12.07.2015 Views

Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione del 24 ... - Ismea

Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione del 24 ... - Ismea

Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione del 24 ... - Ismea

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

7 ter. 1. In applicazione <strong>del</strong>l’articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino <strong>del</strong> regolamento(<strong>CEE</strong>) n. 1576/89, nella presentazione di una bevanda spiritosa è possibileutilizzare una denominazione generica all’interno di un termine composto soltantose l’alcole di tale bevanda è ottenuto esclusivamente dalla bevanda spiritosa citatanel termine composto.2. Tuttavia, in ragione <strong><strong>del</strong>la</strong> situazione esistente alla data di entrata in vigore <strong>del</strong>presente regolamento, possono essere utilizzati per la presentazione dei liquoriprodotti nella Comunità soltanto i seguenti termini composti:prune–brandy;orange–brandy;apricot–brandy;cherry–brandy;solbaerrom, denominato anche blackcurrant rhum.3. Per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione dei liquori elencati alparagrafo 2, i termini composti devono essere indicati, nell’etichetta, sulla stessariga, in caratteri identici per tipo, dimensione e colore e la denominazione«liquore» deve figurarvi immediatamente accanto in caratteri di dimensioni noninferiori a quelle dei termini composti.Inoltre, se l’alcole di questi liquori non proviene dalla bevanda spiritosa indicata,sull’etichetta occorre fare riferimento alla natura <strong>del</strong>l’alcole utilizzato, nello stessocampo visivo di tali indicazioni. Tale riferimento è espresso con l’indicazione<strong><strong>del</strong>la</strong> natura <strong>del</strong>l’alcole agricolo utilizzato oppure con l’indicazione: «alcoleagricolo» preceduta, rispettivamente, dai termini «fabbricato a partire da ...» o«elaborato con ...» o «a base di ...» (VII) .7 quater. Quando una <strong>del</strong>le bevande spiritose enumerate all’articolo 9 <strong>del</strong>regolamento (<strong>CEE</strong>) n. 1576/89 è mescolata con:una o più bevande spiritose definite o non definite all’articolo 1, paragrafo 4<strong>del</strong> regolamento (<strong>CEE</strong>) n. 1576/89 e/ouno o più distillati di origine agricola,nell’etichettatura viene utilizzata la denominazione di vendita «bevandaspiritosa» senza altri aggettivi, in un punto apparente, in modo ben visibile echiaramente leggibile.Il disposto <strong>del</strong> primo comma non si applica per la designazione e la presentazione<strong>del</strong>le miscele rispondenti ad una <strong>del</strong>le definizioni contenute nell’articolo 1,paragrafo 4 <strong>del</strong> regolamento (<strong>CEE</strong>) n. 1576/89, fatto salvo l’articolo 7 ter.Fatte salve le disposizioni relative all’etichettatura degli ingredienti <strong>del</strong>le bevandespiritose a norma <strong><strong>del</strong>la</strong> direttiva 79/112/<strong>CEE</strong> <strong>del</strong> Consiglio nell’etichettatura enella presentazione <strong>del</strong>le miscele di cui sopra si possono usare esclusivamente itermini generici di cui all’articolo 1, paragrafo 4 <strong>del</strong> regolamento (<strong>CEE</strong>) n.1576/89, nell’ambito di un elenco distinto dalla denominazione di vendita, masituato nello stesso campo visivo e preceduto dai termini «bevanda spiritosamiscelata». L’elenco enumera tutte le componenti alcoliche seguite dalla rispettivapercentuale utilizzata nella miscela. Per tutte queste indicazioni si utilizzanocaratteri uniformi, <strong>del</strong>lo stesso tipo e <strong>del</strong>lo stesso colore dei caratteri <strong><strong>del</strong>la</strong>denominazione di vendita, ma di dimensioni pari al massimo alla metà di quelledei caratteri <strong><strong>del</strong>la</strong> denominazione di vendita.(VII) Articolo inserito dall’art. 1 Reg. <strong>CEE</strong> n. 1781/91, rettificato in G.U.C.E. n. L 291 <strong>del</strong> 7 febbraio1992.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!