13.07.2015 Views

Carta delle autonomie locali - LeggiOggi

Carta delle autonomie locali - LeggiOggi

Carta delle autonomie locali - LeggiOggi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché, nell'ambito dei piani nazionale eregionali di protezione civile, attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza inmateria;c) pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e programmazione dei servizi di trasportopubblico locale, nonché funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato inambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;d) costruzione, classificazione, gestione e manutenzione <strong>delle</strong> strade provinciali e regolazione dellacircolazione stradale ad esse inerente;e) previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile nell'ambitodei piani nazionali e regionali;f) cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni.2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento <strong>delle</strong> regioni, loro spettantinelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioniesercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».Art. 44.1000BIANCO, PASTORE, relatoriSostituire l'articolo con il seguente:«Art. 4.(Funzioni fondamentali e istituzione <strong>delle</strong> città metropolitane)1. Sono funzioni fondamentali <strong>delle</strong> città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,lettera p), della Costituzione:a) funzioni <strong>delle</strong> province di cui all'articolo 3;b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;c) pianificazione territoriale generale e <strong>delle</strong> reti infrastrutturali;d) mobilità e viabilità metropolitane;e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;g) funzioni comunali loro eventualmente attribuite dagli Statuti <strong>delle</strong> stesse città metropolitane.2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento <strong>delle</strong> regioni, loro spettantinelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioniesercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.3. Per l'istituzione <strong>delle</strong> città metropolitane si applica l'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42.All'articolo 1, comma 1, lettera f), le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite con le seguenti:"settantadue mesi".»4.0.1000BIANCO, PASTORE, relatoriDopo l'articolo, aggiungere il seguente:«Art. 4-bis.(Organi e sistema elettorale <strong>delle</strong> città metropolitane)1. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della cittàmetropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quantostabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.2. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non dispongadiversamente sulla base del comma 4 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale ediretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.3. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamentedisciplinati dallo statuto.4. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al comma 3, può prevedereche il sindaco metropolitano sia il sindaco del comune capoluogo, e che gli altri organi siano formatida componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza <strong>delle</strong>minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori <strong>delle</strong> città metropolitane eamministratori comunali non sono tra loro cumulabili.».5.1000BIANCO, PASTORE, relatoriArt. 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!