Nautica Reale - Reale Mutua
Nautica Reale - Reale Mutua
Nautica Reale - Reale Mutua
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
APPENDICE NORMATIVA<br />
STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL “CODICE<br />
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE” INERENTI L’RC AUTO<br />
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato<br />
documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l’emissione di<br />
duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.<br />
Art. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE<br />
1. Non e’ considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di<br />
assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del<br />
sinistro.<br />
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui<br />
al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non<br />
hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria,<br />
limitatamente ai danni alle cose:<br />
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed<br />
all’articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;<br />
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli<br />
ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al<br />
comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti<br />
e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con<br />
questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente<br />
al loro mantenimento;<br />
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le<br />
persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).<br />
Art. 171 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DEL VEICOLO O DEL<br />
NATANTE<br />
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta<br />
irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:<br />
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del<br />
trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio<br />
relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e<br />
del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334;<br />
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;<br />
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o,<br />
rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale<br />
conguaglio del premio.<br />
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente<br />
l’Impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il<br />
contratto di assicurazione.<br />
3. La garanzia e’ valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del<br />
27 di 28