15.10.2025 Visualizzazioni

Quaderno n. 12/2025 Ortofrutta

Il quaderno è interamente dedicato al trasporto a temperatura controllata di ortofrutta, una guida utile, un compendio ricco di dati e tabelle e un "manuale d'uso" di prodotti delicatissimi diretti alla nostra tavola.

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Capitolo 4

La normativa vigente

e le buone pratiche

volontarie

OITAF | Q12— Ortofrutta | pagina 20

UNECE

FFV

STANDARDS

La normativa relativa all’ortofrutta fresca in post-raccolta rappresenta un paradosso. Esistono

prescrizioni molto dettagliate per quanto riguarda l’aspetto esterno e le dimensioni di un grande

numero di specie e varietà, in primis quelle dell’UNECE (United Nations Economic Commission for

Europe) che si riversano anche se solo in parte nella normativa della UE, in particolare nel regolamento

delegato 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023 relativo all’etichettatura.

Per quanto riguarda invece la logistica e il trasporto, le norme valide erga omnes sono pochissime

e molto settoriali. Alla fine, si riducono alla prescrizione, valida solo per i prodotti di IV Gamma,

come definito dal regolamento europeo (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi generali della legislazione

alimentare, e il Regolamento (CE) n. 2073/2005, che definisce i criteri microbiologici per

i prodotti alimentari.

14 °C MAX

• lavorazione

Perché solo

la IV Gamma?

1_TRASPARENZA

Verso il consumatore.

Cosa si sta vendendo, non in che condizioni è

– a parte l’apparenza visiva.

8 °C MAX

• conservazione

• trasporto

• distribuzione

• commercializzazione

2_SICUREZZA

Alimentare. Attenzione a contaminazioni microbiologiche

e residui da fitofarmaci.

Una volta garantita, il resto è di responsabilità

del consumatore – caveat emptor.

Non è una situazione esclusiva dell’ortofrutta, pensiamo al vino e all’olio EVO.

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