31.05.2013 Views

capitolato - Soprintendenza Archeologica di Pompei

capitolato - Soprintendenza Archeologica di Pompei

capitolato - Soprintendenza Archeologica di Pompei

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Articolo 26 – Pulizia, sanificazione e <strong>di</strong>sinfestazione<br />

Il concessionario si obbliga, per i servizi <strong>di</strong> ristorazione e<br />

cucina, a seguire con scrupolo le prescrizioni <strong>di</strong> legge in<br />

materia <strong>di</strong> igiene ed a curare costantemente la pulizia e<br />

sanificazione tanto dei locali che delle attrezzature,<br />

stoviglierie e uniformi.<br />

In particolare, allo scopo <strong>di</strong> prevenire la presenza <strong>di</strong><br />

insetti, ro<strong>di</strong>tori ed altri animali nocivi, il concessionario<br />

effettuerà ogni mese ed ogni qualvolta ciò si rendesse<br />

necessario, un trattamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestazione ed<br />

all’occorrenza <strong>di</strong> deblattazione. Durante i trattamenti, gli<br />

alimenti dovranno essere rimossi dai locali. Nel caso <strong>di</strong> uso<br />

<strong>di</strong> esche derattizzanti, queste dovranno riportare la<br />

registrazione del Ministero della Sanità.<br />

La qualità dei detersivi dovrà essere ai massimi livelli<br />

<strong>di</strong>sponibili sul mercato e comunque consentire un accurato<br />

rispetto delle norme <strong>di</strong> igiene e sanificazione delle persone,<br />

degli ambienti e delle attrezzature. I prodotti dovranno<br />

essere biodegradabili in accordo con le vigenti <strong>di</strong>sposizioni<br />

in materia <strong>di</strong> inquinamento.<br />

Durante le operazioni <strong>di</strong> preparazione e <strong>di</strong>stribuzione degli<br />

alimenti non potranno essere depositati, nelle zone preposte a<br />

dette preparazioni, detersivi <strong>di</strong> qualsiasi genere e tipo.<br />

Articolo 27 - Precisazioni<br />

1. Il concessionario è tenuto a fissare il proprio recapito<br />

presso la sede del concedente, in Via Villa dei Misteri 2.<br />

2. Inoltre è tenuto all'attuazione del servizio anche in<br />

pendenza della stipula e si impegna, sia in caso <strong>di</strong><br />

risoluzione che <strong>di</strong> naturale conclusione del contratto, a<br />

protrarre eventualmente l'erogazione del servizio sino a<br />

che il Concedente non avrà provveduto ad in<strong>di</strong>viduare altro<br />

soggetto cui affidare il servizio medesimo.<br />

3. Fatta salva la normativa esistente relativa alle<br />

Associazioni Temporanee d’Impresa, senza la previa<br />

approvazione del concedente, è vietato ogni forma <strong>di</strong><br />

subaffitto e/o la cessione del contratto, intendendo in<br />

questo ultimo caso anche la cessione d'azienda o <strong>di</strong> ramo<br />

aziendale. In assenza della suddetta autorizzazione del<br />

concedente, è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cessione, anche parziale<br />

del contratto, ed anche in modo in<strong>di</strong>retto (ad esempio con<br />

cessione a terzi delle quote sociali della società<br />

affittuaria che faccia variare la compagine sociale<br />

attuale più del 30%). Il Concessionario assume l'obbligo<br />

<strong>di</strong> gestire, in nome e per conto proprio, o tramite un<br />

preposto, le attività oggetto del presente contratto, <strong>di</strong><br />

non subaffittare e <strong>di</strong> non cedere ad altri, in tutto o in<br />

parte, quanto forma oggetto del presente contratto, nè<br />

associare persona alcuna o ente nella gestione e a non<br />

procurare in alcun modo variazioni alle licenze, senza<br />

l'esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!