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LA CARTELLA CLINICA – RESPONSABILITA ... - Aulett@'99

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<strong>LA</strong> CARTEL<strong>LA</strong> <strong>CLINICA</strong> <strong>–</strong><br />

<strong>RESPONSABILITA</strong>’ INERENTI <strong>LA</strong><br />

CERTIFICAZIONE<br />

Antonina Argo


La cartella clinica assolve a diverse finalità:<br />

� cliniche poiché rappresenta una fonte unica ed<br />

esclusiva per attingere tutte le informazioni relative<br />

alla continuità terapeutica nei diversi momenti<br />

assistenziali prestati al paziente;<br />

� costituisce uno strumento essenziale per la ricerca<br />

scientifica e la didattica;<br />

� rappresenta uno strumento per valutare a posteriori<br />

la qualità della prestazione sanitaria erogata e di<br />

particolare importanza sotto il profilo medico legale<br />

al fine di ricostruire storicamente eventi morbosi<br />

giuridicamente rilevanti in ambito penale, civile,<br />

previdenziale, assicurativo.


La cartella clinica<br />

1. La cartella clinica è:<br />

l'insieme dei dati relativi ad un paziente, raccolti<br />

dal personale sanitario in regime di ricovero<br />

ospedaliero; tali dati concernono notizie<br />

anamnestiche, obiettive, il decorso della malattia<br />

e delle terapie praticate; in altre parole, è la<br />

testimonianza scritta della completa assistenza<br />

prestata al paziente, dall'accettazione, alla fase<br />

diagnostica, al trattamento terapeutico<br />

(Magliona).


�<br />

La cartella clinica<br />

2. La cartella clinica : INTERESSE ATTUALE<br />

Ampiamente testimoniato dal complesso di norme che ne<br />

regolano:<br />

- formazione, conservazione, duplicazione<br />

- in epoca recente, l'archiviazione elettronica della cartella<br />

clinica e dalle ulteriori, specifiche disposizioni previste nel<br />

D.L.vo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di<br />

protezione dei dati personali” (GU n. 174 del 29-7-2003,<br />

Suppl. Ordinario n. 123), che dedica l’art.92 del Capo VI al<br />

trattamento dei dati sensibili in questo specifico settore<br />

[1].


�<br />

La cartella clinica<br />

D.L.vo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in<br />

materia di protezione dei dati personali” (GU n.<br />

174 del 29-7-2003, Suppl. Ordinario n. 123), che<br />

dedica l’art.92 del Capo VI al trattamento dei dati<br />

sensibili in questo specifico settore [1].<br />

[1] Art. 92 Cartelle cliniche<br />

� 1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e<br />

privati redigono e conservano una cartella clinica<br />

in conformità alla disciplina applicabile, sono<br />

adottati opportuni accorgimenti per assicurare la<br />

comprensibilità dei dati e per distinguere i dati<br />

relativi al paziente da quelli eventualmente<br />

riguardanti altri interessati, ivi comprese<br />

informazioni relative a nascituri.


�<br />

La cartella clinica<br />

[1] Art. 92 Cartelle cliniche<br />

� 2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia<br />

della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione<br />

ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato<br />

possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la<br />

richiesta è giustificata dalla documentata necessità:<br />

� a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai<br />

sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a<br />

quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto<br />

della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale<br />

e inviolabile;<br />

� b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai<br />

documenti amministrativi, una situazione giuridicamente<br />

rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero<br />

consistente in un diritto della personalità o in un altro<br />

diritto o libertà fondamentale e inviolabile.


La cartella clinica<br />

E’ oggi assodata la competenza delle<br />

professioni di assistenza sanitaria alla<br />

compilazione della cartella clinica; tale<br />

competenza è stata avvalorata nella<br />

norma di cui sopra, che, finalmente, si<br />

riferisce alle professioni sanitarie e non<br />

esclusivamente a quella medica, per<br />

quanto attiene il “trattamento” dei dati;<br />

nel presente contributo verranno<br />

richiamati i riferimenti normativi in<br />

materia, precisando soprattutto gli ambiti<br />

di competenza delle professioni<br />

sanitarie.


La cartella clinica<br />

Evoluzione delle competenze professionali in relazione alla<br />

cartella clinica<br />

� Già l'abrogato mansionario di cui al DPR.225/74, all'art.1<br />

attribuiva agli infermieri professionali i compiti di rilevare<br />

ed annotare in cartella clinica i parametri vitali<br />

(temperatura corporea, polso, respiro, pressione, secreti ed<br />

escreti) e di provvedere alla conservazione di tutta la<br />

documentazione clinica sino al momento della consegna<br />

agli archivi centrali. Sempre il DPR 225/74, all'art.4,<br />

stabiliva che l'infermiere professionale specializzato in<br />

anestesia e rianimazione o in terapia intensiva, procedesse<br />

alla “raccolta, conservazione delle schede di anestesia e<br />

delle cartelle di rianimazione”, mentre l'art.6 del citato DPR<br />

autorizzava l'infermiere generico al “rilevamento ed<br />

annotazione della temperatura, del polso e del respiro in<br />

cartella clinica”.


La cartella clinica<br />

Evoluzione delle competenze professionali in<br />

relazione alla cartella clinica<br />

Con la nascita dei nuovi profili sanitari, tale<br />

attività documentale ha coinvolto gran parte dei<br />

nuovi professionisti protagonisti attivi<br />

dell'assistenza sanitaria, chiamati a rispondere in<br />

prima persona delle relative attività secondo gli<br />

ambiti di competenze (tratte dall’ordinamento<br />

didattico e dal profilo professionale). ; l’attività<br />

documentale, per gli specifici campi di<br />

intervento, può prevedere l'annotazione scritta<br />

delle prestazioni erogate, in una sezione<br />

specificamente indirizzata della cartella clinica,<br />

ovvero in una separata cartella o “atto”, parte<br />

integrante - alla fine della prestazione<br />

assistenziale che coincide con la dimissione<br />

ospedaliera del paziente - della cartella clinica.


La cartella clinica<br />

� il dietista, ad esempio, è direttamente responsabile della<br />

stesura della cartella clinico-dietetica (comprendente anamnesi<br />

alimentare e abitudini di vita) necessaria alla valutazione dello<br />

stato nutrizionale del paziente nel suo complesso, di<br />

fondamentale supporto all'attività del medico.<br />

� Analogamente, la scheda del triage infermieristico assolve alla<br />

funzione di registrazione della raccolta di dati al fine di migliorare<br />

l'efficienza della struttura del pronto soccorso e soprattutto di<br />

ridurre al minimo possibile il ritardo nell'intervento sul paziente<br />

urgente, attraverso la codificazione della criticità del paziente<br />

mediante l'assegnazione di un codice numerico o, come avviene<br />

più comunemente, avvalendosi di una scala cromatica. La cartella<br />

ostetrica costituisce supporto documentale necessario per<br />

garantire una corretta pianificazione ed assistenza al parto;<br />

compete infatti all'ostetrica la registrazione ed annotazione dei<br />

rilievi obiettivi effettuati sulla donna gravida, nonché dati di<br />

carattere progettuale atti all'espletamento del parto o<br />

all'assistenza del puerperio. In particolare, nell'attività di<br />

assistenza al parto andranno annotate in cartella ostetrica le<br />

condizioni generali (pressione arteriosa, polso, temperatura,<br />

frequenza cardiaca), l'esame ostetrico con particolare riferimento<br />

alla parte presentata, a qualità e durata delle contrazioni, alle<br />

modificazioni del collo uterino ed alla rottura delle membrane.


La cartella clinica<br />

� La fedele annotazione in cartella clinica delle<br />

attività espletate dai sanitari, secondo le<br />

specifiche competenze, ed auspicabilmente<br />

indirizzata secondo criteri di uniformità e<br />

coerenza tipici dell’équipe, oltre a garantire i<br />

presupposti della corretta assistenza può<br />

consentire, in caso di contenzioso giudiziario, di<br />

ricostruire con esattezza l’adeguatezza della<br />

prestazione erogata. A tal proposito, considerato<br />

che nelle strutture di grandi dimensioni i<br />

verbalizzanti possono essere più di uno,<br />

dovrebbe assurgere a buona norma che ogni<br />

annotazione in cartella clinica risulti<br />

accompagnata da una sigla, in grado di<br />

consentire l'identificazione dell'autore, e di<br />

permettere al primario un più efficace controllo<br />

sulla tenuta delle cartelle.


La cartella clinica<br />

� Secondo prevalente dottrina<br />

giuridica e medico legale, i requisiti<br />

da rispettare per una regolare<br />

compilazione della cartella clinica E<br />

DI OGNI ALTRO ATTO<br />

CERTIFICATIVO sono rappresentati<br />

da:<br />

� veridicità, completezza, precisione,<br />

chiarezza grafica e concettuale.


La cartella clinica<br />

In particolare, come sottolineato dalla<br />

giurisprudenza, la cartella clinica deve<br />

fornire un diario aggiornato dell'attività<br />

assistenziale erogata, la "fotografia<br />

dell'evolversi della malattia“<br />

Essa costituisce rappresentazione<br />

corrispondente allo svolgersi dell'attività<br />

clinica del singolo caso del quale dovrà<br />

contenere tutti i dati significativi (status<br />

clinico giornaliero, consulti specialistici,<br />

esami di laboratorio) e riflettere su<br />

quanto è stato effettivamente fatto<br />

(procedure diagnostiche e terapeutiche).


La cartella clinica<br />

� In altri termini, ciò che si richiede<br />

nell'estensione materiale del documento è<br />

la “rappresentazione della realtà clinica”<br />

che attraverso ciascuna annotazione viene<br />

effettuata; in particolare la stesura del<br />

documento sarà sufficiente nel momento<br />

in cui la formula adottata nel singolo<br />

momento assistenziale risulti rispondente<br />

alla realtà del singolo fenomeno biologico<br />

che viene ad essere rappresentato. [1]<br />

[


La cartella clinica<br />

[1] Sentenza Corte di cassazione, V penale,<br />

n.9623/1983:<br />

"La cartella clinica adempie all'esigenza della<br />

attestazione delle attività espletate nel<br />

reparto, ha la funzione di diario della<br />

giornata, segnala il decorso della malattia,<br />

dà atto dell'attività terapeutica spiegata dai<br />

curanti, delle analisi effettuate, degli<br />

interventi praticati".


Cartella clinica<br />

La natura giuridica del documento<br />

� Il peculiare rilievo posto nell'analisi delle tematiche<br />

concernenti la compilazione della cartella non deve<br />

essere considerato eccessivo, qualora si consideri la<br />

natura giuridica che il documento riveste.<br />

� Numerose sentenze hanno segnato la “storia<br />

giuridica” della cartella clinica attraverso cui si<br />

giunge a definire la stessa, secondo la Suprema<br />

Corte di Cassazione, un atto pubblico a tutti gli<br />

effetti. Essa è, pertanto, “prova”, ovvero certezza<br />

giuridica, che tale permane fino a quando non se ne<br />

provi la falsificazione.


Cartella clinica<br />

La natura giuridica del documento<br />

� La definizione di “atto pubblico” è contemplata<br />

dall'art. 2699 c.c.: “l'atto pubblico è il documento<br />

redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da<br />

altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli<br />

pubblica fede nel luogo ove l'atto è formato”.<br />

� Il successivo art. 2700 c.c. (efficacia probatoria<br />

dell'atto pubblico), prevede che “l'atto pubblico fa<br />

piena prova, fino a querela di falso, della<br />

provenienza del documento dal pubblico ufficiale<br />

che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle<br />

parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta<br />

avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.


Cartella clinica<br />

La natura giuridica del documento<br />

Per documento (o atto) deve intendersi “ogni<br />

scritto, dovuto ad una persona, che in esso si palesa,<br />

contenente esposizione di fatti o dichiarazioni di<br />

volontà”; sotto il profilo della tutela penalistica il<br />

documento è quindi ogni scrittura sopra un mezzo<br />

idoneo (cartaceo, magnetico, pergamena etcc....)<br />

dovuta ad un autore determinato, atto a suffragare<br />

una pretesa giuridica o a provare un fatto<br />

giuridicamente rilevante.


Cartella clinica<br />

La natura giuridica del documento<br />

� Il diritto civile prevede due varietà di documenti: gli<br />

atti pubblici (artt. 2699-2701 c.c.) e le scritture<br />

private (artt. 2702-2708);<br />

� i primi corrispondono ad un documento compilato<br />

da un pubblico ufficiale (o da un incaricato di<br />

pubblico servizio) nell'esercizio delle funzioni o<br />

attribuzioni della sua qualifica [1]. La nozione di<br />

scrittura privata, invece, la si desume, per<br />

esclusione; essa è valevole per ogni documento che<br />

non presenti le caratteristiche dell'atto pubblico.<br />

� Gli artt.2699-2700 c.c. danno comunque la<br />

definizione di una sola, seppure fondamentale,<br />

categoria di atti pubblici, quelli facenti fede fino a<br />

querela di falso e, pertanto detti “fide facenti”.<br />


�<br />

Cartella clinica<br />

La natura giuridica del documento<br />

[1] Nozione di pubblico ufficiale Art. 357 c.p. "Agli effetti della<br />

legge penale sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano<br />

una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria.<br />

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa<br />

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e<br />

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della<br />

volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per<br />

mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.<br />

� Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 358<br />

C.P. "Agli effetti della legge penale sono persone incaricati di<br />

un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano<br />

un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi<br />

un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica<br />

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di<br />

questa ultima, e con esclusione della svolgimento di semplici<br />

mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente<br />

materiale”.


Cartella clinica<br />

I requisiti del documento sono:<br />

� forma scritta: la scrittura può essere espressa in<br />

qualsiasi mezzo, in qualsiasi modo ed in qualsiasi<br />

lingua, non è indispensabile né l’autografia né<br />

l’indelebilità del mezzo usato purché sia idoneo a<br />

conservare lo scritto per il lasso di tempo necessario<br />

all’uso cui il documento è destinato.<br />

� Contenuto del pensiero: il documento deve<br />

consistere in una dichiarazione di volontà<br />

� Riconoscibilità del suo autore o della provenienza:<br />

autore del documento è colui che lo ha redatto;<br />

normalmente il documento è sottoscritto dal suo<br />

autore, con la forma per esteso oppure con la sigla.


Cartella clinica<br />

La falsità documentale può essere giuridicamente<br />

qualificata come falsità materiale ed ideologica.<br />

La falsità materiale si realizza ad esempio quando il<br />

documento sanitario è stato redatto da persona<br />

diversa da quella cui competeva (cartella<br />

"contraffatta") o quando il documento contiene<br />

modifiche successive alla sua stesura definitiva<br />

(cartella "alterata").<br />

Nella falsità ideologica invece, l'atto, pur essendo<br />

materialmente corretto (non è quindi contraffatto<br />

od alterato) contiene affermazioni non veritiere.


I profili di responsabilità nella compilazione della<br />

cartella clinica<br />

L'irregolare compilazione della cartella clinica può<br />

configurare, sotto il profilo penalistico, alcune<br />

ipotesi delittuose:<br />

� falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in<br />

atti pubblici (art.476 c.p.) e falsità ideologica<br />

commessa da pubblico ufficiale (art.479 del c.p.) che<br />

sanzionano il pubblico ufficiale, e tale è il medico<br />

dipendente del Sistema Sanitario Nazionale che<br />

“nell'esercizio delle sue funzioni forma in tutto o in<br />

parte un atto falso o altera un atto vero”.


I profili di responsabilità nella compilazione della cartella clinica<br />

� falsità commessa da un incaricato di pubblico<br />

servizio (art.493 c.p.), che concerne l'incaricato di<br />

pubblico servizio (è tale, ad es., l'infermiere che<br />

opera come dipendente del SSN o come dipendente<br />

di una casa di cura privata convenzionata).[1]<br />

� falsità ideologica in certificati (art.481 c.p.) se ad<br />

esempio commesso dall'ostetrica o dal dietista<br />

libero professionista, quale persona esercente un<br />

servizio di pubblica necessità.<br />

� [1] Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico<br />

Art. 493 - "le disposizioni degli articoli precedenti sulla falsità commesse da<br />

pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro<br />

ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi<br />

redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".


I profili di responsabilità nella compilazione della cartella clinica<br />

� Per “alterazioni” devono intendersi, secondo<br />

giurisprudenza predominante, “le modificazioni di<br />

qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, ecc.) che<br />

vengono apportate al documento dopo la sua<br />

definitiva formazione”.<br />

� Considerato che la cartella clinica acquista carattere<br />

di definitività in relazione ad ogni singola<br />

annotazione, ed esce quindi dalla sfera della<br />

disponibilità del suo autore nel momento in cui la<br />

singola annotazione viene registrata, pertanto ogni<br />

dato clinico assume -singolarmente- autonomo<br />

valore documentale, con la conseguenza che<br />

qualsivoglia successiva annotazione integra il reato<br />

di falso materiale in atto pubblico di cui all'art.476<br />

c.p.


I profili di responsabilità nella compilazione della cartella clinica<br />

� Per “alterazioni” devono intendersi, secondo<br />

giurisprudenza predominante, “le modificazioni di<br />

qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, ecc.) che<br />

vengono apportate al documento dopo la sua<br />

definitiva formazione”.<br />

� Considerato che la cartella clinica acquista carattere<br />

di definitività in relazione ad ogni singola<br />

annotazione, ed esce quindi dalla sfera della<br />

disponibilità del suo autore nel momento in cui la<br />

singola annotazione viene registrata, pertanto ogni<br />

dato clinico assume -singolarmente- autonomo<br />

valore documentale, con la conseguenza che<br />

qualsivoglia successiva annotazione integra il reato<br />

di falso materiale in atto pubblico di cui all'art.476<br />

c.p.


I profili di responsabilità nella compilazione della<br />

cartella clinica<br />

� I dati trascritti nella cartella clinica possono<br />

essere rettificati solo componendo nuove<br />

annotazioni che lascino inalterate le<br />

precedenti e che diano notizia delle<br />

modifiche che si ritiene di dover apportare.<br />

Le sostituzioni e le aggiunte sono possibili<br />

solo qualora ne possano risultare l'autore e<br />

la data, dovendosi escludere la liceità di ogni<br />

altro tipo di correzione (cancellatura, uso di<br />

decoloranti o altri mezzi diretti a variare gli<br />

scritti).


I profili di responsabilità nella compilazione della cartella clinica<br />

� La cartella clinica, nella sua qualifica di atto<br />

pubblico, qualora venga contraffatta o alterata,<br />

oppure sia materialmente corretta riportando<br />

tuttavia affermazioni non corrispondenti al vero,<br />

espone ad un maggiore rigore nell'erogazione della<br />

pena.<br />

� annotazioni poco chiare aggiunte frettolosamente,<br />

nel caso ad es. di un complicarsi dello “status” del<br />

paziente insorto poco prima dell'infausto evento<br />

letale<br />

� complicanza del decorso clinico interviene<br />

improvvisamente, pur trattandosi di quadro clinico<br />

che non risulta essere di rapida ed improvvisa<br />

insorgenza.


I profili di responsabilità nella compilazione della cartella<br />

clinica<br />

� il ricorrere di una specifica responsabilità<br />

direttamente riconducibile ad una singola<br />

annotazione (ovvero alla sua mancanza) sia<br />

evenienza non particolarmente frequente;<br />

� ciò che, invece,può fornire concreti elementi<br />

di giudizio per ristabilire o meno la<br />

sussistenza di responsabilità è la<br />

discordanza (o la concordanza) esistente tra<br />

le varie annotazioni riguardanti il contenuto,<br />

la forma e la loro successione cronologica<br />

(evidenza circostanziale)


I profili di responsabilità nella compilazione della cartella<br />

clinica<br />

I ripetuti richiami della Suprema Corte al massimo<br />

rigore nella formazione del documento in qualità di<br />

atto pubblico, dovrebbero garantire “diritto di<br />

certezza”, con corrispondente garanzia di veridicità<br />

nella stesura dei suoi contenuti e immodificabilità<br />

delle sue annotazioni; queste considerazioni<br />

riteniamo debbano trovare adeguata<br />

rappresentazione nel personale sanitario che si trovi<br />

a redigere il documento, al fine di evitare il riscontro<br />

di annotazioni volte all’esonero della propria<br />

responsabilità.


� Cartella clinica e qualità della<br />

prestazione<br />

Il concetto generale della necessità di adottare standards<br />

minimi di qualità formale e sostanziale della cartella clinica,<br />

anche nell'ottica del valore probatorio nel contenzioso per<br />

responsabilità professionale, peraltro è stato da lungo tempo<br />

ampiamente e ripetutamente ribadito dalla letteratura medico-<br />

legale italiana che invoca l'imprescindibilità dai requisiti prima<br />

richiamati in tema di regolare compilazione della cartella<br />

clinica concernenti la “veridicità, completezza, correttezza<br />

formale, chiarezza”.


� Cartella clinica e qualità della<br />

prestazione<br />

In tema di “intelligibilità” della cartella si era<br />

già espressa anche l'autorità del Garante in<br />

uno specifico provvedimento (“le cartelle<br />

cliniche devono essere intelleggibili”), il cui<br />

significato è stato nuovamente recepito al<br />

comma 1 dell’art. 92 del D.L. 196/2003


� Cartella clinica e qualità della<br />

prestazione<br />

L’indispensabilità di tali requisiti è chiara anche nel<br />

caso in cui si considera la cartella clinica unicamente<br />

come “strumento professionale”; sono infatti ben<br />

intuibili le possibili conseguenze nel caso in cui un<br />

sanitario debba avvalersi, per<br />

compiere un urgente intervento diagnostico e/o<br />

terapeutico, dei dati contenuti in cartella, mal<br />

trascritti o non trascritti affatto da altro collega.


� Cartella clinica e qualità della prestazione<br />

Le norme inizialmente richiamate circa l'introduzione<br />

di procedure di verifica e revisione di qualità<br />

nell'assistenza ospedaliera, conferiscono al<br />

documento un ulteriore valore, non meno<br />

significativo dei precedenti, ovvero quello di fonte<br />

“ufficiale” di dati per le più disparate analisi di<br />

qualità della assistenza sanitaria, sia globalmente<br />

intesa, sia per settori/problemi (ad es. infezioni<br />

post-operatorie, tempo di attesa di esami clinico-<br />

specialistici e strumentali, procedure e protocolli<br />

nel blocco operatorio, ecc.).


� Cartella clinica e qualità della prestazione<br />

Complementare alla cartella clinica è la scheda di<br />

dimissione ospedaliera (SDO), istituita con il<br />

Decreto Ministero Sanità 28.12.1991, che<br />

costituisce (ai sensi del predetto D.M.), parte<br />

integrale della cartella clinica della quale assume la<br />

medesima rilevanza medico-legale.<br />

Conseguentemente, anch'essa dal punto di vista<br />

giuridico è un atto pubblico, della cui corretta<br />

compilazione è responsabile il sanitario (Circolare<br />

Ministero Sanità “Linee guida n. 1/95”; G.U. 29<br />

giugno 1995, n. 150).


� Cartella clinica e qualità della<br />

prestazione<br />

� la SDO costituisce “titolo per l'accesso alle<br />

remunerazioni delle prestazioni di assistenza<br />

ospedaliera”.<br />

� Ciò conferisce alla cartella clinica, oltre ai<br />

tradizionali valori di atto pubblico, anche<br />

quello di documento di rilievo economicoamministrativo<br />

della Pubblica<br />

Amministrazione con le eventuali<br />

conseguenze in tema di responsabilità<br />

amministrativa e penale che ad esso si<br />

riconducono.


� La responsabilità della corretta compilazione<br />

della cartella clinica<br />

� durante la degenza è attribuita al primario<br />

come esplicitato dall'art.7 del DPR 128/69<br />

(“il primario è responsabile della regolare<br />

compilazione della cartella clinica, dei<br />

registri nosologici …..").


� La responsabilità della "custodia" della<br />

cartella clinica durante il ricovero è<br />

affidata al capo sala


� Successivamente alla dimissione del<br />

paziente - fase in cui la cartella clinica<br />

viene trasferita dal reparto all'archivio<br />

centrale dell'ospedale - è responsabile<br />

della conservazione e del rilascio agli<br />

aventi diritto il Direttore Sanitario<br />

(art.5 del DPR. n.128/69).


� Successivamente alla dimissione del<br />

paziente, hanno diritto al rilascio di<br />

copia della cartella clinica, l'interessato<br />

se maggiorenne e non interdetto, i<br />

genitori nel caso di pazienti minori, il<br />

medico curante di famiglia, gli enti<br />

assicurativi ed assistenziali per fare<br />

valere i propri diritti, infine l'Autorità<br />

giudiziaria (è l'unico caso in cui è<br />

previsto il sequestro della cartella<br />

clinica in originale) nell'ipotesi di<br />

sospetto di reato.

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