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La Gestione dei Rifiuti nelle Attività di Costruzione e ... - ACEN

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Per la loro qualità fisico-chimica:<br />

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siano impiegate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati;<br />

l’utilizzo integrale della parte destinata al riutilizzo deve avvenire senza<br />

necessità <strong>di</strong> preventivi trattamenti o trasformazioni preliminari.<br />

non vi devono essere impatti ambientali negativi per il sito <strong>di</strong> destinazione<br />

e deve essere garantito un elevato livello <strong>di</strong> tutela ambientale;<br />

non devono provenire da siti contaminati o soggetti a bonifica.<br />

L’utilizzo, in ogni caso, deve essere integrale, ma può riguardare anche solo una<br />

parte del materiale prodotto.<br />

• Per le opere private, le modalità <strong>di</strong> riutilizzo vanno <strong>di</strong>mostrate e verificate<br />

nell’ambito della procedura per il rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire o della DIA.<br />

• Per le opere pubbliche le modalità per il riutilizzo sono in<strong>di</strong>viduate dal progettista<br />

nell’ambito <strong>di</strong> un progetto allegato all’opera oggetto dell’appalto.<br />

• Per le opere soggette a VIA (Valutazione Impatto Ambientale) o AIA<br />

(Autorizzazione Integrata Ambientale) il progetto <strong>di</strong> utilizzo delle terre e rocce<br />

dovrà essere pre<strong>di</strong>sposto nell’ambito <strong>di</strong> formazione delle rispettive procedure. Sia<br />

per le opere private che per quelle pubbliche il materiale prodotto deve essere<br />

utilizzato entro un anno dalla data <strong>di</strong> produzione e la sua conservazione può<br />

essere effettuata nel cantiere <strong>di</strong> produzione, nel cantiere <strong>di</strong> destinazione, in altro<br />

luogo. Il luogo e le modalità <strong>di</strong> deposito debbono essere in<strong>di</strong>cati nell’ambito del<br />

progetto <strong>di</strong> riutilizzo. Il termine è elevato a tre anni nel caso in cui l’opera sia<br />

soggetta a VIA o AIA ovvero si tratti <strong>di</strong> opera pubblica e il reimpiego sia previsto<br />

nell’ambito del medesimo progetto. Questa normativa è stata ulteriormente<br />

mo<strong>di</strong>ficata a seguito del parziale recepimento della Direttiva 2008/98/CE del 19<br />

novembre 2008 nell’ambito della conversione in legge (Legge n. 2/2009 art. 20,<br />

comma 10 - sexies) del DL 185/2008. Pertanto, le terre e rocce non inquinate,<br />

possono essere liberamente impiegate solo se utilizzate nell’ambito del cantiere<br />

che le ha prodotte, non essendo nè rifiuti nè sottoprodotti.<br />

Considerazioni pratiche per un’applicazione ragionata<br />

• impiegare le terre e rocce solo per riempimenti, reinterri, rilevati e rimodellazioni<br />

(quin<strong>di</strong> anche conferimento ad una cava per il ripristino ambientale);<br />

• la realizzazione delle opere <strong>nelle</strong> quali il materiale viene impiegato deve essere<br />

lecita e cioè oggetto <strong>di</strong> titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio, ovvero autorizzata nell’ambito<br />

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