Sentenza della Corte d'assise di Palermo - I pezzi mancanti
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titolo<br />
http://www.centroimpastato.it/publ/archivio/sentenza_badalamenti.php3<br />
2 <strong>di</strong> 34 18/12/2009 17.39<br />
Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e <strong>di</strong>fesa dall'Avvocatura Distrettuale dello<br />
Stato <strong>di</strong> <strong>Palermo</strong>.<br />
CONCLUSIONI DELLE PARTI<br />
all'u<strong>di</strong>enza del 15.1.2002:<br />
il Pubblico Ministero ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e, unificati i reati sotto il vincolo <strong>della</strong><br />
continuazione, la condanna dello stesso alla pena dell'ergastolo e alle pene accessorie, nonché al pagamento delle<br />
spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili;<br />
l'Avv. Giangiacomo Palazzolo, in sostituzione dell'Avv. Leonardo Palazzolo, ha chiesto affermarsi la penale<br />
responsabilità dell'imputato e la condanna dello stesso anche al risarcimento del danno cagionato al Comune <strong>di</strong> Cinisi,<br />
come da conclusioni scritte depositate;<br />
l'Avv. Vincenzo Gervasi ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna dello stesso anche<br />
al risarcimento del danno cagionato al Bertorotta Felicia ed Impastato Giovanni, come da conclusioni scritte<br />
depositate;<br />
all'u<strong>di</strong>enza del 9.4.2002<br />
l'Avv. Fabio Caserta, per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha chiesto affermarsi la penale responsabilità<br />
dell'imputato e la condanna dello stesso anche al risarcimento del danno cagionato alla Regione Siciliana, come da<br />
conclusioni scritte depositate;<br />
l'Avv. Girolamo D'Azzò ha chiesto l'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto;<br />
all'u<strong>di</strong>enza del 10.4.2002<br />
l'Avv. Paolo Gullo ha chiesto l'assoluzione dell'imputato ai sensi del comma I dell'art. 530 c.p.p.<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />
In data 25.5.1997 il Procuratore <strong>della</strong> Repubblica presso questo Tribunale chiedeva il rinvio a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Badalamenti<br />
Gaetano e Palazzolo Vito, affinché rispondessero dei reati in<strong>di</strong>cati in epigrafe loro contestati in concorso.<br />
Con riguardo alla posizione del primo, detenuto negli Stati Uniti in espiazione <strong>di</strong> pena inflitta in quel paese, non si dava<br />
corso all'u<strong>di</strong>enza preliminare, poiché, dopo la sua fissazione, perveniva richiesta <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio imme<strong>di</strong>ato avanzata dal<br />
<strong>di</strong>fensore dell'imputato, munito <strong>di</strong> procura speciale ed il G.U.P. presso questo Tribunale provvedeva in conformità, con<br />
decreto emesso il 23.11.1999.<br />
All'u<strong>di</strong>enza del 26.1.2000, fissata per la celebrazione del <strong>di</strong>battimento davanti alla III Sezione <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Assise <strong>di</strong><br />
questo Tribunale, in composizione <strong>di</strong>versa da quella sopra in<strong>di</strong>cata, si prendeva atto che il Badalamenti aveva fatto<br />
presente <strong>di</strong> voler "partecipare personalmente" al <strong>di</strong>battimento e però non era comparso per il legittimo impe<strong>di</strong>mento<br />
dovuto alla detenzione negli U.S.A. Il processo veniva, pertanto, rinviato all'u<strong>di</strong>enza del 27.4.2000, riservandosi la<br />
<strong>Corte</strong> <strong>di</strong> valutare la possibilità prospettata dall'accusa <strong>di</strong> assicurare la comparizione dell'imputato all'u<strong>di</strong>enza con le<br />
modalità <strong>della</strong> "partecipazione al <strong>di</strong>battimento a <strong>di</strong>stanza" previste dall'art. 146 bis <strong>di</strong>sp. att. c.p.p.<br />
A seguito dell'astensione dei giu<strong>di</strong>ci che originariamente componevano la <strong>Corte</strong> e che, al contempo, trattavano il<br />
giu<strong>di</strong>zio abbreviato instaurato per gli stessi fatti a carico <strong>di</strong> Palazzolo Vito, conformemente a quanto <strong>di</strong>sposto dal<br />
Presidente del Tribunale, era chiamata a celebrare il presente giu<strong>di</strong>zio, all'u<strong>di</strong>enza del 27.4.2000 e fino alla pronunzia<br />
<strong>della</strong> sentenza, la <strong>Corte</strong> costituita dai giu<strong>di</strong>ci sopra in<strong>di</strong>cati.<br />
Alla predetta u<strong>di</strong>enza del 27.4.2000, presosi preliminarmente atto <strong>della</strong> persistenza del legittimo impe<strong>di</strong>mento a<br />
comparire dell'imputato a causa del suo stato <strong>di</strong> detenzione all'estero, era nuovamente or<strong>di</strong>nato il rinvio <strong>della</strong><br />
trattazione.<br />
Contestualmente, la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong>sponeva, però, la "partecipazione al <strong>di</strong>battimento" del Badalamenti "a <strong>di</strong>stanza" ai sensi<br />
dell'art. 146 bis c.p.p. <strong>di</strong>sp. att. c.p.p., in forza delle articolate argomentazioni riportate nell'or<strong>di</strong>nanza allegata al<br />
verbale <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza, che inducevano a ravvisare la sussistenza delle seguenti con<strong>di</strong>zioni: si procedeva nei confronti <strong>di</strong><br />
imputato detenuto; per un reato contemplato dall'art. 51 comma III bis c.p.p.; erano state evidenziate ragioni <strong>di</strong><br />
sicurezza che sconsigliavano la consegna anche solo temporanea del Badalamenti per consentirne la presenza in aula.<br />
Inoltrando la conseguente "richiesta <strong>di</strong> assistenza giu<strong>di</strong>ziaria internazionale in materia penale" ai sensi dell'art. 727<br />
c.p.p., il Presidente <strong>della</strong> <strong>Corte</strong>, con nota del 9.5.2000, chiedeva alle competenti autorità italiane ed americane che<br />
fosse assicurata l'attivazione del collegamento au<strong>di</strong>ovisivo tra l'aula <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza ed il luogo <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a del Badalamenti<br />
e che fossero, altresì, garantite le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) la continua e reciproca visibilità dell'imputato in USA, da parte <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> procedente in <strong>Palermo</strong> e <strong>di</strong> questa da<br />
parte dell'imputato, per tutta la durata delle u<strong>di</strong>enze, con facoltà assicurata a quest'ultimo <strong>di</strong> intervenire in qualsiasi<br />
momento, per rendere <strong>di</strong>chiarazioni spontanee;<br />
b) collegamento telefonico continuativo, me<strong>di</strong>ante linea riservata, per tutta la durata <strong>di</strong> ogni u<strong>di</strong>enza, tra l'imputato<br />
presente nella postazione in USA e il suo <strong>di</strong>fensore che fosse presente nell'aula <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Assise;<br />
c) possibilità per detto <strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> accedere nella postazione videocollegata ove si fosse trovato il Badalamenti e <strong>di</strong><br />
colloquiare con lui, durante la celebrazione dell'u<strong>di</strong>enza;<br />
d) <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un ufficiale <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria italiano (da in<strong>di</strong>viduarsi tramite accor<strong>di</strong> con il Ministero <strong>di</strong> Giustizia<br />
e altri uffici competenti anche aventi sede in USA), che potesse accedere in occasione dell'u<strong>di</strong>enza presso la<br />
postazione viedocollegata ove si fosse trovato l'imputato, onde procedere alle operazioni <strong>di</strong> verbalizzazione previste