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I<br />

l tema, sempre attuale, della vig<strong>il</strong>anza<br />

degli alunni e delle correlate responsab<strong>il</strong>ità<br />

del personale della scuola, presenta<br />

ancora “zone d’ombra” e rappresenta<br />

per i docenti motivo di costante preoccupazione,<br />

perché <strong>il</strong> rischio di essere coinvolti<br />

in azioni legali e procedimenti giudiziari<br />

impegnativi è elevato.<br />

Oggi, infatti, si ricorre spesso alla magistratura,<br />

anche per infortuni banali. Le sentenze<br />

sono sempre a favore del minore danneggiato,<br />

la cui tutela prevale quasi sempre<br />

sulle ragioni del docente. “I precettori e<br />

coloro che insegnano un mestiere o un’arte<br />

sono responsab<strong>il</strong>i del danno cagionato dal<br />

fatto <strong>il</strong>lecito dei loro allievi e apprendisti nel<br />

tempo in cui sono sotto la loro vig<strong>il</strong>anza” (<br />

art. 2048 2° c. del Codice Civ<strong>il</strong>e).<br />

Si tratta di una “responsab<strong>il</strong>ità aggravata”,<br />

basata su una “colpa presunta”, ossia sulla<br />

presunzione di “culpa in vig<strong>il</strong>ando” (negligente<br />

adempimento dell’obbligo di sorveglianza<br />

sugli alunni), per la quale l’accusato<br />

deve dimostrare di non aver potuto impedire<br />

<strong>il</strong> fatto, che l’evento non fosse prevedib<strong>il</strong>e<br />

o superab<strong>il</strong>e con la normale d<strong>il</strong>igenza<br />

in relazione al caso concreto, ma anche che<br />

fossero state adottate tutte le misure idonee<br />

ad evitare <strong>il</strong> pericolo che aveva determinato<br />

l’evento dannoso.<br />

Sul piano della responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e, l’art.<br />

61 della L. 321/1980 ne mitiga la gravità,<br />

escludendo l’azione civ<strong>il</strong>e diretta nei confronti<br />

del personale della scuola, a cui subentra<br />

l’amministrazione pubblica, come<br />

soggetto passivo dell’azione risarcitoria. In<br />

caso di soccombenza dell’amministrazione<br />

scatta, comunque, l’azione di rivalsa, sul<br />

piano patrimoniale, nei confronti del dipendente,<br />

ma solo in caso di dolo o colpa grave<br />

che, secondo la giurisprudenza della Corte<br />

dei Conti, sussiste quando viene accertata<br />

una “ una particolare spregiudicatezza, una<br />

massima imprudenza e una inammissib<strong>il</strong>e<br />

negligenza”.<br />

Sul piano penale, invece, la responsab<strong>il</strong>ità è<br />

personale; una fattispecie di reato riguarda<br />

le lesioni colpose (art. 590 c.p) che ha tra gli<br />

elementi costitutivi <strong>il</strong> principio, per cui “non<br />

impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico<br />

di impedire, equivale a cagionarlo”<br />

(art.40 c.p.).<br />

L’obbligo della vig<strong>il</strong>anza sull’alunno insorge<br />

al momento dell’ingresso nei locali o nelle<br />

pertinenze della scuola e termina all’uscita,<br />

a conclusione dell’orario giornaliero. Il minore<br />

affidato ad un istituto scolastico deve<br />

essere ininterrottamente vig<strong>il</strong>ato e tutelato<br />

da eventuali pericoli per la sua incolumità,<br />

dal momento iniziale del suo affidamento e<br />

fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori<br />

o di persone da essi incaricate.<br />

L’art. 29 del CCNL 2006/09 prevede che “per<br />

assicurare l’accoglienza e la vig<strong>il</strong>anza degli<br />

alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi<br />

in classe 5 minuti prima l’inizio delle lezioni<br />

e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.<br />

Il regolamento interno dell’istituto scolasti-<br />

4<br />

Scuola<br />

co deve dettare i criteri e le modalità per<br />

assicurare “la vig<strong>il</strong>anza degli alunni durante<br />

l’ingresso e la permanenza nella scuola,<br />

nonché durante l’uscita dalla medesima”.<br />

Nella vig<strong>il</strong>anza è coinvolto anche <strong>il</strong> collaboratore<br />

scolastico, <strong>il</strong> cui prof<strong>il</strong>o contrattuale<br />

prevede <strong>il</strong> compito di “accoglienza e sorveglianza<br />

nei confronti degli alunni, nei periodi<br />

immediatamente antecedenti e successivi<br />

all’orario dell’attività didattica e durante<br />

la ricreazione”.<br />

Gli aspetti critici nella questione della vig<strong>il</strong>anza<br />

non sono, di certo, pochi.<br />

Il momento più problematico è sicuramente<br />

quello dell’esodo dall’edificio, in cui avviene<br />

la riconsegna “effettiva o potenziale”<br />

degli allievi ai rispettivi genitori. Normalmente<br />

gli allievi vengono accompagnati<br />

al portone o cancello della sede scolastica,<br />

dove vengono prelevati dal genitore o<br />

dall’adulto da questi incaricato. Le “liberatorie”<br />

dei genitori, che autorizzano <strong>il</strong> rientro<br />

a casa del figlio da solo o accompagnato da<br />

minorenne, secondo l’Avvocatura dello Stato<br />

di Bologna (nota n. 518 del 2001), non<br />

hanno alcuna legittimità; anzi siffatte autorizzazioni<br />

potrebbero costituire, in sede<br />

giudiziaria, prova della consapevolezza da<br />

parte del personale scolastico di un deficit<br />

di sorveglianza, con implicita ammissione<br />

di responsab<strong>il</strong>ità.<br />

Il concetto di riaffidamento “potenziale”<br />

del minore implica la formalizzazione e l’informazione<br />

sulle modalità di esodo degli<br />

alunni che, appena fuori dalle pertinenze<br />

della scuola, transiterebbero nella sfera<br />

della responsab<strong>il</strong>ità dei genitori. Questa<br />

impostazione è stata però disattesa da una<br />

sentenza del 2010 della Cassazione che ha<br />

riconosciuto la responsab<strong>il</strong>ità penale del<br />

personale della scuola nel decesso di un<br />

preadolescente investito da un automezzo<br />

comunale in spazio pubblico esterno, dopo<br />

l’uscita dall’istituto. In particolare, <strong>il</strong> dirigente<br />

scolastico avrebbe dovuto adottare,<br />

di concerto con i responsab<strong>il</strong>i comunali,<br />

tutte le possib<strong>il</strong>i misure organizzative per<br />

consentire agli allievi l’uso del pullman in<br />

condizioni di sicurezza.<br />

Non deve, allora, essere sottovalutato <strong>il</strong><br />

momento dell’uscita degli allievi che, in<br />

relazione alla loro età e alle condizioni ambientali<br />

esterne (presenza di spazi protetti,<br />

dimensione delle strade, traffico), va regolamentato<br />

con puntuali indicazioni al personale,<br />

ai genitori e agli stessi allievi.<br />

Anche la fine dell’ora di lezione, con <strong>il</strong> conseguente<br />

avvicendamento degli insegnanti,<br />

rappresenta un momento critico: poiché<br />

ogni docente dovrebbe lasciare l’aula soltanto<br />

all’arrivo del collega, si possono verificare<br />

situazioni paralizzanti con due o più<br />

insegnanti che si attendono reciprocamente.<br />

Di certo la soluzione non può essere<br />

quella di scambiarsi le classi nel corridoio<br />

“a metà strada”.<br />

Un’altra situazione problematica insorge<br />

allorché l’alunno chiede di andare in bagno:<br />

<strong>il</strong> docente o lo accompagna e lascia incu-<br />

VENTIAPRILE2013<br />

La vig<strong>il</strong>anza sugli alunni e le responsab<strong>il</strong>ità del personale della scuola<br />

stodita l’intera classe o lo manda da solo.<br />

In entrambi i casi, comunque, si determina<br />

un’omissione di vig<strong>il</strong>anza che potrebbe essere<br />

sanzionata nell’eventualità di incidenti.<br />

Del resto non si può chiedere la collaborazione<br />

di altri docenti in quanto non si hanno<br />

più compresenze nell’attività d’aula e<br />

neanche ai collaboratori scolastici che, data<br />

la contrazione degli organici, sono sempre<br />

meno, non riuscendo, talvolta, neanche, a<br />

custodire tutti i settori e i piani degli edifici.<br />

Allora, al rigore preteso dai pronunciamenti<br />

giurisprudenziali, per i quali almeno fino ai<br />

14 anni gli allievi non dovrebbero rimanere<br />

mai incustoditi, si contrappongono insuperab<strong>il</strong>i<br />

ostacoli strutturali e organizzativi,<br />

pur con tutti i possib<strong>il</strong>i accorgimenti e la<br />

massima cautela che si possono adottare.<br />

Sicuramente, non si può paradossalmente<br />

interrompere l’attività didattica e recarsi<br />

con tutta la classe nei servizi igienici ogni<br />

qualvolta qualcuno ne abbia necessità.<br />

Ci si chiede, quindi, alla luce dei diversi<br />

orientamenti giurisprudenziali, quale debba<br />

essere la condotta che <strong>il</strong> personale insegnante<br />

dovrebbe prudentemente tenere, al<br />

fine di evitare un’eventuale responsab<strong>il</strong>ità a<br />

suo carico.<br />

Un insegnante accorto ha <strong>il</strong> dovere di<br />

valutare le circostanze concrete (età degli<br />

alunni, grado di maturazione effettivo degli<br />

stessi, capacità di autocontrollo ed affidab<strong>il</strong>ità,<br />

presenza o meno di alunni con<br />

disab<strong>il</strong>ità e di alunni caratteriali, caratteristiche<br />

ambientali ecc. .) e se ritiene che la<br />

situazione non sia del tutto priva di rischi,<br />

non deve allontanarsi per recarsi in un’altra<br />

classe, anche in caso di ritardo prolungato<br />

dell’insegnante a cui dovrebbe passare "in<br />

consegna " gli alunni. Dinanzi all’alternativa<br />

del garantire <strong>il</strong> diritto allo studio e tutelare<br />

l’incolumità personale dei minori, non può<br />

che soccombere <strong>il</strong> primo.<br />

Nel caso in cui <strong>il</strong> docente avesse cessato <strong>il</strong><br />

suo orario di servizio e, quindi, contrattualmente<br />

non obbligato a trattenersi nell’istituto<br />

scolastico, la vig<strong>il</strong>anza sull’incolumità<br />

del minore dovrebbe prolungarsi per <strong>il</strong><br />

tempo necessario a rendere nota la situazione<br />

all’amministrazione scolastica, per<br />

permetterle di provvedere ad organizzare<br />

l’affidamento dei minori ad altri docenti o<br />

ai collaboratori scolastici.<br />

Per quanto riguarda l’intervallo, si ritiene<br />

comportamento prudente, soprattutto<br />

sotto la soglia dei quattordici anni, non allontanarsi<br />

mai dalla classe " affidata " o dal<br />

luogo assegnato per l’effettuazione della<br />

vig<strong>il</strong>anza sugli alunni.<br />

Ci si affida, alla fine, alla professionalità e<br />

al buon senso, accettando di correre quei<br />

rischi che comunque nemmeno un sistema<br />

di controllo poliziesco può eliminare, e<br />

confidando nelle tutele della polizza assicurativa.<br />

Vita Biundo<br />

Dirigente Scolastico Istituto Superiore<br />

”F. Ballatore” Mazara del Vallo<br />

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