Quaderno n. 12/2025 Ortofrutta
Il quaderno è interamente dedicato al trasporto a temperatura controllata di ortofrutta, una guida utile, un compendio ricco di dati e tabelle e un "manuale d'uso" di prodotti delicatissimi diretti alla nostra tavola.
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Capitolo 4
LA NORMATIVA VIGENTE E LE BUONE PRATICHE VOLONTARIE
In Italia la normativa europea si è tradotta nell’ attuativo dell'art. 4 della legge 77/2011 attuata dal
regolamento emanato con Decreto Ministeriale 3746 del 20 giugno 2014, entrato in vigore a metà
agosto dell’anno dopo. Oltre a questo, esistono solo raccomandazioni.
Le soluzioni che
si completano
L’UNECE nel 2023 ha pubblicato
un manuale di buone pratiche,
basate sulle evidenze scientifiche
e sull’esperienza degli operatori,
a cura del Working Party (WP)7,
che si occupa di agricoltura
OITAF | Q12— Ortofrutta | pagina 22
Sono appunto buone pratiche, non norme, anche se i vertici dell’UNECE hanno invitato nel 2024 un
altro WP, l’11, che si occupa di trattato ATP e suoi aggiornamenti, di tenere conto del documento.
A proposito di ATP, l’unica indicazione contenuta nel manuale, non nel trattato, si riferisce sempre
agli 8 gradi massimi per la IV Gamma. Le tabelle sulle temperature di trasporto pubblicate
in diverse fonti e descritte come ATP sono indicazioni, anch’esse basate su evidenze scientifiche
ed esperienza degli operatori, non norme. Un ruolo integrativo viene a volte ricoperto dagli enti,
pubblici e privati, attraverso l’utilizzo delle disciplinari relative al conferimento dei diversi marchi
di origine e/o qualità dell’ortofrutta. Un esempio è quello della Regione Emilia-Romagna che, per
il conferimento del marchio di produzione integrata regionale chiede il rispetto di una serie di
prescrizioni in post-raccolta, suddivise per specie e varietà, che oltre a includere le norme di commercializzazione
di diretta derivazione UNECE comprende anche le modalità di condizionamento,
gestione della temperatura, trattamenti. Non sempre questi disciplinari sono da seguire pedissequamente.
Per esempio, quello dell’Emilia-Romagna insiste nel considerare accettabili per il trasporto
di diverse specie di ortofrutta sotto le dieci ore i mezzi solo coibentati, senza fare differenze
tra stagioni e condizioni metereologiche. Una grave imprudenza a parere di chi scrive.
Non si tratta di un ruolo sussidiario allo Stato. Le prescrizioni, infatti, non valgono erga omnes ma
solo per chi vuole avere il marchio, e l’unica sanzione prevista è il ritiro del marchio, salvo che le
prescrizioni non includano anche norme di legge (esempio, per l’uso dei fitofarmaci). Questo ci
porta ad un altro tipo di certificazioni o standard privati e volontari, quelli legati alla Grande Distribuzione
Organizzata. Ne esistono diversi, IFS e BRC sono i più diffusi, nati all’inizio degli anni
2000 in seguito alle diverse crisi alimentari che si erano succedute negli anni precedenti come
meccanismo di difesa legale dai rischi per la sicurezza alimentare.
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