08.11.2014 Views

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ...

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ...

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6. Ferma la competenza sanzionatoria, qualora dall’accertamento della violazione consegua, in<br />

quanto prevista, la sospensione ovvero la revoca del titolo abilitante l’attività oggetto<br />

dell’accertamento, copia degli atti è trasmessa al Dirigente che dovrà adottare il provvedimento.<br />

Art. 6<br />

Rapporto all'autorità competente<br />

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti<br />

effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, il comando,<br />

l'ufficio, o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Sindaco ovvero al dirigente o<br />

responsabile incaricato ai sensi dell’articolo successivo:<br />

a) l'originale del verbale d’accertamento;<br />

b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;<br />

c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se<br />

presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.<br />

Art. 7<br />

Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione<br />

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti<br />

conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali<br />

spetta in via generale, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, al dirigente o<br />

responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l’attività sanzionata,<br />

specificamente indicato in apposito decreto sindacale. Al medesimo dirigente spetta anche, nei<br />

casi previsti al comma 6 dell’articolo 5, l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla<br />

verbalizzazione.<br />

2. In mancanza del predetto decreto, competente è il dirigente o responsabile di settore cui<br />

compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti<br />

determinato o determinabile, il Segretario comunale.<br />

3. In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente ad emettere le ordinanzeingiunzione<br />

o di archiviazione, il Comandante della Polizia Locale, per salvaguardare la terzietà<br />

degli organi giudicanti da quelli che accertano.<br />

Art. 8<br />

Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24.11.1981 n. 689<br />

1. L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di dodici mesi<br />

dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 6.<br />

2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 18 mesi dalla data di<br />

contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento, e qualora questo non avvenga il<br />

verbale di accertamento della violazione decade di diritto.<br />

3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti<br />

difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa<br />

entro12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.<br />

4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale,<br />

questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione<br />

o deposito della richiesta.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!