Visualizza lo schema riassuntivo - Notaio Santosuosso
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chiarazione dei redditi (Mod.730 o Mod.UNICO) da presentare<br />
l’anno successivo a quel<strong>lo</strong> di acquisto, in proporzione ai giorni<br />
di possesso dell’immobile acquistato. Il reddito immobiliare<br />
viene sommato agli altri redditi (lavoro dipendente o pensione,<br />
lavoro autonomo, reddito d’impresa eccetera); quindi ciascuno<br />
pagherà in funzione dei propri redditi. L’imposta viene calcolata<br />
on case alla rendita catastale maggiorata dei moltiplicatori<br />
previsti.<br />
ABITAZIONE PRINCIPALE<br />
L’abitazione principale o quella utilizzata come abitazione principale<br />
da familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini<br />
entro il secondo) è completamente esente dall’IRPEF.<br />
L’esenzione spetta soltanto per un fabbricato. Nell’esenzione<br />
sono comprese anche le pertinenze come, ad esempio, il garage,<br />
la cantina o il posto auto.<br />
PLUSVALENZE<br />
Si ha la plusvalenza nel caso in cui un immobile venga venduto<br />
ad un prezzo superiore rispetto a quel<strong>lo</strong> di acquisto. La plusvalenza<br />
si calcola come segue: dalla differenza tra il prezzo di<br />
vendita e il prezzo di acquisto si sottraggono le spese inerenti<br />
all’immobile come, ad esempio, tasse e costi per l’acquisto,<br />
costi di ristrutturazione, ecc.. Non è soggetta a tassazione (secondo<br />
criteri ordinari di tassazione del reddito) la plusvalenza<br />
realizzata con la vendita di un immobile che, per la maggior<br />
parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la vendita, è stato<br />
adibito ad abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari<br />
(coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il<br />
secondo). È soggetta a tassazione la plusvalenza realizzata con<br />
la vendita entro cinque anni dall’acquisto di un immobile che,<br />
per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la<br />
vendita, non è stato adibito ad abitazione principale del proprietario<br />
o dei suoi familiari. È possibile richiedere l’applicazione<br />
di una imposta sostitutiva sulla plusvalenza. Questa imposta è<br />
pari al 20% della plusvalenza realizzata so<strong>lo</strong> se il venditore,<br />
corrispondendo il relativo importo, ne faccia esplicita richiesta<br />
al notaio nell’Atto di vendita.