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Puntelli Telescopici e parapetti provvisori - DPL Modena

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Nel seguito, quindi, verranno descritti e commentati i<br />

due sistemi, soffermandosi sugli aspetti d’uso e di calcolo,<br />

per garantirne la sicurezza, quali dedotti dalle normative<br />

pertinenti.<br />

Riferimenti normativi<br />

Riferendoci alle due tipologie di attrezzature in esame,<br />

si possono distinguere due livelli di normativa, quella<br />

cogente di legge e quella di normazione tecnica.<br />

La normativa cogente di legge è naturalmente quella<br />

rappresentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione<br />

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in<br />

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi<br />

di lavoro» (1) così come modificato e integrato dal<br />

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 «Disposizioni integrative<br />

e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,<br />

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei<br />

luoghi di lavoro» (2) rivolta sia agli utilizzatori (siano<br />

esse imprese con dipendenti o lavoratori autonomi) sia<br />

ai fabbricanti, venditori, noleggiatori e concedenti in<br />

uso.<br />

È necessario da subito notare che entrambi i sistemi in<br />

esame rientrano nella definizione di «attrezzatura di lavoro»<br />

di cui all’art. 69, in quanto ciascuno di essi è un<br />

apparecchio «destinato ad essere usato durante il lavoro».<br />

Pertanto, l’art. 23 obbliga i fabbricanti e i fornitori di<br />

puntelli telescopici e di <strong>parapetti</strong> <strong>provvisori</strong> a fabbricare<br />

e fornire attrezzature sicure, in quanto «sono vietati la<br />

fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione<br />

in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni<br />

legislative e regolamentari vigenti in materia<br />

di salute e sicurezza sul lavoro».<br />

L’art. 24 obbliga invece gli utilizzatori, che sono anche<br />

installatori di puntelli telescopici e di <strong>parapetti</strong> <strong>provvisori</strong>,<br />

ad «attenersi alle norme di salute e sicurezza sul<br />

lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti».<br />

Le attrezzature in questione, in quanto non rientranti<br />

nel campo di applicazione di alcuna Direttiva Comunitaria<br />

di Prodotto, non sono marcate CE e devono possedere<br />

i requisiti di sicurezza di cui all’art. 70, comma<br />

2, e quindi essere «conformi ai requisiti generali di sicurezza<br />

di cui all’Allegato V», che prevede in particolare<br />

al punto 5 il requisito fondamentale di sicurezza<br />

della stabilità poiché nel caso in specie «qualora ciò risulti<br />

necessario ai fini della sicurezza o della salute dei<br />

lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi<br />

debbono essere resi stabili mediante fissazione o con<br />

altri mezzi».<br />

In relazione ai puntelli telescopici, bisogna ricordare<br />

che il D.M. 6 agosto 2004 «Riconoscimento di conformità<br />

alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza,<br />

relativi alla costruzione ed all’impiego di puntelli telescopici<br />

regolabili in acciaio» (3) mantiene ancora la<br />

sua validità, in quanto l’art. 70, comma 3, prevede<br />

che «si considerano conformi le attrezzature di lavoro<br />

costruite secondo le prescrizioni dei Decreti Ministeriali<br />

adottati ai sensi dell’articolo 395 del Decreto Presidente<br />

della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero<br />

dell’articolo 28 del Decreto Legislativo 19 settembre<br />

1994, n. 626».<br />

Tra i più importanti obblighi nell’uso delle attrezzzature<br />

di lavoro, in capo al datore di lavoro dell’impresa<br />

con lavoratori o equiparati o al lavoratore autonomo<br />

per il richiamo operato dall’art. 21, spiccano, fra quelli<br />

previsti dall’art. 71:<br />

la presa in considerazione, all’atto della scelta delle<br />

attrezzature di lavoro:<br />

– delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del<br />

lavoro da svolgere;<br />

– dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro;<br />

– dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature<br />

stesse;<br />

– dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature<br />

già in uso;<br />

la predisposizione delle misure necessarie affinché le<br />

attrezzature di lavoro siano:<br />

– installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni<br />

d’uso;<br />

– oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire<br />

nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano<br />

corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di<br />

manutenzione;<br />

visto che l’impiego richiede conoscenze o responsabilità<br />

particolari in relazione ai loro rischi specifici, l’adozione<br />

delle misure necessarie affinché:<br />

– l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori<br />

allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione,<br />

formazione ed addestramento adeguati;<br />

– in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione,<br />

i lavoratori interessati siano qualificati in maniera<br />

specifica per svolgere detti compiti;<br />

la disposizione dei provvedimenti, secondo le indicazioni<br />

fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste,<br />

dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi<br />

o da linee guida, affinché:<br />

– le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle<br />

condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo<br />

iniziale dopo l’installazione e ad un controllo dopo<br />

ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova<br />

località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione<br />

corretta e il buon funzionamento;<br />

– le attrezzature soggette a influssi che possono provocare<br />

deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni<br />

pericolose siano sottoposte: ad interventi di controllo<br />

periodici, secondo frequenze stabilite in base alle<br />

indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme<br />

di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili<br />

dai codici di buona prassi; ad interventi di controllo<br />

straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone<br />

condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano<br />

eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli<br />

per la sicurezza delle attrezzature di lavoro,<br />

quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni<br />

naturali o periodi prolungati di inattività;<br />

l’assicurazione che gli interventi di controllo siano<br />

volti ad assicurare il buono stato di conservazione ed<br />

Note:<br />

(1) In Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108.<br />

(2) In Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142.<br />

(3) In Gazzetta Ufficiale n. 211 del 8 settembre 2004.<br />

IV Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 8-9/2011

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