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La legge del 1750 sulla regolamentazione della nobilità e ...

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Anna Borgia<br />

essere raggiunta mediante il concorso di più rappresentanti dei diversi rami<br />

<strong>del</strong>la famiglia.<br />

Al di fuori di Firenze, coloro che erano già ammessi alla cittadinanza<br />

pagavano soltanto venticinque lire all’anno di decima; mentre, per chi voleva<br />

fare domanda, la somma raggiungeva le cinquanta lire annue.<br />

L’alto onere finanziario non permetteva a tutti i cittadini di mantenere la<br />

cittadinanza; a questo proposito il granduca previde la cancellazione di costoro<br />

dai registri <strong>del</strong>le decime e impose che l’ordine stesso di cancellazione fosse<br />

immediatamente fatto pervenire agli appositi uffici <strong>del</strong>l’Archivio di Palazzo.<br />

Qui essi sarebbero stati cancellati dai Cittadinari; inoltre il segretario <strong>del</strong>le tratte<br />

avrebbe dovuto anche annullare le loro polizze per le imborsazioni.<br />

<strong>La</strong> cittadinanza si perdeva per <strong>del</strong>itto con le stesse modalità indicate nei<br />

paragrafi riguardanti la nobiltà.<br />

<strong>La</strong> Legge rimase pressoché immutata fino all’avvento di Napoleone, che,<br />

come sappiamo, nel 1808 legiferò circa l’abolizione dei diritti feudali e introdusse<br />

anche in Toscana le leggi nobiliari da lui sancite per i territori<br />

<strong>del</strong>l’Impero dei francesi. 69 Con la caduta di questo, tornò in vigore la Legge <strong>del</strong><br />

<strong>1750</strong>.<br />

Nel 1869, in una situazione toscana e <strong>del</strong> Paese <strong>del</strong> tutto modificata, la<br />

Legge per regolamento <strong>del</strong>la nobiltà e cittadinanza venne definitivamente abrogata<br />

con regio decreto n. 3737 <strong>del</strong> 26 maggio. 70<br />

LA DOCUMENTAZIONE DELLA FAMIGLIA CENTENI PER L’ASCRIZIO-<br />

NE AL LIBRO D’ORO DEI PATRIZI DI AREZZO<br />

Come è stato fatto notare in precedenza, a seguito <strong>del</strong>la tante volte richiamata<br />

Legge <strong>del</strong> <strong>1750</strong> la materia nobiliare cessò, nel modo più completo, di<br />

dipendere dagli organismi municipali per diventare una competenza esclusiva<br />

<strong>del</strong>lo Stato. Questo è il motivo per cui tutta la documentazione necessaria<br />

al riconoscimento <strong>del</strong>lo status nobiliare doveva essere esibita ad organi statali.<br />

In questo paragrafo analizzeremo rapidamente i documenti giustificativi<br />

presentati da una antica famiglia aretina, i Centeni, che, nei suoi due rami,<br />

ottenne l’ascrizione al patriziato <strong>del</strong>la città con decreto in data 10 maggio<br />

1756.<br />

Il primo atto è costituito dall’istanza che gli interessati, sotto forma di verbale<br />

stilato davanti al giusdicente locale (Fig. 1), rivolgevano affinché la<br />

69 Cfr. L. Borgia, Legislazione nobiliare e innovazioni araldiche nei territori <strong>del</strong> primo impero, con<br />

particolare riguardo alla Toscana, in «Archivio Storico Italiano», Anno CXLVI (1988), N. 536 – Disp.<br />

II (aprile-giugno), pp. 217-279.<br />

70 Cfr. Cfr. P. F. degli Uberti, M. L. Pinotti, Storia <strong>del</strong> diritto nobiliare italiano, cit., p. 470.<br />

180 ERAE, XV (2009)

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