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Disciplina Convenzione Medicina Generale - Omceocaserta.it

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e) le modal<strong>it</strong>à e i cr<strong>it</strong>eri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per ilcoordinamento delle loro attiv<strong>it</strong>à, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con propriostatuto, ai fini dell’accred<strong>it</strong>amento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successivemodificazioni;f) le attiv<strong>it</strong>à di sperimentazione e ricerca.16. Le attiv<strong>it</strong>à didattiche indicate al comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.ART. 21 - DIRITTI SINDACALI.1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Com<strong>it</strong>ati eCommissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata laspesa per le sost<strong>it</strong>uzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura previstadagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblicaamministrazione.2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormenterappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonchéi medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri aloro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici concompenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per leattiv<strong>it</strong>à orarie di continu<strong>it</strong>à assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno diriferimento.4. A t<strong>it</strong>olo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di comp<strong>it</strong>i sindacali, a ciascun sindacato vienericonosciuta la disponibil<strong>it</strong>à di 3 ore annue per ogni iscr<strong>it</strong>to.5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate inominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribu<strong>it</strong>a la disponibil<strong>it</strong>à della quota parte di orariospettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda ilnominativo del medico che l'ha sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o nel mese precedente e il numero delle ore di sost<strong>it</strong>uzione. Entro ilmese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sost<strong>it</strong>uto, sulla base di un compenso orariopari a quello previsto per le attiv<strong>it</strong>à orarie di continu<strong>it</strong>à assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misuraprevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’amb<strong>it</strong>o degli Accordiregionali. Tale attiv<strong>it</strong>à non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamenteliquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui alcomma 5 sulla base del suo orario di incarico.ART. 22 - RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE.1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del requis<strong>it</strong>o della "maggiorerappresentativ<strong>it</strong>à", ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,sottolineata la necess<strong>it</strong>à di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, comecr<strong>it</strong>erio di riferimento per la determinazione di tale requis<strong>it</strong>o sul piano nazionale, delle Confederazioni e delleFederazioni e Organizzazioni sindacali, il cr<strong>it</strong>erio della consistenza associativa.2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe confer<strong>it</strong>e alle singole Aziende dai mediciconvenzionati per la r<strong>it</strong>enuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide con le r<strong>it</strong>enuteeffettive accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno.3. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione delle stesse Aziende, la consistenzaassociativa viene trasmessa alla Struttura Interregionale San<strong>it</strong>ari Convenzionati (SISAC), all’AssessoratoRegionale alla San<strong>it</strong>à ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali4. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, laconsistenza associativa è determinata sulla base dei dati rifer<strong>it</strong>i all’anno precedente a quello in cui si procedeall’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale.5. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è rifer<strong>it</strong>a ai dati rilevatinell’anno precedente.22

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