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Linee Guida per la formazione e l'addestramento ... - Assogastecnici

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AGT <strong>Linee</strong> <strong>Guida</strong> ADR 2009<br />

smontabili, ai contenitori-cisterna e ai veicoli batteria vuoti, non ripuliti e<br />

non degasati.<br />

Le etichette che non si riferiscono alle merci <strong>per</strong>icolose trasportate, o ai<br />

residui di queste merci, devono essere rimosse o rico<strong>per</strong>te.<br />

Se, durante un tragitto sottoposto all'ADR o al<strong>la</strong> fine di un tale tragitto, un<br />

semirimorchio-cisterna è separato dal suo trattore <strong>per</strong> essere caricato a bordo<br />

di una nave o di un battello di navigazione interna, le etichette devono essere<br />

apposte sul davanti del semirimorchio.<br />

Se, durante un tragitto sottoposto all'ADR, un veicolo trasportante colli<br />

(bombole) che contengono merci <strong>per</strong>icolose di altre c<strong>la</strong>ssi, diverse dalle c<strong>la</strong>ssi<br />

1 e 7, è caricato a bordo di una nave <strong>per</strong> un trasporto marittimo o se il<br />

tragitto sottoposto all'ADR precede una traversata marittima, le etichette<br />

devono essere apposte sui due <strong>la</strong>ti e dietro il veicolo. Esse possono rimanere<br />

apposte sui due <strong>la</strong>ti e dietro il veicolo dopo una traversata marittima.<br />

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2004 il codice IMDG si applica anche in Italia<br />

essendo diventato parte integrante del<strong>la</strong> convenzione SOLAS.<br />

Per quanto riguarda il traghettamento, l’annesso B al decreto ministeriale 27<br />

febbraio 2002, consente ai veicoli ferroviari di fare riferimento alle norme RID<br />

anziché alle norme del codice IMDG in tema di marcatura, etichettatura e<br />

documentazione di viaggio. Un’estensione di queste procedure semplificate<br />

anche ai veicoli stradali è stata disposta dal Decreto Dirigenziale n. 1105/05.<br />

Il Decreto del 18 novembre 2005 “Norme integrative <strong>per</strong> il trasporto di merci<br />

<strong>per</strong>icolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali” prevede procedure<br />

semplificate <strong>per</strong> l’imbarco di veicoli stradali e dei colli caricati sugli stessi .<br />

7.3.4 Segna<strong>la</strong>zione arancio - (Sezione 5.3.2)<br />

Ogni unità di trasporto caricata con merci <strong>per</strong>icolose deve essere munita di<br />

numero 2 pannelli di forma rettango<strong>la</strong>re, di colore arancione retro-riflettente,<br />

con base di cm 40 e altezza di cm 30. Essi hanno un bordo nero di <strong>la</strong>rghezza di<br />

15 mm. Sono fissati uno sul<strong>la</strong> parte anteriore dell’unità di trasporto e l’altro<br />

su quel<strong>la</strong> posteriore, <strong>per</strong>pendico<strong>la</strong>rmente all’asse longitudinale del veicolo.<br />

Questi pannelli possono riportare una riga di spessore 15 mm a mezz’altezza.<br />

I veicoli cisterna che trasportano un unico prodotto devono riportare, davanti<br />

e dietro, tali pannelli arancioni con l’indicazione in lettere nere (100 mm di<br />

altezza <strong>per</strong> 15 mm di spessore) dei numeri di <strong>per</strong>icolo (numeri Kemler) nel<strong>la</strong><br />

parte su<strong>per</strong>iore del pannello e del numero di identificazione UN delle sostanze<br />

trasportate nel<strong>la</strong> parte inferiore.<br />

Nel trasporto in cisterna di più materie, i pannelli numerati vanno riportati sui<br />

due <strong>la</strong>ti in corrispondenza di ciascun comparto, mentre avanti e dietro al<br />

veicolo dovranno essere posizionati i pannelli arancioni neutri.<br />

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