuridica AIAS,
Coordinatore GTS Mare e 5.0 di AIAS,
Socio AIAS
13
La digitalizzazione nella
gestione dei rifiuti: un fattore
di sicurezza, sostenibilità
e responsabilità etica
Maria Chiara Graziano
Journalist, Communication & PR Manager
at Omnisyst, Socio AIAS
22
Il registro dei trattamenti
dei dati secondo il GDPR:
il ruolo del titolare
e del responsabile
Marianna Panico
Responsabile Sistemi di Gestione
in Gori S.p.A., componente del GTS
privacy di AIAS, Socio AIAS
26
Svelare il cuore della supply
chain per promuovere la
trasparenza e la responsabilità
Marianna Vintiadis
Partner e Head of Forensic
Investigations & Intelligence RSM Italy,
Socio AIAS
32
RSPP CYBERSECURITY RIFIUTI PRIVACY intelligencE E INDAGINI AZIENDALI SOST
3
Governance della sostenibilità
e gestione del cambiamento
Katerina Marozava
ESG & EHS Advisor, Titolare Klondike,
Socio AIAS
34
Requisiti dell’installatore
di “linee vita”
Marco Bergamaschi
Responsabile formazione ed ispezione DPI
presso Gamesystem Italia Italia S.r.L.,
Socio AIAS
40
Piano nazionale
per il radon: quali effetti
per i luoghi di lavoro?
Luca Paolini
Responsabile Settore Igiene del lavoro
di Galileo Ingegneria S.p.A., Socio AIAS
44
Il rischio chimico nella cucina
del secolo scorso: insegnamenti
dal passato
Michela Gallo
Head of Food Contact and Consumer
Goods Division at LabAnalysis Group,
Socio AIAS
48
L’efficientamento
energetico degli impianti
di trattamento aria
Andrea Casa
Amministratore Delegato Alisea S.r.l.,
Docente qualificato AIAS Academy,
Socio AIAS
59
ENIBILITà SAFETY RADON RISCHIO CHIMICO AIAS ACADEMY QUALITà DELL’ARIA
4 RSPP
Federico Luppi
Whitecollar criminal defense lawyer,
Diodà Studio Legale, Socio AIAS
La responsabilità penale
del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP)
I compiti e gli obblighi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) sono determinanti perché questa figura professionale ha una
stretta relazione con il datore di lavoro. Questi, in base al dettato della legge,
ha un ruolo fondamentale e primario nella gestione della sicurezza e per
ciò si avvale sia di soggetti (dirigenti e preposti) con funzioni di gestione e
controllo, sia di responsabili come il RSPP.
Funzione, ruoli e compiti del RSPP
Il verificarsi di un infortunio sul lavoro ha, da sempre,
creato notevole dibattito (anche in giurisprudenza)
in merito alla corretta individuazione dei soggetti
nei confronti dei quali è possibile muovere il
rimprovero penale.
Ai fini della presente analisi, partendo dalla definizione
normativa prevista dal T.U.S.L., si definiranno compiti
e obblighi del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, tenendo presente la stretta relazione
sussistente tra tale figura e quella del datore di lavoro.
Nell’esercizio dell’attività di impresa il datore di lavoro
assume un ruolo assolutamente fondamentale
e primario nell’ambito della gestione della sicurezza,
avvalendosi sia di soggetti (dirigenti e preposti)
con funzioni di gestione e controllo, sia di soggetti
di supporto (RSPP), che collaborano e coadiuvano il
datore stesso.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
è definito, dall’art. 2, comma 1, lett. f ) T.U.S.L.
come la
“persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
È indubbio che trattasi di un consulente qualificato
avente una funzione di mera consulenza, privo di alcun
potere decisionale e di spesa (pertanto privo della
capacità d’intervento autonomo nella gestione del
rischio-infortunio), della quale il datore di lavoro si
avvale per meglio ottemperare agli obblighi a cui il
predetto è esclusivo destinatario per legge, non essendo
il RSPP
“titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto
all’osservanza della normativa antinfortunistica
e che opera, piuttosto, quale ‘consulente’
in tale materia del datore di lavoro, il quale è
e rimane direttamente tenuto ad assumere le
necessarie iniziative idonee a neutralizzare le
situazioni di rischio” 1 .
5
Ciò detto, l’importanza e la rilevanza di tale funzione
emerge dalla volontà del legislatore, da un lato,
di riservare esclusivamente al datore di lavoro (art.
17 T.U.S.L.) l’obbligo non delegabile di nominare il
responsabile del servizio che, come noto, è dotato di
competenze tecniche scientifiche rilevanti ai fini della
gestione del “rischio infortunio”; dall’altro, dalla specifica
indicazione secondo cui il D.V.R. debba essere
redatto dal datore di lavoro in cooperazione-collaborazione
con il responsabile del servizio (in aggiunta
con il medico responsabile).
I compiti tipici del RSPP sono specificamente individuati
e definiti dall’art. 33 T.U.S.L. Essi sono
articolati come segue:
individuare i fattori di rischio, la valutazione
dei rischi, definire le misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, anche sulla
base delle caratteristiche specifiche della realtà e
dell’organizzazione aziendale;
elaborare le misure preventive e protettive anche
ai fini della redazione del documento sulla sicurezza
di cui all’art. 28 T.U.S.L.;
proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione
periodica di cui all’art. 35 T.U.S.L. (quest’ultima
norma specificatamente prevista per le aziende e
le unità produttive che occupano più di 15 lavoratori);
fornire ai lavoratori le dovute informazioni ai
sensi dell’art. 36 T.U.S.L.
La Suprema Corte ha chiarito che il
“RSPP ha una funzione di ausilio diretta a
supportare, e non a sostituire, il datore di lavoro
nell’individuazione dei fattori di rischio
nella lavorazione, nella scelta delle procedure
di sicurezza e nelle pratiche di informazione e
di formazione dei dipendenti” 2 .
Dunque,
“non ci troviamo di fronte a una ‘duplicazione’ di
posizioni di garanzia, bensì a due figure distinte
e titolari di altrettanti doveri (ontologicamente e
qualitativamente) differenti, pur se riferiti a un
medesimo ambito operativo: il datore di lavoro
è gravato dall’obbligo di adempiervi, mentre il
responsabile e gli addetti al SPP sono tenuti a
coadiuvarlo, nei limiti dell’attività di consulenza
che non consente loro di sostituirsi al primo” 3 .
Come è facilmente intuibile è il contenuto dell’obbligo
giuridico facente capo al RSPP l’alveo nel quale,
in caso di violazione colposa, si fonda la relativa responsabilità
penale.
6 RSPP
La responsabilità penale colposa:
brevi cenni
Prima di affrontare nello specifico l’individuazione
dei presupposti per i quali un RSPP possa rispondere
penalmente a titolo di colpa di un infortunio
derivante dalla violazione della normativa antinfortunistica,
appare opportuno, seppure brevemente,
soffermarsi sulla clausola contenuta nell’art. 43 cod.
pen. secondo cui: “l’evento si verifica a causa di”, ossia
la c.d. causalità della colpa (che, peraltro, non rileva
ai fini della ricostruzione causale dell’evento).
Il primo dato che si ricava dalla formulazione normativa
sopra riportata è il seguente: il nostro ordinamento
giuridico non punisce un “crimen culpae”,
bensì un “crimen culposum” 4 .
In altri termini, le caratteristiche della colpa devono
accedere alla condotta in quanto essa stessa sia causativa
dell’evento. 5
Da ciò deriva che il mero comportamento negligente,
imprudente o imperito (ossia quello costitutivo della
colpa generica, in quanto inosservante di una regola
generale di prudenza), 6 non è suscettibile di incriminazione
di per sé, salvo che abbia effettivamente causato
(o concorso a causare) il verificarsi dell’evento.
Ove così non fosse, la responsabilità colposa si ridurrebbe
a mera responsabilità oggettiva.
Così, sul punto, si è espressa la Suprema Corte:
“come è noto, infatti, nei reati colposi, l’indagine
sull’esistenza del nesso di condizionamento
deve affrontare un problema d’importanza focale:
è infatti necessario accertare se la violazione
della regola cautelare riscontrata
abbia o meno cagionato l’evento. L’intera
struttura del reato colposo si fonda su questo
specifico rapporto tra inosservanza della regola
cautelare di condotta ed evento, che viene designato
con l’espressione ‘causalità della colpa’.
Questo concetto, come è noto, si fonda normativamente
sul dettato dell’art. 43 cod. pen.,
a tenore del quale è necessario che l’evento si
verifichi ‘a causa’ di negligenza, imprudenza,
imperizia ovvero ‘per’ inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline. […] La causa
dell’evento è sempre la condotta materiale,
la quale però, nei reati colposi, deve essere caratterizzata
dalla violazione del dovere di diligenza.
Questo quindi il significato da attribuirsi
alla norma in esame: nel richiedere che
l’evento si verifichi ‘a causa’ di negligenza,
imprudenza, imperizia o inosservanza di
leggi e via dicendo, essa esige, ai fini del
rimprovero a titolo di colpa, la materializzazione
del profilo di colpa nell’evento
concretamente verificatosi” 7 .
È altresì noto che
“la colpa ha non solo un versante oggettivo
[…] ma anche un versante soggettivo, connesso
alla possibilità dell’agente di osservare la regola
cautelare. Il profilo soggettivo e personale della
colpa è ravvisabile nella possibilità soggettiva
dell’agente di rispettare la regola cautelare,
ossia nell’‘esigibilità’ del comportamento
dovuto” 8 .
L’adempimento dell’obbligo giuridico (dunque del
comportamento dovuto) trova, comunque, un limite
nella ragionevolezza e nella esigibilità della prestazione.
Sul punto, proprio per evitare derive che potrebbero
condurre a forme surrettizie di responsabilità oggettiva
(o di mera posizione), la Suprema Corte ha
“ricordato il principio secondo il quale ‘ad
impossibilia nemo tenetur’ […]. Pertanto,
tale obbligo va inteso nel senso che i soggetti
tenuti debbono assicurare, più che la
presenza fisica che non è in sé necessariamente
idonea a garantire la sicurezza dei
lavoratori, la ‘gestione’ oculata dei luoghi
di lavoro, mediante la predisposizione di tutte
le misure imposte normativamente” 9 .
Sotto questa prospettiva, assume particolare rilievo
il c.d. principio di esigibilità e, dunque, il profilo
soggettivo della colpa, collegato alla possibilità dell’agente
di osservare la regola cautelare.
7
Come sottolineato dalla Suprema Corte:
“si tratta di un profilo della responsabilità colposa
cui la riflessione giuridica più recente ha
dedicato molta attenzione, nel tentativo di personalizzare
il rimprovero dell’agente attraverso
l’introduzione di una doppia misura del dovere
di vigilanza, che tenga conto non solo dell’oggettiva
violazione di norme cautelari ma anche
della concreta possibilità dell’agente di
uniformarsi alla regola, valutando le sue
specifiche qualità personali e la situazione
di fatto in cui ha operato” 10 .
La responsabilità penale del RSPP
La Suprema Corte riconoscendo, da tempo, che il
“RSPP non può incidere in via diretta sulla
struttura aziendale ma ha solo una funzione
di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire)
il datore di lavoro nell’individuazione
dei fattori di rischio nella lavorazione” 11
ha precisato che il predetto
“non è titolare di alcuna posizione di garanzia
rispetto all’osservanza della normativa
antinfortunistica” 12 .
Tuttavia, la mancanza di poteri autonomi (decisionali
e di spesa) nella gestione del rischio-infortunio, che
non consenta al RSPP di intervenire direttamente
per rimuovere le situazioni di rischio, non esclude a
priori la possibilità di configurare una responsabilità
penale del predetto, in caso di violazione degli obblighi
imposti dalla legge, allorquando detta violazione
(obbligo di segnalazione del rischio) sia eziologicamente
riconducibile all’evento lesivo.
A corollario di tale conclusione si può affermare che
la responsabilità penale (colposa) del RSPP di un infortunio
sul lavoro non discende direttamente dalla
mera contestazione di non aver impedito l’evento (lesivo
o mortale); al contrario essa trova fondamento
nella violazione dell’obbligo giuridico facente capo
allo stesso.
Non deve sfuggire, infatti, che i compiti gravanti
sullo stesso, come sopra specificati consistono, da un
lato, nell’individuazione e nella valutazione dei rischi
della attività lavorativa, dall’altro, nella proposizione
di misure di prevenzione/protezione.
È dunque evidente che tale figura svolge un ruolo
assai prezioso e delicato in fase di segnalazione dei rischi
con i relativi riverberi nella redazione del D.V.R.,
tenendo peraltro conto che lo stesso deve essere costantemente
aggiornato sia in relazione all’evolversi
della normativa, sia in relazione al progresso e alle
eventuali novità rispetto agli specifici ambiti e settori
di attività economiche.
8 RSPP
Dalla disamina della casistica giurisprudenziale emerge
che la responsabilità penale del RSPP è stata affermata
ogniqualvolta lo stesso non abbia adempiuto
diligentemente all’incarico affidatogli, ossia quello di
collaborare con il datore di lavoro, al fine di individuare
i rischi connessi all’attività lavorativa, fornendo
le opportune indicazioni tecniche per risolverli.
Il punto cardine di detta elaborazione è rappresentato
dalla sentenza a Sezioni Unite relative al caso ThyssenKrupp
del 24 aprile 2014 (n. 38343), secondo la
quale:
“in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, pur
svolgendo all’interno della struttura aziendale
un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha
l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente
l’incarico affidatogli e di collaborare con il
datore di lavoro, individuando i rischi connessi
all’attività lavorativa e fornendo le opportune
indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza
disincentivando eventuali soluzioni economicamente
più convenienti ma rischiose per
la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza
che, in relazione a tale suo compito, può essere
chiamato a rispondere, quale garante, degli
eventi che si verifichino per effetto della violazione
dei suoi doveri” 13 .
In tal caso, la Corte aveva ritenuto penalmente responsabile
il RSPP in quanto aveva redatto il D.V.R.
fornendo indicazioni di misure organizzative inappropriate
e inadeguate, nonché sottovalutando il pericolo
di incendio, omettendo di indicare ai lavoratori
le opportune istruzioni per la salvaguardia della
propria incolumità.
È pertanto fondamentale una corretta perimetrazione
della colpa identificabile a carico del RSPP in caso
di infortunio sul lavoro, così come l’individuazione
dei parametri di giudizio applicabile a tale figura prevenzionistica.
Ebbene, la condotta cautelare richiesta dal legislatore
al RSPP si fonda (esaurendo il proprio contenuto) in
un processo di natura intellettiva (i.e. individuazione/
valutazione dei rischi) che si colloca, da un punto di
vista cronologico, in un momento precedente a tutte
le fasi decisionali, operative e di controllo dell’attività
lavorativa che, invece, competono e appartengono ad
altre figure prevenzionistiche (tipicamente al datore
di lavoro, al dirigente e al preposto).
NOTE
1. Cfr. Cass. Sez. Fer., 12 agosto 2010, n. 32357.
2. Cfr. Cass. Sez. IV, 10 gennaio 2018, n. 4941.
3. Cfr. L. Miani, F. Toffoletto, I reati sul Lavoro, Giappichelli Editore,
2019, pag. 75; sul punto si rimanda a Cass. Sez. IV, 18 gennaio 2017, n.
2406, che ha escluso la possibilità di equiparare la nomina di addetto o di
responsabile del servizio quale delega di funzioni sulle materie di competenza
di quest’ultimo.
4. In altri termini, l’evento deve apparire come una concretizzazione del
rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. Cfr. Corte App.
Milano, 28 gennaio 1980, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pag.1559.
5. Cfr. G. Marinucci, La colpa. Studi, 2013, pag. 109: “l’evento… si deve
trovare in un rapporto specifico con l’azione delittuosa, e in un rapporto così stretto,
che il fatto che l’evento si sia verificato a seguito della violazione della
diligenza deve essere appurato in modo certo, o con una verosimiglianza che
confini con la certezza, altrimenti bisogna assolvere.”
6. Cfr. V. Castronuovo, Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pag. 1729: “la violazione
obiettiva di una cautela non è ancora colpa”. M. Donini, L’elemento soggettivo
della colpa. Garanzie e sistematica, in Reato colposo e modelli di responsabilità.
Le forme attuali di un paradigma classico, a cura di M. Donini, R. Orlandi,
Bononia University Press, 2013.
Come già evidenziato, essendo il RSPP un mero ausiliario
del datore di lavoro, peraltro privo di autonomi
poteri decisionali, la sua prestazione è squisitamente
consultiva.
Conseguentemente, sarebbe illegittimo un giudizio
di responsabilità del RSPP fondato sulla mera presa
d’atto del verificarsi dell’evento-infortunio, con
deduzione ex post dell’inadeguatezza del processo di
valutazione del rischio e dell’inidoneità delle fasi decisionali/operative
dell’attività di lavoro. In sintesi, è
inammissibile un assunto per il quale se le modalità
di esecuzione dell’attività lavorativa sono inidonee e
l’infortunio si è realizzato, allora la valutazione dei
rischi, effettuata dal RSPP, è negligente.
Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza
di legittimità “è pacifico, insomma, che
il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né
operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione
delle modalità di lavoro” 14 .
Ne discende che in ambito di infortuni sul lavoro,
il RSPP risponde penalmente, a titolo di colpa
professionale, 15 ogniqualvolta l’infortunio sia oggettivamente
riconducibile a una situazione pericolosa
che il predetto avrebbe dovuto conoscere e, conseguentemente,
avrebbe avuto l’obbligo di segnalare al
datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nel processo
di valutazione dei rischi, oppure in relazione a
erronei suggerimenti o alla mancata segnalazione di
situazioni di rischio colposamente non prese in considerazione.
16
È evidente che la responsabilità penale del RSPP
non trova origine da un omesso intervento in fase
esecutiva che, chiaramente, è al di fuori dalle sue
competenze, bensì dalla conoscibilità di una situazione
oggettivamente pericolosa e dal relativo dovere
di segnalazione del connesso rischio al datore
di lavoro, che si colloca in una fase antecedente
alla materiale esecuzione dell’attività lavorativa.
La violazione di tali obblighi deve essere necessariamente
valutata con riferimento alla situazione
esistente al momento dell’evento che si è verificato,
rispetto al quale deve essere accertato il collegamento
causale con la mancata (o erronea) indicazione del
rischio specifico (omessa segnalazione).
Sulla base di quanto sopra è stata, conseguentemente,
esclusa la responsabilità penale in capo al RSPP nel
caso in cui lo stesso abbia diligentemente valutato e
segnalato, tramite un D.V.R. completo e idoneo, i
fattori di rischio di un’azienda, così adempiendo al
relativo obbligo. 17 9
7. Cfr. Cass. Sez. IV, 22 luglio 2019, n. 32507.
8. Cfr. Cass. Sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 1096; ex multis Cass. Sez. IV, 16
aprile 2019, n. 32507; Cass. Sez. IV, 3 novembre 2016, n. 12175; Cass. Sez.
IV, 19 novembre 2015, n. 12478.
9. Cfr. Cass. n. 31303/2004.
10. Cfr. Cass. Sez. IV, 22 luglio 2019, n. 32507; ex multis Cass. Sez. IV, 8 ottobre
2020, n. 1096: “il profilo soggettivo e personale della colpa è ravvisabile nella
possibilità soggettiva dell’agente di rispettare la regola cautelare, ossia nell’‘esigibilità’
del comportamento dovuto.”; Cass. Sez. IV, 3 novembre 2016, n. 12175: “concreta
possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa: in poche parole, nell’esigibilità
del comportamento dovuto.”; Cass. Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478.
11. Cfr. Cass. Sez. IV, 5 aprile 2013, n. 50605.
12. Cfr. Cass. Sez. IV, 19 maggio 2017, n. 24958; Cass. Sez. IV, 18 gennaio
2017, n. 2406.
13. Ex multis Cass. Sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 11650: “Per quanto il RSPP
sia un consulente e non un soggetto con funzioni gestionali, su di egli grava l’obbligo
di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il
datore di lavoro […]. Ove l’inadempimento di tali obblighi provochi un evento
tra quelli presidiati penalmente ne può derivare una responsabilità penale”; Cass.
Sez. IV, 5 giugno 2023, n. 23986.
14. Cfr. Cass. Sez. IV, 26 aprile 2017, n. 24958; Cass. Sez. IV, 17 ottobre
2019, n. 49761; Cass. Sez. III, 15 luglio 2021, n. 37383.
15. Cfr. Cass. Sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 2814.
16. Cfr. Cass. Sez. IV, 10 marzo 2021, n. 24822 (fattispecie in cui la Corte
ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità
del RSPP per non aver segnalato nell’ultimo D.V.R. il rischio
di caduta nel vuoto per il cattivo stato di manutenzione dei parapetti di un
balcone, in concorso con quella iscritta al datore di lavoro per non avere
sollecitato la società proprietaria dell’immobile a eseguire i necessari lavori
di manutenzione, ritenendo irrilevanti, ai fini dell’esclusione della responsabilità
del primo, la circostanza che il rischio non segnalato fosse noto al
datore di lavoro); Cass. Sez. IV, 22 luglio 2021, n. 28468 (fattispecie in cui
i giudici di merito hanno correttamente accertato che il RSPP sottoscrisse
un piano di sicurezza non rispettoso dei contenuti minimi previsti dall’art.
96, comma 1, lett. g) T.U.S.L. e, comunque, carente e generico. È stato
appurato, inoltre, che la segnaletica utilizzata nel cantiere era inadeguata,
perché non consentiva la percezione dei rischi reali e i lavoratori non erano
stati resi edotti della estrema pericolosità di quel piano e del concreto rischio
di precipitazione.); Cass. Sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 49761.
17. Cfr. Cass. Sez. IV, 24 maggio 2022, n. 34943; Cass. Sez. IV, 10 maggio
2017, n. 27516.
PUBLIREDAZIONALE
11
Tutte le novità e i temi della 34 a edizione
di Ambiente Lavoro. Salone della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
Bologna, 23 luglio 2024 – Dal 19 al 21 novembre, a Bologna Fiere, è in
programma la 34 a edizione di Ambiente Lavoro. Salone della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro significa sviluppare e accrescere
le tutele e la consapevolezza circa gli infortuni e le malattie professionali
sui luoghi di lavoro.
A questo aspetto fondamentale, Ambiente Lavoro dedica da sempre un’attenzione
del tutto particolare: sono state 800 le ore di formazione rivolte ad
addetti ai lavori e circa 1000 i relatori coinvolti nell’edizione dello scorso
anno.
Lo sforzo è stato quello di dimostrare che l’impiego delle soluzioni che la tecnologia
mette a disposizione, unite al rispetto delle norme a tutela della vita
e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, anche dinnanzi alle trasformazioni
del lavoro e alle giuste istanze ambientali, è non solo compatibile
con la produttività aziendale, ma la favorisce e la sostiene.
Analogo impegno sarà assunto per la prossima edizione che si occuperà dei
temi di maggior interesse come la sostenibilità globale, sia ambientale, sia
intesa come investimento per il benessere sui luoghi di lavoro, nella sua più
ampia accezione.
12 PUBLIREDAZIONALE
Tra le novità dell’edizione 2024 l’iniziativa speciale
Sicur Labor, interamente dedicata ai dispositivi
di protezione individuale. L’iniziativa è concepita
sia come area espositiva sia come luogo in cui
si svolgeranno workshop su temi quali i dispositivi
respiratori, le calzature di sicurezza e il ruolo che rivestono
nella prevenzione, i dispositivi contro i rischi
biologici principalmente utilizzati nei laboratori di
analisi, in sanità e nell’ambito del settore alimentare.
“Prodotti, competenze, sensibilità. Sono
questi gli aspetti su cui si concentrerà l’edizione
2024 di Ambiente Lavoro” commenta
Marilena Pavarelli, project manager della manifestazione.
“Presenteremo le soluzioni più
innovative per contrastare incidenti e malattie
professionali. Offriremo un ricchissimo programma
di iniziative formative. Cercheremo
con ogni mezzo di stimolare una riflessione
profonda sul valore del lavoro in sicurezza.”
Non mancheranno poi approfondimenti dedicati
all’accordo Stato-Regioni per la formazione in
materia di salute e sicurezza del lavoro che prevede
alcune novità importanti, come la formazione dei
datori di lavoro e dei dirigenti.
Si affronterà poi il tema dell’introduzione della
Patente a punti adottata da INAIL e del ruolo svolto
dalle nuove tecnologie in materia di sicurezza sul
lavoro.
In agenda anche temi classici come normativa
antincendio, rischio chimico e rischio fisico, normativa
macchine.
Oltre al modello tradizionale della formazione
frontale, come sempre ad Ambiente Lavoro saranno
ospitati esempi di formazione con un approccio
meno convenzionale quali pièces teatrali e improvvisazioni,
capaci di coinvolgere il pubblico e di simulare
situazioni di emergenza e relative soluzioni.
I NUMERI DELL’EDIZIONE 2023
7152 visitatori
132 le aziende presenti
300 i convegni
800 le ore di formazione
1000 i relatori coinvolti
Ufficio stampa 3406288237
Qui tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma di
Ambiente Lavoro 2024
https://fiera.ambientelavoro.it/it/
CYBERSECURITY 13
Roberto Sammarchi
Parma & Sammarchi Studio Legale Associato,
componente della Rete Giuridica AIAS,
Coordinatore GTS Mare e 5.0 di AIAS,
Socio AIAS
Safety e cybersecurity: verso
un nuovo diritto dell’innovazione
e della tecnologia
In un sistema complesso, nel quale la sicurezza non si limita più alla sola
protezione dei dati e dei sistemi, la normativa proposta dalle istituzioni europee
deve assumere un ruolo centrale nella gestione della cybersicurezza
aziendale. Gli attacchi informatici, come per esempio l’interruzione di servizi
essenziali, possono avere conseguenze tangibili sulla vita reale.
Compliance e innovazione
La compliance, nel contesto della progettazione e
produzione industriale, si riferisce all’adempimento
sistematico e documentato di normative, leggi,
standard e regole di buona pratica applicabili al processo
di progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione
di componenti, macchinari e sistemi meccanici.
Include il rispetto delle normative tecniche, di
sicurezza, ambientali, di qualità e di tutela dei dati,
nonché l’osservanza degli standard specifici del settore
in riferimento ai requisiti imposti dai clienti.
Un approccio integrato alla compliance coinvolge
tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, dalla concezione
alla messa in servizio e manutenzione, fino allo
smaltimento. È richiesto un costante aggiornamento
delle risorse coinvolte, l’implementazione di sistemi
di gestione della qualità e della sicurezza, la realizzazione
di audit per verificare la conformità ai requisiti
applicabili.
La compliance non è solo una necessità legale ma un
investimento strategico per la riduzione dei rischi, il
miglioramento della qualità, l’accesso a nuovi mercati,
la fiducia degli stakeholder e la sostenibilità. Integrare
la compliance fin dalle fasi iniziali di progettazione
e sviluppo dei prodotti è una scelta strategica
orientata al successo e alla crescita a lungo termine.
Oggi gli adempimenti in materia di compliance sono
soggetti a profonde trasformazioni a causa dei mutamenti
nel quadro normativo, che stanno portando a
un sistema giuridico, integrato in modo ancora ampiamente
imperfetto, in materia di innovazione e di
tecnologia digitale.
Nel mondo permeato dalla tecnologia digitale, la sicurezza
informatica non si limita più alla protezione
di dati e sistemi online. La crescente interconnessione
tra mondo digitale e fisico rende la sicurezza
cibernetica un fattore centrale per la tutela della sicurezza
fisica delle persone. Le minacce informatiche
possono avere conseguenze tangibili sulla vita reale,
come incidenti stradali causati da attacchi a sistemi
di guida autonoma, o interruzioni di servizi essenziali
come la fornitura di energia elettrica.
La sicurezza dei dati personali è strettamente legata
alla protezione della privacy e alla prevenzione di re-
14
CYBERSECURITY
ati come il furto d’identità. Un’infrastruttura digitale
sicura che comprende i sistemi di produzione e raggiunge
i prodotti finali e i loro utilizzatori è alla base
di una società digitale resiliente e prospera.
Il diritto comunitario sta evolvendo per raggiungere
questo obiettivo.
A. Cenni sul quadro
normativo europeo
in evoluzione
Il primo problema da affrontare in questa complessa
materia è la presenza di diversi “corpi normativi”
ciascuno dei quali si concentra su una tematica specifica.
Si tratta di norme “egoiste”, nel senso che, pur
affrontando materie con molti punti in comune, in
generale non considerano il quadro d’insieme e costituiscono
un approfondimento verticale del tutto
privo di visione sistemica.
Si sente sempre più l’esigenza di un Codice europeo
dell’innovazione digitale, che purtroppo non sembra
ancora all’orizzonte. In ogni caso, e dal punto di vista
pratico, sembra utile richiamare alcune delle principali
norme utili per comprendere il processo evolutivo
in corso. Tenteremo in seguito di sviluppare possibili
nessi operativi fra le norme richiamate.
1.
Regolamento sull’intelligenza artificiale – Regolamento
(UE) 2024/1689 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza
artificiale e modifica i regolamenti
(CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE)
n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139
e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE,
(UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento
sull’intelligenza artificiale) – Testo rilevante
ai fini del SEE.
L’obiettivo è garantire che l’uso dell’IA sia sicuro, rispetti
i diritti fondamentali e supporti l’innovazione e la
competitività nell’UE. Il regolamento mira a bilanciare
il potenziale di sviluppo tecnologico con i rischi associati,
imponendo obblighi di conformità particolarmente
stringenti per i sistemi di IA ad alto rischio, mentre sistemi
meno rischiosi avranno regole più flessibili.
Temi principali
Sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali
nell’uso dell’IA.
Supporto all’innovazione e alla competitività.
Regolamentazione basata sul livello di rischio.
Obblighi di conformità per i sistemi di IA ad alto
rischio.
2.a.
Proposta di Regolamento sulla
cybersicurezza prodotti – 2022/0272 (COD)
Sintesi
Mira a implementare misure orizzontali di cybersicurezza
per i prodotti con elementi digitali. Vuole garantire
che i prodotti digitali siano sicuri e affidabili, prevedendo
la possibilità per gli Stati membri di designare
autorità di vigilanza del mercato e stabilire un sistema
robusto di certificazione della cybersicurezza.
Temi principali
Cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali.
Autorità di vigilanza del mercato.
Sistema di certificazione della cybersicurezza.
Collaborazione tra operatori economici e autorità.
2.b.
Proposta di Direttiva sui prodotti difettosi –
2022/0302 (COD)
Sintesi
Proposta di direttiva per la responsabilità per danno da
prodotti difettosi, estesa ai sistemi di intelligenza artificiale.
L’obiettivo è garantire la protezione dei consumatori
e la certezza legale per le imprese, assicurando che
i danni causati da prodotti basati sull’IA siano trattati
con equità sotto il profilo della responsabilità.
Temi principali
Estensione della responsabilità per prodotti difettosi
ai sistemi di IA.
15
Protezione dei consumatori.
Certezza legale per le imprese.
Equità nella gestione dei danni causati dall’IA.
3.
Direttiva NIS2 – 2022/2555 (UE)
Sintesi
Aggiorna e sostituisce la Direttiva NIS, stabilendo misure
per un alto livello di cybersicurezza in tutta l’UE.
La direttiva estende i requisiti di sicurezza e le obbligazioni
di notifica degli incidenti a più tipi di entità, rafforzando
la cooperazione tra gli Stati membri per una
maggiore resilienza cibernetica.
Temi principali
Miglioramento della cybersicurezza nell’UE.
Estensione dei requisiti di sicurezza e notifica.
Cooperazione tra gli Stati membri.
Rafforzamento della cyberresilienza.
B. Rilevanza del quadro
normativo
per i professionisti
della sicurezza
Nella prospettiva dei professionisti della sicurezza,
la sicurezza fisica dei lavoratori e degli utilizzatori
finali dei prodotti è di importanza centrale. I testi
considerati offrono una panoramica delle normative
europee che impattano direttamente su questi aspetti.
Ciascuno dei testi richiamati si collega alla
sicurezza fisica delle persone in base ai
punti seguenti:
1.
Regolamento sull’intelligenza artificiale
Impatto sulla sicurezza fisica
Il testo stabilisce requisiti stringenti per i sistemi
di intelligenza artificiale (IA), particolarmente per
quelli classificati come ad alto rischio, che possono
includere macchinari e impianti industriali. La sicurezza
fisica delle persone viene assicurata attraverso
la definizione di standard elevati per la trasparenza,
l’accuratezza e la robustezza dell’IA, limitando così i
rischi di malfunzionamenti o comportamenti imprevisti
che potrebbero causare infortuni.
2.a.
Proposta di Regolamento
sulla cybersicurezza prodotti
Impatto sulla sicurezza fisica
Concentrandosi sulla cybersicurezza dei prodotti
che incorporano elementi digitali, la norma
tende a garantire che le infrastrutture critiche, come
gli impianti industriali, siano protette da attacchi
informatici che potrebbero compromettere la sicurezza
fisica dei lavoratori. Ad esempio, un attacco
informatico potrebbe causare il malfunzionamento
di una macchina, risultando in pericoli diretti per
gli operatori.
2.b.
Proposta di Direttiva sui prodotti difettosi
Impatto sulla sicurezza fisica
La direttiva sulla responsabilità per danno da
prodotti difettosi riguarda direttamente la sicurezza
degli utilizzatori finali. Assicura che eventuali prodotti
difettosi, inclusi quelli fabbricati tramite l’utilizzo
di macchinari progettati e impianti, siano coperti da
16 CYBERSECURITY
norme che facilitano il risarcimento per danni, stimolando
così i progettisti e i produttori a mantenere
alti standard di sicurezza.
Potrebbe essere descritta una modalità di gestione
ai fini assicurativi della responsabilità collegata ai
progetti, separando e dichiarando in una logica di
progettazione della filiera i diversi ambiti di responsabilità.
3.
Direttiva NIS2
Impatto sulla sicurezza fisica
Estende e rafforza i requisiti della precedente direttiva
NIS, includendo più settori e aziende che sono
considerati di importanza vitale per la resilienza cibernetica.
La connessione con la sicurezza fisica è evidente,
poiché un aumento della sicurezza informatica in
macchinari e impianti riduce il rischio di interruzioni
e incidenti che potrebbero altrimenti mettere a rischio
la sicurezza fisica di lavoratori e utenti.
Collegamento tra i tre corpi normativi presi
in esame e la sicurezza delle persone (safety):
Regolamentazione Integrata
La combinazione dei testi mostra un approccio integrato
dell’UE verso la sicurezza fisica, coprendo sia la
sicurezza dei dispositivi controllati digitalmente (intelligenza
artificiale e cybersicurezza), sia la responsabilità
per prodotti difettosi. Insieme, promuovono
un ambiente di lavoro e di utilizzo sicuro.
Sicurezza e Responsabilità
Mentre il Regolamento sull’IA e la Direttiva NIS2 si
concentrano sulla prevenzione di incidenti attraverso
standard rigorosi e misure di protezione, la Direttiva
sui prodotti difettosi correlata a quella sulla resilienza
digitale assicura che ci siano efficaci rimedi legali
disponibili in caso di incidenti, incentivando la sicurezza
nel design e nelle operazioni.
I tre corpi normativi si collegano al Testo
Unico italiano in materia di sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 81/2008) e alla Direttiva Macchine
(2006/42/CE), recepita in Italia con il
D.Lgs. 17/2010. Da ricordare che la Direttiva
Macchine sarà sostituita dal Regolamento
Macchine (2023/1230) a partire da
gennaio 2027.
17
1.
Regolamento sull’intelligenza artificiale
Collegamenti con il Testo Unico e la Direttiva
Macchine:
Testo Unico
La sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati
sul lavoro, come robot autonomi o sistemi di
automazione, deve rispettare le norme di sicurezza
previste dal Testo Unico, che richiede la valutazione
dei rischi e l’adozione di misure di protezione per i
lavoratori.
Direttiva Macchine
Questo Regolamento complementa la Direttiva
Macchine assicurando che i sistemi di IA integrati
nelle macchine siano sicuri e affidabili, evitando rischi
aggiuntivi per gli operatori.
2.a.
Proposta di Regolamento
sulla cybersicurezza prodotti
Collegamenti con il Testo Unico e la Direttiva
Macchine:
Testo Unico
Le norme di cybersicurezza per proteggere i sistemi
informativi aziendali sono in linea con l’obbligo del
Testo Unico di garantire un ambiente di lavoro sicuro,
compresa la protezione dai rischi derivanti da
attacchi informatici.
Direttiva Macchine
Il Regolamento supporta la Direttiva Macchine assicurando
che le componenti digitali delle macchine non
siano vulnerabili a minacce informatiche, garantendo
così la sicurezza operativa delle macchine stesse.
2.b.
Proposta di Direttiva sui prodotti difettosi
Collegamenti con il Testo Unico e la Direttiva
Macchine:
Testo Unico
Garantisce che i prodotti, compresi gli strumenti e
le macchine usati nei luoghi di lavoro, siano sicuri
e non causino danni ai lavoratori, in linea con gli
obblighi di sicurezza del datore di lavoro previsti dal
Testo Unico.
Direttiva Macchine
La Proposta integra la Direttiva Macchine fornendo
un quadro legale per la responsabilità in caso di danni
causati da macchine difettose, incentivando i produttori
a rispettare alti standard di sicurezza.
3.
Direttiva NIS2
Collegamenti con il Testo Unico e la Direttiva
Macchine:
Testo Unico
Supporta gli obiettivi del Testo Unico migliorando la
sicurezza delle infrastrutture informatiche utilizzate
in contesti lavorativi, riducendo così i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Direttiva Macchine
Promuove la sicurezza delle macchine connesse e intelligenti
attraverso migliori pratiche di sicurezza informatica,
in linea con gli obiettivi di sicurezza meccanica
ed elettronica della Direttiva Macchine.
Conclusioni
G
estire l’interazione tra le normative UE
approvate o in corso di approvazione e
la legislazione italiana specifica, come il Testo
Unico Sicurezza e la Direttiva Macchine, è
fondamentale in vista di un ambiente di lavoro
sicuro e per garantire che le macchine e
gli impianti utilizzati, nonché i prodotti finali,
rispettino adeguati standard per la tutela
della sicurezza fisica delle persone.
18 PUBLIREDAZIONALE
Rivoluzione Amesphere
La potenza dei dati per una sicurezza
e sostenibilità sociale sul lavoro
AME trasforma i dati oggettivi, raccolti
sul campo grazie ai sensori installati
sulle fonti di rischio, in informazioni
cruciali per i responsabili
del Plant, promuovendo un ambiente
operativo più sicuro, sostenibile
ed efficiente.
Iniziamo presentando brevemente AME e
la vostra mission aziendale.
AME è un’azienda leader nelle soluzioni innovative
per la sicurezza sul lavoro; ci dedichiamo a sviluppare
tecnologie avanzate che proteggono i lavoratori e migliorano
l’efficienza delle aziende.
Quest’anno celebriamo un traguardo significativo:
il nostro 25° anniversario. In questi anni, abbiamo
costantemente spinto i confini dell’innovazione, introducendo
soluzioni all’avanguardia che integrano
sensori sofisticati e analisi dei dati per prevenire incidenti
e salvare vite umane.
La missione di AME è chiara e ambiziosa: creare
tecnologia innovativa per proteggere la tua serenità.
Crediamo fermamente che, attraverso l’uso intelligente
della tecnologia, possiamo non solo proteggere
i lavoratori, ma anche rendere le aziende più
competitive e sostenibili.
Claudio Salvador
Presidente di AME
Filippo Bonifacio
CEO di AME
19
Recentemente avete lanciato la linea di
prodotti Amesphere. Potreste spiegarci di
cosa si tratta e quali sono le sue caratteristiche
principali?
Tutte le soluzioni AME sono il risultato di anni di
ricerca e sviluppo create e realizzate dal nostro team
interno. E possiamo dire che Amesphere è un ecosistema
digitale in grado di elevare gli standard di
protezione e prevenzione degli infortuni sui luoghi
di lavoro, in cui non esiste più una separazione fra
hardware (Device) e software (Data cloud), ma un
sistema totalmente integrato.
Amesphere sta trasformando il panorama della sicurezza
sul lavoro con un innovativo approccio di
“Safety as a Service”. Offriamo ai clienti una serie di
servizi avanzati, tra cui:
Anticollisione Attiva
Sistemi sempre connessi e aggiornati che integrano
la tecnologia LPS (Local Positioning System)
e l’intelligenza artificiale per prevenire collisioni
tra veicoli e pedoni e tra veicoli.
Gestione Sicura dei Dati
Raccolta, memorizzazione e archiviazione sicura
dei dati operativi, garantendo protezione e integrità
delle informazioni.
Analisi Avanzata dei Dati
Software cloud con AI e machine learning per
analizzare i dati oggettivi e fornire insights tempestivi
e utili.
Notifiche Utili
Trasformazione dei dati in notifiche dirette per
gli stakeholder, migliorando la tempestività e la
precisione delle informazioni.
Compliance e Ottimizzazione
Strumenti per conformarsi alle normative UNI
ISO 45001, ottimizzare i flussi logistici e promuovere
la sostenibilità sociale.
In sintesi, Amesphere non solo migliora la sicurezza
sul lavoro, ma contribuisce anche a rendere le operazioni
più efficienti e sostenibili.
È evidente che Amesphere segna un avanzamento
notevole nella tecnologia per la
sicurezza sul lavoro. Potreste esplorare più
in dettaglio perché l’oggettività dei dati è
così fondamentale in questo ambito?
20 PUBLIREDAZIONALE
L’oggettività dei dati è essenziale per la sicurezza sul
lavoro. Tradizionalmente, la sicurezza si basa spesso su
dati soggettivi, dove i mancati incidenti vengono segnalati
dagli operatori in base alla loro percezione personale
del rischio. Questo approccio può essere impreciso
e non sempre riflette la reale situazione sul campo.
Grazie alle nostre tecnologie avanzate, AME sposta
l’attenzione dalla semplice rilevazione del pericolo
all’analisi approfondita dei dati. Utilizzando la tecnologia
LPS di Amesphere, siamo in grado di fornire
dati precisi e affidabili sulla posizione di veicoli
e pedoni, eliminando qualsiasi ambiguità. Questo
ci consente di monitorare e analizzare le situazioni
di rischio in tempo con una misurazione del livello
del rischio, offrendo una visione chiara e imparziale
degli eventi. Lo step ulteriore che abbiamo fatto è
stato quello di trasformare questa quantità enorme
di dati oggettivi e complessi in informazioni fruibili
e utili per diversi stakeholder. Attraverso una dashboard
molto semplice e intuitiva e l’invio di notifiche
dirette ai diversi responsabili, è possibile fare un’analisi
predittiva del rischio di incidente, sulla base della
quale intervenire con azioni correttive o migliorative
in ambito logistico e di sicurezza. In un ambiente di
lavoro, dove la sicurezza è una priorità assoluta, l’oggettività
dei dati può fare la differenza tra un incidente
evitato e un infortunio grave.
Che tipologia di notifiche offre Amesphere
al cliente e come queste portano un valore
aggiunto alla sicurezza?
Amesphere fornisce una serie di notifiche in tempo
reale che offrono un valore aggiunto significativo alla
sicurezza. La prima notifica in tempo reale è che il
sistema emette avvisi immediati riguardo alla presenza
e alla posizione di veicoli e pedoni in situazione
pericolosa, e può attivare azioni correttive come rallentamenti
o altre misure di intervento per prevenire
incidenti. Inoltre, raccoglie e analizza tutti i dati
relativi a queste rilevazioni per fornire una panoramica
completa e utile. Le informazioni elaborate dal
sistema si traducono in tre tipi principali di notifiche,
ognuna delle quali contribuisce in modo unico alla
sicurezza e all’efficienza:
Notifiche Periodiche
Viene inviato un report via email con dati macro
che offre una panoramica dettagliata del plant
attraverso grafici e numeri chiave. Un esempio è
21
l’ESI (Efficiency and Safety Index), che riassume
in un solo numero il livello di rischio e l’efficienza
del plant, permettendo una visione chiara e
immediata dello stato del plant stesso.
Notifiche Puntuali
Sono inviate notifiche sul telefono o via email
per segnalare eventi importanti come interazioni
ad alto rischio, urti o altre situazioni critiche.
Queste notifiche tempestive consentono agli
operatori di agire rapidamente per mitigare i rischi
e garantire la sicurezza in tempo reale.
Notifiche Tendenziali
Forniscono analisi sui cambiamenti di tendenza a
medio e lungo termine. Queste notifiche aiutano
a monitorare lo stato del plant e anche a identificare
se le modifiche implementate hanno avuto
effetti positivi o negativi, facilitando un miglioramento
continuo delle pratiche di sicurezza.
Con queste notifiche, Amesphere non solo migliora
la capacità di risposta immediata ai rischi, ma offre
anche strumenti analitici per una gestione proattiva e
informata della sicurezza sul lavoro
Sembra che Amesphere possa davvero rivoluzionare
la sicurezza sul lavoro. Quali
sono i piani futuri di AME?
In AME siamo determinati a continuare a investire
nella ricerca e nello sviluppo per perfezionare ulteriormente
la precisione e l’affidabilità delle nostre
soluzioni. Stiamo esplorando l’integrazione di tecnologie
avanzate come l’intelligenza artificiale e lo IoT
per creare soluzioni sempre più innovative e all’avanguardia.
La nostra espansione globale mira a portare
i benefici di soluzioni come Amesphere a un numero
crescente di aziende in tutto il mondo.
Ma il nostro impegno va oltre l’innovazione tecnologica.
Speriamo che il futuro veda un cambiamento
fondamentale nel modo in cui vengono fatti gli investimenti
delle aziende, spostando l’attenzione dalle
sole strategie orientate al business a quelle che realmente
salvaguardano le vite umane. Perché, alla
fine, non stiamo solo cercando di ottimizzare i processi
aziendali, ma di proteggere e garantire la sicurezza
dei lavoratori. Con Amesphere, ci impegniamo
a mettere la sicurezza al centro delle priorità aziendali,
assicurando che ogni ambiente di lavoro sia non
solo efficiente, ma soprattutto sicuro e protetto.
Advanced Microwave Engineering S.r.l.
Via Lucca 44, 50142 Firenze, Italy
Tel. +39 055 73921 | Cell. +39 393 9704198
https://www.youtube.com/user/EGOproSafety
22 RIFIUTI
Maria Chiara Graziano
Journalist, Communication & PR Manager
at Omnisyst, Socio AIAS
La digitalizzazione nella gestione
dei rifiuti: un fattore di sicurezza,
sostenibilità e responsabilità etica
I rifiuti industriali rappresentano un problema di non facile soluzione e costituiscono
la gran parte del totale dei rifiuti prodotti. Una gestione efficace,
sostenibile e digitalizzata dei rifiuti industriali è una responsabilità etica e
normativa. Grazie a sofisticate applicazioni software per il waste management
è possibile trovare soluzioni pratiche e convenienti.
Nell’attuale scenario italiano, dove i rifiuti industriali
rappresentano l’80% del volume totale
dei rifiuti prodotti, una gestione efficace, sostenibile
e digitalizzata non è solo un obbligo normativo, ma
anche una responsabilità etica nell’ottica del Green
Deal europeo e dei princìpi dell’economia circolare.
Una gestione ottimale dei rifiuti offre vantaggi in termini
di efficienza, tracciabilità e conformità normativa
e contribuisce alla sicurezza e alla salute pubblica.
In questo articolo esploreremo le tipologie di rifiuti
industriali e la normativa annessa, cosa implica la
digitalizzazione nella loro gestione e una panoramica
sul nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità
dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri).
23
Normativa: attenzione all’ambiente
e alla salute
Il perimetro legato allo smaltimento dei rifiuti è regolato
dal D.Lgs. 152/2006, o Testo Unico Ambientale,
e successive modifiche, che ha come obiettivo
principale la tutela di ambiente e salute. Le finalità
individuate dalla norma all’art. 178 indicano, infatti,
le seguenti voci:
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico
interesse.
Il recupero e lo smaltimento devono avvenire
senza pericolo per la salute umana e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente.
Assicurare una elevata protezione dell’ambiente e
controlli efficaci.*
*Articoli 178, commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in
materia ambientale”, in vigore dal 29 aprile 2006 (Supplemento ordinario n. 96
alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88).
Va da sé che gli scarti delle industrie, se non correttamente
raccolti, gestiti, trattati e/o smaltiti, possono
avere un notevole impatto ambientale a causa del possibile
rilascio di sostanze inquinanti e materiali pericolosi,
potenzialmente dannosi per l’ambiente e per la
salute delle persone.
Classificazione dei rifiuti industriali
I rifiuti sono definiti sulla base della loro provenienza.
Ai rifiuti “urbani”, quelli domestici provenienti
da abitazioni private ed edifici civili, si contrappongono
quelli “speciali”, legati a esercizi commerciali
e attività produttive di industrie e aziende. I rifiuti
industriali appartengono ai rifiuti speciali e possono
essere categorizzati come “pericolosi” e “non pericolosi”
in base a caratteristiche dovute alla concentrazione
di sostanze inquinanti e/o tossiche. Classificare
i rifiuti è il primo passaggio fondamentale per
procedere al loro corretto recupero o smaltimento,
da cui derivano non solo le procedure di gestione,
ma anche gli adempimenti amministrativi, burocratici
e contabili.
Digitalizzazione dei rifiuti industriali:
i software per il waste management
Un passaggio ulteriore nella gestione ottimale dei rifiuti
industriali è connesso al tracciamento digitale.
24 RIFIUTI
La digitalizzazione ha raggiunto anche il comparto
dei rifiuti speciali ed è un’ottima notizia perché significa
maggiore trasparenza nella gestione della filiera
e quindi minore impatto ambientale e minori rischi
per la salute. L’adozione di un sistema digitale per
monitorare l’iter di uno scarto assicura, infatti, di seguire
la normativa e tutelare l’ecosistema nel migliore
dei modi.
Per le attività industriali di qualunque tipo, dal
comparto produttivo a quello agricolo o dei servizi,
il corretto trattamento dei rifiuti è fondamentale,
poiché in quanto produttori ne sono anche i soggetti
legalmente responsabili.
Il trattamento dei rifiuti, però, può essere visto non
solo come un problema da risolvere, ma anche come
un’opportunità per un’azienda di riconoscersi in un
modello di sviluppo e crescita sostenibili che promuova
un’economia circolare. In questo scenario, il
ricorso a strumenti digitali permette di sveltire, condividere
e migliorare la gestione dei rifiuti speciali.
Quali sono i vantaggi di tali strumenti
digitali?
Piattaforme e strumenti digitali dedicati alla governance
degli scarti assicurano un monitoraggio puntuale
e un maggior controllo sulle attività legate alla
gestione dei rifiuti.
Ecco alcuni vantaggi:
Efficientamento delle operazioni
La digitalizzazione mira all’efficientamento, riducendo
e ottimizzando tempo e risorse.
Garanzia di conformità normativa
Un software deve garantire conformità alle normative,
che nel settore dei rifiuti sono complesse
e in costante evoluzione, basandosi su leggi comunitarie
e nazionali.
Gestione avanzata
Un software avanzato semplifica le operazioni,
riduce gli errori e facilita il trasporto, assicurando
il rispetto delle leggi.
Archivio e gestione documentale
Digitalizzare la gestione dei rifiuti significa automatizzare
operazioni come la tenuta dei registri,
la compilazione dei formulari e l’organiz-
25
zazione del trasporto, con un archivio digitale
sempre accessibile.
Trasparenza e tracciabilità
La digitalizzazione garantisce trasparenza e tracciabilità,
rendendo ispezioni e controlli più efficaci,
rafforzando la fiducia degli stakeholder.
Accesso a dati avanzati
Un sistema digitale fornisce dati preziosi per
monitorare l’impatto ambientale e le emissioni
di CO 2 , permettendo decisioni più informate e
strategie di compensazione.
Comunicazione efficace
con gli stakeholder
Disporre di report avanzati facilita una comunicazione
trasparente e aggiornata con gli stakeholder,
dimostrando impegno nelle politiche
ambientali, nel rispetto della salute e nella circolarità
dell’economia.
Quando digitalizzare diventa un
obbligo previsto dalla legge: il R.E.N.T.Ri
Il nuovo Regolamento sul sistema di tracciabilità dei
rifiuti, disciplinato dal decreto legislativo n. 152 del
2006, all’articolo 188 bis, introduce il R.E.N.T.Ri
come nuovo strumento di gestione operativa digitale.
La sua strutturazione, la modalità d’iscrizione
e l’effettivo funzionamento sono aspetti demandati
ad appositi decreti attuativi, tra cui il n. 59 del
2023.
La norma indica le tipologie di soggetti obbligati
all’iscrizione al registro e le tempistiche previste per
l’adozione dello stesso che sono influenzate sia dalla
tipologia di attività svolta che dalla dimensione
dell’azienda obbligata.
Di concerto con l’introduzione del R.E.N.T.Ri, inoltre,
sono stati apportati importanti cambiamenti in
merito alla gestione del registro di carico e scarico e
del formulario. Non solo sono stati modificati i modelli
vigenti dal 1998, ma è prevista, per i soggetti
obbligati al R.E.N.T.Ri, la progressiva tenuta digitale
di tutta la documentazione.
Il R.E.N.T.Ri assicura, quindi, per i soggetti obbligati
alla sua compilazione, e per chi sceglie di adottarlo,
che ogni fase del processo di gestione dei rifiuti
industriali sia documentata digitalmente. In questo
modo, si garantisce la possibilità di individuare un
rifiuto industriale in ogni momento, di risalire a chi
l’ha prodotto (e in che modo) e di identificare immediatamente
il trattamento a cui verrà sottoposto negli
impianti di recupero e smaltimento.
Conclusioni
La digitalizzazione nella gestione dei rifiuti
industriali rappresenta un passo fondamentale
verso un futuro più sostenibile, sicuro
e responsabile.
Adottare strumenti digitali non solo ottimizza
i processi e assicura conformità
normativa, ma rafforza anche la tutela ambientale
e la salute pubblica, guidando il
cambiamento positivo nella gestione dei rifiuti,
promuovendo un’economia circolare
e responsabile.
26 PRIVACY
Marianna Panico
Responsabile Sistemi di Gestione in Gori S.p.A.,
componente del GTS privacy di AIAS,
Socio AIAS
Il registro dei trattamenti dei dati
secondo il GDPR: il ruolo del titolare
e del responsabile
La predisposizione e la corretta tenuta del registro dei trattamenti rappresenta
l’attuazione del principio di accountability, cioè della responsabilizzazione
del titolare del trattamento dei dati. Perché il registro sia correttamente
implementato, è necessario aver censito e mappato tutti i dati e le attività
di trattamento, dalla raccolta dei dati personali alla loro cancellazione.
Cosa dice il GDPR
1 sul registro dei trattamenti?
Uno dei più importanti adempimenti introdotti dal
GDPR (Regolamento UE/679/2016) è il registro
dei trattamenti (detto anche registro delle attività di
trattamento) previsto dall’art. 30.
Il registro dei trattamenti può essere di due tipi:
registro delle attività di trattamento del titolare
del trattamento (art. 30, par. 1);
registro delle attività di trattamento del responsabile
del trattamento (art. 30, par. 2).
Dal confronto tra i due punti il contenuto del registro
del titolare è più ampio di quello del responsabile.
Ricordiamo che il responsabile del trattamento è
colui che tratta i dati personali per conto del titolare
del trattamento.
Il titolare del trattamento deve tracciare attraverso
questo fondamentale documento tutte le operazioni
di trattamento dei dati effettuate all’interno della
propria organizzazione, sia per dati per proprie finalità
(art. 30, par. 1, comma 1) sia quando svolte per
conto terzi (art. 30, par. 1, comma 2) nell’ambito di
contratti di servizio (ad esempio l’attività esternalizzata
di fatturazione utenze, il recupero crediti, il controllo
degli accessi ecc.).
La tenuta dei registri delle attività di trattamento è
obbligatoria dal 25 maggio 2018, data di applicazione
del Regolamento europeo in tutti gli Stati
membri. Rientrano nella categoria delle “organizzazioni”
di cui all’art. 30, par. 5, anche le associazioni,
le fondazioni e i comitati, anche quelli informali.
Il contenuto del registro del titolare dei trattamenti è
indicato dall’art. 30, par. 1 del GDPR:
a. il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento
e, ove applicabile, del contitolare del
trattamento, del rappresentante del titolare del
trattamento e del responsabile della protezione
dei dati;
27
b. le finalità del trattamento;
c. una descrizione delle categorie di interessati e
delle categorie di dati personali;
d. le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari
di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
e. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale,
compresa l’identificazione del paese
terzo o dell’organizzazione internazionale e, per
i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo
49, la documentazione delle garanzie adeguate;
g. ove possibile, una descrizione generale delle misure
di sicurezza tecniche e organizzative di cui
all’articolo 32, paragrafo 1.
Quanto precede costituisce il contenuto minimo
del registro del titolare dei trattamenti; tuttavia, possono
essere inserite ulteriori informazioni ritenute
necessarie per una completa mappatura dei trattamenti
come, ad esempio, la modalità di raccolta del
consenso, i sistemi informatici utilizzati, le misure
tecniche e organizzative di sicurezza adottate, l’indicazione
di eventuali “referenti interni” individuati
dal titolare in merito ad alcune tipologie di trattamento,
e tutte le evidenze documentali a supporto
della compliance normativa richiesta dall’attuazione
del regolamento europeo.
f. ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione
delle diverse categorie di dati;
28 PRIVACY
Il contenuto minimo del registro del responsabile
dei trattamenti è indicato dall’art. 30, par. 2 del
GDPR:
a. il nome e i dati di contatto del responsabile o
dei responsabili del trattamento, di ogni titolare
del trattamento per conto del quale agisce il
responsabile del trattamento, del rappresentante
del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento e, ove applicabile, del responsabile
della protezione dei dati;
b. le categorie dei trattamenti effettuati per conto
di ogni titolare del trattamento;
c. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale,
compresa l’identificazione del paese
terzo o dell’organizzazione internazionale e, per
i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo
49, la documentazione delle garanzie
adeguate;
d. ove possibile, una descrizione generale delle misure
di sicurezza tecniche e organizzative di cui
all’articolo 32, paragrafo 1.
Sul sito del Garante sono presenti due facsimili di
registro (quello del titolare e quello del responsabile)
che volendo si possono scaricare e utilizzare.
Il link al sito del Garante:
https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registrodelle-attivita-di-trattamento
2
Corretta tenuta
del registro dei trattamenti
Il registro dei trattamenti può essere cartaceo o elettronico,
deve avere obbligatoriamente una data di
emissione, il numero di revisione e una data di ultimo
aggiornamento (quest’ultima dimostra, appunto,
che esso è tenuto costantemente aggiornato).
Potrebbe essere opportuno fornire una data certa
29
dell’aggiornamento del registro dei trattamenti tramite
l’invio PEC a se stessi del documento a ogni
aggiornamento, o con altre modalità ritenute idonee
a tracciare le modifiche del registro nel tempo.
In caso di ispezione della Guardia di Finanza, delegata
dal Garante per lo svolgimento delle verifiche
ispettive, il registro dei trattamenti è uno dei primi
documenti che viene richiesto.
Nella predisposizione e in occasione di ogni aggiornamento
è opportuno consultare preliminarmente le
FAQ del Garante relative al registro dei trattamenti e
reperibili al link
https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registrodelle-attivita-di-trattamento
3 Importanza
del registro dei trattamenti
La predisposizione e la corretta tenuta del registro dei
trattamenti rappresenta l’attuazione del principio di
accountability, cioè della responsabilizzazione del
titolare del trattamento dati.
È un documento fondamentale per capire come l’organizzazione
tratta i dati personali perché, affinché
sia correttamente implementato, è necessario aver
preliminarmente censito e mappato tutti i dati e le
attività di trattamento, dalla raccolta dei dati personali
alla loro cancellazione.
Dal registro dei trattamenti, inoltre, si evince quale
approccio adotta l’organizzazione per garantire sicurezza
dei dati personali e diritti degli interessati.
4
Obbligatorietà della tenuta
del registro dei trattamenti
Secondo il comma 5 dell’art. 30 del GDPR imprese
o organizzazioni con meno di 250 dipendenti non
sono obbligate alla tenuta del registro dei trattamenti,
ma l’obbligo di tenuta del registro sussiste anche
per queste organizzazioni se dalla valutazione del
contesto si desume che i trattamenti comportino un
rischio, a prescindere dalla sua entità (anche bassa),
per i diritti e le libertà dell’interessato, e se il trattamento
dati personali non è occasionale o include dati
particolari (ex art. 9, par. 1, ex dati sensibili) e/o dati
relativi a condanne penali e reati (ex art. 10 GDPR).
È prassi comunque consigliare la tenuta del registro
a qualunque organizzazione effettui trattamento di
dati personali come espressamente raccomandato dal
Garante nelle sopracitate FAQ:
“Al di fuori dei casi di tenuta obbligatoria
del registro, anche alla luce del considerando
82 del GDPR, il Garante ne raccomanda
la redazione a tutti i titolari e responsabili
del trattamento, in quanto strumento che,
fornendo piena contezza del tipo di trattamenti
svolti, contribuisce a meglio attuare,
con modalità semplici e accessibili a tutti, il
principio di accountability e, al contempo,
ad agevolare in maniera dialogante e collaborativa
l’attività di controllo del Garante
stesso”.
Per la Pubblica Amministrazione è sempre obbligatorio.
Conclusioni
Tutti i trattamenti di dati personali sono
esposti a pericoli di violazioni (data
breach): tuttavia la corretta tenuta del registro
dei trattamenti è un elemento fondamentale
che concorre, unitamente agli altri
adempimenti previsti dal GDPR, al rispetto
dei principi da applicare ai trattamenti di
dati personali da quest’ultimo imposti per il
raggiungimento della piena compliance alla
normativa europea e nazionale sulla protezione
dei dati personali.
30 PUBLIREDAZIONALE
Safeland: al centro di tutte le attività
relative alla sicurezza sul lavoro
Safeland è molto più di un “semplice” polo scientifico-tecnologico per la formazione
e le prove pratiche sulla sicurezza sul lavoro; rappresenta infatti
un punto di incontro e aggregazione tra imprese, mondo della ricerca e università,
per migliorare il know-how e sviluppare innovazione in tutto quello
che riguarda il mondo della sicurezza sul lavoro.
Safeland è “Powered by SILAQ”, azienda attiva dal
1986 nei campi della Consulenza (sicurezza sul
lavoro, ambiente, qualità, HACCP, privacy), della
Formazione e della Medicina del Lavoro; si tratta di
una struttura di oltre 1800 m 2 nata nel 2022 a Peschiera
Borromeo, alle porte di Milano, dove vengono
promossi progetti di formazione, informazione e
orientamento per le imprese, progetti di ricerca in
ambito nazionale ed europeo, insieme ad attività di
trasferimento tecnologico e di divulgazione anche
mediante pubblicazioni scientifiche.
«Safeland ha origine dall’idea di un team
composto da esperti nel campo della sicurezza
sul lavoro, tra cui consulenti, medici
e progettisti con oltre quarant’anni di esperienza
nel settore»,
ha dichiarato Fabiano Rinaldi, Presidente di RSC
Company (gruppo di cui fa parte anche Silaq).
«Il nostro intento è amalgamare la cultura
della sicurezza sul lavoro con la ricerca, la
tecnologia e la competenza nella certificazione
delle attività formative, anticipando il futuro
mediante la progettazione di soluzioni e
innovazioni in grado di garantire protezione
sui luoghi di lavoro, nell’ambiente domestico
e durante i relativi spostamenti. Unendo
le nostre forze, perseguiamo
l’obiettivo comune di
assicurare un ambiente
lavorativo sicuro e sostenibile
per tutti».
Safeland offre un’esperienza
formativa all’avanguardia e i
partecipanti ai corsi possono cimentarsi
in scenari realistici ricostruiti
in loco, riproducendo
fedelmente ambienti di lavoro
tipici dei diversi settori. Attraverso
prove pratiche e simulazioni
di emergenza, i lavoratori
acquisiscono competenze concrete
e sviluppano la capacità
di reagire prontamente di
fronte a situazioni di pericolo.
31
La tecnologia rimane sempre al centro dell’approccio
formativo di Safeland, anche attraverso l’utilizzo degli
ultimi ritrovati della realtà virtuale (VR), per creare
scenari di apprendimento immersivi e coinvolgenti,
per sperimentare in prima persona situazioni di lavoro
realistiche che si possono verificare in svariati contesti,
acquisendo competenze concrete e sviluppando
la capacità di reagire prontamente e con efficacia di
fronte a potenziali pericoli. Attraverso i dispositivi
presenti nell’area dedicata Digiland, questa tipologia
di formazione offre numerosi vantaggi rispetto ai
metodi tradizionali, offrendo la possibilità di interagire
con oggetti e persone virtuali e sperimentando le
potenziali conseguenze di comportamenti non sicuri.
Safeland utilizza le più moderne tecnologie digitali,
dai simulatori di piattaforma elevabile a quelli di ultima
generazione dedicati alla guida, dai sistemi antincendio
VR FLAIM fino agli esoscheletri robotici,
tra le prossime novità in programma: un’esperienza
immersiva e interattiva che garantisce un elevato
coinvolgimento da parte dei partecipanti, un apprendimento
più rapido e una maggiore sicurezza,
attraverso esperienze pratiche in un ambiente sicuro,
controllato e senza rischi.
Giornata della Sicurezza AIAS
Lo scorso 21 giugno, gli spazi di Safeland hanno ospitato la Giornata della Sicurezza di AIAS.
I partecipanti si sono cimentati in una “challenge” di abilità in diversi settori: antincendio, linee
vita, camera fumo, spazi confinati, arrampicata e molto altro, con l’opportunità di provare i sistemi
di realtà virtuale applicati al mondo della sicurezza (antincendio, PLE e altre novità), ma anche di
poter conoscere le soluzioni create ad hoc dal team di ANT-X che progetta e realizza droni speciali
per attività di ispezione ad alto rischio.
È stata anche un’ottima occasione per “fare squadra” e per rinsaldare la partnership tra AIAS e il
Gruppo Silaq, che condividono con passione la missione di diffondere la cultura della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Alcune attività all’interno degli spazi di Safeland e una foto di gruppo
con istruttori e partecipanti della giornata della sicurezza AIAS
(21 giugno 2024).
32 INTELLIGENCE E INDAGINI AZIENDALI
Marianna Vintiadis
Partner e Head of Forensic
Investigations & Intelligence RSM Italy,
Socio AIAS
Svelare il cuore della supply chain
per promuovere la trasparenza
e la responsabilità
Nel contesto della globalizzazione e della crescente interconnessione economica,
le catene di approvvigionamento sono diventate il fulcro delle operazioni
commerciali, coinvolgendo una rete complessa di fornitori, produttori
e distributori. Tuttavia, l’apparente fluidità di queste reti nasconde una complessità
intrinseca e, talvolta, pratiche opache che sono sempre più sotto
scrutinio pubblico e privato.
La due diligence come strumento
aziendale di conformità
per l’Europa e oltre
Le aziende che dimostrano un impegno verso la trasparenza
accolgono il favore di consumatori e investitori,
favorendo un’immagine reputazionale positiva
e profitti sostenibili.
Con l’entrata in vigore della Corporate Sustainability
Due Diligence Directive (CSDDD), nell’Unione Europea,
però, non si tratta più solo di una questione
d’immagine. Ora si rischiano provvedimenti legali.
Questa normativa mira a promuovere la trasparenza
e la responsabilità nelle supply chain imponendo l’integrazione
di processi di due diligence nelle politiche
aziendali. Sono interessate tutte le società madri e le
imprese dell’Unione Europea con più di 1000 dipendenti
e un fatturato globale superiore a 450 milioni
di euro, oltre ai franchising con un fatturato superiore
a 80 milioni di euro, di cui almeno 22,5 milioni
derivanti da diritti di licenza. La normativa si applica
anche a società madri, imprese e franchising di paesi
terzi che raggiungono le stesse soglie di fatturato
nell’UE.
L’entrata in vigore della direttiva avverrà in tre fasi:
nel 2027 per le imprese con oltre 5000 dipendenti
e un fatturato superiore a 1500 milioni di
euro;
nel 2028 per le imprese con oltre 3000 dipendenti
e un fatturato superiore a 900 milioni di
euro;
nel 2029 per tutte le altre imprese che soddisfano
i criteri della direttiva.
Nel dettaglio, la due diligence riferita alla supply
chain valuta e individua i rischi associati alle attività
aziendali della catena di approvvigionamento. Questo
può includere la verifica dei dati di fornitori e
33
no l’opportunità di intraprendere azioni legali per
danni che avrebbero potuto essere evitati con adeguate
misure di due diligence.
Ma come fare in pratica?
I
n molti casi, come abbiamo visto, lo scambio cartaceo
non è più sufficiente. In questo contesto, le
investigazioni giocano un ruolo cruciale. Attraverso
indagini approfondite, le aziende possono ottenere
una visione dettagliata delle pratiche dei loro fornitori
e subfornitori, identificando potenziali violazioni
e aree di rischio. Queste investigazioni includono
l’analisi dei processi di produzione, la verifica delle
condizioni di lavoro, l’audit ambientale e il monitoraggio
continuo delle operazioni. Implementando
queste pratiche investigative, le aziende non solo si
conformano alle normative della CSDD, ma migliorano
anche la trasparenza e la sostenibilità delle loro
catene di approvvigionamento, contribuendo a una
responsabilità sociale d’impresa più solida e credibile.
Fonti:
partner commerciali, l’analisi dei regolamenti e delle
normative locali e internazionali, nonché la valutazione
dell’impatto sociale e ambientale delle loro
operazioni. In questo modo, le aziende obbligate
possono identificare e mitigare i rischi potenziali,
garantendo la conformità a leggi e regolamenti e
promuovendo comportamenti responsabili. Tuttavia,
lo scambio cartaceo non sarà più sufficiente, in
quanto le aziende dovranno accertare la compliance
dei loro fornitori su molti fronti, come ad esempio
le condizioni di lavoro sicure e salubri, gli impatti
ambientali, il rispetto dei diritti umani.
Le imprese interessate dovranno quindi adottare misure
appropriate (n.d.r. “obbligo di mezzi”), alla luce
della gravità e della probabilità di diversi impatti, delle
misure disponibili per l’impresa nelle circostanze
specifiche e della necessità di stabilire priorità.
Le autorità amministrative nazionali designate dagli
Stati membri saranno responsabili della supervisione
di queste nuove regole e potranno infliggere sanzioni
in caso di mancato rispetto. Inoltre, le vittime avran-
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/sustainability-due-diligence-responsible-business/corporate-sustainability-due-diligence_en#what-are-the-next-steps
https://www.osservatorioeconomiacircolare.it/cs3d-i-nuovi-obblighi-di-due-diligence-in-materia-di-diritti-umani-e-ambiente-altis/
34 SOSTENIBILITà
Katerina Marozava
ESG & EHS Advisor, Titolare Klondike,
Socio AIAS
Governance della sostenibilità
e gestione del cambiamento
La governance della sostenibilità è una componente fondamentale nel guidare
un cambiamento significativo verso un futuro più sostenibile. Una
gestione efficace del cambiamento facilita la transizione di successo verso
pratiche sostenibili attraverso la pianificazione strategica, il coinvolgimento
delle parti interessate e il miglioramento continuo.
La necessità di un’efficace governance della sostenibilità
è alla base del successo della trasformazione
sostenibile della nostra economia. Con la governance
ci si riferisce al quadro generale e ai processi
decisionali che guidano e modellano la transizione
verso un futuro più sostenibile dal punto di vista sia
ambientale sia sociale.
Al centro della governance della sostenibilità si trova
il principio della gestione del cambiamento: l’approccio
con il quale si affronta una trasformazione
organizzativa, tipicamente riguardante gli obiettivi
aziendali, i valori, le procedure o le tecnologie. Nel
contesto della sostenibilità, la corretta gestione del
cambiamento è essenziale per garantire che la transizione
verso un modello più sostenibile sia non solo
tecnicamente fattibile ma anche realmente accettata
dall’organizzazione.
Il successo dell’implementazione della governance
della sostenibilità richiede una solida strategia di
gestione del cambiamento. Ciò comporta l’identificazione
delle trasformazioni necessarie, la valutazione
delle potenziali barriere e della resistenza al
cambiamento e lo sviluppo di approcci su misura per
comunicare, coinvolgere e responsabilizzare le parti
interessate durante tutto il processo.
Una gestione efficace del cambiamento può aiutare
a superare l’inerzia delle pratiche consolidate, promuovere
un senso di scopo condiviso e sviluppare le
capacità e le competenze necessarie per guidare l’innovazione
sostenibile.
Un approccio a tale processo potrebbe essere l’utilizzo
del Six Box Model (modello a sei scatole) di Weisbord.
È stato sviluppato da Marvin Weisbord negli
anni ’70 ed è un quadro ampiamente riconosciuto
per la diagnosi e lo sviluppo organizzativo. Il modello
fornisce un approccio strutturato per comprendere
le dinamiche complesse e gli elementi interconnessi
all’interno di un’organizzazione, consentendo in definitiva
interventi e trasformazioni efficaci.
35
Al centro del Six Box Model di Weisbord ci sono sei
elementi chiave:
1 scopo
2 struttura
3 relazioni
4 ricompense
5 meccanismi utili
6 leadership
Questi elementi, se analizzati e affrontati in modo
olistico, offrono informazioni preziose sulla salute
generale, sulle prestazioni e sul potenziale di crescita
di un’organizzazione.
Decliniamo ciascuno di questi elementi nell’ottica
del processo della transizione sostenibile facendoci
per ciascuna area delle domande di controllo.
1Lo scopo, il primo elemento, approfondisce
la ragione fondamentale dell’esistenza dell’organizzazione,
la sua missione, la visione e gli obiettivi
strategici. Questo elemento funge da forza guida
che allinea l’intera organizzazione e fornisce una
direzione chiara per le sue operazioni e i processi
decisionali.
Le domande di controllo che ci possiamo fare
sono: “Quanto sono chiari per i membri dell’organizzazione
i motivi e lo scopo della trasformazione
sostenibile? Quanto il personale dell’azienda crede
nella necessità di questa trasformazione e quanto
la sostiene?”
2L’elemento struttura esamina la gerarchia
organizzativa formale e informale, la distribuzione
di autorità e responsabilità e i processi decisionali
che modellano il flusso di informazioni e il
processo decisionale all’interno dell’organizzazione.
Questo elemento è cruciale per comprendere come
l’organizzazione sia progettata per funzionare e adattarsi
alle mutevoli circostanze.
Le domande che ci possiamo fare sono:
“Quanto è adatta l’attuale struttura interna al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti della trasformazione
sostenibile? E qualora non fosse adatta,
quali modifiche è necessario apportare per renderla
efficace?”
3Le relazioni: questo elemento si concentra
sulla qualità e sulla natura delle dinamiche interpersonali
all’interno dell’organizzazione, compre-
36 SOSTENIBILITà
si i modelli di comunicazione, la collaborazione e i
meccanismi di risoluzione dei conflitti.
Questo elemento fa luce sulla cultura organizzativa,
sul livello di fiducia e cooperazione, sull’impegno e
sul morale generale dei dipendenti.
Le domande che ci possiamo fare sono: “Nel
nuovo assetto organizzativo sono già state ben definite
e sono chiare le relazioni tra le singole funzioni
e i gruppi di lavoro? Sono chiari i flussi di
comunicazione tra di loro? Ci sono adeguati modelli
per gestire eventuali conflitti, qualora dovessero
emergere?”
4Le ricompense: questo elemento premiante
comprende i diversi sistemi di incentivi,
sia finanziari che non finanziari, che vengono
utilizzati dall’organizzazione per motivare e fidelizzare
i propri dipendenti.
Questo elemento è cruciale per comprendere come
l’organizzazione allinea le sue ricompense ai risultati
desiderati e ai comportamenti dei dipendenti.
Le domande che ci possiamo fare sono: “Esistono
i meccanismi incentivanti o, al contrario,
disincentivanti per i membri dell’organizzazione
coinvolti nella trasformazione sostenibile? Il percorso
della trasformazione sostenibile gli porta più
vicino o al contrario li allontana dal raggiungimento
degli obiettivi della loro funzione aziendale?”
5L’elemento dei meccanismi utili esplora i
vari processi, sistemi e risorse che supportano le
operazioni dell’organizzazione, come canali di comunicazione,
tecnologia dell’informazione e meccanismi
di risoluzione dei problemi.
Questo elemento aiuta a identificare le aree in cui
l’organizzazione può sfruttare i propri punti di forza
e affrontare eventuali inefficienze.
Le domande che ci possiamo fare sono: “Gli
attuali processi e procedure (ad esempio, le modalità
e l’agevolezza della gestione richieste stakeholder
interni ed esterni, tra cui i principali clienti e fornitori,
i processi della raccolta dati e la reportistica
ESG ecc.) supportano la trasformazione sostenibile
oppure la ostacolano?”
6Infine, la leadership esamina il ruolo dei
principali decisori dell’organizzazione, i loro
stili di leadership e la loro capacità di promuovere un
ambiente di lavoro positivo e produttivo.
Questo elemento è determinante per comprendere
la capacità dell’organizzazione di affrontare le sfide,
ispirare i dipendenti e guidare la trasformazione organizzativa.
Le domande che ci possiamo fare sono: “Quanto
è incentivata la leadership a portare avanti i progetti
della transizione sostenibile? Quanto riconosce
il proprio ruolo centrale nella gestione dei ‘segnali’
in ognuna delle altre 5 aree del ‘radar’ di controllo?
Quanto si assicura che ci sia un allineato con la
strategia complessiva?”
Conclusioni
La sfida della governance della sostenibilità
è multiforme e complessa. Essa necessita
di essere sostenuta da un processo ben gestito
di trasformazione organizzativa.
Il Six Box Model di Weisbord è un quadro
completo che può essere utilizzato per questo
processo.
Esaminando metodicamente gli elementi
correlati di scopo, struttura, relazioni, ricompense,
leadership e meccanismi utili,
come anche le interconnessioni e le interdipendenze
tra questi sei elementi, le organizzazioni
possono acquisire una comprensione
più profonda del loro stato attuale,
identificare aree di miglioramento e implementare
strategie efficaci per la crescita e la
trasformazione sostenibile.
PUBLIREDAZIONALE 37
Economia circolare e innovazione
nella gestione dei residui industriali:
nuove prospettive per il settore
Nell’era della sostenibilità e dell’economia circolare, Omnisyst sta trasformando
il panorama della gestione dei residui industriali con soluzioni innovative
e digitali. Grazie a progetti pionieristici e case study di successo,
l'azienda non solo migliora la gestione dei rifiuti, ma crea anche un valore
significativo per i suoi clienti. Ne abbiamo parlato con Antonino Rapisardi,
Commercial, Strategy & Development Director di Omnisyst.
Omnisyst: dai residui industriali al valore
circolare. Cosa significa? Può spiegarci
quali sono i principali servizi e attività offerti
dalla vostra azienda?
Dal 1995 lavoriamo insieme alle aziende per conservare
il valore delle risorse impiegate nei processi produttivi.
Generiamo opportunità di valorizzazione dei
residui di produzione nel rispetto dell’ambiente e del
quadro normativo grazie a una piattaforma web proprietaria.
Gestiamo l’intero percorso, selezionando le
migliori soluzioni disponibili.
Quali tipologie di rifiuti tratta Omnisyst?
Omnisyst offre soluzioni per la governance di tutti i
tipi di residui di produzione, compresi quelli pericolosi
che necessitano di trattamenti specifici. Gestire
i residui industriali in modo efficace e sostenibile è
un obbligo normativo e una responsabilità etica, che
può portare a un risparmio economico significativo e
alla creazione di valore, sia sociale che ambientale, e
di reputazione dell’azienda.
Antonino
Rapisardi
Commercial, Strategy
& Development Director
di Omnisyst
Potrebbe entrare più nel dettaglio di cosa
fa Omnisyst?
Certamente. Tecnicamente siamo classificati come
intermediario, ma più per un tema normativo che di
tipologia di servizio offerto; a differenza delle aziende
tipicamente attive in questo settore, il nostro obiet-
38 PUBLIREDAZIONALE
Lo stabilimento.
tivo infatti è di offrire un servizio di outsourcing per
la gestione dei residui industriali sui siti produttivi a
360°, che va dall’advisory fino alle operations: audit
ambientali, una piattaforma web-based per la disponibilità
dei dati in tempo reale, area manager dedicati
h24 che supportano nella realizzazione di progetti
ambientali attraverso un approccio di miglioramento
continuo. Ogni anno, gestiamo oltre 130.000 tonnellate
di rifiuti.
Come si differenzia il processo di gestione
dei residui di produzione con Omnisyst rispetto
a una gestione tradizionale?
Senza Omnisyst le aziende devono gestire l’intera organizzazione
logistica, la burocrazia e la conformità
normativa, con potenziali ricadute penali e reputazionali.
Omnisyst riduce il rischio di conseguenze
penali attraverso audit periodici della catena di fornitura,
automatizza i processi burocratici e amministrativi
(ad esempio formulari, registri di carico e scarico
ecc. precompilati) e migliora il recupero/riciclo dei
residui, riducendo le emissioni di CO₂.
Quali progetti di sostenibilità sviluppa Omnisyst?
Lavoriamo su vari fronti, come la simbiosi industriale
per il riutilizzo dei residui di produzione, dove lo
scarto di un’azienda diventa risorsa per un’altra; o
l’algoritmo di monitoraggio delle emissioni di CO₂
proprietario e certificato da CertQuality. Collaboriamo
con altre importanti realtà per offrire servizi per
l’economia circolare, come il Circularity Check Up
con Deloitte e servizi per il monitoraggio e la conservazione
della biodiversità.
Potrebbe parlarci del ruolo della digitalizzazione
nei processi di Omnisyst?
La nostra piattaforma digitale abilita la digital transformation
nella gestione dei residui industriali.
Sviluppata internamente, la piattaforma è interoperabile
con sistemi terzi, inclusi i nuovi standard
R.E.N.T.Ri del Ministero dell’Ambiente. Offre automazioni
come la precompilazione automatica di
formulari e registri, la gestione logistica digitale e
la generazione di etichette per i rifiuti. In sostanza,
l’obiettivo è avere tutto il processo sotto controllo
con un clic. Inoltre, stiamo mettendo in campo soluzioni
di intelligenza artificiale che permettono di
monitorare in tempo reale il livello di riempimento
dei cassoni per automatizzare le operations, oltre che
fornire indicatori rispetto al livello di differenziazione
degli scarti, così da correggere eventuali errori e
ridurre i costi.
Quali soluzioni offre Omnisyst ai suoi clienti?
39
Offriamo tre soluzioni principali:
Total Relax: gestione completa per tutti i residui
industriali, è il nostro servizio completo per chi
ha obiettivi ambiziosi a livello ambientale.
Personal Menù: servizi su misura, adattati alle
necessità operative specifiche, con trasporti e trattamenti
specializzati per specifici tipi di rifiuti.
Special Service: consulenze e interventi mirati
per esigenze specialistiche, perfetti per interventi
straordinari come distruzioni fiscali e bonifiche.
Potrebbe raccontarci di alcuni successi ottenuti
dai vostri clienti?
Una gestione ottimale dei residui industriali è possibile
in tutti i settori, come dimostrano alcuni dei
progetti realizzati in collaborazione con i nostri clienti.
Proprio recentemente, siamo usciti sulla stampa
nazionale con un case study significativo nel settore
dell’oil & gas: Man Oil & Marine, che ha superato il
97% di rifiuti avviati a impianti di recupero e ha neutralizzato
le emissioni di CO₂ dello stabilimento di
Ascoli Piceno, grazie all’efficientamento complessivo
nella gestione dei residui di produzione e all’implementazione
di un avanzato sistema digitale di reporting
e monitoraggio.
Un altro esempio significativo riguarda il settore
chimico-farmaceutico. Il nostro cliente è uno storico
gruppo internazionale del settore, presente nel mondo
con 10 centri di ricerca e 3500 dipendenti. Grazie a
un approccio data-driven, abbiamo aiutato l’azienda
a individuare nuove opportunità di miglioramento riguardo
alla gestione dei rifiuti. In particolare, abbiamo
identificato l’opportunità di ridurre la quantità di fanghi
di scarto prodotti dall’impianto di depurazione di
uno degli stabilimenti. Questi rifiuti, raccolti in vasche
e smaltiti secondo procedure precise, presentavano un
duplice problema: la produzione elevata aumentava
il quantitativo di rifiuti da gestire e la loro presenza
comportava un ingombro significativo sia in termini
di peso che di volume. Abbiamo, così, proposto una
soluzione efficace: l’installazione di un essiccatore. Il
progetto ha permesso di ridurre di oltre il 50% la produzione
di rifiuti nello stabilimento interessato.
Omnisyst Spa
Piazza Caduti di Nassiriya 22
26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO)
Contatti e sedi Omnisyst
https://www.omnisyst.it/dove-siamo/
www.omnisyst.it
Man Oil & Marine.
40 SAFETY
Marco Bergamaschi
Responsabile formazione e ispezione DPI
presso Gamesystem Italia S.r.L., Socio AIAS
Requisiti dell’installatore
di “linee vita”
La normativa prevede precise figure professionali per la gestione delle “linee
vita”. Installatore base, installatore intermedio e installatore avanzato
devono alternarsi per seguire le fasi di montaggio, smontaggio nonché le
ispezioni dei sistemi di ancoraggio, sia periodiche sia straordinarie, richieste
in caso di eventi non consueti come incidenti o altre casualità.
Da febbraio 2023 la norma tecnica UNI 11900
stabilisce quali sono i requisiti per le figure professionali
che installano e ispezionano ancoraggi permanenti
in copertura, come linee vita, binari anticaduta
e anelli di ancoraggio. La disposizione di una
norma tecnica dedicata si è resa necessaria per permettere
al cliente finale e all’utilizzatore che opera in
quota di essere certi delle competenze e capacità di
chi ha installato e ispezionato l’ancoraggio; l’obiettivo
è garantire che l’ancoraggio anticaduta sia stato
montato secondo quanto previsto dalla documentazione
fornita dal produttore e dalla documentazione
progettuale e sia stato successivamente ispezionato
con competenza a intervalli periodici.
La UNI 11900 prevede tre livelli professionali per
le figure che operano nel settore dell’installazione e
ispezione di ancoraggi permanenti, ovvero
installatore base
installatore intermedio
installatore avanzato
Secondo la norma l’installatore di sistemi di ancoraggio
è la figura professionale che effettua montaggio,
smontaggio e ispezioni del sistema di ancoraggio. In
merito alle ispezioni la norma si sofferma sull’ispezione
al montaggio del sistema di ancoraggio che verrà
condotta dal tecnico installatore, sull’ispezione periodica
che deve essere svolta a intervalli indicati dal
produttore del sistema di ancoraggio o dal tecnico
progettista, sull’ispezione straordinaria che deve essere
svolta in caso di eventi non consueti che coinvolgono
il sistema di ancoraggio, come la caduta di un utilizzatore
con conseguente sospensione all’ancoraggio.
In merito ai compiti delle figure professionali
previste dalla norma, tra le attività dell’installatore
base sono previste l’effettuazione di un sopralluogo
per la valutazione della coerenza del progetto con lo
stato dei luoghi, la loro cantierabilità e la possibilità
di fornire eventuali indicazioni utili alla redazione del
POS, la verifica che vi siano le condizioni per poter
effettuare il montaggio in sicurezza, l’analisi della
struttura di supporto, il controllo della congruenza
tra le indicazioni progettuali e le effettive condizio-
41
ni di posa, l’installazione del sistema di ancoraggio e
il controllo della documentazione del sistema stesso
prima e dopo il montaggio.
Tra le attività dell’installatore intermedio, oltre
a quelle previste per l’installatore base, vi è invece
quanto è inerente l’ispezione periodica del sistema di
ancoraggio: controllare la completezza della documentazione,
e che l’ancoraggio, gli ancoranti e la struttura
di supporto siano in buono stato così da garantire nel
tempo l’effettiva sicurezza degli utilizzatori.
Tra le attività dell’installatore avanzato, oltre
a quelle previste per l’installatore intermedio, vi è sia
l’ispezione straordinaria del sistema di ancoraggio, sia
l’eventuale sostituzione o ripristino del sistema stesso.
Data la precedente assenza di indicazioni specifiche
sulla formazione necessaria per chi installava e ispezionava
ancoraggi anticaduta, la UNI 11900 definisce il
monte ore e gli argomenti da trattare nel percorso di
formazione e addestramento. Al termine del percorso
è previsto un esame, erogato da specifico organismo,
al fine di valutare la conoscenza degli argomenti e le
capacità delle diverse figure professionali.
L’installatore base, che dovrà aver installato
almeno 15 dispositivi di ancoraggio permanenti,
deve svolgere un corso di 32 ore (o 40 ore in caso di
mancanza di licenza media) delle quali metà trascorse
in aula e metà in campo prove a installare sistemi di
ancoraggio simulando realtà operative.
L’installatore intermedio, che dovrà aver
svolto almeno 5 ispezioni periodiche su dispositivi di
ancoraggio permanenti, deve partecipare a un corso
teorico e pratico di 6 ore; deve inoltre essere in possesso
dei requisiti di qualificazione dell’installatore base.
L’installatore avanzato, che dovrà aver svolto
almeno 5 ispezioni straordinarie su dispositivi di
ancoraggio permanenti, deve partecipare a un corso di
16 ore (che scendono a 12 se in possesso di diploma
tecnico e a 4 se in possesso di laurea triennale).
La norma prevede inoltre specifiche condizioni sia
per il mantenimento (biennale) che per il rinnovo
(quadriennale) della certificazione.
Per avere invece maggior chiarezza sul contesto normativo
nel quale è approdata la UNI 11900, le norme
UNI più strettamente collegate a essa sono:
UNI 11560 – Sistemi di ancoraggio permanenti
in copertura – Guida per l’individuazione,
la configurazione, l’installazione, l’uso
e la manutenzione.
Nel suo aggiornamento di giugno 2022 tale norma
aveva già introdotto i tre livelli professionali (installatore
base, intermedio e avanzato); la norma non aveva
però indicato quali fossero i requisiti per i tre livelli
individuati, che sono stati esplicitati dalla UNI 11900.
UNI 11578 – Dispositivi di ancoraggio destinati
all’installazione permanente.
Tale norma definisce quali sono i requisiti, la marcatura,
i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e il
montaggio per gli ancoraggi anticaduta non removibili
dalla struttura di supporto e per la cui installazione
sono previsti i requisiti descritti nella UNI 11900.
Tra i diversi percorsi di formazione e addestramento
dedicati a chi svolge la sua attività in quota o in ambienti
confinati, e in qualità di produttore di ancoraggi
anticaduta, Gamesystem Italia propone anche
le tipologie di corsi indicati nella UNI 11900 con
l’obiettivo di mettere a disposizione la propria esperienza
per permettere ai partecipanti di acquisire le
conoscenze e le capacità per installare e ispezionare
ancoraggi anticaduta con competenza.
“
Impegnarci attivamente
nel presente è l’unico modo
per prepararci
ad un imprevedibile futuro
Sir Ken Robinson
”
DAL 1975, AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E SICUREZZA
44 RADON
Luca Paolini
Responsabile Settore Igiene del lavoro
di Galileo Ingegneria S.p.A., Socio AIAS
Piano nazionale per il radon:
quali effetti per i luoghi di lavoro?
A gennaio è stato emanato il Piano nazionale d’azione per il radon 2023-
2032 (DPCM 11/01/2024) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 il
21/02/2024. Il Documento è redatto in attuazione dell’art. 10 del D.Lgs.
101/2020 (Testo unico in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti).
Che cos’è il radon?
Il radon è un elemento chimico (gas nobile) naturalmente
radioattivo, che a temperatura e pressione
standard si presenta inodore e incolore.
La principale fonte di questo gas risulta essere il terreno,
dal quale fuoriesce e si disperde nell’ambiente,
accumulandosi ad esempio in locali chiusi con scarsa
aerazione. Altre fonti di inquinamento possono
essere, in misura minore, i materiali da costruzione
(specialmente se di origine vulcanica come il tufo o i
graniti).
In quanto gas radioattivo, se inalato, è un agente
cancerogeno la cui esposizione nei luoghi
chiusi aumenta il rischio di contrarre un tumore
polmonare. Una volta inalato infatti
le particelle α emesse per decadimento
possono andare a danneggiare il nostro
DNA, causando nel tempo il cancro al polmone. Si
stima che il radon sia la seconda causa di tumore al
polmone nell’uomo, naturalmente dopo il fumo di
sigaretta; alcuni studi inoltre evidenziano sinergie nei
casi di esposizione a entrambi gli agenti.
Come sempre accade, più alta è la concentrazione
nell’ambiente, più alto è il rischio: un metodo immediato
per proteggersi dall’accumulo del gas è infatti
l’aerazione degli ambienti chiusi, ad esempio nei casi
in cui questi siano interrati o a contatto diretto col
terreno ove il radon si può accumulare * .
* La radioattività del radon si misura in Becquerel (Bq), dove un
Becquerel corrisponde alla trasformazione di un nucleo atomico al
secondo. La concentrazione nell’aria si esprime in Bq/m 3 , indicando
così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono
in un metro cubo d’aria.
45
Il Testo unico di protezione dalle radiazioni ionizzanti
(D.Lgs. 101/2020)
Il Decreto, redatto in attuazione della Direttiva
2013/59/Euratom, stabilisce norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, che si
applicano alle attività che espongono la popolazione
ai rischi derivanti da tali radiazioni.
L’art. 10 del D.Lgs. 101/2020, come anticipato, cita:
“Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico,
del lavoro e delle politiche sociali e delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto
superiore di sanità (ISS), è adottato
il Piano nazionale d’azione per il radon,
concernente i rischi di lungo termine dovuti
all’esposizione al radon.”
L’art. 12 invece fissa i livelli massimi di riferimento
per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini
di valore medio annuo della concentrazione di
attività di radon in aria, di seguito indicati:
a. 300 Bq/m 3 in termini di concentrazione media
annua di attività di radon in aria per le abitazioni
esistenti;
b. 200 Bq/m 3 in termini di concentrazione media
annua di attività di radon in aria per abitazioni
costruite dopo il 31 dicembre 2024;
c. 300 Bq/m 3 in termini di concentrazione media
annua di attività di radon in aria per i luoghi di
lavoro;
d. il livello di cui all’articolo 17, comma 4, è fissato
in 6 mSv in termini di dose efficace annua
o del corrispondente valore di esposizione integrata
annua riportato nell’Allegato II, sez. I,
punto 1.
Come il radon entra in casa
46 RADON
E per quanto riguarda i luoghi di lavoro?
La sezione II del D.Lgs. 101/2020 indica l’obbligo
di svolgere il monitoraggio della concentrazione del
radon negli ambienti definiti dall’art. 16, ovvero:
a. luoghi di lavoro sotterranei;
b. luoghi di lavoro in locali semi-sotterranei o situati
al piano terra, localizzati nelle aree di cui
all’articolo 11;
c. specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate
nel Piano nazionale d’azione per il radon di
cui all’articolo 10;
d. stabilimenti termali.
Il dosimetro è un dispositivo utilizzato per rilevare la concentrazione
del radon nei luoghi di lavoro.
Il Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023-2032
(DPCM 11/01/2024)
Il Documento contiene gli obiettivi per affrontare i
rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nei
luoghi di lavoro e nelle abitazioni, descrive la linea
d’azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini
interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre
l’esposizione della popolazione al radon.
Gli obiettivi specifici del Piano, finalizzati alla riduzione
dell’esposizione al radon e da raggiungere nei
prossimi 10 anni sono:
a. la riduzione della concentrazione di radon nei
luoghi di lavoro con concentrazioni superiori ai
300 Bq/m 3 , nel rispetto delle previsioni normative;
b. la riduzione della concentrazione di radon almeno
del 50% nelle abitazioni, ricadenti nelle aree
prioritarie nelle quali sia stata riscontrata una
concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m 3 ,
dando priorità a quelle con concentrazioni superiori
ai 300 Bq/m 3 ;
c. la riduzione della concentrazione di radon almeno
del 50% nelle abitazioni del patrimonio
di edilizia residenziale e pubblica, ricadenti nelle
aree prioritarie, con concentrazione di radon
superiore ai 200 Bq/m 3 , dando priorità a quelle
con concentrazioni superiori ai 300 Bq/m 3 ;
d. la verifica che il livello di concentrazione di radon
sia inferiore ai 200 Bq/m 3 nelle abitazioni
costruite dopo il 31/12/2024.
Si stima, sulla base delle indagini condotte sino ad
oggi, che le abitazioni con una concentrazione di radon
superiore ai 200 Bq/m 3 siano il 4% circa delle
abitazioni italiane, mentre l’1% circa sarebbero quelle
con concentrazione superiore a 300 Bq/m 3 .
47
Il Piano agisce su tre macroaree strategiche, definite
come di seguito:
ASSE 1 – Misurare: individuazione delle situazioni
di maggiore esposizione
L’asse 1 del piano fa riferimento alla misurazione
della concentrazione di radon indoor, come fattore
determinante per la valutazione della situazione territoriale
e per considerare lo stato di fatto sul quale
intervenire.
Lo scopo è quello di individuare le aree proprietarie
attraverso la caratterizzazione omogenea dell’intero
territorio nazionale, individuando le attività lavorative
e gli edifici esposti a maggior rischio. Le modalità
verranno sviluppate e integrate affinché possano
ottenere dati coerenti e affidabili su tutto il territorio
nazionale.
ASSE 2 – Intervenire: strumenti per la prevenzione
e riduzione della concentrazione
di radon indoor
L’asse 2 raggruppa le azioni per ridurre il rischio di
esposizione al radon con lo scopo di promuovere i
sistemi di prevenzione e la riduzione negli edifici
esistenti e nei nuovi edifici con indicazioni precise
sulla loro progettazione e sui materiali da costruzione.
Inoltre l’asse 2 fornisce le indicazioni per ridurre
le emissioni inquinanti e per prevenire e contrastare
le concentrazioni più elevate di radon indoor.
Lo scopo è garantire un sistema in grado di ridurre
i rischi sanitari collegati all’esposizione al radon e
di fronteggiare le situazioni di esposizione, definendo
con interventi appropriati un abbassamento dei
valori di esposizione. Non è possibile eliminare del
tutto il radon dagli edifici, è però possibile intervenire
riducendo la sua concentrazione nell’aria degli
ambienti interni, abbassando così anche il rischio
connesso alla sua esposizione.
ASSE 3 – Coinvolgere: informazione, educazione,
formazione e divulgazione
Tale asse è finalizzato a incentivare la diffusione della
conoscenza del fenomeno radon, attraverso strategie
comunicative che prevedono lo sviluppo di piani di
formazione rivolti ai lavoratori, ai professionisti della
Pubblica Amministrazione, agli studenti, e azioni
diffuse per la riduzione dell’esposizione del radon
nelle abitazioni.
Oltre a fare il punto sui monitoraggi svolti sino a
oggi, il Documento evidenzia “specifiche tipologie di
luoghi di lavoro” alle quali si applica quanto già previsto
dal D.Lgs. 31 luglio 2020, artt. 17 e 18 (obbligo
di misurazione e obbligo di comunicazione agli enti
in caso di superamento del livello di riferimento):
1. locali chiusi con impianti di trattamento per la
potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta;
2. impianti di imbottigliamento delle acque minerali
(naturali e di sorgente);
3. centrali idroelettriche.
Riguardo ai criteri di misura vengono tuttavia esplicitati
i luoghi di lavoro esentati dalla misurazione,
in riferimento all’art. 16 del D.Lgs. 31 luglio 2020
(campo di applicazione):
1. locali di servizio, bagni, vani tecnici, sottoscala,
corridoi;
2. locali a basso fattore di occupazione (meno di
100 ore/anno).
Quest’ultimo punto fa luce sulla definizione del
suddetto art. 16, che individuava genericamente i
“luoghi di lavoro sotterranei”, escludendo e definendo
chiaramente i luoghi a basso fattore di occupazione.
48 RISCHIO CHIMICO
Michela Gallo
Head of Food Contact and Consumer
Goods Division at LabAnalysis Group,
Socio AIAS
Il rischio chimico nella cucina
del secolo scorso: insegnamenti
dal passato
Il trascorrere del tempo non è rappresentato solo dal fluire degli anni, dei
decenni, dei secoli, ma è anche scandito dall’introduzione di nuove molecole
e di nuovi materiali.
Uno sviluppo tecnologico non sempre allineato all’effettiva consapevolezza
dei possibili fattori di rischio associati alle sostanze che hanno contrassegnato
il progresso di un’epoca e contribuito alla modernità attuale.
Amianto
Innumerevoli sono stati gli utilizzi dell’amianto
nell’ambito industriale ed edile; meno note sono
invece le applicazioni in ambito domestico, in manufatti
e oggetti di uso comune.
Ma facciamo un passo indietro: che cos’è l’amianto?
Secondo l’attuale quadro normativo, con il termine
amianto non si definisce un unico tipo di materiale,
ma sei diversi silicati fibrosi che differiscono fra
loro per specifica composizione e struttura mineralogica
e, di conseguenza, anche per proprietà fisiche
e prestazionali.
L’estrema versatilità dell’amianto lo ha reso protagonista
delle applicazioni più diversificate. Veniva infatti
comunemente impiegato come coibente nei sistemi
di riscaldamento domestico, ma anche in articoli
per la pulizia e la lucidatura delle superfici.
La gamma di articoli si è estesa anche ai tessili, ad
esempio con copritavoli antigraffio, paralumi, supporti
per ferro da stiro. Addirittura, erano disponibili
carte da forno costituite da fibre di amianto, così resistenti
da rimanere quasi inalterate anche dopo diversi
utilizzi.
L’amianto è uno degli esempi più forti e di impatto
di come è mutata la visione e la consapevolezza di un
materiale nel corso dell’ultimo secolo. Ciò che pensavamo
ieri è obsoleto oggi e, forse, ciò che pensiamo
oggi potrebbe essere obsoleto domani.
“[…] The making of a fireless cooker will interest
the children of the family. They may be
allowed to help or, perhaps, to make the cooker
themselves […]”
L’amianto non era visto come un pericolo; era ritenuto
talmente sicuro da poter essere maneggiato
anche dai bambini per apprendere le prime tecniche
di lavoro manuale.
49
A fianco, copertina e pagina
tratte da Asbestos Descriptive
Price List, H.M. Johns
Manufacturing Co., 1900.
In basso, copertina e pagina tratte
da Fireless and steam-pressure
cookers, Cornell University,
1920. Risulta visibile il passaggio
in cui si riporta l’invito
a coinvolgere i bambini nella
realizzazione della struttura, che
li avrebbe portati a maneggiare
direttamente fibre di amianto.
50 RISCHIO CHIMICO
Vernici e pigmenti a base di piombo
Resistenti, coprenti e durevoli, erano queste le
caratteristiche delle pitture e vernici al piombo,
largamente utilizzate, soprattutto fino agli anni
’60-’70, per gli ambienti interni ed esterni delle abitazioni
e per numerosi oggetti d’uso quotidiano, fra
cui anche giocattoli.
Per le tonalità chiare veniva sfruttato il bianco di
piombo, pigmento costituito prevalentemente da
carbonato di piombo, talvolta in miscela con ossido
di zinco.
Per rossi vivi e intensi si sfruttava il minio, minerale
a base piombo (II) e (IV) e comunemente chiamato
anche rosso di saturno, rosso di piombo e rosso di
Parigi.
A partire da questi sali era poi possibile ottenere
un’ampia gamma di tonalità cromatiche, in grado di
soddisfare le sempre più sofisticate esigenze estetiche.
Numerosi e di sicuro impatto sono gli effetti avversi
correlabili al piombo, e i bambini possono risultare
maggiormente esposti nel caso di vernici al piombo
sia per una maggiore vulnerabilità che per i loro
comportamenti tipici.
La tendenza infantile al portarsi le mani alla bocca
aumenta infatti la possibilità di ingoiare frammenti o
polveri di vernice e, come riportato da ISS, i bambini
assorbono circa il 50% del piombo ingerito (percentuale
anche maggiore in caso di diete carenti di ferro
e di calcio), mentre negli adulti ne viene assorbito
circa il 15-20%.
Pagine tratte da
Painting with white-lead, 1929.
51
PCB – Policlorobifenili
Con l’acronimo PCB si indica una miscela di
idrocarburi clorurati usata a partire dagli anni
’30 per diversi scopi industriali, fra cui negli adesivi,
nei fluidi idraulici, in inchiostri e carta copiativa,
come plastificanti e ritardanti di fiamma.
La produzione industriale di queste sostanze è stata
interrotta o drasticamente ridotta fra gli anni ’70 e
gli anni ’90 a livello mondiale e ne è stata vietata la
produzione e l’importazione nei paesi della Comunità
Europea.
Ciò nonostante, come indicato dall’Istituto Superiore
di Sanità, ancora oggi si evidenziano fenomeni
di contaminazione con i relativi rischi associati
e l’attuale quadro normativo nazionale pone, fra gli
altri, un limite proprio al contenuto di PCB in carta
e cartone destinati al contatto con gli alimenti.
State of Montana’s
position report, The 1979
polyclorinated biphenyl
contamination incident
at Billings, Montana,
copertina e porzione di testo.
Il documento prende in rassegna i diversi aspetti correlati ad un
incidente in cui, per la rottura accidentale di un trasformatore,
circa 750 litri di fluidi di raffreddamento contenenti PCB vennero
dispersi con conseguente contaminazione di oltre 800 tonnellate di
prodotti destinati all’alimentazione animale. Questo comportò la
necessità di distruzione di ingenti quantitativi di uova, mangimi,
farine porzioni animali destinate all’alimentazione umana.
Consumo di PCB nel periodo 1930-2000; immagine tratta
da “Persistent Problem: Global Challenges to Managing PCBs”
di Lisa Melymuk, Jonathan Blumenthal, Ondřej Sáňka, Adriana
Shu-Yin, Veena Singla, Kateřina Šebková, Kristi Pullen Fedinick,
Miriam L. Diamond, Environmental Science & Technology
2022 56 (12), 9029-9040.
52 RISCHIO CHIMICO
La radioattività nei beni d’uso comune
Diversi erano i manufatti e gli alimenti che venivano
arricchiti di specie radioattive per migliorarne
le caratteristiche o per impartire proprietà curative
o terapeutiche. In passato, infatti, i termini “radioattivo”
e “nucleare” erano visti come sinonimi di innovazione
e tecnologia e non come fattori di rischio.
Ad esempio, alla fine del secolo scorso si utilizzavano
radionuclidi nei parafulmini, soprattutto bismuto 214,
radio 226 e americio 241. E, come indicato da ARPA
Lombardia, i parafulmini sono proprio fra le tipologie
di sorgenti radioattive che più frequentemente, se non
correttamente smaltite, finiscono tra i rottami metallici
destinati al recupero.
Ma numerosi erano anche gli oggetti e i prodotti di
vero e proprio uso quotidiano che venivano arricchiti
con radioisotopi. Saponi, creme idratanti con sali di
radio e torio e dentifrici decantati come in grado di
rafforzare le difese dei denti e delle gengive. Sali da
bagno, caramelle “con la forza del ferro e l’energia del
radio”, ma anche acqua, pane, burro e altri alimenti
reclamizzati proprio per la loro radioattività.
Non mancano esempi ancora più curiosi. Venivano infatti
commercializzati preservativi descritti come al radio;
nonostante alcune fonti
indichino che non vi fosse
una reale radioattività dei
dispositivi, la specifica dicitura
ha sicuramente favorito
le vendite.
Ancor più curioso era il “dispositivo
per il vigore maschile”
Radiendocrinator, da
posizionare, con un apposito
adattatore, sullo scroto e
da mantenere in tale posizione
per tutta la notte. Prodotto farmaceutico con
effetto analogo al Radiendocrinator era costituito dalle
supposte al radio “vita radium suppositories”. Le
indicazioni mediche fornite a supporto riportavano
che il radio veniva assorbito dalle pareti del colon e
successivamente distribuito agli organi necessitanti
una maggiore vitalità grazie al circolo sanguigno.
Dall'alto al basso:
Parafulmini radioattivi,
immagini ARPA
Lombardia.
Preservativi al radio,
ORAU Museum
of Radiation and
Radioactivity, anni ’40.
Dispositivo per il vigore
maschile, Museo della
radioattività, anni ’20.
Supposte “vita radium
suppositories”, Museo della
radioattività.
53
Bisfenolo A
Il BPA è forse una delle molecole più discusse degli ultimi
mesi, altro caso eclatante di come può evolversi
la consapevolezza del rischio associato a una sostanza.
Sintetizzato per la prima volta nel 1891, ha cominciato
ad avere una significativa applicazione industriale
soprattutto a partire dagli anni ’50, con una
sempre maggiore diversificazione di utilizzi, anche
nella creazione di contenitori e rivestimenti destinati
all’industria alimentare. Verso la fine del secolo scorso
cominciò a diventare sempre più intensa la discussione
sulle caratteristiche del BPA, con una crescente
preoccupazione per quella che poteva essere la
soglia di rischio legata alla possibile esposizione.
2006: EFSA (autorità europea per la sicurezza
alimentare) pubblica la sua prima valutazione del
rischio relativa al BPA: soglia a 50 µg/kg peso
corporeo/giorno.
2015: EFSA pubblica una nuova valutazione
dell’esposizione al BPA e alla sua tossicità. La soglia
giornaliera tollerabile viene fissata a 4 µg/kg
peso corporeo/giorno.
2023: EFSA pubblica un parere scientifico sulla
valutazione ex novo dei rischi per la salute pubblica
relativi alla presenza di BPA negli alimenti, con
una soglia giornaliera tollerabile a 0,2 µg/kg peso
corporeo/giorno.
Al netto dello specifico significato tecnico e tossicologico
dei dati riportati, appare evidente come vi sia
stato un netto abbassamento della soglia giornaliera
tollerabile. E la soglia definita nel 2023 risulta 20.000
volte più bassa di quella stabilita nel 2015. Ed è proprio
a seguito di queste evidenze che si sta evolvendo
il quadro normativo specifico legato a BPA e, potenzialmente,
ad altri bisfenoli e bisfenolo derivati
Quanti altri esempi possiamo trovare?
Per quanto possa sembrare impossibile, sono ancora
innumerevoli gli esempi che potrebbero essere
citati. Se pensiamo al mondo cosmetico, la bellezza,
seppur con diversi canoni, è stata ricercata dall’uomo
fin dall’antichità, con connessioni al simbolismo
e all’espressione dello status sociale. Nel secolo scorso
erano ancora diffusi prodotti a base di arsenico, sia
a uso topico che orale, indicati per levigare, uniformare
e rendere più luminosa la cute.
Passando invece a un esempio nell’industria automobilistica,
ben noto era l’utilizzo di piombo tetraetile
come antidetonante nella benzina, progressivamente
eliminato proprio per la nota pericolosità del
piombo. E come non pensare ai termometri al mercurio?
Per quanto estremamente simili ai precedenti,
i dispositivi a dilatazione termica attualmente usano
leghe ritenute sicure a base di gallio.
Molti saranno gli esempi che potranno essere citati
in futuro; numerose sono le discussioni in essere, ad
esempio su MOSH e MOAH, micro e nanoplastiche,
sostanze organiche e specie che possono poten-
Locandina con riferimento al piombo tetraetile, Ethyl Gasoline
Ad, Daniel D. Teoli Jr. Archivial Collection, 1936.
zialmente esercitare un’azione avversa per peculiarità
morfologiche. Un percorso di conoscenza in continua
evoluzione e che potrebbe, in futuro, anche attenzionare
sostanze che al giorno d’oggi riteniamo sicure.
54 AIAS ACADEMY
AIAS ACADEMY
Accademia di formazione di AIAS,
l’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza
La prevenzione incendi
nel mondo ferroviario
La prevenzione incendi è una disciplina che si occupa trasversalmente di
tutte le attività umane, da quelle civili a quelle industriali, commerciali, ricreative
ecc. Tutte queste attività presentano un profilo di rischio incendio: alcune
maggiormente di altre, ma nessuna può dirsi a rischio di incendio zero.
Di conseguenza, anche nel mondo ferroviario ci possono essere situazioni
che presentano un certo rischio di incendio.
Come è noto, il DPR 1° agosto 2011 n. 151 contiene
un elenco delle attività soggette al controllo
dei Vigili del Fuoco: si tratta di 80 attività a cui
probabilmente presto se ne aggiungeranno un paio.
Secondo tale decreto le attività soggette al controllo
dei VV.F. devono svolgere una serie di procedimenti
burocratici (esame progetto, eventuale deroga, SCIA,
ecc.) allo scopo di consentire all’organo di controllo,
in questo caso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
di verificare preventivamente e periodicamente la
conformità delle attività alla normativa antincendio
applicabile.
Solo disponendo dei permessi previsti dal DPR 151,
e in particolare la SCIA antincendio (da non confondersi
con l’omonimo procedimento edilizio), le attività
soggette al controllo dei VV.F. possono esercitare
in condizioni di legittimità dal punto di vista della
sicurezza antincendio.
Molte di queste attività riguardano il settore industriale
o civile, ma alcune attività riguardano o possono
riguardare il mondo ferroviario.
In particolare:
l’attività 52 è relativa agli stabilimenti per la costruzione
di materiale rotabile con oltre 5 addetti;
l’attività 53 comprende le officine per la riparazione
di materiale rotabile ferroviario, tramviario
e di aeromobili con superficie coperta superiore
a 1000 m 2 ;
l’attività 78, introdotta proprio nel 2011 dal
DPR 151, assoggetta al controllo dei VV.F. le
stazioni ferroviarie con superficie coperta accessibile
al pubblico superiore a 5000 m 2 ;
l’attività 80, anche questa introdotta per la prima
volta dal DPR 151, assoggetta al controllo dei
VV.F. le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore
a 2000 m;
recentemente in molte stazioni ferroviarie, soprattutto
in quelle di maggiori dimensioni, sono
state realizzate attività commerciali. Nel caso in
cui esse superino i 400 m 2 di superficie lorda,
viene a configurarsi l’att. 69;
nel caso di uffici con oltre 500 addetti si configurerebbe
l’att. 71;
55
è inoltre possibile che alcune stazioni ferroviarie
siano sottoposte a tutela in quanto edifici pregevoli
per arte o storia, e quindi in questo caso
viene anche a configurarsi l’att. 72;
nel caso di edifici e/o complessi edilizi a uso terziario
e/o industriale caratterizzati da promiscuità
strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o
impiantistica con presenza di persone superiore a
300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore
a 5000 m 2 , indipendentemente dal numero
di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità,
verrebbe a costituirsi anche l’att. 73.
E naturalmente anche altre, tra le 80 attività elencate
dal DPR 151/2011, possono essere presenti: ad
esempio nel caso di deposito di gasolio a servizio dei
locomotori diesel, depositi di materiali combustibili,
gruppi elettrogeni ecc.
Per prima cosa è dunque necessario verificare, in ogni
sito, la presenza o meno di una o più attività soggette
al controllo dei VV.F.
In caso positivo, occorre rivolgersi a un professionista
antincendio iscritto negli elenchi del Ministero
dell’Interno di cui al D.Lgs. 139/2006 e al DM
05.08.2011 e attivare i procedimenti burocratici prescritti
dalla legge.
Considerato l’elenco delle attività soggette al controllo
dei VV.F., è probabile che debbano attivare questi
procedimenti i siti dove si produce materiale ferroviario,
i siti dove lo si sottopone a manutenzione e
naturalmente le stazioni, almeno le più grandi.
Gallerie ferroviarie
La rete ferroviaria normalmente non è soggetta al
controllo dei VV.F., con l’eccezione delle gallerie
ferroviarie con lunghezza superiore a 2000 m che costituiscono
attività 78.
Occorre porre comunque attenzione al fatto che, secondo
un chiarimento Prot. 12015 del 10.10.2014
emanato dalla Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica dei VV.F., sono soggette al
controllo dei VV.F. esclusivamente le gallerie connesse
alla rete ferroviaria, mentre le gallerie isolate non
facenti parte di infrastrutture ferroviarie, come per
esempio gallerie isolate a scartamento ridotto a uso
del personale tecnico o di imprese autorizzate, non
sono da considerare ricomprese tra le attività soggette
anche qualora superassero i 2000 m di lunghezza.
Il DM 28.10.2005 “Sicurezza delle gallerie ferroviarie”
contiene le norme di sicurezza, incluse le norme
di sicurezza antincendio, delle gallerie ferroviarie con
lunghezza superiore a 1000 m. Attenzione dunque che
anche nel caso delle gallerie ferroviarie esiste la fattispecie
delle “attività sottosoglia”, cioè attività che, pur non
essendo soggette al controllo dei VV.F., hanno comun-
Fossitermi (La Spezia), 2022. Fonte: Corpo Nazionale VV.F.
56 AIAS ACADEMY
que una norma tecnica che è obbligatorio applicare:
nel nostro caso, le attività sottosoglia sono le gallerie
ferroviarie tra i 1000 e i 2000 m di lunghezza.
Essendo il DM 28.10.2005 stato emanato prima
del DPR 151/2011, non sempre la lettura congiunta
dei due decreti è priva di dubbi interpretativi. Va
comunque notato che questo decreto non si applica
alle metropolitane e neppure alle stazioni ferroviarie
in sotterraneo, come ad esempio la stazione ferroviaria
di Sanremo. A seguito dell’emanazione del DM
28.10.2005, in data 23 maggio 2012 la Direzione
Centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico dei
VV.F. ha emanato la Circolare prot. EM 2587/4101
contenente le procedure per la pianificazione dell’emergenza
e del soccorso in caso di evento incidentale
all’interno di una galleria ferroviaria.
Occorre infine precisare che il DM 28.10.2005 è stato
oggetto negli anni di diverse modifiche, integrazioni
e proroghe dei termini.
Stazioni
Per quanto riguarda le stazioni, come già visto sono
soggette al controllo dei VV.F. se superano i 5000
m 2 di superficie coperta accessibile al pubblico.
Attualmente per le stazioni non è disponibile alcuna
normativa specifica in materia di prevenzione incendi.
Non essendoci norma specifica, si potrebbe pensare
che si debba applicare il “Codice” di prevenzione
incendi, cioè il DM 03.08.2014 e successive modifiche
e integrazioni. Tuttavia, il DM 12.04.2019, il decreto
che spesso si dice che abbia esteso l’applicazione
del Codice a tutte le attività precedentemente non
normate, in realtà non cita l’att. 78. Quindi in realtà,
a voler essere precisi, il DM 12.04.2019 ha esteso
l’applicazione del Codice a molte, ma non a tutte le
attività precedentemente non normate.
Qualche anno fa era circolata tra gli addetti ai lavori
una bozza di RTV sulle stazioni ferroviarie, che conteneva
alcune prescrizioni problematiche, in particolare
(come spesso succede) per quanto riguarda le comunicazioni
tra le stazioni e le altre attività. Il calcolo
delle vie di esodo risultava particolarmente complicato,
ma d’altra parte anche la normativa statunitense
NFPA 130 al proposito non è certo semplice.
Questa bozza di RTV non ha mai visto la luce e quindi
occorre concludere che attualmente c’è un buco
normativo e non esiste alcuna norma tecnica da applicare
alle stazioni ferroviarie oltre i 5000 m 2 .
Viareggio 2009. Fonte: Corpo Nazionale VV.F.
Viareggio 2009. Fonte: Polizia di Stato
57
Rete ferroviaria
Per quanto riguarda la rete ferroviaria, come detto,
normalmente non è soggetta al controllo dei VV.F.
Tuttavia, tutti ricordiamo alcuni incidenti avvenuti
negli anni passati, con conseguenze tragiche anche
per la popolazione civile: su tutti il disastro di Viareggio
del 29 giugno 2009.
Il trasporto di merci pericolose su carri ferroviari è in
via generale da considerare meno pericoloso rispetto al
trasporto su gomma, ma non è indenne da incidenti.
Tuttavia, occorre precisare che tutta la regolamentazione
del trasporto ferroviario di merci pericolose, il
cosiddetto traffico RID, esula dalle specifiche normative
di prevenzione incendi, sebbene la bozza di RTV
sulle stazioni ferroviarie ne menzionasse alcuni aspetti.
È infine da notare che alcune tecnologie di recente
diffusione potrebbero costituire un potenziale fattore
di rischio di incendio per i treni, e in particolare i dispositivi
per la mobilità dotati di batterie agli ioni di
litio: biciclette elettriche, monopattini elettrici ecc.
Non si hanno notizie di incidenti sui treni, ma diversi
incendi sono già avvenuti sulle metropolitane in
varie parti del mondo.
In un mondo non ben definito da normative specifiche
di prevenzione incendi, non resta che consigliare
agli addetti ai lavori un processo formativo quantomeno
di tipo generale sulla sicurezza antincendio.
Uno dei corsi attualmente disponibili in Italia
e più approfonditi in materia di prevenzione
incendi, sebbene di argomentazione
generale non specificatamente concentrato
sul mondo ferroviario, è il Diploma Europeo
di Esperto in prevenzione incendi 1 ,
rilasciato dalla Confederation of Fire Protection
Associations Europe (CFPA-Europe) 2
di cui il membro italiano è AIAS, l’Associazione
Italiana Ambiente e Sicurezza 3 , di cui
chi vi scrive è socio da molti anni, nonché
Consigliere nazionale. Il corso dura ben 100
ore ed è attualmente uno dei corsi maggiormente
professionalizzanti in Italia in materia
1. Per informazioni sul Diploma Europeo CFPA-Europe, vedasi
https://www.aiasacademy.it/corso/diploma-europeo-cfpa-di-esperto-nella-prevenzione-incendi/
2. Per maggiori informazioni, si rimanda al sito www.cfpa-e.eu
3. Per maggiori informazioni, si rimanda al sito www.aias-sicurezza.it
58 AIAS ACADEMY
di sicurezza antincendio e, in caso di superamento
dell’esame finale, consente di disporre
di un diploma europeo riconosciuto tra tutti i
26 paesi (europei e non: ci sono anche la Repubblica
Sudafricana e la Corea del Sud) che
a vario titolo fanno parte della CFPA-Europe.
Guido Zaccarelli
Consiglio Direttivo AIAS,
CFPA Europe rappresentante per AIAS,
STZ S.r.l., F.S.E. Italia S.r.l.
Docente Qualificato Aias Academy
CORSI SPECIALISTICI PER ESPERTI ANTINCENDIO
Guido Zaccarelli è da anni un docente qualificato di AIAS Academy per l’area prevenzione
incendi.
AIAS Academy è l’Ente di formazione di AIAS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza
che opera da trent’anni nel settore dello sviluppo del capitale umano, della formazione e dell’addestramento
sui temi dell’ambiente e della sicurezza. Da tempo ha avviato una partnership con
CIFI, condividendone i valori.
Ecco una selezione di corsi di formazione in modalità videoconferenza sincrona
organizzati da AIAS Academy:
Corso Diploma Europeo CEPA di Esperto nella Prevenzione Incendi - AIAS
Academy
Corso Fire Safety at Work - prevenzione incendi art. 46 del D.lgs. 81/08 -
AIAS Academy
Corso Explosion – Direttiva ATEX (D.lgs. 81/08 e S.M.I. titolo XI) - AIAS
Academy
Corso La manutenzione antincendio nelle aziende: il quadro aggiornato
al D.M. 1 settembre 2021 - AIAS Academy
Webinar gratuiti Network AIAS
Segnaliamo anche che AIAS Academy e AIAS Associazione organizzano durante
l’anno webinar gratuiti su specifiche tematiche di salute e sicurezza.
Clicca qui per visualizzare gli eventi in programma
Eventi gratuiti - AIAS Academy
Eventi e webinar - AIAS Ambiente e Sicurezza (aias-sicurezza.it)
QUALITà DELLʼARIA 59
Andrea Casa
Amministratore Delegato Alisea S.r.l.,
Docente qualificato AIAS Academy, Socio AIAS
L’efficientamento energetico
degli impianti di trattamento aria
Ci troviamo in un periodo storico in cui i costi
legati all’energia (elettricità, riscaldamento ecc.)
stanno subendo un’impennata che fa barcollare tutte
le attività: quelle con minore stabilità economica sono
a rischio; quelle con fondamenta più solide vedono
comunque il raddoppiare (o quasi) dei costi, che porta,
spesso, a tagli indesiderati delle spese interne. In
questo contesto, gli impianti di trattamento aria giocano
un ruolo rilevante, tanto più che, con le temperature
molto alte dell’estate appena trascorsa, tenere
spenta l’aria condizionata è stato impossibile. La questione,
però, va ben oltre questo aspetto. Gli impianti
aeraulici, infatti, sono spesso responsabili di sprechi
energetici ingenti e che, nel lungo periodo, comportano
spese elevatissime, che potrebbero essere ridotte
drasticamente con i giusti accorgimenti, dando un
po’ di respiro alle aziende, che devono mantenere per
legge le giuste condizioni ambientali in uffici e siti
produttivi. Va tenuta ben presente anche la questione
della sostenibilità, perché il risparmio energetico è
diventato una priorità, la chiave per affrontare la crisi
climatica in corso. Di fatto, esiste una relazione ben
precisa tra efficientamento energetico e manutenzione
degli impianti di trattamento aria. In particolare, le
inefficienze a essi legate sono di due tipi:
1 da un lato, c’è l’accumulo di particolato
all’interno degli apparati (gestione igienica insufficiente
o inesistente);
2 dall’altro, ci sono le perdite d’aria.
Prendiamo in esame il primo caso. Durante
il ciclo operativo degli impianti aeraulici,
1
gli agenti inquinanti presenti nell’aria trasportata si
depositano sulle componenti del sistema, andando
ad aumentare la resistenza opposta al flusso dell’aria.
Una gestione igienica inadeguata porta a inevitabili
malfunzionamenti: mantenere la corretta portata d’aria,
erogata con la temperatura e la velocità stabilite,
richiede un maggiore dispendio energetico, con un
conseguente aumento dei costi.
Gli inquinanti causano problemi a tutte le componenti
dell’impianto.
L’esempio più immediato è dato dai filtri: se non vengono
correttamente sostituiti rappresentano una sorta
di tappo per l’aria e di conseguenza si avrà un incremento
di consumi del ventilatore per movimentare
l’aria attraverso il filtro stesso. Un altro esempio può
riguardare le batterie di scambio termico: il particolato,
le polveri e tutti gli agenti contaminanti che vi si
depositano producono un duplice effetto negativo: in
60
QUALITà DELLʼARIA
primo luogo, esattamente come per i filtri, rendono
la batteria come un tappo al passaggio dell’aria, in secondo
luogo formano uno strato isolante che peggiora
notevolmente lo scambio termico. Quindi aumentano
sia i consumi elettrici del ventilatore che quelli termici/frigoriferi
della batteria. Vanno considerate anche
le prese d’aria esterna: griglie e reti hanno lo scopo
di bloccare l’ingresso di detriti, animali e foglie; se i
detriti non vengono rimossi per tempo, rischiano di
incollarsi alle superfici, causando danni e sprechi.
L’ispezione degli impianti può essere attuata da tecnici
specializzati o in maniera automatica, attraverso
i sistemi di ultima generazione basati su intelligenza
artificiale e machine learning; effettuarla regolarmente
è comunque fondamentale sia per garantire il buon
funzionamento degli impianti aeraulici sia per la sicurezza
e il benessere degli occupanti dell’edificio interessato,
che altrimenti respirerebbero aria contaminata,
rischiando di contrarre malattie preoccupanti,
dallo sviluppo di asma e allergie, per arrivare a condizioni
gravissime, come i tumori e alcune patologie
cardiache o respiratorie. Solo con la bonifica delle parti
contaminate si può avere la certezza che l’impianto
prosegua a lavorare in condizioni ottimali, proteggendo
le persone che respirano l’aria erogata.
Per fare un esempio concreto, vorrei citare un intervento
svolto presso la filiale di una banca. L’impianto,
dotato di inverter, aveva una potenza nominale del
ventilatore di mandata pari a 4,5 kW. In fase di collaudo
era stato appurato che la portata d’aria indicata nel
progetto si otteneva attraverso una posizione dell’inverter
equivalente a un consumo di 3,9 kW/h. Ai fini
del confronto, tutti questi dati sono stati verificati sia
prima che dopo l’intervento di pulizia. Dopo aver riposizionato
l’inverter, l’assorbimento elettrico ha restituito
un valore di 3,3 kW/h. Il cliente ha così ottenuto
un risparmio diretto di 0,6 kW/h (circa del 15%). Le
nostre misurazioni di temperatura e umidità relativa,
svolte sia in ingresso che in uscita dell’aria, dopo l’intervento
di bonifica hanno rilevato un miglioramento
dell’efficienza di scambio termico pari a circa il 38%.
Questi miglioramenti si possono ottenere con una
semplice attività di manutenzione, ma c’è di più.
2Prendiamo in esame il secondo caso,
quello delle perdite d’aria. Le condotte,
seppur conformi alle classi di tenuta A, B, C o D, previste
dalle norme UNI EN 12237 e UNI EN 1507, non
risultano sempre correttamente sigillate e sufficientemente
ermetiche. Si stima che più della metà presenti
perdite e fessurazioni: una problematica sottovalutata,
che interessa sia gli impianti vecchi sia quelli
di nuova costruzione. Un impianto che presenta delle
perdite richiede una maggiore portata per far circolare
l’aria e distribuirla in tutto l’edificio. Una condotta
che presenta fessurazioni provoca poi una dispersione
dell’aria climatizzata, richiedendo l’immissione di una
maggiore quantità, in modo che i parametri di portata
dell’aria stabiliti in fase progettuale siano rispettati.
È possibile verificare i propri impianti con un test di
tenuta. Individuate le perdite, esiste un sistema di sigillatura
rapido e poco invasivo che consiste nell’erogazione
all’interno dell’impianto di aerosol atossico che
si deposita sulle perdite, sigillandole e riducendole, in
media, di circa il 90%. Evitare assolutamente i metodi
“fai da te”, come la sigillatura con nastro adesivo!
Conclusioni
Spero, in questo articolo, di aver reso ben
chiara la necessità per le aziende di efficientare
i propri impianti di trattamento aria.
I benefici sono molteplici. Da un lato, ci sono
vantaggi economici ingenti per qualunque
tipo di azienda; dall’altro, ci si rende attivi nei
processi di transizione sostenibile e di riqualificazione
energetica, oggi più necessari che
mai per fare del bene alla nostra Terra. Con il
Green Deal europeo, anche conosciuto come
“patto verde”, l’Europa si propone di diventare
il primo continente a impatto climatico
zero entro il 2050. A questo si collega il recente
obbligo di redazione del bilancio di sostenibilità
per la maggior parte delle aziende europee.
Insomma, da qualche parte bisogna pur
cominciare questa transizione e gli impianti
aeraulici sono decisamente un ottimo start!
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