REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - Comune di Montescudo
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - Comune di Montescudo
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - Comune di Montescudo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio <strong>di</strong> fabbrica con<br />
l'in<strong>di</strong>cazione della <strong>di</strong>tta costruttrice.<br />
Per il trasporto da un comune ad un altro comune che <strong>di</strong>sti meno <strong>di</strong> 100 km., salvo il caso previsto dall'art.<br />
25 DPR 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo <strong>di</strong> deposito del cadavere al cimitero possa farsi<br />
<strong>di</strong>rettamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa <strong>di</strong> legno.<br />
CAPO IX - TRASPORTO <strong>DI</strong> CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTÀ' DEL VATICANO<br />
Modalità date dalla convenzione stipulata tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano con apposita<br />
convenzione del 1938<br />
Art. 54 - Rinvio alla convenzione tra la santa sede e l’ Italia.<br />
Il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione<br />
tra la Santa Sede e l'Italia.<br />
Art. 55 - Entrata in vigore del regolamento<br />
Il presente regolamento, <strong>di</strong>venuto esecutivo a norma dell' art.134 T.U. 267/2000 e pubblicato all'albo<br />
pretorio per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta<br />
esecutività e pubblicazione.<br />
TRASPORTO CADAVERE DA E PER L’ESTERO<br />
TRASPORTO IN PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE <strong>DI</strong> BERLINO<br />
Rilascio del passaporto mortuario nel testo conforme alla convenzione, redatto in lingua italiana e almeno<br />
un’altra lingua tra le più usate:<br />
Documentazione da allegare alla domanda:<br />
Estratto <strong>di</strong> morte<br />
Certificato dell’A.U.S.L.osservanza <strong>di</strong>sposizioni artt.30 e 32 DPR 285/1990 ed eventualmente art.18 e 25 (per<br />
malattia infettiva-<strong>di</strong>ffusiva)<br />
Autorizzazione al seppellimento<br />
TRASPORTO IN PAESI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE <strong>DI</strong> BERLINO<br />
Documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della “autorizzazione”:<br />
Come per i paesi aderenti più:<br />
Nulla osta dell’autorità consolare o <strong>di</strong>plomatica dello stato in cui il feretro va estradato<br />
Attestazione <strong>di</strong> garanzia fornita dall’Impresa che effettua il trasporto (art.10,commi 8 e 9 Legge Regionale<br />
E.R.)<br />
Altra documentazione eventualmente prescritta dal Ministero della salute.<br />
Del rilascio dell’autorizzazione o del passaporto mortuario va informato il Prefetto della<br />
Provincia <strong>di</strong> frontiera <strong>di</strong> transito del feretro.