La legge del 1750 sulla regolamentazione della nobilità e ...
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Anna Borgia<br />
essere raggiunta mediante il concorso di più rappresentanti dei diversi rami<br />
<strong>del</strong>la famiglia.<br />
Al di fuori di Firenze, coloro che erano già ammessi alla cittadinanza<br />
pagavano soltanto venticinque lire all’anno di decima; mentre, per chi voleva<br />
fare domanda, la somma raggiungeva le cinquanta lire annue.<br />
L’alto onere finanziario non permetteva a tutti i cittadini di mantenere la<br />
cittadinanza; a questo proposito il granduca previde la cancellazione di costoro<br />
dai registri <strong>del</strong>le decime e impose che l’ordine stesso di cancellazione fosse<br />
immediatamente fatto pervenire agli appositi uffici <strong>del</strong>l’Archivio di Palazzo.<br />
Qui essi sarebbero stati cancellati dai Cittadinari; inoltre il segretario <strong>del</strong>le tratte<br />
avrebbe dovuto anche annullare le loro polizze per le imborsazioni.<br />
<strong>La</strong> cittadinanza si perdeva per <strong>del</strong>itto con le stesse modalità indicate nei<br />
paragrafi riguardanti la nobiltà.<br />
<strong>La</strong> Legge rimase pressoché immutata fino all’avvento di Napoleone, che,<br />
come sappiamo, nel 1808 legiferò circa l’abolizione dei diritti feudali e introdusse<br />
anche in Toscana le leggi nobiliari da lui sancite per i territori<br />
<strong>del</strong>l’Impero dei francesi. 69 Con la caduta di questo, tornò in vigore la Legge <strong>del</strong><br />
<strong>1750</strong>.<br />
Nel 1869, in una situazione toscana e <strong>del</strong> Paese <strong>del</strong> tutto modificata, la<br />
Legge per regolamento <strong>del</strong>la nobiltà e cittadinanza venne definitivamente abrogata<br />
con regio decreto n. 3737 <strong>del</strong> 26 maggio. 70<br />
LA DOCUMENTAZIONE DELLA FAMIGLIA CENTENI PER L’ASCRIZIO-<br />
NE AL LIBRO D’ORO DEI PATRIZI DI AREZZO<br />
Come è stato fatto notare in precedenza, a seguito <strong>del</strong>la tante volte richiamata<br />
Legge <strong>del</strong> <strong>1750</strong> la materia nobiliare cessò, nel modo più completo, di<br />
dipendere dagli organismi municipali per diventare una competenza esclusiva<br />
<strong>del</strong>lo Stato. Questo è il motivo per cui tutta la documentazione necessaria<br />
al riconoscimento <strong>del</strong>lo status nobiliare doveva essere esibita ad organi statali.<br />
In questo paragrafo analizzeremo rapidamente i documenti giustificativi<br />
presentati da una antica famiglia aretina, i Centeni, che, nei suoi due rami,<br />
ottenne l’ascrizione al patriziato <strong>del</strong>la città con decreto in data 10 maggio<br />
1756.<br />
Il primo atto è costituito dall’istanza che gli interessati, sotto forma di verbale<br />
stilato davanti al giusdicente locale (Fig. 1), rivolgevano affinché la<br />
69 Cfr. L. Borgia, Legislazione nobiliare e innovazioni araldiche nei territori <strong>del</strong> primo impero, con<br />
particolare riguardo alla Toscana, in «Archivio Storico Italiano», Anno CXLVI (1988), N. 536 – Disp.<br />
II (aprile-giugno), pp. 217-279.<br />
70 Cfr. Cfr. P. F. degli Uberti, M. L. Pinotti, Storia <strong>del</strong> diritto nobiliare italiano, cit., p. 470.<br />
180 ERAE, XV (2009)