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En.A.I.P. Piemonte - Convenzione - Regione Piemonte

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Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato e la <strong>Regione</strong> non ha alcun obbligo di<br />

assunzione al termine del periodo di tirocinio.<br />

Art. 3 -( Permanenza in <strong>Regione</strong> del tirocinante )<br />

Il tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio, è tenuto a svolgere le attività previste dal<br />

progetto formativo e di orientamento, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui<br />

luoghi di lavoro, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o<br />

conoscenze in merito alle attività seguite durante lo svolgimento del tirocinio.<br />

Il tirocinante non è tenuto ad osservare le regole interne, valide per il personale dipendente della<br />

<strong>Regione</strong>, per quanto concerne le assenze e le presenze del medesimo all’interno della struttura<br />

regionale ospitante. La rilevazione delle presenze-assenze del tirocinante verrà effettuata per mezzo<br />

di apposito modulo predisposto dal soggetto promotore.<br />

Il tirocinante è tenuto ad informare tempestivamente sia il tutor regionale, sia l’<strong>En</strong>.A.I.P. in ordine<br />

alle assenze per motivi personali, di salute o di famiglia.<br />

Il referente accademico, in caso di assenza prolungata del tirocinante, è tenuto a comunicare al tutor<br />

della <strong>Regione</strong>, le determinazioni assunte per un’eventuale sospensione o interruzione del tirocinio.<br />

L’interruzione del tirocinio è, comunque, conseguente a comportamenti del tirocinante lesivi di<br />

diritti o interessi del soggetto ospitante.<br />

Art. 4 - ( Assicurazioni )<br />

L’ <strong>En</strong>.A.I.P. ha l’obbligo di garantire, per i propri tirocinanti, la stipulazione di polizze per le<br />

assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.<br />

La stipulazione delle predette polizze assicurative da parte del soggetto promotore è condizione<br />

indefettibile per l’autorizzazione del tirocinante all’inserimento del medesimo presso la struttura<br />

regionale ospitante.<br />

Art. 5 - ( Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio )<br />

La <strong>Regione</strong> si impegna a rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio formativo e di<br />

orientamento concordato in tutti gli aspetti ( finalità, contenuti, tempi e modalità ) e a trasmettere al<br />

soggetto promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il<br />

conseguimento degli obiettivi, redatta dal tutor della struttura regionale ospitante.<br />

Art. 6 - ( Prevenzione antinfortunistica )<br />

La <strong>Regione</strong> garantisce al tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione<br />

antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento<br />

necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce la fornitura dei mezzi di protezione<br />

eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite<br />

per la sua sicurezza, pena l’immediata interruzione del tirocinio.<br />

La <strong>Regione</strong>, con propri oneri, si impegna, altresì, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza<br />

e igiene previste dalla normativa vigente.<br />

Art. 7 - ( Dichiarazione del tirocinante )<br />

L’<strong>En</strong>.A.I.P. si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante una dichiarazione con la quale lo<br />

stesso si assume l’impegno di:<br />

- seguire le indicazioni del tutor accademico e di quello della struttura regionale ospitante e<br />

fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;<br />

- rispettare le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nella Direzione<br />

oltre a quanto indicato nella presente convenzione;

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