LA CARTELLA CLINICA – RESPONSABILITA ... - Aulett@'99
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<strong>LA</strong> CARTEL<strong>LA</strong> <strong>CLINICA</strong> <strong>–</strong><br />
<strong>RESPONSABILITA</strong>’ INERENTI <strong>LA</strong><br />
CERTIFICAZIONE<br />
Antonina Argo
La cartella clinica assolve a diverse finalità:<br />
� cliniche poiché rappresenta una fonte unica ed<br />
esclusiva per attingere tutte le informazioni relative<br />
alla continuità terapeutica nei diversi momenti<br />
assistenziali prestati al paziente;<br />
� costituisce uno strumento essenziale per la ricerca<br />
scientifica e la didattica;<br />
� rappresenta uno strumento per valutare a posteriori<br />
la qualità della prestazione sanitaria erogata e di<br />
particolare importanza sotto il profilo medico legale<br />
al fine di ricostruire storicamente eventi morbosi<br />
giuridicamente rilevanti in ambito penale, civile,<br />
previdenziale, assicurativo.
La cartella clinica<br />
1. La cartella clinica è:<br />
l'insieme dei dati relativi ad un paziente, raccolti<br />
dal personale sanitario in regime di ricovero<br />
ospedaliero; tali dati concernono notizie<br />
anamnestiche, obiettive, il decorso della malattia<br />
e delle terapie praticate; in altre parole, è la<br />
testimonianza scritta della completa assistenza<br />
prestata al paziente, dall'accettazione, alla fase<br />
diagnostica, al trattamento terapeutico<br />
(Magliona).
�<br />
La cartella clinica<br />
2. La cartella clinica : INTERESSE ATTUALE<br />
Ampiamente testimoniato dal complesso di norme che ne<br />
regolano:<br />
- formazione, conservazione, duplicazione<br />
- in epoca recente, l'archiviazione elettronica della cartella<br />
clinica e dalle ulteriori, specifiche disposizioni previste nel<br />
D.L.vo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di<br />
protezione dei dati personali” (GU n. 174 del 29-7-2003,<br />
Suppl. Ordinario n. 123), che dedica l’art.92 del Capo VI al<br />
trattamento dei dati sensibili in questo specifico settore<br />
[1].
�<br />
La cartella clinica<br />
D.L.vo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in<br />
materia di protezione dei dati personali” (GU n.<br />
174 del 29-7-2003, Suppl. Ordinario n. 123), che<br />
dedica l’art.92 del Capo VI al trattamento dei dati<br />
sensibili in questo specifico settore [1].<br />
[1] Art. 92 Cartelle cliniche<br />
� 1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e<br />
privati redigono e conservano una cartella clinica<br />
in conformità alla disciplina applicabile, sono<br />
adottati opportuni accorgimenti per assicurare la<br />
comprensibilità dei dati e per distinguere i dati<br />
relativi al paziente da quelli eventualmente<br />
riguardanti altri interessati, ivi comprese<br />
informazioni relative a nascituri.
�<br />
La cartella clinica<br />
[1] Art. 92 Cartelle cliniche<br />
� 2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia<br />
della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione<br />
ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato<br />
possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la<br />
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:<br />
� a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai<br />
sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a<br />
quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto<br />
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale<br />
e inviolabile;<br />
� b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai<br />
documenti amministrativi, una situazione giuridicamente<br />
rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero<br />
consistente in un diritto della personalità o in un altro<br />
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
La cartella clinica<br />
E’ oggi assodata la competenza delle<br />
professioni di assistenza sanitaria alla<br />
compilazione della cartella clinica; tale<br />
competenza è stata avvalorata nella<br />
norma di cui sopra, che, finalmente, si<br />
riferisce alle professioni sanitarie e non<br />
esclusivamente a quella medica, per<br />
quanto attiene il “trattamento” dei dati;<br />
nel presente contributo verranno<br />
richiamati i riferimenti normativi in<br />
materia, precisando soprattutto gli ambiti<br />
di competenza delle professioni<br />
sanitarie.
La cartella clinica<br />
Evoluzione delle competenze professionali in relazione alla<br />
cartella clinica<br />
� Già l'abrogato mansionario di cui al DPR.225/74, all'art.1<br />
attribuiva agli infermieri professionali i compiti di rilevare<br />
ed annotare in cartella clinica i parametri vitali<br />
(temperatura corporea, polso, respiro, pressione, secreti ed<br />
escreti) e di provvedere alla conservazione di tutta la<br />
documentazione clinica sino al momento della consegna<br />
agli archivi centrali. Sempre il DPR 225/74, all'art.4,<br />
stabiliva che l'infermiere professionale specializzato in<br />
anestesia e rianimazione o in terapia intensiva, procedesse<br />
alla “raccolta, conservazione delle schede di anestesia e<br />
delle cartelle di rianimazione”, mentre l'art.6 del citato DPR<br />
autorizzava l'infermiere generico al “rilevamento ed<br />
annotazione della temperatura, del polso e del respiro in<br />
cartella clinica”.
La cartella clinica<br />
Evoluzione delle competenze professionali in<br />
relazione alla cartella clinica<br />
Con la nascita dei nuovi profili sanitari, tale<br />
attività documentale ha coinvolto gran parte dei<br />
nuovi professionisti protagonisti attivi<br />
dell'assistenza sanitaria, chiamati a rispondere in<br />
prima persona delle relative attività secondo gli<br />
ambiti di competenze (tratte dall’ordinamento<br />
didattico e dal profilo professionale). ; l’attività<br />
documentale, per gli specifici campi di<br />
intervento, può prevedere l'annotazione scritta<br />
delle prestazioni erogate, in una sezione<br />
specificamente indirizzata della cartella clinica,<br />
ovvero in una separata cartella o “atto”, parte<br />
integrante - alla fine della prestazione<br />
assistenziale che coincide con la dimissione<br />
ospedaliera del paziente - della cartella clinica.
La cartella clinica<br />
� il dietista, ad esempio, è direttamente responsabile della<br />
stesura della cartella clinico-dietetica (comprendente anamnesi<br />
alimentare e abitudini di vita) necessaria alla valutazione dello<br />
stato nutrizionale del paziente nel suo complesso, di<br />
fondamentale supporto all'attività del medico.<br />
� Analogamente, la scheda del triage infermieristico assolve alla<br />
funzione di registrazione della raccolta di dati al fine di migliorare<br />
l'efficienza della struttura del pronto soccorso e soprattutto di<br />
ridurre al minimo possibile il ritardo nell'intervento sul paziente<br />
urgente, attraverso la codificazione della criticità del paziente<br />
mediante l'assegnazione di un codice numerico o, come avviene<br />
più comunemente, avvalendosi di una scala cromatica. La cartella<br />
ostetrica costituisce supporto documentale necessario per<br />
garantire una corretta pianificazione ed assistenza al parto;<br />
compete infatti all'ostetrica la registrazione ed annotazione dei<br />
rilievi obiettivi effettuati sulla donna gravida, nonché dati di<br />
carattere progettuale atti all'espletamento del parto o<br />
all'assistenza del puerperio. In particolare, nell'attività di<br />
assistenza al parto andranno annotate in cartella ostetrica le<br />
condizioni generali (pressione arteriosa, polso, temperatura,<br />
frequenza cardiaca), l'esame ostetrico con particolare riferimento<br />
alla parte presentata, a qualità e durata delle contrazioni, alle<br />
modificazioni del collo uterino ed alla rottura delle membrane.
La cartella clinica<br />
� La fedele annotazione in cartella clinica delle<br />
attività espletate dai sanitari, secondo le<br />
specifiche competenze, ed auspicabilmente<br />
indirizzata secondo criteri di uniformità e<br />
coerenza tipici dell’équipe, oltre a garantire i<br />
presupposti della corretta assistenza può<br />
consentire, in caso di contenzioso giudiziario, di<br />
ricostruire con esattezza l’adeguatezza della<br />
prestazione erogata. A tal proposito, considerato<br />
che nelle strutture di grandi dimensioni i<br />
verbalizzanti possono essere più di uno,<br />
dovrebbe assurgere a buona norma che ogni<br />
annotazione in cartella clinica risulti<br />
accompagnata da una sigla, in grado di<br />
consentire l'identificazione dell'autore, e di<br />
permettere al primario un più efficace controllo<br />
sulla tenuta delle cartelle.
La cartella clinica<br />
� Secondo prevalente dottrina<br />
giuridica e medico legale, i requisiti<br />
da rispettare per una regolare<br />
compilazione della cartella clinica E<br />
DI OGNI ALTRO ATTO<br />
CERTIFICATIVO sono rappresentati<br />
da:<br />
� veridicità, completezza, precisione,<br />
chiarezza grafica e concettuale.
La cartella clinica<br />
In particolare, come sottolineato dalla<br />
giurisprudenza, la cartella clinica deve<br />
fornire un diario aggiornato dell'attività<br />
assistenziale erogata, la "fotografia<br />
dell'evolversi della malattia“<br />
Essa costituisce rappresentazione<br />
corrispondente allo svolgersi dell'attività<br />
clinica del singolo caso del quale dovrà<br />
contenere tutti i dati significativi (status<br />
clinico giornaliero, consulti specialistici,<br />
esami di laboratorio) e riflettere su<br />
quanto è stato effettivamente fatto<br />
(procedure diagnostiche e terapeutiche).
La cartella clinica<br />
� In altri termini, ciò che si richiede<br />
nell'estensione materiale del documento è<br />
la “rappresentazione della realtà clinica”<br />
che attraverso ciascuna annotazione viene<br />
effettuata; in particolare la stesura del<br />
documento sarà sufficiente nel momento<br />
in cui la formula adottata nel singolo<br />
momento assistenziale risulti rispondente<br />
alla realtà del singolo fenomeno biologico<br />
che viene ad essere rappresentato. [1]<br />
[
La cartella clinica<br />
[1] Sentenza Corte di cassazione, V penale,<br />
n.9623/1983:<br />
"La cartella clinica adempie all'esigenza della<br />
attestazione delle attività espletate nel<br />
reparto, ha la funzione di diario della<br />
giornata, segnala il decorso della malattia,<br />
dà atto dell'attività terapeutica spiegata dai<br />
curanti, delle analisi effettuate, degli<br />
interventi praticati".
Cartella clinica<br />
La natura giuridica del documento<br />
� Il peculiare rilievo posto nell'analisi delle tematiche<br />
concernenti la compilazione della cartella non deve<br />
essere considerato eccessivo, qualora si consideri la<br />
natura giuridica che il documento riveste.<br />
� Numerose sentenze hanno segnato la “storia<br />
giuridica” della cartella clinica attraverso cui si<br />
giunge a definire la stessa, secondo la Suprema<br />
Corte di Cassazione, un atto pubblico a tutti gli<br />
effetti. Essa è, pertanto, “prova”, ovvero certezza<br />
giuridica, che tale permane fino a quando non se ne<br />
provi la falsificazione.
Cartella clinica<br />
La natura giuridica del documento<br />
� La definizione di “atto pubblico” è contemplata<br />
dall'art. 2699 c.c.: “l'atto pubblico è il documento<br />
redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da<br />
altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli<br />
pubblica fede nel luogo ove l'atto è formato”.<br />
� Il successivo art. 2700 c.c. (efficacia probatoria<br />
dell'atto pubblico), prevede che “l'atto pubblico fa<br />
piena prova, fino a querela di falso, della<br />
provenienza del documento dal pubblico ufficiale<br />
che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle<br />
parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta<br />
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Cartella clinica<br />
La natura giuridica del documento<br />
Per documento (o atto) deve intendersi “ogni<br />
scritto, dovuto ad una persona, che in esso si palesa,<br />
contenente esposizione di fatti o dichiarazioni di<br />
volontà”; sotto il profilo della tutela penalistica il<br />
documento è quindi ogni scrittura sopra un mezzo<br />
idoneo (cartaceo, magnetico, pergamena etcc....)<br />
dovuta ad un autore determinato, atto a suffragare<br />
una pretesa giuridica o a provare un fatto<br />
giuridicamente rilevante.
Cartella clinica<br />
La natura giuridica del documento<br />
� Il diritto civile prevede due varietà di documenti: gli<br />
atti pubblici (artt. 2699-2701 c.c.) e le scritture<br />
private (artt. 2702-2708);<br />
� i primi corrispondono ad un documento compilato<br />
da un pubblico ufficiale (o da un incaricato di<br />
pubblico servizio) nell'esercizio delle funzioni o<br />
attribuzioni della sua qualifica [1]. La nozione di<br />
scrittura privata, invece, la si desume, per<br />
esclusione; essa è valevole per ogni documento che<br />
non presenti le caratteristiche dell'atto pubblico.<br />
� Gli artt.2699-2700 c.c. danno comunque la<br />
definizione di una sola, seppure fondamentale,<br />
categoria di atti pubblici, quelli facenti fede fino a<br />
querela di falso e, pertanto detti “fide facenti”.<br />
�
�<br />
Cartella clinica<br />
La natura giuridica del documento<br />
[1] Nozione di pubblico ufficiale Art. 357 c.p. "Agli effetti della<br />
legge penale sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano<br />
una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria.<br />
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa<br />
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e<br />
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della<br />
volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per<br />
mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.<br />
� Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 358<br />
C.P. "Agli effetti della legge penale sono persone incaricati di<br />
un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano<br />
un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi<br />
un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica<br />
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di<br />
questa ultima, e con esclusione della svolgimento di semplici<br />
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente<br />
materiale”.
Cartella clinica<br />
I requisiti del documento sono:<br />
� forma scritta: la scrittura può essere espressa in<br />
qualsiasi mezzo, in qualsiasi modo ed in qualsiasi<br />
lingua, non è indispensabile né l’autografia né<br />
l’indelebilità del mezzo usato purché sia idoneo a<br />
conservare lo scritto per il lasso di tempo necessario<br />
all’uso cui il documento è destinato.<br />
� Contenuto del pensiero: il documento deve<br />
consistere in una dichiarazione di volontà<br />
� Riconoscibilità del suo autore o della provenienza:<br />
autore del documento è colui che lo ha redatto;<br />
normalmente il documento è sottoscritto dal suo<br />
autore, con la forma per esteso oppure con la sigla.
Cartella clinica<br />
La falsità documentale può essere giuridicamente<br />
qualificata come falsità materiale ed ideologica.<br />
La falsità materiale si realizza ad esempio quando il<br />
documento sanitario è stato redatto da persona<br />
diversa da quella cui competeva (cartella<br />
"contraffatta") o quando il documento contiene<br />
modifiche successive alla sua stesura definitiva<br />
(cartella "alterata").<br />
Nella falsità ideologica invece, l'atto, pur essendo<br />
materialmente corretto (non è quindi contraffatto<br />
od alterato) contiene affermazioni non veritiere.
I profili di responsabilità nella compilazione della<br />
cartella clinica<br />
L'irregolare compilazione della cartella clinica può<br />
configurare, sotto il profilo penalistico, alcune<br />
ipotesi delittuose:<br />
� falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in<br />
atti pubblici (art.476 c.p.) e falsità ideologica<br />
commessa da pubblico ufficiale (art.479 del c.p.) che<br />
sanzionano il pubblico ufficiale, e tale è il medico<br />
dipendente del Sistema Sanitario Nazionale che<br />
“nell'esercizio delle sue funzioni forma in tutto o in<br />
parte un atto falso o altera un atto vero”.
I profili di responsabilità nella compilazione della cartella clinica<br />
� falsità commessa da un incaricato di pubblico<br />
servizio (art.493 c.p.), che concerne l'incaricato di<br />
pubblico servizio (è tale, ad es., l'infermiere che<br />
opera come dipendente del SSN o come dipendente<br />
di una casa di cura privata convenzionata).[1]<br />
� falsità ideologica in certificati (art.481 c.p.) se ad<br />
esempio commesso dall'ostetrica o dal dietista<br />
libero professionista, quale persona esercente un<br />
servizio di pubblica necessità.<br />
� [1] Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico<br />
Art. 493 - "le disposizioni degli articoli precedenti sulla falsità commesse da<br />
pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro<br />
ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi<br />
redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".
I profili di responsabilità nella compilazione della cartella clinica<br />
� Per “alterazioni” devono intendersi, secondo<br />
giurisprudenza predominante, “le modificazioni di<br />
qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, ecc.) che<br />
vengono apportate al documento dopo la sua<br />
definitiva formazione”.<br />
� Considerato che la cartella clinica acquista carattere<br />
di definitività in relazione ad ogni singola<br />
annotazione, ed esce quindi dalla sfera della<br />
disponibilità del suo autore nel momento in cui la<br />
singola annotazione viene registrata, pertanto ogni<br />
dato clinico assume -singolarmente- autonomo<br />
valore documentale, con la conseguenza che<br />
qualsivoglia successiva annotazione integra il reato<br />
di falso materiale in atto pubblico di cui all'art.476<br />
c.p.
I profili di responsabilità nella compilazione della cartella clinica<br />
� Per “alterazioni” devono intendersi, secondo<br />
giurisprudenza predominante, “le modificazioni di<br />
qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, ecc.) che<br />
vengono apportate al documento dopo la sua<br />
definitiva formazione”.<br />
� Considerato che la cartella clinica acquista carattere<br />
di definitività in relazione ad ogni singola<br />
annotazione, ed esce quindi dalla sfera della<br />
disponibilità del suo autore nel momento in cui la<br />
singola annotazione viene registrata, pertanto ogni<br />
dato clinico assume -singolarmente- autonomo<br />
valore documentale, con la conseguenza che<br />
qualsivoglia successiva annotazione integra il reato<br />
di falso materiale in atto pubblico di cui all'art.476<br />
c.p.
I profili di responsabilità nella compilazione della<br />
cartella clinica<br />
� I dati trascritti nella cartella clinica possono<br />
essere rettificati solo componendo nuove<br />
annotazioni che lascino inalterate le<br />
precedenti e che diano notizia delle<br />
modifiche che si ritiene di dover apportare.<br />
Le sostituzioni e le aggiunte sono possibili<br />
solo qualora ne possano risultare l'autore e<br />
la data, dovendosi escludere la liceità di ogni<br />
altro tipo di correzione (cancellatura, uso di<br />
decoloranti o altri mezzi diretti a variare gli<br />
scritti).
I profili di responsabilità nella compilazione della cartella clinica<br />
� La cartella clinica, nella sua qualifica di atto<br />
pubblico, qualora venga contraffatta o alterata,<br />
oppure sia materialmente corretta riportando<br />
tuttavia affermazioni non corrispondenti al vero,<br />
espone ad un maggiore rigore nell'erogazione della<br />
pena.<br />
� annotazioni poco chiare aggiunte frettolosamente,<br />
nel caso ad es. di un complicarsi dello “status” del<br />
paziente insorto poco prima dell'infausto evento<br />
letale<br />
� complicanza del decorso clinico interviene<br />
improvvisamente, pur trattandosi di quadro clinico<br />
che non risulta essere di rapida ed improvvisa<br />
insorgenza.
I profili di responsabilità nella compilazione della cartella<br />
clinica<br />
� il ricorrere di una specifica responsabilità<br />
direttamente riconducibile ad una singola<br />
annotazione (ovvero alla sua mancanza) sia<br />
evenienza non particolarmente frequente;<br />
� ciò che, invece,può fornire concreti elementi<br />
di giudizio per ristabilire o meno la<br />
sussistenza di responsabilità è la<br />
discordanza (o la concordanza) esistente tra<br />
le varie annotazioni riguardanti il contenuto,<br />
la forma e la loro successione cronologica<br />
(evidenza circostanziale)
I profili di responsabilità nella compilazione della cartella<br />
clinica<br />
I ripetuti richiami della Suprema Corte al massimo<br />
rigore nella formazione del documento in qualità di<br />
atto pubblico, dovrebbero garantire “diritto di<br />
certezza”, con corrispondente garanzia di veridicità<br />
nella stesura dei suoi contenuti e immodificabilità<br />
delle sue annotazioni; queste considerazioni<br />
riteniamo debbano trovare adeguata<br />
rappresentazione nel personale sanitario che si trovi<br />
a redigere il documento, al fine di evitare il riscontro<br />
di annotazioni volte all’esonero della propria<br />
responsabilità.
� Cartella clinica e qualità della<br />
prestazione<br />
Il concetto generale della necessità di adottare standards<br />
minimi di qualità formale e sostanziale della cartella clinica,<br />
anche nell'ottica del valore probatorio nel contenzioso per<br />
responsabilità professionale, peraltro è stato da lungo tempo<br />
ampiamente e ripetutamente ribadito dalla letteratura medico-<br />
legale italiana che invoca l'imprescindibilità dai requisiti prima<br />
richiamati in tema di regolare compilazione della cartella<br />
clinica concernenti la “veridicità, completezza, correttezza<br />
formale, chiarezza”.
� Cartella clinica e qualità della<br />
prestazione<br />
In tema di “intelligibilità” della cartella si era<br />
già espressa anche l'autorità del Garante in<br />
uno specifico provvedimento (“le cartelle<br />
cliniche devono essere intelleggibili”), il cui<br />
significato è stato nuovamente recepito al<br />
comma 1 dell’art. 92 del D.L. 196/2003
� Cartella clinica e qualità della<br />
prestazione<br />
L’indispensabilità di tali requisiti è chiara anche nel<br />
caso in cui si considera la cartella clinica unicamente<br />
come “strumento professionale”; sono infatti ben<br />
intuibili le possibili conseguenze nel caso in cui un<br />
sanitario debba avvalersi, per<br />
compiere un urgente intervento diagnostico e/o<br />
terapeutico, dei dati contenuti in cartella, mal<br />
trascritti o non trascritti affatto da altro collega.
� Cartella clinica e qualità della prestazione<br />
Le norme inizialmente richiamate circa l'introduzione<br />
di procedure di verifica e revisione di qualità<br />
nell'assistenza ospedaliera, conferiscono al<br />
documento un ulteriore valore, non meno<br />
significativo dei precedenti, ovvero quello di fonte<br />
“ufficiale” di dati per le più disparate analisi di<br />
qualità della assistenza sanitaria, sia globalmente<br />
intesa, sia per settori/problemi (ad es. infezioni<br />
post-operatorie, tempo di attesa di esami clinico-<br />
specialistici e strumentali, procedure e protocolli<br />
nel blocco operatorio, ecc.).
� Cartella clinica e qualità della prestazione<br />
Complementare alla cartella clinica è la scheda di<br />
dimissione ospedaliera (SDO), istituita con il<br />
Decreto Ministero Sanità 28.12.1991, che<br />
costituisce (ai sensi del predetto D.M.), parte<br />
integrale della cartella clinica della quale assume la<br />
medesima rilevanza medico-legale.<br />
Conseguentemente, anch'essa dal punto di vista<br />
giuridico è un atto pubblico, della cui corretta<br />
compilazione è responsabile il sanitario (Circolare<br />
Ministero Sanità “Linee guida n. 1/95”; G.U. 29<br />
giugno 1995, n. 150).
� Cartella clinica e qualità della<br />
prestazione<br />
� la SDO costituisce “titolo per l'accesso alle<br />
remunerazioni delle prestazioni di assistenza<br />
ospedaliera”.<br />
� Ciò conferisce alla cartella clinica, oltre ai<br />
tradizionali valori di atto pubblico, anche<br />
quello di documento di rilievo economicoamministrativo<br />
della Pubblica<br />
Amministrazione con le eventuali<br />
conseguenze in tema di responsabilità<br />
amministrativa e penale che ad esso si<br />
riconducono.
� La responsabilità della corretta compilazione<br />
della cartella clinica<br />
� durante la degenza è attribuita al primario<br />
come esplicitato dall'art.7 del DPR 128/69<br />
(“il primario è responsabile della regolare<br />
compilazione della cartella clinica, dei<br />
registri nosologici …..").
� La responsabilità della "custodia" della<br />
cartella clinica durante il ricovero è<br />
affidata al capo sala
� Successivamente alla dimissione del<br />
paziente - fase in cui la cartella clinica<br />
viene trasferita dal reparto all'archivio<br />
centrale dell'ospedale - è responsabile<br />
della conservazione e del rilascio agli<br />
aventi diritto il Direttore Sanitario<br />
(art.5 del DPR. n.128/69).
� Successivamente alla dimissione del<br />
paziente, hanno diritto al rilascio di<br />
copia della cartella clinica, l'interessato<br />
se maggiorenne e non interdetto, i<br />
genitori nel caso di pazienti minori, il<br />
medico curante di famiglia, gli enti<br />
assicurativi ed assistenziali per fare<br />
valere i propri diritti, infine l'Autorità<br />
giudiziaria (è l'unico caso in cui è<br />
previsto il sequestro della cartella<br />
clinica in originale) nell'ipotesi di<br />
sospetto di reato.