capitolato - Soprintendenza Archeologica di Pompei
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Articolo 26 – Pulizia, sanificazione e <strong>di</strong>sinfestazione<br />
Il concessionario si obbliga, per i servizi <strong>di</strong> ristorazione e<br />
cucina, a seguire con scrupolo le prescrizioni <strong>di</strong> legge in<br />
materia <strong>di</strong> igiene ed a curare costantemente la pulizia e<br />
sanificazione tanto dei locali che delle attrezzature,<br />
stoviglierie e uniformi.<br />
In particolare, allo scopo <strong>di</strong> prevenire la presenza <strong>di</strong><br />
insetti, ro<strong>di</strong>tori ed altri animali nocivi, il concessionario<br />
effettuerà ogni mese ed ogni qualvolta ciò si rendesse<br />
necessario, un trattamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestazione ed<br />
all’occorrenza <strong>di</strong> deblattazione. Durante i trattamenti, gli<br />
alimenti dovranno essere rimossi dai locali. Nel caso <strong>di</strong> uso<br />
<strong>di</strong> esche derattizzanti, queste dovranno riportare la<br />
registrazione del Ministero della Sanità.<br />
La qualità dei detersivi dovrà essere ai massimi livelli<br />
<strong>di</strong>sponibili sul mercato e comunque consentire un accurato<br />
rispetto delle norme <strong>di</strong> igiene e sanificazione delle persone,<br />
degli ambienti e delle attrezzature. I prodotti dovranno<br />
essere biodegradabili in accordo con le vigenti <strong>di</strong>sposizioni<br />
in materia <strong>di</strong> inquinamento.<br />
Durante le operazioni <strong>di</strong> preparazione e <strong>di</strong>stribuzione degli<br />
alimenti non potranno essere depositati, nelle zone preposte a<br />
dette preparazioni, detersivi <strong>di</strong> qualsiasi genere e tipo.<br />
Articolo 27 - Precisazioni<br />
1. Il concessionario è tenuto a fissare il proprio recapito<br />
presso la sede del concedente, in Via Villa dei Misteri 2.<br />
2. Inoltre è tenuto all'attuazione del servizio anche in<br />
pendenza della stipula e si impegna, sia in caso <strong>di</strong><br />
risoluzione che <strong>di</strong> naturale conclusione del contratto, a<br />
protrarre eventualmente l'erogazione del servizio sino a<br />
che il Concedente non avrà provveduto ad in<strong>di</strong>viduare altro<br />
soggetto cui affidare il servizio medesimo.<br />
3. Fatta salva la normativa esistente relativa alle<br />
Associazioni Temporanee d’Impresa, senza la previa<br />
approvazione del concedente, è vietato ogni forma <strong>di</strong><br />
subaffitto e/o la cessione del contratto, intendendo in<br />
questo ultimo caso anche la cessione d'azienda o <strong>di</strong> ramo<br />
aziendale. In assenza della suddetta autorizzazione del<br />
concedente, è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cessione, anche parziale<br />
del contratto, ed anche in modo in<strong>di</strong>retto (ad esempio con<br />
cessione a terzi delle quote sociali della società<br />
affittuaria che faccia variare la compagine sociale<br />
attuale più del 30%). Il Concessionario assume l'obbligo<br />
<strong>di</strong> gestire, in nome e per conto proprio, o tramite un<br />
preposto, le attività oggetto del presente contratto, <strong>di</strong><br />
non subaffittare e <strong>di</strong> non cedere ad altri, in tutto o in<br />
parte, quanto forma oggetto del presente contratto, nè<br />
associare persona alcuna o ente nella gestione e a non<br />
procurare in alcun modo variazioni alle licenze, senza<br />
l'esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del