Stato Passivo "Domande Tempestive" - AmiciVeri.com
Stato Passivo "Domande Tempestive" - AmiciVeri.com
Stato Passivo "Domande Tempestive" - AmiciVeri.com
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fallimento I Viaggi del Ventaglio S.p.A. - r.g. n. 517/10<br />
Giudice delegato dott. F. Ciampi - collegio dei curatori dott. Giuseppe Verna, dott. Vito Potenza e avv. Alberto Redeghieri Baroni<br />
<strong>Stato</strong> passivo<br />
Si ammetta, in via equitativa, in privilegio ex. art. 2751 bis n° 2 cc per €. 80.000 oltre contributo previdenziale e in via<br />
chirografaria per Iva da corrispondere previa emissione della fattura all'atto del pagamento.<br />
pred. priv.<br />
prededuz.<br />
chirografaria<br />
<strong>Stato</strong> passivo esecutivo<br />
imp. priv. priv. chir.<br />
2409<br />
Il G.D., tenuto conto delle osservazioni fatte dal'avv. Scotti Camuzzi, per conto del rag. Antonio Riccò, escluda la<br />
richiesta di privilegio in quanto l'attività poteva essere svolta, <strong>com</strong>e riconosce lo stesso avvocato dell'istante in<br />
udienza, da più professionisti associati indifferentemente e quindi non vi era nessun rapporto fiduciario con un<br />
solo professionista associato. Valutata l'opera ammette per € 80.000 in chirografo oltre IVA all'atto del<br />
pagamento.<br />
€<br />
80.000,00<br />
Ammesso <strong>com</strong>e da domanda.<br />
2410 € 10.030,00<br />
Si ammetta <strong>com</strong>e da progetto dei curatori.<br />
2411<br />
Si ammetta per € 3.900,80 in prededuzione chirografaria, per la sola attività svolta in data successiva alla dichiarazione<br />
di fallimento, <strong>com</strong>e richiesto dell’istante. Si ammetta inoltre al chirografo per € 9.721,50, per attività antecedente al<br />
fallimento, non sussistendo le condizioni per una ammissione ex art. 2751-bis n.2 cod. civ., posto che il rapporto<br />
profesionale si è instaurato tra il cliente ed una entità collettiva nella quale i professionisti risultano organicamente inseriti<br />
quali prestatori d’opera qualificati (cfr. Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 22439, 22 ottobre 2009; C. App. Torino Sez. I, 15 luglio<br />
2010, in “il Fallimento” 2011, 3, 281; Trib. Milano Sez II, sent. n. 2434, 25 Febbraio 2008, in “il merito” 2008,6,15; Trib.<br />
Roma, 08 aprile 2004, in “Corriere del merito” 2005, 22; Tribunale Milano 24 Aprile 2003, in Fallimento 2003, 901;<br />
Tribunale Como 15 febbraio 2000, in Fallimento 2001, 105), nonché per contributo C.P.A. ed I.V.A. su quanto verrà<br />
effettivamente ripartito e dietro emissione di apposita fattura.<br />
€ 3.900,80<br />
€ 9.721,50<br />
Si ammetta <strong>com</strong>e da progetto dei curatori.