Bedienungsanleitung KXE - REITZ-Schweiz Ventilatoren
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2.9 Dispositivi di protezione<br />
individuale<br />
BWA-RHE-RGE-Fetteinzelstehlager_italienisch_02.doc<br />
Informazioni di sicurezza<br />
Il gestore dell'impianto o il costruttore dell'impianto sono<br />
responsabili per le necessarie misure di protezione sul<br />
luogo, come per esempio coperture, barriere o dispositivi di<br />
protezione individuale per il personale di servizio.<br />
Fanno parte del personale di servizio tutte quelle persone<br />
competenti per quanto riguarda installazione,<br />
funzionamento, allestimento, manutenzione, pulizia,<br />
riparazione o trasporto della macchina.<br />
I dispositivi di protezione individuale, che devono essere<br />
conformi alla direttiva UE 89/686/CEE, devono essere<br />
indossati durante l'esecuzione di lavori e di attività pericolosi<br />
per evitare o per ridurre al minimo ferite che non possono<br />
essere impedite con altre misure.<br />
L'attrezzatura minima comprende:<br />
- elmetto di protezione<br />
- protezione per gli occhi<br />
- protezione per i piedi<br />
- protezione per le mani<br />
- protezione per l'udito<br />
- gilet di sicurezza riflettente<br />
- abbigliamento da lavoro appropriato<br />
Indossare ulteriori dispositivi di protezione e adottare altre<br />
misure di sicurezza in relazione all'attività e alla pericolosità<br />
dei lavori da eseguire (per esempio sicurezza anticaduta).<br />
Durante i lavori sul ventilatore è necessario osservare in<br />
particolare le seguenti regole delle associazioni di categoria<br />
per la sicurezza e la salute sul lavoro (BGR):<br />
- “Impiego di abbigliamento di protezione” BGR 189<br />
- “Impiego di protezioni per i piedi e per le gambe”<br />
BGR 191<br />
- “Impiego di protezione per la testa” BGR 193<br />
- “ Impiego di protezione per l'udito” BGR 194<br />
- “Impiego di guanti protettivi” BGR195<br />
- “Impiego di dispositivi di protezione individuale<br />
anticaduta” BGR 198<br />
2.8