13.07.2015 Views

Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/12/2013 - Informacalcio.it

Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/12/2013 - Informacalcio.it

Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/12/2013 - Informacalcio.it

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

7. Delibere <strong>del</strong>la Commissione Disciplinare Terr<strong>it</strong>orialeRiunione <strong>del</strong> <strong>12</strong>-<strong>12</strong>-<strong>2013</strong>Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presid.), Avv. Sara Baresi, Avv. Umberto Calandrella(Componenti), Rag. Orazio Serafino (Segret.), Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.)Reclamo società ASD FOOTBALL CLUB BRESSO Camp. 2° Categoria Gir. QGara <strong>del</strong> 17.11.<strong>2013</strong> tra ASD Sesto 20<strong>12</strong> / ASD Football Club BressoC.U. n. 18 <strong>del</strong>la <strong>del</strong>egazione di Milano datato 21.11.<strong>2013</strong>.La società ASD FOOTBALL CLUB BRESSO ha proposto reclamo avverso la decisione <strong>del</strong> GS che hacomminato la sanzione <strong>del</strong>la squalifica fino al 21.02.2014 a carico <strong>del</strong> giocatore LENGYEL Daniel,lamentando che detto calciatore non avrebbe commesso i fatti addeb<strong>it</strong>atigli.La Commissione Disciplinare Terr<strong>it</strong>oriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini,osserva : il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto privo <strong>del</strong>la sottoscrizione <strong>del</strong>Presidente ovvero <strong>del</strong> <strong>del</strong>egato alla firma.Tanto premesso e r<strong>it</strong>enutoDICHIARA INAMMISSIBILEIl reclamo proposto e dispone l’addeb<strong>it</strong>o <strong>del</strong>la relativa tassa se non ancora versata.***************************************Reclamo società ZIBIDO S. GIACOMO Camp. Juniores Prov. Gir. CGara <strong>del</strong> 30.11.<strong>2013</strong> tra Zibido S. Giacomo / LacchiarellaC.U. n. 20 <strong>del</strong>la <strong>del</strong>egazione di Milano datato 05.<strong>12</strong>.<strong>2013</strong>.La società ZIBIDO S. GIACOMO ha proposto reclamo avverso la <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> GS che hacomminato la sanzione <strong>del</strong>la perd<strong>it</strong>a <strong>del</strong>la gara a carico <strong>del</strong>la società reclamante con il risultato di0-3 – per non aver garant<strong>it</strong>o il regolare svolgimento <strong>del</strong>la gara - e l’ammenda di euro 150,00 aisensi <strong>del</strong>l’art. 18 comma 1 lett. B CGS, lamentando l’imprevedibil<strong>it</strong>à e l’eccezional<strong>it</strong>à <strong>del</strong>las<strong>it</strong>uazione creatasi, per assenza degli addetti alla rimozione <strong>del</strong>la neve dam terreno di gioco.La Commissione Disciplinare Terr<strong>it</strong>oriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini,osserva : dal rapporto arb<strong>it</strong>rale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente chel’arb<strong>it</strong>ro verificata la praticabil<strong>it</strong>à <strong>del</strong> terreno di gioco richiedeva al dirigente accompagnatore <strong>del</strong>laZIBIDO S. GIACOMO di meglio <strong>del</strong>ineare le linee <strong>del</strong> campo in quanto poco visibili. Quest’ultimo sirifiutava e <strong>del</strong> pari negava l’aiuto offerto dalla società Lacchiarella di rendere meglio visibili lelinee <strong>del</strong> campo. Di talché il direttore di gara decideva di non poter dare inizio alla competizioneSi precisa che l’unico organo competente a giudicare le condizioni <strong>del</strong> campo di gioco è il direttoredi gara e che incombe sulla società osp<strong>it</strong>ante l’onere di attivarsi affinché la gara possaregolarmente disputarsi, anche attraverso una migliore segnatura <strong>del</strong>le linee <strong>del</strong> campo qualoral’arb<strong>it</strong>ro le r<strong>it</strong>enga non sufficientemente visibili.Alla luce di quanto sopra esposto, la decisione <strong>del</strong> GS appare giusta ed equa e mer<strong>it</strong>a quindi diessere confermata, a nulla rilevando il fatto che gli addetti fossero assenti o impegnati nellosvolgimento di altri servizi.Tanto premesso e r<strong>it</strong>enuto,RIGETTAIl reclamo proposto e dispone l’addeb<strong>it</strong>o <strong>del</strong>la relativa tassa se non ancora versata.*******************************************Reclami società A.S. ASSAGHESE CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. CGara <strong>del</strong> 16.11.<strong>2013</strong> tra A.S. Assaghese Calcio / ValleambrosiaGara <strong>del</strong> 23.11.<strong>2013</strong> tra A.S. Assaghese Calcio / BaronaC.U. n. <strong>19</strong> <strong>del</strong>la <strong>del</strong>egazione di Milano datato 28.11.<strong>2013</strong>.La società A.S. ASSAGHESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la sanzione <strong>del</strong>la squalificacomminata a carico <strong>del</strong>l’allenatore Alessandro BRUNO fino al 31.03.2014, lamentando chel’allenatore non avrebbe rivolto alcuna frase ingiuriosa nei confronti <strong>del</strong>l’arb<strong>it</strong>ro, ma che sisarebbe lim<strong>it</strong>ato a dimostrare il proprio disappunto al direttore di gara per la conduzione <strong>del</strong>lastessa senza porre in essere atteggiamenti irriguardosi, e chiedeva pertanto una riduzione didetta sanzione. Con il medesimo reclamo la Società ASSAGHESE CALCIO ha proposto reclamoavverso la sanzione <strong>del</strong>l’ammenda di € 600,00 comminata dal GS per frasi discriminatorie neiconfronti <strong>del</strong>l’arb<strong>it</strong>ro.Ha inoltre proposto reclamo avverso la squalifica <strong>del</strong> calciatore Riccardo OLDANI per due gare,lamentando che la sanzione è eccessiva.55 / <strong>22</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!