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I<br />
l tema, sempre attuale, della vig<strong>il</strong>anza<br />
degli alunni e delle correlate responsab<strong>il</strong>ità<br />
del personale della scuola, presenta<br />
ancora “zone d’ombra” e rappresenta<br />
per i docenti motivo di costante preoccupazione,<br />
perché <strong>il</strong> rischio di essere coinvolti<br />
in azioni legali e procedimenti giudiziari<br />
impegnativi è elevato.<br />
Oggi, infatti, si ricorre spesso alla magistratura,<br />
anche per infortuni banali. Le sentenze<br />
sono sempre a favore del minore danneggiato,<br />
la cui tutela prevale quasi sempre<br />
sulle ragioni del docente. “I precettori e<br />
coloro che insegnano un mestiere o un’arte<br />
sono responsab<strong>il</strong>i del danno cagionato dal<br />
fatto <strong>il</strong>lecito dei loro allievi e apprendisti nel<br />
tempo in cui sono sotto la loro vig<strong>il</strong>anza” (<br />
art. 2048 2° c. del Codice Civ<strong>il</strong>e).<br />
Si tratta di una “responsab<strong>il</strong>ità aggravata”,<br />
basata su una “colpa presunta”, ossia sulla<br />
presunzione di “culpa in vig<strong>il</strong>ando” (negligente<br />
adempimento dell’obbligo di sorveglianza<br />
sugli alunni), per la quale l’accusato<br />
deve dimostrare di non aver potuto impedire<br />
<strong>il</strong> fatto, che l’evento non fosse prevedib<strong>il</strong>e<br />
o superab<strong>il</strong>e con la normale d<strong>il</strong>igenza<br />
in relazione al caso concreto, ma anche che<br />
fossero state adottate tutte le misure idonee<br />
ad evitare <strong>il</strong> pericolo che aveva determinato<br />
l’evento dannoso.<br />
Sul piano della responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e, l’art.<br />
61 della L. 321/1980 ne mitiga la gravità,<br />
escludendo l’azione civ<strong>il</strong>e diretta nei confronti<br />
del personale della scuola, a cui subentra<br />
l’amministrazione pubblica, come<br />
soggetto passivo dell’azione risarcitoria. In<br />
caso di soccombenza dell’amministrazione<br />
scatta, comunque, l’azione di rivalsa, sul<br />
piano patrimoniale, nei confronti del dipendente,<br />
ma solo in caso di dolo o colpa grave<br />
che, secondo la giurisprudenza della Corte<br />
dei Conti, sussiste quando viene accertata<br />
una “ una particolare spregiudicatezza, una<br />
massima imprudenza e una inammissib<strong>il</strong>e<br />
negligenza”.<br />
Sul piano penale, invece, la responsab<strong>il</strong>ità è<br />
personale; una fattispecie di reato riguarda<br />
le lesioni colpose (art. 590 c.p) che ha tra gli<br />
elementi costitutivi <strong>il</strong> principio, per cui “non<br />
impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico<br />
di impedire, equivale a cagionarlo”<br />
(art.40 c.p.).<br />
L’obbligo della vig<strong>il</strong>anza sull’alunno insorge<br />
al momento dell’ingresso nei locali o nelle<br />
pertinenze della scuola e termina all’uscita,<br />
a conclusione dell’orario giornaliero. Il minore<br />
affidato ad un istituto scolastico deve<br />
essere ininterrottamente vig<strong>il</strong>ato e tutelato<br />
da eventuali pericoli per la sua incolumità,<br />
dal momento iniziale del suo affidamento e<br />
fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori<br />
o di persone da essi incaricate.<br />
L’art. 29 del CCNL 2006/09 prevede che “per<br />
assicurare l’accoglienza e la vig<strong>il</strong>anza degli<br />
alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi<br />
in classe 5 minuti prima l’inizio delle lezioni<br />
e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.<br />
Il regolamento interno dell’istituto scolasti-<br />
4<br />
Scuola<br />
co deve dettare i criteri e le modalità per<br />
assicurare “la vig<strong>il</strong>anza degli alunni durante<br />
l’ingresso e la permanenza nella scuola,<br />
nonché durante l’uscita dalla medesima”.<br />
Nella vig<strong>il</strong>anza è coinvolto anche <strong>il</strong> collaboratore<br />
scolastico, <strong>il</strong> cui prof<strong>il</strong>o contrattuale<br />
prevede <strong>il</strong> compito di “accoglienza e sorveglianza<br />
nei confronti degli alunni, nei periodi<br />
immediatamente antecedenti e successivi<br />
all’orario dell’attività didattica e durante<br />
la ricreazione”.<br />
Gli aspetti critici nella questione della vig<strong>il</strong>anza<br />
non sono, di certo, pochi.<br />
Il momento più problematico è sicuramente<br />
quello dell’esodo dall’edificio, in cui avviene<br />
la riconsegna “effettiva o potenziale”<br />
degli allievi ai rispettivi genitori. Normalmente<br />
gli allievi vengono accompagnati<br />
al portone o cancello della sede scolastica,<br />
dove vengono prelevati dal genitore o<br />
dall’adulto da questi incaricato. Le “liberatorie”<br />
dei genitori, che autorizzano <strong>il</strong> rientro<br />
a casa del figlio da solo o accompagnato da<br />
minorenne, secondo l’Avvocatura dello Stato<br />
di Bologna (nota n. 518 del 2001), non<br />
hanno alcuna legittimità; anzi siffatte autorizzazioni<br />
potrebbero costituire, in sede<br />
giudiziaria, prova della consapevolezza da<br />
parte del personale scolastico di un deficit<br />
di sorveglianza, con implicita ammissione<br />
di responsab<strong>il</strong>ità.<br />
Il concetto di riaffidamento “potenziale”<br />
del minore implica la formalizzazione e l’informazione<br />
sulle modalità di esodo degli<br />
alunni che, appena fuori dalle pertinenze<br />
della scuola, transiterebbero nella sfera<br />
della responsab<strong>il</strong>ità dei genitori. Questa<br />
impostazione è stata però disattesa da una<br />
sentenza del 2010 della Cassazione che ha<br />
riconosciuto la responsab<strong>il</strong>ità penale del<br />
personale della scuola nel decesso di un<br />
preadolescente investito da un automezzo<br />
comunale in spazio pubblico esterno, dopo<br />
l’uscita dall’istituto. In particolare, <strong>il</strong> dirigente<br />
scolastico avrebbe dovuto adottare,<br />
di concerto con i responsab<strong>il</strong>i comunali,<br />
tutte le possib<strong>il</strong>i misure organizzative per<br />
consentire agli allievi l’uso del pullman in<br />
condizioni di sicurezza.<br />
Non deve, allora, essere sottovalutato <strong>il</strong><br />
momento dell’uscita degli allievi che, in<br />
relazione alla loro età e alle condizioni ambientali<br />
esterne (presenza di spazi protetti,<br />
dimensione delle strade, traffico), va regolamentato<br />
con puntuali indicazioni al personale,<br />
ai genitori e agli stessi allievi.<br />
Anche la fine dell’ora di lezione, con <strong>il</strong> conseguente<br />
avvicendamento degli insegnanti,<br />
rappresenta un momento critico: poiché<br />
ogni docente dovrebbe lasciare l’aula soltanto<br />
all’arrivo del collega, si possono verificare<br />
situazioni paralizzanti con due o più<br />
insegnanti che si attendono reciprocamente.<br />
Di certo la soluzione non può essere<br />
quella di scambiarsi le classi nel corridoio<br />
“a metà strada”.<br />
Un’altra situazione problematica insorge<br />
allorché l’alunno chiede di andare in bagno:<br />
<strong>il</strong> docente o lo accompagna e lascia incu-<br />
VENTIAPRILE2013<br />
La vig<strong>il</strong>anza sugli alunni e le responsab<strong>il</strong>ità del personale della scuola<br />
stodita l’intera classe o lo manda da solo.<br />
In entrambi i casi, comunque, si determina<br />
un’omissione di vig<strong>il</strong>anza che potrebbe essere<br />
sanzionata nell’eventualità di incidenti.<br />
Del resto non si può chiedere la collaborazione<br />
di altri docenti in quanto non si hanno<br />
più compresenze nell’attività d’aula e<br />
neanche ai collaboratori scolastici che, data<br />
la contrazione degli organici, sono sempre<br />
meno, non riuscendo, talvolta, neanche, a<br />
custodire tutti i settori e i piani degli edifici.<br />
Allora, al rigore preteso dai pronunciamenti<br />
giurisprudenziali, per i quali almeno fino ai<br />
14 anni gli allievi non dovrebbero rimanere<br />
mai incustoditi, si contrappongono insuperab<strong>il</strong>i<br />
ostacoli strutturali e organizzativi,<br />
pur con tutti i possib<strong>il</strong>i accorgimenti e la<br />
massima cautela che si possono adottare.<br />
Sicuramente, non si può paradossalmente<br />
interrompere l’attività didattica e recarsi<br />
con tutta la classe nei servizi igienici ogni<br />
qualvolta qualcuno ne abbia necessità.<br />
Ci si chiede, quindi, alla luce dei diversi<br />
orientamenti giurisprudenziali, quale debba<br />
essere la condotta che <strong>il</strong> personale insegnante<br />
dovrebbe prudentemente tenere, al<br />
fine di evitare un’eventuale responsab<strong>il</strong>ità a<br />
suo carico.<br />
Un insegnante accorto ha <strong>il</strong> dovere di<br />
valutare le circostanze concrete (età degli<br />
alunni, grado di maturazione effettivo degli<br />
stessi, capacità di autocontrollo ed affidab<strong>il</strong>ità,<br />
presenza o meno di alunni con<br />
disab<strong>il</strong>ità e di alunni caratteriali, caratteristiche<br />
ambientali ecc. .) e se ritiene che la<br />
situazione non sia del tutto priva di rischi,<br />
non deve allontanarsi per recarsi in un’altra<br />
classe, anche in caso di ritardo prolungato<br />
dell’insegnante a cui dovrebbe passare "in<br />
consegna " gli alunni. Dinanzi all’alternativa<br />
del garantire <strong>il</strong> diritto allo studio e tutelare<br />
l’incolumità personale dei minori, non può<br />
che soccombere <strong>il</strong> primo.<br />
Nel caso in cui <strong>il</strong> docente avesse cessato <strong>il</strong><br />
suo orario di servizio e, quindi, contrattualmente<br />
non obbligato a trattenersi nell’istituto<br />
scolastico, la vig<strong>il</strong>anza sull’incolumità<br />
del minore dovrebbe prolungarsi per <strong>il</strong><br />
tempo necessario a rendere nota la situazione<br />
all’amministrazione scolastica, per<br />
permetterle di provvedere ad organizzare<br />
l’affidamento dei minori ad altri docenti o<br />
ai collaboratori scolastici.<br />
Per quanto riguarda l’intervallo, si ritiene<br />
comportamento prudente, soprattutto<br />
sotto la soglia dei quattordici anni, non allontanarsi<br />
mai dalla classe " affidata " o dal<br />
luogo assegnato per l’effettuazione della<br />
vig<strong>il</strong>anza sugli alunni.<br />
Ci si affida, alla fine, alla professionalità e<br />
al buon senso, accettando di correre quei<br />
rischi che comunque nemmeno un sistema<br />
di controllo poliziesco può eliminare, e<br />
confidando nelle tutele della polizza assicurativa.<br />
Vita Biundo<br />
Dirigente Scolastico Istituto Superiore<br />
”F. Ballatore” Mazara del Vallo<br />
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