Quaderno n. 12/2025 Ortofrutta
Il quaderno è interamente dedicato al trasporto a temperatura controllata di ortofrutta, una guida utile, un compendio ricco di dati e tabelle e un "manuale d'uso" di prodotti delicatissimi diretti alla nostra tavola.
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Capitolo 4
La normativa vigente
e le buone pratiche
volontarie
OITAF | Q12— Ortofrutta | pagina 20
UNECE
FFV
STANDARDS
La normativa relativa all’ortofrutta fresca in post-raccolta rappresenta un paradosso. Esistono
prescrizioni molto dettagliate per quanto riguarda l’aspetto esterno e le dimensioni di un grande
numero di specie e varietà, in primis quelle dell’UNECE (United Nations Economic Commission for
Europe) che si riversano anche se solo in parte nella normativa della UE, in particolare nel regolamento
delegato 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023 relativo all’etichettatura.
Per quanto riguarda invece la logistica e il trasporto, le norme valide erga omnes sono pochissime
e molto settoriali. Alla fine, si riducono alla prescrizione, valida solo per i prodotti di IV Gamma,
come definito dal regolamento europeo (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi generali della legislazione
alimentare, e il Regolamento (CE) n. 2073/2005, che definisce i criteri microbiologici per
i prodotti alimentari.
14 °C MAX
• lavorazione
Perché solo
la IV Gamma?
1_TRASPARENZA
Verso il consumatore.
Cosa si sta vendendo, non in che condizioni è
– a parte l’apparenza visiva.
8 °C MAX
• conservazione
• trasporto
• distribuzione
• commercializzazione
2_SICUREZZA
Alimentare. Attenzione a contaminazioni microbiologiche
e residui da fitofarmaci.
Una volta garantita, il resto è di responsabilità
del consumatore – caveat emptor.
Non è una situazione esclusiva dell’ortofrutta, pensiamo al vino e all’olio EVO.