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Allegato 1_ REGOLAMENTO DISCIPLINA NCI - comune.imola.bo.it

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Art. 7 - PROCEDURA PER INFRAZIONI PIÙ GRAVI1. Dal momento in cui ha notizia di fatti o comportamenti punibili con sanzioni dalla sospensione dalservizio con privazione della retribuzione oltre i 10 giorni fino al licenziamento, il Responsabile,con qualifica Dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando ofuori ruolo, entro 5 giorni dalla notizia del fatto o dal momento in cui è terminato il pienoaccertamento, trasmette gli atti all’U.P.D. dandone contestuale comunicazione all’interessato.2. Tale comunicazione deve essere corredata di una dettagliata relazione dell’accaduto, contenenteogni dato utile all’istruttoria e la eventuale specifica rilevazione dell’addeb<strong>it</strong>o da imputare aldipendente interessato.3. Come previsto al precedente art. 6, comma 2, l’U.P.D. può richiedere al Dirigente competente unarelazione su comportamenti sanzionabili dei quali è venuto direttamente a conoscenza, ovvero puòavviare il procedimento ai sensi della normativa vigente, comunicando tale avvio anche alResponsabile della struttura a cui è assegnato il dipendente interessato.4. I termini da rispettare sono riportati nell’“<strong>Allegato</strong> 5” e la loro violazione produce gli effetti giàindicati nel precedente comma 5 dell’art. 4.Art. 8 – RITARDO NELLA SEGNALAZIONE DELL’ILLECITO1. In caso di mancata comunicazione nei termini stabil<strong>it</strong>i da parte dei soggetti competenti allasegnalazione degli illec<strong>it</strong>i di cui ai precedenti articoli, si darà corso al procedimento disciplinare neiconfronti dei soggetti che sarebbero stati tenuti alla comunicazione.2. In ogni caso il procedimento disciplinare a carico del dipendente che ha compiuto gli atti segnalativiene avviato e condotto a termine dall’U.P.D. non cost<strong>it</strong>uendo il r<strong>it</strong>ardo nella segnalazioneimpedimento o illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del procedimento stesso.Art. 9 - ISTRUTTORIA1. Gli organi competenti per le varie fasi del procedimento disciplinare sono, per quanto di lorocompetenza, responsabili del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.2. Il responsabile del procedimento acquisisce tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti chesaranno oggetto di contestazione disciplinare, anche favorevoli al dipendente interessato, agendo con ipoteri e le facoltà indicate nell’art. 55bis commi 6 e 7 del D.Lgs. 165/2001.3. Quando la tipologia degli accertamenti richiede mansioni specialistiche, potrà essere designato uncolla<strong>bo</strong>ratore, specialista della materia, in qual<strong>it</strong>à di consulente. Nel caso di mancanza di adeguateprofessional<strong>it</strong>à all’interno dei Comuni del Nuovo Circondario, si potrà ricorrere a consulenti esterni.4. I fatti oggetto di contestazione devono essere provati. Nel provvedimento finale saranno indicateespressamente le prove e le fonti di prova utilizzate per la ricostruzione dei fatti rilevanti a cuiconsegue la comminazione della relativa sanzione.5. Nel corso dell’istruttoria possono essere acquis<strong>it</strong>e, da altre Amministrazioni Pubbliche,informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento; la predetta attiv<strong>it</strong>à istruttorianon determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.6. Il lavoratore dipendente o il Dirigente, facenti o non facenti parte della stessa Amministrazionedell’incolpato, che siano a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti peril procedimento disciplinare in corso, non possono rifiutare, senza giustificato motivo, lacolla<strong>bo</strong>razione richiesta dall’Autor<strong>it</strong>à Disciplinare procedente, ovvero saranno soggetti a sanzionedisciplinare come da “<strong>Allegato</strong> 3” e “<strong>Allegato</strong> 4”.7. L’istruttoria non può essere sospesa salvo il caso di pendenza di procedimento penale nei lim<strong>it</strong>i diquanto previsto dall’art. 55ter del D.Lgs. 165/2001.5

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