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maggio 2001 - Notizie in... controluce

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<strong>Notizie</strong> <strong>in</strong>… CONTROLUCE<br />

16 <strong>maggio</strong> <strong>2001</strong><br />

DIRITTI UMANI<br />

Solamente nel 1907 con la 2a Conferenza Internazionale di Pace<br />

dell’Aja si addiviene ad un primo tentativo di uniformare il concetto<br />

di “saccheggio” e dettarne alle Nazioni contraenti il divieto per il futuro.<br />

La 4a e 9a Convenzione stipulate <strong>in</strong> quella sede dettano norme<br />

sulle leggi e gli usi della guerra terrestre e sul bombardamento di<br />

obiettivi terrestri da parte di forze navali, escludendo per la prima<br />

volta il diritto di fare bott<strong>in</strong>o delle cose appartenenti al nemico. Tralasciando<br />

le pur rilevanti <strong>in</strong>iziative di governi, enti <strong>in</strong>ternazionali e associazioni<br />

private nel periodo tra le due guerre mondiali al f<strong>in</strong>e di predisporre<br />

testi normativi <strong>in</strong>ternazionali dall’approccio più <strong>in</strong>cisivo - quali<br />

<strong>in</strong> particolare il progetto della Società Olandese di Archeologia di<br />

creare “santuari dell’arte” per proteggere un patrimonio che appartiene<br />

a tutti gli uom<strong>in</strong>i civili nel 1918, e soprattutto il progetto di convenzione<br />

per la protezione dei monumenti e delle opere d’arte nel<br />

corso di conflitti armati dell’Office International des Musees del 1938<br />

- è opportuno prendere <strong>in</strong> considerazione più da vic<strong>in</strong>o gli sviluppi<br />

della prassi successiva alla f<strong>in</strong>e della 2a Guerra Mondiale. Durante il<br />

conflitto mondiale, la Germania si è dist<strong>in</strong>ta nell’attuazione di una<br />

politica di sistematico saccheggio e confisca di opere d’arte <strong>in</strong> palese<br />

violazione delle norme ormai generalmente accettate del diritto <strong>in</strong>ternazionale<br />

bellico e, <strong>in</strong> particolare, degli artt. 46 e 56 della 4a Convenzione<br />

dell’Aja del 1907. Tali violazioni sono stigmatizzate espressamente<br />

nella Carta di Londra dell’8 agosto 1945 istitutiva del Tribunale<br />

militare <strong>in</strong>ternazionale di Norimberga, <strong>in</strong> base alla quale (Cap.<br />

II, art. 6 dello Statuto della Corte) costituiscono crim<strong>in</strong>i di guerra, fra<br />

gli altri, “il saccheggio di proprietà pubbliche e private, gratuite<br />

distruzioni di città, paesi e villaggi, o la devastazione non giustificata<br />

dalla necessità militare”. Un richiamo esplicito alle norme <strong>in</strong><br />

questione ricorre sia nel giudicato dello stesso Tribunale di Norimberga<br />

che condannava il gerarca Rosemberg capo dell’E<strong>in</strong>satzstab sia <strong>in</strong><br />

alcuni giudicati <strong>in</strong>terni relativi ad alcune azioni di rivendicazione di<br />

opere d’arte asportate durante la guerra. È agevole constatare come<br />

i trattati di pace conclusi al term<strong>in</strong>e della guerra contengano delle<br />

disposizioni confermative degli obblighi <strong>in</strong>ternazionali <strong>in</strong> tema di restituzione<br />

di opere d’arte asportate durante la guerra. Non solo i trattati<br />

di pace conclusi alla f<strong>in</strong>e della 2a Guerra Mondiale confermano l’esistenza<br />

di norme <strong>in</strong>ternazionali generali specificatamente rivolte alla<br />

protezione dei beni culturali mobili, ma contribuiscono a rafforzare<br />

decisamente l’idea che anche sul piano del diritto <strong>in</strong>terno a detti beni<br />

<strong>in</strong> quanto oggetto di spoliazione o confisca non possano essere<br />

applicabili le norme ord<strong>in</strong>arie <strong>in</strong> tema di trasferimento e circolazione<br />

dei beni mobili. Su questo background il 14 <strong>maggio</strong> 1954 viene firmata<br />

all’Aja la Convenzione sulla protezione dei beni culturali <strong>in</strong> caso<br />

di conflitto armato, che costituisce il primo strumento <strong>in</strong>ternazionale<br />

<strong>in</strong>teramente ed esclusivamente dedicato ai beni culturali e il primo ad<br />

utilizzare tale term<strong>in</strong>ologia. La Convenzione si occupa pr<strong>in</strong>cipalmente<br />

della sorte dei beni <strong>in</strong> questione pendente bello mediante la configurazione<br />

di un sistema di preservazione e conservazione fisica <strong>in</strong><br />

senso stretto. Infatti, l’art. 4 impone, tra gli altri, l’obbligo di impedire<br />

e far cessare qualsiasi atto di furto, saccheggio o sottrazione di beni<br />

culturali sotto qualsiasi forma. La questione relativa alla sorte dei beni<br />

una volta term<strong>in</strong>ato il conflitto è <strong>in</strong>vece regolata da un Protocollo alla<br />

Convenzione, sottoscritto lo stesso giorno, che riafferma peraltro<br />

all’art. 3 l’obbligo di restituzione escludendo che i beni culturali esportati<br />

dal territorio occupato, <strong>in</strong> contrasto con l’art. 1, possano essere poi<br />

trattenuti a titolo di riparazione alla f<strong>in</strong>e delle ostilità. L’art. 4 prevede<br />

poi a carico della Parte contraente che aveva l’obbligo di impedire<br />

l’esportazione dei beni culturali dal territorio occupato, l’obbligo di<br />

<strong>in</strong>dennizzare i possessori di buona fede dei beni da restituire. La<br />

Convenzione dell’Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali <strong>in</strong><br />

caso di conflitto armato è composta da: la Convenzione, il Regolamento<br />

di esecuzione, il Protocollo. L’importanza della Convenzione<br />

risiede anche nel fatto che essa ha concentrato tutte le disposizioni<br />

riguardanti la protezione dei beni culturali <strong>in</strong> un solo strumento, mentre<br />

<strong>in</strong> passato queste norme erano sparpagliate <strong>in</strong> vari testi giuridici,<br />

costituendo così un vero e proprio Codice dei beni culturali, i cui<br />

pr<strong>in</strong>cipi fondamentali fanno ormai parte del diritto <strong>in</strong>ternazionale consuetud<strong>in</strong>ario.<br />

Dopo le devastazioni e gli orrori della 2a Guerra Mon-<br />

visitate la nostra pag<strong>in</strong>a web<br />

http://www.<strong>controluce</strong>.it<br />

La protezione dei beni culturali nei conflitti armati<br />

diale, <strong>in</strong> seguito ad una proposta del Governo Olandese, nel 1949<br />

l’UNESCO <strong>in</strong>iziò una serie di studi e di consultazioni che condussero<br />

ad un progetto presentato agli Stati nel febbraio 1953 e posto alla<br />

base delle discussioni della conferenza <strong>in</strong>tergovernativa tenutasi all’Aja<br />

dal 21 aprile al 14 <strong>maggio</strong>, ove furono presenti 56 Stati. Al term<strong>in</strong>e<br />

dei lavori, 37 Stati firmarono l’Atto f<strong>in</strong>ale della Conferenza e la Convenzione<br />

per la protezione dei beni culturali <strong>in</strong> tempo di guerra. Insieme<br />

ad essa furono approvati il Regolamento di esecuzione ed il<br />

Protocollo.<br />

CAMPO DI APPLICAZIONE<br />

La Convenzione dell’Aja per la verità non prevede, per espressa<br />

disposizione dell’art. 33, la sua applicazione a fatti anteriori alla sua<br />

entrata <strong>in</strong> vigore (7 agosto 1956, con 70 Stati f<strong>in</strong>ora ratificanti tra i<br />

quali l’Italia), ma questa limitazione del campo di applicazione ratione<br />

temporis non assume un significato particolare, al pari della circostanza<br />

che l’obbligo di restituzione è contenuto <strong>in</strong> un Protocollo facoltativo<br />

anziché far parte a pieno titolo del resto della Convenzione.<br />

E <strong>in</strong>fatti sta di fatto che il protocollo è stato ratificato dalla stragrande<br />

<strong>maggio</strong>ranza degli Stati contraenti la Convenzione. Del resto per<br />

espressa statuizione del preambolo e dell’art. 36 la Convenzione<br />

dell’Aja si pone come strumento “supplementare” e non alternativo<br />

rispetto alle Convenzioni di codificazione dell’Aja del 1899 e del<br />

1907 alle quali si affianca. La Convenzione è applicabile ai conflitti<br />

armati <strong>in</strong>ternazionali, che sorgano tra due o più Parti Contraenti, anche<br />

se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di esse.<br />

Nel caso di conflitto armato non <strong>in</strong>ternazionale, sorto nel territorio di<br />

una delle Parti, ognuna delle Parti <strong>in</strong> conflitto sarà tenuta ad applicare<br />

almeno quelle fra le disposizioni della Convenzione che si riferiscono<br />

al rispetto dei beni culturali. Si deve aggiungere che sono prese <strong>in</strong><br />

considerazione solo le situazioni <strong>in</strong> cui vengono utilizzate le armi convenzionali<br />

classiche. Come per le altre Convenzioni del diritto umanitario,<br />

la questione delle armi di distruzione di massa e di quelle nucleari<br />

fu lasciata da parte.<br />

PREAMBOLO<br />

Il Preambolo, pur non avendo forza di legge, è molto chiaro circa il<br />

motivo della sua adozione e i pr<strong>in</strong>cipi che ne sono alla base ed <strong>in</strong>izia<br />

con la constatazione da parte della Alte Parti Contraenti dei gravi<br />

danni che i beni culturali hanno subito nel corso degli ultimi conflitti e<br />

con la preoccupazione, rivelatasi esatta, delle sempre <strong>maggio</strong>ri distruzioni<br />

<strong>in</strong> conseguenza dello sviluppo della tecnica bellica. Il pr<strong>in</strong>cipio<br />

card<strong>in</strong>e della Convenzione è enunciato al secondo capoverso del<br />

Preambolo, secondo il quale la conservazione del patrimonio culturale<br />

non è affare soltanto dello Stato sul cui territorio si trova il bene,<br />

ma dell’umanità <strong>in</strong>tera, <strong>in</strong> quanto ogni popolo contribuisce alla cultura<br />

mondiale. Ciò comporta la necessità di assicurare a questo patrimonio<br />

una protezione universale. La nozione di patrimoni culturale<br />

dell’umanità, che ritroviamo nel Preambolo, non è facile da def<strong>in</strong>ire,<br />

essa comprende non solo beni mobili ed immobili, come le opere<br />

d’arte ed i monumenti, ma anche le espressioni artistiche quali la<br />

musica, la danza, il teatro, nonché quel patrimonio culturale <strong>in</strong>tangibile<br />

che sono il folklore, i riti, le tradizioni, etc. Questa nozione è stata<br />

ripresa da vari documenti dell’UNESCO e anche nella convenzione<br />

del 1972 riguardante la protezione del patrimonio mondiale culturale<br />

e naturale. Sempre nel Preambolo si ricorda che la protezione dei<br />

beni deve essere organizzata già <strong>in</strong> tempo di pace, con provvedimenti<br />

sia a livello nazionale che <strong>in</strong>ternazionale. Si sottol<strong>in</strong>ea, <strong>in</strong>oltre,<br />

l’impegno delle Parti Contraenti a prendere tutte le disposizioni possibili<br />

per proteggere i beni culturali. Nel testo orig<strong>in</strong>ario figurava l’aggettivo<br />

“appropriate” poi sostituito con “possibili”, modificando naturalmente<br />

<strong>in</strong> senso restrittivo la frase e rendendola più soggettiva.<br />

Troviamo, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, il richiamo ai pr<strong>in</strong>cipi su cui si fonda la protezione<br />

dei beni culturali <strong>in</strong> caso di conflitto armato, stabiliti nelle Convenzioni<br />

dell’Aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di Wash<strong>in</strong>gton del 15 aprile<br />

1935. Nonostante il fatto che non siano richiamate le Convenzioni di<br />

G<strong>in</strong>evra del 1949, esse hanno largamente <strong>in</strong>fluenzato la presente Convenzione<br />

come confermano i suoi lavori preparatori e lo stesso testo.<br />

Il tempo a nostra disposizione non ci consente di analizzare <strong>in</strong> modo<br />

approfondito i 40 articoli, divisi <strong>in</strong> 7 capitoli, che formano la Conven-

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