Puntelli Telescopici e parapetti provvisori - DPL Modena
Puntelli Telescopici e parapetti provvisori - DPL Modena
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Nel seguito, quindi, verranno descritti e commentati i<br />
due sistemi, soffermandosi sugli aspetti d’uso e di calcolo,<br />
per garantirne la sicurezza, quali dedotti dalle normative<br />
pertinenti.<br />
Riferimenti normativi<br />
Riferendoci alle due tipologie di attrezzature in esame,<br />
si possono distinguere due livelli di normativa, quella<br />
cogente di legge e quella di normazione tecnica.<br />
La normativa cogente di legge è naturalmente quella<br />
rappresentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione<br />
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in<br />
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi<br />
di lavoro» (1) così come modificato e integrato dal<br />
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 «Disposizioni integrative<br />
e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,<br />
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei<br />
luoghi di lavoro» (2) rivolta sia agli utilizzatori (siano<br />
esse imprese con dipendenti o lavoratori autonomi) sia<br />
ai fabbricanti, venditori, noleggiatori e concedenti in<br />
uso.<br />
È necessario da subito notare che entrambi i sistemi in<br />
esame rientrano nella definizione di «attrezzatura di lavoro»<br />
di cui all’art. 69, in quanto ciascuno di essi è un<br />
apparecchio «destinato ad essere usato durante il lavoro».<br />
Pertanto, l’art. 23 obbliga i fabbricanti e i fornitori di<br />
puntelli telescopici e di <strong>parapetti</strong> <strong>provvisori</strong> a fabbricare<br />
e fornire attrezzature sicure, in quanto «sono vietati la<br />
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione<br />
in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni<br />
legislative e regolamentari vigenti in materia<br />
di salute e sicurezza sul lavoro».<br />
L’art. 24 obbliga invece gli utilizzatori, che sono anche<br />
installatori di puntelli telescopici e di <strong>parapetti</strong> <strong>provvisori</strong>,<br />
ad «attenersi alle norme di salute e sicurezza sul<br />
lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti».<br />
Le attrezzature in questione, in quanto non rientranti<br />
nel campo di applicazione di alcuna Direttiva Comunitaria<br />
di Prodotto, non sono marcate CE e devono possedere<br />
i requisiti di sicurezza di cui all’art. 70, comma<br />
2, e quindi essere «conformi ai requisiti generali di sicurezza<br />
di cui all’Allegato V», che prevede in particolare<br />
al punto 5 il requisito fondamentale di sicurezza<br />
della stabilità poiché nel caso in specie «qualora ciò risulti<br />
necessario ai fini della sicurezza o della salute dei<br />
lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi<br />
debbono essere resi stabili mediante fissazione o con<br />
altri mezzi».<br />
In relazione ai puntelli telescopici, bisogna ricordare<br />
che il D.M. 6 agosto 2004 «Riconoscimento di conformità<br />
alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza,<br />
relativi alla costruzione ed all’impiego di puntelli telescopici<br />
regolabili in acciaio» (3) mantiene ancora la<br />
sua validità, in quanto l’art. 70, comma 3, prevede<br />
che «si considerano conformi le attrezzature di lavoro<br />
costruite secondo le prescrizioni dei Decreti Ministeriali<br />
adottati ai sensi dell’articolo 395 del Decreto Presidente<br />
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero<br />
dell’articolo 28 del Decreto Legislativo 19 settembre<br />
1994, n. 626».<br />
Tra i più importanti obblighi nell’uso delle attrezzzature<br />
di lavoro, in capo al datore di lavoro dell’impresa<br />
con lavoratori o equiparati o al lavoratore autonomo<br />
per il richiamo operato dall’art. 21, spiccano, fra quelli<br />
previsti dall’art. 71:<br />
la presa in considerazione, all’atto della scelta delle<br />
attrezzature di lavoro:<br />
– delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del<br />
lavoro da svolgere;<br />
– dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro;<br />
– dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature<br />
stesse;<br />
– dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature<br />
già in uso;<br />
la predisposizione delle misure necessarie affinché le<br />
attrezzature di lavoro siano:<br />
– installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni<br />
d’uso;<br />
– oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire<br />
nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano<br />
corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di<br />
manutenzione;<br />
visto che l’impiego richiede conoscenze o responsabilità<br />
particolari in relazione ai loro rischi specifici, l’adozione<br />
delle misure necessarie affinché:<br />
– l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori<br />
allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione,<br />
formazione ed addestramento adeguati;<br />
– in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione,<br />
i lavoratori interessati siano qualificati in maniera<br />
specifica per svolgere detti compiti;<br />
la disposizione dei provvedimenti, secondo le indicazioni<br />
fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste,<br />
dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi<br />
o da linee guida, affinché:<br />
– le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle<br />
condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo<br />
iniziale dopo l’installazione e ad un controllo dopo<br />
ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova<br />
località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione<br />
corretta e il buon funzionamento;<br />
– le attrezzature soggette a influssi che possono provocare<br />
deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni<br />
pericolose siano sottoposte: ad interventi di controllo<br />
periodici, secondo frequenze stabilite in base alle<br />
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme<br />
di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili<br />
dai codici di buona prassi; ad interventi di controllo<br />
straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone<br />
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano<br />
eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli<br />
per la sicurezza delle attrezzature di lavoro,<br />
quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni<br />
naturali o periodi prolungati di inattività;<br />
l’assicurazione che gli interventi di controllo siano<br />
volti ad assicurare il buono stato di conservazione ed<br />
Note:<br />
(1) In Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108.<br />
(2) In Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142.<br />
(3) In Gazzetta Ufficiale n. 211 del 8 settembre 2004.<br />
IV Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 8-9/2011