13.07.2015 Views

nota prot. n. 8166 del 5.6.2009 - CISL Scuola

nota prot. n. 8166 del 5.6.2009 - CISL Scuola

nota prot. n. 8166 del 5.6.2009 - CISL Scuola

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ministero <strong>del</strong>l’Istruzione, <strong>del</strong>l’Università e <strong>del</strong>la RicercaC - Diploma di licenza <strong>del</strong>la scuola mediaSi sottolinea che in assenza <strong>del</strong> titolo di studio oggi richiesto per l’accesso, ai fini<strong>del</strong>la valutazione, il “diploma di licenza <strong>del</strong>la scuola media” deve essere valutato neiconfronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati allalett. A, punto 1, <strong>del</strong>le relative tabelle di valutazione. Fatto salvo quanto innanziriferito, si richiama l’attenzione sulla casistica sottoindicata: candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuolamedia: si valuta il diploma di maturità; candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e di un diploma discuola media: si valuta il diploma di maturità o il diploma di qualifica doverispettivamente tale titolo è richiesto per l’accesso al profilo professionalerichiesto; candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di qualificaregionale: si valuta solamente il diploma di scuola media in quanto titolo distudio di accesso previsto dalla precedente normativa di cui all’art. 2 comma 3<strong>del</strong>la O.M. 30.12.2004, n. 91; l’attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui al punto 1 <strong>del</strong>letabelle e pertanto non può essere oggetto di valutazione a tali specifici fini.Non è necessario che il titolo in questione sia congiunto ad un titoloprofessionale, quale l’attestato di qualifica rilasciato ai sensi <strong>del</strong>l’art. 14, legge 845/78,condizione questa, in mancanza di altri titoli di studio previsti per l’accesso, richiestasolo ai fini <strong>del</strong>l’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 <strong>del</strong> D.Lvo 297/94.Con particolare riferimento al profilo professionale di “collaboratore scolastico” siriferisce che il “diploma di licenza <strong>del</strong>la scuola media” , ai fini <strong>del</strong>la valutazione, non puòessere considerato come titolo più favorevole rispetto all’insieme dei titoli di studiooggi richiesti per l’accesso al citato profilo professionale.D - Attestato di qualifica professionaleLa normativa concernente l’accesso ai profili professionali <strong>del</strong> personale ATAnon fa alcun riferimento alla durata <strong>del</strong> corso in base al quale è stata conseguita unaqualifica professionale, fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciatoai sensi <strong>del</strong>l’art. 14 <strong>del</strong>la legge 845/78.Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l’accesso al profiloprofessionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente alla specificità degliattestati di qualifica professionale, specificità che non consiste in una genericadefinizione <strong>del</strong>la qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi diqualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici <strong>del</strong> corsostesso, ed in particolare in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nelcorrispondente corso statale; di qui la necessità, da parte <strong>del</strong>l’aspirante, di fornire, nelmodulo domanda, utili indicazioni in tal senso.5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!