17.06.2013 Views

COMUNE DI ASCOLI PICENO

COMUNE DI ASCOLI PICENO

COMUNE DI ASCOLI PICENO

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>DI</strong>SCIPLINA DEGLI ORARI <strong>DI</strong> APERTURA DEGLI IMPIANTI <strong>DI</strong><br />

<strong>DI</strong>STRIBUZIONE <strong>DI</strong> CARBURANTI<br />

1. FASCE ORARIE <strong>DI</strong> APERTURA<br />

ALLEGATO A<br />

Nel rispetto dell’orario settimanale minimo di 52 ore, le fasce orarie di apertura degli impianti,<br />

con obbligo di presenza di personale addetto al servizio, individuate ai sensi dell’art. 17, comma<br />

1 del regolamento attuativo della.LR 15/2002, sono le seguenti:<br />

1) dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30<br />

2) dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00<br />

3) dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30<br />

Il gestore dell’impianto ha l’obbligo di comunicare al Comune la scelta di una delle tre fasce<br />

orarie sopra indicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.<br />

Successivamente, la modifica della fascia oraria prescelta sarà consentita solo in occasione<br />

dell’entrata in vigore dell’ora legale o del ritorno dell’ora solare, almeno trenta giorni prima<br />

dell’inizio del periodo prescelto.<br />

Gli impianti che erogano metano o GPL, per l’impossibilità di dotarsi di self - service pre -<br />

pagamento, sono esonerati dalla chiusura nell’intervallo pomeridiano esclusivamente per la<br />

vendita di tali prodotti.<br />

Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburante è<br />

consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico.<br />

2. SERVIZIO NOTTURNO<br />

Gli impianti classificati come stazioni di servizio o stazioni di rifornimento ai sensi dell’art.3 del<br />

regolamento attuativo della L.R.15/2002, possono chiedere al Comune l’autorizzazione ad<br />

effettuare il servizio notturno, con inizio alle ore 22.00 e termine alle ore 7.00. Il Comune, sulla<br />

base delle richieste pervenute, provvede a predisporre annualmente l’organizzazione del servizio<br />

notturno.<br />

3. SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ PER FERIE<br />

La sospensione dell’attività per ferie degli impianti viene autorizzata dal Comune per periodi<br />

non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Le ferie vanno determinate<br />

annualmente in modo da garantire l’apertura di almeno il 50% degli impianti, per assicurare il<br />

servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi e notturni.<br />

4. CHIUSURA NEI GIORNI FESTIVI E SABATO POMERIGGIO<br />

Nelle domeniche, nei giorni festivi ed il sabato pomeriggio c’è l’obbligo di chiusura degli<br />

impianti, fatti salvi i turni di apertura fissati nel calendario collegato alla presente ordinanza al<br />

fine di garantire il servizio minimo previsto dalla legge.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!